Relazione illustrativa ai sensi del art. 125-ter

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Relativamente alla proposta concernente le materie di cui al secondo punto dell’ordine
del giorno della Parte Ordinaria e al primo e secondo punto dell’ordine del giorno della
Parte Straordinaria dell’Assemblea dei Soci convocata per il giorno 12 settembre 2014,
in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13
settembre 2014
(Redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)
Olidata – Relazione illustrativa
OLIDATA S.p.A.
Sede Legale: Pievesestina di Cesena (FC) - Via Fossalta n. 3055
Capitale Sociale 2.346.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì - Cesena
01785490408
*****
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 125-TER TUF
***
Egregi Signori Soci,
premesso:
-
che l'assemblea degli azionisti di Olidata S.p.A. è stata convocata per il giorno 12 settembre
2014, in prima convocazione e, ove occorrer possa, per il giorno 13 settembre 2014, in
seconda convocazione (di seguito, l’“Assemblea”) per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Per parte ordinaria
(i)
Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, delibere
inerenti e conseguenti;
(ii)
Approvazione accordo transattivo; delibere inerenti e conseguenti;
(iii)
Varie ed eventuali; e
Per parte straordinaria
-
(i)
Modifica statutaria per ampliamento dell’oggetto sociale;
(ii)
Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a
pagamento e in via scindibile il capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443 del Codice
Civile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione,
mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto,
per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro
6.000.000,00, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di
stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero ed il prezzo
di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, nonché le
modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l’esecuzione dell’aumento di
capitale; deliberazioni conseguenti e inerenti, ivi inclusa la modifica dell’articolo 4
dello statuto sociale;
e che, con riferimento alla parte ordinaria, il primo argomento all’ordine del giorno è stato
oggetto di apposita relazione illustrativa, già pubblicata in data 1 agosto in conformità alla
disciplina legislativa e regolamentare vigente;
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Olidata – Relazione illustrativa
ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, “TUF”), la presente relazione è
diretta ad illustrare all’Assemblea le ulteriori proposte di delibera sottoposte alla sua approvazione.
1.
Approvazione accordo transattivo
1.1
Premessa
Sul secondo punto all’ordine del giorno, ossia l’approvazione di un accordo “transattivo” tra Acer
Italy S.r.l. ed Olidata S.p.A. (di seguito, la “Società”), è opportuno ripercorrere brevemente il contesto
e le ragioni che hanno comportato l’opportunità di stipulare il predetto accordo (di seguito, il
“Settlement Agreement”):
(i)
Nell’agosto 2009, Acer Europe B.V., facente parte del gruppo industriale taiwanese Acer,
acquistava il 29,90 % del capitale sociale della Società;
(ii)
Il 16 dicembre 2010, la Società sottoscriveva con il ceto creditorio bancario un accordo di
ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis della legge fallimentare, successivamente omologato
dal Tribunale di Forlì in data 15 febbraio 2011;
(iii)
L’accordo di ristrutturazione prevedeva, inter alia, la rinuncia da parte di Acer Europe B.V. ai
crediti commerciali vantati nei confronti della Società, pari ad EUR 2.754.337,74, nonché la
stipula di un contratto di fornitura, concluso successivamente tra Acer Italy S.r.l., partecipata
al 100% da Acer Europe B.V. e la Società, che concedeva alla Società la possibilità di
ritardare fino a 120 giorni i pagamenti delle forniture effettuate da Acer Italy S.r.l. in favore
della Società;
(iv)
Successivamente alla stipula del contratto di fornitura, Acer Italy S.r.l. e la Società risultarono
discordi circa l’interpretazione da attribuire alle clausole inerenti la tutela legale dal rischio di
credito, che prevedevano la costituzione in pegno, in favore di Acer Italy S.r.l., dei crediti
vantati dalla Società nei confronti dei propri clienti, ivi inclusi, nei limiti in cui ciò fosse
risultato consentito dalla legge, i crediti derivanti dai contratti di appalto stipulati con la
pubblica amministrazione.
