Delibera n. 196/2014/SRCPIE/PRSE

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Delibera n.
196/2014/SRCPIE/PRSE
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:
Dott.
Mario PISCHEDDA
Presidente f.f.
Dott.
Giuseppe Maria MEZZAPESA
Consigliere relatore
Dott.ssa
Alessandra OLESSINA
Primo referendario
Dott.
Massimo VALERO
Primo referendario
Dott.
Adriano GRIBAUDO
Primo referendario
Dott.
Cristiano BALDI
Referendario
Nell’Adunanza del 23 settembre 2014
Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 18/SEZAUT/2013/INPR, che
ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167,
della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di
revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul
rendiconto dell’esercizio 2012 ed i relativi questionari;
Vista la relazione sul rendiconto relativo all’esercizio 2012, redatta dall’Organo di
revisione del Comune di Settimo Torinese (TO), ai sensi del citato art. 1, commi 166
e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato
la Sezione per l’odierna seduta;
Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa;
Premesso
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed
accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle
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relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali
(co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.
Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla
gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell’art. 7, co. 7
della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame
di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della
magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti
interessati.
L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente
intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria
degli enti locali”, il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la
verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto
comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di
irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economicofinanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve
accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in
società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività
locale e di servizi strumentali all’Ente".
In base all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della
Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata
copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della
gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità
interno” gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le
irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i
provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei
successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti
correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi
di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della
relativa sostenibilità finanziaria”.
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Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1,
commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del
2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno
istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva
finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Tali controlli si
collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla
gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti
del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.
Queste verifiche sui
bilanci
degli
enti territoriali sono compatibili con
l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità
costituzionale - finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica
perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120
Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull’equilibrio economicofinanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica
della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e
ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117,
primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato
della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale
dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono
ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il
complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione
europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi
da rendere necessaria l’adozione della delibera prevista dall’art. 148 bis., co. 3 del
TUEL, occorre segnalare comunque agli Enti, anche in relazione alla previsione
contenuta nell’art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, irregolarità contabili
non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da
sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di
situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione
finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente.
In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha
ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.
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L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella
pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere
considerata quale implicita valutazione positiva.
Considerato
Con la delibera n. 42/2013 sul rendiconto 2011 e sul bilancio preventivo 2012,
la Sezione, pronunciando a norma dell’art. 148- bis del TUEL, invitava l’Ente “ad
attuare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell’equilibrio
della situazione corrente assicurando un bilanciamento strutturale fra entrate e spese,
senza rischi per i futuri equilibri di bilancio; - ad adottare, in particolare, criteri di
prudenza nell’accertamento e nella gestione delle entrate straordinarie e delle entrate
non ripetitive;- a tenere una programmazione finanziaria e di bilancio rispettosa dei
principi di veridicità e attendibilità delle previsioni;- a fare affidamento su un avanzo
di amministrazione calcolato ed utilizzato nel rispetto rigoroso del principio della
prudenza, provvedendo a stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio;
- a porre in essere idonei provvedimenti correttivi atti ad evitare, in futuro, il ricorso
ad anticipazioni di tesoreria come prassi ordinaria o quantomeno a ricondurla a quel
carattere di eccezionalità che essa dovrebbe avere;- a porre particolare attenzione
alla formazione dei residui passivi, adottando misure dirette ad assicurare un
equilibrio tra l’esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del
Patto di stabilità; - a tener pienamente conto degli effetti sul bilancio finanziario
dell'ente dell'andamento economico-finanziario degli organismi partecipati e ad
assicurare una verifica puntuale e costante dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
società partecipate; -ad adottare criteri gestionali degli organismi partecipati che
siano conseguenza di una efficace azione di controllo e di vigilanza da parte dell’Ente,
nell’esercizio delle sue attribuzioni istituzionali, tenuto anche conto della necessità di
adempiere agli obblighi connessi al patto di stabilità evitando comportamenti elusivi;a procedere all’aggiornamento degli inventari in modo che siano rappresentativi
dell’effettiva consistenza patrimoniale dell’Ente; - a dare ottemperanza alla presente
delibera entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della stessa.”.
