Domanda di allacciamento somministrazione servizi idrici

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI
Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.
Rev. 9 del 30/06/2014
Foglio 1 di 32
Si prega di compilare in stampatello
(PER LE PERSONE FISICHE)
Il sottoscritto ……………….……………………..……..………………………………………………….........................
nato il …………….………….……. ……..nel Comune di…………………………………………………………………
Prov. ………… .………………………….Codice Fiscale……….……………………………………..….........................
residente a………………………………………………………………….. Prov. …..………….… CAP………….……..
via …...……………………….……………………………………………………………………. n°…. ………………...
tel. abitazione ……………………………………….. tel. Cell. …………………………….…………………………….
Email:……………………………………………………….. PEC: ……………………………………………………….
(PER LE PERSONE GIURIDICHE)
La………………………………………………………………………………………………………...…….....................
con sede legale nel Comune di ……………………….……………….……Prov……….…………CAP….……..……….
via ……………………………………………………………………………….………………… n° ……..……….…….
C.F./P.IVA………………………………….………………………….……………………………………………………
Codice ISTAT attività
|_|_| |_|_| |_|_|
telefono …………………..………….………………..…..
nella persona del titolare/legale rappresentante …………………………………...………….………………....................
Email:……………………………………………………….. PEC: ……………………………………………………….
CHIEDE
la somministrazione dei seguenti servizi:
□
□
acquedotto, fognatura e depurazione
solo acquedotto
□ solo fognatura
e depurazione
E DICHIARA
1) di aver preso conoscenza ed accettato le norme contenute nel Regolamento di Utenza per l’Erogazione del Servizio
Idrico Integrato e nella Carta del Servizio approvati dall’Autorità d’Ambito con atto del 11/09/2006 n. 160 e s.m.i. e nel
Regolamento di Fognatura e Depurazione approvato dall’Autorità d’Ambito con atto del 03/03/2008 n. 223 e s.m.i.;
2) di aver preso conoscenza ed accettato le vigenti Procedure e Norme Tecniche del Gestore;
3) di aver preso conoscenza del vigente Regolamento per il Ricalcolo dei Consumi Derivanti da Perdite Occulte e di:
Aderire al servizio di ricalcolo dei consumi derivanti da perdite occulte al costo annuo di € 5,00 + IVA
Non aderire al servizio di ricalcolo dei consumi derivanti da perdite occulte;
4) che lo stabile da allacciare
è di nuova costruzione;
è già esistente;
5) (per gli alloggi già esistenti) di aver verificato che nell’alloggio è già presente acqua corrente
SI;
NO;
e che l’utenza era precedentemente intestata a ___________________________________________________________
Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
C.F./P.IVA 94005970028/01985420023
Fax: 0161 257425 PEC: [email protected]
DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI
Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.
Rev. 9 del 30/06/2014
Foglio 2 di 32
6) (per gli alloggi già esistenti) se si al punto 5, di aver individuato la presenza di un contatore preinstallato;
SI;
NO;
7) (per gli alloggi già esistenti) se si al punto 6, di aver già individuato sul contatore i seguenti dati:
- matricola
_____________________________________________________________________________
- marca/modello _____________________________________________________________________________
- lettura
_____________________________________________________________________________
- posizione del contatore :
interno alla proprietà
esterno alla proprietà : □ in una nicchia a muro
□ in un pozzetto stradale
8) che il domicilio presso cui inviare le bollette e tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale è eletto presso:
lo stesso indirizzo dello stabile per il quale è richiesto l’allacciamento con la presente istanza;
altro:
c/o ………………………………………………………………………………………........................................
nel Comune …………………………………..……………………Prov……..…………………………………..
CAP ……………..via ……………………………………………………………...………… n° …………….....
(per le sole persone giuridiche) l’indirizzo della sede legale, se diverso dallo stabile da allacciare
9) di essere rintracciabile per concordare il sopralluogo presso la seguente utenza telefonica (l’irreperibilità, per
errata o omessa comunicazione del presente dato, comporterà l’annullamento della pratica)
tel. abitazione ………………………………………
tel. cell. …………………………………………….
altro ………………………………………………..
10) che ha preso atto che i sopralluoghi necessari per il completamento delle pratica non potranno essere eseguiti in
assenza del richiedente o di un soggetto terzo munito di delega scritta (compilare il Modulo “DELEGA”)
11) che la nuova utenza ha uso 1
domestico , con residenza anagrafica del richiedente presso il luogo di fornitura;
domestico, con residenza anagrafica del richiedente diversa dal luogo di fornitura;
non domestico
zootecnico;
idrante antincendio;
pubblico
12) che la nuova utenza serve
1 (uno) solo alloggio indipendente;
n. ____ alloggi indipendenti (ex condominio, abitazioni plurifamiliari);
13) di presentare la presente istanza in qualità di:
proprietario dello stabile da allacciare;
inquilino dello stabile da allacciare;
amministratore dello stabile da allacciare.
14) che l’utenza a cui si riferisce la presente istanza è censita a catasto come segue (i dati sono richiesti anche in
attuazione dell’art 1, C. 333, della L. N. 311/2004):
COMUNE AMMINISTRATIVO
COMUNE CATASTALE (indicare solo se diverso da quello amministrativo)
Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
C.F./P.IVA 94005970028/01985420023
Fax: 0161 257425 PEC: [email protected]
PROV
DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI
Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.
CODICE DEL COMUNE CATASTALE
Rev. 9 del 30/06/2014
Foglio 3 di 32
|_|_|_|_|
4 caratteri
INDIRIZZO
TIPO IMMOBILE (marcare con una X)
N.
T (terreni)
Terreno/fabbricato registrato a catasto
CODIFICA NORMALE 2
F (fabbricati)
Terreno/fabbricato senza identificativo catastale
IN QUANTO (barrare la casella relativa)
SEZIONE |_|_|_| tre caratteri
FOGLIO |_|_|_|_| quattro caratteri
|_|_|_|_|_| cinque caratteri
SUBALTERNO |_|_|_|_|_| quattro caratteri
PARTICELLA
□
□
□
□
non accatastato
non accatastabile
forniture temporanee
contratto stipulato con condomini
Il sottoscritto, conscio che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n. 445/2000
ATTESTA
che tutti i dati riportati nella presente istanza sono veritieri e rispondenti allo stato dei luoghi e degli impianti.
_____________, ____/____/_______
IL RICHIEDENTE
_________________________
Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alla
presente istanza.
_____________, ____/____/______
IL RICHIEDENTE
_________________________
1
USO DOMESTICO: comprende tutte le utenze civili che utilizzano l'acqua ed il relativo scarico in fognatura solo per impieghi domestici ordinari.
USO NON DOMESTICO: comprende tutte le utenze industriali ma anche quelle commerciali e del settore terziario (esempio: alberghi con o senza
ristorante, ristoranti e mense, attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista, falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti , carrozzeria,
autofficina, elettrauto, case di cura e di riposo, ospedali, uffici, agenzie, studi professionali, esposizioni, autosaloni, ipermercati di generi misti,
supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, commercianti in generale, bar, caffè, pasticcerie, discoteche, night club,
musei ecc.) .
2
Il numero dei caratteri è puramente indicativo
Alcuni fabbricati/terreni potrebbero non avere il subalterno
Per le unità immobiliari con più di un autonomo identificativo catastale, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box) occorre
indicare solo i dati identificativi dell’unità immobiliare principale
Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
C.F./P.IVA 94005970028/01985420023
Fax: 0161 257425 PEC: [email protected]
Allegati:
1) copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza;
2) copia della dichiarazione di conformità dell’impianto idrico (rilasciata da impresa abilitata) ai sensi del D.M. n° 37
del 22/01/2008
La dichiarazione di conformità è dovuta solo per impianti di nuova costruzione o rifacimenti di impianti
vecchi per i quali è stata rilasciata apposito permesso di costruire
3) (per le sole persone giuridiche) Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;
4) (per gli usi domestici, o assimilabili ai domestici, se i lavori di allacciamento alla fognatura devono ancora
essere realizzati) Documentazione progettuale a firma di professionista abilitato:
a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di
immissione, con l’indicazione del fabbricato interessato;
b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i
tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di
materiale usato sino all’immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate
le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza
di eventuali fosse settiche;
c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all’interno
della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale,
i materiali usati, ecc.;
d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e
dell’ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all’interno della
proprietà.
e) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione
all’allacciamento pari a € 146,40 (IVA inclusa al 22%) - da versare su C.C. postale n. 17544156
intestato a S.I.I. S.p.A. indicando nella causale “domanda allacciamento fognatura” - come
previsto dal l’art. 5 comma 5 e) del Regolamento di Fognatura e Depurazione approvato dall’Autorità
d’Ambito con atto del 03/03/2008 n. 223 e s.m.i.
f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio
circa la regolarità edificatoria dell’edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta
dell’acquedotto, del gas o dell’energia elettrica.
g) Dichiarazione di impegno ad assumersi gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria della
fognatura a monte dell’innesto in quella pubblica (coincidente con il punto di consegna individuato
nel vigente Regolamento di Utenza per il Servizio Idrico Integrato) nonché di impegno a trasferire i
medesimi obblighi ai propri aventi causa, in caso di alienazione di cessione, a qualsiasi titolo,
dell’immobile.
5) per gli usi zootecnici Certificato di iscrizione alla associazione allevatori
COPIA PER UTENTE
(da non restituire)
REGOLAMENTO DI UTENZA
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
Approvato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 160 del 11/09/06
e modificato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 197 del 11/06/07
5
GLOSSARIO
ATO - Ambito territoriale ottimale
CONTATORE – L’apparato per la misura dell’acqua, a
norma del DPR 23.08.1982 n. 854.
CONTRATTO - E' il contratto tra il Gestore e l’utente
CONVENZIONE - Redatta in base alla convenzione
tipo - predisposta, ai sensi dell'art. 9 della Legge
Regionale 13/97 - regola i rapporti fra l'Autorità
d’Ambito ed i Gestori.
D.L.vo 2.2.2001, n. 31 - E' il decreto legislativo emanato
ai fini dell’ “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano”
(Gazz. Uff. n. 52, 3 marzo 2001, Supplemento Ordinario)
D.P.C.M. 4.3.1996 - E' il complesso di disposizioni in
materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art.
4.1 della legge (Suppl. ord. n. 47 alla Gazz. Uff. 14
marzo 1996, n. 62)
DISCIPLINARE - E' il documento, integrante la
Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del
servizio da parte dei Gestori nell'ATO
A.ATO2 - E' il soggetto costituito fra gli Enti locali
ricadenti nell’ATO2
FORZA MAGGIORE - Con forza maggiore si intende
ogni circostanza non prevedibile al momento della stipula
del contratto, che rende di fatto ragionevolmente
impossibile esigere la soddisfazione agli impegni da parte
dell’Utente. Equiparabile a forza maggiore sono:
catastrofi naturali, crisi idrica, guerra, attentati,
agitazioni, incendio e altri gravi accadimenti di natura
non prevedibile e fuori dalla portata del controllo del
Gestore.
GESTORE/I - Indica le società Azienda Multiservizi
Casalese S.p.A. con sede in Casale Monferrato (AL), Via
Orti n. 2, codice fiscale 91015980062, capitale sociale
pari a € 30.000.000,00, Azienda Multiservizi Valenzana
S.p.A. con sede in Valenza (AL), Strada Vecchia
Pontecurone n. 1, codice fiscale 95003900065, capitale
sociale pari a € 529.000, Atena S.p.A. con sede in
Vercelli, C.so Palestro, n.126, codice fiscale
01938630025, capitale sociale pari ad € 8.203.255,00,
Comuni Riuniti S.p.A. con sede in Alice Castello (VC)
Via Italia n. 29, codice fiscale 02111820029, capitale
sociale parti a € 120.008,00, Cordar S.p.A. Biella Servizi
con sede in Biella, P.zza Martiri n. 13, codice fiscale
01866890021, capitale sociale pari a € 1.000.000, Cordar
Valsesia S.p.A. con sede in Serravalle Sesia (VC)
Frazione Vintebbio, Regione Partite s.s. 299, codice
fiscale 01271960021, capitale sociale pari a €
250.000,00, Servizio Idrico Integrato S.p.A. con sede a
Vercelli, Via F.lli Bandiera n. 16, codice fiscale
94005970028, capitale sociale pari a € 130.513,20.
3. Il Gestore non è perciò responsabile dell’impianto
idraulico a valle del punto di consegna e di tutto ciò che
quivi possa accadere e che possa alterare la qualità
dell’acqua.
4. Gli impianti industriali devono essere dotati di propri
sistemi di filtrazione a salvaguardia del processo
produttivo.
Art. 3 - Erogazione dell’acqua potabile
1. Il Gestore fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel
rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 4 marzo 1996.
La somministrazione di acqua potabile è regolata dalle
norme previste dal C.C. agli artt. 1559 e seguenti.
2. L’acqua potabile è erogata nei limiti dell’estensione e
delle potenzialità degli impianti. Tutte le erogazioni sono
ad afflusso continuativo, misurato con apposito
contatore.
3. L’acqua potabile può essere erogata anche per i
servizi di sicurezza contro gli incendi e per usi
occasionali o con durata limitata (es.: lavaggio strade e
piazze, spettacoli, feste popolari, cantieri, rifornimenti
vari, ecc.); è inoltre consentito, essendovene la
possibilità, in carenza di altra fonte alternativa, e previa
specifica autorizzazione del Gestore, l’utilizzo di acqua
potabile per l’irrigazione degli spazi pubblici a verde
attrezzato, tramite impianti fissi, dotati di apposito
contatore.
4. Il Gestore si obbliga a garantire la dotazione prevista
contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore
non possa erogare acqua per caso fortuito o di forza
maggiore.
5. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto
di consegna. Il Gestore ha facoltà di far inserire nella
derivazione un limitatore di portata commisurato alle
massime prestazioni del contatore.
Art. 4 - Uso dell’acqua potabile
1. L’acqua potabile è usata direttamente dall’Utente che
si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli
dichiarati nella domanda di fornitura.
2. Nel caso di variazioni d’uso dell’acqua da parte
dell’Utente rispetto a quanto contrattualmente stabilito, il
Gestore dovrà esserne preventivamente informato; in tal
caso si provvederà alla stipula del relativo nuovo
contratto.
IMISSIONE IN FOGNA - E' il manufatto, di norma
insistente su suolo pubblico o asservito e comunque
accessibile al Gestore, munito di un chiusino
ispezionabile, ove gli scarichi fognari dell'utente si
immettono nella pubblica fognatura
3. Nel caso in cui la comunicazione delle variazioni di
cui sopra non sia stata effettuata, il Gestore, previo
accertamento delle variazioni d’uso intervenute, si riserva
il diritto di rifatturare i consumi secondo i corrispondenti
nuovi valori tariffari con decorrenza dal giorno in cui la
modifica si è verificata, comprovata oggettivamente,
ovvero dall’inizio del contratto di fornitura.
PRESA DALLA TUBAZIONE STRADALE – Valvola
di sezionamento tra la tubazione stradale e l’allaccio
d’utenza
4. L’Utente deve operare in modo da conseguire il
massimo risparmio idrico.
Art. 5 - Divieto di rivendita
PUNTO Dl CONSEGNA – E’ individuato, per
l’acquedotto, nel limite tra la proprietà pubblica e privata
e può coincidere con il contatore o con la valvola di
intercettazione e, per la fognatura, nell’innesto dei
fognoli a servizio delle singole utenze alla pubblica
fognatura.
SERVIZIO - Servizio idrico integrato
SERVIZIO ACQUEDOTTO
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - Distribuzione dell’acqua potabile
1. Il Gestore distribuisce normalmente acqua potabile a
varie categorie di Clienti privati e pubblici di seguito
chiamati Utenti, nel rispetto delle normative di settore
comunitarie, nazionali e regionali e delle condizioni
indicate dal presente Regolamento.
Art. 2 - Qualità delle acque potabili distribuite
1. La qualità dell’acqua potabile distribuita deve essere
conforme alla normativa vigente, con particolare
riferimento al D.L.vo 31/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il Gestore è responsabile della qualità delle acque fino
al punto di consegna.
1. Agli Utenti è fatto assoluto divieto di rivendita
dell’acqua fornita dal Gestore. Il mancato rispetto di tale
divieto, comporta l’immediata risoluzione del contratto di
utenza per colpa dell’Utente.
2. Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati dal
personale all’uopo individuato dal Gestore.
Art. 6 - Opere di derivazione
1. Le derivazioni di utenza (allacciamenti)
costituite di norma dalle seguenti parti principali:
sono
presa dalla tubazione stradale di norma dotata
di valvola di intercettazione;
tubazione di allacciamento che si estende dal
punto di presa al punto di consegna;
gruppo di misura;
2. Il gruppo di misura deve essere collocato, ove
possibile e salvo quanto previsto dal successivo comma
3, al limite di proprietà, in un luogo accessibile ed idoneo
tale da consentirne l’installazione e le eventuali future
manutenzioni e/o sostituzioni.
3. Nelle zone montuose, soggette a lunghi periodi di
gelo, è facoltà del Gestore, in deroga a quanto previsto
dal precedente comma 2, installare il gruppo di misura
all’interno della proprietà privata dell’Utente, previo
accordo con quest’ultimo.
4. Il gruppo di misura, salvo quanto previsto dal
precedente comma 3, deve essere protetto in una nicchia
e/o pozzetto di dimensioni adeguate e comunque
concordate con il Gestore.
L’utente deve posare a sua cura e spesa:
valvola di intercettazione di monte;
regolatore di pressione (quando necessario);
una dima (fornita dal Gestore);
dispositivo antiriflusso (quando necessario, può
essere integrato in una delle due valvole di
intercettazione);
valvola di intercettazione di valle.
Il contatore sarà fornito e posato dal Gestore
all’attivazione del contratto di utenza, previa rimozione
della dima.
5. Le opere di derivazione dalla tubazione stradale, fino
al punto di consegna dove origina l’impianto dell’Utente,
e il contatore sono nella piena ed esclusiva disponibilità
del Gestore. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e
riparazioni sulle medesime spettano esclusivamente al
Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti ed a chiunque
altro, pena il pagamento dei danni, e salva ogni riserva di
esperire ogni altra azione a norma di Legge.
6. Nel caso in cui la presa esistente non avesse le
caratteristiche di cui ai comma precedenti e sussista una
effettiva impossibilità di lettura del contatore, il Gestore
ha facoltà di modificare la presa, addebitando il relativo
costo all’Utente.
7. E’ di proprietà del Gestore, fatti salvi casi particolari
preesistenti, il contatore, mentre sono di proprietà
dell’Utente la nicchia e/o pozzetto, le condotte, le
apparecchiature e gli impianti posti a valle del punto di
consegna, e gli accessori del gruppo di misura escluso il
contatore.
8. E' compito del Gestore stabilire il numero massimo di
contatori che possono insistere su una singola presa sulla
base del diametro della stessa e secondo le specifiche
tecniche del Gestore.
Titolo II
OBBLIGHI PER GLI UTENTI
Art. 7 - Obblighi generali
1. L’Utente è tenuto a corrispondere al Gestore per
l’erogazione del Servizio Idrico Integrato (o parte di
esso), alle scadenze contrattualmente previste, gli importi
tariffari, stabiliti sulla base delle articolazioni approvate
dall’Autorità d’Ambito, applicati ai volumi risultanti dai
contatori.
2. L’Utente deve provvedere affinché siano preservate
da manomissioni e da danneggiamenti le apparecchiature
e tutte le parti costituenti l’impianto e la derivazione, nel
tratto che insiste sulla sua proprietà. L’Utente è quindi
responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa,
anche da terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese di
riparazione. In particolare l’Utente deve attuare gli
accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di
gelo e di inquinamento. Le eventuali spese per le
operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali
sostituzioni sono a carico dell’Utente.
3. La fornitura e la posa del contatore è a carico del
Gestore; esso sarà posato nella parte di allacciamento
privato in apposita nicchia e/o pozzetto, messo a
disposizione dall’Utente, posto in luogo concordato con
il Gestore. La posizione della nicchia e/o pozzetto dovrà
essere approvata dal Gestore.
4. Nelle zone montuose, soggette a lunghi periodi di
gelo, ancora sprovviste di contatore, il Gestore dovrà
procedere gradualmente all’installazione dei contatori,
posizionando eventualmente i medesimi, anche
all’interno della proprietà privata.
5. Tutte le utenze, sia pubbliche che private dovranno
essere dotate, fatta salva la gradualità prevista dal
6
precedente comma 4, di apposito contatore
l’accertamento e monitoraggio dei consumi.
per
6. E’ a carico del Gestore la manutenzione di tutti i
componenti dell’allacciamento collocati a monte del
punto di consegna e del contatore. E’ a carico dell’Utente
la manutenzione di tutti gli altri componenti
dell’allacciamento collocati a valle del punto di
consegna.
Art. 8 - Apparecchiature di misura
1. L’Utente è consegnatario e custode delle
apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli
accessori (compresi i piombi), posti nella nicchia e/o
pozzetto di alloggiamento dei medesimi, e pertanto
risponde della loro buona conservazione, anche nel caso
in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano
imputabili a terzi.
2. La manomissione intenzionale delle apparecchiature
di misura, che dovrà essere accertata dal personale
incaricato del controllo, e/o qualsiasi altra operazione
destinata a turbare il regolare funzionamento di tali
apparecchiature, comportano la sospensione immediata
dell’erogazione, il recesso dal contratto di utenza e
l’azione giudiziaria contro l’Utente.
3. L’Utente a conoscenza della presenza di guasti e/o di
malfunzionamenti delle apparecchiature, ha l’obbligo di
darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che
il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni delle
apparecchiature di misura sono a carico del Gestore,
esclusi i casi in cui il guasto sia stato cagionato con dolo
e/o per incuria dell’Utente; in tal caso il costo sarà
addebitato all’Utente.
4. L’Utente dovrà inoltre, comunicare immediatamente
al Gestore qualsiasi altra anomalia riscontrata
nell’erogazione del servizio.
Art. 9 - Interruzione dell’erogazione
1. Qualora si verificassero interruzioni nella fornitura,
l’Utente deve darne tempestiva segnalazione al Gestore.
2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nella
Carta del Servizio, l’Utente non potrà pretendere
indennizzo alcuno per la temporanea sospensione
dell’erogazione derivante da necessità urgente di
esecuzione di lavori sugli impianti, da cause tecniche non
imputabili a colpa del Gestore o da qualsivoglia causa di
forza maggiore.
Titolo III
TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE
IDRICA
Art. 10 - Tipologie di fornitura
1. Le tipologie di fornitura sono ad uso pubblico ed uso
privato, permanente e provvisorio.
2. Per forniture ad uso pubblico, erogate a favore di Enti
pubblici, si intendono quelle destinate ad attività di
pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici
servizi e ad edifici e servizi di rilevante valenza sociale
individuati dall’Autorità d’Ambito, la dotazione sarà
commisurata alle specifiche esigenze compatibilmente
con le risorse disponibili.
3. Per forniture ad uso privato si intendono le seguenti
categorie contrattuali:
• uso domestico: acqua potabile destinata all’uso umano:
alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici
ordinari, con dotazione minima pro-capite giornaliera di
150 l/ab/giorno, con l’osservanza di quanto previsto dal
D.P.C.M. 4 marzo 1996, allegato - punto 8;
• uso diverso: acqua potabile utilizzata per scopi
collegati alle attività industriali, artigianali, commerciali
e del settore terziario, la dotazione sarà commisurata alle
specifiche attività compatibilmente con le risorse
disponibili;
• uso zootecnico: acqua potabile utilizzata per le attività
collegate a quelle zootecniche, con l’assoluto divieto di
uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche
attività compatibilmente con le risorse disponibili;
• uso provvisorio: acqua, potabile o meno, utilizzata per
periodi di tempo limitati e nei casi di cui all’art. 3 comma
3, che dovranno essere valutati di volta in volta dal
Gestore. Si prevede che il periodo massimo di utilizzo sia
pari a sei mesi. Qualora l’Utente abbia necessità di un
periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi
della sua domanda. La dotazione sarà commisurata alle
specifiche attività compatibilmente con le risorse
disponibili.
• uso antincendio: acqua potabile utilizzata
esclusivamente in caso di incendi, pena la completa
sospensione dell’erogazione all’Utenza.
4. Le forniture vengono regolate dalle norme contenute
nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente
ivi previsto, si fa richiamo alle norme del Codice Civile
in materia di contratti di somministrazione, agli usi e alle
consuetudini.
Art. 11 - Casi particolari
1. Per le Utenze che hanno carattere particolare e che
non possono essere assimilate ai precedenti casi, la
dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze,
previa verifica da parte del Gestore dell’effettiva
disponibilità.
Art. 12 - Variazioni delle dotazioni
1. Previa verifica della disponibilità, le dotazioni di cui
all’art. 10 possono variare a seconda di particolari,
comprovate e motivate esigenze comunicate al Gestore a
mezzo di specifica richiesta scritta da parte dell’Utente
interessato.
2. Nel caso in cui i consumi rilevati al contatore
dell’Utente risultino eccessivi rispetto alle dotazioni
contrattuali previste, il Gestore potrà disporre gli
opportuni accertamenti che potranno comportare anche la
revisione contrattuale.
Art. 13 - Consorzi di Utenti
1. Nel caso di consorzi di Utenti, che dovranno avere la
medesima tipologia d’utenza, qualunque sia la categoria
contrattuale di riferimento di cui all’art. 10, la dotazione
sarà pari alla somma delle dotazioni relative alle singole
utenze consorziate.
Art. 14 - Bocche antincendio
1. Le bocche antincendio, sia pubbliche che private,
devono essere usate esclusivamente in caso di incendi e/o
per le prove di collaudo, pena la completa sospensione
dell’erogazione all’utenza. Entro 24 ore, l’Utente dovrà
comunicare al Gestore l’avvenuta attivazione delle
bocche. Il Gestore provvederà ad una nuova piombatura.
In caso di inottemperanza, all’Utente sarà applicata una
penale pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca
trovata manomessa, salvo le ulteriori spese per il maggior
danno accertato dal Gestore.
2. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel
caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di
pressione.
3. Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire
le prese di utenza con oneri a carico dell'Utente, sulla
base dei costi preventivati dal Gestore che non potranno
comunque eccedere quelli previsti dal prezzario
regionale. Il progetto dell'impianto interno è redatto a
cura, onere e responsabilità dell'Utente e deve prevedere
una vasca di accumulo specifica opportunamente
dimensionata. L'Utente deve preliminarmente acquisire
dal Gestore le informazioni riguardanti la potenzialità in
termini di pressione e portata della rete di acquedotto
pubblico. Di tali informazioni l’Utente deve tenere conto
nella predisposizione del progetto dell'impianto interno.
