CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 195/2014/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. Mario PISCHEDDA Presidente f.f. Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo referendario Dott. Massimo VALERO Primo referendario Dott. Adriano GRIBAUDO Primo referendario Dott. Cristiano BALDI Referendario Nell’Adunanza del 23 settembre 2014 Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 18/SEZAUT/2013/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell’esercizio 2012 ed i relativi questionari; Vista la relazione sul rendiconto relativo all’esercizio 2012, redatta dall’Organo di revisione della Provincia di Torino, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore; Vista l’ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta; Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa; Premesso La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell’art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economicofinanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’Ente". In base all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno” gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013 ripresa dalla più recente n. 39/2014), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e 2 l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia di Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 della Costituzione (quanto alle Regioni si rinvia alle determinazioni della Corte costituzionale di cui alla già citata sentenza n. 39/2014). Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio amministrazioni sull’equilibrio pubbliche a tutela economico-finanziario dell’unità economica del complesso della delle Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), richiamandosi, al nuovo comma 1 dell’art. 97 della Costituzione, il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della delibera prevista dall’art. 148 bis., co. 3 del TUEL, occorre segnalare comunque agli Enti, anche in relazione alla previsione contenuta nell’art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. 3 L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. Considerato Dall’esame della relazione, redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall’Organo di revisione dei conti del Provincia di Torino, relativa al rendiconto dell’esercizio 2012 sono emerse criticità riguardanti: i flussi di cassa; i residui attivi; i residui passivi in conto capitale e le procedure di pagamento; gli organismi partecipati; gli strumenti di finanza derivata. Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni o eventuali chiarimenti che sono pervenuti con nota prot. 76232 del 6 maggio 2014. Con successiva memoria il Magistrato istruttore ha evidenziato gli aspetti per i quali i chiarimenti forniti non sono risultati sufficienti a ritenere superati i rilievi formulati. La Provincia di Torino ha così prodotto una seconda nota, datata 20 maggio 2014, n. 85250/14, recante ulteriori precisazioni e controdeduzioni. Il Magistrato istruttore, valutate le complessive risultanze dell’attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esame collegiale ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza. Ritenuto 1. Flussi di cassa 1.1. Si è rilevata la presenza di una differenza di parte corrente negativa in termini cassa per euro -23.638.009 derivante dalla gestione dei residui (euro 38.053.387). In particolare detto risultato pare originare da un modesto andamento delle riscossioni del titolo II e del titolo III delle entrate (cfr. sull’argomento quanto già riferito nelle precedenti delibere di questa Sezione, n. 300/2013 del 18/07/2013 e n. 24/2014). Peraltro, anche la differenza in conto capitale, positiva per euro 4.223.770, di cui euro 1.5476.978 relativi alla gestione dei residui, è parsa originare da un modesto andamento dei pagamenti in conto capitale, piuttosto che dalla capacità di riscossione dell’Ente: pagamenti in conto residui pari ad euro 46.038.446, a fronte di impegni di 4 euro 314.768.237 ( cfr. successivo punto 3); riscossioni in conto residui del titolo IV pari ad euro 28.344.748 a fronte di accertamenti di euro 111.642.750. Nelle note dei revisori, allegate al questionario, viene precisato che lo squilibrio di cassa in conto residui non consegue alla insussistenza di residui attivi, bensì è dovuto alla “dilazione, ormai reiterata negli anni, dei tempi di pagamento da parte statale e regionale dei debiti conseguenti al riconoscimento dei trasferimenti”. 