Più in particolare, Acer Italy S.r.l., con riferimento a tali ultimi crediti, riteneva essenziale, per
la costituzione del pegno, l’adesione della pubblica amministrazione debitrice, come previsto
dal r.d. n. 2440 del 1923; la Società, al contrario, riteneva sufficiente notificare alla pubblica
amministrazione debitrice l’avvenuta cessione del credito, ex art. 1260 cod. civ.;
(v)
Per tali ragioni le parti non diedero esecuzione al contratto di fornitura e conseguentemente la
Società è ricorsa ad altre fonti di approvvigionamento.
Nel contesto di tale controversia si inserisce la cessione dell’intera partecipazione detenuta da Acer
B.V. (di seguito, “Acer”) nel capitale sociale della Società alla società di diritto italiano Le Fonti
Capital Partner S.r.l. (di seguito, “Le Fonti”), avvenuta il 30 giugno 2014.
Il contratto di compravendita azionaria stipulato tra Acer e Le Fonti prevede infatti il vincolo da parte
di Le Fonti a far sì che la Società stipuli con Acer il già menzionato Settlement Agreement. Ai sensi
di tale accordo, la Società rinuncerà ad ogni domanda, pretesa o richiesta di risarcimento che la
medesima possa esperire nei confronti del gruppo Acer per i possibili danni sofferti in relazione alla
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Olidata – Relazione illustrativa
partecipazione di Acer al capitale sociale della Società e/o ai presunti inadempimenti del già
menzionato contratto di fornitura stipulato tra Acer Italy S.r.l. e la Società.
È opportuno precisare che, qualora la Società non stipuli il Settlement Agreement con Acer, Acer
avrebbe il diritto di riacquistare da Le Fonti l’intera partecipazione azionaria ceduta a Le Fonti,
escludendo quest’ultima dalla compagine azionaria della Società.
1.2
Natura dell’operazione
La stipula del Settlement Agreement configura operazione tra parti correlate, data, alla luce di quanto
evidenziato nella premessa, la correlazione contrattuale diretta esistente tra Acer e Le Fonti.
Il Consiglio di Amministrazione precisa altresì che l’operazione, seppur di valore indeterminato, si
configura come operazione di “maggiore rilevanza”, ai sensi dell’art. 2 delle Procedure Operazioni
con Parti Correlate adottate dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A..
1.3
Interesse al compimento dell’operazione
Quanto all’interesse che la Società potrebbe avere alla stipula del Settlement Agreement, il Consiglio
di Amministrazione osserva come, a seguito di tale stipula, Le Fonti si confermerebbe l’azionista di
riferimento della Società e potrebbe pertanto favorire la messa in atto delle politiche aziendali già
annunciate dalla Società con i comunicati stampa del 15 e 17 luglio u.s., portando nuovo sostegno alla
situazione economica e patrimoniale della Società.
Grazie a tali politiche, infatti, la Società sarebbe in grado di rafforzare il proprio business model,
promuovendo una più completa ed efficace offerta di prodotti e servizi.
Più in particolare, il “disegno” industriale contemplato dalle nuove politiche aziendali si articola nelle
seguenti opportunità strettamente correlate:
-
una maggiore integrazione funzionale e commerciale, grazie ad un maggior efficientamento
delle strutture già in essere;
-
la realizzazione di un vantaggio competitivo, riconducibile alla possibilità di proporre al
mercato italiano ed internazionale un’offerta di prodotti e servizi più ampia.
Alla luce di quanto appena esposto, è opinione del Consiglio di Amministrazione che la stipula del
Settlement Agreement rappresenti un efficace e coerente “passaggio” per il completamento e
l’arricchimento del business model esistente, da cui possono promanare, date le caratteristiche della
combinazione prodotto-mercati, interessanti sinergie economico-commerciali. Si precisa tuttavia che
tali sinergie appaiono realizzabili esclusivamente attraverso la permanenza di Le Fonti all’interno
della compagine azionaria, permanenza che risulterebbe invece pregiudicata dalla mancata stipula del
Settlement Agreement e dal possibile riacquisto da parte di Acer della partecipazione ceduta.