Con la successiva delibera n. 235/2013 del 5 giugno 2013, esaminati gli elementi di
riscontro forniti dall'Amministrazione, la Sezione evidenziava il permanere delle
criticità già rilevate con la citata delibera n. 42/2013; di conseguenza riteneva
necessario che l'Ente predisponesse un piano di durata quinquennale per gli esercizi
2013-2017, dando atto, per ciascuna misura programmatica, degli effetti previsti sul
bilancio, del tempi di attuazione e di realizzazione del risultati, in modo da assicurare
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il progressivo raggiungimento degli equilibri correnti, della riduzione delle spese, della
riduzione dell'indebitamento, anche nel confronti degli organismi partecipati, nonché il
miglioramento nel tempo della situazione di liquidità. La Sezione inoltre precisava che
l'approvazione
del
bilancio
preventivo
2013,
nonché
del
bilancio
pluriennale
2013/2015, sarebbe dovuta avvenire coerentemente con tale chiara e dettagliata
programmazione. Ancora evidenziava la Sezione che "in assenza di previsioni certe e
attendibili in ordine agli effetti positivi immediati di dette misure sugli equilibri di
bilancio, e in ogni caso in ordine alla sufficienza degli stessi rispetto alle situazioni di
disequilibrio rilevate, dovrà procedersi in sede di bilancio preventivo 2013 e di bilancio
pluriennale ad una idonea riduzione delle spese non obbligatorie al fine di garantire gli
equilibri". Infine la Sezione si riservava di verificare l'efficacia e la sufficienza delle
azioni già intraprese e delle misure adottate dall'Ente, nell'ambito delle procedure
ordinarie di controllo da eseguirsi sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2013 e sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2012, nonché in sede di esame della
Relazione semestrale del Sindaco di cui all'art. 148 TUEL.
Con la delibera n. 410/2013
nell’esaminare il piano quinquennale 2013-2017 la
Sezione esprimeva il permanere di perplessità “in merito alle previste riduzioni della
spesa corrente, attesa peraltro anche l'incidenza nei futuri esercizi di spese ulteriori
determinate non solo dagli interessi derivanti dall'anticipazione di cassa ottenuta ai
sensi del dl 35/2013, ma soprattutto dalle partecipazioni detenute dall'Ente e da
operazioni sulle stesse fortemente critiche, sia sotto un profilo della convenienza ché
sotto quello della sostenibilità finanziaria. Parimenti critiche sono le previsioni delle
entrate. Tanto, vale con riguardo alle entrate proprie, risultando in particolare non
attendibili le previsioni per quelle non ripetitive. Ma soprattutto per le misure
(procedure di alienazione immobiliari; cessione partecipazioni) da cui dovrebbero
derivare maggiori entrate a garanzia degli equilibri futuri (anche ai fini della riduzione
dell'indebitamento). Queste ultime, infatti, sono poco definite nei tempi e nelle
modalità di attuazione. Non risultano allo stato, dunque, previsioni attendibili sugli
attesi effetti positivi delle stesse sugli equilibri di bilancio”; si riservava infine di
“verificare l'efficacia e la sufficienza delle azioni e delle misure che verranno adottate
dall'Ente, nell'osservanza delle predette indicazioni, nell'ambito delle procedure
ordinarie di controllo che verranno eseguite negli esercizi successivi”.
Con particolare riferimento all’esercizio 2012, con le sopra citate delibere ( n.
235/2013 e n. 410/2013), la Sezione rilevava il raggiungimento degli equilibri correnti
mediante entrate a carattere straordinario, incongrui incrementi di spese del titolo I,
modesto andamento complessivo delle entrate tributarie ed extra-tributarie, eccessivo
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indebitamento, ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria, bassa capacità di
riscossione in conto residui con conseguenze sulla determinazione sostanziale del
risultato di amministrazione, criticità nell’andamento economico-finanziario degli
organismi partecipati e nella gestione degli stessi, mancato aggiornamento degli
inventari.
Dall’esame della relazione, redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge
23 dicembre 2005, n. 266 dall’Organo di revisione dei conti del Comune di Settimo
Torinese (TO), relativa al rendiconto dell’esercizio 2012, risultano confermate le
criticità già oggetto di esame (squilibri di parte corrente, indebitamento, anticipazioni
di tesoreria e procedure di spesa, gestione dei residui e avanzo di amministrazione,
rapporti finanziari con gli organismi partecipati, aggiornamento degli inventari) nelle
già citate delibere (n. 410/2013 del 20/11/2013 adottata ai sensi degli artt. 148 bis e
148 del TUEL, di esame del piano quinquennale 2013-2017, trasmesso in data 30
settembre 2013, e dello schema di relazione per il referto del Sindaco per i Comuni
con più di 15.000 abitanti;
n. 235/2013 del 5/6/2013, avente ad oggetto
l’ottemperanza alla delibera n. 42 del 15 marzo 2013, che faceva seguito alla delibera
n. 347/2012 sul preventivo 2012 e rendiconto 2011).
