DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. Rev. 9 del 30/06/2014 Foglio 1 di 32 Si prega di compilare in stampatello (PER LE PERSONE FISICHE) Il sottoscritto ……………….……………………..……..…………………………………………………......................... nato il …………….………….……. ……..nel Comune di………………………………………………………………… Prov. ………… .………………………….Codice Fiscale……….……………………………………..…......................... residente a………………………………………………………………….. Prov. …..………….… CAP………….…….. via …...……………………….……………………………………………………………………. n°…. ………………... tel. abitazione ……………………………………….. tel. Cell. …………………………….……………………………. Email:……………………………………………………….. PEC: ………………………………………………………. (PER LE PERSONE GIURIDICHE) La………………………………………………………………………………………………………...……..................... con sede legale nel Comune di ……………………….……………….……Prov……….…………CAP….……..………. via ……………………………………………………………………………….………………… n° ……..……….……. C.F./P.IVA………………………………….………………………….…………………………………………………… Codice ISTAT attività |_|_| |_|_| |_|_| telefono …………………..………….………………..….. nella persona del titolare/legale rappresentante …………………………………...………….……………….................... Email:……………………………………………………….. PEC: ………………………………………………………. CHIEDE la somministrazione dei seguenti servizi: □ □ acquedotto, fognatura e depurazione solo acquedotto □ solo fognatura e depurazione E DICHIARA 1) di aver preso conoscenza ed accettato le norme contenute nel Regolamento di Utenza per l’Erogazione del Servizio Idrico Integrato e nella Carta del Servizio approvati dall’Autorità d’Ambito con atto del 11/09/2006 n. 160 e s.m.i. e nel Regolamento di Fognatura e Depurazione approvato dall’Autorità d’Ambito con atto del 03/03/2008 n. 223 e s.m.i.; 2) di aver preso conoscenza ed accettato le vigenti Procedure e Norme Tecniche del Gestore; 3) di aver preso conoscenza del vigente Regolamento per il Ricalcolo dei Consumi Derivanti da Perdite Occulte e di: Aderire al servizio di ricalcolo dei consumi derivanti da perdite occulte al costo annuo di € 5,00 + IVA Non aderire al servizio di ricalcolo dei consumi derivanti da perdite occulte; 4) che lo stabile da allacciare è di nuova costruzione; è già esistente; 5) (per gli alloggi già esistenti) di aver verificato che nell’alloggio è già presente acqua corrente SI; NO; e che l’utenza era precedentemente intestata a ___________________________________________________________ Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli C.F./P.IVA 94005970028/01985420023 Fax: 0161 257425 PEC: [email protected] DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. Rev. 9 del 30/06/2014 Foglio 2 di 32 6) (per gli alloggi già esistenti) se si al punto 5, di aver individuato la presenza di un contatore preinstallato; SI; NO; 7) (per gli alloggi già esistenti) se si al punto 6, di aver già individuato sul contatore i seguenti dati: - matricola _____________________________________________________________________________ - marca/modello _____________________________________________________________________________ - lettura _____________________________________________________________________________ - posizione del contatore : interno alla proprietà esterno alla proprietà : □ in una nicchia a muro □ in un pozzetto stradale 8) che il domicilio presso cui inviare le bollette e tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale è eletto presso: lo stesso indirizzo dello stabile per il quale è richiesto l’allacciamento con la presente istanza; altro: c/o ………………………………………………………………………………………........................................ nel Comune …………………………………..……………………Prov……..………………………………….. CAP ……………..via ……………………………………………………………...………… n° ……………..... (per le sole persone giuridiche) l’indirizzo della sede legale, se diverso dallo stabile da allacciare 9) di essere rintracciabile per concordare il sopralluogo presso la seguente utenza telefonica (l’irreperibilità, per errata o omessa comunicazione del presente dato, comporterà l’annullamento della pratica) tel. abitazione ……………………………………… tel. cell. ……………………………………………. altro ……………………………………………….. 10) che ha preso atto che i sopralluoghi necessari per il completamento delle pratica non potranno essere eseguiti in assenza del richiedente o di un soggetto terzo munito di delega scritta (compilare il Modulo “DELEGA”) 11) che la nuova utenza ha uso 1 domestico , con residenza anagrafica del richiedente presso il luogo di fornitura; domestico, con residenza anagrafica del richiedente diversa dal luogo di fornitura; non domestico zootecnico; idrante antincendio; pubblico 12) che la nuova utenza serve 1 (uno) solo alloggio indipendente; n. ____ alloggi indipendenti (ex condominio, abitazioni plurifamiliari); 13) di presentare la presente istanza in qualità di: proprietario dello stabile da allacciare; inquilino dello stabile da allacciare; amministratore dello stabile da allacciare. 14) che l’utenza a cui si riferisce la presente istanza è censita a catasto come segue (i dati sono richiesti anche in attuazione dell’art 1, C. 333, della L. N. 311/2004): COMUNE AMMINISTRATIVO COMUNE CATASTALE (indicare solo se diverso da quello amministrativo) Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli C.F./P.IVA 94005970028/01985420023 Fax: 0161 257425 PEC: [email protected] PROV DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. CODICE DEL COMUNE CATASTALE Rev. 9 del 30/06/2014 Foglio 3 di 32 |_|_|_|_| 4 caratteri INDIRIZZO TIPO IMMOBILE (marcare con una X) N. T (terreni) Terreno/fabbricato registrato a catasto CODIFICA NORMALE 2 F (fabbricati) Terreno/fabbricato senza identificativo catastale IN QUANTO (barrare la casella relativa) SEZIONE |_|_|_| tre caratteri FOGLIO |_|_|_|_| quattro caratteri |_|_|_|_|_| cinque caratteri SUBALTERNO |_|_|_|_|_| quattro caratteri PARTICELLA □ □ □ □ non accatastato non accatastabile forniture temporanee contratto stipulato con condomini Il sottoscritto, conscio che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n. 445/2000 ATTESTA che tutti i dati riportati nella presente istanza sono veritieri e rispondenti allo stato dei luoghi e degli impianti. _____________, ____/____/_______ IL RICHIEDENTE _________________________ Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alla presente istanza. _____________, ____/____/______ IL RICHIEDENTE _________________________ 1 USO DOMESTICO: comprende tutte le utenze civili che utilizzano l'acqua ed il relativo scarico in fognatura solo per impieghi domestici ordinari. USO NON DOMESTICO: comprende tutte le utenze industriali ma anche quelle commerciali e del settore terziario (esempio: alberghi con o senza ristorante, ristoranti e mense, attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista, falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti , carrozzeria, autofficina, elettrauto, case di cura e di riposo, ospedali, uffici, agenzie, studi professionali, esposizioni, autosaloni, ipermercati di generi misti, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, commercianti in generale, bar, caffè, pasticcerie, discoteche, night club, musei ecc.) . 2 Il numero dei caratteri è puramente indicativo Alcuni fabbricati/terreni potrebbero non avere il subalterno Per le unità immobiliari con più di un autonomo identificativo catastale, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box) occorre indicare solo i dati identificativi dell’unità immobiliare principale Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli C.F./P.IVA 94005970028/01985420023 Fax: 0161 257425 PEC: [email protected] Allegati: 1) copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza; 2) copia della dichiarazione di conformità dell’impianto idrico (rilasciata da impresa abilitata) ai sensi del D.M. n° 37 del 22/01/2008 La dichiarazione di conformità è dovuta solo per impianti di nuova costruzione o rifacimenti di impianti vecchi per i quali è stata rilasciata apposito permesso di costruire 3) (per le sole persone giuridiche) Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio; 4) (per gli usi domestici, o assimilabili ai domestici, se i lavori di allacciamento alla fognatura devono ancora essere realizzati) Documentazione progettuale a firma di professionista abilitato: a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l’indicazione del fabbricato interessato; b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all’immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche; c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all’interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.; d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell’ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all’interno della proprietà. e) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento pari a € 146,40 (IVA inclusa al 22%) - da versare su C.C. postale n. 17544156 intestato a S.I.I. S.p.A. indicando nella causale “domanda allacciamento fognatura” - come previsto dal l’art. 5 comma 5 e) del Regolamento di Fognatura e Depurazione approvato dall’Autorità d’Ambito con atto del 03/03/2008 n. 223 e s.m.i. f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell’edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell’acquedotto, del gas o dell’energia elettrica. g) Dichiarazione di impegno ad assumersi gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura a monte dell’innesto in quella pubblica (coincidente con il punto di consegna individuato nel vigente Regolamento di Utenza per il Servizio Idrico Integrato) nonché di impegno a trasferire i medesimi obblighi ai propri aventi causa, in caso di alienazione di cessione, a qualsiasi titolo, dell’immobile. 5) per gli usi zootecnici Certificato di iscrizione alla associazione allevatori COPIA PER UTENTE (da non restituire) REGOLAMENTO DI UTENZA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Approvato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 160 del 11/09/06 e modificato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 197 del 11/06/07 5 GLOSSARIO ATO - Ambito territoriale ottimale CONTATORE – L’apparato per la misura dell’acqua, a norma del DPR 23.08.1982 n. 854. CONTRATTO - E' il contratto tra il Gestore e l’utente CONVENZIONE - Redatta in base alla convenzione tipo - predisposta, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 13/97 - regola i rapporti fra l'Autorità d’Ambito ed i Gestori. D.L.vo 2.2.2001, n. 31 - E' il decreto legislativo emanato ai fini dell’ “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” (Gazz. Uff. n. 52, 3 marzo 2001, Supplemento Ordinario) D.P.C.M. 4.3.1996 - E' il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge (Suppl. ord. n. 47 alla Gazz. Uff. 14 marzo 1996, n. 62) DISCIPLINARE - E' il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte dei Gestori nell'ATO A.ATO2 - E' il soggetto costituito fra gli Enti locali ricadenti nell’ATO2 FORZA MAGGIORE - Con forza maggiore si intende ogni circostanza non prevedibile al momento della stipula del contratto, che rende di fatto ragionevolmente impossibile esigere la soddisfazione agli impegni da parte dell’Utente. Equiparabile a forza maggiore sono: catastrofi naturali, crisi idrica, guerra, attentati, agitazioni, incendio e altri gravi accadimenti di natura non prevedibile e fuori dalla portata del controllo del Gestore. GESTORE/I - Indica le società Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. con sede in Casale Monferrato (AL), Via Orti n. 2, codice fiscale 91015980062, capitale sociale pari a € 30.000.000,00, Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. con sede in Valenza (AL), Strada Vecchia Pontecurone n. 1, codice fiscale 95003900065, capitale sociale pari a € 529.000, Atena S.p.A. con sede in Vercelli, C.so Palestro, n.126, codice fiscale 01938630025, capitale sociale pari ad € 8.203.255,00, Comuni Riuniti S.p.A. con sede in Alice Castello (VC) Via Italia n. 29, codice fiscale 02111820029, capitale sociale parti a € 120.008,00, Cordar S.p.A. Biella Servizi con sede in Biella, P.zza Martiri n. 13, codice fiscale 01866890021, capitale sociale pari a € 1.000.000, Cordar Valsesia S.p.A. con sede in Serravalle Sesia (VC) Frazione Vintebbio, Regione Partite s.s. 299, codice fiscale 01271960021, capitale sociale pari a € 250.000,00, Servizio Idrico Integrato S.p.A. con sede a Vercelli, Via F.lli Bandiera n. 16, codice fiscale 94005970028, capitale sociale pari a € 130.513,20. 3. Il Gestore non è perciò responsabile dell’impianto idraulico a valle del punto di consegna e di tutto ciò che quivi possa accadere e che possa alterare la qualità dell’acqua. 4. Gli impianti industriali devono essere dotati di propri sistemi di filtrazione a salvaguardia del processo produttivo. Art. 3 - Erogazione dell’acqua potabile 1. Il Gestore fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 4 marzo 1996. La somministrazione di acqua potabile è regolata dalle norme previste dal C.C. agli artt. 1559 e seguenti. 2. L’acqua potabile è erogata nei limiti dell’estensione e delle potenzialità degli impianti. Tutte le erogazioni sono ad afflusso continuativo, misurato con apposito contatore. 3. L’acqua potabile può essere erogata anche per i servizi di sicurezza contro gli incendi e per usi occasionali o con durata limitata (es.: lavaggio strade e piazze, spettacoli, feste popolari, cantieri, rifornimenti vari, ecc.); è inoltre consentito, essendovene la possibilità, in carenza di altra fonte alternativa, e previa specifica autorizzazione del Gestore, l’utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione degli spazi pubblici a verde attrezzato, tramite impianti fissi, dotati di apposito contatore. 4. Il Gestore si obbliga a garantire la dotazione prevista contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore non possa erogare acqua per caso fortuito o di forza maggiore. 5. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna. Il Gestore ha facoltà di far inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore. Art. 4 - Uso dell’acqua potabile 1. L’acqua potabile è usata direttamente dall’Utente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella domanda di fornitura. 2. Nel caso di variazioni d’uso dell’acqua da parte dell’Utente rispetto a quanto contrattualmente stabilito, il Gestore dovrà esserne preventivamente informato; in tal caso si provvederà alla stipula del relativo nuovo contratto. IMISSIONE IN FOGNA - E' il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, munito di un chiusino ispezionabile, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura 3. Nel caso in cui la comunicazione delle variazioni di cui sopra non sia stata effettuata, il Gestore, previo accertamento delle variazioni d’uso intervenute, si riserva il diritto di rifatturare i consumi secondo i corrispondenti nuovi valori tariffari con decorrenza dal giorno in cui la modifica si è verificata, comprovata oggettivamente, ovvero dall’inizio del contratto di fornitura. PRESA DALLA TUBAZIONE STRADALE – Valvola di sezionamento tra la tubazione stradale e l’allaccio d’utenza 4. L’Utente deve operare in modo da conseguire il massimo risparmio idrico. Art. 5 - Divieto di rivendita PUNTO Dl CONSEGNA – E’ individuato, per l’acquedotto, nel limite tra la proprietà pubblica e privata e può coincidere con il contatore o con la valvola di intercettazione e, per la fognatura, nell’innesto dei fognoli a servizio delle singole utenze alla pubblica fognatura. SERVIZIO - Servizio idrico integrato SERVIZIO ACQUEDOTTO Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 - Distribuzione dell’acqua potabile 1. Il Gestore distribuisce normalmente acqua potabile a varie categorie di Clienti privati e pubblici di seguito chiamati Utenti, nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali e delle condizioni indicate dal presente Regolamento. Art. 2 - Qualità delle acque potabili distribuite 1. La qualità dell’acqua potabile distribuita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.L.vo 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il Gestore è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna. 1. Agli Utenti è fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua fornita dal Gestore. Il mancato rispetto di tale divieto, comporta l’immediata risoluzione del contratto di utenza per colpa dell’Utente. 2. Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati dal personale all’uopo individuato dal Gestore. Art. 6 - Opere di derivazione 1. Le derivazioni di utenza (allacciamenti) costituite di norma dalle seguenti parti principali: sono presa dalla tubazione stradale di norma dotata di valvola di intercettazione; tubazione di allacciamento che si estende dal punto di presa al punto di consegna; gruppo di misura; 2. Il gruppo di misura deve essere collocato, ove possibile e salvo quanto previsto dal successivo comma 3, al limite di proprietà, in un luogo accessibile ed idoneo tale da consentirne l’installazione e le eventuali future manutenzioni e/o sostituzioni. 3. Nelle zone montuose, soggette a lunghi periodi di gelo, è facoltà del Gestore, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, installare il gruppo di misura all’interno della proprietà privata dell’Utente, previo accordo con quest’ultimo. 4. Il gruppo di misura, salvo quanto previsto dal precedente comma 3, deve essere protetto in una nicchia e/o pozzetto di dimensioni adeguate e comunque concordate con il Gestore. L’utente deve posare a sua cura e spesa: valvola di intercettazione di monte; regolatore di pressione (quando necessario); una dima (fornita dal Gestore); dispositivo antiriflusso (quando necessario, può essere integrato in una delle due valvole di intercettazione); valvola di intercettazione di valle. Il contatore sarà fornito e posato dal Gestore all’attivazione del contratto di utenza, previa rimozione della dima. 5. Le opere di derivazione dalla tubazione stradale, fino al punto di consegna dove origina l’impianto dell’Utente, e il contatore sono nella piena ed esclusiva disponibilità del Gestore. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle medesime spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti ed a chiunque altro, pena il pagamento dei danni, e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di Legge. 6. Nel caso in cui la presa esistente non avesse le caratteristiche di cui ai comma precedenti e sussista una effettiva impossibilità di lettura del contatore, il Gestore ha facoltà di modificare la presa, addebitando il relativo costo all’Utente. 7. E’ di proprietà del Gestore, fatti salvi casi particolari preesistenti, il contatore, mentre sono di proprietà dell’Utente la nicchia e/o pozzetto, le condotte, le apparecchiature e gli impianti posti a valle del punto di consegna, e gli accessori del gruppo di misura escluso il contatore. 8. E' compito del Gestore stabilire il numero massimo di contatori che possono insistere su una singola presa sulla base del diametro della stessa e secondo le specifiche tecniche del Gestore. Titolo II OBBLIGHI PER GLI UTENTI Art. 7 - Obblighi generali 1. L’Utente è tenuto a corrispondere al Gestore per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato (o parte di esso), alle scadenze contrattualmente previste, gli importi tariffari, stabiliti sulla base delle articolazioni approvate dall’Autorità d’Ambito, applicati ai volumi risultanti dai contatori. 2. L’Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni e da danneggiamenti le apparecchiature e tutte le parti costituenti l’impianto e la derivazione, nel tratto che insiste sulla sua proprietà. L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare l’Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni sono a carico dell’Utente. 3. La fornitura e la posa del contatore è a carico del Gestore; esso sarà posato nella parte di allacciamento privato in apposita nicchia e/o pozzetto, messo a disposizione dall’Utente, posto in luogo concordato con il Gestore. La posizione della nicchia e/o pozzetto dovrà essere approvata dal Gestore. 4. Nelle zone montuose, soggette a lunghi periodi di gelo, ancora sprovviste di contatore, il Gestore dovrà procedere gradualmente all’installazione dei contatori, posizionando eventualmente i medesimi, anche all’interno della proprietà privata. 5. Tutte le utenze, sia pubbliche che private dovranno essere dotate, fatta salva la gradualità prevista dal 6 precedente comma 4, di apposito contatore l’accertamento e monitoraggio dei consumi. per 6. E’ a carico del Gestore la manutenzione di tutti i componenti dell’allacciamento collocati a monte del punto di consegna e del contatore. E’ a carico dell’Utente la manutenzione di tutti gli altri componenti dell’allacciamento collocati a valle del punto di consegna. Art. 8 - Apparecchiature di misura 1. L’Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori (compresi i piombi), posti nella nicchia e/o pozzetto di alloggiamento dei medesimi, e pertanto risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi. 2. La manomissione intenzionale delle apparecchiature di misura, che dovrà essere accertata dal personale incaricato del controllo, e/o qualsiasi altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento di tali apparecchiature, comportano la sospensione immediata dell’erogazione, il recesso dal contratto di utenza e l’azione giudiziaria contro l’Utente. 3. L’Utente a conoscenza della presenza di guasti e/o di malfunzionamenti delle apparecchiature, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni delle apparecchiature di misura sono a carico del Gestore, esclusi i casi in cui il guasto sia stato cagionato con dolo e/o per incuria dell’Utente; in tal caso il costo sarà addebitato all’Utente. 4. L’Utente dovrà inoltre, comunicare immediatamente al Gestore qualsiasi altra anomalia riscontrata nell’erogazione del servizio. Art. 9 - Interruzione dell’erogazione 1. Qualora si verificassero interruzioni nella fornitura, l’Utente deve darne tempestiva segnalazione al Gestore. 2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nella Carta del Servizio, l’Utente non potrà pretendere indennizzo alcuno per la temporanea sospensione dell’erogazione derivante da necessità urgente di esecuzione di lavori sugli impianti, da cause tecniche non imputabili a colpa del Gestore o da qualsivoglia causa di forza maggiore. Titolo III TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA Art. 10 - Tipologie di fornitura 1. Le tipologie di fornitura sono ad uso pubblico ed uso privato, permanente e provvisorio. 2. Per forniture ad uso pubblico, erogate a favore di Enti pubblici, si intendono quelle destinate ad attività di pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici servizi e ad edifici e servizi di rilevante valenza sociale individuati dall’Autorità d’Ambito, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze compatibilmente con le risorse disponibili. 3. Per forniture ad uso privato si intendono le seguenti categorie contrattuali: • uso domestico: acqua potabile destinata all’uso umano: alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari, con dotazione minima pro-capite giornaliera di 150 l/ab/giorno, con l’osservanza di quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, allegato - punto 8; • uso diverso: acqua potabile utilizzata per scopi collegati alle attività industriali, artigianali, commerciali e del settore terziario, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili; • uso zootecnico: acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle zootecniche, con l’assoluto divieto di uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili; • uso provvisorio: acqua, potabile o meno, utilizzata per periodi di tempo limitati e nei casi di cui all’art. 3 comma 3, che dovranno essere valutati di volta in volta dal Gestore. Si prevede che il periodo massimo di utilizzo sia pari a sei mesi. Qualora l’Utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi della sua domanda. La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili. • uso antincendio: acqua potabile utilizzata esclusivamente in caso di incendi, pena la completa sospensione dell’erogazione all’Utenza. 4. Le forniture vengono regolate dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa richiamo alle norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, agli usi e alle consuetudini. Art. 11 - Casi particolari 1. Per le Utenze che hanno carattere particolare e che non possono essere assimilate ai precedenti casi, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze, previa verifica da parte del Gestore dell’effettiva disponibilità. Art. 12 - Variazioni delle dotazioni 1. Previa verifica della disponibilità, le dotazioni di cui all’art. 10 possono variare a seconda di particolari, comprovate e motivate esigenze comunicate al Gestore a mezzo di specifica richiesta scritta da parte dell’Utente interessato. 2. Nel caso in cui i consumi rilevati al contatore dell’Utente risultino eccessivi rispetto alle dotazioni contrattuali previste, il Gestore potrà disporre gli opportuni accertamenti che potranno comportare anche la revisione contrattuale. Art. 13 - Consorzi di Utenti 1. Nel caso di consorzi di Utenti, che dovranno avere la medesima tipologia d’utenza, qualunque sia la categoria contrattuale di riferimento di cui all’art. 10, la dotazione sarà pari alla somma delle dotazioni relative alle singole utenze consorziate. Art. 14 - Bocche antincendio 1. Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendi e/o per le prove di collaudo, pena la completa sospensione dell’erogazione all’utenza. Entro 24 ore, l’Utente dovrà comunicare al Gestore l’avvenuta attivazione delle bocche. Il Gestore provvederà ad una nuova piombatura. In caso di inottemperanza, all’Utente sarà applicata una penale pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, salvo le ulteriori spese per il maggior danno accertato dal Gestore. 2. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione. 3. Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza con oneri a carico dell'Utente, sulla base dei costi preventivati dal Gestore che non potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezzario regionale. Il progetto dell'impianto interno è redatto a cura, onere e responsabilità dell'Utente e deve prevedere una vasca di accumulo specifica opportunamente dimensionata. L'Utente deve preliminarmente acquisire dal Gestore le informazioni riguardanti la potenzialità in termini di pressione e portata della rete di acquedotto pubblico. Di tali informazioni l’Utente deve tenere conto nella predisposizione del progetto dell'impianto interno. 4. Per l’uso antincendio, l’Utente è tenuto al pagamento di una quota fissa e degli eventuali consumi registrati al contatore. Nel caso di bocche antincendio sprovviste di contatore, per le quali il Gestore rileva l’impossibilità tecnico-economica di installazione dello stesso, sarà dovuto dall’Utente, per ogni bocca, oltre ad una quota fissa, un consumo a forfait, stabilito per la rispettiva tipologia di allacciamento. 