1.2. La Provincia al riguardo ha precisato quanto segue. In merito alla differenza di parte corrente, sul “modesto andamento delle riscossioni del titolo II” ha ritenuto necessario evidenziare che il 62% dei residui attivi di parte corrente relativi al 2011 e ad annualità anteriori è riferito a trasferimenti e a contributi dalla Regione Piemonte, la cui velocità di erogazione ha registrato negli ultimi anni un rallentamento. In particolare, la composizione dei trasferimenti regionali di parte corrente giustificherebbe la rilevata differenza negativa tra ammontare di riscossioni dì residui attivi vetusti: “ben euro 128,380.951,46 sono infatti i residui attivi 2011 e retro, quali risultanti dal rendiconto 2012; riferiti ai trasferimenti dalla regione Piemonte per lo svolgimento delle funzioni conferite in materia di formazione professionale”. Precisa la Provincia che il meccanismo di utilizzo delle risorse regionali in materia di formazione professionale, prevalentemente di fonte europea, richiede agli enti erogatori una velocità di pagamento a favore delle Agenzie Formative (tenute alla rendicontazione delle spese sostenute alla Regione Piemonte che rendiconta a sua volta alla U.E), al fine di sventare i rischi di un rallentamento delle erogazioni da parte dell’Unione ovvero il mancato utilizzo di tutti i fondi europei destinati al settore (la Provincia di Torino dichiara di assorbire una quota dal 55% al 60% dei fondi europei in materia di "formazione professionale"). La descritta situazione che sarebbe alla base della "differenza negativa" rilevata in sede istruttoria, secondo la Provincia migliorerà a tutto il 31.12.2013, con un saldo positivo tra incassi dei residui attivi e pagamenti dei residui passivi di parte corrente a tutto il 31.12.2013, quale effetto del D.L. 35/2013 convertito in Legge n. 64/2013. In particolare, la Provincia sostiene che, a fronte di euro 302,515.680,51, quali residui attivi del titolo II dell'entrata ante 2012, ben 110.392.490,44 euro (oltre il 36%) sono stati incassati nel corso del 2013; di tale importo euro 101.345.940,18 (33,50%) sono riferiti a residui verso la Regione Piemonte principalmente a fronte degli spazi finanziari consentiti alla stessa in virtù del decreto suindicato. Per quanto riguarda la velocità di riscossione dei residui attivi afferenti le entrate extra tributarie (titolo III), la Provincia dichiara che “ le relative tempistiche rientrano nella tipologia delle voci componenti le medesime entrate e nelle relative 5 modalità di recupero coattivo. In sede di rendiconto 2013, i residui attivi in esame riferiti al 2011 e retro sono stati incassati per un importo pari a euro 1.578.178,44, pari al 38%. Sotto il profilo degli equilibri generali di bilancio, se all'importo suindicato di 1.578.178,44 euro si somma l'ammontare degli incassi effettuati nel 2014 (alla data del 02.05 a.c.), nonché l'ammontare delle insussistenze 2013 e 2014 ( sempre alla data del 02.05 a.c.) e l'importo del "fondo svalutazione crediti ex DL 95/2012" quale risultante dal rendiconto 2013, l'importo residuale da incassare risulta pari al 50,79% rispetto alla consistenza dei residui attivi 2011 e retro al 31.12,2012, peraltro oggetto principalmente di riscossione coattiva. A tal proposito si evidenziano le tempistiche occorrenti per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo attraverso Equitalia Spa, mediamente superiori ai due anni”. Infine, con riferimento alla parte in conto capitale, l’Ente sottolinea come vi sia coerenza tra la velocità di riscossione dei residui attivi e di pagamento dei residui passivi, riferiti agli anni 2011 ed anteriori. Con riguardo al modesto andamento dei pagamenti in conto capitale, la Provincia dichiara inoltre che vanno considerati gli effetti dei vincoli del patto di stabilità in termini di rallentamento dell'avvio delle procedure di gara, nel rispetto dell'articolo 9 del DL 78/2009 ( cfr. successivo punto 3), i quali avrebbero determinato la decisione assunta dall'Ente nel 2013, di procedere ad una straordinaria revisione dei residui passivi (titolo II) /attivi (titolo IV e titolo V) con conseguente dichiarazione di economie/insussistenze di residui passivi/attivi in conto capitale, rispettivamente pari ad euro 26,419.806,94 e ad euro 10.581.936,12. Sottolinea inoltre l’Ente che la valutazione in ordine alla differenza tra i due importi deve altresi’ tenere conto della presenza di mutui con istituti di credito privati, il cui versamento da parte dell'Ente finanziatore viene effettuato integralmente all'inizio del relativo periodo di ammortamento, non comportando pertanto la sussistenza di residui attivi oggetto di dichiarazione di insussistenza( cfr. successivo punto 3). Infine, anche per le entrate in conto capitale, si è verificato un rallentamento dei tempi di pagamento della Regione Piemonte, che sarebbe superato parzialmente con il D.L. 35/2013: l'ammontare delle riscossioni 2013 dei crediti in conto capitale (titolo IV dell'entrata) 2011 e anteriori risulterebbe di euro 22.041.448,31, pari al 26,46% rispetto alla relativa consistenza al 31.12.2012, di cui dalla Regione Piemonte euro 21.059.524,59 (pari al 25,28%). 