4. Per l’uso antincendio, l’Utente è tenuto al pagamento
di una quota fissa e degli eventuali consumi registrati al
contatore. Nel caso di bocche antincendio sprovviste di
contatore, per le quali il Gestore rileva l’impossibilità
tecnico-economica di installazione dello stesso, sarà
dovuto dall’Utente, per ogni bocca, oltre ad una quota
fissa, un consumo a forfait, stabilito per la rispettiva
tipologia di allacciamento.
5. Per installazione di bocche antincendio con sezione
superiore a quelle previste dalle normative vigenti, il
Gestore e l’Utente concorderanno direttamente tra loro le
condizioni tecniche ed economiche dell’installazione e
della fornitura.
Art. 15 - Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso
privato
1. I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte da essi
alimentate non possono essere, in nessun caso, collegati
idraulicamente con l’impianto utilizzatore dell’acqua
potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di
valvole di intercettazione e di ritegno.
2. Ogni pozzo ad uso produttivo, soggetto a concessione
demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e
del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, deve essere dotato di
idoneo strumento di misura dell’acqua prelevata. Il
Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le
acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il
corretto funzionamento di detto strumento ed
eventualmente installarne uno proprio, previo accordo tra
le parti.
3. In caso di inosservanza, il Gestore può sospendere
l’erogazione dell’acqua potabile e l’Autorità competente
l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue in
fognatura, fino a quando non saranno realizzate, a cura e
spese dell’Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali
spese sostenute dal Gestore per l’interruzione e per
l’eventuale successiva riattivazione dell’utenza, sono a
carico dell’Utente, il quale risponde anche degli eventuali
danneggiamenti.
4. Per quanto riguarda la quantificazione dei volumi di
acqua reflua scaricata in fognatura dagli Utenti dotati di
approvvigionamento idrico autonomo tramite pozzo
privato ad uso domestico, il Gestore del servizio di
fognatura e depurazione conteggerà un quantitativo di
acqua reflua scaricata pari a quello del prelievo da pozzo.
Tale quantitativo sarà pari a quanto dichiarato dall’utente
se dotato di strumento di misura dei volumi prelevati. La
denuncia sarà verificabile da parte del Gestore. In caso di
assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati
dal pozzo, il quantitativo annuo verrà conteggiato in 73
mc a persona. Nel caso in cui l’Utente sia anche
allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in
fognatura sarà considerato pari alla somma del volume
prelevato da pozzo e del volume erogato dall’acquedotto
con un minimo di 73 mc all’anno a persona.
Art. 16 - Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed
autoclavi
1. L’Utente ha la facoltà di dotare a propria cura e spese
il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio,
per
garantirsi
contro
eventuali
interruzioni
dell’erogazione dell’acqua. La riserva d’acqua dovrà
essere ubicata in un luogo facilmente accessibile, aerato,
asciutto e privo di luce naturale, affinché possano essere
effettuate le normali operazioni di manutenzione,
compresa la pulizia e lo scarico periodici. Dovranno
essere impiegati esclusivamente materiali opachi adatti a
contenere liquidi alimentari e dovranno essere provvisti
di chiusura ermetica, aeratore con barriera anti-insetti,
scarico di fondo e troppo pieno. La condotta di
alimentazione dovrà essere provvista di valvola
regolatrice della portata (a galleggiante, o altro sistema
equivalente), la condotta di uscita dovrà essere dotata di
valvola di intercettazione. La loro esistenza e/o nuova
installazione dovrà essere sempre dichiarata al Gestore.
2. I serbatoi di stoccaggio non potranno accumulare un
volume superiore a quello mediamente necessario per
una erogazione di 36 ore, calcolata in riferimento alla
dotazione contrattuale dell’Utente.
3. Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a
dette quantità, l’Utente è tenuto ad interrompere il flusso
idrico non appena raggiunto tale volume; in caso di
inosservanza il Gestore potrà procedere alla sospensione
della fornitura.
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito
alle conseguenze derivanti dalla cattiva costruzione e/o
conduzione di tali impianti.
5. E’ ammesso l’utilizzo di impianti di sollevamento
posti a valle delle apparecchiature di misura. Essi devono
essere idraulicamente disconnessi dalla presa.
6. I serbatoi di stoccaggio sono dotazioni indispensabili
per quelle attività artigianali, commerciali e industriali
che non possono funzionare in mancanza anche solo
temporanea di acqua potabile. Tali utenze, qualora ne
siano sprovviste, non si possono rivalere sul Gestore per
7
eventuali danni dovuti a temporanea interruzione
dell’erogazione idrica dovuta a causa di forza maggiore
e/o lavori di manutenzione.
Titolo IV
ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO
Art. 17 – Domanda di allacciamento all’acquedotto
1. La domanda di allacciamento, redatta su modello
fornito dal Gestore, contiene fra l’altro le modalità di
pagamento dei costi di allacciamento, che eventualmente
possono anche prevedere, nei casi stabiliti dal Gestore, il
pagamento rateale. Inoltre, la domanda riporta
l’indicazione degli eventuali adempimenti e della
documentazione che l’Utente deve predisporre per dare
luogo all’intervento, nonché l’indicazione del tempo
massimo standard di esecuzione dei lavori di
allacciamento.
2. Le domande di allacciamento, firmate dal proprietario
o da suo delegato rappresentante, dovranno essere
indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete
della necessaria documentazione ed autorizzazioni, ferma
restando la facoltà per l’interessato di utilizzare gli
strumenti di certificazione previsti dalla normativa
vigente al momento della presentazione della richiesta.
3. Al ricevimento della domanda di allacciamento, il
Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un
sopralluogo in presenza del soggetto richiedente o di un
suo incaricato. Successivamente il Gestore sottopone
all’Utente il preventivo per i lavori di allacciamento. Per
le utenze domestiche, il preventivo per i lavori di
allacciamento non potrà superare quello previsto nello
“Schema dei costi di allacciamento all’acquedotto” di cui
all’allegato 1 del presente Regolamento.
Art. 18 - Lavori di allacciamento all’acquedotto
1. Si intende per allacciamento alla pubblica rete idrica
l’insieme delle opere civili ed idrauliche necessarie per
connettere idraulicamente la rete di distribuzione con
l’impianto dell’Utente. L’allacciamento si sviluppa tra il
punto individuato dal Gestore sulla rete ed il punto di
consegna.
2. I lavori relativi alle opere di allacciamento, compreso
il montaggio delle apparecchiature di misura e
regolazione, sono effettuati direttamente dal Gestore,
previo pagamento da parte dell’Utente del costo di
allacciamento o della prima rata del medesimo nei casi in
cui sia previsto il pagamento rateale.
3. L’apparecchiatura di misura ed ogni altro strumento di
regolazione sono collocati nei luoghi indicati dal Gestore,
e da questo eventualmente piombati con la morsa recante
le proprie impronte.
Titolo V
CONTRATTO DI UTENZA
Art. 19 – Corrispettivo di utenza
1. Per avere diritto alla fornitura l’Utente dovrà
provvedere alla sottoscrizione del contratto di utenza,
documento che impegna il Gestore alla fornitura del
Servizio; ad ogni contratto corrisponde di norma
l’installazione di un solo contatore. All’atto della stipula,
l’Utente potrà ottenere una copia del presente
Regolamento e della Carta del Servizio.
Art. 20 - Modalità di accesso alla fornitura
1. L’uso dell’acqua potabile può essere fornito a
chiunque sia in possesso legittimamente degli immobili
da servire, allacciati alla pubblica rete idrica.
2. Le spese a carico dell’Utente per la stipula del
contratto di fornitura sono stabilite in € 60,00, escluso
l’anticipo di fornitura e le spese per eventuali bolli.
L’anticipo di fornitura, somma infruttifera vincolata fino
alla fine del contratto, verrà computato nella liquidazione
di chiusura o voltura del contratto.
3. Per le erogazioni a carattere provvisorio di durata
superiore al mese, fatte salve le altre prescrizioni indicate
nel comma precedente, l’anticipo di fornitura sarà
stabilito in base ad un quantitativo mensile
preventivamente dichiarato in multipli interi di 50 mc.
L’eventuale maggior consumo o rimborso sarà regolato
posticipatamente, secondo le misurazioni del contatore.
Per tali erogazioni, la relativa quota fissa ed il prezzo
dell’acqua saranno quelli previsti dalla tariffa in vigore,
così pure varranno tutte le prescrizioni del presente
Regolamento. Per le erogazioni a carattere provvisorio di
durata inferiore al mese il Gestore procede a
regolamentare la fornitura e la relativa fatturazione in
maniera autonoma.
4. Il contratto di utenza consente l’attivazione della
fornitura; la stipula del contratto può essere contestuale
all’allacciamento, ovvero disgiunta.
5. Le domande di fornitura sono firmate dal proprietario
dell’immobile o suo delegato se persona fisica. Nel caso
di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di
Società, il contratto di utenza è stipulato
dall’Amministratore del condominio o dal Legale
rappresentante del Consorzio d’Utenza o della Società.
Le domande dovranno essere indirizzate al Gestore e
dovranno pervenire complete della necessaria
documentazione, ferma restando la facoltà per
l’interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione
previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
6. Espletate le procedure interne, necessarie per le
verifiche tecniche, i contratti di utenza saranno rilasciati
dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni.
Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà
registrato con numerazione progressiva per anno (n/anno)
su supporto informatico e/o cartaceo. Per quanto riguarda
i tempi per la successiva attivazione della fornitura,
valgono le disposizioni contenute nella Carta del
Servizio.
7. Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o
sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata
comunicazione all’Utente.
8. Quando con la domanda di fornitura si chieda lo
sdoppiamento dell’utenza principale e questa risulti
morosa, il Gestore può richiedere il saldo delle fatture
inevase prima dell’attivazione della fornitura.
9. Qualora sia opportuno effettuare verifiche ulteriori
rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, il
Gestore si riserva la facoltà di sospendere
temporaneamente, per il tempo strettamente necessario
alle verifiche, la procedura di fornitura. Tale sospensione
sarà tempestivamente comunicata all’Utente.
Art. 21 - Decorrenza della fornitura
Titolo VI
NORME TECNICHE
Art. 23 – Condizioni tecniche per gli allacciamenti
1. Le erogazioni di acqua potabile sono assentite
secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Gli allacciamenti idrici potranno essere assentiti solo
da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di
condotte non distributrici, gli allacciamenti potranno
essere assentiti soltanto per gruppi di utenze tramite
un’idonea rete di distribuzione provvista di norma di un
serbatoio di compenso (costruito in un manufatto
separato dai fabbricati da servire) che disconnetta
idraulicamente la rete stessa dalla condotta da cui si
alimenta.
3. E’ facoltà del Gestore far disporre un’unica opera di
allacciamento che serva un gruppo di Utenti, responsabili
in solido verso il Gestore, di tutto ciò che riguardi
l’utenza.
4. Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la
facoltà di valutare i casi particolari come sopra descritti
che si dovessero presentare, autorizzando gli
allacciamenti previo parere del competente Servizio.
5. Per le utenze zootecniche, laddove esista oltre
all’utilizzo zootecnico anche quello domestico, onde
consentire l’applicazione delle tariffe agevolate per la
categoria in questione previste dal D.L. 02.03.1989 n. 66
e s.m.i, si deve prevedere l’installazione di un doppio
contatore. E’ facoltà del Gestore stabilire deroghe alla
suddetta prescrizione solo per le utenze esistenti nei casi
in cui l’installazione di un secondo contatore risultasse
eccessivamente onerosa. In tali casi il Gestore procederà
a valutare in modo forfetario il consumo domestico sulla
base di un consumo pari a 73 mc/anno per ciascun
abitante dell’unità abitativa, mentre la fatturazione per
l’uso zootecnico avverrà a consumo a seguito di lettura
del contatore dedotti i consumi domestici come sopra
stimati.
Art. 24 - Impianti idrici e serbatoi
1. L’allacciamento, a valle del punto di consegna, deve
di norma essere dotato di un dispositivo antiriflusso atto
ad impedire che l’acqua già consegnata possa rifluire
nell’acquedotto a seguito di anomalie di esercizio.
Tale dispositivo è a carico dell’Utente e può essere
costituito da:
•
valvola unidirezionale;
•
disconnettore idraulico;
•
vasca di disconnessione.
1. La fornitura decorre dalla data di stipula del contratto
e dura fino alla data di risoluzione del medesimo. La
disdetta del contratto di utenza deve avvenire in base alle
prescrizioni indicate al successivo art. 30 del
Regolamento.
Il tipo di dispositivo è stabilito dal Gestore in base al
rischio di possibilità di inquinamento.
2. L’Utente a cui è stata assentita la fornitura è sempre
obbligato a corrispondere al Gestore l’onere tariffario per
il servizio idrico integrato, fino alla data di risoluzione
del contratto di utenza.
L’apparecchiatura di misurazione dovrà essere installata
a monte della disconnessione, in prossimità del punto di
diramazione.
3. Il Gestore, per comprovate motivazioni tecniche e/o di
interesse generale, potrà revocare il contratto di utenza,
previa autorizzazione dell’Autorità d’Ambito e
comunicazione scritta all’Utente almeno trenta giorni
prima della data di chiusura dell’utenza. Il presente punto
non è applicabile alle utenze domestiche.
2. Le utenze sono tenute a dichiarare al Gestore la
presenza dei serbatoi. Qualora, a fronte di controlli da
parte del Gestore, gli impianti non risultassero conformi a
quanto prescritto al precedente comma, gli Utenti
dovranno adeguare gli stessi entro sei mesi, pena la
sospensione immediata della fornitura.
Art. 22 – Diritto di libero accesso del personale del
Gestore agli impianti ed apparecchiature
3. Il Gestore non risponde degli eventuali danni
cagionati per inottemperanza a quanto sopra prescritto.
1-Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e
pertinenze delle pubbliche reti di acquedotto, è fatto
sempre obbligo di garantire il libero accesso al personale
del Gestore o a suo incaricato (munito di tessera di
riconoscimento), addetto alla sorveglianza ed alla
manutenzione della rete e dell’impianto.
2-Le servitù che vengano a crearsi per la posa di
condutture e/o allacciamenti in proprietà privata, sono
disciplinate dalle norme del Codice Civile.
La vasca di disconnessione è sempre necessaria in
presenza di impianto dotato di pompe per l’aumento di
pressione ed autoclave.
Art. 25 - Impianti a cura dell’Utente
1. L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle del
punto di consegna e la relativa manutenzione sono a cura
e spese dell’Utente. Tali lavori dovranno essere effettuati,
nel rispetto della normativa vigente.
2. E’ fatto assoluto divieto di eseguire una derivazione
senza interposizione del relativo contatore. Tali
derivazioni, ove eventualmente presenti, dovranno essere
immediatamente rimosse e/o modificate a cura e spese
dell’Utente. In caso contrario il Gestore realizzerà
l’intervento d’ufficio con addebito del costo analitico
dell’intervento all’Utente.
8
3. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente
Regolamento si applicano agli impianti di proprietà
privata come a quelli di proprietà pubblica.
3. Il Gestore si riserva il diritto di esperire i necessari
controlli tecnici, prima di autorizzare qualsivoglia
riattivazione.
forza maggiore debitamente documentate, accertate dal
Gestore ed autorizzate dall’Autorità sanitaria, che ne
impediscano l’allaccio.
4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità, né
verso l’Utente, né verso terzi, per danni che potessero
essere originati da qualunque causa a valle del punto di
consegna.
Art. 30 – Disdette
1.
5. Ai fini del comma precedente e secondo quanto
previsto dall’art. 8 della l.r. 13/90 per “zona servita da
pubblica fognatura” deve intendersi quella ove la
pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal limite di
proprietà, ovverossia dal confine dell’insediamento preso
in considerazione, non superiore a 100 metri, calcolati
partendo dal limite di proprietà rispetto alla pubblica
fognatura.
5. L’Utente risponde, verso il Gestore e verso terzi, dei
danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione
sia degli impianti di sua proprietà, sia delle
apparecchiature di misura di proprietà del Gestore.
Nel caso di cessazione di un’utenza, è fatto
obbligo all’intestatario:
di presentare domanda di disdetta, almeno trenta
giorni prima;
di pagare tutte le bollette eventualmente inevase;
di comunicare l’ultima lettura dell’apparecchiatura
di misura;
Art. 26 - Prevenzione degli inquinamenti
di concordare un appuntamento per il sigillo del
1. Ogni contratto di utenza è subordinato al fatto che il
richiedente possa dimostrare al Gestore di aver
provveduto a sua cura e spese alla installazione di un
impianto idoneo allo smaltimento delle acque reflue
conforme alle normative vigenti in materia,
allacciamento alla fognatura, fossa IMHOFF, depuratori,
ecc..
di indicare l’indirizzo per l’invio dell’ultima
2. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile
con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore,
acque non potabili o di altro acquedotto o comunque
commiste a sostanze estranee. E’ ugualmente vietato il
collegamento dei tubi per acqua potabile con apparecchi
a cacciata per latrine, senza l’interposizione di vaschette
aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche
devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di
sopra del livello massimo consentito dai recipienti
ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e
riflussi.
3. L’Utente dovrà scrupolosamente evitare ogni fatto che
possa costituire potenziale/accidentale pericolo di
inquinamento delle acque. Il personale del Gestore dovrà
segnalare qualunque situazione che possa arrecare danno
alla potabilità delle acque.
Art. 27 – Sanzioni
1. Ogni infrazione a quanto disposto dai precedenti
articoli,
comporterà
l’immediata
sospensione
dell’erogazione, senza pregiudizio del rimborso per
eventuali danni cagionati al Gestore o a terzi.
Titolo VII
SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE
Art. 28 - Modalità di subentro
1. Le domande di subentro dovranno essere indirizzate al
Gestore e potranno essere effettuate direttamente o per
posta.
2. Per poter accedere alla firma del contratto, l’Utente
subentrante dovrà:
presentare tutta la documentazione richiesta in
conformità alle specifiche procedure rese
disponibili dai competenti Servizi del Gestore;
provvedere al pagamento delle spese previste,
determinate in € 30,00,
oltre al deposito
cauzionale e/o anticipo di fornitura e comprensive
della revisione da parte del Gestore delle opere e
delle apparecchiature dell’allacciamento esistente.
3.
In deroga a quanto previsto dal precedente
comma 2, in caso di decesso dell’intestatario del
contratto e subentro da parte degli eredi, questi saranno
tenuti, per la voltura contrattuale, al solo pagamento
dell’imposta di bollo e dell’anticipo di fornitura.
Art. 29 – Riattivazioni
1. Nei casi in cui l’utenza fosse stata temporaneamente
sospesa per mancato pagamento, l’Utente che voglia
riattivare il servizio è obbligato primariamente ad
estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al
pagamento del costo di riattivazione della fornitura
stabilito in € 60,00 nonché all’eventuale adeguamento del
deposito cauzionale e/o anticipo di fornitura.
2. Nel caso in cui l’utenza fosse stata chiusa
definitivamente in seguito a domanda di disdetta e venga
riattivata da un Utente diverso dal precedente intestatario,
il medesimo Utente sarà obbligato alla stipula di un
nuovo contratto di utenza.
contatore;
bolletta.
Tali comunicazioni potranno essere effettuate
direttamente presso il Gestore o con le altre modalità
previste.
2. Qualora non pervengano domande di subentro, il
Gestore provvederà alla definitiva chiusura dell’utenza e
all’eventuale emissione di una fattura a conguaglio dei
consumi non conteggiati alla data di disattivazione.
3. I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel
caso di cessazione di godimento dell’immobile derivante
da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i
diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi
(art. 74 del R.D. 16.3.1942, n. 267).
4. Quanto previsto al comma precedente, si applica
anche nel caso di distruzione dell’immobile di cui la
concessione sia di pertinenza.
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Titolo VIII
ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA
Art. 31 – Obbligatorietà dell’allacciamento
Ai sensi della normativa vigente in materia, si intende:
per rete fognaria, il sistema di canalizzazioni,
generalmente sotterranea per la raccolta ed il
convogliamento delle acque reflue domestiche,
industriali ed urbane fino al recapito finale;
acque reflue domestiche, acque reflue provenienti
da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano
e da attività domestiche;
acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque
reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di
beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue
domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento,
intendendosi per tali anche quelle venute in
contatto con sostanze o materiali anche inquinanti,
non connessi con le attività esercitate nello
stabilimento;
scarico, qualsiasi immissione di acque reflue in
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione.
acque di prima pioggia quelle definite dal
Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i..
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete
fognaria sono sempre ammessi con l’osservanza della
normativa vigente e del Regolamento di fognatura e
depurazione approvato dall’Autorità d’Ambito secondo
quanto all’art. 51 del presente Regolamento.
3. Gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in
pubblica fognatura sono ammessi, solo se espressamente
autorizzati dall’autorità competente. L’accettazione di
nuovi scarichi di acque reflue industriali in pubblica
fognatura, è soggetta alle norme tecniche, alle
prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dall’
autorità competente nel rispetto della normativa vigente.
4. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari
degli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed
esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi
mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo
le modalità previste nel Regolamento di fognatura e
depurazione dell’Autorità d’Ambito, fatte salve cause di
6. In caso di inerzia o inadempimento dei titolari degli
scarichi di cui al precedente comma 4, il Gestore potrà
richiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del
presente articolo con apposita ordinanza.
7. L’Utente può richiedere al Gestore eventuali deroghe,
anche temporanee, a quanto sopra nei casi di comprovate
motivazioni e difficoltà tecniche. Il Gestore si esprimerà
dopo aver sentito l’Autorità d’Ambito e il Comune
interessato.
8. Al momento dell’allacciamento possono essere
disattivate le fosse biologiche o gli analoghi manufatti
intercettanti gli scarichi delle acque reflue domestiche
prima della loro immissione nella pubblica rete fognaria
a condizione che la stesa sia dotata di impianto terminale
o centralizzato di depurazione conforme alle vigenti
disposizioni di legge.
9. Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e
pertinenze delle pubbliche fognature, è fatto obbligo di
garantire il libero accesso al personale del Gestore o a
suo incaricato (munito di tessera di riconoscimento),
addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete
fognaria. Le servitù che vengano a crearsi per la posa di
condutture e/o allacciamenti fognari in proprietà privata,
sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.
Art. 32 – Domanda di allacciamento alla rete fognaria
1. La domanda di allaccio alla pubblica rete fognaria
deve essere presentata al Gestore, corredata della
documentazione necessaria richiesta dallo stesso. Inoltre,
deve essere allegato il progetto e la relazione tecnica che
identificano compiutamente l’intervento di allacciamento
da realizzarsi.
2. Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo può
anche essere predisposto dal Gestore, su richiesta
dell’interessato, previa corresponsione dei relativi
compensi.
3. Durante la fase istruttoria preliminare il Gestore
verifica l’osservanza delle norme e delle prescrizioni
tecniche fissate nel presente Regolamento e nel
Regolamento di fognatura e depurazione di cui al
comma 2 dell’art. 31. Verificata la completezza della
domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il
Gestore rilascia benestare per l’inizio dei lavori,
indicando modalità e tempi di esecuzione.
4. Fatti salvi gli adempimenti e gli oneri previsti dalla
disciplina relativa alla rottura e manomissione del suolo
pubblico e le autorizzazioni in materia di inquinamento
acustico, almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori,
l’interessato è tenuto ad avvisare il Gestore per i controlli
di competenza.
5. L’interessato dovrà dare altresì comunicazione al
Gestore della ultimazione dei lavori per l’attivazione del
servizio.
6. Limitatamente agli scarichi industriali, l’attivazione
del servizio è sempre subordinata al rilascio della relativa
autorizzazione.
7. Il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento, sia
per gli scarichi di acque reflue domestiche, sia per quelle
industriali, è subordinato al versamento delle spese di
istruttoria stabilito in € 120,00.
Art. 33 – Lavori di allacciamento alla rete fognaria
1. I lavori di allacciamento alla pubblica rete fognaria
devono essere eseguiti, previa acquisizione delle
autorizzazioni degli Enti competenti, a cura e spese
dell’interessato, in conformità alle norme tecniche del
presente Regolamento, del Regolamento di fognatura e
depurazione e alla normativa vigente.
9
2. I lavori di allacciamento di cui al comma 1 del
presente articolo, possono essere eseguiti dall’Utente o
dal Gestore.
3. Nel ricevere la domanda di allacciamento il Gestore
fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo in
presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato.
Successivamente il Gestore sottopone all’Utente il
preventivo per i lavori di allacciamento. Per le utenze
domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento
non potrà superare quello previsto nello “Schema dei
costi di allacciamento alla rete fognaria” di cui
all’allegato 2 del presente Regolamento.
Art. 34 – Norme tecniche per l’allacciamento alla rete
fognaria.
1. Le norme tecniche per i nuovi allacciamenti alla
pubblica rete fognaria sono stabilite dal Regolamento di
fognatura e depurazione redatto ed approvato
dall’Autorità d’Ambito, secondo quanto previsto al
successivo art. 51 del presente Regolamento.
Art. 35 – Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi
e/o approvvigionamenti da privati
1. Gli Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria che si
approvvigionano, in tutto ovvero in parte, mediante
sistemi autonomi e/o erogazione da parte di acquedotti
privati, devono provvedere a denunciare il prelievo idrico
annuale al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in base a
quanto stabilito dall’art. 15 comma 4 del presente
Regolamento, ai fini della determinazione della dovuta
tariffa di fognatura e depurazione.
2. La denuncia di cui al precedente comma 1 deve essere
presentata al Gestore entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello a cui si riferisce la denuncia.
3. In caso di mancata o infedele dichiarazione da parte
degli utenti dotati di approvvigionamento idrico tramite
pozzo privato ad uso domestico, la quantificazione dei
volumi di scarico da parte del Gestore avverrà secondo
quanto stabilito dall’art. 15 comma 4 del presente
Regolamento. Per gli utenti industriali è applicata la
sanzione prevista dall’allegato 3 del presente
Regolamento.
Art. 36 – Utenti non serviti dalla pubblica rete
fognaria
6. Nel caso in cui l’Utente si avvalga di impresa diversa
dal Gestore per le operazioni di spurgo e trasporto, al
trasportatore è dovuto esclusivamente il costo dello
spurgo e del trasporto del materiale all’impianto di
depurazione del Gestore. Conseguentemente il
trasportatore dovrà indicare sui formulari di
identificazione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente
in materia, alla voce “annotazioni”, la seguente dicitura:
“importo corrisposto per il solo spurgo e trasporto”.