1.4
Convenienza al compimento dell’operazione
È opinione del Consiglio di Amministrazione che i benefici economici derivanti dalla permanenza di
Le Fonti all’interno della compagine azionaria debbano essere apprezzati attraverso il confronto dei
seguenti elementi:
-
i risultati economici (EBIT) attesi dalla Società prima che Acer cedesse la propria
partecipazione a Le Fonti; e
4
Olidata – Relazione illustrativa
-
la variazione positiva del risultato operativo (EBIT), generata principalmente dalle possibili
sinergie derivanti dall’interazione con il nuovo socio.
Quanto invece ai possibili pregiudizi connessi alla stipula del Settlement Agreement, il Consiglio di
Amministrazione osserva che:
(i)
Acer ha rinunciato ai propri crediti nei confronti della Società, per un ammontare pari ad EUR
2.754.337,74, per permettere alla Società di raggiungere un accordo con le banche creditrici,
dando così un contributo causale rilevante alla fattibilità del processo di risanamento.
(ii)
Parimenti, quanto alla rinuncia all’esperimento di azioni legali nei confronti di Acer Italy
S.r.l. per i presunti inadempimenti, è da ritenere che, anche qualora si dimostri la
responsabilità di Acer Italy S.r.l., tale responsabilità non potrebbe che essere limitata ai danni
derivanti dalla mancata esecuzione del contratto di fornitura, quali, ad esempio, i maggiori
costi sostenuti dalla Società per aver dovuto reperire altre fonti di approvvigionamento.
Pertanto, confrontando gli eventuali (e in ogni caso poco consistenti) benefici economici scaturenti
dall’esperimento di azioni legali nei confronti delle società del gruppo Acer con gli evidenti benefici
che scaturirebbero invece dalla permanenza di Le Fonti all’interno della compagine azionaria, il
Consiglio di Amministrazione ritiene di evidente convenienza per la Società procedere alla stipula del
Settlement Agreement, stipula, tra l’altro, che permetterebbe di salvaguardare validi rapporti
commerciali con Acer, anche nell’ottica di un possibile nuovo accordo di partnership commerciale.
1.5
Conclusioni - Esito della procedura OPC - Rimessione all’Assemblea per deliberazione
non vincolante
Alla luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, il Consiglio di Amministrazione è pervenuto
alla conclusione che la stipula del Settlement Agreement costituisca un chiaro interesse per la Società,
rappresentando uno step necessario e irrinunciabile per la messa in atto del piano industriale e delle
sinergie derivanti dalla futura interazione con il nuovo socio Le Fonti Capital Partners S.r.l.. A tal
fine, la stipula del Settlement Agreement è stata espressamente approvata dal Consiglio di
Amministrazione durante la seduta del 29 luglio 2014.
L’opinione favorevole del Consiglio di Amministrazione è peraltro unanimemente condivisa da tutti i
soggetti / organi sociali coinvolti nella procedura per operazioni con parti correlate. Ed invero, parere
favorevole alla stipula del Settlement Agreement è stato espresso:
-
dall’Amministratore Indipendente, dott. Papasodero, con parere del 28 luglio 2014;
-
dal Collegio Sindacale, con parere del 25 luglio 2014;
-
dall’esperto indipendente consultato dalla Società, Avv. Mezzomonaco, con parere del 26
luglio 2014.
Tanto premesso, risulta conclusa con esito pienamente positivo la procedura per l’approvazione della
stipula del Settlement Agreement, come disciplinata dalle Procedure Operazioni con Parti Correlate
adottate dalla Società.
Cionondimeno, in un’ottica di ulteriore trasparenza nonché al fine di garantire un sempre maggiore
coinvolgimento dell’azionariato nelle scelte strategiche della Società, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato di sottoporre all’Assemblea la facoltà di esprimere la propria posizione in merito alla
5
Olidata – Relazione illustrativa
stipula del predetto Settlement Agreement, invitando i Signori Soci ad esprimersi, tramite l’esercizio
dei diritti di voto loro spettanti, su tale punto all’ordine del giorno.