1.3. La Sezione nel prendere atto di quanto dichiarato dalla Provincia in sede di contraddittorio (e pur dando atto che l’Ente presenta un fondo cassa iniziale di 74,7 milioni di euro, ed un fondo cassa finale di euro 68,3 milioni), per un raffronto fra il 6 2012, esercizio in esame, e il 2013, evidenzia i seguenti dati, resi disponibili dal sistema SIRTEL. Esercizio 2012: - per il titolo II riscossione dei residui ( 140,7 milioni) di circa il 31,7 % degli accertamenti (443,2 milioni); - per il titolo III riscossione dei residui (6,9 milioni) di circa il 62,2 % degli accertamenti (11 milioni); - per il titolo IV riscossione dei residui (28,3 milioni) di circa il 25,3 % degli accertamenti (111,6 milioni); (circa il 31% quelli regionali, di cui alla categoria 403). Esercizio 2013: - per il titolo II riscossione dei residui (203 milioni) di circa il 43,2 % degli accertamenti (469 milioni);( 23,7% competenza 2013); - per il titolo III riscossione dei residui (17,7 milioni) di circa l’ 84% degli accertamenti (21 milioni); - per il titolo IV riscossione dei residui (25,4 milioni) di circa il 26,4 % degli accertamenti (96,3 milioni) (circa il 35% quelli regionali, di cui alla categoria 403). Dai dati appena esposti, se è possibile rilevare un miglioramento nelle riscossioni del titolo III, non può dirsi lo stesso con riguardo per la riscossione dei trasferimenti. Con particolare riferimento alla parte in conto capitale, inoltre, non pare pienamente condivisibile l’affermazione dell’Ente in merito alla coerenza tra la velocità di riscossione dei residui attivi ed il pagamento dei residui passivi, riferiti agli anni 2011 ed anteriori: a fronte della sopra evidenziata capacità di riscossione dei residui attivi (sempre pari a circa il 25% se si considera anche il titolo V delle entrate), la velocità di pagamento dei residui passivi in conto capitale è pari a circa il 14,6% ( pagamenti in conto residui 46 milioni di euro, impegni 314,7 milioni di euro). Pertanto, in relazione alla criticità rilevata nell’esercizio esaminato, ferme restando puntuali verifiche in sede di esame sul rendiconto 2013, si segnala la necessità di migliorare la capacità di riscossione dell’Ente per la tipologia di entrate in questione, anche avuto riguardo, in prospettiva, a quanto disposto dall’art. 9 della l. 243/2012 “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali” . 2. Residui attivi 2.1. Dall’esame del rendiconto 2012 risultano confermati i dati riportati nella delibera n. 300/2013 in merito alla consistenza dell’avanzo di amministrazione 2012, 7 pari ad euro 45.609.748, di cui euro 17.852.396 per fondi non vincolati, ed euro 1.957.417 destinato a fondo svalutazione crediti. Si rinvia a quanto già osservato dalla Sezione nella sopra citata delibera, ove si invitava peraltro l’Ente a proseguire nell’operazione di puntuale riaccertamento dei residui attivi. In questa sede si rileva ulteriormente una notevole incidenza dei residui attivi in conto capitale anteriori al 2008, provenienti dalla Regione Piemonte (euro 22.659.780), pari a circa il 30% del totale (euro 70.125.605), a cui si aggiungono ulteriori residui per oltre 12 milioni di euro risalenti al 2008; tali trasferimenti sono peraltro caratterizzati da una modesta capacità di riscossione in conto residui, pari a circa il 30% dell’accertamento. Pare altresì rilevante anche l’ammontare dei residui correnti dalla Regione, anteriori al 2008, pari ad euro 8.631.141, a cui si aggiungono euro 22.470.638 relativi all’anno 2008. Anche tale posta è caratterizzata da una modesta capacità di riscossione in conto residui, pari a circa il 42% dell’accertato. Si sono chiesti pertanto in sede istruttoria dettagli in merito alle iniziative adottate dall’Ente per il mantenimento e/o reiscrizione nel bilancio regionale dei residui passivi perenti, di cui al punto 1.9.10 del questionario, anche in considerazione dello squilibrio di cassa derivante dalla gestione dei residui, di cui al precedente punto. 