7. Il corrispettivo per il servizio di depurazione dei
fanghi e dei liquami conferiti all’impianto di depurazione
del Gestore, sarà addebitato all’Utente in bolletta sulla
base dei consumi di acqua potabile applicando, per le
utenze domestiche, le tariffe di depurazione approvate
dall’Autorità
d’Ambito.
Nel
caso
in
cui
l’approvvigionamento idrico avvenga in modo autonomo,
si applicano, nella definizione dei consumi, le modalità
previste dall’art. 15 comma 4 del presente Regolamento.
Per le utenze diverse da quelle domestiche, il
corrispettivo è determinato a preventivo da parte del
Gestore.
Art. 37 – Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria
sprovvista di impianto di depurazione o con impianto
di depurazione inadeguato
1. Gli Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria con
impianto di depurazione inadeguato o sprovvista di
impianto di depurazione, che abbiano inserito un sistema
di pretrattamento privato dello scarico in osservanza del
Regolamento di fognatura e depurazione, devono
provvedere a proprie spese alla manutenzione dello
stesso sistema.
2. Gli Utenti domestici di cui al comma precedente
possono usufruire degli impianti del Gestore per il
conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dal
sistema di pretrattamento privato, secondo le modalità
previste dal precedente art. 36.
3. Gli Utenti devono corrispondere comunque, oltre a
quella di fognatura, anche la quota di tariffa relativa alla
depurazione, ai sensi della normativa vigente in materia.
Titolo IX
OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art. 38 - Obblighi generali
1. Le Utenze domestiche e non domestiche non serviti
dalla pubblica rete fognaria, che provvedono in modo
autonomo al trattamento dei propri reflui, ferme restando
tutte le altre obbligazioni a loro carico previste dalle
disposizioni normative vigenti, possono usufruire degli
impianti
del
Gestore,
debitamente
autorizzati
dall’Autorità competente, per il conferimento dei fanghi
e dei liquami prodotti dai propri impianti di trattamento.
1. L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da
manomissioni e da danneggiamenti gli allacciamenti alla
pubblica rete fognaria sino al punto di consegna.
L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati
da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a
ripristinare immediatamente la funzionalità degli
allacciamenti. In particolare l’Utente deve attuare gli
accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di
gelo e di inquinamento.
2. Nel caso in cui l’Utente opti per il conferimento del
materiale di cui al comma precedente presso un impianto
di depurazione del Gestore, deve presentare apposita
richiesta al Gestore. La richiesta è revocabile in qualsiasi
momento previa comunicazione redatta e inoltrata al
Gestore medesimo.
2. Qualora l’Utente venga a conoscenza della presenza
di guasti, disfunzioni o qualsiasi altra anomalia sulla
pubblica rete fognaria, ha l’obbligo di darne immediata
comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo
possa provvedere alle necessarie riparazioni.
3. All’atto della accettazione della richiesta di
conferimento di cui al comma precedente, il Gestore
assegna all’Utente il codice utenza, che dovrà essere
indicato sul formulario di identificazione dei rifiuti
previsto dalla normativa vigente in materia. All’atto del
conferimento, due copie del formulario di identificazione
dei rifiuti, controfirmate da personale autorizzato del
gestore, saranno riconsegnate al trasportatore, che dovrà
conservare una copia e consegnare l’altra all’Utente; la
terza copia è trattenuta dal Gestore.
4. Gli Utenti devono provvedere allo spurgo dei propri
impianti con la cadenza temporale indicata
dalla
normativa regionale e statale in materia.
5. Per le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento
dei fanghi e dei liquami, l’Utente può usufruire di
impresa specializzata anche diversa dal Gestore, nel
rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
oppure le medesime operazioni possono essere eseguite
dal Gestore con conferimento a proprio impianto di
depurazione.
Il
Gestore
rilascerà
attestazione
dell’avvenuta operazione sull’impianto. L’importo
relativo alle operazioni di spurgo e trasporto è
determinato a preventivo da parte del Gestore.
3. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito
alle conseguenze derivanti dalla cattiva o negligente
realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura,
ma può richiedere il risarcimento degli eventuali danni
subiti dalla pubblica fognatura e/o dalla mancata
continuità del servizio.
Art. 39 – Controllo e misurazione degli scarichi
1. Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i
controlli e i prelievi necessari all’accertamento delle
quantità prelevate e/o scaricate, nonché del rispetto dei
valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute
nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle
condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le
informazioni richieste e a consentire l’accesso del
personale del Gestore o di altro soggetto autorizzato dal
medesimo, ai luoghi dai quali si origina il prelievo e lo
scarico.
3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo,
dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a
esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal
Gestore.
4. Il Gestore, oltre ai controlli di routine, ha facoltà in
ogni momento, di provvedere al campionamento degli
scarichi immessi nella pubblica fognatura, con il
semplice preavviso prima dell’effettuazione del prelievo.
5. L’eventuale superamento dei valori limite autorizzati
per gli scarichi di acque reflue industriali, comporteranno
l’automatica segnalazione all’Autorità competente e,
fatte salve le altre azioni previste in termini di legge,
l’emissione da parte della stessa di una sanzione
pecuniaria a carico del titolare dello scarico industriale,
stabilita in base allo schema di cui all’allegato 3 del
presente Regolamento.
6. Per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati
alla pubblica fognatura, il Gestore potrà inoltre esperire
indagini anche per quanto riguarda gli eventuali effetti
negativi derivanti dalle attività produttive, assumendo i
necessari provvedimenti con possibilità di sospensione
del servizio.
TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo X
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 40 - Componenti del prezzo del Servizio Idrico
Integrato
Le componenti del prezzo di fornitura del
Servizio Idrico Integrato sono:
metri cubi consumati per il servizio di acquedotto;
quota fissa di accesso al servizio;
quota fissa e consumo per il servizio antincendio;
corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle
acque reflue;
ogni altro onere derivante dal servizio e/o
disciplinato dalle norme contrattuali oggetto del
servizio.
Art. 41 - Tariffe del Servizio Idrico Integrato
1. Le componenti del prezzo del Servizio Idrico
Integrato di cui all’art. 40 del presente Regolamento,
costituiscono il corrispettivo tariffario delle prestazioni
fornite dal Gestore.
2. Le tariffe del Servizio Idrico Integrato per le varie
tipologie di utenti per i diversi scaglioni di consumo sono
approvate dall’Autorità d’Ambito.
3. Le variazioni relative alle tariffe e/o a singole voci
componenti il prezzo del Servizio Idrico Integrato, sono
rese note agli Utenti, nei modi previsti dalla legge e a
mezzo di comunicazioni da parte del Gestore, nonché,
entro 30 giorni, attraverso i mezzi di informazione locali,
le Associazioni dei Consumatori e gli Albi Pretori dei
Comuni interessati.
Art. 42 – Norma fiscale
Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli
Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad IVA
nella misura di legge.
Titolo XI
MODALITÁ DI FATTURAZIONE
Art. 43 – Accertamento dei consumi e modalità di
fatturazione
1. L’accertamento dei consumi di acqua potabile viene
effettuato almeno due volte all’anno, tramite lettura del
contatore.
2. Le letture del contatore sono effettuate almeno due
volte all’anno, salvo casi particolari ed eccezionali
derivanti da esigenze organizzative del Gestore.
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Gestore per il
servizio fornito all’Utente, avviene mediante l’emissione
di almeno due fatture all’anno.
4. Nelle fatture è sempre compreso, in quota parte, il
costo di accesso al servizio.
5. Nei casi in cui il personale del Gestore non effettui le
letture del contatore, il Gestore provvederà a fornire
10
all’Utente apposita cartolina sulla quale l’Utente
trascriverà la lettura da lui effettuata. La cartolina sarà
inviata per posta con spese a carico del Gestore. In
alternativa l’Utente potrà servirsi dell’apposito Numero
Verde del Gestore, riportato sulle bollette. Il Gestore
declina ogni responsabilità nei casi di erronea lettura da
parte dell’Utente.
6. Ai sensi della normativa vigente in materia, il volume
d’acqua scaricato nella pubblica fognatura è determinato
in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o
comunque accumulata. Su tale volume saranno applicate
le quote di tariffa relativa al servizio di fognatura e
depurazione.
7. Ai sensi della normativa vigente in materia, per le
utenze industriali, la quota tariffaria per il servizio di
fognatura e depurazione, è determinata sulla base della
qualità e quantità delle acque reflue scaricate. Le quantità
scaricate sono rilevate da apposito misuratore, fatto salvo
i casi particolari in cui gli stessi scarichi si possano
trattare come scarichi assimilabili ai domestici.
Art. 44 – Invio delle fatture
1. Le fatture ed i relativi bollettini di pagamento saranno
inviati per posta all’indirizzo dell’Utente che lo stesso
avrà indicato sul contratto, con congruo anticipo sulla
data di scadenza del pagamento, comunque mai inferiore
a 15 giorni.
2. In caso di pagamento mediante domiciliazione
bancaria, il Gestore provvederà comunque ad inviare la
fattura all’Utente.
3. Insieme con l’invio della fattura il Gestore e/o
l’Autorità d’Ambito potranno fornire agli Utenti
comunicazioni ed informazioni concernenti l’erogazione
del Servizio Idrico Integrato, ovvero su argomenti
attinenti al medesimo.
Art. 45 - Casi particolari
1. Nel caso di accertato mal funzionamento del
contatore, il consumo sarà calcolato rapportando quello
registrato nei due anni precedenti al periodo in cui è stata
rilevata tale anomalia. Qualora manchino elementi di
riferimento a tale periodo, il consumo sarà calcolato
come sopra indicato facendo riferimento all’intero
periodo precedente. Nel caso in cui non sia possibile
determinare l’importo come sopra, il Gestore provvederà
ad addebitare all’Utente un importo pari a quello relativo
alla dotazione minima contrattuale sulla base del periodo
reale di riferimento.
2. Il Gestore provvede ad emettere almeno due fatture
all’anno, nei confronti degli Utenti di cui agli artt. 35 e
37 del presente Regolamento sulla base dei consumi
dichiarati. Il Gestore potrà in ogni caso disporre controlli
sulle dichiarazioni degli Utenti; in caso di accertata
dichiarazione infedele, fermo restando il diritto ad ogni
altra azione, il Gestore provvederà ad emissione di una
fattura per il pagamento dei consumi stabiliti in base ai
criteri di cui all’art. 15 comma 4 del presente
Regolamento e degli interessi previsti per ritardati
pagamenti di cui all’art. 49 del presente Regolamento.
Titolo XII
PAGAMENTI
Art. 46 - Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle bollette deve avvenire entro la data
di scadenza indicata nella fattura. Il Gestore deve
comunicare le forme autorizzate dal medesimo, per il
pagamento dei corrispettivi dovuti dagli Utenti.
2. Qualora l’Utente rilevi un errore nel calcolo della
bolletta e/o nel consumo addebitato, lo stesso dovrà
inviare, entro sessanta giorni, una segnalazione scritta al
Gestore, il quale successivamente effettuerà le verifiche
del caso.
3. Esperite le necessarie verifiche, nel caso in cui sia
stato possibile rilevare l’errore, si provvederà
all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di
11. Per le contravvenzioni si osservano le vigenti
disposizioni di legge.
12. Le contravvenzioni possono essere accertate e
contestate dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore
al quale sia stata riconosciuta la necessaria qualifica ai
sensi di legge.
accredito a rettifica con la quale il Gestore provvederà a
restituire quanto eventualmente già versato dall’Utente,
maggiorata di una somma pari agli interessi legali sulla
cifra pagata in eccesso con decorrenza dal giorno del
pagamento errato, sottraendola dall’ammontare delle
fatture successive oppure, in caso di importi
particolarmente significativi (maggiori di 25 euro) e
qualora l’Utente lo richieda, attraverso bonifico bancario
o assegno circolare. Se invece si rendesse necessario un
sopralluogo da parte del personale del Gestore, il
pagamento sarà sospeso fino al momento in cui l’Utente
verrà portato a conoscenza dell’esito della verifica, da
effettuarsi di norma entro 45 giorni utili dalla data di
ricevimento della contestazione. Qualora l’importo
contestato si dimostri invece corretto, l’Utente
provvederà al suo pagamento e a quello degli eventuali
interessi di mora. In caso contrario si provvederà
all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di
accredito a rettifica secondo le modalità sopra
specificate.
Art. 47 - Verifica contatore
1. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del
contatore per un determinato periodo di tempo, il
conteggio del consumo per tale periodo avviene in base
ai criteri previsti all’art. 45 comma 1, del presente
Regolamento.
2. L’Utente può sempre richiedere la verifica del
contatore, previo pagamento delle spese sostenute dal
Gestore per tale servizio. La verifica è da effettuarsi
nell’arco di un tempo massimo garantito pari a:
15 giorni lavorativi
dalla
richiesta
documentata se la verifica si effettua in loco presso
l’Utente o presso l’officina del Gestore;
60 giorni
lavorativi dalla richiesta
documentata se la verifica si effettua presso l’Ufficio
Metrico o laboratorio pubblico o privato indicato dal
Gestore e debitamente autorizzato.
3. La spesa relativa, costituita dal costo del contatore e
dalle spese di verifica, è a carico dell’Utente se le
indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non
risultano errate a suo danno, con tolleranza del +/- 5%.
Nel caso in cui risulti un errore superiore al 5%, l’Utente
viene rimborsato del corrispettivo versato per la verifica
e l’importo della nuova bolletta viene ricalcolato secondo
quanto indicato al precedente comma 1.
Art. 48 - Pagamenti dilazionati
1. L’Utente, nel caso in cui non possa provvedere
all’intero pagamento di quanto dovuto entro la data di
scadenza prevista, deve fare richiesta a mezzo lettera o
direttamente presso il Gestore, di un pagamento
dilazionato.
2. Gli importi possono essere rateizzati, previa
valutazione caso per caso di ogni singola richiesta da
parte del Gestore che indicherà tempi e modalità della
rateizzazione; nel caso, competono al Gestore le spese
fisse di istruttoria delle pratiche fino ad un massimo di €
15,00.
Titolo XIII
SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO
Art. 49 - Penalità per ritardato pagamento
1. Nel caso in cui le bollette vengano pagate oltre la data
di scadenza indicata, ma entro i successivi 10 giorni,
all’Utente viene applicata una penale di ritardato
pagamento, pari al valore derivante dall’applicazione
dell’interesse legale all’importo della fattura inevasa.
2. Trascorsi inutilmente i primi 10 giorni, a far data dal
primo giorno successivo, per ogni giorno di ritardato
pagamento, sono addebitati, oltre alla penale indicata al
comma 1 del presente articolo, una ulteriore indennità
pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, da
calcolarsi sull’importo della fattura, fatto salvo il
maggior onere sostenuto dal Gestore per il recupero del
credito anche tramite soggetti all'uopo abilitati.
13. L’applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica
l’eventuale procedimento penale o civile a carico del
contravventore.
14. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per
controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti
tra gli Utenti e altri soggetti terzi.
3. In caso di ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla
scadenza della fattura, dopo un ulteriore preavviso
minimo di venti giorni, il Gestore può sospendere il
servizio sino a che venga effettuato il pagamento, senza
che tale sospensione liberi l’Utente dai suoi obblighi
contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso
od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di
legge.
4. La riattivazione della fornitura dovrà avvenire entro
due giorni lavorativi dal pagamento delle bollette
inevase, del costo di riattivazione della fornitura stabilito
in € 60,00 e degli altri oneri documentati sostenuti dal
Gestore per recuperare il credito.
5. Nei casi in cui non sia stata effettuata l’interruzione
dell’erogazione, gli importi dovuti dall’Utente moroso
saranno addebitati di norma nelle fatture successive.
6. Nei casi di contratti di utenza relativi ad edifici in
condominio o a consorzi di Utenti rispettivamente i
condomini o gli Utenti consorziati sono solidalmente
responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte
delle somministrazioni effettuate e di quanto previsto ai
comma 1 e 2 del presente articolo.
Art. 50 – Recupero di fatture inevase
1. Al recupero delle somme dovute al Gestore si
provvede con le procedure previste dalla Legge.
2. Il recupero di quanto dovuto, nel caso di impossibilità
di farlo direttamente nei confronti dell’intestatario del
contratto, sarà fatto a carico degli obbligati agli alimenti,
ai sensi dell’art. 433 C.C., secondo le procedure previste
dalla Legge, anche eventualmente per mezzo di Società
di recupero crediti.
Titolo XIV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 51 – Disposizioni varie
1. L’Autorità d’Ambito redigerà ed approverà uno
specifico Regolamento di Fognatura e Depurazione
integrativo al presente Regolamento che i Gestori di
impegnano ad adottare.
2. Il Gestore ha l’obbligo di rispettare e far rispettare il
presente Regolamento.
3. Con la firma della domanda di fornitura l’Utente
riconosce e accetta il presente Regolamento e si obbliga
al rispetto dello stesso.
4. Contestualmente alla stipula del contratto, all’Utente
verrà consegnata, anche per estratto, copia del presente
Regolamento e della Carta del Servizio.
5. Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli
Utenti interessati possono rivolgersi direttamente al
Gestore, secondo le procedure previste nella Carta del
Servizio alla quale si rimanda integralmente.
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si
applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
7. Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento, saranno regolate dalle
disposizioni quivi contenute.
8. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, può
essere inoltrata, per posta, per via telefonica, direttamente
presso la sua Sede o secondo le altre modalità
eventualmente previste dal Gestore stesso.
9. I dipendenti del Gestore e gli incaricati del medesimo,
dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento
che nell’espletamento delle loro funzioni dovrà essere
sempre ben visibile per gli Utenti.
10. Ogni Utente deve rispettare le norme contenute nel
presente Regolamento. Le contravvenzioni a tali norme
sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dal
presente Regolamento e/o dalla Carta del Servizio.
15. Il Gestore si riserva la facoltà di proporre al presente
Regolamento le variazioni che potranno risultare
necessarie, convenienti ed opportune nell’interesse
pubblico e generale.
11
16. Ogni variazione al presente Regolamento dovrà essere
preventivamente
autorizzata
con
deliberazione
dell’Autorità d’Ambito.
19. Le operazioni contrattuali di passaggio dalle vecchie
gestioni al Gestore del Servizio sono gratuite per
l’Utente.
17. L’Utente è informato sul trattamento dei dati
personali, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 196
del 2003 e s.m.i..
20. Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella
Carta del Servizio.
18. E’ consentito il mantenimento del contatore esistente
fino a quando il Gestore non provvederà alla sua
sostituzione.
qualsivoglia malfunzionamento
Servizio Idrico Integrato.
nell’erogazione
del
22. Il presente Regolamento sostituisce sostituisce le
precedenti regolamentazioni vigenti in materia e potrà
essere sottoposto ad eventuale revisione ad insindacabile
giudizio dell’Autorità d’Ambito. In tale eventualità il
nuovo testo del presente Regolamento sarà approvato
dall’Autorità d’Ambito, sentito i Gestori interessati i
quali si obbligano comunque a rispettare e far rispettare
quanto verrà previsto nel testo revisionato del
Regolamento stesso.
21. L’Autorità d’Ambito è garante nei confronti degli
Utenti dell’esatto adempimento degli obblighi previsti
dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici
dell’Autorità
d’Ambito
sono
costantemente
a
disposizione degli Utenti per la segnalazione scritta di
ALLEGATO 1 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO
ACQUEDOTTO
FINO A 4 METRI
DI SVILUPPO
OGNI METRO IN PIU’ DI
SVILUPPO
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE
€
€/ml
PRESA LUNGA SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN PORFIDO
PRESA LUNGA SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO
PRESA LUNGA SU TERRA
995,00
1.048,00
672,00
70,00
78,00
44,00
ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI
ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI
100,00 €
ALLEGATO 2 – SCHEMA DEI COSTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
RETE FOGNARIA
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE
ALLACCIAMENTO SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO O ACCIOTOLATO
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO
FINO A 4 METRI
DI SVILUPPO
E A 4 UNITA’
€
993,00
787,00
690,00
OGNI METRO IN PIU’ DI
SVILUPPO
€/ml
168,00
112,00
119,00
ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI
ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI
100,00 €
ALLEGATO 3 – PENALITA’ E SANZIONI PER SUPERAMENTO DEI LIMITI AUTORIZZATI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI
N.
1
2
3
TIPOLOGIA DI SUPERAMENTO
1° superamento, entro il 25%, di parametri convenzionabili
2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’
parametri di cui ai punti 1 e/o 4
3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’
parametri di cui ai punti 1 e/o 2 e/o 4
costo dell’analisi successiva
richiesta di modificare i parametri contrattuali
costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio
autorizzato + 5% del deposito cauzionale
20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio
autorizzato + 5% del deposito cauzionale
2° superamento, oltre il 25%, di uno o piu’ parametri di cui al
punto 4
modifica d’ufficio dei parametri contrattuali
20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
1° superamento, entro il 25%, di parametri derogabili
richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità o di
richiedere apposita deroga
costo dell’analisi successiva
diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico
costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio
autorizzato + 5% del deposito cauzionale
5
8
invito a modificare i parametri contrattuali
modifica d’ufficio dei parametri contrattuali
1° superamento, oltre il 25%, di parametri convenzionabili
7
2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’
parametri di cui ai punti 6 e/o 9
3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o piu’
parametri di cui ai punti 6 e/o 7 e/o 9 e/o 10
sospensione dell’autorizzazione allo scarico
9
1° superamento, oltre il 25%, di parametri derogabili
richiesta di modificare i parametri contrattuali
10
2° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o piu’
parametri di cui al punto 9
diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico
11
3° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o piu’
parametri di cui ai punti 9 e/o 10
sospensione dell’autorizzazione allo scarico
12
1° superamento, entro il 25%, di parametri inderogabili
richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità
13
14
15
16
17
PENALITA’ E SANZIONI
richiesta di modificare i parametri contrattuali
4
6
AZIONI CONSEGUENTI
2° superamento consecutivo di uno o piu’ parametri di cui al
punto 12
3° superamento consecutivo di uno o piu’ parametri di cui ai
punti 12 e/o 13
1° superamento, oltre il 25%, di parametri inderogabili
2° superamento consecutivo di uno o piu’ parametri di cui al
punto 15
Mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti industriali
dei prelievi idrici autonomi e/o approvvigionamenti da privati
diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico
sospensione dell’autorizzazione allo scarico
diffida di sospensione dell’autorizzazione allo scarico
sospensione dell’autorizzazione allo scarico
applicazione sanzione ai sensi dell’art. 35 comma 3
20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio
autorizzato
20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato +
costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio
autorizzato
50% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
costo dell’analisi successiva, effettuata da laboratorio
autorizzato
3.000,00 € + costo dell’analisi successiva, effettuata da
laboratorio autorizzato
3.000,00 € per ciascun parametro superato (fino ad un
massimo di 30.000,00 €)
3.000,00 € + costo dell’analisi successiva, effettuata da
laboratorio autorizzato
3.000,00 € per ciascun parametro superato (fino ad un
massimo di 30.000,00 €)
500,00 €
12
Carta del Servizio
Approvato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 160 del 11/09/06
e modificato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 197 del 11/06/07
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO
Eguaglianza e imparzialitá del trattamento,Il rapporto tra
l’Autorità d’Ambito, gli Utenti e il Gestore è stabilito
attraverso regole che sono uguali per tutti e senza
discriminazioni in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla
religione, alle condizioni personali o alle opinioni politiche.
Il Gestore si impegna a garantire il medesimo livello di
Servizio, a parità di condizioni, a tutti gli Utenti, qualunque
sia la loro ubicazione all’interno del proprio bacino di
utenza.Il Gestore si impegna inoltre a garantire una adeguata
ed effettiva fruizione del Servizio, sia nelle operazioni di
sportello, sia nei rapporti indiretti, da parte degli Utenti
portatori di handicap o comunque in condizioni di
svantaggio a causa delle loro condizioni personali e sociali,
assumendo le misure necessarie e più opportune. Inoltre, il
Gestore si impegna ad agire, nei confronti dei propri Utenti,
in maniera giusta, obiettiva e imparziale, fornendo tutte le
informazioni e l’assistenza necessarie.
Continuità e regolarità del servizio
Il Gestore si impegna ad erogare un Servizio continuo,
regolare e senza interruzioni. Qualora, in conseguenza di
cause di forza maggiore, guasti od interventi necessari per il
buon andamento del Servizio, si rendesse necessario
interrompere temporaneamente la fornitura di acqua, il
disservizio sarà limitato al tempo strettamente necessario, e,
quando possibile, preannunciato in maniera adeguata e con
adeguato anticipo. Il Gestore si impegna, inoltre, ad attivare
Servizi sostitutivi di emergenza.
In ogni caso il Gestore si impegna ad adottare tutti i
necessari provvedimenti perché vengano limitati al massimo
i disagi agli Utenti e l’intralcio alla circolazione stradale.
Partecipazione
Il Gestore garantisce ad ogni cittadino la possibilità di
ricevere informazioni corrette ed esaurienti per quanto
attiene il rapporto d’Utenza e le condizioni di erogazione del
Servizio.
Ogni cittadino ha il diritto di far pervenire al Gestore
consigli, suggerimenti, richieste e reclami e a ricevere in
ogni caso una risposta.
Inoltre il cittadino ha diritto di accesso alle informazioni
aziendali che lo riguardano ai sensi della legge 241/90.
particolare attenzione alla comprensibilità del linguaggio,
alla chiarezza e brevità dei contenuti e all'utilizzo di termini
del linguaggio quotidiano.
Condizioni principali di fornitura
In un’ottica di correttezza e trasparenza di rapporto, gli
Utenti devono essere informati su tutte le principali
condizioni di erogazione del Servizio.
Per quanto attiene le attività di Servizio che coinvolgono
l’Utenza, il Gestore si deve dotare di specifico Regolamento
per la fornitura del Servizio, avente lo scopo di disciplinare i
rapporti contrattuali con i singoli Utenti sotto il profilo sia
della somministrazione di acqua potabile sia della raccolta e
del trattamento delle acque reflue.
2.0 IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ DEL
SERVIZIO
I fattori che compongono la qualità di
sono molteplici e di diversa natura:
rapidità, cortesia, semplicità, costi e
convergono verso un dato univoco,
soddisfazione dell’Utente.
un Servizio pubblico
competenza tecnica,
tanti altri. Ma tutti
che è il livello di
I consumi civili non domestici sono intesi come consumi
pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri
sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) e
consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi,
ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.), con esclusione delle
strutture industriali.
dotazione minima – portata minima: i livelli di disponibilità
giornaliera (dotazione) e di portata minimi vengono definiti
nel contratto di fornitura.
Per questo l’Autorità d’Ambito ha definito con la presente
Carta del Servizio una serie di parametri di misura della
qualità del Servizio, univoci, oggettivi, confrontabili con
quelli di altre realtà, al rispetto dei quali il Gestore si
impegna nei confronti dei propri Utenti.
Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il
Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica
minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli
edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli
strumenti urbanistici adottati, la predisposizione degli
impianti idonei a portare i valori di pressione in eccesso o in
difetto entro i limiti utili, sono a carico dell’Utente.
Tali fattori riguardano i diversi aspetti del Servizio:
livelli minimi del Servizio;
continuità e regolarità nell’erogazione del Servizio;
qualità dell’acqua distribuita;
qualità del Servizio di fognatura e depurazione;
interventi per guasti e disservizi;
tempestività nell’evasione delle richieste di esecuzione dei
lavori.
A tali parametri si integrano le condizioni economiche e
infrastrutturali definite nel Piano d’Ambito, al fine di
completare il quadro generale del Servizio reso all’Utente.
Si impegna, inoltre, ad intrattenere rapporti continui e di
collaborazione con le associazioni operanti nel campo della
difesa dei consumatori.
Il Gestore deve assicurare alle Utenze i livelli minimi di
Servizio, stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4 marzo 1996.
Cortesia
I livelli minimi da rispettare per il servizio di acquedotto
sono:
Deve essere garantito, attraverso l’adozione delle misure
necessarie, che il personale di contatto con il pubblico si
comporti sempre con rispetto e cortesia.
Per le abitazioni (usi domestici)
Efficacia ed efficienza del servizio
disponibilità giornaliera di acqua: dotazione pro capite
giornaliera alla consegna non inferiore a 150 l/ab/giorno,
intesa come volume attingibile dall’Utente nelle 24 ore.
Il Gestore di impegna ad assumere in maniera continuativa
obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del Servizio
erogato, mediante la sperimentazione e la ricerca di
tecnologie e soluzioni innovative che rendano il Servizio
sempre più rispondente alle aspettative dei propri Utenti.
portata minima erogata: portata minima erogata al punto di
consegna non inferiore a 0,10 l/s (un decilitro al secondo)
per ogni unità abitativa.
Tutti i documenti scritti utilizzati nel rapporto fra Gestore e
Utente (lettere, contratti, fatture, altro) sono redatti con
Per gli edifici pubblici (usi civili non domestici)
pressione minima di esercizio: pressione minima di esercizio
di 0,50 kg/cm2, corrispondenti ad un carico idraulico di 5 m,
misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura
del piano abitabile più elevato.
2.1 Livelli minimi del Servizio
Il personale aziendale a diretto contatto con l'Utenza è tenuto
ad utilizzare nei rapporti con l’Utente una terminologia
comprensibile alla generalità della cittadinanza, priva di
termini specialistici, ed a porre tutta la propria attenzione nel
rendere comprensibili le procedure contrattuali, nel fornire
informazioni corrette e nell'evitare all’Utente inutili attese e
disagi.
pressione massima di esercizio: pressione massima di
esercizio di 7 kg/cm2, corrispondenti ad un carico idraulico
di 70 m, riferito al punto di consegna, rapportato al piano
stradale.
Misurare la qualità del Servizio è importante per il cittadino,
al fine di poter far valere i suoi diritti di Utente del Servizio,
ma anche per l’Autorità d’Ambito che la controlla e per il
Gestore che la fornisce, al fine di offrire Servizi migliori.
Il Gestore si impegna ad elaborare piani di miglioramento
dei Servizi redatti sulla base delle valutazioni degli Utenti
raccolte nel corso dello svolgimento del Servizio e in
occasione di periodici sondaggi a campione.
Chiarezza e comprensibilitá
Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il
Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica
minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli
edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli
strumenti urbanistici adottati, la predisposizione degli
impianti idonei a portare i valori di pressione in eccesso o in
difetto entro i limiti utili, sono a carico dell’Utente.
Per “portata” si intende la quantità di acqua che riesce a
passare attraverso la sezione di una condotta in un
determinato tempo. Il valore di portata indicato è riferito al
punto in cui l’acqua viene trasferita dalla rete di
distribuzione gestita dal Gestore all’impianto dell’Utente
(punto di consegna).
pressione minima di esercizio: pressione minima di esercizio
di 0,50 kg/cm2, corrispondenti ad un carico idraulico di 5 m,
misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura
del piano abitabile più elevato.
pressione massima di esercizio: pressione massima di
esercizio di 7 kg/cm2, corrispondenti ad un carico idraulico
di 70 m, riferito al punto di consegna, rapportato al piano
stradale.
I livelli minimi da rispettare per il servizio di fognatura e
depurazione sono:
portata di punta fognature nere: le fognature nere vanno
strutturate per una portata di punta commisurata a quella
adottata per l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo
smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla
rete di drenaggio urbano, se compatibile con il sistema di
depurazione adottato.
velocità minima nelle fognature: la velocità minima nelle
fognature, calcolata in tempo asciutto con la portata media,
non deve essere inferiore a 0,5 m/s, al fine di impedire la
sedimentazione delle sostanze sospese ed evitare la
progressiva occlusione della tubazione e la formazione di
depositi putrescibili.
raccolta liquami per Utenze site almeno a 0,5 m sotto il
piano stradale: il posizionamento della fognatura dovrà
consentire la raccolta dei liquami provenienti da Utenze site
almeno a 0,5 m sotto il piano stradale senza bisogno di
sollevamento.
fognature bianche: le fognature bianche vanno dimensionate
sulla base di valori di portata calcolati con un tempo di
ritorno pari almeno a 15 anni e devono prevedere la
grigliatura e le relative opere.
scolmatori: gli scolmatori vanno dimensionati per garantire
un convogliamento in fognatura di una portata pari almeno a
5 volte la portata media nera, onde evitare sfiori di portate
nere non diluite nei periodi di tempo secco.
fenomeni di rigurgito: le fognature bianche e miste vanno
strutturate in modo da garantire che non si verifichino
fenomeni di rigurgito sul piano stradale con frequenza
superiore a una volta ogni 5 anni per singola rete.
Al fine di garantire un buon livello del Servizio all’Utenza il
Gestore deve eseguire “controlli sistematici” su:
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funzionalità degli impianti di potabilizzazione e
depurazione, attraverso sistemi di controllo a distanza
(telecontrollo) oppure ispezioni a cura del Gestore.
funzionalità delle infrastrutture di captazione (vasche,
pompe, condutture, ecc. impiegate per prelevare l’acqua
dall’ambiente naturale) e di adduzione (pompe, condutture,
ecc. impiegate per trasportare l’acqua dalle aree di prelievo
agli impianti di trattamento o ai serbatoi), di accumulo
(serbatoi) e di distribuzione (pompe, condutture, ecc. che
portano l’acqua fino ai punti di consegna agli Utenti).
funzionalità delle infrastrutture fognarie e qualità dell’acqua
immessa nelle fognature o negli impianti di depurazione.
2.2 Qualità dell’acqua distribuita
Potabilità dell’acqua distribuita
Il Gestore è tenuto al rispetto dei valori limite definiti della
normativa vigente, vale a dire il D.L.vo. n. 31 del 2001 e
s.m.i., in materia di qualità delle acque destinate al consumo
umano.
Controlli sulla potabilità dell’acqua distribuita
Il Gestore deve eseguire sistematici controlli analitici dei
parametri microbiologici (batteri coliformi a 37°C,
escherichia coli, ecc.), chimico-fisici (pH, conduttività,
cloruri, ecc.) ed organolettici (sapore, odore, colore, ecc.),
nei punti più significativi della rete di distribuzione, per
assicurare la potabilità dell’acqua. La frequenza dei controlli
interni deve essere stabilita in base alle caratteristiche
dell’acqua distribuita, alle dimensioni del bacino d’Utenza,
agli impianti di potabilizzazione utilizzati ed ai materiali
impiegati per la realizzazione della rete.
Ulteriori controlli da parte del Gestore devono essere
effettuati:
controllo sull’attività della stessa, le azioni intraprese per
superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il
ripristino della normalità, ai fini dell’esercizio dei poteri di
controllo e dell’adozione di eventuali misure alternative.
2.3 Interventi per guasti e disservizi
Il Gestore deve garantire la prestazione di primo intervento,
con sopralluogo a seguito di guasto o disservizio, in
qualunque punto del territorio entro due ore dal verificarsi
dell’evento.
Per segnalare eventuali disservizi o situazioni di emergenza,
gli Utenti possono ricorrere al servizio telefonico di “Pronto
Intervento” che opera 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno
sull’intero territorio servito dal Gestore.
Il numero telefonico del Servizio di Pronto Intervento deve
essere riportato in fattura e sull’elenco telefonico.
Il Gestore dovrà:
predisporre punti strategici di segnalazione automatica dei
guasti principali e una centrale operativa 24 ore su 24 per
ricevere la segnalazione;
riparare i guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per
gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di
DN ed entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;
turnazione delle Utenze.
controllare l’evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti
di approvvigionamento;
Spetta al Gestore assicurare il rispetto dei parametri di
qualità prescritti dalla legge al punto di consegna. Qualora
sussista il rischio che le acque destinate al consumo umano,
pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di
parametro fissati dal D.L.vo. 31/2001 e sue modifiche e
integrazioni, non siano conformi a tali valori al rubinetto,
l’Autorità d’Ambito e il Gestore collaborano con l’ASL
affinchè siano prese misure appropriate per eliminare il
rischio e gli Utenti interessati siano informati sui
comportamenti da adottare.
Il Servizio fornito dal Gestore deve essere continuo, regolare
e senza interruzioni; la mancanza del Servizio può essere
imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a
manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli
impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza
del Servizio, fornendo adeguate e tempestive informazioni
all’Utenza.
Nonostante tutti i provvedimenti adottati per assicurare la
potabilità dell’acqua distribuita, cause di forza maggiore
possono dare luogo a contingenti situazioni di rischio
igienico-sanitario. In tali frangenti, il Gestore, avverte
tempestivamente le Autorità competenti, collabora a
informare gli Utenti e adotta tutte le misure necessarie a
ripristinare la potabilità dell’acqua.
Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i
requisiti previsti dalla legge, il Gestore può erogare acqua
non potabile purché ne dia preventiva comunicazione alle
Autorità competenti ed all’Utenza.
In ogni caso l’erogazione di acqua non potabile è
subordinata al nulla osta delle ASL territorialmente
competenti.
Il Gestore comunica altresì all’Autorità d’Ambito, nonché
alle Province e ai Comuni che detengono il potere di
Tali misure possono comprendere:
utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
2.4 Continuità e regolarità nell’erogazione del Servizio
Crisi qualitative
In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni
naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti
dall’attività del Gestore, questi, con adeguato preavviso,
deve informare l’utenza, proponendo all’Autorità
concedente le misure da adottare per coprire il periodo di
crisi.
definire sedi, attrezzature e personale dislocato sul territorio
dell’ambito in grado di garantire la tempistica di intervento
prevista;
c) sulle acque fornite mediante cisterna fissa e mobile.
Su semplice segnalazione dell’Utente al Servizio di
Assistenza Clientela, di problemi legati alla qualità
dell’acqua, il Gestore, deve garantire l’intervento nell’arco
delle 12 ore e, ove necessario, attivare le unità di prelievo e
analisi.
Crisi idrica da scarsità
invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non
essenziali;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di
potabilizzazione;
Sulla base dei risultati delle analisi, vengono avviati o
aggiornati dei “piani di intervento” volti ad assicurare che le
caratteristiche dell’acqua erogata siano sempre conformi ai
parametri di legge. Il processo di disinfezione finale,
realizzato con prodotti chimici ad attività residua, è sempre
definito in modo da assicurare la potabilità dell’acqua e nel
contempo è parametrato alla minor incidenza negativa sulle
caratteristiche organolettiche e sanitarie.
Se, per cause di forza maggiore, dovessero verificarsi
carenze nel Servizio di erogazione dell’acqua potabile o si
rendesse inevitabile la sua sospensione (per cause di forza
maggiore), il Gestore deve attivare tempestivamente (e
comunque non oltre 48 ore dall’inizio della sospensione) un
Servizio Sostitutivo di Emergenza nel rispetto di quanto
disposto dalle Autorità Sanitarie competenti. A seconda
delle esigenze, per garantire l’efficace svolgimento di tale
Servizio si deve ricorrere ad unità mobili di
potabilizzazione, autobotti o altri mezzi idonei omologati al
trasporto di acqua potabile.
la tempistica di arrivo sul luogo dell’intervento deve essere
garantita entro 1 ora e mezzo dalla prima segnalazione;
adottare un “piano di gestione” delle interruzioni del
Servizio che disciplina anche le modalità di informativa agli
Enti competenti e all’autorità interessata e assicura la
fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo
alimentare.
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee
da destinare al consumo umano;
I casi di emergenza - servizio sostitutivo
Il Gestore, al fine di una regolarità nell’erogazione del
Servizio, deve garantire all’Utenza:
Verifica del livello di pressione e/o dell’impianto interno
Su richiesta dell’Utente, a seguito di significative variazioni
di pressione, il Gestore deve eseguire una verifica del livello
di pressione nella rete al punto di consegna (punto in cui
l’acqua viene trasferita dalla rete di distribuzione gestita dal
Gestore all’impianto dell’Utente). La verifica viene
effettuata entro 48 ore dal momento della richiesta. Nel caso
tale verifica non evidenzi problemi di pressione, il Gestore
fornisce le soluzioni tecniche che possono essere adottate
sull’impianto interno al fine di risolvere i problemi di
fornitura.
Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite
Il Gestore deve svolgere un’attività di ricerca programmata
delle perdite di acqua potabile che consente di verificare e
tenere sotto controllo lo stato di efficienza delle reti di
distribuzione. Il rapporto tra i chilometri di rete sottoposti a
ricerca programmata delle perdite in un anno e l’estensione
complessiva della rete dovrà essere reso noto annualmente
nella Relazione predisposta dal Gestore.
Servizio di manutenzione degli impianti e delle reti di
distribuzione
Al fine di prevenire e ridurre eventuali disservizi e
dispersioni, il Gestore deve svolgere una sistematica attività
di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione.
Se per l’esecuzione di tali lavori si rende necessario
sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua
potabile, gli Utenti devono essere avvisati con congruo
anticipo del giorno e dell’ora di inizio, nonché della durata
complessiva della sospensione. Il tempo minimo di
preavviso sarà di 2 giorni e la durata massima della
sospensione di 24 ore, per lavori di manutenzione
programmata.
limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione
in rete;
2.5 Tempestività nell’evasione delle richieste di esecuzione
dei lavori
Il Gestore deve eseguire i lavori richiesti dagli Utenti nel più
breve tempo possibile, e comunque sempre entro i limiti
indicati negli standard di seguito riportati. I tempi garantiti
per l’esecuzione dei lavori non includono quelli necessari
allo svolgimento di opere o pratiche burocratiche la cui
responsabilità non appartiene al Gestore, e precisamente:
tempi occorrenti per il rilascio di autorizzazioni e permessi
da parte di terzi (privati, Comune, Anas, Provincia, Ferrovie,
ecc.);
tempi necessari per la predisposizione di opere edili o
impiantistiche da parte dell’Utente;
ogni eventuale ritardo la cui causa non sia riconducibile al
Gestore.
Se l’Utente richiede, esplicitamente e con opportune
motivazioni, variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori
indicati dagli standard, sono da ritenersi validi i nuovi tempi
con lo stesso concordati. Il Gestore deve comunque essere
orientato a personalizzare il Servizio in relazione alle
esigenze di ogni singolo Utente.
Avvio del servizio
Unità immobiliari già allacciate alla tubazione stradale
Per unità immobiliari già allacciate alla rete di distribuzione,
il Gestore deve garantire l’avvio del Servizio di erogazione
dell’acqua potabile, con un tempo standard massimo di 7
giorni di calendario dal momento in cui l’Utente stipula il
contratto.
Subentro per unità immobiliari già allacciate alla tubazione
stradale
I tempi previsti nel caso di unità allacciate alla tubazione
stradale si estendono anche ai casi di “subentro” di un nuovo
Utente in qualità di fruitore del Servizio Idrico ad un Utente
precedente e si renda necessaria la riattivazione del
contatore. Ossia lo standard di tempo massimo per la
riattivazione del Servizio Idrico in caso di subentro che non
comporti la modifica della portata del contatore è di 7 giorni
di calendario, dal momento in cui l’Utente stipula il
contratto al momento di avvio dell’erogazione.
Unità immobiliari non allacciate alla rete di distribuzione o
modifiche ad impianti esistenti
Per le unità immobiliari non allacciate alla rete o per
modifiche ad impianti esistenti, il Gestore deve garantire
entro 30 giorni di calendario, la comunicazione del
corrispettivo, ovvero della somma richiesta all’Utente per
l’esecuzione dei lavori. Il tempo standard massimo dal
momento in cui viene riscontrato il pagamento al momento
dell’esecuzione dell’allacciamento e della stipula del
contratto è di 40 giorni di calendario; entro tale termine i
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vigente comporterà altresì l’applicazione di sanzioni
amministrative o penali.
Il tempo medio di attesa agli sportelli è di 15 minuti, mentre
il tempo massimo è di 45 minuti.
Tempo massimo di allacciamento alla fognatura: il Gestore
deve autorizzare i lavori di allacciamento dell’impianto
dell’Utente alla fognatura pubblica nel rispetto delle
disposizioni previste dai singoli regolamenti comunali e/o
aziendali e nel tempo massimo di allacciamento fissato in 60
giorni di calendario, dal pagamento dei relativi costi previsti
o della prima rata in caso di pagamento rateale.
Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento
A carico del Gestore spetta il compito di un attento controllo
dei lavori di allacciamento, al fine di evitare danneggiamenti
alle infrastrutture fognarie pubbliche e dispersione di
liquame.
domiciliazione bancaria (RID)
3.0 INFORMAZIONI ALL’UTENZA
eventuali altre forme che il Gestore potrà individuare
2.6 Qualità del Servizio di fognatura e depurazione
Il Gestore deve instaurare un corretto e tempestivo rapporto
con i propri Utenti, improntato a regole di correttezza e
trasparenza.
Il Gestore deve utilizzare gli impianti in dotazione con la
massima diligenza e secondo le migliori tecnologie a
disposizione, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti
dalla normativa vigente e per una sempre migliore qualità
ambientale.
Il personale del Gestore è tenuto pertanto, a fornire tutte le
informazioni necessarie all’instaurazione di un corretto
rapporto tra Gestore e Utente e a favorire un corretto utilizzo
del Servizio e delle risorse.
Nella “Scheda informativa” (da allegare alla Carta) sono
riportati i giorni e le ore nei quali è possibile effettuare il
pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali
abilitati.
lavori devono essere eseguiti, purché il punto di consegna
dell’acqua all’Utente sia attivabile mediante allacciamento
alla rete esistente. Se invece il punto di consegna si trova
distante dalla rete di distribuzione e occorre realizzare
un’estensione o adeguamento della stessa, lo standard non è
più valido e il Gestore deve provvedere a comunicare
all’Utente i tempi necessari ad eseguire l’estensione o
adeguamento di rete e il nuovo allacciamento.
Cessazione del servizio
Quando l’Utente richiede la cessazione del Servizio di
erogazione dell’acqua potabile, il Gestore deve provvedere
alla chiusura del contatore e alla risoluzione del contratto nel
tempo massimo standard di 7 giorni di calendario, dal
momento in cui l’Utente presenta la richiesta, completa dei
dati necessari, al momento in cui il Servizio viene
effettivamente interrotto.
Il Gestore si deve impegnare a predisporre, in attuazione del
Piano d’Ambito, “piani di investimenti” da sottoporre
all’Autorità d’Ambito che garantiscano a regime, oltre al
rispetto dei livelli minimi, le seguenti modalità di
svolgimento del Servizio:
Sistema fognario delle zone di nuova urbanizzazione
Nelle zone di nuova urbanizzazione o in caso di rifacimenti,
la scelta del sistema fognario – misto o separato – deve
essere dettata da ragioni di coerenza e continuità con il
sistema esistente, e da valutazioni di compatibilità
economica e ambientale.
Rispetto degli obiettivi di qualità
Gli scarichi della fognatura e degli impianti di depurazione
sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori
limite di emissione previsti dalla normativa vigente.
Scarichi su suolo o negli strati più superficiali del sottosuolo
Sono vietati scarichi sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione per i seguenti casi nei quali
devono comunque essere rispettate le disposizioni della
normativa vigente:
i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione di
una rete fognaria non sia giustificata;
gli scaricatori di piena delle reti unitarie;
gli scarichi trattati per i quali non sia tecnicamente o
economicamente possibile recapitare in corpi idrici
superficiali.
Scelta della tecnologia di depurazione
La scelta della tecnologia di depurazione deve essere
orientata verso sistemi che consentano di giungere alla
migliore efficacia ambientale dell’intervento, operando con
efficienza ed economicità.
Monitoraggio impianti di depurazione
Gli impianti di depurazione con potenzialità superiori ai
100.000 abitanti equivalenti, vanno monitorati attraverso un
centro di telecontrollo, che verifica le grandezze
caratteristiche nei nodi significativi della rete fognaria di
raccolta acque reflue con le relative stazioni di
sollevamento, e le sezioni di trattamento dell’impianto; sullo
scarico finale deve essere installato un idoneo campionatore.
Allacciamento alla fognatura
Utenze civili: con l’allacciamento alla pubblica fognatura,
gli Utenti hanno il diritto di scaricare le proprie acque senza
ulteriori adempimenti, fermo restando che l’allaccio deve
essere preventivamente autorizzato dal titolare del Servizio.
Utenze produttive: oltre all’autorizzazione all’allaccio, gli
Utenti devono conseguire anche quella allo scarico a precise
condizioni di legge o regolamenti. L’autorizzazione ha
validità di 4 anni dal rilascio ed il rinnovo va richiesto 1
anno prima della scadenza. Il rilascio della nuova
autorizzazione è subordinato ai controlli di rito. Il
superamento dei limiti di emissione previsti dalla normativa
3.1 Accessibilità al Servizio e trasparenza nei rapporti con
l’Utenza
Particolare importanza viene riservata al corretto e
tempestivo rapporto con gli Utenti garantendo loro la
possibilità di rivolgersi al Gestore direttamente,
telefonicamente, a mezzo lettera, telefax o posta elettronica,
per qualsiasi richiesta, informazione, segnalazione inerente
al Servizio, agevolandoli nell’esercizio dei loro diritti e
nell’adempimento dei loro doveri.
Accesso del pubblico agli sportelli
Gli sportelli del Gestore devono essere adeguatamente
distribuiti in relazione alle esigenze dell’Utenza nel territorio
e devono essere aperti al pubblico per un orario non
inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8,00÷18,00 nei
giorni lavorativi e per almeno 4 ore giornaliere
nell’intervallo 8,00÷13,00 il sabato. Gli sportelli possono
anche essere organizzati attraverso sistemi telematici con
dialogo diretto Gestore – Utente.
Rapporto con l’Utente
I dipendenti del Gestore (o le persone da essa incaricate) a
contatto con il pubblico sono riconoscibili grazie
all’esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia.
Il Gestore si adopera per facilitare gli Utenti attraverso la
limitazione degli adempimenti richiesti per la fornitura del
Servizio: in particolare per gli Utenti portatori di handicap e
anziani o malati con difficoltà motorie vengono effettuate,
su richiesta, visite a domicilio. Con gli Utenti in situazione
di grave e comprovata indigenza il Gestore concorda
particolari modalità di riscossione del credito.
Il Gestore riserva particolare attenzione, ai fini della
preventiva segnalazione in occasione di sospensioni
programmate del Servizio, agli Utenti presso i quali esistano
persone che effettuano dialisi o altre applicazioni
terapeutiche domiciliari necessitanti di alimentazione idrica
e rilevanti per la vita e la salute delle persone stesse. Sarà
cura degli Utenti interessati o dei servizi sanitari competenti
tenere aggiornato il Gestore in merito a dette situazioni.
Gli Utenti sono invitati a segnalare disservizi ed effettuare
proposte e osservazioni relative al Servizio presso gli
sportelli, telefonando al Servizio Clienti, per lettera o fax.
Svolgimento delle pratiche
E’ a disposizione degli Utenti il Servizio di sportello sia
presso gli uffici aperti al pubblico sia attraverso il “Servizio
Telefonico Utenti”, il cui numero è indicato sull’elenco e
sulla “Scheda informativa” da allegare alla Carta del
Servizio.
Le pratiche possono essere svolte sia allo sportello che al
telefono o per corrispondenza.
Sulla “Scheda informativa” devono essere riportate le
pratiche che possono essere espletate per via telefonica o
allo sportello, con i relativi giorni ed orari, nonché quelle
che possono essere espletate tramite corrispondenza.
Il servizio informazioni per via telefonica è assicurato per un
orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e per
almeno 5 ore il sabato.
Il Gestore deve adottare forme e modalità differenziate di
pagamento delle fatture. In particolare:
contanti
assegni circolari o carta di credito/debito e/o bancomat
bonifico bancario
conto corrente postale
Rispetto degli appuntamenti concordati
Per le attività che richiedono una visita a domicilio, il
personale del Gestore deve concordare con l’Utente il giorno
e la fascia oraria dell’appuntamento. La fascia oraria non
potrà superare le 4 ore, ovvero all’Utente non potrà essere
richiesto di essere reperibile in casa propria per un periodo
di tempo superiore alle 4 ore del mattino o alle 4 ore del
pomeriggio.
Il Gestore deve rispettare gli appuntamenti concordati con
l’Utente. Nel caso di sopralluoghi per l’attivazione,
riattivazione e cessazione del Servizio, gli appuntamenti
verranno concordati al momento di presentazione della
richiesta da parte dell’Utente o al massimo entro 2 giorni
lavorativi. In caso di assenza dell’Utente nel giorno e nella
fascia oraria convenuti, l’Utente richiede al Gestore un
nuovo appuntamento. Se per motivi contingenti il Gestore si
troverà nella necessità di disdire un appuntamento
concordato, dovrà provvedere ad avvertire l’Utente con
almeno 24 ore di anticipo. Il grado di affidabilità del Gestore
in materia di rispetto degli appuntamenti concordati è
indicato dallo standard “N° di appuntamenti rispettati sul N°
di appuntamenti concordati” (il valore numerico di questo
standard viene reso noto nella Relazione sulla Qualità del
Servizio pubblicata annualmente dal Gestore).
Richiesta di informazioni
Per ottenere informazioni sul Servizio Idrico e in particolare
sui loro diritti e sugli adempimenti richiesti, gli Utenti
potranno recarsi presso lo sportello del Gestore, chiamare
per via telefonica il Servizio Telefonico Utenti, o inviare una
lettera. Oltre alla presente Carta del Servizio, presso lo
sportello del Gestore verranno messi a disposizione la
Relazione annuale sulla Qualità del Servizio, opuscoli e altro
materiale informativo. Allo sportello o al telefono le
informazioni devono essere fornite immediatamente, salvo
casi particolari che richiedono verifiche o ricerche di
documenti. Alle richieste inoltrate a mezzo lettera, deve
essere data risposta nei limiti indicati dallo standard di
tempo massimo pari a 30 giorni di calendario.