5. Per installazione di bocche antincendio con sezione superiore a quelle previste dalle normative vigenti, il Gestore e l’Utente concorderanno direttamente tra loro le condizioni tecniche ed economiche dell’installazione e della fornitura. Art. 15 - Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato 1. I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte da essi alimentate non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l’impianto utilizzatore dell’acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione e di ritegno. 2. Ogni pozzo ad uso produttivo, soggetto a concessione demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, deve essere dotato di idoneo strumento di misura dell’acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto strumento ed eventualmente installarne uno proprio, previo accordo tra le parti. 3. In caso di inosservanza, il Gestore può sospendere l’erogazione dell’acqua potabile e l’Autorità competente l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura, fino a quando non saranno realizzate, a cura e spese dell’Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali spese sostenute dal Gestore per l’interruzione e per l’eventuale successiva riattivazione dell’utenza, sono a carico dell’Utente, il quale risponde anche degli eventuali danneggiamenti. 4. Per quanto riguarda la quantificazione dei volumi di acqua reflua scaricata in fognatura dagli Utenti dotati di approvvigionamento idrico autonomo tramite pozzo privato ad uso domestico, il Gestore del servizio di fognatura e depurazione conteggerà un quantitativo di acqua reflua scaricata pari a quello del prelievo da pozzo. Tale quantitativo sarà pari a quanto dichiarato dall’utente se dotato di strumento di misura dei volumi prelevati. La denuncia sarà verificabile da parte del Gestore. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati dal pozzo, il quantitativo annuo verrà conteggiato in 73 mc a persona. Nel caso in cui l’Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del volume prelevato da pozzo e del volume erogato dall’acquedotto con un minimo di 73 mc all’anno a persona. Art. 16 - Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi 1. L’Utente ha la facoltà di dotare a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio, per garantirsi contro eventuali interruzioni dell’erogazione dell’acqua. La riserva d’acqua dovrà essere ubicata in un luogo facilmente accessibile, aerato, asciutto e privo di luce naturale, affinché possano essere effettuate le normali operazioni di manutenzione, compresa la pulizia e lo scarico periodici. Dovranno essere impiegati esclusivamente materiali opachi adatti a contenere liquidi alimentari e dovranno essere provvisti di chiusura ermetica, aeratore con barriera anti-insetti, scarico di fondo e troppo pieno. La condotta di alimentazione dovrà essere provvista di valvola regolatrice della portata (a galleggiante, o altro sistema equivalente), la condotta di uscita dovrà essere dotata di valvola di intercettazione. La loro esistenza e/o nuova installazione dovrà essere sempre dichiarata al Gestore. 2. I serbatoi di stoccaggio non potranno accumulare un volume superiore a quello mediamente necessario per una erogazione di 36 ore, calcolata in riferimento alla dotazione contrattuale dell’Utente. 3. Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l’Utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico non appena raggiunto tale volume; in caso di inosservanza il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura. 4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva costruzione e/o conduzione di tali impianti. 5. E’ ammesso l’utilizzo di impianti di sollevamento posti a valle delle apparecchiature di misura. Essi devono essere idraulicamente disconnessi dalla presa. 6. I serbatoi di stoccaggio sono dotazioni indispensabili per quelle attività artigianali, commerciali e industriali che non possono funzionare in mancanza anche solo temporanea di acqua potabile. Tali utenze, qualora ne siano sprovviste, non si possono rivalere sul Gestore per 7 eventuali danni dovuti a temporanea interruzione dell’erogazione idrica dovuta a causa di forza maggiore e/o lavori di manutenzione. Titolo IV ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO Art. 17 – Domanda di allacciamento all’acquedotto 1. La domanda di allacciamento, redatta su modello fornito dal Gestore, contiene fra l’altro le modalità di pagamento dei costi di allacciamento, che eventualmente possono anche prevedere, nei casi stabiliti dal Gestore, il pagamento rateale. Inoltre, la domanda riporta l’indicazione degli eventuali adempimenti e della documentazione che l’Utente deve predisporre per dare luogo all’intervento, nonché l’indicazione del tempo massimo standard di esecuzione dei lavori di allacciamento. 2. Le domande di allacciamento, firmate dal proprietario o da suo delegato rappresentante, dovranno essere indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete della necessaria documentazione ed autorizzazioni, ferma restando la facoltà per l’interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta. 3. Al ricevimento della domanda di allacciamento, il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente il Gestore sottopone all’Utente il preventivo per i lavori di allacciamento. Per le utenze domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento non potrà superare quello previsto nello “Schema dei costi di allacciamento all’acquedotto” di cui all’allegato 1 del presente Regolamento. Art. 18 - Lavori di allacciamento all’acquedotto 1. Si intende per allacciamento alla pubblica rete idrica l’insieme delle opere civili ed idrauliche necessarie per connettere idraulicamente la rete di distribuzione con l’impianto dell’Utente. L’allacciamento si sviluppa tra il punto individuato dal Gestore sulla rete ed il punto di consegna. 2. I lavori relativi alle opere di allacciamento, compreso il montaggio delle apparecchiature di misura e regolazione, sono effettuati direttamente dal Gestore, previo pagamento da parte dell’Utente del costo di allacciamento o della prima rata del medesimo nei casi in cui sia previsto il pagamento rateale. 3. L’apparecchiatura di misura ed ogni altro strumento di regolazione sono collocati nei luoghi indicati dal Gestore, e da questo eventualmente piombati con la morsa recante le proprie impronte. Titolo V CONTRATTO DI UTENZA Art. 19 – Corrispettivo di utenza 1. Per avere diritto alla fornitura l’Utente dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto di utenza, documento che impegna il Gestore alla fornitura del Servizio; ad ogni contratto corrisponde di norma l’installazione di un solo contatore. All’atto della stipula, l’Utente potrà ottenere una copia del presente Regolamento e della Carta del Servizio. Art. 20 - Modalità di accesso alla fornitura 1. L’uso dell’acqua potabile può essere fornito a chiunque sia in possesso legittimamente degli immobili da servire, allacciati alla pubblica rete idrica. 2. Le spese a carico dell’Utente per la stipula del contratto di fornitura sono stabilite in € 60,00, escluso l’anticipo di fornitura e le spese per eventuali bolli. L’anticipo di fornitura, somma infruttifera vincolata fino alla fine del contratto, verrà computato nella liquidazione di chiusura o voltura del contratto. 3. Per le erogazioni a carattere provvisorio di durata superiore al mese, fatte salve le altre prescrizioni indicate nel comma precedente, l’anticipo di fornitura sarà stabilito in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli interi di 50 mc. L’eventuale maggior consumo o rimborso sarà regolato posticipatamente, secondo le misurazioni del contatore. Per tali erogazioni, la relativa quota fissa ed il prezzo dell’acqua saranno quelli previsti dalla tariffa in vigore, così pure varranno tutte le prescrizioni del presente Regolamento. Per le erogazioni a carattere provvisorio di durata inferiore al mese il Gestore procede a regolamentare la fornitura e la relativa fatturazione in maniera autonoma. 4. Il contratto di utenza consente l’attivazione della fornitura; la stipula del contratto può essere contestuale all’allacciamento, ovvero disgiunta. 5. Le domande di fornitura sono firmate dal proprietario dell’immobile o suo delegato se persona fisica. Nel caso di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di Società, il contratto di utenza è stipulato dall’Amministratore del condominio o dal Legale rappresentante del Consorzio d’Utenza o della Società. Le domande dovranno essere indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete della necessaria documentazione, ferma restando la facoltà per l’interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 6. Espletate le procedure interne, necessarie per le verifiche tecniche, i contratti di utenza saranno rilasciati dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà registrato con numerazione progressiva per anno (n/anno) su supporto informatico e/o cartaceo. Per quanto riguarda i tempi per la successiva attivazione della fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio. 7. Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata comunicazione all’Utente. 8. Quando con la domanda di fornitura si chieda lo sdoppiamento dell’utenza principale e questa risulti morosa, il Gestore può richiedere il saldo delle fatture inevase prima dell’attivazione della fornitura. 9. Qualora sia opportuno effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario alle verifiche, la procedura di fornitura. Tale sospensione sarà tempestivamente comunicata all’Utente. Art. 21 - Decorrenza della fornitura Titolo VI NORME TECNICHE Art. 23 – Condizioni tecniche per gli allacciamenti 1. Le erogazioni di acqua potabile sono assentite secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 2. Gli allacciamenti idrici potranno essere assentiti solo da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di condotte non distributrici, gli allacciamenti potranno essere assentiti soltanto per gruppi di utenze tramite un’idonea rete di distribuzione provvista di norma di un serbatoio di compenso (costruito in un manufatto separato dai fabbricati da servire) che disconnetta idraulicamente la rete stessa dalla condotta da cui si alimenta. 3. E’ facoltà del Gestore far disporre un’unica opera di allacciamento che serva un gruppo di Utenti, responsabili in solido verso il Gestore, di tutto ciò che riguardi l’utenza. 4. Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la facoltà di valutare i casi particolari come sopra descritti che si dovessero presentare, autorizzando gli allacciamenti previo parere del competente Servizio. 5. Per le utenze zootecniche, laddove esista oltre all’utilizzo zootecnico anche quello domestico, onde consentire l’applicazione delle tariffe agevolate per la categoria in questione previste dal D.L. 02.03.1989 n. 66 e s.m.i, si deve prevedere l’installazione di un doppio contatore. E’ facoltà del Gestore stabilire deroghe alla suddetta prescrizione solo per le utenze esistenti nei casi in cui l’installazione di un secondo contatore risultasse eccessivamente onerosa. In tali casi il Gestore procederà a valutare in modo forfetario il consumo domestico sulla base di un consumo pari a 73 mc/anno per ciascun abitante dell’unità abitativa, mentre la fatturazione per l’uso zootecnico avverrà a consumo a seguito di lettura del contatore dedotti i consumi domestici come sopra stimati. Art. 24 - Impianti idrici e serbatoi 1. L’allacciamento, a valle del punto di consegna, deve di norma essere dotato di un dispositivo antiriflusso atto ad impedire che l’acqua già consegnata possa rifluire nell’acquedotto a seguito di anomalie di esercizio. Tale dispositivo è a carico dell’Utente e può essere costituito da: • valvola unidirezionale; • disconnettore idraulico; • vasca di disconnessione. 1. La fornitura decorre dalla data di stipula del contratto e dura fino alla data di risoluzione del medesimo. La disdetta del contratto di utenza deve avvenire in base alle prescrizioni indicate al successivo art. 30 del Regolamento. Il tipo di dispositivo è stabilito dal Gestore in base al rischio di possibilità di inquinamento. 2. L’Utente a cui è stata assentita la fornitura è sempre obbligato a corrispondere al Gestore l’onere tariffario per il servizio idrico integrato, fino alla data di risoluzione del contratto di utenza. L’apparecchiatura di misurazione dovrà essere installata a monte della disconnessione, in prossimità del punto di diramazione. 3. Il Gestore, per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto di utenza, previa autorizzazione dell’Autorità d’Ambito e comunicazione scritta all’Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell’utenza. Il presente punto non è applicabile alle utenze domestiche. 2. Le utenze sono tenute a dichiarare al Gestore la presenza dei serbatoi. Qualora, a fronte di controlli da parte del Gestore, gli impianti non risultassero conformi a quanto prescritto al precedente comma, gli Utenti dovranno adeguare gli stessi entro sei mesi, pena la sospensione immediata della fornitura. Art. 22 – Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature 3. Il Gestore non risponde degli eventuali danni cagionati per inottemperanza a quanto sopra prescritto. 1-Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e pertinenze delle pubbliche reti di acquedotto, è fatto sempre obbligo di garantire il libero accesso al personale del Gestore o a suo incaricato (munito di tessera di riconoscimento), addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete e dell’impianto. 2-Le servitù che vengano a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata, sono disciplinate dalle norme del Codice Civile. La vasca di disconnessione è sempre necessaria in presenza di impianto dotato di pompe per l’aumento di pressione ed autoclave. Art. 25 - Impianti a cura dell’Utente 1. L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione sono a cura e spese dell’Utente. Tali lavori dovranno essere effettuati, nel rispetto della normativa vigente. 2. E’ fatto assoluto divieto di eseguire una derivazione senza interposizione del relativo contatore. Tali derivazioni, ove eventualmente presenti, dovranno essere immediatamente rimosse e/o modificate a cura e spese dell’Utente. In caso contrario il Gestore realizzerà l’intervento d’ufficio con addebito del costo analitico dell’intervento all’Utente. 8 3. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento si applicano agli impianti di proprietà privata come a quelli di proprietà pubblica. 3. Il Gestore si riserva il diritto di esperire i necessari controlli tecnici, prima di autorizzare qualsivoglia riattivazione. forza maggiore debitamente documentate, accertate dal Gestore ed autorizzate dall’Autorità sanitaria, che ne impediscano l’allaccio. 4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità, né verso l’Utente, né verso terzi, per danni che potessero essere originati da qualunque causa a valle del punto di consegna. Art. 30 – Disdette 1. 5. Ai fini del comma precedente e secondo quanto previsto dall’art. 8 della l.r. 13/90 per “zona servita da pubblica fognatura” deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal limite di proprietà, ovverossia dal confine dell’insediamento preso in considerazione, non superiore a 100 metri, calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla pubblica fognatura. 5. L’Utente risponde, verso il Gestore e verso terzi, dei danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione sia degli impianti di sua proprietà, sia delle apparecchiature di misura di proprietà del Gestore. Nel caso di cessazione di un’utenza, è fatto obbligo all’intestatario: di presentare domanda di disdetta, almeno trenta giorni prima; di pagare tutte le bollette eventualmente inevase; di comunicare l’ultima lettura dell’apparecchiatura di misura; Art. 26 - Prevenzione degli inquinamenti di concordare un appuntamento per il sigillo del 1. Ogni contratto di utenza è subordinato al fatto che il richiedente possa dimostrare al Gestore di aver provveduto a sua cura e spese alla installazione di un impianto idoneo allo smaltimento delle acque reflue conforme alle normative vigenti in materia, allacciamento alla fognatura, fossa IMHOFF, depuratori, ecc.. di indicare l’indirizzo per l’invio dell’ultima 2. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi per acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza l’interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e riflussi. 3. L’Utente dovrà scrupolosamente evitare ogni fatto che possa costituire potenziale/accidentale pericolo di inquinamento delle acque. Il personale del Gestore dovrà segnalare qualunque situazione che possa arrecare danno alla potabilità delle acque. Art. 27 – Sanzioni 1. Ogni infrazione a quanto disposto dai precedenti articoli, comporterà l’immediata sospensione dell’erogazione, senza pregiudizio del rimborso per eventuali danni cagionati al Gestore o a terzi. Titolo VII SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE Art. 28 - Modalità di subentro 1. Le domande di subentro dovranno essere indirizzate al Gestore e potranno essere effettuate direttamente o per posta. 2. Per poter accedere alla firma del contratto, l’Utente subentrante dovrà: presentare tutta la documentazione richiesta in conformità alle specifiche procedure rese disponibili dai competenti Servizi del Gestore; provvedere al pagamento delle spese previste, determinate in € 30,00, oltre al deposito cauzionale e/o anticipo di fornitura e comprensive della revisione da parte del Gestore delle opere e delle apparecchiature dell’allacciamento esistente. 3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, in caso di decesso dell’intestatario del contratto e subentro da parte degli eredi, questi saranno tenuti, per la voltura contrattuale, al solo pagamento dell’imposta di bollo e dell’anticipo di fornitura. Art. 29 – Riattivazioni 1. Nei casi in cui l’utenza fosse stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento, l’Utente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento del costo di riattivazione della fornitura stabilito in € 60,00 nonché all’eventuale adeguamento del deposito cauzionale e/o anticipo di fornitura. 2. Nel caso in cui l’utenza fosse stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e venga riattivata da un Utente diverso dal precedente intestatario, il medesimo Utente sarà obbligato alla stipula di un nuovo contratto di utenza. contatore; bolletta. Tali comunicazioni potranno essere effettuate direttamente presso il Gestore o con le altre modalità previste. 2. Qualora non pervengano domande di subentro, il Gestore provvederà alla definitiva chiusura dell’utenza e all’eventuale emissione di una fattura a conguaglio dei consumi non conteggiati alla data di disattivazione. 3. I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione di godimento dell’immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi (art. 74 del R.D. 16.3.1942, n. 267). 4. Quanto previsto al comma precedente, si applica anche nel caso di distruzione dell’immobile di cui la concessione sia di pertinenza. SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE Titolo VIII ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA Art. 31 – Obbligatorietà dell’allacciamento Ai sensi della normativa vigente in materia, si intende: per rete fognaria, il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranea per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale; acque reflue domestiche, acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento; scarico, qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. acque di prima pioggia quelle definite dal Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi con l’osservanza della normativa vigente e del Regolamento di fognatura e depurazione approvato dall’Autorità d’Ambito secondo quanto all’art. 51 del presente Regolamento. 3. Gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, solo se espressamente autorizzati dall’autorità competente. L’accettazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dall’ autorità competente nel rispetto della normativa vigente. 4. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste nel Regolamento di fognatura e depurazione dell’Autorità d’Ambito, fatte salve cause di 6. In caso di inerzia o inadempimento dei titolari degli scarichi di cui al precedente comma 4, il Gestore potrà richiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza. 7. L’Utente può richiedere al Gestore eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto sopra nei casi di comprovate motivazioni e difficoltà tecniche. Il Gestore si esprimerà dopo aver sentito l’Autorità d’Ambito e il Comune interessato. 8. Al momento dell’allacciamento possono essere disattivate le fosse biologiche o gli analoghi manufatti intercettanti gli scarichi delle acque reflue domestiche prima della loro immissione nella pubblica rete fognaria a condizione che la stesa sia dotata di impianto terminale o centralizzato di depurazione conforme alle vigenti disposizioni di legge. 9. Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e pertinenze delle pubbliche fognature, è fatto obbligo di garantire il libero accesso al personale del Gestore o a suo incaricato (munito di tessera di riconoscimento), addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete fognaria. Le servitù che vengano a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti fognari in proprietà privata, sono disciplinate dalle norme del Codice Civile. Art. 32 – Domanda di allacciamento alla rete fognaria 1. La domanda di allaccio alla pubblica rete fognaria deve essere presentata al Gestore, corredata della documentazione necessaria richiesta dallo stesso. Inoltre, deve essere allegato il progetto e la relazione tecnica che identificano compiutamente l’intervento di allacciamento da realizzarsi. 2. Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo può anche essere predisposto dal Gestore, su richiesta dell’interessato, previa corresponsione dei relativi compensi. 3. Durante la fase istruttoria preliminare il Gestore verifica l’osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche fissate nel presente Regolamento e nel Regolamento di fognatura e depurazione di cui al comma 2 dell’art. 31. Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il Gestore rilascia benestare per l’inizio dei lavori, indicando modalità e tempi di esecuzione. 4. Fatti salvi gli adempimenti e gli oneri previsti dalla disciplina relativa alla rottura e manomissione del suolo pubblico e le autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori, l’interessato è tenuto ad avvisare il Gestore per i controlli di competenza. 5. L’interessato dovrà dare altresì comunicazione al Gestore della ultimazione dei lavori per l’attivazione del servizio. 6. Limitatamente agli scarichi industriali, l’attivazione del servizio è sempre subordinata al rilascio della relativa autorizzazione. 7. Il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento, sia per gli scarichi di acque reflue domestiche, sia per quelle industriali, è subordinato al versamento delle spese di istruttoria stabilito in € 120,00. Art. 33 – Lavori di allacciamento alla rete fognaria 1. I lavori di allacciamento alla pubblica rete fognaria devono essere eseguiti, previa acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti, a cura e spese dell’interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, del Regolamento di fognatura e depurazione e alla normativa vigente. 9 2. I lavori di allacciamento di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere eseguiti dall’Utente o dal Gestore. 3. Nel ricevere la domanda di allacciamento il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente il Gestore sottopone all’Utente il preventivo per i lavori di allacciamento. Per le utenze domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento non potrà superare quello previsto nello “Schema dei costi di allacciamento alla rete fognaria” di cui all’allegato 2 del presente Regolamento. Art. 34 – Norme tecniche per l’allacciamento alla rete fognaria. 1. Le norme tecniche per i nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria sono stabilite dal Regolamento di fognatura e depurazione redatto ed approvato dall’Autorità d’Ambito, secondo quanto previsto al successivo art. 51 del presente Regolamento. Art. 35 – Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati 1. Gli Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria che si approvvigionano, in tutto ovvero in parte, mediante sistemi autonomi e/o erogazione da parte di acquedotti privati, devono provvedere a denunciare il prelievo idrico annuale al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in base a quanto stabilito dall’art. 15 comma 4 del presente Regolamento, ai fini della determinazione della dovuta tariffa di fognatura e depurazione. 2. La denuncia di cui al precedente comma 1 deve essere presentata al Gestore entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la denuncia. 3. In caso di mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti dotati di approvvigionamento idrico tramite pozzo privato ad uso domestico, la quantificazione dei volumi di scarico da parte del Gestore avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 15 comma 4 del presente Regolamento. Per gli utenti industriali è applicata la sanzione prevista dall’allegato 3 del presente Regolamento. Art. 36 – Utenti non serviti dalla pubblica rete fognaria 6. Nel caso in cui l’Utente si avvalga di impresa diversa dal Gestore per le operazioni di spurgo e trasporto, al trasportatore è dovuto esclusivamente il costo dello spurgo e del trasporto del materiale all’impianto di depurazione del Gestore. Conseguentemente il trasportatore dovrà indicare sui formulari di identificazione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente in materia, alla voce “annotazioni”, la seguente dicitura: “importo corrisposto per il solo spurgo e trasporto”. 7. Il corrispettivo per il servizio di depurazione dei fanghi e dei liquami conferiti all’impianto di depurazione del Gestore, sarà addebitato all’Utente in bolletta sulla base dei consumi di acqua potabile applicando, per le utenze domestiche, le tariffe di depurazione approvate dall’Autorità d’Ambito. Nel caso in cui l’approvvigionamento idrico avvenga in modo autonomo, si applicano, nella definizione dei consumi, le modalità previste dall’art. 15 comma 4 del presente Regolamento. Per le utenze diverse da quelle domestiche, il corrispettivo è determinato a preventivo da parte del Gestore. Art. 37 – Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione o con impianto di depurazione inadeguato 1. Gli Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria con impianto di depurazione inadeguato o sprovvista di impianto di depurazione, che abbiano inserito un sistema di pretrattamento privato dello scarico in osservanza del Regolamento di fognatura e depurazione, devono provvedere a proprie spese alla manutenzione dello stesso sistema. 