2.2. La Provincia, oltre a quanto già esposto al precedente punto 1.2., ha dichiarato, relativamente alle azioni intraprese dalla Provincia di Torino per il recupero delle somme a credito verso la Regione Piemonte (siano esse perenti o meno), che - a fianco dei benefici concessi dal D.L. 35/2013 che avrebbero consentito alla Provincia di incassare 139.629.298,71 euro di crediti maturati a tutto il 31.12.2012 – è stata avviata, ma per lo più dal 2013, un'operazione di "parificazione" della reciproca situazione debitoria/creditoria sia di parte corrente che in conto capitale: “tale operazione di non agevole svolgimento è stata effettuata in sede di riaccertamento dei residui attivi/passivi di cui al precedente punto 1), addivenendo nel corso del 2013 ad un triplice risultato. Da un lato, la verifica della sussistenza dei residui passivi sul bilancio regionale ha consentito di avviare opere pubbliche, nel rispetto dell'articolo 9 del D.L. 78/2009. Dall'altro, là dove tali residui non risultavano conservati sul bilancio regionale, si è proceduto, previa ulteriore verifica con i competenti Uffici Regionali, alla registrazione di insussistenze di residui attivi e di paritetiche economie di residui passivi (il cui impatto sugli equilibri generali di bilancio è risultato sostanzialmente neutrale in quanto le minori entrate sono state compensate da minori spese). Infine, tale operazione di parificazione ha consentito di avviare e concludere entro il 31.12.2013, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, un'operazione di definizione 8 transattiva tra i due enti finalizzata a consentire la compensazione tra reciproche situazioni debitorie e creditorie afferenti le entrate e le spese in conto capitale. Nel complesso, quindi, al termine del 2013 , grazie alla duplice azione del D.L. 35/2013 e dell'operazione di parificazione della reciproca situazione creditoria/debitoria, l'ammontare dei residui attivi in conto capitale 2012 e retro verso la Regione Piemonte è risultata pari a curo 44.361.683,59 a fronte di un ammontare totale dì residui attivi iniziali di curo 70.125.605,38, con un'incidenza del 63.2%”. 2.3. La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dalla Provincia in sede di contraddittorio, mette in evidenza come quanto asserito risulti confermato dai dati di rendiconto rilevabili attraverso il sistema SIRTEL. In ogni caso, e ferme restando le puntuali verifiche che saranno effettuate in sede di esame sul rendiconto 2013, si segnala il modesto andamento delle riscossioni, come già evidenziato al precedente punto 1.3. 3. Residui passivi del titolo II e procedure di pagamento 3.1. Si è rilevato che il totale dei residui passivi è superiore al totale dei residui attivi per oltre 22,7 milioni di euro. Più nel dettaglio si è evidenziato che tale differenza origina in prevalenza dalla parte in conto capitale: i residui passivi del titolo II (circa euro 289.702.481 milioni) superano infatti i residui attivi, relativi al titolo IV e V delle entrate, (circa euro 157.653.854 milioni) per circa 132 milioni di euro. Con riferimento inoltre agli esercizi anteriori all’anno 2008, ed alla parte in conto capitale, i residui passivi (oltre 129 milioni di euro) superano quelli attivi (circa euro 44 milioni) di circa 85 milioni di euro. Tale circostanza, in presenza peraltro di un considerevole ammontare del fondo di cassa (oltre 68,3 milioni di euro), è apparsa indicativa di criticità nelle procedure di pagamento dei debiti dell'Ente, con conseguenze sul “sostanziale” rispetto dei vincoli inerenti il “Patto di Stabilità”, analogamente a quanto già segnalato dalla Sezione con reiterate delibere ( cfr. da ultimo la delibera n. 300/2013, nonché la delibera n. 24/2014 del 29/01/2014, adottata ai sensi dell’art. 148 del TUEL, in cui si evidenziava la necessità di una gestione tempestiva e più economica delle risorse finanziarie destinate al conto capitale). Peraltro si è osservato come tale considerazione trovi conferma nel questionario (punto 1.13.1 -c) in cui viene precisato dall’Organo di Revisione che il rispetto del Patto di stabilità è stato ottenuto ritardando il pagamento di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale. 9 Si è rilevato altresì che lo stesso ammontare dei residui passivi del titolo II (oltre 289 milioni di euro, di cui più di 129 milioni di euro risalenti ad annualità anteriori al 2008) pare incongruente con l’ammontare dei debiti in conto capitale “certi, liquidi ed esigibili” al 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell’8 aprile 2013, di circa euro 59 milioni, indicati nei punti 1.13.2 e 1.13.3 del questionario (cfr. DL 35/2013). Dal sito MEF (relativo ai pagamenti dei debiti della PA ai