In ogni caso si sono riscontrati ulteriori elementi in relazione ai risultati di cassa, ai
residui
attivi, alla tempestività dei
pagamenti
ed agli
organismi
partecipati,
formalmente segnalati all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori
chiarimenti, che sono pervenuti con nota del 18 febbraio 2014.
Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell’attività istruttoria, ha
ritenuto sussistenti i presupposti per l’esame collegiale ed ha chiesto al Presidente
della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.
Ritenuto
1. Con riguardo ai risultati di cassa, si è rilevato quanto segue: l’Ente dichiara
che non sussistono anticipazioni non restituite al 31/12/2012 e che il fondo cassa
ammonta ad euro 253.450,76. Al riguardo si è constatata una irregolare tenuta della
contabilità, in quanto non risultano contabilizzate le riscossioni di tale posta (titolo V
dell’entrata) ed i relativi rimborsi (titolo III della spesa), né nel rendiconto 2012 (cfr.
prospetto 1.2), né nei prospetti dei flussi di cassa SIOPE.
In sede istruttoria il Comune ha ribadito che “il sistema informativo utilizzato
nel trasferimento dei dati con il Tesoriere non prevede il discarico della singola
anticipazione ed il contratto di Tesoreria prevede che le concessioni di anticipazione
avvengano di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie a
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sopperire a momentanee esigenze di cassa e che spetta al Tesoriere di procedere, di
sua iniziativa, all'immediato rientro, totale o parziale, delle anticipazioni, non appena
si verifichino entrate libere da vincoli. Quanto sopra a valere per gli esercizi 2012 e
precedenti. Per l'anno 2013, invece, sono state eseguite le regolarizzazioni contabili
sull'anticipazione di tesoreria, così come evidenziato da codesta Corte dei conti, ma in
ogni caso su flussi di massima. La rilevazione di ogni singolo movimento operato dal
Tesoriere all'interno della somma anticipata, comporterebbe un numero incredibile di
transazioni ed inficerebbe la previsione di Bilancio, che verrebbe così dilatata in modo
assolutamente abnorme, concentrando nel titolo V dell'entrata e nel titolo III della
spesa la massa preponderante degli stanziamenti”.
Sul punto la Sezione prende atto di quanto asserito e si riserva ulteriori
accertamenti sul rendiconto 2013.
2. Con riferimento ai residui attivi ed all’avanzo di amministrazione nel
prospetto 1.9.9. sono confermati i dati già considerati nella delibera n. 410/2013 in
merito all’entità dei residui attivi del titolo I e III dell’entrata anteriori all’anno 2008,
ovvero nessun residuo del titolo I e residui pari ad euro 1.218.914 del titolo III,
riscontrandosi dunque un miglioramento rispetto all’anno precedente. Dall’esame del
prospetto 1.9.1 risulta tuttavia che tale riduzione è avvenuta in gran parte a seguito
di stralci dei residui medesimi (euro 2.115.937 del titolo I ed euro 807.368 del titolo
III), a fronte di appena 93.225 euro di riscossioni. Detta circostanza, non ancora
rilevata nella citata delibera, conferma ulteriormente le criticità già segnalate in
merito alla gestione di residui ed all’avanzo.
Inoltre, anche i residui attivi di parte capitale anteriori all’anno 2008 (euro
5.414.832) superano i residui passivi (euro 2.270.735) di oltre 3,1 milioni di euro,
contribuendo
anch’essi
alla
determinazione
“contabile”
dell’avanzo
di
amministrazione. Peraltro occorre considerare che, nei predetti residui attivi, sono
ricompresi trasferimenti dalla Regione Piemonte anteriori all’anno 2008 per 303.607
euro (cui si sono aggiunti 714.551 euro nel 2008).
In sede istruttoria il Comune ha sottolineato le oggettive difficoltà ad effettuare
incassi, ponendo l’attenzione sull’attività di recupero evasione della tariffa di igiene
ambientale, i cui incassi al 31/10/2013 erano pari ad oltre 1,6 milioni di euro,
comprensivi di IVA e TEFA. Inoltre precisa che “Il servizio di accertamento delle
evasioni totali e parziali della T.I.A. (tariffa di igiene ambientale) è stato affidato dal
Consorzio di Bacino 16 alla società SO.G.E.T. S.p.A. e al 29 gennaio 2014 risultano
già incassi per euro 1.814.111,00 cui si sommano le rateazioni concesse e non ancora
riscosse per euro 1.654.065,21, per un totale di euro 3.468.176,21; sono stati
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comunque emessi avvisi di accertamento per complessivi euro 7.574.313,00, mentre
la somma iscritta al bilancio 2013 del comune è stata, invece, di euro 1.000.000,00”.