3.2 Indicazioni sulla qualità dell’acqua distribuita
Presso lo sportello del Gestore deve essere disponibile, a
chiunque ne faccia richiesta, una nota informativa che
riassume le caratteristiche qualitative dell’acqua distribuita
in quella zona, e precisamente:
La durezza totale, ovvero presenza di sali di calcio (Ca) e di
magnesio (Mg), espressa in milligrammi per litro mg/l (gradi
francesi, °F);
Concentrazione ioni idrogeno, ovvero grado di acidità,
espressa in unità e decimi di pH;
Residuo fisso, ovvero presenza di sali minerali, a 180 °C,
espressa in milligrammi per litro (mg/l);
Presenza di nitrati (NO3), espressa in milligrammi per litro
(mg/l);
Presenza di nitriti (NO2), espressa in milligrammi per litro
(mg/l);
Presenza di ammoniaca (NH4), espressa in milligrammi per
litro (mg/l);
15
Presenza di fluoro (F), espressa in microgrammi per litro
(µg/l);
Presenza di cloruri (Cl), espressa in milligrammi per litro
(mg/l);
3.3 Fatturazione dei consumi
I consumi devono essere rilevati almeno due volte l’anno da
parte del personale del Gestore regolarmente munito di
tesserino di riconoscimento o direttamente dall’Utente se i
contatori sono posizionati in proprietà privata. Agli Utenti
assenti al passaggio del personale incaricato delle letture
viene rilasciato un avviso con l’invito a comunicare la
propria lettura del contatore.
Se le misure del contatore risultano effettivemente errate, il
Gestore deve provvedere a ricalcolare i consumi
erroneamente misurati, sulla base della media dei consumi
effettuati in precedenza e di ogni altro elemento utile.
3.4 Comunicazione del Gestore con l’Utenza
Il Gestore, per garantire agli Utenti la costante informazione
sulle procedure, sulle iniziative aziendali, sui principali
aspetti normativi, contrattuali e tariffari, deve predisporre i
seguenti strumenti:
La “Carta del Servizio”
Il “Regolamento per la fornitura del Servizio” e le
“Condizioni generali di somministrazione del Servizio”
La comunicazione della lettura da parte dell’Utente può
essere effettuata:
Gli opuscoli e depliant informativi
telefonicamente – Servizio Telefonico di autolettura;
Le note esplicative allegate alla fattura
cartolina per autolettura rilasciata dal personale addetto alla
rilevazione.
L’informazione ai mass media
In mancanza di una lettura diretta o comunicata dall’Utente,
il Gestore deve eseguire una stima sulla base del consumo
medio giornaliero rilevato, salvo conguaglio, nel
corrispondente periodo dell’anno precedente.
Il Gestore si deve impegnare a:
Affidabilità del sistema di fatturazione
In base ai consumi rilevati ed in base a quanto previsto nei
contratti di fornitura, il Gestore deve provvedere ad emettere
le fatture con cadenza almeno semestrale. Il grado di
affidabilità del sistema di fatturazione sarà definito da uno
standard basato sul rapporto tra il numero delle rettifiche
effettuate ed il numero complessivo delle fatture emesse
ogni anno.
Rettifiche di fatturazione
Può accadere che l’Utente segnali delle inesattezze in una o
più fatture a lui recapitate. In tal caso il Gestore deve
eseguire le opportune verifiche e, se la segnalazione
dell’Utente risulta esatta, provvedere ad aggiornare i dati
dell’archivio, annullare le fatture sbagliate e ad emetterne di
nuove.
Il tempo necessario all’esecuzione delle rettifiche sarà:
immediatamente (se non sono necessarie verifiche tecniche
e/o amministrative);
45 giorni (se sono necessarie verifiche tecniche e/o
amministrative).
Se l’Utente ha già versato una somma superiore al dovuto, il
Gestore provvederà a restituirgliela, maggiorata di una
somma pari agli interessi legali sulla cifra pagata in eccesso
con decorrenza dal giorno del pagamento errato,
sottraendola dall’ammontare delle fatture successive oppure,
in caso di importi particolarmente significativi (maggiori di
25 euro) e qualora l’Utente lo richieda, attraverso bonifico
bancario o assegno circolare.
Morosità
Quando l’Utente ritarda il saldo di una fattura rispetto ai
tempi di scadenza, il Gestore applica una penalità per il
ritardo del pagamento (art. 49 del Regolamento d’Utenza),
che verrà addebitata sulla fattura successiva. In caso di
ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla scadenza della
fattura, dopo un ulteriore preavviso minimo di venti giorni,
il Gestore può sospendere il servizio sino a che venga
effettuato il pagamento. Non appena l’Utente provvederà a
saldare il corrispettivo dovuto, il Servizio di erogazione
dell’acqua potabile dovrà essere riattivato in un tempo
massimo standard pari a 2 giorni di calendario (i due giorni
di calendario vanno calcolati dal momento in cui l’Utente
dimostra di aver provveduto al pagamento al momento di
riattivazione del Servizio).
Verifica del contatore
L’Utente può richiedere una verifica del corretto
funzionamento del contatore installato. Tale verifica è da
effettuarsi nell’arco di un tempo massimo garantito pari a
- 15 giorni lavorativi dalla richiesta documentata se la
verifica si effettua in loco presso l’Utente o presso l’officina
del Gestore;
- 60 giorni lavorativi dalla richiesta documentata se la
verifica si effettua presso l’Ufficio Metrico o laboratorio
pubblico o privato indicato dal Gestore e debitamente
autorizzato.
Sito internet
Informare l’utenza sulle modalità di lettura della bolletta.
Rendere note agli Utenti, tramite appositi opuscoli, le
condizioni di somministrazione del Servizio e le regole del
rapporto intercorrente fra le due parti.
Informare sulle procedure di pagamento delle bollette, sulle
modalità di lettura contatori, nonché sulle agevolazioni
esistenti per ogni eventuale iniziativa promozionale. Al fine
di agevolare la pianificazione delle spese familiari, il
Gestore si deve impegnare ad informare annualmente e di
volta in volta sul calendario delle scadenze delle bollette.
Informare l’Utenza circa il meccanismo di composizione e
variazione della tariffa nonché di ogni variazione della
medesima e degli elementi che l’hanno determinata.
Informare l’Utenza circa l’andamento del Servizio di
fognatura e depurazione, in particolare fornire informazioni
in merito ai fattori legati all’utilizzo degli impianti di
depurazione, ai limiti allo scarico, alle caratteristiche di
qualità degli effluenti depurati, alla qualità e destinazione
finale dei fanghi di depurazione.
Informare l’Utenza, su specifica richiesta, sugli effetti a
carico del corpo idrico recettore determinato dagli effluenti
depurati, anche in considerazione dei fattori di utilizzo degli
impianti.
Rendere note, nei locali accessibili agli Utenti e nelle
comunicazioni periodiche, le procedure per la presentazione
di eventuali reclami.
Predisporre procedure per la rilevazione e la segnalazione di
consumi anomali, onde suggerire agli Utenti miglioramenti
sull’utilizzo tecnico/contrattuale del Servizio.
Predisporre Servizi telefonici adatti a soddisfare le esigenze
informative relativamente a tutto quanto attiene il rapporto
commerciale (contratti, volture, informazioni, bollette,
allacciamenti, ecc.).
Assicurare un Servizio di informazioni relative al Gestore ed
alla generalità dei Servizi, adottando un linguaggio facile ed
accessibile.
Effettuare periodici sondaggi per accertare l’efficacia delle
informazioni e comunicazioni effettuate e per recepire
eventuali ulteriori esigenze dell’Utente in questo campo.
Il Gestore, inoltre, deve rendere noto all’Utente i contenuti
della Relazione annuale sulla Qualità del Servizio.
Servizio Telefonico Utenti, il cui numero è indicato sia
sull’elenco del telefono, sia sulla Scheda Informativa del
Gestore
Lettera inviata al Gestore
Procedura di ricomposizione amichevole delle controversie
per la soluzione extragiudiziale del contenzioso con
l’Utenza.
Al momento della presentazione del reclamo, l’Utente deve
fornire il proprio codice identificativo e tutti gli elementi in
suo possesso relativamente a quanto si ritiene oggetto di
violazione, affinché l’ufficio stesso possa provvedere ad una
ricostruzione dell’iter seguito. Ricevuta la segnalazione, il
Gestore deve compiere i necessari accertamenti, comunicare
gli esiti all’Utente nei tempi garantiti dallo “standard di
risposta ai reclami” e impegnarsi a rimuovere al più presto le
cause del disservizio.
Il Gestore controlla e classifica i reclami inoltrati dagli
Utenti, attraverso una procedura informatizzata. Ai reclami
verbali o telefonici, che non richiedono sopralluoghi o
verifiche interne al Gestore, deve essere fornita risposta
immediata. Negli altri casi si considera uno “standard di
risposta ai reclami” massimo di 30 giorni di calendario. Tale
standard deve riguardare i reclami inviati a mezzo lettera o
modulo di reclamo, i reclami verbali e telefonici che
richiedono sopralluoghi o verifiche interne al Gestore.
Se la complessità della pratica di reclamo non consente al
Gestore di rispettare lo standard di risposta ai reclami,
l’Utente deve essere tempestivamente informato sullo stato
di avanzamento della pratica e sui tempi necessari per la
risposta.
Qualora l’utente non abbia ricevuto risposta dal Gestore
entro i tempi previsti, ovvero non si ritenga soddisfatto della
risposta fornitagli, può avvalersi della procedura di
ricomposizione amichevole delle controversie, che sarà
approvata con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito.
Semestralmente il Gestore deve riferire all’Autorità
d’Ambito circa il numero, il tipo di reclami ed il seguito
dato ad essi. Annualmente il Gestore deve predisporre un
resoconto, a disposizione degli Utenti che ne facciano
richiesta, contenente, oltre alle informazioni precedenti,
indici sui tassi di reclamo, confronto con i dati
precedentemente riscontrati, eventuali suggerimenti e
segnalazioni di disfunzioni.
Controlli esterni
L’Utente, nel caso di mancata o insufficiente risposta entro
il termine previsto dalla presentazione dei reclami al
Gestore, può sporgere reclamo, con la relativa
documentazione in relazione ai rispettivi ruoli, oltre che
all’Autorità d’Ambito, all’ASL, all’ARPA, alla Regione
Piemonte e al Comitato per la vigilanza sull’uso delle
risorse.
4.1 Mancato rispetto degli impegni
Assicurare un Servizio di qualità significa anche assumersi
la responsabilità di eventuali disservizi subiti dai propri
Utenti. Per questo il Gestore deve prevedere un indennizzo
per il disagio subito all’Utente che è sottoposto a disservizio.
E’ pertanto stabilito un rimborso di 25,82 € qualora si
verifichi il mancato rispetto, per cause aziendali, dei
seguenti standard:
Durata massima di interruzione della fornitura
Preavviso minimo di interruzione della fornitura in caso di
manutenzione programmata
Tempi di rilascio dei preventivi
4.0 PROCEDURE DI RECLAMO E MODALITÀ DI
RIMBORSO
Tempi di esecuzione dei lavori
I reclami, ovvero le proteste contro comportamenti
considerati ingiusti, irregolari o dannosi, rappresentano un
diritto fondamentale per gli Utenti nei confronti del Gestore
e un’importante occasione di miglioramento per
quest’ultimo. Pertanto, ogni volta che lo ritengano
opportuno, gli Utenti possono inoltrare i reclami al Gestore
attraverso uno dei quattro strumenti a loro disposizione:
Tempi di risposta alle richieste di informazione
Modulo di reclamo disponibile presso lo sportello del
Gestore;
Tempi di attivazione/disattivazione della fornitura
Tempi di risposta ai reclami degli Utenti
Nessun rimborso sarà dovuto all’Utente nei casi in cui il
mancato rispetto degli standard sia dovuto a:
Cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalle
possibilità di intervento del Gestore, tra cui condizioni
climatiche tali da condizionare l’esecuzione dei lavori
Mancato rilascio di permessi e/o autorizzazioni da parte di
terzi
16
Mancata esecuzione di lavori di competenza dell’Utente
Emanazione di norme e leggi che incidono sui tempi delle
lavorazioni
La richiesta di rimborso deve essere presentata per iscritto al
Gestore, “Servizio Utenti”, il cui indirizzo è indicato nella
“Scheda Informativa”, entro 20 giorni dal verificarsi del
disservizio, allegando tutta la documentazione e le
informazioni che possono essere utili a motivare la richiesta.
Qualora, fatte le opportune verifiche, sia stato accertato
l’effettivo verificarsi di uno dei disservizi sopra elencati, il
Gestore deve comunicare all’Utente entro 30 giorni dal
ricevimento l’accoglimento della domanda di rimborso. Il
risarcimento sarà quindi effettuato direttamente agli sportelli
aziendali o mediante accredito.
In caso negativo il Gestore darà comunicazione scritta e
motivata all’Utente.
4.2 Danni a terzi
Il Gestore deve contrarre idonea copertura assicurativa
contro eventuali danni causati a terzi, nell’esercizio delle reti
idriche e in generale nella gestione del Servizio. Un apposito
ufficio del Gestore sarà a disposizione dell’Utente per
definire le relative procedure.
5.0 MONITORAGGIO DELLA QUALITà DEL SERVIZIO
Monitoraggio della qualità del servizio da parte del Gestore
Per effettuare la valutazione della qualità del Servizio
erogato, il Gestore adotta un sistema di monitoraggio interno
attraverso il quale vengono periodicamente rilevati:
Il giudizio degli Utenti sul Servizio fornito (qualità percepita
e attesa). Per rilevarlo ogni tre anni una società specializzata
esegue approfondite interviste su campioni statisticamente
rappresentativi dell’Utenza
Le prestazioni effettivamente rese (qualità erogata).
Un’apposita funzione aziendale è incaricata di raccogliere ed
elaborare i dati relativi al livello di osservanza degli standard
di Servizio
I reclami degli Utenti (qualità disattesa). La gestione e
classificazione dei reclami inoltrati dagli Utenti è
organizzata
dal
informatizzato.
Gestore
attraverso
un
sistema
Sulla base delle informazioni ricavate dal sistema di
monitoraggio, il Gestore, a partire dal primo anno
successivo alla pubblicazione della Carta del Servizio, deve
pubblicare una Relazione annuale sulla Qualità del Servizio,
nella quale vengono resi noti:
Il livello di osservanza degli standard di Servizio conseguiti
nel corso dell’anno, con indicazione dei motivi all’origine
delle eventuali inosservanze
Le azioni e i programmi attraverso i quali il Gestore intende
migliorare il proprio Servizio
Questa relazione viene presentata alla Autorità d’Ambito e,
su richiesta, al Comitato permanente per l’attuazione della
Carta dei Servizi Pubblici, agli Enti concedenti il Servizio,
alle Associazioni dei Consumatori, ed è a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta presso lo sportello del Gestore.
Monitoraggio della qualità del servizio da parte dell’autorità
d’ambito
La qualità del Servizio rappresenta uno dei fattori attraverso
i quali i quali l’Autorità d’Ambito adempie alla sua
responsabilità di funzione regolatrice per governare le
criticità intrinseche legate alle situazioni di monopolio
“naturale” e anche per dare visibilità positiva alla Gestione
stessa.
A tal fine l’Autorità d’Ambito avvia un monitoraggio
continuo della qualità del Servizio reso all’Utente,
considerando i diversi aspetti tecnici, amministrativi,
ambientali ed economici connessi all’erogazione del
Servizio e il grado di soddisfazione dell’Utente.
I risultati del monitoraggio consentiranno di dare una
valutazione oggettiva del Servizio in atto e verranno raccolti
annualmente in una “Relazione sullo stato e sulla qualità dei
Servizi Idrici d’Ambito”. Questo documento è redatto anche
sulla base della “Relazione annuale sulla Qualità del
Servizio” sviluppata dal Gestore.
6.0 IMPEGNO DELL’AUTORITà
FAVORE DEGLI UTENTI
D’AMBITO
A
L’Autorità d’Ambito si impegna a vigilare sul corretto e
puntuale adempimento di quanto previsto dalla presente
Carta del Servizio ed è a disposizione per ogni iniziativa di
tutela degli Utenti.
In particolare l’Autorità d’Ambito si impegna:
A mettere a disposizione, su richiesta, di tutti i soggetti
organizzati interessati la “Relazione sullo stato e sulla
qualità dei Servizi Idrici d’Ambito”, redatta anche sulla base
delle relazioni formulate, su appropriata modulistica
informatizzata, dai Gestori in adempimento degli standard
generali
Ad istituire un Ufficio rivolto all’Utenza del Servizio Idrico.
A rendere note, per via informatica, tutte le principali
informazioni sul Servizio medesimo.
7.0 VALIDITà DELLA CARTA DEL SERVIZIO
La validità della presente Carta decorre dalla data di
sottoscrizione della Convenzione fra l’Autorità d’Ambito ed
il Gestore inerente le modalità di organizzazione e gestione
del s.i.i. Tale Carta sarà sottoposta a eventuale revisione
periodica per adeguarla all’evoluzione della qualità richiesta
dagli Utenti.
Essa costituisce un impegno da parte del Gestore nei
confronti di tutti coloro che hanno stipulato con lo stesso un
contratto per la fornitura di Servizi e potrà essere fatta valere
nell’ambito del rapporto contrattuale.
Gli Utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni
della Carta del Servizio tramite opportuna informazione
mediante
gli
strumenti
indicati
nel
paragrafo
“Comunicazione del Gestore con l’Utenza”.
I soggetti interessati, potranno richiedere copia della
relazione redatta dall’Autorità d’Ambito disponibile anche
su appropriato supporto informatico.
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Approvato con Deliberazione dell’A.Ato n. 2 Piemonte nr. 223 del 03/03/2008
CAPO I
Norme e principi introduttivi
Art. 1 Premesse
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile
2006 e successive modifiche e integrazioni.
Sono fatte salve tutte le norme contenute nel
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
2. Il completamento del sistema normativo in materia di
tutela delle acque dall’inquinamento, ad opera della
Regione Piemonte e delle altre Autorità a cui il Decreto
Legislativo 152/06 e s.m.i. fa riferimento, potrà
comportare il riesame e l’adeguamento della disciplina
contenuta nel presente regolamento.
Il presente regolamento disciplina l’uso delle fognature
comunali e dei collettori fognari nonché degli impianti di
depurazione gestiti dai Gestori del servizio idrico
integrato, operanti nel territorio dell’ A.T.O. n° 2, nel
prosieguo individuati con la dizione “Gestori” o
“Gestore”.
Art. 2 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento ha per oggetto:
a) La disciplina e l’uso della pubblica fognatura e gli
scarichi fognari in essa recapitanti nel territorio
dell’A.T.O. n° 2, nonché le modalità del conferimento ai
depuratori comunali di rifiuti tramite autobotti. E’ esclusa
dal presente regolamento la disciplina degli scarichi di
acque addotte da soggetti pubblici e privati direttamente in
corpi idrici superficiali.
b) La definizione delle tipologie e delle modalità di
scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di
scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il
rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e
controllo degli scarichi da parte del gestore ed in
particolare:
- i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi
inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura
e degli impianti di depurazione;
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in
pubblica fognatura;
- le modalità di controllo degli scarichi in pubblica
fognatura in rapporto ai limiti di accettabilità;
- le norme tecniche di allacciamento;
- i criteri per la determinazione delle spese di
allacciamento e delle tariffe;
- le sanzioni amministrative.
4
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività
domestiche.
b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue
provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono
attività commerciali o di produzione di beni, differenti
qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle
acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali
anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali,
anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate
nello stabilimento.
c) "acque reflue urbane”: il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e
provenienti da agglomerato.
d) “allacciamento fognario”: condotta e/o canalizzazione
elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole
utenze fino all'innesto nella rete fognaria.
e) "rete fognaria": il sistema di condotte e/o
canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e
il convogliamento delle acque reflue domestiche,
industriali ed urbane fino al recapito finale.
f) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due
condotte e/o canalizzazioni, la prima delle quali adibita
alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque
meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi
per la raccolta e la separazione delle acque di prima
pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle acque reflue unitamente alle
eventuali acque di prima pioggia.
g) "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
h) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da
uno scarico.
i) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane
che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e
conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di
impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali
alla stessa data siano già state completate tutte le
procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione
lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data
del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al
regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque
reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in
esercizio e già autorizzati;
j) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque
reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di
smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità
dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità
17
ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
k) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue
mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a
seguito dei quali, prima dello scarico, il BOD5 delle acque
in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi
totali siano ridotti almeno del 50%;
l) "trattamento secondario": il trattamento delle acque
reflue mediante un processo che in genere comporta il
trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un
altro processo in cui vengano comunque rispettati i
requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
m) “trattamento terziario” qualsiasi trattamento fisico e/o
chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento
secondario come sopra definito come, ad esempio,
defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione.
n) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di
una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata
in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o
di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
o) “acque meteoriche di dilavamento”: la parte delle acque
di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o
evaporata, dilava le superfici scolanti.
p) “acque di prima pioggia”: quelle corrispondenti, nella
prima parte di ogni evento meteorico, ad una
precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita
sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta
delle acque meteoriche.
q) “acque di lavaggio”: le acque utilizzate per il lavaggio
delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di
dilavamento di origine non meteorica.
r) “evento meteorico”: una o più precipitazioni
atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate,
che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque
di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza
di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo
precedente evento.
s) “superficie scolante”: l'insieme di strade, cortili,
piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga
superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di
lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle
quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio
di contaminazione delle acque di prima pioggia e di
lavaggio.
t) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate
nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs 152/2006.
CAPO II
Disciplina e gestione della pubblica fognatura
Art. 4 Classificazione degli scarichi
1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili
nella pubblica rete fognaria possono derivare da: acque
reflue urbane, acque reflue industriali, acque reflue
domestiche, acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e
trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di
lavaggio di superfici interne o di piazzali.
Art. 5 Domanda di allacciamento di scarichi domestici
alla rete fognaria
1. Tutti gli insediamenti che generano scarichi di acque
reflue domestiche e per i quali lo scarico terminale sia
canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o
uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l’obbligo
di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali
motivate deroghe, anche temporanee, con particolare
riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene
calcolata partendo dal limite di proprietà più vicino
rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura
indicato dal gestore, a prescindere dalle predisposizioni
dello scarico interne del fabbricato.
2. Tutti gli allacciamenti dovranno preferibilmente essere
realizzati sulla rete fognaria secondaria senza interessare
direttamente i collettori principali, raggruppando il
maggior numero di utenti.
3. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico sono ammessi in
fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore,
secondo le modalità descritte nel seguito.
4. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al
Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
• nome e cognome del richiedente;
• veste giuridica del richiedente: proprietario e/o
amministratore e/o legale rappresentante o concessionario
della proprietà interessata, residenza o domicilio se
diverso dalla residenza;
• codice fiscale del richiedente;
• indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento
alla rete, via e numero civico;
• codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile;
• dichiarazione attestante la classificazione dello scarico, il
numero presunto degli utilizzatori, i quantitativi medi
annui conferiti, la modalità di approvvigionamento,
destinazione delle acque meteoriche; • ogni documento
previsto dalla legislazione vigente.
5. Si dovrà allegare alla domanda la seguente
documentazione progettuale a firma di professionista
abilitato.
a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa
ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione,
con l’indicazione del fabbricato interessato;
b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l’esatta
posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati
delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei
rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino
all’immissione prevista nella pubblica fognatura.
Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a
convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale,
nonché la presenza di eventuali fosse settiche;
c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica
fognatura (dai pozzetti di raccolta all’interno della
proprietà fino a quello di immissione), con indicazione
della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati,
ecc.;
d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti
pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e
dell’ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di
apparecchiatura antiriflusso), all’interno della proprietà.
e) Ricevuta del pagamento al Gestore delle spese di
istruttoria per il rilascio della autorizzazione
all’allacciamento pari a € 120,00 (IVA esclusa).
f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o
copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità
edificatoria dell’edificio per costruzioni anteriori al 1977 o
copia della bolletta dell’acquedotto, del gas o dell’energia
elettrica .
6. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di
allacciamento, il Gestore provvede a completare
l’istruttoria ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi.
In tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e
riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.
7. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni
tecniche di esecuzione dell'allacciamento, il Gestore potrà
richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di
una fideiussione per un importo non superiore
all'ammontare dei lavori. Detta cauzione infruttifera o
fideiussione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei
lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni
connesse all'allacciamento.
8. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione
interesserà allacciamenti di particolare importanza da
individuare prevalentemente in urbanizzazioni primarie,
nuovi insediamenti con volumi superiori a 1000 m3 ed in
ogni altro caso simile ai suddetti.
9. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura
privata che già recapita nella pubblica fognatura, il
proprietario
della
fognatura
dovrà
comunicare
preventivamente le variazioni al Gestore il quale si riserva
la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale
presentato con la domanda di allacciamento della
fognatura privata, al fine del rilascio della autorizzazione
alla realizzazione dei nuovi allacciamenti.
10. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i
soggetti attuatori degli stessi, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 33 del Disciplinare Tecnico allegato alla
Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato,
dovranno presentare al Gestore il progetto generale delle
fognature, completo di ogni necessaria informazione per
rilasciare il parere relativo al comparto di nuovo impianto.
Il Gestore provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico
al Comune ed all’Autorità d’Ambito entro sessanta giorni
dalla presentazione del progetto. Detto parere tecnico è
vincolante ai fini dell’accoglimento della domanda di
allacciamento.
Art. 6 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di
insediamenti domestici o
assimilabili
1. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere
predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo
posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale)
costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore. Tale
pozzetto dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la
fuoriuscita di cattivi odori.
2. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati
con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla
corrosione, all’abrasione e scarsa scabrezza, per evitare
perdite di carico e adesione di eventuali depositi. Deve
essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare
dispersioni di acque reflue nel sottosuolo.
3. Le condotte di allacciamento dovranno avere
dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati,
per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte
fognarie con esistenti condotte dell’acquedotto. Nei casi in
cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere
collocata al di sotto di quella dell’acquedotto, ad una
adeguata distanza.
4. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro
interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque
miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le
condotte di allacciamento non potranno avere pendenza
inferiore all’1%.