2.
Modifica statutaria per ampliamento dell’oggetto sociale
Conformemente a quanto già discusso in precedenti sedute, il Consiglio di Amministrazione ha
confermato l’intenzione di espandere le attività della Società al settore dell’efficientamento
energetico.
Tanto premesso, poiché ad oggi l’oggetto sociale della Società, come riportato all’art. 2 dello statuto
sociale, non contiene alcun riferimento alle attività sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione
ritiene necessario procedere all’integrazione di detto oggetto sociale, come esposto nei testi a
confronto di seguito riportati:
Testo vigente
Testo modificato
Art. 2 - Oggetto Sociale
Art. 2 - Oggetto Sociale
La società ha per oggetto:
a) l’acquisto, l’assemblaggio, l’assistenza
tecnica, il commercio, la programmazione
di
elaboratori
elettronici
e
suoi
componenti, stampanti laser, nastri ed
accessori per dette macchine, supporti per
la riproduzione magnetica di dati per
elaboratori e apparecchiature similari e
complementari e di loro accessori,
macchine e attrezzature per l’ufficio
nonché
consulenze
tecniche
e
rappresentanza inerenti agli articoli
menzionati;
b) l’acquisto e la cessione di brevetti,
procedimenti tecnici e know how nonché
l’acquisizione e concessione di licenza
degli stessi;
c)
la
prestazione
di
assistenza
organizzativa e lo svolgimento di attività di
coordinamento
tecnico,
industriale,
commerciale e finanziario di società o enti
in cui partecipa;
d) la vendita per corrispondenza e mezzi
telematici degli articoli prodotti, assemblati
e commercializzati,
e) l’acquisto, l’assemblaggio, l’assistenza
tecnica, il commercio di prodotti di
elettronica di consumo nonché consulenze
tecniche e rappresentanza inerenti agli
articoli menzionati.
La società ha per oggetto:
a) l’acquisto, l’assemblaggio, l’assistenza
tecnica, il commercio, la programmazione
di
elaboratori
elettronici
e
suoi
componenti, stampanti laser, nastri ed
accessori per dette macchine, supporti per
la riproduzione magnetica di dati per
elaboratori e apparecchiature similari e
complementari e di loro accessori,
macchine e attrezzature per l’ufficio
nonché
consulenze
tecniche
e
rappresentanza inerenti agli articoli
menzionati;
b) l’acquisto e la cessione di brevetti,
procedimenti tecnici e know how nonché
l’acquisizione e concessione di licenza
degli stessi;
c)
la
prestazione
di
assistenza
organizzativa e lo svolgimento di attività di
coordinamento
tecnico,
industriale,
commerciale e finanziario di società o enti
in cui partecipa;
d) la vendita per corrispondenza e mezzi
telematici degli articoli prodotti, assemblati
e commercializzati,
e) l’acquisto, l’assemblaggio, l’assistenza
tecnica, il commercio di prodotti di
elettronica di consumo nonché consulenze
tecniche e rappresentanza inerenti agli
articoli menzionati.
6
Olidata – Relazione illustrativa
La Società ha altresì per oggetto
l'attività di Energy Service Company
(E.S.CO.), come disciplinata da leggi e
regolamenti nazionali ed internazionali,
e pertanto, a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, le seguenti attività:
la
ricerca,
progettazione
ed
implementazione di attività volte alla
efficienza,
razionalizzazione,
ottimizzazione e riduzione dei consumi
di energia, acquisto e vendita di
certificati
relativi
a
produzione,
trasporto, distribuzione, vendita e
riduzione dei consumi di energia. Tali
attività potranno essere esercitate sia in
proprio che per conto di terzi organismi
nazionali
o
internazionali
ed
eventualmente anche mediante le
tecniche del T.P.F. (Third Party
Financing) per le attività professionali
che lo richiedessero. La Società potrà
avvalersi di professionisti che agiranno
in nome proprio e sotto la propria
personale responsabilità, nel pieno
rispetto della legge 1815 del 1939;
- la fornitura di servizi di Energy
Management nel settore pubblico o
privato;
- la realizzazione o fornitura di impianti
per conto proprio e per terzi per
progetti di efficientamento energetico;
- lo sviluppo e/o la fornitura di
tecnologia software e hardware di
supporto;
- la fornitura e implementazione di
sistemi per la digitalizzazione dei
documenti.