Precisa ancora l’Ente che “proprio a seguito dei solleciti di codesta Corte questa
Amministrazione è intervenuta sulla massa attiva dei residui attivi, stralciandoli
parzialmente, seppur i titoli per effettuarne la riscossione sono tuttora esistenti”.
In merito ai residui attivi degli investimenti, ante 2008, ha evidenziato che la
somma più cospicua, pari ad euro 2.800.000,00, è riferita ad un Piano Esecutivo
Convenzionato relativo alla zona normativa Mf9 del Piano Regolatore Generale della
città di Settimo, regolato da convenzione urbanistica stipulata in data 16.12.2005, e
l'importo iscritto ed accertato in bilancio è garantito da polizze fideiussorie; essendo la
validità del Piano decennale, prorogata di ulteriori 3 anni a seguito dell'entrata in
vigore del cosiddetto "Decreto del fare", convertito in legge il 9 agosto 2013, gli
interventi previsti possono essere realizzati nell'arco temporale che va dal momento
della stipula della Convenzione fino al 15.12.2018; ritiene pertanto l’Ente che
permangano
le
condizioni
per
confermare
il
mantenimento
in
bilancio
dell'accertamento iscritto.
Sul punto la Sezione, ferme restando le criticità già rilevate nelle precedenti
delibere, si riserva ulteriori accertamenti sul rendiconto 2013.
3. In merito alla tempestività dei pagamenti, essendo stata rilevata in sede
istruttoria la mancata adozione delle misure organizzative di cui all’art. 9 del D.L. n.
78 del 2009, l’Ente ha precisato di aver comunque ottemperato all’obbligo di legge
attraverso l’adozione della delibera consiliare n. 18 del 27/3/2013, già oggetto di
esame
nelle
precedenti
delibere.
In
particolare,
nell’ambito
delle
misure
programmatiche previste da tale delibera ( e recepite nel Piano Quinquennale) l’Ente
assumeva il seguente impegno: "...gestione della cassa e dell'anticipazione di
tesoreria secondo il principio della separazione della realizzazione dei residui attivi al
31.12.2012 per il pagamento dei residui passivi fino alla stessa data e della gestione
corrente dal 1° gennaio 2013, in applicazione del decreto 192/2012. Tale misura
programmatica è stata pertanto assunta dall'Amministrazione settimese, tenuto conto
anche delle difficoltà di cassa più volte citate”.
Sull’argomento il Comune ha anche ricordato come il ricorso al Dl 35/2013 ed
al DL 102/2013 abbia favorito il finanziamento a favore della città di Settimo Torinese
di euro 26.624.727,32, interamente destinato, come disposto dalla norma, al
pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012, precisando
inoltre che “nel merito, anche a fronte di specifica richiesta di codesta Corte, si
comunica che, in corso di esercizio 2013, l'Ente ha provveduto a saldare per intero
8
l'importo erogato dalla CDP per euro 26.624.727,32. Dei restanti euro 15.974.169,94,
in conto 2013, sono stati pagati complessivamente euro 8.396.312,94 utilizzando i
proventi propri della gestione. Per il residuo debito pari ad euro 7.577.857,00 si
procederà al pagamento con i proventi propri della gestione 2014 ed eventualmente
con il ricorso a nuova anticipazione di liquidità dalla CDP, ove l'operazione trovi
puntuale riscontro normativo”.
Sul punto la Sezione si riserva ulteriori accertamenti sul rendiconto 2013.
4. In merito agli organismi partecipati, è stata riepilogata la situazione sulle
perdite degli organismi direttamente partecipati dall’Ente nel 2012 e/o nel 2011, come
rilevabili attraverso il sistema SIQUEL:
-
ASM SPA: partecipazione del 99% -perdita anno 2011: euro 28.879.023;
perdita anno 2012: euro 76.748.726;
-
S.A.A.P.A. SPA: partecipazione del 31,48% - perdita anno 2011: euro
434.604;
-
SETA SPA: partecipazione del 12,45 %-perdita anno 2011: euro 819.595;
-
TRM SPA: partecipazione del 0.13%-perdita anno 2012: euro 1.368.952;
-
CIC SCRL: partecipazione del 2,65%-perdita anno 2012: euro 272.148;
-
CIISP-CONSORZIO SERVIZI SOCIALI, SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE:
partecipazione del 57,61 - perdita anno 2011: euro 122.903;
-
AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA: partecipazione del 0,94%perdita anno 2012: euro 384.356.