5. La parte terminale della condotta di allacciamento deve
essere innestata con quota di fondo non inferiore
all’estradosso della condotta fognaria pubblica ricevente.
Nei casi particolari il Gestore può concedere
l’allacciamento a quota superiore rispetto alla sezione
della condotta fognaria pubblica ricevente, a fronte della
compilazione del modulo di sgravio delle responsabilità.
6. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996,
qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non
possano confluire nella pubblica fognatura per caduta
naturale, l’Utente dovrà predisporre idoneo impianto
autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema
antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà
immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta,
mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di
decompressione. L’impianto di sollevamento deve essere
dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e
di un sistema di allarme che entri in azione in caso di
mancato funzionamento.
7. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche
prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano
riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli
impianti, o differenze rispetto alle specifiche di cui
all’allegato 1 “Schemi tipo di allaccio fognario”.
8. Per quanto concerne gli impianti fognari interni alle
proprietà, fatto salvo quanto contemplato dal presente
regolamento, valgono le prescrizioni tecniche indicate nei
diversi regolamenti comunali in materia edilizia e
regolamenti comunali d’igiene e sanità.
9. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove
costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti
esistenti, l’utente è tenuto a separare nella propria rete
interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo
scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto.
Art. 7 Proprietà e manutenzione dei manufatti di
allacciamento alla pubblica fognatura
1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i
manufatti ubicati sul suolo pubblico e privato che risultino
censite presso i relativi comuni proprietari e/o nel catasto
dei Gestori.
2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, la costruzione delle opere
necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a
carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto
autorizzato dal Gestore.
3. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il
proprietario dell’immobile deve inviare al Gestore,
almeno 2 giorni prima dell’esecuzione dei lavori, una
comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori,
l’impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori
ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre
ottemperare alle prescrizioni richieste dal Gestore, anche
in corso d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà
comminata una sanzione di 30,00 € a copertura degli oneri
di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi
sostenuti e salvo maggior danno.
4. I lavori di allacciamento potranno essere eseguiti dal
Gestore dietro pagamento della somma preventivata dal
medesimo sulla base dei costi di riferimento stabiliti
dall’Autorità d’Ambito e riportati all’allegato 2 al
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, oppure direttamente
dall’Utente, previa autorizzazione del Gestore. Nel caso in
cui il lavoro di allacciamento venga realizzato
direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le
autorizzazioni, oltre che dal Gestore anche dall’Ente
proprietario della strada, assoggettandosi al “Regolamento
per il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di lavori
comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo
pubblico” dell’Ente medesimo, qualora in vigore.
18
5. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento
resta del proprietario dell’immobile così come resta a suo
carico ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione
ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti
dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni
richieste dal Gestore.
6. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata
manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita
richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con
pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell’Utente.
7. Nel caso in cui l’allacciamento alla pubblica fognatura
di un’utenza privata non possa essere convenientemente
realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il
proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal
Codice Civile in materia di servitù prediali.
8. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il
passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il
primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli
scarichi soggetti ad autorizzazione.
9. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla
pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica,
determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti
stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica della
stesso in relazione ad adempimenti normativi o per
necessità della pubblica amministrazione il proprietario
del manufatto deve provvedere immediatamente
all’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa
in sicurezza delle opere su suolo pubblico, provvedendo
inoltre ad informare il Gestore e gli Enti
competenti ed ottenere i necessari nulla osta
all’esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del
manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non
intenda eseguire l’intervento manutentivo, su segnalazione
delle pubbliche Autorità, il Gestore esegue i necessari
interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a
consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto
interessato.
10. Alle disposizioni del presente Regolamento sono
soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e
strade private, ricadenti nell’ambito delle zone servite
dalla pubblica fognatura.
Art. 8 Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla
pubblica rete fognaria
1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione,
manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno
essere autorizzati dal Gestore, il quale potrà disporre
controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.
Art. 9 Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla
rete pubblica
1. Il Gestore potrà effettuare ispezioni delle condotte
fognarie allacciate alla pubblica rete fognaria, anche
mediante videoispezione, per garantire la funzionalità del
servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.
Art. 10 Diritto di passaggio attraversamento proprietà
private
1. Le aree private attraversate dalla fognatura sono
vincolate a servitù di passaggio ai termini dell’art. 1033 e
seguenti del Codice Civile.
2. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e
posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi
specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i
lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in
qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario.
3. Il personale incaricato del Gestore ha diritto di accedere
e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita
sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni,
verifiche e manutenzioni.
4. Il Gestore si obbliga a risarcire il proprietario degli
eventuali danni arrecati.
5. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o
lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o
canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare
od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o
far piantare ovvero lasciare crescere entro la striscia alberi
ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito
in modo da mettere in pericolo la condotta e/o
canalizzazione.
6. L’atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le
parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le
necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, etc)
Art. 11 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento
1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite
all’art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma,
essere avviate alla depurazione.
2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo
stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali,
tali acque non devono essere smaltite in pubblica
fognatura.
3. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o
prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti
urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica
fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di
dilavamento.
4. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di
sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima
pioggia normati all’articolo 21 del presente regolamento.
CAPO III
Disciplina degli scarichi nelle reti fognarie per le acque
reflue domestiche e assimilate alle domestiche Art. 12
Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle
domestiche
1. Sono “ scarichi domestici ” quelli provenienti da
insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività
domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella
rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di
esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo
l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete
fognaria esistente.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 101 del Decreto
Legislativo 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 112 dello stesso, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, e ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 26 marzo 1990 n. 13, così come modificata con L.R.
3 luglio 1996 n. 37, sono assimilate alle acque reflue
domestiche quelle che derivano da insediamenti che per la
loro natura sono comparabili a quelli abitativi se rientranti
nei limiti di accettabilità dell'allegato 3) della L.R. 13/90 :
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla
coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di
bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di
allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in
conformità alla disciplina regionale in materia e che
dispongano di un ettaro di terreno agricolo per ognuna
delle quantità indicate nella tabella 6 dell’allegato 5 alla
parte terza del Decreto medesimo;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti
a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con
carattere di normalità e complementarietà funzionale nel
ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall'attività di
coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la
disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura
che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una
densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro
quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una
portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto
secondo;
e) gli scarichi provenienti da servizi igienici di
insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e
permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di
servizi;
f) gli scarichi da cucine e mense, ad eccezione delle
attività industriali alimentari, agro-alimentari e di
ristorazione collettiva;
g) gli scarichi di lavanderia, ad eccezione delle attività
industriali di lavanderia e/o dei reflui di lavaggio a secco;
h) i reflui tecnologici da condizionamento , condensazione
vapore e scambiatori di calore;
i) i reflui di manutenzione, anche straordinaria, di vasche e
serbatoi dell’acqua potabile;
j) gli scarichi di acque di piscina (purché la quantità ed il
contenuto di cloro, rame e altri metalli non siano tali da
comportare problemi e/o disservizi alla rete fognaria e/o
agli impianti di depurazione) fermo restando che in sede
di autorizzazione all’allacciamento possono essere definiti
limiti qualitativi e/o quantitativi;
k) in generale gli scarichi aventi caratteristiche qualitative
conformi all’allegato 3 della L.R. 13/90.
3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in
pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le
modalità stabilite dal presente Regolamento. Per le utenze
di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono
allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di
depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l’uso
di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche,
fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizione del
Gestore. Le utenze esistenti dovranno, qualora il Gestore
lo ritenga opportuno, procedere alla dismissione
eliminando i manufatti di trattamento previa pulizia,
disinfezione, demolizione o riempimento degli stessi con
materiale inerte costipato.
4. Per le utenze esistenti servite dalla pubblica fognatura
ma sprovvista di impianto di depurazione o con impianto
inadeguato resta valido quanto previsto dall’art. 37 del
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
Art. 13 Manomissioni dell’allacciamento alla pubblica
fognatura e modifica della natura dello scarico
1. Il Gestore nel caso in cui accerti:
a. manomissione o irregolare funzionamento delle
apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico
o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su
fonti alternative di approvvigionamento;
b. modificazione della natura e della qualità dello scarico;
diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge,
l’Utente a proseguire e invita a regolarizzare la situazione
accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la
salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a
comunicare l’Utente la necessità di regolarizzare la
situazione e contestualmente a comunicare all’autorità
competente l’accaduto, fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il
Gestore provvede ad effettuare d’ufficio l’intervento di
ripristino addebitando il relativo costo all’Utente, fatti
salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per
legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o
patendi dal Gestore.
4. Qualora la modifica della natura o della qualità dello
scarico non comporti un rischio per la salute pubblica e/o
per l’ambiente, l’Utente che non è in grado di rispettare i
limiti indicati nell’allegato 3 della L.R. 13/90 deve
richiedere al Gestore l’autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura. Tale utenza, da assimilabile a
domestica, sarà considerata industriale.
CAPO IV
Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali
nella pubblica rete fognaria Art. 14 Condizioni di
ammissibilità
1. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e
produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a
condizione che le loro caratteristiche qualitative e
quantitative siano compatibili con la funzionalità delle
strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e
depurazione.
2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di
accettabilità previsti dalle norme di legge o prescritti in
autorizzazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06
e s.m.i., nel rispetto del presente regolamento.
3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti
mediante diluizione con acque di qualsiasi natura
prelevate allo scopo.
4. Le acque degli insediamenti industriali provenienti
esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e
comunque da scarichi di tipo domestico o assimilabile,
sono soggette alle norme di cui al Capo III, purché queste
siano convogliate con collettori distinti da quelli
dell’attività industriale.
Art. 15 Domanda di allacciamento di scarichi
industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne alla pubblica rete fognaria
1. Analogamente agli insediamenti domestici, le domande
di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui al
successivo art. 21 alla pubblica rete fognaria, devono
essere presentate dai proprietari degli immobili in
conformità al modello predisposto dal Gestore.
2. L’ottenimento dell’autorizzazione all’allacciamento non
implica l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico, che
deve essere rilasciata al titolare dell’attività produttiva
secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura
dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere gli
stessi dati e la stessa documentazione progettuale a firma
di professionista abilitato prevista per la domanda di
allacciamento per gli scarichi domestici di cui al
precedente art. 5.
Art. 16 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di
insediamenti industriali
1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli
allacciamenti di tipo domestico ed assimilabile, gli
allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare le
disposizioni del presente articolo.
2. L’insediamento deve essere dotato di un pozzetto di
ispezione terminale, costruito secondo gli schemi tipo
forniti dal Gestore, ove poter accedere per il prelievo di
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campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi (pozzetto
di campionamento) accessibile a tutti gli organi di
controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all’interno
dell’insediamento in prossimità del limite di proprietà,
fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal Gestore.
3. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle
linee di produzione, domestici o a questi assimilabili,
devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui
distinta da quella che colletta i reflui industriali.
4. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte
di scarico di cui al precedente comma risulti per l’utente
eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è
consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di
campionamento venga collocato a monte della
miscelazione medesima.
5. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche
prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano
riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli
impianti.
Art. 17 Autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali in pubblica fognatura
1. L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata da parte
del Gestore al titolare dell’attività produttiva. L’istanza
deve essere redatta in conformità al modello predisposto
dal Gestore e deve essere corredata della seguente
documentazione progettuale a firma di professionista
abilitato:
a) Corografia (scala 1:2000) e planimetria generale (scala
1:200 o 1:500) dalle quali si rilevino esattamente
l’ubicazione dell’insediamento, i diversi reparti di
lavorazione, il percorso delle reti fognarie interne, i punti
di scarico delle acque reflue industriali, domestiche, di
prima pioggia e meteoriche, il pozzetto di prelevamento
campioni, l’esatta posizione dei misuratori di portata
dell’acqua scaricata, gli eventuali pozzi e/o ogni altra
fonte di approvvigionamento dell’acqua potabile e/o di
servizio.
b) Progetto esecutivo dell’impianto di depurazione
privato, se previsto, e relazione tecnica dettagliata del suo
funzionamento con descrizione delle sostanze inquinanti
che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle
acque reflue, specificando i limiti ai quali si intendono
allineare gli scarichi.
c) Scheda tecnica dei misuratori di portata.
d) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
e) Qualsiasi altro provvedimento autorizzativo di cui siano
in possesso.
2. Qualora la documentazione presentata risultasse
mancante di qualcuno dei suddetti allegati o qualora il
contenuto degli stessi risultasse non sufficiente ad
insindacabile giudizio del Gestore, questi potrà richiedere
integrazioni che dovranno essere presentati entro 60 giorni
dalla richiesta, in caso contrario l’istanza s’intenderà
respinta.
3. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al
titolare dell’attività da cui origina lo scarico, il quale
assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
4. E' vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi
da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di
reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi
tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello
autorizzato.
5. L’autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del
D.Lgs. 152/06 e fatto salvo quanto ivi previsto, ha durata
di quattro anni dalla data di rilascio della stessa. Un anno
prima della scadenza, il titolare dovrà richiedere il rinnovo
dell’autorizzazione presentando la richiesta in conformità
al modello predisposto dal Gestore, il quale avviserà
preventivamente il titolare dello scarico dello scadere dei
termini per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione
medesima. La tardiva richiesta di rinnovo può comportare
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste
dall’art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06.
6. Il titolare dell’autorizzazione qualora vi sia una
sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere la
sospensione dell’autorizzazione per un periodo di tempo
fino a 180 giorni senza che questa decada di diritto. Tale
sospensione non comporta la proroga della data di
scadenza dell’autorizzazione.
7. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica
fognatura provenienti da insediamenti industriali possono
richiedere l’installazione di opportuni impianti di
pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è
responsabile di tali impianti e ne assicura in ogni
momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel
rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di
pretrattamento
devono
risultare
conformi
alla
documentazione tecnica allegata all’autorizzazione allo
scarico. Nell’eventualità di disservizi degli impianti di
pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria,
il titolare dell’attività deve darne immediata
comunicazione al Gestore, il quale ha la facoltà di
prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello
scarico per tutta la durata del disservizio.
8. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare al Gestore le
variazioni che possono modificare l’autorizzazione entro
trenta giorni dall’evento (modifica di posizione, quantità e
qualità dello scarico, modifica agli impianti di
pretrattamento, variazioni della titolarità dell’azienda,
ecc.). Nel caso in cui le variazioni siano considerate
sostanziali ad insindacabile giudizio del Gestore, il titolare
dello scarico è tenuto a richiedere una nuova
autorizzazione presentando la documentazione prevista
dal presente regolamento, pena la decadenza
dell’autorizzazione in essere, in conformità a quanto
previsto all’art. 41.
9. Qualora se ne verifichi la necessità, il Gestore può
prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente,
l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento
in continuo degli scarichi connessi ai processi produttivi:
tali strumenti, dovranno essere installati e posizionati, a
cura e spese dell'Utente, sull'ultimo punto accessibile
prima dell’innesto alla pubblica fognatura.
10. Il Gestore, se lo ritiene necessario, può, motivandolo
adeguatamente, richiedere al titolare di scarichi di acque
reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un
idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico,
avente le caratteristiche indicate dal Gestore stesso.
11. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed
accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal
Gestore.
12. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento
dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente,
al Gestore il mancato o anomalo funzionamento di detto
strumento.
13. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al
titolare dello scarico, il Gestore provvederà secondo
quanto previsto dall’art. 130 del D.Lgs. 152/06.
Art. 18 Scarichi di acque reflue industriali che
rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
1. Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come
recapito finale una pubblica fognatura sono ammessi nel
rispetto dei limiti della Tab. 3 all. 5 alla parte terza del
D.Lgs. 152/06.
2. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle
acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con
personale all'uopo incaricato.
3. Il Gestore ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli
e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei
valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzatori e può accertare, in ogni
momento, le condizioni che danno luogo alla formazione
degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire
tutte le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai
luoghi dai quali si origina lo scarico.
4. Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse sospesa o
revocata, l'Utente non potrà più scaricare i propri reflui; in
caso di revoca, il rilascio della nuova autorizzazione sarà
subordinato alla presentazione di formale richiesta la
quale, oltre alla normale documentazione, dovrà riportare
le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano
originato il provvedimento di revoca.
Art. 19 Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai
limiti della tabella 3) all. 5 allaparte terza del D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152
1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori limite di
emissione di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte
terza del D.Lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di
cui alla nota 2 della tabella medesima , il Gestore potrà
disporre eventuali deroghe ai limiti della tabella 3 allegato
5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. Detti scarichi devono essere esplicitamente autorizzati
dal Gestore con apposita convenzione da stipularsi con il
titolare dello scarico nella quale vengano definiti
qualitativamente e quantitativamente l’entità del
superamento dei singoli parametri derogati ed eventuali
limiti temporali allo scarico.
3. Per tali Utenze deve essere presentata apposita istanza
in conformità al modello predisposto dal Gestore.
4. Per detti scarichi valgono integralmente le norme
relative al controllo della qualità degli scarichi di cui al
presente Regolamento.
5. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio
servizio di depurazione, Il Gestore potrà chiedere la
riduzione del carico inquinante, concordando col titolare
dell’insediamento un congruo termine per l’adeguamento
degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi.
6. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti
concordati nella convenzione, il Gestore applicherà il
regime sanzionatorio previsto all’art. 39 del “Regolamento
di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato”
nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte,
fatte salve le altre azioni previste ai termini di legge.
Art. 20 Scarichi di acque reflue industriali con
concentrazioni di inquinanti superiori a quanto
previsto dalla tabella 5 ) dell’all. 5 alla parte terza del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
1. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti
sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili in
percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5)
dell’ allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 non
possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.
Art. 21 Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio
di aree esterne
1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne
come definite all’art. 3 del presente Regolamento, possono
essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di
scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità
previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica
rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in
base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel
rispetto del presente regolamento.
2. I titolari delle attività elencate all’art. 7 del
Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come
modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, qualora optino
per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne in pubblica fognatura, dovranno
richiedere al Gestore l’allacciamento alla stessa e
l’autorizzazione allo scarico, corredando la richiesta con il
piano di prevenzione e gestione previsto dal Regolamento
Regionale suddetto.
3. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere
inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
• nome e cognome del richiedente;
• veste giuridica del richiedente: proprietario e/o
amministratore e/o legale rappresentante o concessionario
della proprietà interessata, residenza o domicilio se
diverso dalla residenza;
• codice fiscale del richiedente;
• indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento
alla rete, via e numero civico;
• codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile
• altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore.
4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue:
a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente
documentazione
a.1) Corografia generale della zona (in scala 1:2000),
estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di
immissione, con l’indicazione del fabbricato interessato;
a.2) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici
di dettaglio (in scala 1:50) riportanti: - L’indicazione delle
superfici scolanti con specificazione della relativa
destinazione d’uso; - L’indicazione delle ulteriori superfici
sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia
rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e
di lavaggio; - I tracciati delle reti interne di raccolta ed
immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di
lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con
indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale
usato sino all’immissione prevista nella pubblica
fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni
destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro
recapito finale;
- Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica
fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di
trattamento all’interno della proprietà fino a quello di
immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all’interno
della proprietà fino a quello di immissione), con
indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i
materiali usati, i punti di controllo dell’immissione, ecc.;
- Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali
opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di
lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di trattamento
utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti
presenti nelle stesse;
a.3) Relazione tecnica che illustri:
- Le attività svolte nell’insediamento;
- Le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
- La potenziale caratterizzazione delle acque di prima
pioggia e di lavaggio;
- Il volume annuale e l’origine di approvvigionamento
delle acque di lavaggio;
20
- Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale
stoccaggio e trattamento previste;
- La valutazione del rendimento di rimozione degli
inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di
trattamento adottata;
- Le considerazioni tecniche che hanno portato
all’individuazione dei sistemi di trattamento adottati;
- Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione
nella pubblica fognatura;
- Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta
valutazione della situazione in atto o prevista, nonché
delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si
intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle
attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle
acque di prima pioggia e di lavaggio
a.4) Disciplinare delle operazioni di prevenzione e
gestione contenente:
- Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di
lavaggio delle superfici scolanti;
- Procedure adottate per la prevenzione dell’inquinamento
delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- Procedure di intervento e di eventuale trattamento in
caso di sversamenti accidentali;
- Modalità di formazione ed informazione del personale
addetto.
b) Riferimento alla pratica di autorizzazione
all’allacciamento.
c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il
rilascio della autorizzazione allo
scarico pari a € 120,00 (IVA esclusa).
5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il
Gestore approverà il piano di prevenzione e gestione e
contestualmente autorizzerà lo scarico. Il Gestore ha
facoltà di richiedere elementi integrativi alla domanda; in
tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende
non appena gli stessi vengono acquisiti.
6. I distributori di carburante rientranti in un programma
di chiusura e smantellamento a termini dell’art. 3 commi 1
e 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal
D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e
smantellamento programmati a seguito di verifica
comunale ai sensi dell’art. 8 della L.R. 14/2004 in quanto
giudicati incompatibili con i disposti di cui agli artt.. 7 e 8
della D.G.R. 20 dicembre 2004 n. 57- 14407, saranno
comunque soggetti alla presentazione del piano di
prevenzione e gestione.
7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore
può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità
idraulica della rete fognaria e di processo legato al
trattamento di depurazione finale, concedere una proroga
non superiore ad anni due all’installazione di vasche di
prima
pioggia,
autorizzando
temporaneamente
l’immissione in fognatura
dell’intero volume di acque meteoriche di dilavamento e
di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di
prima pioggia. Decorsi i termini di proroga suddetti,
qualora l’impianto non fosse nel frattempo stato ancora
smantellato, il titolare dello stesso sarà comunque tenuto
all’istallazione dei sistemi di separazione e trattamento
delle acque di prima pioggia richiesti dal Gestore, pena la
revoca dell’autorizzazione allo scarico.
CAPO V
Disciplina dei rapporti con l'utenza
Art. 22 Modalità e termini di presentazione delle
denunce degli scarichi
1. Tutte le utenze industriali che scaricano in pubblica
fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua
al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono
presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Gestore una
denuncia delle quantità delle acque prelevate dal sistema
di approvvigionamento privato diverso dal pubblico
acquedotto, nell’anno precedente.
2. La denuncia di cui al comma 1 è redatta su appositi
modelli in distribuzione presso il Gestore. Il gestore
effettua i controlli su quanto denunciato ai sensi della L.R.
44/00, art. 58 comma 3 lettera b).
3. La mancata denuncia annuale di cui al comma 1
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, oltre agli oneri tariffari per
l’effettiva quantità e qualità di acqua scaricata.
4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma 1, alle utenze
industriali dotate di misuratori di portata delle acque
scaricate (in conformità a quanto previsto all’art. 17
comma 10 del presente Regolamento), la tariffa di
fognatura e depurazione è applicata ai quantitativi annui
da questo registrati, anche ai fini di quanto previsto all’art.
155 comma 6 del D.Lgs 152/06.
5. Come previsto dagli artt. 15 c. 4 e 35 c. 2 del
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, le utenze domestiche ed
assimilate che scaricano in pubblica fognatura e si
approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del
servizio di acquedotto pubblico, debbono presentare al
Gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione
dei volumi prelevati autonomamente nell’anno precedente.
CAPO VI
Controllo della qualità e delle quantità delle acque
reflue scaricate nelle pubbliche Fognature Art. 23
Qualificazione degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria
1. Nell'ambito dell'organizzazione del personale del
Gestore agli addetti che effettuano le attività ispettive
previste dagli artt. 101, 128 e 129 del Decreto Legislativo
152/06 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono
destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia Giudiziaria ai sensi degli artt.
55 e 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).
Art. 24 Esecuzione dei controlli sugli scarichi di acque
reflue
1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla
pubblica rete fognaria sono effettuate in esecuzione di
apposito programma, ferma restando la possibilità di altre
ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi
momento e/o circostanza.
2. Il programma di controllo viene formulato tenendo
conto dell'indice di pericolosità
e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità
dei dati controllati.
3. Sono possibili controlli periodici per accertare
specificatamente i volumi scaricati.
4. Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici
autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai
sistemi di misurazione.
5. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni
modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e
della qualità dell’acqua prelevata e di quella scaricata,
nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla
proprietà, con riferimento alla domanda presentata.
Art. 25 Modalità di esecuzione delle ispezioni
1. Il personale del Gestore incaricato del controllo deve
sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di
riconoscimento (o documento analogo), chiedendo
immediatamente l'assistenza del titolare dello scarico (o di
persona da esso incaricata)
per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima
dell'immissione delle acque reflue
in pubblica fognatura.
2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere
consentito immediato accesso al punto di
campionamento. In caso di indisponibilità e/o di
prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto
verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e
nell’eventuale verbale di prelievo; fatto
salvo quanto previsto dall’art. 137 comma 8 del D.Lgs
152/06.
3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico
(o la persona da questo
incaricata) non deve mutare le condizioni operative
ordinarie che danno luogo alla
formazione degli scarichi.
4. Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di
scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale
campionamento, l’incaricato del Gestore potrà procedere
alla verifica dei flussi interni e dei processi che
coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il
relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare
dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.
5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo,
viene rilasciata al titolare o suo delegato dello scarico
ispezionato.
Art. 26 Prelievo di campioni
1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo
le modalità di prelievo definite dal punto 4 dell’allegato 5
alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di
campionamento adottato devono essere chiaramente
indicati sul verbale di prelievo campioni.
3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la
motivazione della scelta della tipologia di campionamento
da parte dei prelevatori e le metodologie di conservazione,
la data, l’ora e il luogo di apertura dei campioni e di
analisi, al fine di consentire la presenza dell’utente alle
predette operazioni.
4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni
durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi
sarà riportato su specifico rapporto.
CAPO VII
Disciplina relativa ai conferimenti dei rifiuti presso gli
impianti di depurazione
Art. 27 Tipologie dei rifiuti conferibili
1. Non è ammesso lo smaltimento in fognatura di fanghi
provenienti da insediamenti produttivi.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa di
settore in merito all’accettazione di rifiuti come
classificati dal D.Lgs. 152/06, i Gestori potranno smaltire
presso i propri impianti di trattamento all’uopo autorizzati
dall’autorità competente, entro i limiti della effettiva
potenzialità degli stessi, i rifiuti compatibili con il
processo di depurazione.
3. Possono essere conferiti tramite autobotte, per il
trattamento presso gli impianti di depurazione pubblici,
fanghi di origine mista derivanti da operazioni di spurgo
di fosse settiche di origine domestica, condotte e pozzetti
delle pubbliche reti fognarie.