creditori -DL 35/13) risulta inoltre che è stata effettuata la richiesta di spazi finanziari ai fini dell’esclusione dai vincoli del patto di stabilità, di cui all’art. 1, comma 2, del Dl 35/2013, e che si è provveduto al relativo pagamento per euro 58.186.000. Tanto premesso, a fronte della cospicua differenza fra i residui passivi (in buona parte risalenti nel tempo) e i debiti certificati come certi liquidi ed esigibili, come rilevati nel questionario, si è richiesto di chiarire se la stessa corrisponde alla situazione effettiva al 31 dicembre 2012, anche avuto riguardo a quanto riferito dall’Organo di revisione e sopra richiamato (ritardi nel pagamento di obbligazioni “scadute” per la spesa in conto capitale al fine di consentire il rispetto del patto). In ogni caso, si è richiesto di fornire chiarimenti in merito alle ragioni sottostanti al cospicuo volume di residui passivi (cui non corrispondono obbligazioni scadute), al fine di giustificare una gestione degli investimenti coerente con principi di efficienza. In aggiunta a tali considerazioni, si è inoltre rilevata la presenza di residui passivi del titolo II, non movimentati per più di tre anni, per i quali al 31 dicembre 2012 non risultava l’affidamento dei lavori (circostanza di criticità analoga a quanto già rilevato con la delibera n. 300/2013). A riguardo l’Organo di revisione ha fornito in allegato al questionario dettagliato elenco delle opere in oggetto: ad esclusione di alcune opere oggetto di devoluzione di mutui, e di un intervento di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica, aggiudicato nel 2013, nella maggior parte dei casi si tratta di interventi per i quali non si è dato corso all’iter di appalto ed aggiudicazioni in quanto ciò avrebbe comportato “…-in ragione dei tagli dei trasferimenti erariali-lo sforamento del saldo programmatico dell’Ente ai fini del mantenimento del Patto di stabilità interno. In tale situazione la prosecuzione dell’iter avrebbe comportato la maturazione di ulteriori debiti non pagabili dall’Ente”. Infine, ad integrazione del processo istruttorio, si è richiesto all’Ente di precisare, nell’ambito dei residui passivi del titolo II, l’ammontare finanziato con ricorso all’indebitamento, evidenziando la quota parte proveniente da istituti privati. 3.2 In merito al rapporto tra l’ammontare di pagamenti e residui passivi in conto capitale, lo stesso Ente ha sottolineato come vadano “in ogni caso evidenziati gli 10 effetti dei vincoli del patto di stabilità (peraltro soggetti a spazi finanziari mutevoli nel corso degli anni ….) in termini di rallentamento dell'avvio delle procedure di gara, nel rispetto dell'articolo 9 del DL 78/2009: tali vincoli hanno determinato la decisione assunta dall'Ente nel 2013, di procedere ad una straordinaria revisione dei residui passivi (titolo II) /attivi (titolo IV e titolo V)…”. L’Ente ha inoltre precisato che la differenza tra l'ammontare dei residui attivi in conto capitale e dei residui passivi (per spese di investimento) trae prevalentemente origine dalla composizione delle fonti di finanziamento delle spese di investimento, sottolineando la presenza di mutui contratti con istituti di credito privato, la cui caratteristica principale è “ il versamento integrale della somma dell'ammortamento mutuata (tipicamente al primo esercizio gennaio successivo alla dell'anno di inizio contrazione), con conseguente "inesistenza" del corrispondente residuo attivo: per tale principale motivazione, l'ammontare dei residui passivi risulta inevitabilmente superiore rispetto al corrispondente ammontare di residui attivi (titolo IV e titolo V dell'entrata)”. In proposito l’Ente ha successivamente indicato che i residui passivi al 31/12/2012 finanziati mediante indebitamento contratto con istituti di credito privato sono pari ad euro 79.712.791. L’Ente indica inoltre che la differenza tra residui passivi e attivi in conto capitale risulta pari, alla fine del 2013, ad euro 82.281.200 a fronte della corrispondente differenza al 31/12/2012 di oltre 132 milioni di euro. Con riferimento alla cospicua differenza fra i residui passivi (in buona parte risalenti nel tempo) e i debiti certificati come certi liquidi ed esigibili, l’Ente ha rappresentato che “la motivazione trae esclusivamente dal fatto che la maggior parte dei debiti oggetto di "certificazione "al competente MEF si riferiva a Stati d'Avanzamento Lavori maturati (in quanto tali debiti certi…) o a forniture in conto capitale effettuate e "collaudate" (in quanto tali costituenti debiti certi…) a tutto il 31.12.2012. La considerevole