In proposito l’Ente dopo aver ricordato i benefici ottenuti dall’impiego di
liquidità ex DL 35/2013, in ordine alla gestione degli Organismi controllati od oggetto
di partecipazione di riferimento da parte della Città di Settimo Torinese, che hanno
chiuso in perdita l'esercizio 2011, ha rilevato come “gli stessi siano stati oggetto di
interventi gestionali e/o riorganizzativi; in particolare si segnala che i bilanci
dell'esercizio 2012 delle società SAAPA SPA e SETA SPA hanno chiuso in attivo.
Per quanto riguarda SETA, recentemente si è conclusa la procedura di gara, gestita
dal Consorzio di Bacino 16, che ha determinato la privatizzazione della società e il
contestuale affidamento del servizio per un periodo di 15 anni.
Si segnala ancora che il CISSP, già consorzio intercomunale per la gestione dei servizi
sociali, sia stato posto in liquidazione il 31.12.2012; il liquidatore dell'Ente, con nota
protocollo n. 59190 del 18.12.2013, ha preannunciato che la liquidazione determinerà
un attivo di gestione da devolversi ai Comuni soci; infine la società ASM SPA, posta in
liquidazione volontaria 1'11 maggio 2012, è stata oggetto di concordato, procedura
8
9
votata dalla maggioranza dell'assemblea dei creditori ed omologata dal Tribunale di
Torino in data 27 gennaio 2014.
In merito a quanto evidenziato da codesta Corte circa i contenuti della legge di
stabilità 2014 ed in particolare le misure atte a responsabilizzare gli enti territoriali
che saranno tenuti, a partire dall'esercizio 2015, ad accantonare risorse in caso di
perdite registrate negli stessi organismi partecipati (legge 147/2013 articolo 1, commi
551 e 552), questa Amministrazione, che già ha dato dimostrazione dell'attenzione
posta verso i propri organismi partecipati, in ampia conoscenza e coscienza dei commi
551 e 552 dell'art.1 della legge 147/2013, terrà conto di tale disposto nel bilancio
pluriennale che andrà a predisporre”.
La Sezione, riservandosi ulteriori accertamenti sul rendiconto 2013, in ogni
caos segnala sin d’ora come la legge di stabilità 2014 preveda misure atte a
responsabilizzare gli enti
territoriali, che saranno tenuti ad accantonare risorse in
caso di perdite registrate negli organismi partecipati (art. 1, co. 551 e 552, l. n.
147/2013); misure che si applicano con riferimento a tutti gli organismi (aziende
speciali, istituzioni e società a partecipazione di maggioranza o di minoranza, diretta o
indiretta, di una pubblica amministrazione territoriale, ex art. 1, co. 550, l. n.
147/2013), a partire dall’esercizio 2015. In particolare si è richiamato il comma 552
dell’art. 1, che recita: “Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a
decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e
2017:
a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una
somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il
risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014,
del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato
negativo
sia
peggiore
di
quello
medio
registrato
nel
triennio
2011-2013,
l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il
2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio
precedente”.
Si ricorda ancora la rilevanza dell’art. 147- quinquies del TUEL, comma 3, ai
sensi del quale "Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli
effetti
che
si
determinano
per
il
bilancio
10
finanziario
dell'ente
in
relazione
all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni", anche ai fini
delle previsioni del piano quinquennale (trasmesso a questa Sezione con nota
45621/2013 a firma del Sindaco, e del quale è stata preso atto nella delibera
consiliare n. 63 del 26/9/2013 di approvazione del bilancio preventivo 2013 e relativi
allegati)
nel
quale
occorrerà
prevedere
risorse
a
copertura
di
eventuali
accantonamenti.
5. Allo stato la Sezione, non essendo emersi particolari elementi di novità
rispetto a quanto rilevato nelle delibere sopra richiamate (che già avevano avuto ad
oggetto i dati relativi al rendiconto 2012), risultando peraltro confermati i rilievi ivi
contenuti, fa riserva di proseguire nell’attività di monitoraggio del piano quinquennale
in occasione dei successivi controlli e ribadisce la necessità di osservare quanto già in
precedenza deliberato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,
INVITA
l’amministrazione comunale di Settimo Torinese (TO) ad ottemperare a quanto già
segnalato nelle precedenti delibere e ribadito con la presente.
DISPONE
che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al
Sindaco ed all’Organo di Revisione dei conti del Comune di Settimo Torinese (TO).
Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet
istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Così deliberato in Torino nell’adunanza del 23 settembre 2014.
Il Relatore
F.to Giuseppe Maria MEZZAPESA
Il Presidente f.f.
F.to Mario PISCHEDDA
Depositata in Segreteria 26/09/2014
Il Funzionario preposto
F.to Federico SOLA
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