2. Gli Utenti domestici di cui al comma precedente possono usufruire degli impianti del Gestore per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dal sistema di pretrattamento privato, secondo le modalità previste dal precedente art. 36. 3. Gli Utenti devono corrispondere comunque, oltre a quella di fognatura, anche la quota di tariffa relativa alla depurazione, ai sensi della normativa vigente in materia. Titolo IX OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Art. 38 - Obblighi generali 1. Le Utenze domestiche e non domestiche non serviti dalla pubblica rete fognaria, che provvedono in modo autonomo al trattamento dei propri reflui, ferme restando tutte le altre obbligazioni a loro carico previste dalle disposizioni normative vigenti, possono usufruire degli impianti del Gestore, debitamente autorizzati dall’Autorità competente, per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dai propri impianti di trattamento. 1. L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria sino al punto di consegna. L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a ripristinare immediatamente la funzionalità degli allacciamenti. In particolare l’Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento. 2. Nel caso in cui l’Utente opti per il conferimento del materiale di cui al comma precedente presso un impianto di depurazione del Gestore, deve presentare apposita richiesta al Gestore. La richiesta è revocabile in qualsiasi momento previa comunicazione redatta e inoltrata al Gestore medesimo. 2. Qualora l’Utente venga a conoscenza della presenza di guasti, disfunzioni o qualsiasi altra anomalia sulla pubblica rete fognaria, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. 3. All’atto della accettazione della richiesta di conferimento di cui al comma precedente, il Gestore assegna all’Utente il codice utenza, che dovrà essere indicato sul formulario di identificazione dei rifiuti previsto dalla normativa vigente in materia. All’atto del conferimento, due copie del formulario di identificazione dei rifiuti, controfirmate da personale autorizzato del gestore, saranno riconsegnate al trasportatore, che dovrà conservare una copia e consegnare l’altra all’Utente; la terza copia è trattenuta dal Gestore. 4. Gli Utenti devono provvedere allo spurgo dei propri impianti con la cadenza temporale indicata dalla normativa regionale e statale in materia. 5. Per le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento dei fanghi e dei liquami, l’Utente può usufruire di impresa specializzata anche diversa dal Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, oppure le medesime operazioni possono essere eseguite dal Gestore con conferimento a proprio impianto di depurazione. Il Gestore rilascerà attestazione dell’avvenuta operazione sull’impianto. L’importo relativo alle operazioni di spurgo e trasporto è determinato a preventivo da parte del Gestore. 3. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva o negligente realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura, ma può richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla pubblica fognatura e/o dalla mancata continuità del servizio. Art. 39 – Controllo e misurazione degli scarichi 1. Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 2. Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento delle quantità prelevate e/o scaricate, nonché del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l’accesso del personale del Gestore o di altro soggetto autorizzato dal medesimo, ai luoghi dai quali si origina il prelievo e lo scarico. 3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore. 4. Il Gestore, oltre ai controlli di routine, ha facoltà in ogni momento, di provvedere al campionamento degli scarichi immessi nella pubblica fognatura, con il semplice preavviso prima dell’effettuazione del prelievo. 5. L’eventuale superamento dei valori limite autorizzati per gli scarichi di acque reflue industriali, comporteranno l’automatica segnalazione all’Autorità competente e, fatte salve le altre azioni previste in termini di legge, l’emissione da parte della stessa di una sanzione pecuniaria a carico del titolare dello scarico industriale, stabilita in base allo schema di cui all’allegato 3 del presente Regolamento. 6. Per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica fognatura, il Gestore potrà inoltre esperire indagini anche per quanto riguarda gli eventuali effetti negativi derivanti dalle attività produttive, assumendo i necessari provvedimenti con possibilità di sospensione del servizio. TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Titolo X DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA Art. 40 - Componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato Le componenti del prezzo di fornitura del Servizio Idrico Integrato sono: metri cubi consumati per il servizio di acquedotto; quota fissa di accesso al servizio; quota fissa e consumo per il servizio antincendio; corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue; ogni altro onere derivante dal servizio e/o disciplinato dalle norme contrattuali oggetto del servizio. Art. 41 - Tariffe del Servizio Idrico Integrato 1. Le componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato di cui all’art. 40 del presente Regolamento, costituiscono il corrispettivo tariffario delle prestazioni fornite dal Gestore. 2. Le tariffe del Servizio Idrico Integrato per le varie tipologie di utenti per i diversi scaglioni di consumo sono approvate dall’Autorità d’Ambito. 3. Le variazioni relative alle tariffe e/o a singole voci componenti il prezzo del Servizio Idrico Integrato, sono rese note agli Utenti, nei modi previsti dalla legge e a mezzo di comunicazioni da parte del Gestore, nonché, entro 30 giorni, attraverso i mezzi di informazione locali, le Associazioni dei Consumatori e gli Albi Pretori dei Comuni interessati. Art. 42 – Norma fiscale Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad IVA nella misura di legge. Titolo XI MODALITÁ DI FATTURAZIONE Art. 43 – Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione 1. L’accertamento dei consumi di acqua potabile viene effettuato almeno due volte all’anno, tramite lettura del contatore. 2. Le letture del contatore sono effettuate almeno due volte all’anno, salvo casi particolari ed eccezionali derivanti da esigenze organizzative del Gestore. 3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Gestore per il servizio fornito all’Utente, avviene mediante l’emissione di almeno due fatture all’anno. 4. Nelle fatture è sempre compreso, in quota parte, il costo di accesso al servizio. 5. Nei casi in cui il personale del Gestore non effettui le letture del contatore, il Gestore provvederà a fornire 10 all’Utente apposita cartolina sulla quale l’Utente trascriverà la lettura da lui effettuata. La cartolina sarà inviata per posta con spese a carico del Gestore. In alternativa l’Utente potrà servirsi dell’apposito Numero Verde del Gestore, riportato sulle bollette. Il Gestore declina ogni responsabilità nei casi di erronea lettura da parte dell’Utente. 6. Ai sensi della normativa vigente in materia, il volume d’acqua scaricato nella pubblica fognatura è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Su tale volume saranno applicate le quote di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. 7. Ai sensi della normativa vigente in materia, per le utenze industriali, la quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione, è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate. Le quantità scaricate sono rilevate da apposito misuratore, fatto salvo i casi particolari in cui gli stessi scarichi si possano trattare come scarichi assimilabili ai domestici. Art. 44 – Invio delle fatture 1. Le fatture ed i relativi bollettini di pagamento saranno inviati per posta all’indirizzo dell’Utente che lo stesso avrà indicato sul contratto, con congruo anticipo sulla data di scadenza del pagamento, comunque mai inferiore a 15 giorni. 2. In caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria, il Gestore provvederà comunque ad inviare la fattura all’Utente. 3. Insieme con l’invio della fattura il Gestore e/o l’Autorità d’Ambito potranno fornire agli Utenti comunicazioni ed informazioni concernenti l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, ovvero su argomenti attinenti al medesimo. Art. 45 - Casi particolari 1. Nel caso di accertato mal funzionamento del contatore, il consumo sarà calcolato rapportando quello registrato nei due anni precedenti al periodo in cui è stata rilevata tale anomalia. Qualora manchino elementi di riferimento a tale periodo, il consumo sarà calcolato come sopra indicato facendo riferimento all’intero periodo precedente. Nel caso in cui non sia possibile determinare l’importo come sopra, il Gestore provvederà ad addebitare all’Utente un importo pari a quello relativo alla dotazione minima contrattuale sulla base del periodo reale di riferimento. 2. Il Gestore provvede ad emettere almeno due fatture all’anno, nei confronti degli Utenti di cui agli artt. 35 e 37 del presente Regolamento sulla base dei consumi dichiarati. Il Gestore potrà in ogni caso disporre controlli sulle dichiarazioni degli Utenti; in caso di accertata dichiarazione infedele, fermo restando il diritto ad ogni altra azione, il Gestore provvederà ad emissione di una fattura per il pagamento dei consumi stabiliti in base ai criteri di cui all’art. 15 comma 4 del presente Regolamento e degli interessi previsti per ritardati pagamenti di cui all’art. 49 del presente Regolamento. Titolo XII PAGAMENTI Art. 46 - Modalità di pagamento 1. Il pagamento delle bollette deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella fattura. Il Gestore deve comunicare le forme autorizzate dal medesimo, per il pagamento dei corrispettivi dovuti dagli Utenti. 2. Qualora l’Utente rilevi un errore nel calcolo della bolletta e/o nel consumo addebitato, lo stesso dovrà inviare, entro sessanta giorni, una segnalazione scritta al Gestore, il quale successivamente effettuerà le verifiche del caso. 3. Esperite le necessarie verifiche, nel caso in cui sia stato possibile rilevare l’errore, si provvederà all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di 11. Per le contravvenzioni si osservano le vigenti disposizioni di legge. 12. Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore al quale sia stata riconosciuta la necessaria qualifica ai sensi di legge. accredito a rettifica con la quale il Gestore provvederà a restituire quanto eventualmente già versato dall’Utente, maggiorata di una somma pari agli interessi legali sulla cifra pagata in eccesso con decorrenza dal giorno del pagamento errato, sottraendola dall’ammontare delle fatture successive oppure, in caso di importi particolarmente significativi (maggiori di 25 euro) e qualora l’Utente lo richieda, attraverso bonifico bancario o assegno circolare. Se invece si rendesse necessario un sopralluogo da parte del personale del Gestore, il pagamento sarà sospeso fino al momento in cui l’Utente verrà portato a conoscenza dell’esito della verifica, da effettuarsi di norma entro 45 giorni utili dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora l’importo contestato si dimostri invece corretto, l’Utente provvederà al suo pagamento e a quello degli eventuali interessi di mora. In caso contrario si provvederà all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di accredito a rettifica secondo le modalità sopra specificate. Art. 47 - Verifica contatore 1. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti all’art. 45 comma 1, del presente Regolamento. 2. L’Utente può sempre richiedere la verifica del contatore, previo pagamento delle spese sostenute dal Gestore per tale servizio. La verifica è da effettuarsi nell’arco di un tempo massimo garantito pari a: 15 giorni lavorativi dalla richiesta documentata se la verifica si effettua in loco presso l’Utente o presso l’officina del Gestore; 60 giorni lavorativi dalla richiesta documentata se la verifica si effettua presso l’Ufficio Metrico o laboratorio pubblico o privato indicato dal Gestore e debitamente autorizzato. 3. La spesa relativa, costituita dal costo del contatore e dalle spese di verifica, è a carico dell’Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultano errate a suo danno, con tolleranza del +/- 5%. Nel caso in cui risulti un errore superiore al 5%, l’Utente viene rimborsato del corrispettivo versato per la verifica e l’importo della nuova bolletta viene ricalcolato secondo quanto indicato al precedente comma 1. Art. 48 - Pagamenti dilazionati 1. L’Utente, nel caso in cui non possa provvedere all’intero pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza prevista, deve fare richiesta a mezzo lettera o direttamente presso il Gestore, di un pagamento dilazionato. 2. Gli importi possono essere rateizzati, previa valutazione caso per caso di ogni singola richiesta da parte del Gestore che indicherà tempi e modalità della rateizzazione; nel caso, competono al Gestore le spese fisse di istruttoria delle pratiche fino ad un massimo di € 15,00. Titolo XIII SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO Art. 49 - Penalità per ritardato pagamento 1. Nel caso in cui le bollette vengano pagate oltre la data di scadenza indicata, ma entro i successivi 10 giorni, all’Utente viene applicata una penale di ritardato pagamento, pari al valore derivante dall’applicazione dell’interesse legale all’importo della fattura inevasa. 2. Trascorsi inutilmente i primi 10 giorni, a far data dal primo giorno successivo, per ogni giorno di ritardato pagamento, sono addebitati, oltre alla penale indicata al comma 1 del presente articolo, una ulteriore indennità pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, da calcolarsi sull’importo della fattura, fatto salvo il maggior onere sostenuto dal Gestore per il recupero del credito anche tramite soggetti all'uopo abilitati. 13. L’applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l’eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore. 14. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi. 3. In caso di ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla scadenza della fattura, dopo un ulteriore preavviso minimo di venti giorni, il Gestore può sospendere il servizio sino a che venga effettuato il pagamento, senza che tale sospensione liberi l’Utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge. 4. La riattivazione della fornitura dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento delle bollette inevase, del costo di riattivazione della fornitura stabilito in € 60,00 e degli altri oneri documentati sostenuti dal Gestore per recuperare il credito. 5. Nei casi in cui non sia stata effettuata l’interruzione dell’erogazione, gli importi dovuti dall’Utente moroso saranno addebitati di norma nelle fatture successive. 6. Nei casi di contratti di utenza relativi ad edifici in condominio o a consorzi di Utenti rispettivamente i condomini o gli Utenti consorziati sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate e di quanto previsto ai comma 1 e 2 del presente articolo. Art. 50 – Recupero di fatture inevase 1. Al recupero delle somme dovute al Gestore si provvede con le procedure previste dalla Legge. 2. Il recupero di quanto dovuto, nel caso di impossibilità di farlo direttamente nei confronti dell’intestatario del contratto, sarà fatto a carico degli obbligati agli alimenti, ai sensi dell’art. 433 C.C., secondo le procedure previste dalla Legge, anche eventualmente per mezzo di Società di recupero crediti. Titolo XIV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 51 – Disposizioni varie 1. L’Autorità d’Ambito redigerà ed approverà uno specifico Regolamento di Fognatura e Depurazione integrativo al presente Regolamento che i Gestori di impegnano ad adottare. 2. Il Gestore ha l’obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento. 3. Con la firma della domanda di fornitura l’Utente riconosce e accetta il presente Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso. 4. Contestualmente alla stipula del contratto, all’Utente verrà consegnata, anche per estratto, copia del presente Regolamento e della Carta del Servizio. 5. Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli Utenti interessati possono rivolgersi direttamente al Gestore, secondo le procedure previste nella Carta del Servizio alla quale si rimanda integralmente. 6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti. 7. Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno regolate dalle disposizioni quivi contenute. 8. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, può essere inoltrata, per posta, per via telefonica, direttamente presso la sua Sede o secondo le altre modalità eventualmente previste dal Gestore stesso. 9. I dipendenti del Gestore e gli incaricati del medesimo, dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento che nell’espletamento delle loro funzioni dovrà essere sempre ben visibile per gli Utenti. 10. Ogni Utente deve rispettare le norme contenute nel presente Regolamento. Le contravvenzioni a tali norme sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento e/o dalla Carta del Servizio. 15. Il Gestore si riserva la facoltà di proporre al presente Regolamento le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell’interesse pubblico e generale. 11 16. Ogni variazione al presente Regolamento dovrà essere preventivamente autorizzata con deliberazione dell’Autorità d’Ambito. 19. Le operazioni contrattuali di passaggio dalle vecchie gestioni al Gestore del Servizio sono gratuite per l’Utente. 17. L’Utente è informato sul trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 196 del 2003 e s.m.i.. 20. Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella Carta del Servizio. 18. E’ consentito il mantenimento del contatore esistente fino a quando il Gestore non provvederà alla sua sostituzione. qualsivoglia malfunzionamento Servizio Idrico Integrato. nell’erogazione del 22. Il presente Regolamento sostituisce sostituisce le precedenti regolamentazioni vigenti in materia e potrà essere sottoposto ad eventuale revisione ad insindacabile giudizio dell’Autorità d’Ambito. In tale eventualità il nuovo testo del presente Regolamento sarà approvato dall’Autorità d’Ambito, sentito i Gestori interessati i quali si obbligano comunque a rispettare e far rispettare quanto verrà previsto nel testo revisionato del Regolamento stesso. 21. L’Autorità d’Ambito è garante nei confronti degli Utenti dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici dell’Autorità d’Ambito sono costantemente a disposizione degli Utenti per la segnalazione scritta di ALLEGATO 1 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO FINO A 4 METRI DI SVILUPPO OGNI METRO IN PIU’ DI SVILUPPO TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE € €/ml PRESA LUNGA SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN PORFIDO PRESA LUNGA SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PRESA LUNGA SU TERRA 995,00 1.048,00 672,00 70,00 78,00 44,00 ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI 100,00 € ALLEGATO 2 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA RETE FOGNARIA TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE ALLACCIAMENTO SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO O ACCIOTOLATO ALLACCIAMENTO SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI ALLACCIAMENTO SU ASFALTO FINO A 4 METRI DI SVILUPPO E A 4 UNITA’ € 993,00 787,00 690,00 OGNI METRO IN PIU’ DI SVILUPPO €/ml 168,00 112,00 119,00 ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI 100,00 € ALLEGATO 3 – PENALITA’ E SANZIONI PER SUPERAMENTO DEI LIMITI AUTORIZZATI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI N. 1 2 3 TIPOLOGIA DI SUPERAMENTO 1° superamento, entro il 25%, di parametri convenzionabili 2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 1 e/o 4 3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 1 e/o 2 e/o 4 costo dell’analisi successiva richiesta di modificare i parametri contrattuali costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale 20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale 2° superamento, oltre il 25%, di uno o piu’ parametri di cui al punto 4 modifica d’ufficio dei parametri contrattuali 20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato 1° superamento, entro il 25%, di parametri derogabili richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità o di richiedere apposita deroga costo dell’analisi successiva diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale 5 8 invito a modificare i parametri contrattuali modifica d’ufficio dei parametri contrattuali 1° superamento, oltre il 25%, di parametri convenzionabili 7 2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 6 e/o 9 3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 6 e/o 7 e/o 9 e/o 10 sospensione dell’autorizzazione allo scarico 9 1° superamento, oltre il 25%, di parametri derogabili richiesta di modificare i parametri contrattuali 10 2° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o piu’ parametri di cui al punto 9 diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico 11 3° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o piu’ parametri di cui ai punti 9 e/o 10 sospensione dell’autorizzazione allo scarico 12 1° superamento, entro il 25%, di parametri inderogabili richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità 13 14 15 16 17 PENALITA’ E SANZIONI richiesta di modificare i parametri contrattuali 4 6 AZIONI CONSEGUENTI 2° superamento consecutivo di uno o piu’ parametri di cui al punto 12 3° superamento consecutivo di uno o piu’ parametri di cui ai punti 12 e/o 13 1° superamento, oltre il 25%, di parametri inderogabili 2° superamento consecutivo di uno o piu’ parametri di cui al punto 15 Mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti industriali dei prelievi idrici autonomi e/o approvvigionamenti da privati diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico sospensione dell’autorizzazione allo scarico diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico sospensione dell’autorizzazione allo scarico applicazione sanzione ai sensi dell’art. 35 comma 3 20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato 20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato + costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato 50% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato 3.000,00 € + costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato 3.000,00 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 30.000,00 €) 3.000,00 € + costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato 3.000,00 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 30.000,00 €) 500,00 € 12 Carta del Servizio Approvato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 160 del 11/09/06 e modificato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 197 del 11/06/07 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO Eguaglianza e imparzialitá del trattamento,Il rapporto tra l’Autorità d’Ambito, gli Utenti e il Gestore è stabilito attraverso regole che sono uguali per tutti e senza discriminazioni in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle condizioni personali o alle opinioni politiche. Il Gestore si impegna a garantire il medesimo livello di Servizio, a parità di condizioni, a tutti gli Utenti, qualunque sia la loro ubicazione all’interno del proprio bacino di utenza.Il Gestore si impegna inoltre a garantire una adeguata ed effettiva fruizione del Servizio, sia nelle operazioni di sportello, sia nei rapporti indiretti, da parte degli Utenti portatori di handicap o comunque in condizioni di svantaggio a causa delle loro condizioni personali e sociali, assumendo le misure necessarie e più opportune. Inoltre, il Gestore si impegna ad agire, nei confronti dei propri Utenti, in maniera giusta, obiettiva e imparziale, fornendo tutte le informazioni e l’assistenza necessarie. Continuità e regolarità del servizio Il Gestore si impegna ad erogare un Servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Qualora, in conseguenza di cause di forza maggiore, guasti od interventi necessari per il buon andamento del Servizio, si rendesse necessario interrompere temporaneamente la fornitura di acqua, il disservizio sarà limitato al tempo strettamente necessario, e, quando possibile, preannunciato in maniera adeguata e con adeguato anticipo. Il Gestore si impegna, inoltre, ad attivare Servizi sostitutivi di emergenza. In ogni caso il Gestore si impegna ad adottare tutti i necessari provvedimenti perché vengano limitati al massimo i disagi agli Utenti e l’intralcio alla circolazione stradale. Partecipazione Il Gestore garantisce ad ogni cittadino la possibilità di ricevere informazioni corrette ed esaurienti per quanto attiene il rapporto d’Utenza e le condizioni di erogazione del Servizio. Ogni cittadino ha il diritto di far pervenire al Gestore consigli, suggerimenti, richieste e reclami e a ricevere in ogni caso una risposta. Inoltre il cittadino ha diritto di accesso alle informazioni aziendali che lo riguardano ai sensi della legge 241/90. particolare attenzione alla comprensibilità del linguaggio, alla chiarezza e brevità dei contenuti e all'utilizzo di termini del linguaggio quotidiano. Condizioni principali di fornitura In un’ottica di correttezza e trasparenza di rapporto, gli Utenti devono essere informati su tutte le principali condizioni di erogazione del Servizio. Per quanto attiene le attività di Servizio che coinvolgono l’Utenza, il Gestore si deve dotare di specifico Regolamento per la fornitura del Servizio, avente lo scopo di disciplinare i rapporti contrattuali con i singoli Utenti sotto il profilo sia della somministrazione di acqua potabile sia della raccolta e del trattamento delle acque reflue. 2.0 IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO I fattori che compongono la qualità di sono molteplici e di diversa natura: rapidità, cortesia, semplicità, costi e convergono verso un dato univoco, soddisfazione dell’Utente. un Servizio pubblico competenza tecnica, tanti altri. Ma tutti che è il livello di I consumi civili non domestici sono intesi come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) e consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.), con esclusione delle strutture industriali. dotazione minima – portata minima: i livelli di disponibilità giornaliera (dotazione) e di portata minimi vengono definiti nel contratto di fornitura. Per questo l’Autorità d’Ambito ha definito con la presente Carta del Servizio una serie di parametri di misura della qualità del Servizio, univoci, oggettivi, confrontabili con quelli di altre realtà, al rispetto dei quali il Gestore si impegna nei confronti dei propri Utenti. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati, la predisposizione degli impianti idonei a portare i valori di pressione in eccesso o in difetto entro i limiti utili, sono a carico dell’Utente. Tali fattori riguardano i diversi aspetti del Servizio: livelli minimi del Servizio; continuità e regolarità nell’erogazione del Servizio; qualità dell’acqua distribuita; qualità del Servizio di fognatura e depurazione; interventi per guasti e disservizi; tempestività nell’evasione delle richieste di esecuzione dei lavori. A tali parametri si integrano le condizioni economiche e infrastrutturali definite nel Piano d’Ambito, al fine di completare il quadro generale del Servizio reso all’Utente. Si impegna, inoltre, ad intrattenere rapporti continui e di collaborazione con le associazioni operanti nel campo della difesa dei consumatori. Il Gestore deve assicurare alle Utenze i livelli minimi di Servizio, stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996. Cortesia I livelli minimi da rispettare per il servizio di acquedotto sono: Deve essere garantito, attraverso l’adozione delle misure necessarie, che il personale di contatto con il pubblico si comporti sempre con rispetto e cortesia. Per le abitazioni (usi domestici) Efficacia ed efficienza del servizio disponibilità giornaliera di acqua: dotazione pro capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall’Utente nelle 24 ore. Il Gestore di impegna ad assumere in maniera continuativa obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del Servizio erogato, mediante la sperimentazione e la ricerca di tecnologie e soluzioni innovative che rendano il Servizio sempre più rispondente alle aspettative dei propri Utenti. portata minima erogata: portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s (un decilitro al secondo) per ogni unità abitativa. Tutti i documenti scritti utilizzati nel rapporto fra Gestore e Utente (lettere, contratti, fatture, altro) sono redatti con Per gli edifici pubblici (usi civili non domestici) pressione minima di esercizio: pressione minima di esercizio di 0,50 kg/cm2, corrispondenti ad un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. 2.1 Livelli minimi del Servizio Il personale aziendale a diretto contatto con l'Utenza è tenuto ad utilizzare nei rapporti con l’Utente una terminologia comprensibile alla generalità della cittadinanza, priva di termini specialistici, ed a porre tutta la propria attenzione nel rendere comprensibili le procedure contrattuali, nel fornire informazioni corrette e nell'evitare all’Utente inutili attese e disagi. pressione massima di esercizio: pressione massima di esercizio di 7 kg/cm2, corrispondenti ad un carico idraulico di 70 m, riferito al punto di consegna, rapportato al piano stradale. Misurare la qualità del Servizio è importante per il cittadino, al fine di poter far valere i suoi diritti di Utente del Servizio, ma anche per l’Autorità d’Ambito che la controlla e per il Gestore che la fornisce, al fine di offrire Servizi migliori. Il Gestore si impegna ad elaborare piani di miglioramento dei Servizi redatti sulla base delle valutazioni degli Utenti raccolte nel corso dello svolgimento del Servizio e in occasione di periodici sondaggi a campione. Chiarezza e comprensibilitá Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati, la predisposizione degli impianti idonei a portare i valori di pressione in eccesso o in difetto entro i limiti utili, sono a carico dell’Utente. Per “portata” si intende la quantità di acqua che riesce a passare attraverso la sezione di una condotta in un determinato tempo. Il valore di portata indicato è riferito al punto in cui l’acqua viene trasferita dalla rete di distribuzione gestita dal Gestore all’impianto dell’Utente (punto di consegna). pressione minima di esercizio: pressione minima di esercizio di 0,50 kg/cm2, corrispondenti ad un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. pressione massima di esercizio: pressione massima di esercizio di 7 kg/cm2, corrispondenti ad un carico idraulico di 70 m, riferito al punto di consegna, rapportato al piano stradale. I livelli minimi da rispettare per il servizio di fognatura e depurazione sono: portata di punta fognature nere: le fognature nere vanno strutturate per una portata di punta commisurata a quella adottata per l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se compatibile con il sistema di depurazione adottato. velocità minima nelle fognature: la velocità minima nelle fognature, calcolata in tempo asciutto con la portata media, non deve essere inferiore a 0,5 m/s, al fine di impedire la sedimentazione delle sostanze sospese ed evitare la progressiva occlusione della tubazione e la formazione di depositi putrescibili. raccolta liquami per Utenze site almeno a 0,5 m sotto il piano stradale: il posizionamento della fognatura dovrà consentire la raccolta dei liquami provenienti da Utenze site almeno a 0,5 m sotto il piano stradale senza bisogno di sollevamento. fognature bianche: le fognature bianche vanno dimensionate sulla base di valori di portata calcolati con un tempo di ritorno pari almeno a 15 anni e devono prevedere la grigliatura e le relative opere. scolmatori: gli scolmatori vanno dimensionati per garantire un convogliamento in fognatura di una portata pari almeno a 5 volte la portata media nera, onde evitare sfiori di portate nere non diluite nei periodi di tempo secco. fenomeni di rigurgito: le fognature bianche e miste vanno strutturate in modo da garantire che non si verifichino fenomeni di rigurgito sul piano stradale con frequenza superiore a una volta ogni 5 anni per singola rete. Al fine di garantire un buon livello del Servizio all’Utenza il Gestore deve eseguire “controlli sistematici” su: 13 funzionalità degli impianti di potabilizzazione e depurazione, attraverso sistemi di controllo a distanza (telecontrollo) oppure ispezioni a cura del Gestore. funzionalità delle infrastrutture di captazione (vasche, pompe, condutture, ecc. impiegate per prelevare l’acqua dall’ambiente naturale) e di adduzione (pompe, condutture, ecc. impiegate per trasportare l’acqua dalle aree di prelievo agli impianti di trattamento o ai serbatoi), di accumulo (serbatoi) e di distribuzione (pompe, condutture, ecc. che portano l’acqua fino ai punti di consegna agli Utenti). funzionalità delle infrastrutture fognarie e qualità dell’acqua immessa nelle fognature o negli impianti di depurazione. 2.2 Qualità dell’acqua distribuita Potabilità dell’acqua distribuita Il Gestore è tenuto al rispetto dei valori limite definiti della normativa vigente, vale a dire il D.L.vo. n. 31 del 2001 e s.m.i., in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Controlli sulla potabilità dell’acqua distribuita Il Gestore deve eseguire sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici (batteri coliformi a 37°C, escherichia coli, ecc.), chimico-fisici (pH, conduttività, cloruri, ecc.) ed organolettici (sapore, odore, colore, ecc.), nei punti più significativi della rete di distribuzione, per assicurare la potabilità dell’acqua. La frequenza dei controlli interni deve essere stabilita in base alle caratteristiche dell’acqua distribuita, alle dimensioni del bacino d’Utenza, agli impianti di potabilizzazione utilizzati ed ai materiali impiegati per la realizzazione della rete. Ulteriori controlli da parte del Gestore devono essere effettuati: controllo sull’attività della stessa, le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità, ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo e dell’adozione di eventuali misure alternative. 2.3 Interventi per guasti e disservizi Il Gestore deve garantire la prestazione di primo intervento, con sopralluogo a seguito di guasto o disservizio, in qualunque punto del territorio entro due ore dal verificarsi dell’evento. Per segnalare eventuali disservizi o situazioni di emergenza, gli Utenti possono ricorrere al servizio telefonico di “Pronto Intervento” che opera 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno sull’intero territorio servito dal Gestore. Il numero telefonico del Servizio di Pronto Intervento deve essere riportato in fattura e sull’elenco telefonico. Il Gestore dovrà: predisporre punti strategici di segnalazione automatica dei guasti principali e una centrale operativa 24 ore su 24 per ricevere la segnalazione; riparare i guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN ed entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore; turnazione delle Utenze. controllare l’evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento; Spetta al Gestore assicurare il rispetto dei parametri di qualità prescritti dalla legge al punto di consegna. Qualora sussista il rischio che le acque destinate al consumo umano, pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati dal D.L.vo. 31/2001 e sue modifiche e integrazioni, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l’Autorità d’Ambito e il Gestore collaborano con l’ASL affinchè siano prese misure appropriate per eliminare il rischio e gli Utenti interessati siano informati sui comportamenti da adottare. Il Servizio fornito dal Gestore deve essere continuo, regolare e senza interruzioni; la mancanza del Servizio può essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del Servizio, fornendo adeguate e tempestive informazioni all’Utenza. Nonostante tutti i provvedimenti adottati per assicurare la potabilità dell’acqua distribuita, cause di forza maggiore possono dare luogo a contingenti situazioni di rischio igienico-sanitario. In tali frangenti, il Gestore, avverte tempestivamente le Autorità competenti, collabora a informare gli Utenti e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare la potabilità dell’acqua. Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il Gestore può erogare acqua non potabile purché ne dia preventiva comunicazione alle Autorità competenti ed all’Utenza. In ogni caso l’erogazione di acqua non potabile è subordinata al nulla osta delle ASL territorialmente competenti. Il Gestore comunica altresì all’Autorità d’Ambito, nonché alle Province e ai Comuni che detengono il potere di Tali misure possono comprendere: utilizzo di risorse destinate ad altri usi; 2.4 Continuità e regolarità nell’erogazione del Servizio Crisi qualitative In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall’attività del Gestore, questi, con adeguato preavviso, deve informare l’utenza, proponendo all’Autorità concedente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. definire sedi, attrezzature e personale dislocato sul territorio dell’ambito in grado di garantire la tempistica di intervento prevista; c) sulle acque fornite mediante cisterna fissa e mobile. Su semplice segnalazione dell’Utente al Servizio di Assistenza Clientela, di problemi legati alla qualità dell’acqua, il Gestore, deve garantire l’intervento nell’arco delle 12 ore e, ove necessario, attivare le unità di prelievo e analisi. Crisi idrica da scarsità invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali; b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; Sulla base dei risultati delle analisi, vengono avviati o aggiornati dei “piani di intervento” volti ad assicurare che le caratteristiche dell’acqua erogata siano sempre conformi ai parametri di legge. Il processo di disinfezione finale, realizzato con prodotti chimici ad attività residua, è sempre definito in modo da assicurare la potabilità dell’acqua e nel contempo è parametrato alla minor incidenza negativa sulle caratteristiche organolettiche e sanitarie. Se, per cause di forza maggiore, dovessero verificarsi carenze nel Servizio di erogazione dell’acqua potabile o si rendesse inevitabile la sua sospensione (per cause di forza maggiore), il Gestore deve attivare tempestivamente (e comunque non oltre 48 ore dall’inizio della sospensione) un Servizio Sostitutivo di Emergenza nel rispetto di quanto disposto dalle Autorità Sanitarie competenti. A seconda delle esigenze, per garantire l’efficace svolgimento di tale Servizio si deve ricorrere ad unità mobili di potabilizzazione, autobotti o altri mezzi idonei omologati al trasporto di acqua potabile. la tempistica di arrivo sul luogo dell’intervento deve essere garantita entro 1 ora e mezzo dalla prima segnalazione; adottare un “piano di gestione” delle interruzioni del Servizio che disciplina anche le modalità di informativa agli Enti competenti e all’autorità interessata e assicura la fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano; I casi di emergenza - servizio sostitutivo Il Gestore, al fine di una regolarità nell’erogazione del Servizio, deve garantire all’Utenza: Verifica del livello di pressione e/o dell’impianto interno Su richiesta dell’Utente, a seguito di significative variazioni di pressione, il Gestore deve eseguire una verifica del livello di pressione nella rete al punto di consegna (punto in cui l’acqua viene trasferita dalla rete di distribuzione gestita dal Gestore all’impianto dell’Utente). La verifica viene effettuata entro 48 ore dal momento della richiesta. Nel caso tale verifica non evidenzi problemi di pressione, il Gestore fornisce le soluzioni tecniche che possono essere adottate sull’impianto interno al fine di risolvere i problemi di fornitura. Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite Il Gestore deve svolgere un’attività di ricerca programmata delle perdite di acqua potabile che consente di verificare e tenere sotto controllo lo stato di efficienza delle reti di distribuzione. Il rapporto tra i chilometri di rete sottoposti a ricerca programmata delle perdite in un anno e l’estensione complessiva della rete dovrà essere reso noto annualmente nella Relazione predisposta dal Gestore. Servizio di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione Al fine di prevenire e ridurre eventuali disservizi e dispersioni, il Gestore deve svolgere una sistematica attività di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione. Se per l’esecuzione di tali lavori si rende necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile, gli Utenti devono essere avvisati con congruo anticipo del giorno e dell’ora di inizio, nonché della durata complessiva della sospensione. Il tempo minimo di preavviso sarà di 2 giorni e la durata massima della sospensione di 24 ore, per lavori di manutenzione programmata. limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete; 2.5 Tempestività nell’evasione delle richieste di esecuzione dei lavori Il Gestore deve eseguire i lavori richiesti dagli Utenti nel più breve tempo possibile, e comunque sempre entro i limiti indicati negli standard di seguito riportati. I tempi garantiti per l’esecuzione dei lavori non includono quelli necessari allo svolgimento di opere o pratiche burocratiche la cui responsabilità non appartiene al Gestore, e precisamente: tempi occorrenti per il rilascio di autorizzazioni e permessi da parte di terzi (privati, Comune, Anas, Provincia, Ferrovie, ecc.); tempi necessari per la predisposizione di opere edili o impiantistiche da parte dell’Utente; ogni eventuale ritardo la cui causa non sia riconducibile al Gestore. Se l’Utente richiede, esplicitamente e con opportune motivazioni, variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori indicati dagli standard, sono da ritenersi validi i nuovi tempi con lo stesso concordati. Il Gestore deve comunque essere orientato a personalizzare il Servizio in relazione alle esigenze di ogni singolo Utente. Avvio del servizio Unità immobiliari già allacciate alla tubazione stradale Per unità immobiliari già allacciate alla rete di distribuzione, il Gestore deve garantire l’avvio del Servizio di erogazione dell’acqua potabile, con un tempo standard massimo di 7 giorni di calendario dal momento in cui l’Utente stipula il contratto. Subentro per unità immobiliari già allacciate alla tubazione stradale I tempi previsti nel caso di unità allacciate alla tubazione stradale si estendono anche ai casi di “subentro” di un nuovo Utente in qualità di fruitore del Servizio Idrico ad un Utente precedente e si renda necessaria la riattivazione del contatore. Ossia lo standard di tempo massimo per la riattivazione del Servizio Idrico in caso di subentro che non comporti la modifica della portata del contatore è di 7 giorni di calendario, dal momento in cui l’Utente stipula il contratto al momento di avvio dell’erogazione. Unità immobiliari non allacciate alla rete di distribuzione o modifiche ad impianti esistenti Per le unità immobiliari non allacciate alla rete o per modifiche ad impianti esistenti, il Gestore deve garantire entro 30 giorni di calendario, la comunicazione del corrispettivo, ovvero della somma richiesta all’Utente per l’esecuzione dei lavori. Il tempo standard massimo dal momento in cui viene riscontrato il pagamento al momento dell’esecuzione dell’allacciamento e della stipula del contratto è di 40 giorni di calendario; entro tale termine i 14 vigente comporterà altresì l’applicazione di sanzioni amministrative o penali. Il tempo medio di attesa agli sportelli è di 15 minuti, mentre il tempo massimo è di 45 minuti. Tempo massimo di allacciamento alla fognatura: il Gestore deve autorizzare i lavori di allacciamento dell’impianto dell’Utente alla fognatura pubblica nel rispetto delle disposizioni previste dai singoli regolamenti comunali e/o aziendali e nel tempo massimo di allacciamento fissato in 60 giorni di calendario, dal pagamento dei relativi costi previsti o della prima rata in caso di pagamento rateale. Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento A carico del Gestore spetta il compito di un attento controllo dei lavori di allacciamento, al fine di evitare danneggiamenti alle infrastrutture fognarie pubbliche e dispersione di liquame. domiciliazione bancaria (RID) 3.0 INFORMAZIONI ALL’UTENZA eventuali altre forme che il Gestore potrà individuare 2.6 Qualità del Servizio di fognatura e depurazione Il Gestore deve instaurare un corretto e tempestivo rapporto con i propri Utenti, improntato a regole di correttezza e trasparenza. Il Gestore deve utilizzare gli impianti in dotazione con la massima diligenza e secondo le migliori tecnologie a disposizione, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e per una sempre migliore qualità ambientale. Il personale del Gestore è tenuto pertanto, a fornire tutte le informazioni necessarie all’instaurazione di un corretto rapporto tra Gestore e Utente e a favorire un corretto utilizzo del Servizio e delle risorse. Nella “Scheda informativa” (da allegare alla Carta) sono riportati i giorni e le ore nei quali è possibile effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali abilitati. lavori devono essere eseguiti, purché il punto di consegna dell’acqua all’Utente sia attivabile mediante allacciamento alla rete esistente. Se invece il punto di consegna si trova distante dalla rete di distribuzione e occorre realizzare un’estensione o adeguamento della stessa, lo standard non è più valido e il Gestore deve provvedere a comunicare all’Utente i tempi necessari ad eseguire l’estensione o adeguamento di rete e il nuovo allacciamento. Cessazione del servizio Quando l’Utente richiede la cessazione del Servizio di erogazione dell’acqua potabile, il Gestore deve provvedere alla chiusura del contatore e alla risoluzione del contratto nel tempo massimo standard di 7 giorni di calendario, dal momento in cui l’Utente presenta la richiesta, completa dei dati necessari, al momento in cui il Servizio viene effettivamente interrotto. Il Gestore si deve impegnare a predisporre, in attuazione del Piano d’Ambito, “piani di investimenti” da sottoporre all’Autorità d’Ambito che garantiscano a regime, oltre al rispetto dei livelli minimi, le seguenti modalità di svolgimento del Servizio: Sistema fognario delle zone di nuova urbanizzazione Nelle zone di nuova urbanizzazione o in caso di rifacimenti, la scelta del sistema fognario – misto o separato – deve essere dettata da ragioni di coerenza e continuità con il sistema esistente, e da valutazioni di compatibilità economica e ambientale. Rispetto degli obiettivi di qualità Gli scarichi della fognatura e degli impianti di depurazione sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente. Scarichi su suolo o negli strati più superficiali del sottosuolo Sono vietati scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i seguenti casi nei quali devono comunque essere rispettate le disposizioni della normativa vigente: i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata; gli scaricatori di piena delle reti unitarie; gli scarichi trattati per i quali non sia tecnicamente o economicamente possibile recapitare in corpi idrici superficiali. Scelta della tecnologia di depurazione La scelta della tecnologia di depurazione deve essere orientata verso sistemi che consentano di giungere alla migliore efficacia ambientale dell’intervento, operando con efficienza ed economicità. Monitoraggio impianti di depurazione Gli impianti di depurazione con potenzialità superiori ai 100.000 abitanti equivalenti, vanno monitorati attraverso un centro di telecontrollo, che verifica le grandezze caratteristiche nei nodi significativi della rete fognaria di raccolta acque reflue con le relative stazioni di sollevamento, e le sezioni di trattamento dell’impianto; sullo scarico finale deve essere installato un idoneo campionatore. Allacciamento alla fognatura Utenze civili: con l’allacciamento alla pubblica fognatura, gli Utenti hanno il diritto di scaricare le proprie acque senza ulteriori adempimenti, fermo restando che l’allaccio deve essere preventivamente autorizzato dal titolare del Servizio. Utenze produttive: oltre all’autorizzazione all’allaccio, gli Utenti devono conseguire anche quella allo scarico a precise condizioni di legge o regolamenti. L’autorizzazione ha validità di 4 anni dal rilascio ed il rinnovo va richiesto 1 anno prima della scadenza. Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato ai controlli di rito. Il superamento dei limiti di emissione previsti dalla normativa 3.1 Accessibilità al Servizio e trasparenza nei rapporti con l’Utenza Particolare importanza viene riservata al corretto e tempestivo rapporto con gli Utenti garantendo loro la possibilità di rivolgersi al Gestore direttamente, telefonicamente, a mezzo lettera, telefax o posta elettronica, per qualsiasi richiesta, informazione, segnalazione inerente al Servizio, agevolandoli nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri. Accesso del pubblico agli sportelli Gli sportelli del Gestore devono essere adeguatamente distribuiti in relazione alle esigenze dell’Utenza nel territorio e devono essere aperti al pubblico per un orario non inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8,00÷18,00 nei giorni lavorativi e per almeno 4 ore giornaliere nell’intervallo 8,00÷13,00 il sabato. Gli sportelli possono anche essere organizzati attraverso sistemi telematici con dialogo diretto Gestore – Utente. Rapporto con l’Utente I dipendenti del Gestore (o le persone da essa incaricate) a contatto con il pubblico sono riconoscibili grazie all’esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia. Il Gestore si adopera per facilitare gli Utenti attraverso la limitazione degli adempimenti richiesti per la fornitura del Servizio: in particolare per gli Utenti portatori di handicap e anziani o malati con difficoltà motorie vengono effettuate, su richiesta, visite a domicilio. Con gli Utenti in situazione di grave e comprovata indigenza il Gestore concorda particolari modalità di riscossione del credito. Il Gestore riserva particolare attenzione, ai fini della preventiva segnalazione in occasione di sospensioni programmate del Servizio, agli Utenti presso i quali esistano persone che effettuano dialisi o altre applicazioni terapeutiche domiciliari necessitanti di alimentazione idrica e rilevanti per la vita e la salute delle persone stesse. Sarà cura degli Utenti interessati o dei servizi sanitari competenti tenere aggiornato il Gestore in merito a dette situazioni. Gli Utenti sono invitati a segnalare disservizi ed effettuare proposte e osservazioni relative al Servizio presso gli sportelli, telefonando al Servizio Clienti, per lettera o fax. Svolgimento delle pratiche E’ a disposizione degli Utenti il Servizio di sportello sia presso gli uffici aperti al pubblico sia attraverso il “Servizio Telefonico Utenti”, il cui numero è indicato sull’elenco e sulla “Scheda informativa” da allegare alla Carta del Servizio. Le pratiche possono essere svolte sia allo sportello che al telefono o per corrispondenza. Sulla “Scheda informativa” devono essere riportate le pratiche che possono essere espletate per via telefonica o allo sportello, con i relativi giorni ed orari, nonché quelle che possono essere espletate tramite corrispondenza. Il servizio informazioni per via telefonica è assicurato per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e per almeno 5 ore il sabato. Il Gestore deve adottare forme e modalità differenziate di pagamento delle fatture. In particolare: contanti assegni circolari o carta di credito/debito e/o bancomat bonifico bancario conto corrente postale Rispetto degli appuntamenti concordati Per le attività che richiedono una visita a domicilio, il personale del Gestore deve concordare con l’Utente il giorno e la fascia oraria dell’appuntamento. La fascia oraria non potrà superare le 4 ore, ovvero all’Utente non potrà essere richiesto di essere reperibile in casa propria per un periodo di tempo superiore alle 4 ore del mattino o alle 4 ore del pomeriggio. Il Gestore deve rispettare gli appuntamenti concordati con l’Utente. Nel caso di sopralluoghi per l’attivazione, riattivazione e cessazione del Servizio, gli appuntamenti verranno concordati al momento di presentazione della richiesta da parte dell’Utente o al massimo entro 2 giorni lavorativi. In caso di assenza dell’Utente nel giorno e nella fascia oraria convenuti, l’Utente richiede al Gestore un nuovo appuntamento. Se per motivi contingenti il Gestore si troverà nella necessità di disdire un appuntamento concordato, dovrà provvedere ad avvertire l’Utente con almeno 24 ore di anticipo. Il grado di affidabilità del Gestore in materia di rispetto degli appuntamenti concordati è indicato dallo standard “N° di appuntamenti rispettati sul N° di appuntamenti concordati” (il valore numerico di questo standard viene reso noto nella Relazione sulla Qualità del Servizio pubblicata annualmente dal Gestore). Richiesta di informazioni Per ottenere informazioni sul Servizio Idrico e in particolare sui loro diritti e sugli adempimenti richiesti, gli Utenti potranno recarsi presso lo sportello del Gestore, chiamare per via telefonica il Servizio Telefonico Utenti, o inviare una lettera. Oltre alla presente Carta del Servizio, presso lo sportello del Gestore verranno messi a disposizione la Relazione annuale sulla Qualità del Servizio, opuscoli e altro materiale informativo. Allo sportello o al telefono le informazioni devono essere fornite immediatamente, salvo casi particolari che richiedono verifiche o ricerche di documenti. Alle richieste inoltrate a mezzo lettera, deve essere data risposta nei limiti indicati dallo standard di tempo massimo pari a 30 giorni di calendario. 