4. Per il conferimento di fanghi e liquami provenienti da
utenze non servite dalla pubblica rete fognaria e per le
utenze servite da pubblica rete fognaria sprovvista di
impianto di depurazione o con impianto di depurazione
inadeguato, si fa riferimento a quanto previsto agli articoli
36 e 37 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del
servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte e in conformità al comma 2
del presente articolo.
5. Possono essere conferiti tramite autobotti
/autocisterne/autospurghi per il trattamento presso gli
impianti di depurazione del Gestore, i rifiuti classificabili
con C.E.R. (codice europeo rifiuti) corrispondenti a quelli
previsti, per ciascun impianto di depurazione, dalla
specifica Autorizzazione Provinciale, fatte salve eventuali
ulteriori disposizioni del Gestore più restrittive.
Art. 28 Conferimenti diretti presso gli impianti di
depurazione
1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte il conferimento di rifiuti
presso gli impianti di depurazione del Gestore deve essere
da questo autorizzato e può essere effettuato unicamente
da Ditte specializzate iscritte all'Albo Nazionale delle
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
2. L'Autorizzazione al conferimento potrà essere rilasciata
per un periodo di quattro anni al produttore del rifiuto o al
trasportatore.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione potrà avvenire solo in
modo esplicito.
4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o per il
relativo rinnovo dovrà essere presentata in conformità al
modello predisposto dal Gestore.
5. Il Gestore può autorizzare il conferimento di rifiuti
soltanto entro i limiti e per
quanto consentito dalla capacità potenziale residua di ogni
impianto di depurazione
all’uopo autorizzato.
Art. 29 Documentazione di accompagnamento per i
conferimenti di rifiuti
1. Ogni carico di rifiuto dovrà essere accompagnato da
idoneo formulario o documento
di trasporto ai sensi della normativa vigente.
2. Il suddetto documento deve essere redatto in 4
esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei
rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
3. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore; delle altre tre copie, controfirmate e datate in
arrivo dal Gestore, 2 vengono restituite al trasportatore
che deve provvedere a ritrasmetterne una al produttore.
4. Il Gestore ha facoltà di richiedere un’analisi e un
campione preliminare, il cui numero dovrà essere riportato
sul formulario di trasporto.
Art. 30 Termini e modalità del servizio di trattamento
dei rifiuti
1. Il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di
depurazione deve essere effettuato in conformità alle
procedure operative previste dal Gestore.
2. Di norma può essere effettuato solo nei giorni e negli
orari di apertura dell’impianto stabiliti dal Gestore. Solo
eccezionalmente, nel caso di motivate esigenze, potrà
essere consentita l'effettuazione del conferimento con orari
diversi, previa specifica autorizzazione del Responsabile
dell’impianto di depurazione.
21
3. Lo scarico del rifiuto può essere iniziato solo dopo
l’eventuale campionamento e ad ottenuto specifico
consenso all’immissione nella sezione dell’impianto
indicata dal Gestore.
4. Il Personale del Gestore potrà interrompere, in qualsiasi
momento, tale operazione di immissione qualora si
verificasse una delle condizioni sotto elencate:
• situazioni di pericolo per gli operatori presenti;
• non conformità del rifiuto scaricato a quanto autorizzato;
• possibile impatto negativo sul processo depurativo
(inibizione) o sull’ambiente circostante (odori molesti,
sversamenti accidentali, ecc…);
• problemi di funzionamento della sezione di immissione
(intasamento, anomalie alle pompe, ecc.).
5. Al termine del conferimento, il trasportatore deve
effettuare la pulizia della zona eventualmente sporcata
durante lo scarico.
Art. 31 Campionamenti delle singole partite di rifiuti
1. Prima di autorizzare il conferimento di rifiuti , il
Gestore ha facoltà di richiedere:
a) analisi preliminare effettuata sul campione rispondente
al futuro conferimento e risalente a non più di 12 mesi; il
referto analitico dovrà contenere i parametri chimico –
biologici che permettono di caratterizzare in modo
completo e certo la tipologia del rifiuto (oltre
all’identificazione dello stesso secondo il D.Lgs. 152/06).
Il Gestore, sulla base dei dati raccolti, eseguirà una
verifica preliminare della compatibilità dello stesso con la
capacità ricettiva dell’impianto di depurazione.
b) campione - test significativo del futuro conferimento e
rispondente alle analisi preliminari del precedente punto
a). Il Gestore potrà effettuare gli opportuni riscontri
analitici presso i propri laboratori.
2. Al momento dell’entrata di un rifiuto, il Gestore potrà
sempre prelevare un campione per le verifiche del caso; il
prelievo sarà eseguito dal trasportatore, in presenza del
responsabile (o suo delegato) dei campionamenti del
Gestore. L’automezzo dovrà perciò essere dotato di idonei
punti di prelievo per poter eseguire il campionamento in
condizioni di sicurezza.
3. Il relativo campione verrà sigillato, riportando la data di
prelievo, il numero del formulario, la tipologia del rifiuto,
il trasportatore ed il produttore. Successivamente il
campione sarà conservato in struttura refrigerata a + 4 °C
per tre giorni (a disposizione degli organi di controllo).
4. Prima di autorizzare l’immissione nelle sezioni
dell’impianto, parte del rifiuto prelevato potrà essere
sottoposto ad immediata verifica del pH e/o di
compatibilità. Il campione potrà anche essere sottoposto
ad eventuali ulteriori verifiche analitiche presso i
laboratori del Gestore e/o presso laboratori esterni.
5. Su richiesta del produttore e/o del trasportatore, verrà
effettuato un secondo campione, ottenuto dalla
suddivisione omogenea del primo, che dopo piombatura
ed etichettatura (con le stesse modalità di cui sopra), sarà
consegnato al trasportatore.
Art. 32 Responsabilità nel corso dei conferimenti di
rifiuti
1. Il soggetto autorizzato al conferimento di rifiuti agli
impianti di depurazione del Gestore è il solo responsabile
della corrispondenza tra ciò che viene conferito e quanto è
stato precedentemente autorizzato dal Gestore.
CAPO VIII
Contratto di Utenza
Art. 33 Contratto di utenza per lo scarico di acque
reflue
1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari
di scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali e/o di
prima pioggia che intendono avvalersi del servizio di
fognatura e depurazione offerto dal Gestore.
2. Nel caso in cui l’Utente domestico del servizio di
fognatura e depurazione usufruisca anche del servizio di
acquedotto, il contratto tra Utente e Gestore dovrà essere
unico. Nel caso in cui i servizi di acquedotto e fognaturadepurazione siano effettuati da due Gestori diversi, il
contratto unico di utenza è sottoscritto con il Gestore del
servizio di acquedotto, il quale sarà il solo interlocutore
dell’Utente.
3. L'autorizzazione allo scarico, nei casi in cui è prevista
dalla vigente legislazione o dal presente Regolamento, è
atto propedeutico obbligatorio alla stipula del contratto di
utenza, il quale decade automaticamente nel caso di
revoca o mancato rinnovo dell’autorizzazione stessa. .
4. Il contratto può essere risolto nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 21 comma 3 e 30 comma 3 del
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, ed in ogni caso di non
osservanza delle norme contenute nel contratto stesso e/o
di violazione della normativa vigente.
5. Nell'atto autorizzativo e/o nel contratto di utenza sono
indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le
condizioni tecniche e gestionali inderogabili.
6. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le
condizioni che regolano i rapporti tra il Gestore e gli
Utenti del servizio.
Art. 34 Contratti per il conferimento di rifiuti
1. Per tutti i casi non previsti dagli artt. 36 e 37 del
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. 2, prima di procedere al conferimento dei
rifiuti presso gli impianti di depurazione, l’Utente dovrà
preliminarmente stipulare con il Gestore apposito
contratto, nel quale dovranno risultare i seguenti elementi:
a) Inizio e durata del contratto;
b) Parametri di tariffazione;
c) Canoni ed altri oneri;
d) Importo della cauzione e/o di altre garanzie;
e) Prescrizioni varie (eventuali limiti della quantità e/o
dell’orario di scarico, ecc…).
Art. 35 Inizio e durata del contratto
1. Nel caso di scarichi delle acque reflue domestiche il
contratto di utenza è a tempo indeterminato e costituisce
titolo di abilitazione all’utilizzazione del recapito, fatto
salvo che l’allacciamento rispetti le norme tecniche
contenute nel presente regolamento.
2. Il Contratto di Utenza ha decorrenza dalla data di
stipula e, fatto salvo quanto previsto per le utenze
domestiche dal comma precedente, ha durata pari
all’autorizzazione allo scarico o al conferimento (salvo
disdetta anticipata da parte dell’Utente).
3. L’eventuale sospensione dell’autorizzazione allo
scarico o al conferimento non comporta la conseguente
sospensione automatica della validità del contratto.
4. L’eventuale revoca dell’autorizzazione allo scarico o al
conferimento comporta invece anche la decadenza del
contratto di utenza.
CAPO IX
Condizioni Economiche
Art. 36 Tariffe per gli scarichi delle acque reflue
1. Le tariffe applicate agli scarichi sono determinate in
modo che ciascun utente contribuisca alla copertura del
costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e
alla qualità dell’acqua effettivamente scaricata/trattata
presso gli impianti del Gestore.
2. La determinazione delle tariffe, le modalità di
fatturazione, i pagamenti e le sanzioni per ritardato
pagamento sono normati dai titoli da X a XIII del
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
3. La tariffa applicata agli utenti domestici e assimilati è
calcolata secondo quanto normato dai titoli da X a XIII del
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
4. Tenuto conto delle potenzialità di ogni singolo impianto
di depurazione, la tariffa applicata agli utenti industriali è
calcolata sulla base di quanto indicato dalla D.C.R. n. 469
del 24 maggio 1979 e s.m.i della Regione Piemonte,
secondo le modalità attuative adottate dai singoli Gestori.
5. Le tariffe per l’immissione delle acque di prima pioggia
e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti
titolari delle attività elencate all’art. 7 del Regolamento
Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato
dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, vengono determinate da
parte del Gestore secondo le modalità indicate
nell’Allegato 2 al presente regolamento.
Art. 37 Parametri tariffari
1. Sono parametri tariffari da usare nel calcolo del canone
degli scarichi di acque reflue industriali quelli contenuti
nella D.C.R. n. 469 del 24 maggio 1979 e s.m.i della
Regione Piemonte.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il solo
parametro da utilizzare nel calcolo del corrispettivo è il
volume annuo scaricato, corrispondente al 100% del
volume prelevato da acquedotto o approvvigionato
autonomamente, come determinato in base agli artt. 15 e
35 del “Regolamento di utenza per l’erogazione del
servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
3. In caso di assenza di strumentazione di misura dei
volumi prelevati autonomamente da captazione domestica,
come definita dall’art. 5 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R,
il quantitativo annuo di acqua reflua scaricata, verrà
conteggiato in 73 m3 a persona. Nel caso in cui l’Utente
sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume
scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del
volume prelevato da approvvigionamento idrico autonomo
e del volume erogato dall’acquedotto con un minimo di 73
m3 all’anno a persona.
4. Ogni pozzo, captazione da sorgente o derivazione da
acqua superficiale ad uso produttivo, soggetto a
concessione demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n.
1775 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, deve,
quando la normativa regionale in materia lo prevede,
essere dotato di idoneo strumento di misura dell’acqua
prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono
scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi
momento, il corretto funzionamento di detto strumento.
5. Per gli Utenti industriali dotati di approvvigionamento
autonomo come sopra definito e senza l’obbligo di
installazione dello strumento di misura dell’acqua
prelevata, in base alla normativa regionale in materia, il
Gestore, se lo ritiene opportuno, in alternativa al
misuratore allo scarico in fognatura, previsto dall’art. 17
del presente regolamento, potrà fare installare a cura e
pese dell’utente uno strumento di misura al prelievo.
6. Per il conferimento dei rifiuti fatto salvo quanto
previsto dall’art. 36 comma 7 e art. 37 comma 2 del
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio
idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte per le utenze domestiche, i
parametri tariffari da utilizzare sono quelli indicati
nell’apposito tariffario del Gestore.
7. Per l’immissione delle acque di prima pioggia e di
lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti
titolari delle attività elencate all’art. 7 del Regolamento
Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato
dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, i parametri tariffari sono
quelli indicati nell’Allegato 2 al presente regolamento.
8. Gli utenti di cui al comma 7 che precede,
corrisponderanno al Gestore la tariffa dovuta ed approvata
da parte dell’Autorità d’Ambito, dal momento
dell’approvazione del Piano di Gestione, qualora lo
scarico sia già attivo, oppure dall’attivazione dello scarico
in caso di nuova utenza.
Art. 38 Modalità e termini di pagamento della tariffa
1. Agli Utenti che sono allacciati all'acquedotto pubblico
l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della
depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo
dell'acqua emessa dal Gestore dell’acquedotto.
2.
Agli
Utenti
Domestici,
che
hanno
un
approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito dei costi
dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato
con apposita fattura emessa dal Gestore, applicando le
tariffe approvate dall’Autorità d’Ambito.
3. Agli Utenti soggetti ad autorizzazione allo scarico,
saranno addebitati i relativi oneri con apposite fatture
emesse sulla base della denuncia annuale presentata a
termini del precedente art. 22 e degli accertamenti
eventualmente eseguiti dal Gestore.
Art. 39 Spese di istruttoria
1. Per ottenere l’autorizzazione allo scarico, ogni titolare
di scarichi di acque reflue industriali è tenuto a versare al
Gestore le spese di istruttoria pari al 10 % del corrispettivo
annuo presunto (da un minimo di 120 ad un massimo di
500 € IVA esclusa), calcolato in base ai volumi, alla
qualità dello scarico e alla tariffa vigente al momento della
richiesta; competono al richiedente anche le somme
eventualmente dovute all’A.R.P.A. e/o ad altri Enti per il
rilascio del relativo parere preventivo.
2. Le autorizzazioni allo scarico rilasciate da parte del
Gestore ai titolari di scarichi di acque di prima pioggia in
pubblica fognatura sono soggette al versamento delle
spese di istruttoria di 120 € IVA esclusa.
3. I semplici rinnovi delle autorizzazioni agli scarichi che
non sono variati nel tempo, sono soggetti al versamento
delle spese di istruttoria di 120 € IVA esclusa.
Art. 40 Deposito cauzionale
1. Prima della stipula del contratto di utenza, ogni Utente
che effettua scarichi industriali è tenuto a depositare
presso il Gestore una cauzione a garanzia della copertura
di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del
presente regolamento e/o del contratto di Utenza .
2. L’importo del deposito cauzionale è pari ad una
percentuale del corrispettivo annuo (IVA esclusa),
calcolato in base ai dati accertati in fase di istruttoria,
secondo la tariffa vigente al momento della stipula. Tale
percentuale è inversamente proporzionale al volume
annuo scaricato secondo la suddivisione seguente:
22
3. Il deposito cauzionale sarà corrisposto mediante versamento
in contanti o tramite deposito di titoli pubblici o con polizza
fidejussoria, dovrà essere immediatamente integrato dall’Utente
nel caso di utilizzo e sarà infruttifero di interessi.
4. Per i conferimenti di rifiuti, l’importo del deposito cauzionale
viene fissato contrattualmente, tenendo conto della quantità,
della qualità e della frequenza dei conferimenti stessi.
5. Il deposito cauzionale (o la garanzia fidejussoria) viene
restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica del
puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico
dell’Utente.
6. Anche la revisione dell’autorizzazione e/o del contratto di
utenza è soggetta all’aggiornamento dell’importo del deposito
cauzionale.
CAPO X
Penalità e Sanzioni
Art. 41 Sospensione e/o revoca dell’autorizzazione allo scarico
relativamente ai reflui industriali
1. Sono possibili cause di sospensione o revoca
dell’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali :
- il mancato rispetto dei limiti di accettabilità da parte
dell’Utente;
- le immissioni vietate e/o che possono comportare danni alle
infrastrutture fognarie e/o di depurazione del Gestore;
- la mancata osservanza di prescrizioni tecniche impartite per
iscritto, anche successivamente all’autorizzazione;
- l’inadeguata gestione degli impianti di pre-trattamento e
dell’allacciamento.
2. E’ possibile causa di sospensione dell’autorizzazione allo
scarico dei reflui industriali, ai sensi dell’art. 49 del
“Regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico
integrato” nel testo vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2
Piemonte, la morosità dell’Utente protrattasi per oltre 3 mesi.
3. L’autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello
scarico e/o dell’attività dell’insediamento produttivo, che deve
essere comunicato formalmente al gestore pena l’incasso della
cauzione.
4. Fatta salva l’applicazione delle penalità previste
dall’Allegato 3 al “Regolamento di utenza per l’erogazione del
servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte, la mancata osservanza da parte
dell’Utente delle norme del presente regolamento e delle
clausole dell’autorizzazione e/o del contratto di utenza o la
messa in atto di azioni che comportino danno alle installazioni o
all’esercizio, danno diritto al Gestore, di sospendere la ricezione
dello scarico, oltre al rimborso dell’eventuale danno cagionato.
5. Qualora l’Utente non assolva all’obbligo del risarcimento
danni previsto dal precedente comma entro sessanta giorni dalla
notifica o non adempia alle prescrizioni conseguenti
all’infrazione, sia recidivo, ovvero vengano a mancare i
presupposti per il rilascio
della stessa autorizzazione, il Gestore potrà intercettare
definitivamente lo scarico, con relativo addebito dei costi, e
revocare l’autorizzazione rilasciata.
Art. 42 Scarichi vietati
1. Non possono essere immesse nella pubblica fognatura
sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti così come
specificati all’art. 186 comma 1 del D.Lgs 152/06, sostanze
radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che
possano danneggiare le condotte o gli impianti della pubblica
fognatura.
2. Per gli scarichi provenienti dai laboratori orafi è fatto divieto
di convogliare in fognatura le sospensioni utilizzate per i
modelli, essendo costituite da Sali di Calcio che possono
solidificare nei condotti fognari ostruendo gli stessi.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli
scarti dell’alimentazione, misti ad acque provenienti da usi
domestici ed assimilabili, trattati mediante l’installazione di
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, che ne riducano la
massa in particelle sottili. Tale installazione deve essere
preventivamente autorizzata dal Gestore che effettua la verifica
tecnica degli impianti di depurazione e delle reti fognarie al fine
della ammissione dello scarico in fognatura.
4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed
amministrative previste dal D.Lgs. 152/06, il superamento dei
parametri
contrattuali
comporta
l’applicazione
dei
provvedimenti indicati nell’allegato 3 del “Regolamento di
utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato” nel testo
vigente ed assunto dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte.
5. Per quanto concerne i reflui industriali, l’eventuale
sospensione dell’autorizzazione allo scarico, applicata ove
l’interessato non abbia provveduto al ripristino delle condizioni
originarie di scarico, sarà vigente sino a quando il Gestore, viste
le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per
adeguare i propri scarichi all’autorizzazione rilasciata, non
ripristinerà nel suo effetto l’atto autorizzativo.
6. Durante il periodo di sospensione dell’autorizzazione allo
scarico e/o a seguito di revoca della medesima, non devono
essere effettuati scarichi di acque reflue nella pubblica rete
fognaria, pena l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt.
133 e 137 del D. Lgs. 152/06.
Art. 43 Conferimenti vietati
1. Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti a carico
dell’Utente, il conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse
da quelle dichiarate ed autorizzate comporta la sospensione
dell’autorizzazione al conferimento oltre al rimborso
dell’eventuale danno cagionato.
2. La sospensione sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le
nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i
propri conferimenti all’autorizzazione rilasciata, non ripristinerà
nel suo effetto l’atto autorizzativo .
3. Durante tutto il periodo di sospensione dell’autorizzazione
non possono essere effettuati conferimenti .
4. Un ulteriore conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse
da quelle dichiarate ed autorizzate comporterà la revoca
dell’autorizzazione oltre al rimborso dell’eventuale danno
cagionato.
CAPO XI
Norme Transitorie e Finali
Art. 44 Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o
depurazione
1. Qualora intervengano eventi di forza maggiore, guasti o
siano in corso di esecuzione manutenzioni necessarie per il
corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la
garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, adeguatamente e
tempestivamente comunicato all’Utenza, il Gestore potrà
ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione
temporaneamente, senza obbligo di risarcimento alcuno.
Art. 45 Diritto comune
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa
espresso rinvio al “Regolamento di utenza per l’erogazione del
servizio idrico integrato” nel testo vigente ed assunto
dall’A.A.T.O. n° 2 Piemonte ed alla normativa vigente in
materia.
Art. 46 Documenti allegati
1. Costituiscono allegati e parte integrante del presente
Regolamento di fognatura e depurazione:
• Allegato 1: Allaccio tipo per fognatura;
• Allegato 2: Calcolo della tariffa di fognatura e depurazione
per le acque di prima pioggia.
23
ALLEGATO 2: CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
PER
LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
I Gestori per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia
ai
sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i. utilizzano la
seguente
formula:
T = QF + ( CFD × k × A × cp ) × [( Em × S × 0,005 ) + VL]
Termine fisso Tariffa Termine volumetrico
T = corrispettivo annuo da pagare da parte dell’utente in €
Calcolo del termine fisso
QF = quota fissa di accesso al servizio di fognatura e depurazione [15,00 €/anno per utenza]
da
adeguarsi in relazione agli aumenti di inflazione programmata
Calcolo della tariffa
CFC = tariffa di fognatura e depurazione (o somma delle due tariffe di fognatura e
depurazione) per
usi civili in €/m3
k = coefficiente relativo all’attività produttiva riportato in Tabella 1. La catalogazione delle
attività
è ripresa dall’Allegato 1 del D.Lgs. 59/05 integrato dalle attività previste dal D.P.G.R. 20
febbratio
2006 n. 1/R e s.m.i.
A = coefficiente relativo al tipo di pretrattamento, delle acque di prima pioggia, utilizzato
dall’utente prima dello scarico in fognatura:
Nessun tipo di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia nei casi previsti
dall’art.
21 commi 6 e 7 del presente regolamento A = 2
Vasca di prima pioggia senza pretrattamento A = 1,5
Vasca di prima pioggia con dissabbiatore A = 1,3
Vasca di prima pioggia con dissabbiatore e separatore di olii e grassi A = 1,1
Vasca di prima pioggia con dissabbiatore, separatore di olii e grassi e trattamento chimico
fisico
spinto (filtrazione su zeoliti, carboni attivi o altro, sistemi ad Ozono ecc.) o biologico A =
0,80
cp = coefficiente correttivo di piovosità (si basa sulla considerazione che in aree con piogge
più
5. Tipo di trattamento effettuato
frequenti le acque di prima pioggia avranno un carico inquinante minore).
A partire dal numero medio di giorni di pioggia all’anno, calcolato per ciascun Comune
mediante
metodologia di ragguagliamento partendo dai dati delle rete meteoidrologica regionale, si
determina il valore di cp corrispondente individuato in Tabella 2.
2
Calcolo del termine volumetrico
Em= numero medio di eventi meteorici in un anno.
Si tratta del numero medio di eventi meteorici, come definiti dall’art. 6 comma 1 lettera d)
del Regolamento regionale 1/R, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di
ragguagliamento, partendo dai dati delle rete meteoidrologica regionale.
La Tabella 2 riporta il valore di Em per ciascun Comune dell’A.T.O. 2
S= superficie scolante, come definita dall’art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento
regionale 1/R,
espressa in m2, salvo che nei casi in cui si applica A=2, nei quali per superficie scolante
s’intende
l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie
scoperta
oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, indipendentemente dalle attività che vi si
svolgono,
con la sola esclusione delle aree verdi .
VL = volume di acqua di lavaggio, come definita dall’art. 6 comma 1 lettera c) del
Regolamento
regionale 1/R, scaricata in un anno, espressa in m3. Il dato è quello dichiarato nel Piano di
Prevenzione e Gestione di cui all’art. 10 ed allegato A del Regolamento regionale 1/R. Tale
valore
non verrà conteggiato nei casi in cui l’Utente, collegato all’acquedotto, paghi già il
corrispettivo del
servizio di fognatura e depurazione in misura pari al 100% dei consumi d’acquedotto.
0,005 = altezza in metri del battente di acqua di prima pioggia come definito dall’art. 6
comma 1
lettera b) del Regolamento regionale 1/R,
In sintesi:
ogni attività avrà il suo valore annuo da versare al Gestore in funzione di:
1. Comune di ubicazione
2. Tipo di attività
3. Superficie scolante
4. Volume di lavaggio
TABELLA 1
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a
2,5 tonnellate all'ora.
k
1,0
1,1
6.4:
a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50
tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti
alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno
ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti
finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte
ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
Attività indicate all’art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n.
1/R.
Impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti
dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei
carburanti;
1,15
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati.
1,20
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e
allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di
trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a
20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche'
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore
a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al
giorno per tutti gli altri metalli.
24
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di
base, quali:
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno
oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera
50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di
prodotti dell'amianto.
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di
idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno,
biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido
nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di
sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di
calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo,
azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e
di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate
al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati
alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane,
con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una
capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno
superiore a 300 kg/m3.
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella
direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del
Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
c) 750 posti scrofe.
Attività indicate all’art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n.
1/R
6. Altre attività.
Centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale
1,45
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento);
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al
giorno;
1. Attività energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre
50 MW.
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui
capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento
superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare,
spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg
all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per
uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
Attività indicate all’art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n.
1/R
Stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle attività di
cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ed i
depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad
autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per
produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione
chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di
base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o
aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
Centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
Depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi
della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti
nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
1,50
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa);
i) gomme sintetiche;
5. Gestione dei rifiuti.Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3
della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista
di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli
allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva
75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno
1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10
tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una
capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche
per i rifiuti inerti.
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
25
26
PROCEDURE E NORME TECNICHE
REV. 6 DEL 30/06/2014
rottura ed il ripristino del suolo pubblico e ogni
4) Entro giorni
Le seguenti procedure e norme tecniche sono adottate ai
qualsivoglia altra autorizzazione prevista dalla legge che
trasmette all’utente, in duplice copia, il contratto di
sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento di
dovranno essere richieste dall’utente direttamente e
somministrazione dei servizi idrici, corredato dalle modalità
Utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato
separatamente alle Amministrazioni interessate.
OGGETTO
approvati
con
Deliberazione
dell’Autorità
d’Ambito
Ottimale n. 2 nr. 160 del 11/09/06 e smi, e dal Regolamento
di Fognatura e depurazione approvato con Deliberazione n..
223 del 03/03/2008.