La Società potrà inoltre:
- compiere le operazioni mobiliari ed
immobiliari, commerciali, industriali e
finanziarie
ritenute
dall’Organo
Amministrativo
necessarie
o
semplicemente utili per il conseguimento
dell’oggetto
sociale,
con
esplicita
esclusione dell’esercizio nei confronti del
pubblico delle attività finanziarie di cui
La Società potrà inoltre:
- compiere le operazioni mobiliari ed
immobiliari, commerciali, industriali e
finanziarie
ritenute
dall’Organo
Amministrativo
necessarie
o
semplicemente utili per il conseguimento
dell’oggetto
sociale,
con
esplicita
esclusione dell’esercizio nei confronti del
pubblico delle attività finanziarie di cui
7
Olidata – Relazione illustrativa
all’art. 106 del d.lgs. 385/1993, dei servizi
di investimento, quali definiti all’art. 1,
comma 3, del d.lgs. 58/1998, dell’attività
bancaria e di quella professionale riservata;
- assumere interessenze o partecipazioni in
altre società od imprese aventi oggetto
sociale analogo, affine o connesso al
proprio;
- prestare fideiussioni, garanzie e avalli e
concedere garanzie reali sui beni della
Società anche nell’interesse di terzi, purché
non in via professionale e nei confronti del
pubblico.
all’art. 106 del d.lgs. 385/1993, dei servizi
di investimento, quali definiti all’art. 1,
comma 3, del d.lgs. 58/1998, dell’attività
bancaria e di quella professionale riservata;
- assumere interessenze o partecipazioni in
altre società od imprese aventi oggetto
sociale analogo, affine o connesso al
proprio;
- prestare fideiussioni, garanzie e avalli e
concedere garanzie reali sui beni della
Società anche nell’interesse di terzi, purché
non in via professionale e nei confronti del
pubblico.
La Società può procedere alla raccolta del
risparmio presso i propri soci nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti.
La Società può procedere alla raccolta del
risparmio presso i propri soci nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Con riguardo all’eventuale ricorrenza del diritto di recesso, il Consiglio di Amministrazione osserva
come le modifiche sopra esposte, pur afferendo all’oggetto sociale, non rappresentino un
cambiamento significativo delle attività della Società, come invece richiesto dall'art. 2437, co. 1, lett.
a), cod. civ., ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di recesso.
Tali modifiche si limitano infatti ad integrare, o meglio ad ampliare, la portata l’oggetto sociale
mediante la previsione di attività, che oltre a risultare in sinergia con le attività già esercitate da altre
società del gruppo Olidata, quale, ad esempio, Olidata AJA S.r.l., non sostituiranno il core business
della Società (focalizzato piuttosto sul settore dell’informatica) né risulteranno prevalere sul sopra
menzionato core business.
I Signori Soci sono pertanto invitati ad esprimere tramite l’esercizio dei diritti di voto loro spettanti la
propria opinione su tale punto all’ordine del giorno.
3.
Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a
pagamento e in via scindibile il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice
Civile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione,
mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, per
un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 6.000.000,00, con
ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta,
nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove
azioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e
le condizioni tutte per l’esecuzione dell’aumento di capitale; deliberazioni conseguenti e
inerenti, ivi inclusa la modifica dell’articolo 4 dello statuto sociale.