differenza sussistente tra ammontare dei residui passivi e debiti certi, liquidi…trae ancora una volta dai vincoli del patto di stabilità che di fatto determinano rallentamenti nell'avvio delle procedure di gara, anche per l'oggettiva difficoltà ad effettuare programmazioni di entrate in conto capitale rilevanti ai fini del patto di stabilità, in quanto principalmente derivanti da terzi. In ogni caso, come si potrà osservare in sede di rendiconto 2013, gli spazi finanziari concessi dal DL 35/2013, a fianco di quelli concessi in sede di patto di stabilità regionale hanno determinato il pressoché totale pagamento dei provvedimenti di liquidazione pervenuti a tutto il 31.12.2013 all'Ufficio competenza”. 11 Mandati per gli adempimenti di In merito infine alla presenza di residui passivi del titolo II, non movimentati per più di tre anni, per i quali al 31 dicembre 2012 non risultava l’affidamento dei lavori, l’Ente si è limitato a rinviare all’operazione di revisione straordinaria dei residui passivi del titolo II effettuata nel 2013, ed in corso di completamento, anche ai fini dell’avvio del d.lgs. 118/2011. 3.3 La Sezione, preso atto di quanto riferito dall’Ente, nonché dall’Organo di Revisione (“ritardi nel pagamento di obbligazioni “scadute” per la spesa in conto capitale al fine di consentire il rispetto del patto”), osserva innanzitutto come l’ammontare dei residui passivi in conto capitale finanziato con mutui contratti con istituti privati (circa 79, 7 milioni di euro), sia di gran lunga inferiore alla differenza tra residui passivi e attivi in conto capitale (circa 132 milioni di euro); in ogni caso evidenzia la modesta percentuale dei pagamenti del titolo II nel 2012 (pari a circa il 14,6%, come già indicato al precedente punto 1.3, in conto residui, e all’1,71% in conto competenza), già segnalata di recente con la delibera n. 24/2014, adottata ai sensi dell’art. 148 del TUEL, sia pur rilevando un miglioramento nell’esercizio 2013 (percentuale di pagamenti pari al 31,8 in conto residui, e pari al 15,7 % in conto competenza, come rilevabile dal rendiconto 2013 attraverso il sistema SIRTEL). Ribadisce pertanto quanto già segnalato con la delibera n. 24/2014, adottata ai sensi dell’art. 148 del TUEL, nonché con la delibera n. 300/2013 sul rendiconto 2011, ove già si invitava l’Ente a porre particolare attenzione alla formazione dei residui passivi, adottando misure dirette ad assicurare un equilibrio tra l’esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di stabilità, e dunque una gestione più efficiente delle risorse. 4. Organismi partecipati 4.1. Ferme restando le valutazioni effettuate nelle delibere n.300/2013 e n. 24/2014, si è rilevata attraverso il sistema SIQUEL la presenza di organismi partecipati in perdita nel 2012 e/o nel 2011 ( S.a.g.a.t. spa, Consorzio per gli insediamenti produttivi del Canavese, Canavese sviluppo società a responsabilità limitata in liquidazione, Pracatinat s.c.p.a., Consorzio per la ricerca e l'educazione permanente, R.t.m. s.p.a., Centro agro-alimentare torino s.c.p.a., R.s.a. srl, Pista s.p.a. in liquidazione, Environment park Torino s.p.a., Chind - s.p.a., Atl 2 montagne olimpiche in liquidazione, Agenzia regionale promozione turistica del Piemonte – in liquidazione, Assot s.r.l. in liquidazione, Virtual reality & multi media park s.p.a., C.r.a.b. s.c.r.l. in liquidazione, Fondazione 20 marzo 2006, Finpiemonte partecipazioni s.p.a., Ativa immobiliare s.p.a., Fondazione Camillo Cavour, Fondazione chierese per 12 il tessile, Cic s.c.r.l., Fondazione Luigi Firpo - Centro di studi sul pensiero politico, Fondazione per il libro, la musica e la cultura, Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale) Peraltro per alcuni di questi organismi, come già rilevato nella citata delibera 24/2014, non ricorrono i presupposti per il mantenimento ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008 (SAGAT, RTM SPA, CAAT SCPA, CHIND SPA, VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK SPA). 