3.2 Indicazioni sulla qualità dell’acqua distribuita Presso lo sportello del Gestore deve essere disponibile, a chiunque ne faccia richiesta, una nota informativa che riassume le caratteristiche qualitative dell’acqua distribuita in quella zona, e precisamente: La durezza totale, ovvero presenza di sali di calcio (Ca) e di magnesio (Mg), espressa in milligrammi per litro mg/l (gradi francesi, °F); Concentrazione ioni idrogeno, ovvero grado di acidità, espressa in unità e decimi di pH; Residuo fisso, ovvero presenza di sali minerali, a 180 °C, espressa in milligrammi per litro (mg/l); Presenza di nitrati (NO3), espressa in milligrammi per litro (mg/l); Presenza di nitriti (NO2), espressa in milligrammi per litro (mg/l); Presenza di ammoniaca (NH4), espressa in milligrammi per litro (mg/l); 15 Presenza di fluoro (F), espressa in microgrammi per litro (µg/l); Presenza di cloruri (Cl), espressa in milligrammi per litro (mg/l); 3.3 Fatturazione dei consumi I consumi devono essere rilevati almeno due volte l’anno da parte del personale del Gestore regolarmente munito di tesserino di riconoscimento o direttamente dall’Utente se i contatori sono posizionati in proprietà privata. Agli Utenti assenti al passaggio del personale incaricato delle letture viene rilasciato un avviso con l’invito a comunicare la propria lettura del contatore. Se le misure del contatore risultano effettivemente errate, il Gestore deve provvedere a ricalcolare i consumi erroneamente misurati, sulla base della media dei consumi effettuati in precedenza e di ogni altro elemento utile. 3.4 Comunicazione del Gestore con l’Utenza Il Gestore, per garantire agli Utenti la costante informazione sulle procedure, sulle iniziative aziendali, sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari, deve predisporre i seguenti strumenti: La “Carta del Servizio” Il “Regolamento per la fornitura del Servizio” e le “Condizioni generali di somministrazione del Servizio” La comunicazione della lettura da parte dell’Utente può essere effettuata: Gli opuscoli e depliant informativi telefonicamente – Servizio Telefonico di autolettura; Le note esplicative allegate alla fattura cartolina per autolettura rilasciata dal personale addetto alla rilevazione. L’informazione ai mass media In mancanza di una lettura diretta o comunicata dall’Utente, il Gestore deve eseguire una stima sulla base del consumo medio giornaliero rilevato, salvo conguaglio, nel corrispondente periodo dell’anno precedente. Il Gestore si deve impegnare a: Affidabilità del sistema di fatturazione In base ai consumi rilevati ed in base a quanto previsto nei contratti di fornitura, il Gestore deve provvedere ad emettere le fatture con cadenza almeno semestrale. Il grado di affidabilità del sistema di fatturazione sarà definito da uno standard basato sul rapporto tra il numero delle rettifiche effettuate ed il numero complessivo delle fatture emesse ogni anno. Rettifiche di fatturazione Può accadere che l’Utente segnali delle inesattezze in una o più fatture a lui recapitate. In tal caso il Gestore deve eseguire le opportune verifiche e, se la segnalazione dell’Utente risulta esatta, provvedere ad aggiornare i dati dell’archivio, annullare le fatture sbagliate e ad emetterne di nuove. Il tempo necessario all’esecuzione delle rettifiche sarà: immediatamente (se non sono necessarie verifiche tecniche e/o amministrative); 45 giorni (se sono necessarie verifiche tecniche e/o amministrative). Se l’Utente ha già versato una somma superiore al dovuto, il Gestore provvederà a restituirgliela, maggiorata di una somma pari agli interessi legali sulla cifra pagata in eccesso con decorrenza dal giorno del pagamento errato, sottraendola dall’ammontare delle fatture successive oppure, in caso di importi particolarmente significativi (maggiori di 25 euro) e qualora l’Utente lo richieda, attraverso bonifico bancario o assegno circolare. Morosità Quando l’Utente ritarda il saldo di una fattura rispetto ai tempi di scadenza, il Gestore applica una penalità per il ritardo del pagamento (art. 49 del Regolamento d’Utenza), che verrà addebitata sulla fattura successiva. In caso di ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla scadenza della fattura, dopo un ulteriore preavviso minimo di venti giorni, il Gestore può sospendere il servizio sino a che venga effettuato il pagamento. Non appena l’Utente provvederà a saldare il corrispettivo dovuto, il Servizio di erogazione dell’acqua potabile dovrà essere riattivato in un tempo massimo standard pari a 2 giorni di calendario (i due giorni di calendario vanno calcolati dal momento in cui l’Utente dimostra di aver provveduto al pagamento al momento di riattivazione del Servizio). Verifica del contatore L’Utente può richiedere una verifica del corretto funzionamento del contatore installato. Tale verifica è da effettuarsi nell’arco di un tempo massimo garantito pari a - 15 giorni lavorativi dalla richiesta documentata se la verifica si effettua in loco presso l’Utente o presso l’officina del Gestore; - 60 giorni lavorativi dalla richiesta documentata se la verifica si effettua presso l’Ufficio Metrico o laboratorio pubblico o privato indicato dal Gestore e debitamente autorizzato. Sito internet Informare l’utenza sulle modalità di lettura della bolletta. Rendere note agli Utenti, tramite appositi opuscoli, le condizioni di somministrazione del Servizio e le regole del rapporto intercorrente fra le due parti. Informare sulle procedure di pagamento delle bollette, sulle modalità di lettura contatori, nonché sulle agevolazioni esistenti per ogni eventuale iniziativa promozionale. Al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari, il Gestore si deve impegnare ad informare annualmente e di volta in volta sul calendario delle scadenze delle bollette. Informare l’Utenza circa il meccanismo di composizione e variazione della tariffa nonché di ogni variazione della medesima e degli elementi che l’hanno determinata. Informare l’Utenza circa l’andamento del Servizio di fognatura e depurazione, in particolare fornire informazioni in merito ai fattori legati all’utilizzo degli impianti di depurazione, ai limiti allo scarico, alle caratteristiche di qualità degli effluenti depurati, alla qualità e destinazione finale dei fanghi di depurazione. Informare l’Utenza, su specifica richiesta, sugli effetti a carico del corpo idrico recettore determinato dagli effluenti depurati, anche in considerazione dei fattori di utilizzo degli impianti. Rendere note, nei locali accessibili agli Utenti e nelle comunicazioni periodiche, le procedure per la presentazione di eventuali reclami. Predisporre procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali, onde suggerire agli Utenti miglioramenti sull’utilizzo tecnico/contrattuale del Servizio. Predisporre Servizi telefonici adatti a soddisfare le esigenze informative relativamente a tutto quanto attiene il rapporto commerciale (contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, ecc.). Assicurare un Servizio di informazioni relative al Gestore ed alla generalità dei Servizi, adottando un linguaggio facile ed accessibile. Effettuare periodici sondaggi per accertare l’efficacia delle informazioni e comunicazioni effettuate e per recepire eventuali ulteriori esigenze dell’Utente in questo campo. Il Gestore, inoltre, deve rendere noto all’Utente i contenuti della Relazione annuale sulla Qualità del Servizio. Servizio Telefonico Utenti, il cui numero è indicato sia sull’elenco del telefono, sia sulla Scheda Informativa del Gestore Lettera inviata al Gestore Procedura di ricomposizione amichevole delle controversie per la soluzione extragiudiziale del contenzioso con l’Utenza. Al momento della presentazione del reclamo, l’Utente deve fornire il proprio codice identificativo e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione, affinché l’ufficio stesso possa provvedere ad una ricostruzione dell’iter seguito. Ricevuta la segnalazione, il Gestore deve compiere i necessari accertamenti, comunicare gli esiti all’Utente nei tempi garantiti dallo “standard di risposta ai reclami” e impegnarsi a rimuovere al più presto le cause del disservizio. Il Gestore controlla e classifica i reclami inoltrati dagli Utenti, attraverso una procedura informatizzata. Ai reclami verbali o telefonici, che non richiedono sopralluoghi o verifiche interne al Gestore, deve essere fornita risposta immediata. Negli altri casi si considera uno “standard di risposta ai reclami” massimo di 30 giorni di calendario. Tale standard deve riguardare i reclami inviati a mezzo lettera o modulo di reclamo, i reclami verbali e telefonici che richiedono sopralluoghi o verifiche interne al Gestore. Se la complessità della pratica di reclamo non consente al Gestore di rispettare lo standard di risposta ai reclami, l’Utente deve essere tempestivamente informato sullo stato di avanzamento della pratica e sui tempi necessari per la risposta. Qualora l’utente non abbia ricevuto risposta dal Gestore entro i tempi previsti, ovvero non si ritenga soddisfatto della risposta fornitagli, può avvalersi della procedura di ricomposizione amichevole delle controversie, che sarà approvata con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito. Semestralmente il Gestore deve riferire all’Autorità d’Ambito circa il numero, il tipo di reclami ed il seguito dato ad essi. Annualmente il Gestore deve predisporre un resoconto, a disposizione degli Utenti che ne facciano richiesta, contenente, oltre alle informazioni precedenti, indici sui tassi di reclamo, confronto con i dati precedentemente riscontrati, eventuali suggerimenti e segnalazioni di disfunzioni. Controlli esterni L’Utente, nel caso di mancata o insufficiente risposta entro il termine previsto dalla presentazione dei reclami al Gestore, può sporgere reclamo, con la relativa documentazione in relazione ai rispettivi ruoli, oltre che all’Autorità d’Ambito, all’ASL, all’ARPA, alla Regione Piemonte e al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse. 4.1 Mancato rispetto degli impegni Assicurare un Servizio di qualità significa anche assumersi la responsabilità di eventuali disservizi subiti dai propri Utenti. Per questo il Gestore deve prevedere un indennizzo per il disagio subito all’Utente che è sottoposto a disservizio. E’ pertanto stabilito un rimborso di 25,82 € qualora si verifichi il mancato rispetto, per cause aziendali, dei seguenti standard: Durata massima di interruzione della fornitura Preavviso minimo di interruzione della fornitura in caso di manutenzione programmata Tempi di rilascio dei preventivi 4.0 PROCEDURE DI RECLAMO E MODALITÀ DI RIMBORSO Tempi di esecuzione dei lavori I reclami, ovvero le proteste contro comportamenti considerati ingiusti, irregolari o dannosi, rappresentano un diritto fondamentale per gli Utenti nei confronti del Gestore e un’importante occasione di miglioramento per quest’ultimo. Pertanto, ogni volta che lo ritengano opportuno, gli Utenti possono inoltrare i reclami al Gestore attraverso uno dei quattro strumenti a loro disposizione: Tempi di risposta alle richieste di informazione Modulo di reclamo disponibile presso lo sportello del Gestore; Tempi di attivazione/disattivazione della fornitura Tempi di risposta ai reclami degli Utenti Nessun rimborso sarà dovuto all’Utente nei casi in cui il mancato rispetto degli standard sia dovuto a: Cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalle possibilità di intervento del Gestore, tra cui condizioni climatiche tali da condizionare l’esecuzione dei lavori Mancato rilascio di permessi e/o autorizzazioni da parte di terzi 16 Mancata esecuzione di lavori di competenza dell’Utente Emanazione di norme e leggi che incidono sui tempi delle lavorazioni La richiesta di rimborso deve essere presentata per iscritto al Gestore, “Servizio Utenti”, il cui indirizzo è indicato nella “Scheda Informativa”, entro 20 giorni dal verificarsi del disservizio, allegando tutta la documentazione e le informazioni che possono essere utili a motivare la richiesta. Qualora, fatte le opportune verifiche, sia stato accertato l’effettivo verificarsi di uno dei disservizi sopra elencati, il Gestore deve comunicare all’Utente entro 30 giorni dal ricevimento l’accoglimento della domanda di rimborso. Il risarcimento sarà quindi effettuato direttamente agli sportelli aziendali o mediante accredito. In caso negativo il Gestore darà comunicazione scritta e motivata all’Utente. 4.2 Danni a terzi Il Gestore deve contrarre idonea copertura assicurativa contro eventuali danni causati a terzi, nell’esercizio delle reti idriche e in generale nella gestione del Servizio. Un apposito ufficio del Gestore sarà a disposizione dell’Utente per definire le relative procedure. 5.0 MONITORAGGIO DELLA QUALITà DEL SERVIZIO Monitoraggio della qualità del servizio da parte del Gestore Per effettuare la valutazione della qualità del Servizio erogato, il Gestore adotta un sistema di monitoraggio interno attraverso il quale vengono periodicamente rilevati: Il giudizio degli Utenti sul Servizio fornito (qualità percepita e attesa). Per rilevarlo ogni tre anni una società specializzata esegue approfondite interviste su campioni statisticamente rappresentativi dell’Utenza Le prestazioni effettivamente rese (qualità erogata). Un’apposita funzione aziendale è incaricata di raccogliere ed elaborare i dati relativi al livello di osservanza degli standard di Servizio I reclami degli Utenti (qualità disattesa). La gestione e classificazione dei reclami inoltrati dagli Utenti è organizzata dal informatizzato. Gestore attraverso un sistema Sulla base delle informazioni ricavate dal sistema di monitoraggio, il Gestore, a partire dal primo anno successivo alla pubblicazione della Carta del Servizio, deve pubblicare una Relazione annuale sulla Qualità del Servizio, nella quale vengono resi noti: Il livello di osservanza degli standard di Servizio conseguiti nel corso dell’anno, con indicazione dei motivi all’origine delle eventuali inosservanze Le azioni e i programmi attraverso i quali il Gestore intende migliorare il proprio Servizio Questa relazione viene presentata alla Autorità d’Ambito e, su richiesta, al Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei Servizi Pubblici, agli Enti concedenti il Servizio, alle Associazioni dei Consumatori, ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso lo sportello del Gestore. Monitoraggio della qualità del servizio da parte dell’autorità d’ambito La qualità del Servizio rappresenta uno dei fattori attraverso i quali i quali l’Autorità d’Ambito adempie alla sua responsabilità di funzione regolatrice per governare le criticità intrinseche legate alle situazioni di monopolio “naturale” e anche per dare visibilità positiva alla Gestione stessa. A tal fine l’Autorità d’Ambito avvia un monitoraggio continuo della qualità del Servizio reso all’Utente, considerando i diversi aspetti tecnici, amministrativi, ambientali ed economici connessi all’erogazione del Servizio e il grado di soddisfazione dell’Utente. I risultati del monitoraggio consentiranno di dare una valutazione oggettiva del Servizio in atto e verranno raccolti annualmente in una “Relazione sullo stato e sulla qualità dei Servizi Idrici d’Ambito”. Questo documento è redatto anche sulla base della “Relazione annuale sulla Qualità del Servizio” sviluppata dal Gestore. 6.0 IMPEGNO DELL’AUTORITà FAVORE DEGLI UTENTI D’AMBITO A L’Autorità d’Ambito si impegna a vigilare sul corretto e puntuale adempimento di quanto previsto dalla presente Carta del Servizio ed è a disposizione per ogni iniziativa di tutela degli Utenti. In particolare l’Autorità d’Ambito si impegna: A mettere a disposizione, su richiesta, di tutti i soggetti organizzati interessati la “Relazione sullo stato e sulla qualità dei Servizi Idrici d’Ambito”, redatta anche sulla base delle relazioni formulate, su appropriata modulistica informatizzata, dai Gestori in adempimento degli standard generali Ad istituire un Ufficio rivolto all’Utenza del Servizio Idrico. A rendere note, per via informatica, tutte le principali informazioni sul Servizio medesimo. 7.0 VALIDITà DELLA CARTA DEL SERVIZIO La validità della presente Carta decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione fra l’Autorità d’Ambito ed il Gestore inerente le modalità di organizzazione e gestione del s.i.i. Tale Carta sarà sottoposta a eventuale revisione periodica per adeguarla all’evoluzione della qualità richiesta dagli Utenti. Essa costituisce un impegno da parte del Gestore nei confronti di tutti coloro che hanno stipulato con lo stesso un contratto per la fornitura di Servizi e potrà essere fatta valere nell’ambito del rapporto contrattuale. Gli Utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta del Servizio tramite opportuna informazione mediante gli strumenti indicati nel paragrafo “Comunicazione del Gestore con l’Utenza”. I soggetti interessati, potranno richiedere copia della relazione redatta dall’Autorità d’Ambito disponibile anche su appropriato supporto informatico. REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Approvato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 223 del 03/03/2008 CAPO I Norme e principi introduttivi Art. 1 Premesse 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni. Sono fatte salve tutte le norme contenute nel “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte. 2. Il completamento del sistema normativo in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, ad opera della Regione Piemonte e delle altre Autorità a cui il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. fa riferimento, potrà comportare il riesame e l’adeguamento della disciplina contenuta nel presente regolamento. Il presente regolamento disciplina l’uso delle fognature comunali e dei collettori fognari nonché degli impianti di depurazione gestiti dai Gestori del servizio idrico integrato, operanti nel territorio dell’ A.T.O. n° 2, nel prosieguo individuati con la dizione “Gestori” o “Gestore”. Art. 2 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto: a) La disciplina e l’uso della pubblica fognatura e gli scarichi fognari in essa recapitanti nel territorio dell’A.T.O. n° 2, nonché le modalità del conferimento ai depuratori comunali di rifiuti tramite autobotti. E’ esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi di acque addotte da soggetti pubblici e privati direttamente in corpi idrici superficiali. b) La definizione delle tipologie e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo degli scarichi da parte del gestore ed in particolare: - i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione; - le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura; - le modalità di controllo degli scarichi in pubblica fognatura in rapporto ai limiti di accettabilità; - le norme tecniche di allacciamento; - i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe; - le sanzioni amministrative. 4 Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. c) "acque reflue urbane”: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. d) “allacciamento fognario”: condotta e/o canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'innesto nella rete fognaria. e) "rete fognaria": il sistema di condotte e/o canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale. f) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte e/o canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. g) "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. h) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. i) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati; j) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità 17 ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; k) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali, prima dello scarico, il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali siano ridotti almeno del 50%; l) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; m) “trattamento terziario” qualsiasi trattamento fisico e/o chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento secondario come sopra definito come, ad esempio, defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione. n) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo. o) “acque meteoriche di dilavamento”: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti. p) “acque di prima pioggia”: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche. q) “acque di lavaggio”: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica. r) “evento meteorico”: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento. s) “superficie scolante”: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio. t) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs 152/2006. CAPO II Disciplina e gestione della pubblica fognatura Art. 4 Classificazione degli scarichi 1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili nella pubblica rete fognaria possono derivare da: acque reflue urbane, acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali. Art. 5 Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria 1. Tutti gli insediamenti che generano scarichi di acque reflue domestiche e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l’obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal limite di proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura indicato dal gestore, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato. 2. Tutti gli allacciamenti dovranno preferibilmente essere realizzati sulla rete fognaria secondaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti. 3. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore, secondo le modalità descritte nel seguito. 4. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati: • nome e cognome del richiedente; • veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza; • codice fiscale del richiedente; • indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico; • codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile; • dichiarazione attestante la classificazione dello scarico, il numero presunto degli utilizzatori, i quantitativi medi annui conferiti, la modalità di approvvigionamento, destinazione delle acque meteoriche; • ogni documento previsto dalla legislazione vigente. 5. Si dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato. a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l’indicazione del fabbricato interessato; b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all’immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche; c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all’interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.; d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell’ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all’interno della proprietà. e) Ricevuta del pagamento al Gestore delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione all’allacciamento pari a € 120,00 (IVA esclusa). f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell’edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell’acquedotto, del gas o dell’energia elettrica . 6. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore provvede a completare l’istruttoria ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti. 7. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, il Gestore potrà richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di una fideiussione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione infruttifera o fideiussione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento. 8. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione interesserà allacciamenti di particolare importanza da individuare prevalentemente in urbanizzazioni primarie, nuovi insediamenti con volumi superiori a 1000 m3 ed in ogni altro caso simile ai suddetti. 9. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il proprietario della fognatura dovrà comunicare preventivamente le variazioni al Gestore il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio della autorizzazione alla realizzazione dei nuovi allacciamenti. 10. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, in applicazione di quanto previsto dall’art. 33 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, dovranno presentare al Gestore il progetto generale delle fognature, completo di ogni necessaria informazione per rilasciare il parere relativo al comparto di nuovo impianto. Il Gestore provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico al Comune ed all’Autorità d’Ambito entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto. Detto parere tecnico è vincolante ai fini dell’accoglimento della domanda di allacciamento. Art. 6 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili 1. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale) costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore. Tale pozzetto dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori. 2. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all’abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico e adesione di eventuali depositi. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel sottosuolo. 3. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti condotte dell’acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto di quella dell’acquedotto, ad una adeguata distanza. 4. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all’1%. 5. La parte terminale della condotta di allacciamento deve essere innestata con quota di fondo non inferiore all’estradosso della condotta fognaria pubblica ricevente. Nei casi particolari il Gestore può concedere l’allacciamento a quota superiore rispetto alla sezione della condotta fognaria pubblica ricevente, a fronte della compilazione del modulo di sgravio delle responsabilità. 6. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non possano confluire nella pubblica fognatura per caduta naturale, l’Utente dovrà predisporre idoneo impianto autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta, mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di decompressione. L’impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento. 7. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti, o differenze rispetto alle specifiche di cui all’allegato 1 “Schemi tipo di allaccio fognario”. 8. Per quanto concerne gli impianti fognari interni alle proprietà, fatto salvo quanto contemplato dal presente regolamento, valgono le prescrizioni tecniche indicate nei diversi regolamenti comunali in materia edilizia e regolamenti comunali d’igiene e sanità. 9. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l’utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto. Art. 7 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura 1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico e privato che risultino censite presso i relativi comuni proprietari e/o nel catasto dei Gestori. 2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, la costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal Gestore. 3. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell’immobile deve inviare al Gestore, almeno 2 giorni prima dell’esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori, l’impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni richieste dal Gestore, anche in corso d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione di 30,00 € a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno. 4. I lavori di allacciamento potranno essere eseguiti dal Gestore dietro pagamento della somma preventivata dal medesimo sulla base dei costi di riferimento stabiliti dall’Autorità d’Ambito e riportati all’allegato 2 al “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, oppure direttamente dall’Utente, previa autorizzazione del Gestore. Nel caso in cui il lavoro di allacciamento venga realizzato direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal Gestore anche dall’Ente proprietario della strada, assoggettandosi al “Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di lavori comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico” dell’Ente medesimo, qualora in vigore. 18 5. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del proprietario dell’immobile così come resta a suo carico ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore. 6. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell’Utente. 7. Nel caso in cui l’allacciamento alla pubblica fognatura di un’utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali. 8. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli scarichi soggetti ad autorizzazione. 9. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica della stesso in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il Gestore e gli Enti competenti ed ottenere i necessari nulla osta all’esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l’intervento manutentivo, su segnalazione delle pubbliche Autorità, il Gestore esegue i necessari interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato. 10. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell’ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura. Art. 8 Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria 1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal Gestore, il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni. Art. 9 Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete pubblica 1. Il Gestore potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla pubblica rete fognaria, anche mediante videoispezione, per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue. Art. 10 Diritto di passaggio attraversamento proprietà private 1. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell’art. 1033 e seguenti del Codice Civile. 2. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario. 3. Il personale incaricato del Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni. 4. Il Gestore si obbliga a risarcire il proprietario degli eventuali danni arrecati. 5. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare ovvero lasciare crescere entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta e/o canalizzazione. 6. L’atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, etc) Art. 11 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento 1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite all’art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione. 2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, tali acque non devono essere smaltite in pubblica fognatura. 3. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento. 4. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia normati all’articolo 21 del presente regolamento. CAPO III Disciplina degli scarichi nelle reti fognarie per le acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche Art. 12 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche 1. Sono “ scarichi domestici ” quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente. 2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 101 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 dello stesso, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, e ai sensi dell’art. 14 della L.R. 26 marzo 1990 n. 13, così come modificata con L.R. 3 luglio 1996 n. 37, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che derivano da insediamenti che per la loro natura sono comparabili a quelli abitativi se rientranti nei limiti di accettabilità dell'allegato 3) della L.R. 13/90 : a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale in materia e che dispongano di un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell’allegato 5 alla parte terza del Decreto medesimo; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) gli scarichi provenienti da servizi igienici di insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi; f) gli scarichi da cucine e mense, ad eccezione delle attività industriali alimentari, agro-alimentari e di ristorazione collettiva; g) gli scarichi di lavanderia, ad eccezione delle attività industriali di lavanderia e/o dei reflui di lavaggio a secco; h) i reflui tecnologici da condizionamento , condensazione vapore e scambiatori di calore; i) i reflui di manutenzione, anche straordinaria, di vasche e serbatoi dell’acqua potabile; j) gli scarichi di acque di piscina (purché la quantità ed il contenuto di cloro, rame e altri metalli non siano tali da comportare problemi e/o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di depurazione) fermo restando che in sede di autorizzazione all’allacciamento possono essere definiti limiti qualitativi e/o quantitativi; k) in generale gli scarichi aventi caratteristiche qualitative conformi all’allegato 3 della L.R. 13/90. 3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Per le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l’uso di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche, fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizione del Gestore. Le utenze esistenti dovranno, qualora il Gestore lo ritenga opportuno, procedere alla dismissione eliminando i manufatti di trattamento previa pulizia, disinfezione, demolizione o riempimento degli stessi con materiale inerte costipato. 4. Per le utenze esistenti servite dalla pubblica fognatura ma sprovvista di impianto di depurazione o con impianto inadeguato resta valido quanto previsto dall’art. 37 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte. Art. 13 Manomissioni dell’allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico 1. Il Gestore nel caso in cui accerti: a. manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento; b. modificazione della natura e della qualità dello scarico; diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, l’Utente a proseguire e invita a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni. 2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a comunicare l’Utente la necessità di regolarizzare la situazione e contestualmente a comunicare all’autorità competente l’accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge. 3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il Gestore provvede ad effettuare d’ufficio l’intervento di ripristino addebitando il relativo costo all’Utente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Gestore. 4. Qualora la modifica della natura o della qualità dello scarico non comporti un rischio per la salute pubblica e/o per l’ambiente, l’Utente che non è in grado di rispettare i limiti indicati nell’allegato 3 della L.R. 13/90 deve richiedere al Gestore l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale utenza, da assimilabile a domestica, sarà considerata industriale. CAPO IV Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali nella pubblica rete fognaria Art. 14 Condizioni di ammissibilità 1. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione. 2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge o prescritti in autorizzazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto del presente regolamento. 3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo. 4. Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico o assimilabile, sono soggette alle norme di cui al Capo III, purché queste siano convogliate con collettori distinti da quelli dell’attività industriale. Art. 15 Domanda di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria 1. Analogamente agli insediamenti domestici, le domande di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui al successivo art. 21 alla pubblica rete fognaria, devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello predisposto dal Gestore. 2. L’ottenimento dell’autorizzazione all’allacciamento non implica l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico, che deve essere rilasciata al titolare dell’attività produttiva secondo quanto previsto dal presente regolamento. 3. La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere gli stessi dati e la stessa documentazione progettuale a firma di professionista abilitato prevista per la domanda di allacciamento per gli scarichi domestici di cui al precedente art. 5. Art. 16 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti industriali 1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli allacciamenti di tipo domestico ed assimilabile, gli allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare le disposizioni del presente articolo. 2. L’insediamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione terminale, costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore, ove poter accedere per il prelievo di 19 campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi (pozzetto di campionamento) accessibile a tutti gli organi di controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all’interno dell’insediamento in prossimità del limite di proprietà, fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal Gestore. 3. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione, domestici o a questi assimilabili, devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella che colletta i reflui industriali. 4. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte di scarico di cui al precedente comma risulti per l’utente eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di campionamento venga collocato a monte della miscelazione medesima. 5. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti. Art. 17 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura 1. L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata da parte del Gestore al titolare dell’attività produttiva. L’istanza deve essere redatta in conformità al modello predisposto dal Gestore e deve essere corredata della seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato: a) Corografia (scala 1:2000) e planimetria generale (scala 1:200 o 1:500) dalle quali si rilevino esattamente l’ubicazione dell’insediamento, i diversi reparti di lavorazione, il percorso delle reti fognarie interne, i punti di scarico delle acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e meteoriche, il pozzetto di prelevamento campioni, l’esatta posizione dei misuratori di portata dell’acqua scaricata, gli eventuali pozzi e/o ogni altra fonte di approvvigionamento dell’acqua potabile e/o di servizio. b) Progetto esecutivo dell’impianto di depurazione privato, se previsto, e relazione tecnica dettagliata del suo funzionamento con descrizione delle sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue, specificando i limiti ai quali si intendono allineare gli scarichi. c) Scheda tecnica dei misuratori di portata. d) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e) Qualsiasi altro provvedimento autorizzativo di cui siano in possesso. 2. Qualora la documentazione presentata risultasse mancante di qualcuno dei suddetti allegati o qualora il contenuto degli stessi risultasse non sufficiente ad insindacabile giudizio del Gestore, questi potrà richiedere integrazioni che dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla richiesta, in caso contrario l’istanza s’intenderà respinta. 3. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare dell’attività da cui origina lo scarico, il quale assume gli obblighi e i diritti conseguenti. 4. E' vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato. 5. L’autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e fatto salvo quanto ivi previsto, ha durata di quattro anni dalla data di rilascio della stessa. Un anno prima della scadenza, il titolare dovrà richiedere il rinnovo dell’autorizzazione presentando la richiesta in conformità al modello predisposto dal Gestore, il quale avviserà preventivamente il titolare dello scarico dello scadere dei termini per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione medesima. La tardiva richiesta di rinnovo può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06. 6. Il titolare dell’autorizzazione qualora vi sia una sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere la sospensione dell’autorizzazione per un periodo di tempo fino a 180 giorni senza che questa decada di diritto. Tale sospensione non comporta la proroga della data di scadenza dell’autorizzazione. 7. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamenti industriali possono richiedere l’installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti e ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi alla documentazione tecnica allegata all’autorizzazione allo scarico. Nell’eventualità di disservizi degli impianti di pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare dell’attività deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio. 8. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare al Gestore le variazioni che possono modificare l’autorizzazione entro trenta giorni dall’evento (modifica di posizione, quantità e qualità dello scarico, modifica agli impianti di pretrattamento, variazioni della titolarità dell’azienda, ecc.). Nel caso in cui le variazioni siano considerate sostanziali ad insindacabile giudizio del Gestore, il titolare dello scarico è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione presentando la documentazione prevista dal presente regolamento, pena la decadenza dell’autorizzazione in essere, in conformità a quanto previsto all’art. 41. 9. Qualora se ne verifichi la necessità, il Gestore può prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente, l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi connessi ai processi produttivi: tali strumenti, dovranno essere installati e posizionati, a cura e spese dell'Utente, sull'ultimo punto accessibile prima dell’innesto alla pubblica fognatura. 10. Il Gestore, se lo ritiene necessario, può, motivandolo adeguatamente, richiedere al titolare di scarichi di acque reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico, avente le caratteristiche indicate dal Gestore stesso. 11. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal Gestore. 12. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, al Gestore il mancato o anomalo funzionamento di detto strumento. 13. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, il Gestore provvederà secondo quanto previsto dall’art. 130 del D.Lgs. 152/06. Art. 18 Scarichi di acque reflue industriali che rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 1. Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale una pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dei limiti della Tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. 2. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato. 3. Il Gestore ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. 4. Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse sospesa o revocata, l'Utente non potrà più scaricare i propri reflui; in caso di revoca, il rilascio della nuova autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla normale documentazione, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca. Art. 19 Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti della tabella 3) all. 5 allaparte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella medesima , il Gestore potrà disporre eventuali deroghe ai limiti della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. 2. Detti scarichi devono essere esplicitamente autorizzati dal Gestore con apposita convenzione da stipularsi con il titolare dello scarico nella quale vengano definiti qualitativamente e quantitativamente l’entità del superamento dei singoli parametri derogati ed eventuali limiti temporali allo scarico. 3. Per tali Utenze deve essere presentata apposita istanza in conformità al modello predisposto dal Gestore. 4. Per detti scarichi valgono integralmente le norme relative al controllo della qualità degli scarichi di cui al presente Regolamento. 5. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, Il Gestore potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell’insediamento un congruo termine per l’adeguamento degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi. 6. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati nella convenzione, il Gestore applicherà il regime sanzionatorio previsto all’art. 39 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, fatte salve le altre azioni previste ai termini di legge. Art. 20 Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5 ) dell’all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 1. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell’ allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati. Art. 21 Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne 1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne come definite all’art. 3 del presente Regolamento, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto del presente regolamento. 2. I titolari delle attività elencate all’art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, qualora optino per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura, dovranno richiedere al Gestore l’allacciamento alla stessa e l’autorizzazione allo scarico, corredando la richiesta con il piano di prevenzione e gestione previsto dal Regolamento Regionale suddetto. 3. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati: • nome e cognome del richiedente; • veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza; • codice fiscale del richiedente; • indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico; • codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile • altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore. 4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue: a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente documentazione a.1) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l’indicazione del fabbricato interessato; a.2) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici di dettaglio (in scala 1:50) riportanti: - L’indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d’uso; - L’indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio; - I tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all’immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale; - Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di trattamento all’interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all’interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell’immissione, ecc.; - Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse; a.3) Relazione tecnica che illustri: - Le attività svolte nell’insediamento; - Le principali caratteristiche delle superfici scolanti; - La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio; - Il volume annuale e l’origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio; 20 - Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste; - La valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata; - Le considerazioni tecniche che hanno portato all’individuazione dei sistemi di trattamento adottati; - Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nella pubblica fognatura; - Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio a.4) Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente: - Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti; - Procedure adottate per la prevenzione dell’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; - Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali; - Modalità di formazione ed informazione del personale addetto. b) Riferimento alla pratica di autorizzazione all’allacciamento. c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico pari a € 120,00 (IVA esclusa). 5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Gestore approverà il piano di prevenzione e gestione e contestualmente autorizzerà lo scarico. Il Gestore ha facoltà di richiedere elementi integrativi alla domanda; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti. 6. I distributori di carburante rientranti in un programma di chiusura e smantellamento a termini dell’art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e smantellamento programmati a seguito di verifica comunale ai sensi dell’art. 8 della L.R. 14/2004 in quanto giudicati incompatibili con i disposti di cui agli artt.. 7 e 8 della D.G.R. 20 dicembre 2004 n. 57- 14407, saranno comunque soggetti alla presentazione del piano di prevenzione e gestione. 7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità idraulica della rete fognaria e di processo legato al trattamento di depurazione finale, concedere una proroga non superiore ad anni due all’installazione di vasche di prima pioggia, autorizzando temporaneamente l’immissione in fognatura dell’intero volume di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Decorsi i termini di proroga suddetti, qualora l’impianto non fosse nel frattempo stato ancora smantellato, il titolare dello stesso sarà comunque tenuto all’istallazione dei sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia richiesti dal Gestore, pena la revoca dell’autorizzazione allo scarico. CAPO V Disciplina dei rapporti con l'utenza Art. 22 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi 1. Tutte le utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate dal sistema di approvvigionamento privato diverso dal pubblico acquedotto, nell’anno precedente. 2. La denuncia di cui al comma 1 è redatta su appositi modelli in distribuzione presso il Gestore. Il gestore effettua i controlli su quanto denunciato ai sensi della L.R. 44/00, art. 58 comma 3 lettera b). 3. La mancata denuncia annuale di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, oltre agli oneri tariffari per l’effettiva quantità e qualità di acqua scaricata. 4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma 1, alle utenze industriali dotate di misuratori di portata delle acque scaricate (in conformità a quanto previsto all’art. 17 comma 10 del presente Regolamento), la tariffa di fognatura e depurazione è applicata ai quantitativi annui da questo registrati, anche ai fini di quanto previsto all’art. 155 comma 6 del D.Lgs 152/06. 5. Come previsto dagli artt. 15 c. 4 e 35 c. 2 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, le utenze domestiche ed assimilate che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio di acquedotto pubblico, debbono presentare al Gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione dei volumi prelevati autonomamente nell’anno precedente. CAPO VI Controllo della qualità e delle quantità delle acque reflue scaricate nelle pubbliche Fognature Art. 23 Qualificazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria 1. Nell'ambito dell'organizzazione del personale del Gestore agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del Decreto Legislativo 152/06 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale (CPP). Art. 24 Esecuzione dei controlli sugli scarichi di acque reflue 1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza. 2. Il programma di controllo viene formulato tenendo conto dell'indice di pericolosità e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità dei dati controllati. 3. Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati. 4. Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai sistemi di misurazione. 5. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell’acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà, con riferimento alla domanda presentata. Art. 25 Modalità di esecuzione delle ispezioni 1. Il personale del Gestore incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo), chiedendo immediatamente l'assistenza del titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata) per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura. 2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e nell’eventuale verbale di prelievo; fatto salvo quanto previsto dall’art. 137 comma 8 del D.Lgs 152/06. 3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico (o la persona da questo incaricata) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi. 4. Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l’incaricato del Gestore potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni. 5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare o suo delegato dello scarico ispezionato. Art. 26 Prelievo di campioni 1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dal punto 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. 2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni. 3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la motivazione della scelta della tipologia di campionamento da parte dei prelevatori e le metodologie di conservazione, la data, l’ora e il luogo di apertura dei campioni e di analisi, al fine di consentire la presenza dell’utente alle predette operazioni. 4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi sarà riportato su specifico rapporto. CAPO VII Disciplina relativa ai conferimenti dei rifiuti presso gli impianti di depurazione Art. 27 Tipologie dei rifiuti conferibili 1. Non è ammesso lo smaltimento in fognatura di fanghi provenienti da insediamenti produttivi. 2. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa di settore in merito all’accettazione di rifiuti come classificati dal D.Lgs. 152/06, i Gestori potranno smaltire presso i propri impianti di trattamento all’uopo autorizzati dall’autorità competente, entro i limiti della effettiva potenzialità degli stessi, i rifiuti compatibili con il processo di depurazione. 3. Possono essere conferiti tramite autobotte, per il trattamento presso gli impianti di depurazione pubblici, fanghi di origine mista derivanti da operazioni di spurgo di fosse settiche di origine domestica, condotte e pozzetti delle pubbliche reti fognarie. 