2.1
Motivazioni della delega e criteri per il suo esercizio
La Società è ormai da tempo interessata da una fase di profondo rinnovamento, volto alla creazione e
valorizzazione dell’azienda sul mercato italiano e internazionale, che possa competere con i principali
player del settore dell’information technology. Gli ultimi avvenimenti dal punto di vista societario
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Olidata – Relazione illustrativa
hanno altresì dimostrato la piena condivisione delle principali linee guida inerenti le correnti e le
future politiche strategiche dell’azienda: oltre a perseguire il rafforzamento sui mercati della Pubblica
Amministrazione e Dealers, la Società si prefigge il duplice obiettivo di espandere, da un lato, la
propria presenza in mercati esteri e dall’altro, di ampliare la gamma dei prodotti attraverso la nuova
linea di business dedicata ai progetti di efficientamento energetico nei settori pubblico e privato. Per
supportare tale processo e la dichiarata strategia di crescita tesa anche alla creazione di un sempre
maggior valore per i propri azionisti, è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche
prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a
cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei
mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più
favorevoli per l’approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.
La delega in oggetto, relativa alla “Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della
facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443 del
Codice Civile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione mediante
emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 6.000.000,00, con ogni più ampia facoltà per il
Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il
numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo,
nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell’aumento di capitale; deliberazioni
conseguenti e inerenti, ivi inclusa la modifica dell’articolo 4 dello Statuto Sociale.” - consentirebbe di
conseguire i predetti vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter
cogliere, adeguatamente, le condizioni più favorevoli per l’effettuazione di operazioni straordinarie
che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell’alta
incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.
In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto
alla deliberazione dell’organo assembleare, lo strumento della delega ha l’ulteriore vantaggio di
rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione del numero delle azioni ordinarie da
emettere di volta in volta, nonché delle condizioni economiche dell’offerta nel suo complesso (incluso
il prezzo di emissione delle azioni ordinarie oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per
operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge richiamati nel seguito) in dipendenza
delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell’operazione, riducendo tra
l’altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell’annuncio e quello dell’avvio
dell’operazione, che si correrebbe invece ove la stessa fosse decisa dall’organo assembleare.
Le risorse reperite con l’eventuale esercizio della delega potranno essere destinate, oltre che alle
strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più
in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio
successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.
2.2
Criteri di determinazione del prezzo di emissione
Nel rispetto dell’importo massimo di Euro 6.000.000,00, le nuove azioni saranno offerte al prezzo che
verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l’eventuale
sovrapprezzo.
Fermo quanto precede, e entro gli eventuali limiti imposti dalla normativa vigente, il prezzo di
sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile.
9
Olidata – Relazione illustrativa
2.3
Durata della delega e tempi di esercizio
Si propone di stabilire che la durata della delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a
decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che tale delega possa essere esercitata in
una o più volte. Ne consegue che, ove approvata dall'Assemblea convocata per il 12 settembre 2014 in
prima convocazione o, occorrendo, per il 13 settembre 2014 in seconda convocazione, la delega
dovrà, in ogni caso, essere esercitata, rispettivamente, entro il termine dell’11 o del 12 settembre
2019, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.
Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete
opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato, nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, non appena saranno determinati dal
Consiglio di Amministrazione.
2.4
Limiti e condizioni di esercizio della delega
A servizio dell’aumento di capitale eventualmente deliberato in forza della delega, la Società potrà
emettere nuove azioni ordinarie per un prezzo di emissione totale, compreso dunque l’eventuale
sovrapprezzo, non superiore ad Euro 6.000.000,00 (sei milioni). È fatta in ogni caso salva la facoltà
del Consiglio di Amministrazione di determinare, in relazione a ciascuna emissione di nuove azioni,
quale percentuale del prezzo di emissione imputare a capitale sociale e quale, invece, a titolo di
sovrapprezzo.
Resta ulteriormente inteso che, nell’ipotesi in cui l’Assemblea della Società approvi il conferimento
della delega in favore del Consiglio di Amministrazione, l’esercizio di tale delega sarà comunque
condizionato alla previa soddisfazione e completamento di tutti i requisiti e adempimenti disposti
dalla normativa legislativa e regolamentare in materia, incluso, ove applicabile, l’obbligo di redazione
e pubblicazione di un prospetto d’offerta, ex art. 94 TUF.