4.2. Sotto il primo profilo, ovvero gli Organismi partecipati in perdita, la Provincia osserva che tali Enti scontano le dinamiche del mercato e risentono della crisi economica generale. In sede istruttoria, l'Ente ha inoltre precisato che l'importo di 13.126.624 euro, rappresentato nei fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione, comprende le somme "accantonate ai sensi degli art, 3 e 6 del DL.174/2012 (Legge 213/2012) finalizzate sia alla copertura finanziaria di eventuali differenze in sede di "parificazione" della situazione creditoria/debitoria con le società partecipate, sia alla copertura finanziaria di eventuali perdite delle società partecipate direttamente dall'Ente". Si è precisato inoltre che nel corso del 2013 non è stata effettuata alcuna applicazione dell'avanzo di amministrazione "fondi non vincolati" per la copertura di perdite di esercizio di organismi partecipati. In merito all'applicazione dell'avanzo in questione, costituente sostanzialmente un "fondo rischi" ai sensi degli articoli 3 e 6 del DL 174/2012 (Legge 213/2012) , si è riportato il seguente prospetto: - Avanzo d'amministrazione "fondi non vincolati" al 31.12.2012 13.126.624,38 euro - Meno: quota annua fondo svalutazione prodotti derivati euro 756.843,00 - Meno: salvaguardia equilibri generali di bilancio euro - Meno: accantonamento per parificazione 672.148,00 situazione debitoria/creditoria verso ATIVA Spa per spese di investimento per cui nel corso del 2013 è risultato più conveniente l'utilizzo di somme disponibili da devoluzione di mutui (variazione di bilancio) euro 2.670.000,00. Si riferisce che nel medesimo fondo costituito in sede di rendiconto 2013 l'ammontare della quota "riservata" alle perdite di esercizio degli organismi partecipati risulta pari a 99.306,00 euro (come desumibile dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.5984/2014 di ricognizione dell'andamento gestionale degli organismi 13 partecipati dalla Provincia), mentre il fondo in questione al 31.12.2013 è pari a 11.117.680,03 euro. La Provincia, ribadisce poi di aver adempiuto alle prescrizioni previste dalla Legge Finanziaria 2008 nei tempi stabiliti dal legislatore ma non ha potuto raggiungere il risultato imposto dal precetto della normativa in quanto, alla luce dell'esito negativo dei procedimenti di vendita intrapresi, permangono a tutt'oggi in proprietà le azioni di alcune società per le quali il Consiglio Provinciale aveva dichiarato non sussistenti i presupposti di legge per il mantenimento. Richiamata pertanto la necessità di proseguire il processo di razionalizzazione delle partecipazioni in adempimento alle prescrizioni normative, appare evidente che il quadro congiunturale economico e finanziario e le dinamiche della domanda e dell'offerta che caratterizzano la forte variabilità dei mercati hanno indotto la Provincia di Torino a ricercare modalità alternative per uscire dalla compagine sociale, evitando nel contempo lo svilimento del valore patrimoniale delle partecipazioni. Per quanto riguarda l'attività di controllo e di monitoraggio, si è precisato che l'Ente esercita tale attività con periodicità infrannuale. Per ultimo dichiara che la Giunta provinciale ha preso atto, con provvedimento prot. n. 186-5984/2014 in data 14 marzo 2014, dell'andamento gestionale degli stessi organismi cosi come analiticamente riportato nel documento "Rapporto sull'andamento gestionale degli Organismi Partecipati dalla Provincia di Torino — Dati al 30 settembre 2013", allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed in particolare ha preso atto, quale misura programmatica e di vigilanza, in un'ottica di sana gestione, dei risultati gestionali al 30 settembre 2013 riportati dagli stessi Organismi Partecipati. 4.3. Preso atto di quanto riferito e ferme le ulteriori verifiche da effettuarsi sul rendiconto 2013, non può non invitarsi l’Ente a proseguire nell’attività di dismissione in osservanza delle prescrizioni di legge, senza svilire il valore patrimoniale delle partecipazioni. Va inoltre richiamata la necessità di seguire sempre criteri gestionali degli organismi partecipati che siano conseguenza di una efficace azione di controllo e di vigilanza, nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali dell’Ente, tenuto conto delle ripercussioni sugli equilibri dell’Ente (cfr. art. 147- quinquies del TUEL, comma 3, ai sensi del quale "il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"). Si richiamano al riguardo anche le misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 atte a responsabilizzare gli enti territoriali, che saranno tenuti ad accantonare 14 risorse in caso di perdite registrate negli organismi partecipati (art. 1, co. 551 e 552, l. n. 147/2013); misure che si applicano con riferimento a tutti gli organismi (aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione di maggioranza o di minoranza, diretta o indiretta, di una pubblica amministrazione territoriale, ex art. 1, co. 550, l. n. 147/2013), a partire dall’esercizio 2015, ma di cui occorre tener conto sin d’ora, quali misure programmatiche e di vigilanza in un’ottica di sana gestione (in particolare si richiama il comma 552 dell’art. 1, della legge 147/2013). 