4. Per il conferimento di fanghi e liquami provenienti da utenze non servite dalla pubblica rete fognaria e per le utenze servite da pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione o con impianto di depurazione inadeguato, si fa riferimento a quanto previsto agli articoli 36 e 37 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte e in conformità al comma 2 del presente articolo. 5. Possono essere conferiti tramite autobotti /autocisterne/autospurghi per il trattamento presso gli impianti di depurazione del Gestore, i rifiuti classificabili con C.E.R. (codice europeo rifiuti) corrispondenti a quelli previsti, per ciascun impianto di depurazione, dalla specifica Autorizzazione Provinciale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Gestore più restrittive. Art. 28 Conferimenti diretti presso gli impianti di depurazione 1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte il conferimento di rifiuti presso gli impianti di depurazione del Gestore deve essere da questo autorizzato e può essere effettuato unicamente da Ditte specializzate iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. 2. L'Autorizzazione al conferimento potrà essere rilasciata per un periodo di quattro anni al produttore del rifiuto o al trasportatore. 3. Il rinnovo dell’autorizzazione potrà avvenire solo in modo esplicito. 4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o per il relativo rinnovo dovrà essere presentata in conformità al modello predisposto dal Gestore. 5. Il Gestore può autorizzare il conferimento di rifiuti soltanto entro i limiti e per quanto consentito dalla capacità potenziale residua di ogni impianto di depurazione all’uopo autorizzato. Art. 29 Documentazione di accompagnamento per i conferimenti di rifiuti 1. Ogni carico di rifiuto dovrà essere accompagnato da idoneo formulario o documento di trasporto ai sensi della normativa vigente. 2. Il suddetto documento deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. 3. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore; delle altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal Gestore, 2 vengono restituite al trasportatore che deve provvedere a ritrasmetterne una al produttore. 4. Il Gestore ha facoltà di richiedere un’analisi e un campione preliminare, il cui numero dovrà essere riportato sul formulario di trasporto. Art. 30 Termini e modalità del servizio di trattamento dei rifiuti 1. Il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione deve essere effettuato in conformità alle procedure operative previste dal Gestore. 2. Di norma può essere effettuato solo nei giorni e negli orari di apertura dell’impianto stabiliti dal Gestore. Solo eccezionalmente, nel caso di motivate esigenze, potrà essere consentita l'effettuazione del conferimento con orari diversi, previa specifica autorizzazione del Responsabile dell’impianto di depurazione. 21 3. Lo scarico del rifiuto può essere iniziato solo dopo l’eventuale campionamento e ad ottenuto specifico consenso all’immissione nella sezione dell’impianto indicata dal Gestore. 4. Il Personale del Gestore potrà interrompere, in qualsiasi momento, tale operazione di immissione qualora si verificasse una delle condizioni sotto elencate: • situazioni di pericolo per gli operatori presenti; • non conformità del rifiuto scaricato a quanto autorizzato; • possibile impatto negativo sul processo depurativo (inibizione) o sull’ambiente circostante (odori molesti, sversamenti accidentali, ecc…); • problemi di funzionamento della sezione di immissione (intasamento, anomalie alle pompe, ecc.). 5. Al termine del conferimento, il trasportatore deve effettuare la pulizia della zona eventualmente sporcata durante lo scarico. Art. 31 Campionamenti delle singole partite di rifiuti 1. Prima di autorizzare il conferimento di rifiuti , il Gestore ha facoltà di richiedere: a) analisi preliminare effettuata sul campione rispondente al futuro conferimento e risalente a non più di 12 mesi; il referto analitico dovrà contenere i parametri chimico – biologici che permettono di caratterizzare in modo completo e certo la tipologia del rifiuto (oltre all’identificazione dello stesso secondo il D.Lgs. 152/06). Il Gestore, sulla base dei dati raccolti, eseguirà una verifica preliminare della compatibilità dello stesso con la capacità ricettiva dell’impianto di depurazione. b) campione - test significativo del futuro conferimento e rispondente alle analisi preliminari del precedente punto a). Il Gestore potrà effettuare gli opportuni riscontri analitici presso i propri laboratori. 2. Al momento dell’entrata di un rifiuto, il Gestore potrà sempre prelevare un campione per le verifiche del caso; il prelievo sarà eseguito dal trasportatore, in presenza del responsabile (o suo delegato) dei campionamenti del Gestore. L’automezzo dovrà perciò essere dotato di idonei punti di prelievo per poter eseguire il campionamento in condizioni di sicurezza. 3. Il relativo campione verrà sigillato, riportando la data di prelievo, il numero del formulario, la tipologia del rifiuto, il trasportatore ed il produttore. Successivamente il campione sarà conservato in struttura refrigerata a + 4 °C per tre giorni (a disposizione degli organi di controllo). 4. Prima di autorizzare l’immissione nelle sezioni dell’impianto, parte del rifiuto prelevato potrà essere sottoposto ad immediata verifica del pH e/o di compatibilità. Il campione potrà anche essere sottoposto ad eventuali ulteriori verifiche analitiche presso i laboratori del Gestore e/o presso laboratori esterni. 5. Su richiesta del produttore e/o del trasportatore, verrà effettuato un secondo campione, ottenuto dalla suddivisione omogenea del primo, che dopo piombatura ed etichettatura (con le stesse modalità di cui sopra), sarà consegnato al trasportatore. Art. 32 Responsabilità nel corso dei conferimenti di rifiuti 1. Il soggetto autorizzato al conferimento di rifiuti agli impianti di depurazione del Gestore è il solo responsabile della corrispondenza tra ciò che viene conferito e quanto è stato precedentemente autorizzato dal Gestore. CAPO VIII Contratto di Utenza Art. 33 Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue 1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali e/o di prima pioggia che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal Gestore. 2. Nel caso in cui l’Utente domestico del servizio di fognatura e depurazione usufruisca anche del servizio di acquedotto, il contratto tra Utente e Gestore dovrà essere unico. Nel caso in cui i servizi di acquedotto e fognaturadepurazione siano effettuati da due Gestori diversi, il contratto unico di utenza è sottoscritto con il Gestore del servizio di acquedotto, il quale sarà il solo interlocutore dell’Utente. 3. L'autorizzazione allo scarico, nei casi in cui è prevista dalla vigente legislazione o dal presente Regolamento, è atto propedeutico obbligatorio alla stipula del contratto di utenza, il quale decade automaticamente nel caso di revoca o mancato rinnovo dell’autorizzazione stessa. . 4. Il contratto può essere risolto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 21 comma 3 e 30 comma 3 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, ed in ogni caso di non osservanza delle norme contenute nel contratto stesso e/o di violazione della normativa vigente. 5. Nell'atto autorizzativo e/o nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili. 6. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il Gestore e gli Utenti del servizio. Art. 34 Contratti per il conferimento di rifiuti 1. Per tutti i casi non previsti dagli artt. 36 e 37 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. 2, prima di procedere al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione, l’Utente dovrà preliminarmente stipulare con il Gestore apposito contratto, nel quale dovranno risultare i seguenti elementi: a) Inizio e durata del contratto; b) Parametri di tariffazione; c) Canoni ed altri oneri; d) Importo della cauzione e/o di altre garanzie; e) Prescrizioni varie (eventuali limiti della quantità e/o dell’orario di scarico, ecc…). Art. 35 Inizio e durata del contratto 1. Nel caso di scarichi delle acque reflue domestiche il contratto di utenza è a tempo indeterminato e costituisce titolo di abilitazione all’utilizzazione del recapito, fatto salvo che l’allacciamento rispetti le norme tecniche contenute nel presente regolamento. 2. Il Contratto di Utenza ha decorrenza dalla data di stipula e, fatto salvo quanto previsto per le utenze domestiche dal comma precedente, ha durata pari all’autorizzazione allo scarico o al conferimento (salvo disdetta anticipata da parte dell’Utente). 3. L’eventuale sospensione dell’autorizzazione allo scarico o al conferimento non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del contratto. 4. L’eventuale revoca dell’autorizzazione allo scarico o al conferimento comporta invece anche la decadenza del contratto di utenza. CAPO IX Condizioni Economiche Art. 36 Tariffe per gli scarichi delle acque reflue 1. Le tariffe applicate agli scarichi sono determinate in modo che ciascun utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell’acqua effettivamente scaricata/trattata presso gli impianti del Gestore. 2. La determinazione delle tariffe, le modalità di fatturazione, i pagamenti e le sanzioni per ritardato pagamento sono normati dai titoli da X a XIII del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte. 3. La tariffa applicata agli utenti domestici e assimilati è calcolata secondo quanto normato dai titoli da X a XIII del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte. 4. Tenuto conto delle potenzialità di ogni singolo impianto di depurazione, la tariffa applicata agli utenti industriali è calcolata sulla base di quanto indicato dalla D.C.R. n. 469 del 24 maggio 1979 e s.m.i della Regione Piemonte, secondo le modalità attuative adottate dai singoli Gestori. 5. Le tariffe per l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti titolari delle attività elencate all’art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, vengono determinate da parte del Gestore secondo le modalità indicate nell’Allegato 2 al presente regolamento. Art. 37 Parametri tariffari 1. Sono parametri tariffari da usare nel calcolo del canone degli scarichi di acque reflue industriali quelli contenuti nella D.C.R. n. 469 del 24 maggio 1979 e s.m.i della Regione Piemonte. 2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il solo parametro da utilizzare nel calcolo del corrispettivo è il volume annuo scaricato, corrispondente al 100% del volume prelevato da acquedotto o approvvigionato autonomamente, come determinato in base agli artt. 15 e 35 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte. 3. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati autonomamente da captazione domestica, come definita dall’art. 5 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, il quantitativo annuo di acqua reflua scaricata, verrà conteggiato in 73 m3 a persona. Nel caso in cui l’Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del volume prelevato da approvvigionamento idrico autonomo e del volume erogato dall’acquedotto con un minimo di 73 m3 all’anno a persona. 4. Ogni pozzo, captazione da sorgente o derivazione da acqua superficiale ad uso produttivo, soggetto a concessione demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, deve, quando la normativa regionale in materia lo prevede, essere dotato di idoneo strumento di misura dell’acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto strumento. 5. Per gli Utenti industriali dotati di approvvigionamento autonomo come sopra definito e senza l’obbligo di installazione dello strumento di misura dell’acqua prelevata, in base alla normativa regionale in materia, il Gestore, se lo ritiene opportuno, in alternativa al misuratore allo scarico in fognatura, previsto dall’art. 17 del presente regolamento, potrà fare installare a cura e pese dell’utente uno strumento di misura al prelievo. 6. Per il conferimento dei rifiuti fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 comma 7 e art. 37 comma 2 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte per le utenze domestiche, i parametri tariffari da utilizzare sono quelli indicati nell’apposito tariffario del Gestore. 7. Per l’immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti titolari delle attività elencate all’art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, i parametri tariffari sono quelli indicati nell’Allegato 2 al presente regolamento. 8. Gli utenti di cui al comma 7 che precede, corrisponderanno al Gestore la tariffa dovuta ed approvata da parte dell’Autorità d’Ambito, dal momento dell’approvazione del Piano di Gestione, qualora lo scarico sia già attivo, oppure dall’attivazione dello scarico in caso di nuova utenza. Art. 38 Modalità e termini di pagamento della tariffa 1. Agli Utenti che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dal Gestore dell’acquedotto. 2. Agli Utenti Domestici, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato con apposita fattura emessa dal Gestore, applicando le tariffe approvate dall’Autorità d’Ambito. 3. Agli Utenti soggetti ad autorizzazione allo scarico, saranno addebitati i relativi oneri con apposite fatture emesse sulla base della denuncia annuale presentata a termini del precedente art. 22 e degli accertamenti eventualmente eseguiti dal Gestore. Art. 39 Spese di istruttoria 1. Per ottenere l’autorizzazione allo scarico, ogni titolare di scarichi di acque reflue industriali è tenuto a versare al Gestore le spese di istruttoria pari al 10 % del corrispettivo annuo presunto (da un minimo di 120 ad un massimo di 500 € IVA esclusa), calcolato in base ai volumi, alla qualità dello scarico e alla tariffa vigente al momento della richiesta; competono al richiedente anche le somme eventualmente dovute all’A.R.P.A. e/o ad altri Enti per il rilascio del relativo parere preventivo. 2. Le autorizzazioni allo scarico rilasciate da parte del Gestore ai titolari di scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura sono soggette al versamento delle spese di istruttoria di 120 € IVA esclusa. 3. I semplici rinnovi delle autorizzazioni agli scarichi che non sono variati nel tempo, sono soggetti al versamento delle spese di istruttoria di 120 € IVA esclusa. Art. 40 Deposito cauzionale 1. Prima della stipula del contratto di utenza, ogni Utente che effettua scarichi industriali è tenuto a depositare presso il Gestore una cauzione a garanzia della copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento e/o del contratto di Utenza . 2. L’importo del deposito cauzionale è pari ad una percentuale del corrispettivo annuo (IVA esclusa), calcolato in base ai dati accertati in fase di istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della stipula. Tale percentuale è inversamente proporzionale al volume annuo scaricato secondo la suddivisione seguente: 22 3. Il deposito cauzionale sarà corrisposto mediante versamento in contanti o tramite deposito di titoli pubblici o con polizza fidejussoria, dovrà essere immediatamente integrato dall’Utente nel caso di utilizzo e sarà infruttifero di interessi. 4. Per i conferimenti di rifiuti, l’importo del deposito cauzionale viene fissato contrattualmente, tenendo conto della quantità, della qualità e della frequenza dei conferimenti stessi. 5. Il deposito cauzionale (o la garanzia fidejussoria) viene restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica del puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico dell’Utente. 6. Anche la revisione dell’autorizzazione e/o del contratto di utenza è soggetta all’aggiornamento dell’importo del deposito cauzionale. CAPO X Penalità e Sanzioni Art. 41 Sospensione e/o revoca dell’autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali 1. Sono possibili cause di sospensione o revoca dell’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali : - il mancato rispetto dei limiti di accettabilità da parte dell’Utente; - le immissioni vietate e/o che possono comportare danni alle infrastrutture fognarie e/o di depurazione del Gestore; - la mancata osservanza di prescrizioni tecniche impartite per iscritto, anche successivamente all’autorizzazione; - l’inadeguata gestione degli impianti di pre-trattamento e dell’allacciamento. 2. E’ possibile causa di sospensione dell’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, ai sensi dell’art. 49 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, la morosità dell’Utente protrattasi per oltre 3 mesi. 3. L’autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell’attività dell’insediamento produttivo, che deve essere comunicato formalmente al gestore pena l’incasso della cauzione. 4. Fatta salva l’applicazione delle penalità previste dall’Allegato 3 al “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, la mancata osservanza da parte dell’Utente delle norme del presente regolamento e delle clausole dell’autorizzazione e/o del contratto di utenza o la messa in atto di azioni che comportino danno alle installazioni o all’esercizio, danno diritto al Gestore, di sospendere la ricezione dello scarico, oltre al rimborso dell’eventuale danno cagionato. 5. Qualora l’Utente non assolva all’obbligo del risarcimento danni previsto dal precedente comma entro sessanta giorni dalla notifica o non adempia alle prescrizioni conseguenti all’infrazione, sia recidivo, ovvero vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa autorizzazione, il Gestore potrà intercettare definitivamente lo scarico, con relativo addebito dei costi, e revocare l’autorizzazione rilasciata. Art. 42 Scarichi vietati 1. Non possono essere immesse nella pubblica fognatura sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti così come specificati all’art. 186 comma 1 del D.Lgs 152/06, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte o gli impianti della pubblica fognatura. 2. Per gli scarichi provenienti dai laboratori orafi è fatto divieto di convogliare in fognatura le sospensioni utilizzate per i modelli, essendo costituite da Sali di Calcio che possono solidificare nei condotti fognari ostruendo gli stessi. 3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione, misti ad acque provenienti da usi domestici ed assimilabili, trattati mediante l’installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili. Tale installazione deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore che effettua la verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti fognarie al fine della ammissione dello scarico in fognatura. 4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. 152/06, il superamento dei parametri contrattuali comporta l’applicazione dei provvedimenti indicati nell’allegato 3 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte. 5. Per quanto concerne i reflui industriali, l’eventuale sospensione dell’autorizzazione allo scarico, applicata ove l’interessato non abbia provveduto al ripristino delle condizioni originarie di scarico, sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri scarichi all’autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l’atto autorizzativo. 6. Durante il periodo di sospensione dell’autorizzazione allo scarico e/o a seguito di revoca della medesima, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella pubblica rete fognaria, pena l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133 e 137 del D. Lgs. 152/06. Art. 43 Conferimenti vietati 1. Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti a carico dell’Utente, il conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporta la sospensione dell’autorizzazione al conferimento oltre al rimborso dell’eventuale danno cagionato. 2. La sospensione sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri conferimenti all’autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l’atto autorizzativo . 3. Durante tutto il periodo di sospensione dell’autorizzazione non possono essere effettuati conferimenti . 4. Un ulteriore conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporterà la revoca dell’autorizzazione oltre al rimborso dell’eventuale danno cagionato. CAPO XI Norme Transitorie e Finali Art. 44 Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione 1. Qualora intervengano eventi di forza maggiore, guasti o siano in corso di esecuzione manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, adeguatamente e tempestivamente comunicato all’Utenza, il Gestore potrà ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione temporaneamente, senza obbligo di risarcimento alcuno. Art. 45 Diritto comune 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al “Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte ed alla normativa vigente in materia. Art. 46 Documenti allegati 1. Costituiscono allegati e parte integrante del presente Regolamento di fognatura e depurazione: • Allegato 1: Allaccio tipo per fognatura; • Allegato 2: Calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia. 23 ALLEGATO 2: CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA I Gestori per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i. utilizzano la seguente formula: T = QF + ( CFD × k × A × cp ) × [( Em × S × 0,005 ) + VL] Termine fisso Tariffa Termine volumetrico T = corrispettivo annuo da pagare da parte dell’utente in € Calcolo del termine fisso QF = quota fissa di accesso al servizio di fognatura e depurazione [15,00 €/anno per utenza] da adeguarsi in relazione agli aumenti di inflazione programmata Calcolo della tariffa CFC = tariffa di fognatura e depurazione (o somma delle due tariffe di fognatura e depurazione) per usi civili in €/m3 k = coefficiente relativo all’attività produttiva riportato in Tabella 1. La catalogazione delle attività è ripresa dall’Allegato 1 del D.Lgs. 59/05 integrato dalle attività previste dal D.P.G.R. 20 febbratio 2006 n. 1/R e s.m.i. A = coefficiente relativo al tipo di pretrattamento, delle acque di prima pioggia, utilizzato dall’utente prima dello scarico in fognatura: Nessun tipo di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia nei casi previsti dall’art. 21 commi 6 e 7 del presente regolamento A = 2 Vasca di prima pioggia senza pretrattamento A = 1,5 Vasca di prima pioggia con dissabbiatore A = 1,3 Vasca di prima pioggia con dissabbiatore e separatore di olii e grassi A = 1,1 Vasca di prima pioggia con dissabbiatore, separatore di olii e grassi e trattamento chimico fisico spinto (filtrazione su zeoliti, carboni attivi o altro, sistemi ad Ozono ecc.) o biologico A = 0,80 cp = coefficiente correttivo di piovosità (si basa sulla considerazione che in aree con piogge più 5. Tipo di trattamento effettuato frequenti le acque di prima pioggia avranno un carico inquinante minore). A partire dal numero medio di giorni di pioggia all’anno, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento partendo dai dati delle rete meteoidrologica regionale, si determina il valore di cp corrispondente individuato in Tabella 2. 2 Calcolo del termine volumetrico Em= numero medio di eventi meteorici in un anno. Si tratta del numero medio di eventi meteorici, come definiti dall’art. 6 comma 1 lettera d) del Regolamento regionale 1/R, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento, partendo dai dati delle rete meteoidrologica regionale. La Tabella 2 riporta il valore di Em per ciascun Comune dell’A.T.O. 2 S= superficie scolante, come definita dall’art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento regionale 1/R, espressa in m2, salvo che nei casi in cui si applica A=2, nei quali per superficie scolante s’intende l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, indipendentemente dalle attività che vi si svolgono, con la sola esclusione delle aree verdi . VL = volume di acqua di lavaggio, come definita dall’art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento regionale 1/R, scaricata in un anno, espressa in m3. Il dato è quello dichiarato nel Piano di Prevenzione e Gestione di cui all’art. 10 ed allegato A del Regolamento regionale 1/R. Tale valore non verrà conteggiato nei casi in cui l’Utente, collegato all’acquedotto, paghi già il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione in misura pari al 100% dei consumi d’acquedotto. 0,005 = altezza in metri del battente di acqua di prima pioggia come definito dall’art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento regionale 1/R, In sintesi: ogni attività avrà il suo valore annuo da versare al Gestore in funzione di: 1. Comune di ubicazione 2. Tipo di attività 3. Superficie scolante 4. Volume di lavaggio TABELLA 1 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. k 1,0 1,1 6.4: a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua). Attività indicate all’art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. Impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti; 1,15 2. Produzione e trasformazione dei metalli. 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 1,20 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 24 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: 3. Industria dei prodotti minerali. 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti). 4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi. 4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base. 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3. 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi. 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora. 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. c) 750 posti scrofe. Attività indicate all’art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R 6. Altre attività. Centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale 1,45 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 1. Attività energetiche. 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito. 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. Attività indicate all’art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R Stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia; 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 1.3. Cokerie. 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 4. Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; Centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso; Depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; 1,50 e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; 5. Gestione dei rifiuti.Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. 5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. j) sostanze coloranti e pigmenti; k) tensioattivi e agenti di superficie. 