2.5
Modifica dell’art. 4 dello statuto sociale
Tanto premesso, nell’ipotesi in cui l’Assemblea della Società approvi il conferimento della delega in
favore del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, co. 2, cod. civ., si renderà necessario
procedere alla modifica dell’art. 4, comma 1 (“Capitale Sociale”) dello statuto sociale, come esposto
nei testi a confronto di seguito riportati:
Testo vigente
Testo modificato
Art. 4 – Capitale Sociale
Art. 4 - Capitale Sociale
1. Il capitale sociale è di Euro 2.346.000,00
(duemilioni
trecento
quarantaseimila
virgola zerozero) ripartito in 34.000.000
(trentaquattromilioni) azioni senza valore
nominale.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci in data
27 novembre 2008 ha attribuito al
Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’articolo 2443 del Codice Civile, la
1. Il capitale sociale è di Euro 2.346.000,00
(duemilioni
trecento
quarantaseimila
virgola zerozero) ripartito in 34.000.000
(trentaquattromilioni) azioni senza valore
nominale.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci in data
[12/13] settembre 2014 ha attribuito al
Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’articolo 2443 del Codice Civile, la
10
Olidata – Relazione illustrativa
facoltà di aumentare a pagamento e in via
scindibile, in una o più volte, il capitale
sociale, entro il periodo di [2] anni dalla
data della presente deliberazione, per un
importo
massimo,
comprensivo
di
eventuale
sovrapprezzo,
di
Euro
10.000.000,00 (diecimilioni,00), mediante
emissione di azioni ordinarie aventi le
stesse caratteristiche di quelle in
circolazione da offrire in opzione agli
aventi diritto, con ogni più ampia facoltà
per il Consiglio di Amministrazione di
stabilire, di volta in volta nel rispetto dei
limiti sopra indicati e comunque nel
rispetto della vigente disciplina, il numero
ed il prezzo di emissione delle nuove
azioni,
comprensivo
dell’eventuale
sovrapprezzo, nonché il godimento, le
modalità, i termini, i tempi e le condizioni
tutte dell’aumento di capitale.
facoltà di aumentare a pagamento e in via
scindibile, in una o più volte, il capitale
sociale, entro il periodo di 5 anni dalla
data dell’Assemblea, per un importo
massimo, comprensivo di eventuale
sovrapprezzo, di Euro 6.000.000,00
(seimilioni,00), mediante emissione di
nuove azioni ordinarie da offrire in
opzione agli aventi diritto, con ogni più
ampia facoltà per il Consiglio di
Amministrazione di stabilire, di volta in
volta nel rispetto dei limiti sopra indicati e
comunque nel rispetto della vigente
disciplina, il numero ed il prezzo di
emissione delle nuove azioni, comprensivo
dell’eventuale sovrapprezzo, nonché le
modalità, i termini, i tempi e le condizioni
tutte per l’esecuzione dell’aumento di
capitale.
2.6
Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell’operazione, effetti sul valore unitario
delle azioni e diluizione
Laddove richiesto dalla normativa applicabile, in sede di esecuzione della delega, il Consiglio di
Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e
finanziari derivanti dalle emissioni di volta in volta deliberate, nonché agli effetti sul valore unitario
delle azioni ed ai possibili effetti diluitivi delle partecipazioni dei soci.
2.7
Insussistenza del diritto di recesso
Con riguardo all’eventuale ricorrenza del diritto di recesso, il Consiglio di Amministrazione osserva
come le modifiche sopra esposte non configurino alcuna delle fattispecie contemplate dall'art. 2437,
co. 1, cod. civ., non legittimando quindi l’esercizio del diritto di recesso da parte dei soci che non
concorrano all’approvazione delle dette modifiche.
I Signori Soci sono pertanto invitati a partecipare all’Assemblea ed ad esprimere tramite l’esercizio
dei diritti di voto loro spettanti la propria opinione su tale punto all’ordine del giorno.
Pievesestina di Cesena, 12 agosto 2014
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Marco Sangiorgi
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