Titolo I
7 successivi al sopralluogo la Società
per il pagamento dell’importo indicato sul preventivo,
5) La Società potrà in ogni momento verificare la
maggiorato dell’IVA di legge.
corretta esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete
5) Copia del contratto - debitamente sottoscritta - e
fognaria e sospendere l’autorizzazione in ogni istante
dell’attestazione di versamento dovranno essere restituiti alla
qualora gli stessi fossero stati eseguiti in difformità alle
Società che provvederà ad eseguire per i lavori di
prescrizioni impartite.
allacciamento ed attivare la fornitura idrica nei successivi
ALLACCIAMENTI ED AUTORIZZAZIONI
30
Art. 1 – Domanda di somministrazione di servizi
Art. 3 – Lavori di allacciamento all’acquedotto
realizzazione dei lavori preventivati.
idrici
1) I lavori di allacciamento all’acquedotto sono realizzati
6) Il tecnico incaricato rilascia, al termine dei lavori, copia
1) Le richieste di somministrazione dei servizi idrici devono
direttamente dalla Società che provvede ad acquisire tutte le
del modulo di attivazione riportante, tra l’altro, il modello e
essere presentate dall’utente direttamente alla Società per
necessarie autorizzazioni dalle Amministrazioni comunali
la matricola dell’apparecchiatura di misura installata.
mezzo posta ordinaria, per raccomandata, per mail
interessate.
all’indirizzo
[email protected]
per
utenti in possesso di casella PEC di posta elettronica
certificata personale o direttamente ad uno degli sportelli
aperti al pubblico, con le modalità appresso indicate.
2) Le domande devono essere redatte sul modello
“DOMANDA
DI
ALLACCIAMENTO
E
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI” e corredate
dalla documentazione richiesta.
3) Le spese per la stipula del contratto di fornitura sono
stabilite in € 60,00,
7) La mancata restituzione del contratto entro giorni 30 dalla
mail
all’indirizzo PEC aziendale [email protected] solo per gli
2) Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di cui
trasmissione
all’art. 1, corredata da tutti i documenti richiesti, la Società
l’annullamento d’ufficio dell’istanza di allacciamento.
bolletta.
da
parte
della
Società
comporterà
provvede a concordare e svolgere il sopralluogo presso
l’utenza. Il preventivo di spesa verrà redatto a corpo
Art. 4 – Subentro
specificando a quale delle casistiche di intervento indicate
1) Le richieste di subentro dei contratti di somministrazione
nella tabella sotto riportata appartiene il lavoro da eseguire
dei servizi idrici devono essere presentate dall’utente
(con
direttamente alla Società per mezzo posta ordinaria,
arrotondamento
per
eccesso
al
metro
lineare
successivo), fatta eccezione per interventi di particolare
raccomandata,
complessità per i quali il preventivo verrà compilato a
[email protected] , per mail all’indirizzo PEC
misura.
aziendale [email protected]
ai sensi dell’art. 20 comma 2 del
Regolamento d’Utenza, e verranno addebitate sulla prima
giorni a meno di particolari autorizzazioni per la
per
mail
all’indirizzo
solo per gli utenti in
possesso di casella PEC di posta elettronica certificata
3)Nei casi previsti dal Regolamento d’Utenza o in caso di
riattivazione di un allacciamento interrotto per morosità, la
personale o direttamente ad uno degli sportelli aperti al
pubblico, con le modalità appresso indicate..
Società provvede alla normalizzazione della presa con
Art. 2 – Lavori di allacciamento alla rete fognaria
1) Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di
spostamento del contatore nel punto di consegna, i cui costi
2)Qualora, a seguito di istanza di subentro, la preesistente
sono riportati ai punti 6-7 della tabella sotto riportata:
fornitura risulti ancora attiva, la domanda di subentro non
può essere accolta.
cui all’art. 1, corredata da tutti i documenti richiesti, la
DESCRIZIONE
FINO A
facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi il
ML. 4
decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non
appena gli stessi vengono acquisiti.
1
2
provvedere a restituirne copia debitamente firmata.
3) Prima dell’inizio dei lavori di allacciamento, che potranno
essere eseguiti direttamente dall’utente sulla base dello
3
schema tecnico tipo allegato al contratto e delle eventuali
4
l’impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed
i relativi riferimenti telefonici. Come previsto dall’art. 7
5
comma 3 del Regolamento di fognatura e depurazione, la
mancata comunicazione prevede una sanzione di € 30,00.
4) L’autorizzazione all’allacciamento alla rete fognaria non
assorbe le autorizzazioni comunali per l’occupazione, la
strada sterrata
AGGIUNTIVI
strada asfaltata (con o
6
7
somministrazione
non sia più rintracciabile,
l’utente
subentrante potrà presentare il modulo “ DICHIARAZIONE
€ 672,00
€
44,00
SOSTITUTIVA –DOMANDA DI DISDETTA” corredata
da tutta la documentazione richiesta, in cui dichiara di avere
la disponibilità dell’immobile, in aggiunta al modulo
€ 995,00
€
70,00
“DOMANDA
DI
ALLACCIAMENTO
E
senza marciapiede)
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI” anch’esso
Allacciamento utenza su
corredato dalla documentazione richiesta.
strada in porfido e/o
acciottolato(con o senza
€1.048,00
€
78,00
Addizionale istruzione pratica per
attraversamenti strade provinciali
Predisposizione per contatori
aggiuntivi
Spostamento contatore su area
sterrata
Spostamento contatore su area
pavimentata
In tale circostanza la scrivente provvederà a redigere un
preventivo
marciapiede)
prescrizioni indicate dal Gestore, il richiedente deve inviare
una comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori,
Allacciamento utenza su
COSTO ML
Allacciamento utenza su
2) Esperita la fase istruttoria la Società invia il
contratto al domicilio del richiedente che dovrà
3) Qualora il precedente intestatario del contratto di
COSTO
Società provvede a completare l’istruttoria ed ha
per
la
posa
di
un
nuovo
misuratore
sull’allacciamento già esistente ed avvierà la procedura di
€
100,00
€
50,00
€
400,00
€
550,00
interruzione d’ufficio per il precedente intestatario.
4) Entro giorni
7 successivi al sopralluogo
la Società
trasmette all’utente, in duplice copia, il contratto di
somministrazione dei servizi idrici, corredato dalle modalità
per il pagamento dell’importo indicato sul preventivo,
maggiorato dell’IVA di legge.
27
5) Copia del contratto - debitamente sottoscritta - e
tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un
6) Copia del contratto - debitamente sottoscritta - e copia
dell’attestazione di versamento dovranno essere restituiti alla
massimo di tre mensilità di consumo medio annuo
dell’attestazione di versamento dovranno essere restituiti alla
Società che provvederà ad eseguire per i lavori di
allacciamento ed attivare la fornitura idrica nei successivi 30
giorni.
3) Per quanto concerne le utenze condominiali il deposito
cauzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 4
Società per mezzo raccomandata A.R. o PEC all’indirizzo
[email protected]
della deliberazione AEEGSI 86/2013 e s.m.i., è pari al
6) In caso di mancata regolarizzazione del preventivo e
60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti
Art. 9 – Durata dell’autorizzazione allo scarico
invio di copia del contratto sottoscritta dall’utente,
agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa.
1) L’autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3
entro il termine di 30 giorni dall’emissione del
4) Il deposito cauzionale sarà restituito non oltre 30
preventivo comporterà l’immediata interruzione della
giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di
fornitura senza alcun ulteriore preavviso.
somministrazione maggiorato in base al saggio degli
comma 6 del D.Lgs 59/2013 ha durata quindici anni a
decorrere dalla data di rilascio.
2) ai sensi dell’art. 35 comma 2 del Regolamento di
Fognatura e Depurazione dell’ATO 2 Piemonte il contratto
interessi legali.
di fornitura del servizio di fognatura e di depurazione per lo
Art. 5 – Subentro per decesso dell’intestatario
1) Il subentro di un erede, a seguito di decesso
5) Il deposito cauzionale non è richiesto agli utenti finali
scarico acque reflui industriali ha decorrenza dalla data di
dell’intestatario del contratto, è risolto previa presentazione
con domiciliazione bancaria della bolletta.
stipula e ha durata pari all’autorizzazione allo scarico salvo
disdetta anticipata da parte del titolare del contratto.
(con le medesime modalità indicate all’art. 4 comma 1) del
modulo
“DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
–
DOMANDA DI DISDETTA” in cui si dichiara d essere
Titolo II
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO REFLUI
INDUSTRIALI
erede diretto in aggiunta al modulo “DOMANDA DI
ALLACCIAMENTO
E
SOMMINISTRAZIONE
DI
SERVIZI IDRICI”. In tal caso è dovuto solo il deposito
cauzionale con le modalità previste all’art. 7.
Durante la durata del contratto è facoltà della Società
rivedere in qualsiasi momento le condizioni contrattuali con
il titolare dello scarico per
Art. 8 – Autorizzazione allo scarico
3) Il
1)
A seguito
dell’entrata
in vigore del DPR
rinnovo del contratto avverrà contestualmente al
rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale
domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - in
Titolo III
via telematica con l’utilizzo del modello di istanza
1) Le richieste di disdetta dei contratti di somministrazione
scaricabile dal sito della Provincia competente - allo
dei servizi idrici devono essere presentate dall’utente
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del
direttamente alla Società per mezzo posta ordinaria,
per
mail
necessari
n.59/2013, il titolare dello scarico è tenuto a presentare
Art. 6 – Disdetta
raccomandata,
gli eventuali
adeguamenti alla normativa vigente.
all’indirizzo
Il
SUAP
effettua
una
prima
DEPURAZIONE
Art. 10 – Modalità e termini di presentazione
Comune nel cui territorio insiste lo Stabilimento.
2)
TARIFFA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E
verifica
di
delle denunce degli scarichi
[email protected] , per mail all’indirizzo PEC
completezza formale della domanda e dei relativi allegati
1) Tutti gli utenti titolari di scarichi in pubblica fognatura
aziendale [email protected]
solo per gli utenti in
finalizzata a valutare la procedibilità dell’istanza.
che si approvvigionino, in tutto o in parte, da pozzi privati
possesso di casella PEC di posta elettronica certificata
3) Espletate tutte le verifiche e acquisiti i pareri di tutti i
devono presentare alla Società, per mezzo raccomandata
personale o direttamente ad uno degli sportelli aperti al
soggetti interessati al rilascio dell’Autorizzazione Unica
A.R. o PEC all’indirizzo [email protected], entro il 31
pubblico, con le modalità appresso indicate.
Ambientale, il SUAP rilascia il provvedimento autorizzativo
marzo di ciascun anno una denuncia delle quantità delle
2) La domanda di disdetta deve essere redatta sul modello
4) A seguito del rilascio dall’AUA da parte dell’autorità
acque scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
“DOMANDA
DELLA
competente, la Società provvederà a trasmette al titolare
2) La denuncia deve essere redatta sull’apposito modello
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI IDRICI” corredata
dello scarico industriale, in duplice copia, il contratto di
“DENUNCIA
dalla documentazione richiesta.
fornitura del servizio di fognatura e di depurazione per lo
PUBBLICA FOGNATURA”, corredata da una copia di un
3) A termini di regolamento la visita dei tecnici per la
scarico acque reflui industriali.
documento comprovante l’identità del dichiarante, e dovrà
piombatura del contatore avrà luogo solo se, prima
5)Prima della stipula del contratto ogni Utente che effettua
riportare
della sua definizione, non sia intervenuta richiesta di
scarichi industriali è tenuto a depositare presso il Gestore
eventualmente prescritta dalla Società oppure, in mancanza,
subentro da parte di nuovo utente e non vi siano
una cauzione a garanzia della copertura di eventuali danni
i consumi rilevati sugli apparecchi di misura dei pozzi di
derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento e/o
approvvigionamento idrico privati.
del contratto di Utenza . L’importo del deposito cauzionale
3) La mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti
4) Entro giorni 7 successivi alla presentazione della
è pari ad una percentuale del corrispettivo annuo (IVA
industriali dei quantitativi di acqua scaricati in pubblica
domanda di disdetta, in caso in cui non pervenga
esclusa), calcolato in base ai dati accertati in fase di
fognatura comporta l’applicazione della sanzione di €
alcuna richiesta di subentro, la Società provvederà a
istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della
500,00 ai sensi dell’art. 35 comma 3 del Regolamento
stipula. Tale percentuale è inversamente proporzionale al
d’Utenza
volume annuo scaricato secondo la suddivisione seguente:
Art. 11 Calcolo della tariffa
DI
DISDETTA
bollette insolute.
concordare con l’utente un appuntamento per
rimuovere il misuratore e redigere il verbale di
cessazione.
Art. 7 – Deposito cauzionale
metri
ACQUE
cubi
misurati
SCARICATE
IN
dall’apparecchiatura
1) La tariffa applicata agli scarichi recapitanti in pubbliche
Volume
annuo
scaricati (mc)
Percentuale
del
reti fognarie è così determinata:
corrispettivo
annuo
1) Ogni nuova utenza è tenuta a versare all’atto della
stipulazione del contratto di somministrazione, il
fino a 1.000
30
versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto
da 1.001 a 50.000
20
stabilito dall’art. 4 comma 2 lettera b della deliberazione
da 50.001 a 250.000
15
oltre 250.000
10
AEEGSI 86/2013 e s.m.i.
i
DELLE
2) L’ importo del deposito cauzionale, per unità abitativa
servita, è stabilito in misura pari al valore medio per
28
T = (C f + C v ) • V + [(COD ⋅ 0,5 + SST ⋅ 0,5) ⋅ C v ] • V + ∑ I i ⋅ C v • V
i
T = tariffa (€/anno)
Cf = coefficiente che rappresenta i costi fissi medi annuali di accesso ai servizi di fognatura e depurazione, ossia gli oneri di ammortamento delle opere realizzate e da realizzarsi in base a quanto previsto dal piano
triennale d’ambito, il canone di concessione del servizio, la remunerazione del capitale investito (€/m3)
Cv = coefficiente che evidenzia i costi di erogazione dei servizi di fognatura e depurazione, in termini di energia elettrica, personale, smaltimento fanghi e spurgo reti, analisi di laboratorio e attività connessa (€/m3)
V = volume di acqua scaricata in fognatura (m3/anno)
COD e SST = coefficienti che tengono conto delle maggiori o minori esigenze di trattamento derivanti dalle caratteristiche organiche specifiche dello scarico immesso in fognatura rispetto ai valori medi ponderati di
gestione:
COD
−1
CODm
SST
SST =
−1
SSTm
COD =
dove
COD = valore medio annuale del COD rilevato nello scarico dell’utente
CODm = valore medio annuale ponderato del COD del gestore
SST = valore medio annuale dei SST rilevati nello scarico dell’utente
SSTm = valore medio annuale ponderato dei SST del gestore
Ii = coefficiente che tiene conto della presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti - per esempio Alluminio, Cromo, tensioattivi totali, grassi ed oli animali e/o vegetali,
idrocarburi, ecc (a seconda del ciclo produttivo) ed è pari a
Ii =
Qi
Qi max
dove
Qi = valore medio annuale dell’inquinante i scaricato in fognatura
Qi max = valore massimo dell’inquinante i ammesso in fognatura
2) I valori dei parametri dell’utente indicati nella formula saranno rilevati dalle analisi condotte da S.I.I. S.p.A. e/o dalle analisi effettuate dall’utente in autocontrollo
3) in caso di parametri fuori limite il valore massimo dell’utente inseribile nel calcolo della formula è pari a dieci volte il valore medio annuale ponderato del COD e dei SST del gestore e a dieci volte il valore massimo
ammissibile dello scarico autorizzato per i parametri specifici.
4) Lo scarico di acque reflue domestiche possiede per definizione le caratteristiche medie ponderate del gestore per i valori di COD e SST ed è privo di inquinanti specifici.
Titolo IV
PENALITA’ E SANZIONI
Art. 12 – Limiti autorizzativi e sanzioni
1) L’Autorizzazione Unica Ambientale prescrive i
fatte salve le atre azioni previste in termini di legge, e
limiti da rispettare nelle acque scaricate dall’utenza
l’applicazione all’utente delle penali previste dall’art.
industriale.
39 comma 5 del Regolamento d’Utenza secondo il
2) Il superamento dei predetti limiti comporterà
prospetto
di
seguito
riportato:
l’automatica segnalazione all’Autorità competente,
INFRAZIONE
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
prima diffida
SANZIONE
1
1° superamento, entro il 25%, di uno o più parametri
€.
200,00
2
2° superamento, entro il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 1
seconda diffida
€. 2.582,28
3
3° superamento, entro il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 1
terza diffida
€ 5.000,00
4
1° superamento, oltre il 25%, di uno o più parametri
prima diffida
€
5
2° superamento, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 4
seconda diffida
€ 5.000,00
200,00
3) Il contestuale superamento dei limiti prescritti di più di un
1) In caso di superamenti di limiti di parametri particolarmente
parametri particolarmente nocivi all’impianto di
parametro
della sanzione
dannosi per l’impianto di depurazione finale, è facoltà della
depurazione finale.
pecuniaria che sarà allineata a quella prevista per
Società richiedere la sospensione del contratto e di conseguenza
6) In tale caso, lo scarico prodotto dall’attività
l’infrazione più grave.
lo scarico dell’attività produttiva dovrà cessare entro giorni
produttiva dovrà nuovamente cessare entro 3 giorni
4) I provvedimenti di cui al comma III unitamente agli esiti
lavorativi 3 dalla notifica del provvedimento.
lavorativi dalla notifica del provvedimento e l’utente,
delle analisi, saranno notificati all’utente tramite lettera
2) In tal caso l’Utente dovrà provvedere nel più breve tempo
se interessato al ripristino del proprio scarico, dovrà
raccomandata A.R.. o per PEC e trasmessi per conoscenza
possibile a ripristinare la corretta funzionalità dello scarico.
immediatamente provvedere alla risoluzione delle
alla Provincia ed al SUAP.
3) Non appena esperite le necessarie attività manutentive,
criticità contestate nel provvedimento di revoca.
Art. 13 – Diffida
l’utente dovrà notificare alla Società l’avvenuto ripristino della
7) Alla conclusione degli interventi, il titolare dello
1) In caso di semplice diffida l’utente avrà 30 giorni
corretta funzionalità dell’impianto di trattamento. In via
scarico dovrà inoltrare alla Società una relazione
decorrenti dalla notifica per svolgere le necessarie verifiche
provvisoria, lo scarico dell’attività produttiva potrà riprendere
dettagliata degli interventi eseguiti con la contestuale
ed effettuare le opportune manutenzioni sull’impianto.
dalla data di trasmissione della predetta comunicazione.
richiesta di riattivazione del contratto.
2) Scaduto il predetto termine la Società svolgerà ulteriori
4) Il contratto
invece, riprenderà corso formalmente, senza
8) In tale caso, la Società provvederà, con propri
verifiche,
determinerà
ulteriori formalità, una volta verificato l’esito favorevole delle
tecnici, ad effettuare, un sopralluogo degli impianti al
automaticamente l’archiviazione del provvedimento senza
ulteriori analisi che la Società effettuerà entro giorni 10 dal
fine di verificarne l’effettivo adeguamento.
alcuna
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.
9) Al termine del suddetto sopralluogo verrà redatto
determinerà le ulteriori sanzioni previste all’art.. 12 o la
5) Il contratto verrà definitivamente revocato nel caso in cui
un verbale sottoscritto dall’utente e dalla Società che,
sospensione/revoca del contratto con le modalità indicate al
dalle verifiche analitiche di cui al precedente comma IV si
se di esito favorevole, consentirà l’immediata ripresa
successivo art. 14.
evidenziassero ancora superamenti di limiti relativamente a
dello scarico dell’attività produttiva e costituirà un
non determina
il
cui
esito
ulteriore formalità
il cumulo
favorevole
mentre l’esito sfavorevole
Art. 14 – Sospensione dell’autorizzazione allo scarico
29
contratto provvisorio con gli stessi limiti di quella
11) il contratto definitivo verrà comunque rilasciato una volta
precedente.
acquisiti gli esiti favorevoli delle analisi svolte sui campioni che
10) In caso di verifica sfavorevole lo scarico non potrà
la Società preleverà entro massimi giorni 7 dalla effettiva
riprendere e l’utente sarà tenuto ad effettuare gli ulteriori
ripresa
del
ciclo
produttivo.
interventi prescritti.
REGOLAMENTO PER IL RICALCOLO DEI CONSUMI DERIVANTI DA PERDITE OCCULTE
REV. 1 DEL 31/03/2014
1. FINALITA’
1. Il presente Regolamento ha lo scopo di
tutelare alcune categorie di utenti del Servizio
Idrico Integrato dal maggior costo del servizio
dovuto consumi anomali causati da perdite
occulte
all’impianto
idrico
a
valle
dell’apparecchiatura di misura.
2.A tal fine è stato istituto il servizio di
“Ricalcolo dei consumi derivanti da perdite
occulte” che viene erogato secondo le norme
del presente Regolamento.
3. La mancata adesione al servizio oggetto del
presente Regolamento comporta – verificarsi
dell’evento - l’inacessibilità, da parte
dell’utente, a riduzioni del costo della bolletta.
4. Il presente Regolamento potrà essere
aggiornato dalla Società in qualsiasi momento.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le
riduzioni
previste
dal
presente
Regolamento, quale aiuto alle famiglie,
vengono riconosciute esclusivamente ai titolari
di contratto di utenza ad uso domestico che
abbiano aderito al “Servizio di ricalcolo dei
consumi derivanti da perdite occulte”, e che
siano in regola con il versamento del relativo
corrispettivo alla data della segnalazione
dell’evento.
3. DEFINIZIONI
1. Si definisce perdita occulta un guasto
all’impianto idrico a valle dell’apparecchiatura
di misura causato da rottura improvvisa, non
visibile perché interrata o sepolta e non
riconoscibile e non rilevabile esternamente in
modo diretto ed evidente.
2. Il servizio è operativo unicamente in caso di
perdite occulte che abbiano generato un
consumo fatturato superiore del 100% rispetto
alla media annuale dei due anni precedenti,
rapportata al periodo entro il quale si è
verificato l’evento.
3. Nei casi di nuove utenze (ossia quelle per cui
non vi siano ancora due anni di registrazione
dei consumi) la perdita, per essere occulta,
deve aver fatto registrare un consumo superiore
del 100% rispetto al consumo medio dei Clienti
con pari caratteristiche nel Comune di
ubicazione (tipologia di utenza, unità abitative,
altro).
4. MODALITA’ OPERATIVE
1. Per accedere all’agevolazione:
a.
l’utente (nel caso di Condomini,
tramite l’Amministratore) deve
segnalare la perdita occulta alla
Società entro il termine di scadenza
della bolletta da cui ne ha evinto
l’esistenza
oppure
dall’individuazione della perdita
medesima
(se
rinvenuta
causalmente prima del ricevimento
della bolletta).
b.
la
segnalazione
va
obbligatoriamente redatta sulla
modulistica che la Società ha reso
disponibile sul proprio sito web o
presso i propri uffici (Mod. 01-SCLIO-03);
c.
la stessa segnalazione - compilata,
pena la nullità, in tutte le sue parti e
corredata dalla documentazione
fotografica attestante la perdita
occulta (prima della riparazione) e
da una copia di un valido
documento di identità va trasmessa
alla Società a mezzo A.R. o email
([email protected]);
d.
l’utente deve quindi:
o
riparare la perdita a
regola d’arte, utilizzando
materiali adatti per l’uso
in
impianti
di
distribuzione di acqua;
o
oppure
modificare
l’impianto idrico di
distribuzione
qualora,
anziché
riparare
la
perdita,
ritenga
di
escludere il tratto di
tubazione
interessato
dalla medesima.
2. Nel termine massimo di giorni 30 naturali e
consecutivi (salvo documentati impedimenti
tecnici) dalla segnalazione l’utente deve
trasmettere a mezzo A.R. o email
([email protected]) il modulo che
attesta l’”Avvenuta riparazione della perdita
occulta”, debitamente compilato in tutte le sue
parti, sottoscritto e corredato:
a.
da una copia di un valido
documento di identità;
b.
dalla documentazione fotografica
attestante i lavori svolti;
3. Espletate le suddette formalità, la Società
provvederà a ricalcolare i consumi comprensivi
della perdita occulta, in riduzione ed a
concorrenza del 100% in più della media di
quelli registrati nei dei due anni precedenti,
rapportati al periodo entro il quale si è
verificato l’evento.
5. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla possibilità di ricalcolo le
bollette anormalmente elevate per:
•
•
•
•
•
perdite derivanti da difettoso
funzionamento
di
rubinetti,
elettrodomestici, sanitari, vasche,
caldaie, tubazioni o raccorderia
visibile, anche se in locali comuni,
scantinati, pozzetti anche se
nascoste da arredi o ingombri;
perdite riparate senza la preventiva
segnalazione alla Società, corredata
da tutta la documentazione richiesta
ai sensi del presente Regolamento;
perdite segnalate in ritardo rispetto
ai termini previsti dal presente
Regolamento;
perdite per le quali la segnalazione
di avvenuta riparazione non sia stata
presentata entro i termini richiesti
dal presente Regolamento;
perdite derivanti da colpa grave
dell’utente, cioè quando l’imperizia
o la negligenza sono indiscutibili,
ivi incluse quelle dovute al gelo,
così come previsto dall’art. 7,
comma 2 del vigente Regolamento
di Utenza per l’erogazione del
Servizio Idrico Integrato.
•
6. COSTO DEL SERVIZIO, MODALITA’
DI ADESIONE E DI RINUNCIA
1. Il servizio di ricalcolo dei consumi derivanti
da perdite occulte ha un costo annuo a carico
dell’utente di € 5,00+IVA (per ciascuna unità
abitativa servita) e verrà addebitato in bolletta.
2. L’adesione avviene - facoltativamente all’atto della sottoscrizione del contratto, ha
durata sino al 31 dicembre di ogni anno e si
rinnova tacitamente di anno in anno, salvo
rinuncia di una delle parti.
3 L’utente ha facoltà di rinunciare al servizio
(se attivato) inviando alla Società a mezzo A.R.
- almeno giorni 30 prima della scadenza
annuale - istanza redatta sull’apposito modello
(Mod. 03-SCL-IO-03) a mezzo A.R., fax od
email ([email protected]).
4. La Società ha a sua volta diritto di disdire il
servizio in ogni istante - previa comunicazione
in bolletta - con restituzione del corrispettivo
eventualmente versato in anticipo dall’utente.
7. NORMA TRANSITORIA
Il Servizio oggetto del presente regolamento è
operativo con decorrenza 1/4/2011 per tutti i
contratti ad USO DOMESTICO, attivi alla
stessa data e che non ne avessero
successivamente comunicato disdetta.
30