25 26 PROCEDURE E NORME TECNICHE REV. 6 DEL 30/06/2014 rottura ed il ripristino del suolo pubblico e ogni 4) Entro giorni Le seguenti procedure e norme tecniche sono adottate ai qualsivoglia altra autorizzazione prevista dalla legge che trasmette all’utente, in duplice copia, il contratto di sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento di dovranno essere richieste dall’utente direttamente e somministrazione dei servizi idrici, corredato dalle modalità Utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato separatamente alle Amministrazioni interessate. OGGETTO approvati con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito Ottimale n. 2 nr. 160 del 11/09/06 e smi, e dal Regolamento di Fognatura e depurazione approvato con Deliberazione n.. 223 del 03/03/2008. Titolo I 7 successivi al sopralluogo la Società per il pagamento dell’importo indicato sul preventivo, 5) La Società potrà in ogni momento verificare la maggiorato dell’IVA di legge. corretta esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete 5) Copia del contratto - debitamente sottoscritta - e fognaria e sospendere l’autorizzazione in ogni istante dell’attestazione di versamento dovranno essere restituiti alla qualora gli stessi fossero stati eseguiti in difformità alle Società che provvederà ad eseguire per i lavori di prescrizioni impartite. allacciamento ed attivare la fornitura idrica nei successivi ALLACCIAMENTI ED AUTORIZZAZIONI 30 Art. 1 – Domanda di somministrazione di servizi Art. 3 – Lavori di allacciamento all’acquedotto realizzazione dei lavori preventivati. idrici 1) I lavori di allacciamento all’acquedotto sono realizzati 6) Il tecnico incaricato rilascia, al termine dei lavori, copia 1) Le richieste di somministrazione dei servizi idrici devono direttamente dalla Società che provvede ad acquisire tutte le del modulo di attivazione riportante, tra l’altro, il modello e essere presentate dall’utente direttamente alla Società per necessarie autorizzazioni dalle Amministrazioni comunali la matricola dell’apparecchiatura di misura installata. mezzo posta ordinaria, per raccomandata, per mail interessate. all’indirizzo [email protected] per utenti in possesso di casella PEC di posta elettronica certificata personale o direttamente ad uno degli sportelli aperti al pubblico, con le modalità appresso indicate. 2) Le domande devono essere redatte sul modello “DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI” e corredate dalla documentazione richiesta. 3) Le spese per la stipula del contratto di fornitura sono stabilite in € 60,00, 7) La mancata restituzione del contratto entro giorni 30 dalla mail all’indirizzo PEC aziendale [email protected] solo per gli 2) Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di cui trasmissione all’art. 1, corredata da tutti i documenti richiesti, la Società l’annullamento d’ufficio dell’istanza di allacciamento. bolletta. da parte della Società comporterà provvede a concordare e svolgere il sopralluogo presso l’utenza. Il preventivo di spesa verrà redatto a corpo Art. 4 – Subentro specificando a quale delle casistiche di intervento indicate 1) Le richieste di subentro dei contratti di somministrazione nella tabella sotto riportata appartiene il lavoro da eseguire dei servizi idrici devono essere presentate dall’utente (con direttamente alla Società per mezzo posta ordinaria, arrotondamento per eccesso al metro lineare successivo), fatta eccezione per interventi di particolare raccomandata, complessità per i quali il preventivo verrà compilato a [email protected] , per mail all’indirizzo PEC misura. aziendale [email protected] ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento d’Utenza, e verranno addebitate sulla prima giorni a meno di particolari autorizzazioni per la per mail all’indirizzo solo per gli utenti in possesso di casella PEC di posta elettronica certificata 3)Nei casi previsti dal Regolamento d’Utenza o in caso di riattivazione di un allacciamento interrotto per morosità, la personale o direttamente ad uno degli sportelli aperti al pubblico, con le modalità appresso indicate.. Società provvede alla normalizzazione della presa con Art. 2 – Lavori di allacciamento alla rete fognaria 1) Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di spostamento del contatore nel punto di consegna, i cui costi 2)Qualora, a seguito di istanza di subentro, la preesistente sono riportati ai punti 6-7 della tabella sotto riportata: fornitura risulti ancora attiva, la domanda di subentro non può essere accolta. cui all’art. 1, corredata da tutti i documenti richiesti, la DESCRIZIONE FINO A facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi il ML. 4 decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti. 1 2 provvedere a restituirne copia debitamente firmata. 3) Prima dell’inizio dei lavori di allacciamento, che potranno essere eseguiti direttamente dall’utente sulla base dello 3 schema tecnico tipo allegato al contratto e delle eventuali 4 l’impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Come previsto dall’art. 7 5 comma 3 del Regolamento di fognatura e depurazione, la mancata comunicazione prevede una sanzione di € 30,00. 4) L’autorizzazione all’allacciamento alla rete fognaria non assorbe le autorizzazioni comunali per l’occupazione, la strada sterrata AGGIUNTIVI strada asfaltata (con o 6 7 somministrazione non sia più rintracciabile, l’utente subentrante potrà presentare il modulo “ DICHIARAZIONE € 672,00 € 44,00 SOSTITUTIVA –DOMANDA DI DISDETTA” corredata da tutta la documentazione richiesta, in cui dichiara di avere la disponibilità dell’immobile, in aggiunta al modulo € 995,00 € 70,00 “DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E senza marciapiede) SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI” anch’esso Allacciamento utenza su corredato dalla documentazione richiesta. strada in porfido e/o acciottolato(con o senza €1.048,00 € 78,00 Addizionale istruzione pratica per attraversamenti strade provinciali Predisposizione per contatori aggiuntivi Spostamento contatore su area sterrata Spostamento contatore su area pavimentata In tale circostanza la scrivente provvederà a redigere un preventivo marciapiede) prescrizioni indicate dal Gestore, il richiedente deve inviare una comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori, Allacciamento utenza su COSTO ML Allacciamento utenza su 2) Esperita la fase istruttoria la Società invia il contratto al domicilio del richiedente che dovrà 3) Qualora il precedente intestatario del contratto di COSTO Società provvede a completare l’istruttoria ed ha per la posa di un nuovo misuratore sull’allacciamento già esistente ed avvierà la procedura di € 100,00 € 50,00 € 400,00 € 550,00 interruzione d’ufficio per il precedente intestatario. 4) Entro giorni 7 successivi al sopralluogo la Società trasmette all’utente, in duplice copia, il contratto di somministrazione dei servizi idrici, corredato dalle modalità per il pagamento dell’importo indicato sul preventivo, maggiorato dell’IVA di legge. 27 5) Copia del contratto - debitamente sottoscritta - e tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un 6) Copia del contratto - debitamente sottoscritta - e copia dell’attestazione di versamento dovranno essere restituiti alla massimo di tre mensilità di consumo medio annuo dell’attestazione di versamento dovranno essere restituiti alla Società che provvederà ad eseguire per i lavori di allacciamento ed attivare la fornitura idrica nei successivi 30 giorni. 3) Per quanto concerne le utenze condominiali il deposito cauzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 4 Società per mezzo raccomandata A.R. o PEC all’indirizzo [email protected] della deliberazione AEEGSI 86/2013 e s.m.i., è pari al 6) In caso di mancata regolarizzazione del preventivo e 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti Art. 9 – Durata dell’autorizzazione allo scarico invio di copia del contratto sottoscritta dall’utente, agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa. 1) L’autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 entro il termine di 30 giorni dall’emissione del 4) Il deposito cauzionale sarà restituito non oltre 30 preventivo comporterà l’immediata interruzione della giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura senza alcun ulteriore preavviso. somministrazione maggiorato in base al saggio degli comma 6 del D.Lgs 59/2013 ha durata quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. 2) ai sensi dell’art. 35 comma 2 del Regolamento di Fognatura e Depurazione dell’ATO 2 Piemonte il contratto interessi legali. di fornitura del servizio di fognatura e di depurazione per lo Art. 5 – Subentro per decesso dell’intestatario 1) Il subentro di un erede, a seguito di decesso 5) Il deposito cauzionale non è richiesto agli utenti finali scarico acque reflui industriali ha decorrenza dalla data di dell’intestatario del contratto, è risolto previa presentazione con domiciliazione bancaria della bolletta. stipula e ha durata pari all’autorizzazione allo scarico salvo disdetta anticipata da parte del titolare del contratto. (con le medesime modalità indicate all’art. 4 comma 1) del modulo “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – DOMANDA DI DISDETTA” in cui si dichiara d essere Titolo II AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO REFLUI INDUSTRIALI erede diretto in aggiunta al modulo “DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI”. In tal caso è dovuto solo il deposito cauzionale con le modalità previste all’art. 7. Durante la durata del contratto è facoltà della Società rivedere in qualsiasi momento le condizioni contrattuali con il titolare dello scarico per Art. 8 – Autorizzazione allo scarico 3) Il 1) A seguito dell’entrata in vigore del DPR rinnovo del contratto avverrà contestualmente al rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - in Titolo III via telematica con l’utilizzo del modello di istanza 1) Le richieste di disdetta dei contratti di somministrazione scaricabile dal sito della Provincia competente - allo dei servizi idrici devono essere presentate dall’utente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del direttamente alla Società per mezzo posta ordinaria, per mail necessari n.59/2013, il titolare dello scarico è tenuto a presentare Art. 6 – Disdetta raccomandata, gli eventuali adeguamenti alla normativa vigente. all’indirizzo Il SUAP effettua una prima DEPURAZIONE Art. 10 – Modalità e termini di presentazione Comune nel cui territorio insiste lo Stabilimento. 2) TARIFFA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E verifica di delle denunce degli scarichi [email protected] , per mail all’indirizzo PEC completezza formale della domanda e dei relativi allegati 1) Tutti gli utenti titolari di scarichi in pubblica fognatura aziendale [email protected] solo per gli utenti in finalizzata a valutare la procedibilità dell’istanza. che si approvvigionino, in tutto o in parte, da pozzi privati possesso di casella PEC di posta elettronica certificata 3) Espletate tutte le verifiche e acquisiti i pareri di tutti i devono presentare alla Società, per mezzo raccomandata personale o direttamente ad uno degli sportelli aperti al soggetti interessati al rilascio dell’Autorizzazione Unica A.R. o PEC all’indirizzo [email protected], entro il 31 pubblico, con le modalità appresso indicate. Ambientale, il SUAP rilascia il provvedimento autorizzativo marzo di ciascun anno una denuncia delle quantità delle 2) La domanda di disdetta deve essere redatta sul modello 4) A seguito del rilascio dall’AUA da parte dell’autorità acque scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente. “DOMANDA DELLA competente, la Società provvederà a trasmette al titolare 2) La denuncia deve essere redatta sull’apposito modello SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI” corredata dello scarico industriale, in duplice copia, il contratto di “DENUNCIA dalla documentazione richiesta. fornitura del servizio di fognatura e di depurazione per lo PUBBLICA FOGNATURA”, corredata da una copia di un 3) A termini di regolamento la visita dei tecnici per la scarico acque reflui industriali. documento comprovante l’identità del dichiarante, e dovrà piombatura del contatore avrà luogo solo se, prima 5)Prima della stipula del contratto ogni Utente che effettua riportare della sua definizione, non sia intervenuta richiesta di scarichi industriali è tenuto a depositare presso il Gestore eventualmente prescritta dalla Società oppure, in mancanza, subentro da parte di nuovo utente e non vi siano una cauzione a garanzia della copertura di eventuali danni i consumi rilevati sugli apparecchi di misura dei pozzi di derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento e/o approvvigionamento idrico privati. del contratto di Utenza . L’importo del deposito cauzionale 3) La mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti 4) Entro giorni 7 successivi alla presentazione della è pari ad una percentuale del corrispettivo annuo (IVA industriali dei quantitativi di acqua scaricati in pubblica domanda di disdetta, in caso in cui non pervenga esclusa), calcolato in base ai dati accertati in fase di fognatura comporta l’applicazione della sanzione di € alcuna richiesta di subentro, la Società provvederà a istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della 500,00 ai sensi dell’art. 35 comma 3 del Regolamento stipula. Tale percentuale è inversamente proporzionale al d’Utenza volume annuo scaricato secondo la suddivisione seguente: Art. 11 Calcolo della tariffa DI DISDETTA bollette insolute. concordare con l’utente un appuntamento per rimuovere il misuratore e redigere il verbale di cessazione. Art. 7 – Deposito cauzionale metri ACQUE cubi misurati SCARICATE IN dall’apparecchiatura 1) La tariffa applicata agli scarichi recapitanti in pubbliche Volume annuo scaricati (mc) Percentuale del reti fognarie è così determinata: corrispettivo annuo 1) Ogni nuova utenza è tenuta a versare all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il fino a 1.000 30 versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto da 1.001 a 50.000 20 stabilito dall’art. 4 comma 2 lettera b della deliberazione da 50.001 a 250.000 15 oltre 250.000 10 AEEGSI 86/2013 e s.m.i. i DELLE 2) L’ importo del deposito cauzionale, per unità abitativa servita, è stabilito in misura pari al valore medio per 28 T = (C f + C v ) • V + [(COD ⋅ 0,5 + SST ⋅ 0,5) ⋅ C v ] • V + ∑ I i ⋅ C v • V i T = tariffa (€/anno) Cf = coefficiente che rappresenta i costi fissi medi annuali di accesso ai servizi di fognatura e depurazione, ossia gli oneri di ammortamento delle opere realizzate e da realizzarsi in base a quanto previsto dal piano triennale d’ambito, il canone di concessione del servizio, la remunerazione del capitale investito (€/m3) Cv = coefficiente che evidenzia i costi di erogazione dei servizi di fognatura e depurazione, in termini di energia elettrica, personale, smaltimento fanghi e spurgo reti, analisi di laboratorio e attività connessa (€/m3) V = volume di acqua scaricata in fognatura (m3/anno) COD e SST = coefficienti che tengono conto delle maggiori o minori esigenze di trattamento derivanti dalle caratteristiche organiche specifiche dello scarico immesso in fognatura rispetto ai valori medi ponderati di gestione: COD −1 CODm SST SST = −1 SSTm COD = dove COD = valore medio annuale del COD rilevato nello scarico dell’utente CODm = valore medio annuale ponderato del COD del gestore SST = valore medio annuale dei SST rilevati nello scarico dell’utente SSTm = valore medio annuale ponderato dei SST del gestore Ii = coefficiente che tiene conto della presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti - per esempio Alluminio, Cromo, tensioattivi totali, grassi ed oli animali e/o vegetali, idrocarburi, ecc (a seconda del ciclo produttivo) ed è pari a Ii = Qi Qi max dove Qi = valore medio annuale dell’inquinante i scaricato in fognatura Qi max = valore massimo dell’inquinante i ammesso in fognatura 2) I valori dei parametri dell’utente indicati nella formula saranno rilevati dalle analisi condotte da S.I.I. S.p.A. e/o dalle analisi effettuate dall’utente in autocontrollo 3) in caso di parametri fuori limite il valore massimo dell’utente inseribile nel calcolo della formula è pari a dieci volte il valore medio annuale ponderato del COD e dei SST del gestore e a dieci volte il valore massimo ammissibile dello scarico autorizzato per i parametri specifici. 4) Lo scarico di acque reflue domestiche possiede per definizione le caratteristiche medie ponderate del gestore per i valori di COD e SST ed è privo di inquinanti specifici. Titolo IV PENALITA’ E SANZIONI Art. 12 – Limiti autorizzativi e sanzioni 1) L’Autorizzazione Unica Ambientale prescrive i fatte salve le atre azioni previste in termini di legge, e limiti da rispettare nelle acque scaricate dall’utenza l’applicazione all’utente delle penali previste dall’art. industriale. 39 comma 5 del Regolamento d’Utenza secondo il 2) Il superamento dei predetti limiti comporterà prospetto di seguito riportato: l’automatica segnalazione all’Autorità competente, INFRAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO prima diffida SANZIONE 1 1° superamento, entro il 25%, di uno o più parametri €. 200,00 2 2° superamento, entro il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 1 seconda diffida €. 2.582,28 3 3° superamento, entro il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 1 terza diffida € 5.000,00 4 1° superamento, oltre il 25%, di uno o più parametri prima diffida € 5 2° superamento, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 4 seconda diffida € 5.000,00 200,00 3) Il contestuale superamento dei limiti prescritti di più di un 1) In caso di superamenti di limiti di parametri particolarmente parametri particolarmente nocivi all’impianto di parametro della sanzione dannosi per l’impianto di depurazione finale, è facoltà della depurazione finale. pecuniaria che sarà allineata a quella prevista per Società richiedere la sospensione del contratto e di conseguenza 6) In tale caso, lo scarico prodotto dall’attività l’infrazione più grave. lo scarico dell’attività produttiva dovrà cessare entro giorni produttiva dovrà nuovamente cessare entro 3 giorni 4) I provvedimenti di cui al comma III unitamente agli esiti lavorativi 3 dalla notifica del provvedimento. lavorativi dalla notifica del provvedimento e l’utente, delle analisi, saranno notificati all’utente tramite lettera 2) In tal caso l’Utente dovrà provvedere nel più breve tempo se interessato al ripristino del proprio scarico, dovrà raccomandata A.R.. o per PEC e trasmessi per conoscenza possibile a ripristinare la corretta funzionalità dello scarico. immediatamente provvedere alla risoluzione delle alla Provincia ed al SUAP. 3) Non appena esperite le necessarie attività manutentive, criticità contestate nel provvedimento di revoca. Art. 13 – Diffida l’utente dovrà notificare alla Società l’avvenuto ripristino della 7) Alla conclusione degli interventi, il titolare dello 1) In caso di semplice diffida l’utente avrà 30 giorni corretta funzionalità dell’impianto di trattamento. In via scarico dovrà inoltrare alla Società una relazione decorrenti dalla notifica per svolgere le necessarie verifiche provvisoria, lo scarico dell’attività produttiva potrà riprendere dettagliata degli interventi eseguiti con la contestuale ed effettuare le opportune manutenzioni sull’impianto. dalla data di trasmissione della predetta comunicazione. richiesta di riattivazione del contratto. 2) Scaduto il predetto termine la Società svolgerà ulteriori 4) Il contratto invece, riprenderà corso formalmente, senza 8) In tale caso, la Società provvederà, con propri verifiche, determinerà ulteriori formalità, una volta verificato l’esito favorevole delle tecnici, ad effettuare, un sopralluogo degli impianti al automaticamente l’archiviazione del provvedimento senza ulteriori analisi che la Società effettuerà entro giorni 10 dal fine di verificarne l’effettivo adeguamento. alcuna ricevimento della comunicazione di cui al comma 3. 9) Al termine del suddetto sopralluogo verrà redatto determinerà le ulteriori sanzioni previste all’art.. 12 o la 5) Il contratto verrà definitivamente revocato nel caso in cui un verbale sottoscritto dall’utente e dalla Società che, sospensione/revoca del contratto con le modalità indicate al dalle verifiche analitiche di cui al precedente comma IV si se di esito favorevole, consentirà l’immediata ripresa successivo art. 14. evidenziassero ancora superamenti di limiti relativamente a dello scarico dell’attività produttiva e costituirà un non determina il cui esito ulteriore formalità il cumulo favorevole mentre l’esito sfavorevole Art. 14 – Sospensione dell’autorizzazione allo scarico 29 contratto provvisorio con gli stessi limiti di quella 11) il contratto definitivo verrà comunque rilasciato una volta precedente. acquisiti gli esiti favorevoli delle analisi svolte sui campioni che 10) In caso di verifica sfavorevole lo scarico non potrà la Società preleverà entro massimi giorni 7 dalla effettiva riprendere e l’utente sarà tenuto ad effettuare gli ulteriori ripresa del ciclo produttivo. interventi prescritti. REGOLAMENTO PER IL RICALCOLO DEI CONSUMI DERIVANTI DA PERDITE OCCULTE REV. 1 DEL 31/03/2014 1. FINALITA’ 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare alcune categorie di utenti del Servizio Idrico Integrato dal maggior costo del servizio dovuto consumi anomali causati da perdite occulte all’impianto idrico a valle dell’apparecchiatura di misura. 2.A tal fine è stato istituto il servizio di “Ricalcolo dei consumi derivanti da perdite occulte” che viene erogato secondo le norme del presente Regolamento. 3. La mancata adesione al servizio oggetto del presente Regolamento comporta – verificarsi dell’evento - l’inacessibilità, da parte dell’utente, a riduzioni del costo della bolletta. 4. Il presente Regolamento potrà essere aggiornato dalla Società in qualsiasi momento. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE Le riduzioni previste dal presente Regolamento, quale aiuto alle famiglie, vengono riconosciute esclusivamente ai titolari di contratto di utenza ad uso domestico che abbiano aderito al “Servizio di ricalcolo dei consumi derivanti da perdite occulte”, e che siano in regola con il versamento del relativo corrispettivo alla data della segnalazione dell’evento. 3. DEFINIZIONI 1. Si definisce perdita occulta un guasto all’impianto idrico a valle dell’apparecchiatura di misura causato da rottura improvvisa, non visibile perché interrata o sepolta e non riconoscibile e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. 2. Il servizio è operativo unicamente in caso di perdite occulte che abbiano generato un consumo fatturato superiore del 100% rispetto alla media annuale dei due anni precedenti, rapportata al periodo entro il quale si è verificato l’evento. 3. Nei casi di nuove utenze (ossia quelle per cui non vi siano ancora due anni di registrazione dei consumi) la perdita, per essere occulta, deve aver fatto registrare un consumo superiore del 100% rispetto al consumo medio dei Clienti con pari caratteristiche nel Comune di ubicazione (tipologia di utenza, unità abitative, altro). 4. MODALITA’ OPERATIVE 1. Per accedere all’agevolazione: a. l’utente (nel caso di Condomini, tramite l’Amministratore) deve segnalare la perdita occulta alla Società entro il termine di scadenza della bolletta da cui ne ha evinto l’esistenza oppure dall’individuazione della perdita medesima (se rinvenuta causalmente prima del ricevimento della bolletta). b. la segnalazione va obbligatoriamente redatta sulla modulistica che la Società ha reso disponibile sul proprio sito web o presso i propri uffici (Mod. 01-SCLIO-03); c. la stessa segnalazione - compilata, pena la nullità, in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione fotografica attestante la perdita occulta (prima della riparazione) e da una copia di un valido documento di identità va trasmessa alla Società a mezzo A.R. o email ([email protected]); d. l’utente deve quindi: o riparare la perdita a regola d’arte, utilizzando materiali adatti per l’uso in impianti di distribuzione di acqua; o oppure modificare l’impianto idrico di distribuzione qualora, anziché riparare la perdita, ritenga di escludere il tratto di tubazione interessato dalla medesima. 2. Nel termine massimo di giorni 30 naturali e consecutivi (salvo documentati impedimenti tecnici) dalla segnalazione l’utente deve trasmettere a mezzo A.R. o email ([email protected]) il modulo che attesta l’”Avvenuta riparazione della perdita occulta”, debitamente compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e corredato: a. da una copia di un valido documento di identità; b. dalla documentazione fotografica attestante i lavori svolti; 3. Espletate le suddette formalità, la Società provvederà a ricalcolare i consumi comprensivi della perdita occulta, in riduzione ed a concorrenza del 100% in più della media di quelli registrati nei dei due anni precedenti, rapportati al periodo entro il quale si è verificato l’evento. 5. ESCLUSIONI Sono escluse dalla possibilità di ricalcolo le bollette anormalmente elevate per: • • • • • perdite derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari, vasche, caldaie, tubazioni o raccorderia visibile, anche se in locali comuni, scantinati, pozzetti anche se nascoste da arredi o ingombri; perdite riparate senza la preventiva segnalazione alla Società, corredata da tutta la documentazione richiesta ai sensi del presente Regolamento; perdite segnalate in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Regolamento; perdite per le quali la segnalazione di avvenuta riparazione non sia stata presentata entro i termini richiesti dal presente Regolamento; perdite derivanti da colpa grave dell’utente, cioè quando l’imperizia o la negligenza sono indiscutibili, ivi incluse quelle dovute al gelo, così come previsto dall’art. 7, comma 2 del vigente Regolamento di Utenza per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato. • 6. COSTO DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI ADESIONE E DI RINUNCIA 1. Il servizio di ricalcolo dei consumi derivanti da perdite occulte ha un costo annuo a carico dell’utente di € 5,00+IVA (per ciascuna unità abitativa servita) e verrà addebitato in bolletta. 2. L’adesione avviene - facoltativamente all’atto della sottoscrizione del contratto, ha durata sino al 31 dicembre di ogni anno e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo rinuncia di una delle parti. 3 L’utente ha facoltà di rinunciare al servizio (se attivato) inviando alla Società a mezzo A.R. - almeno giorni 30 prima della scadenza annuale - istanza redatta sull’apposito modello (Mod. 03-SCL-IO-03) a mezzo A.R., fax od email ([email protected]). 4. La Società ha a sua volta diritto di disdire il servizio in ogni istante - previa comunicazione in bolletta - con restituzione del corrispettivo eventualmente versato in anticipo dall’utente. 7. NORMA TRANSITORIA Il Servizio oggetto del presente regolamento è operativo con decorrenza 1/4/2011 per tutti i contratti ad USO DOMESTICO, attivi alla stessa data e che non ne avessero successivamente comunicato disdetta. 30
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