5. Incidenza sugli equilibri di bilancio degli strumenti di finanza derivata 5.1. Si tratta di una criticità oggetto di reiterate pronunce da parte di questa Sezione (cfr. da ultimo la delibera n. 300/2013, in cui si rilevava il mancato superamento delle criticità medesime). I dati rilevabili dal questionario 2012 evidenziano un peggioramento del mark to market, negativo per oltre 76,8 milioni di euro nel 2012, a fronte del valore di euro 57,4 milioni nel 2011. Peraltro i flussi negativi registrati nel 2012 superano i flussi positivi per oltre 1,3 milioni di euro; anche tale differenziale è in peggioramento rispetto all’esercizio precedente, in cui si attestava a circa 1 milione di euro. L’Ente ha previsto un fondo di accantonamento per prodotti di finanza derivata nel 2012, di euro 3.287.322, che, seppur superiore a quello dell’esercizio precedente (euro 2.530.479), pare comunque inadeguato rispetto al mark to market rilevato. 5.2. Sul punto la Provincia riferisce che “i prodotti finanziari attivati dalla Provincia di Torino, prima del 2006 e quindi della crisi economica che ha determinato un andamento decrescente dei tassi di interesse, sono stati strutturati sulla base della previsione di incrementi del tasso di interesse, quale allora previsto sulla base della " curva forward", Il "MtoM" risulta pertanto "inversamente correlato all'andamento effettivo dei tassi di interesse", raggiungendo oggi valori consistenti a fronte di tassi di interesse relativamente bassi. In sede di approvazione del "piano delle alienazioni 2013-2015 ", allegato al bilancio di previsione 2013 si era proceduto ad una valutazione in merito alla possibilità di destinare il relativo provento alla chiusura di "prodotti derivati" per pari importo. Tuttavia, poiché il "MtoM" rappresenta sostanzialmente una spesa corrente, la destinazione di proventi patrimoniali alla "chiusura" di tali prodotti non risultava coerente con la normativa vigente . D'altro canto la disponibilità di entrate correnti di importo sufficiente alla "chiusura" di tali contratti, in un periodo nel quale l'Ente ha subito sostanzialmente un taglio dei trasferimenti (ottobre 2012 31.12.2013) di oltre 66 milioni di euro , non è risultato 15 oggettivamente attuabile, senza detrimento dei fini istituzionali dell'Ente. D'altro canto, il pagamento del "MtoM" in sede di chiusura dei contratti in questione potrà formare oggetto di ulteriore valutazione in presenza di tassi di interesse elevati e di conseguente valore del costo di "estinzione" moderato”. 5.3. La Sezione osserva che non paiono superate considerazioni critiche su tali prodotti, i cui andamenti incideranno negativamente sui futuri equilibri di bilancio, già evidenziate da ultimo con la delibera n.300/2013. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, INVITA l’amministrazione della Provincia di Torino ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare: - ad adottare criteri di prudenza nell’accertamento e nella gestione delle entrate, in considerazione anche delle difficoltà riscontrate nella riscossione delle stesse; - a procedere in una costante e puntuale operazione di revisione e riaccertamento dei residui attivi, con particolare attenzione a quelli più risalenti nel tempo; - a porre particolare attenzione alla formazione dei residui passivi, adottando misure dirette ad assicurare un equilibrio tra l’esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di stabilità; - a tener pienamente conto degli effetti sul bilancio finanziario dell'Ente dell'andamento economico-finanziario degli organismi partecipati e ad assicurare una verifica puntuale e costante dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate; - ad adottare criteri gestionali degli organismi partecipati che siano conseguenza di una efficace azione di controllo e di vigilanza da parte dell’Ente, nell’esercizio delle sue attribuzioni istituzionali; - a tener conto degli effetti sui futuri equilibri di bilancio dei prodotti derivati in essere. 16 DISPONE che la presente deliberazione sia trasmessa al Vice Presidente della Provincia di Torino ( visto l’art. 1, comma 82, della l. 7 aprile 2014 n. 56 ed il D.P.R. 27 giugno 2014) ed all’Organo di Revisione dei conti. Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deliberato in Torino nell’adunanza del 23 settembre 2014. Il Relatore F.to Giuseppe Maria MEZZAPESA Il Presidente f.f. F.to Mario PISCHEDDA Depositata in Segreteria 26/09/2014 Il Funzionario preposto F.to Federico SOLA 17
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