Nota USR Toscana - Centro servizi amministrativi di Livorno

MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0001654.12-02-2015
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Toscana
Direzione generale
Ufficio IV
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Oggetto: Domande per l’inclusione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie Anno scolastico 2015/2016.
Con la presente nota, in applicazione di quanto stabilito dai DD.MM. 263/2007 e 82/2008, si
impartiscono disposizioni per la presentazione delle istanze di iscrizione nel registro delle scuole
non paritarie dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana a partire dall’anno scolastico
2015/2016.
1) Termini e modalità di presentazione.
La domanda di iscrizione nel registro delle scuole non paritarie, indirizzata al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, dovrà essere inviata all’Ufficio Territoriale
competente tramite raccomandata A/R ( fa fede la data del timbro postale) o consegnata a mano
entro il 31 marzo 2015, utilizzando l’allegato modello.
La richiesta, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni prescritte dalla normativa
vigente ed elencate al successivo punto 3), dovrà recare la firma originale, per esteso e chiaramente
leggibile, del Gestore, se persona fisica, o del Legale Rappresentante dell’Ente Pubblico o Privato e
dovrà specificare:
- nome e cognome del richiedente, generalità (luogo e data di nascita, cittadinanza) e
residenza;
- denominazione, natura e sede legale del Gestore;
- tipologia di scuola cui ci si vuole conformare in riferimento agli ordinamenti vigenti;
- denominazione, sede ed indirizzo della scuola.
In caso di documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni o pervenuta oltre i
termini fissati, la richiesta di iscrizione nel registro delle scuole non paritarie non potrà
essere accolta per difetto di documentazione.
2) Adempimenti del Gestore.
Il Gestore o rappresentante legale dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione riguardante la gestione, l’organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini
delle conseguenti verifiche da parte dell’Ufficio in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.
Devono comunque essere comunicate, entro il termine del 31 marzo, l’istituzione di indirizzi
o di corsi serali nuovi.
Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o di corsi di tipologia ordinamentale diversa, il
gestore deve presentare una nuova domanda per l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non
paritarie.
Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, il gestore deve presentare una
nuova domanda di iscrizione all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
Il gestore o il rappresentante legale dovrà espressamente dichiarare all’Ufficio Scolastico
Regionale entro il 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la propria
volontà di mantenere l’iscrizione della scuola nell’elenco regionale, nonché la permanenza del
possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all’art.1 del decreto 263/2007.
La mancata osservanza di tali prescrizioni o eventuali irregolarità di funzionamento, ove non
sanate entro il termine perentorio assegnato, comporterà l’adozione da parte dell’Ufficio Scolastico
Regionale del provvedimento di cancellazione della scuola o di parte degli indirizzi risultanti privi
dei requisiti dall’elenco regionale secondo quanto previsto dall’art. 3.5 del suddetto decreto.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 4, della Legge 27/2006, le scuole non
paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non
possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste
dall’ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella
propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d’insegnamento
non possono assumere la denominazione di “scuola” e non possono comunque essere sedi di
assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
3) Documentazioni da allegare.
La domanda di iscrizione nel registro delle scuole non paritarie dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
1.
Se il Gestore è un Ente Ecclesiastico: nulla-osta della competente autorità ecclesiastica
nonché certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l’esistenza
dell’Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia
vescovile competente.
2.
Se il Gestore è un Ente Locale o Regione: atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo
ordinamento;
documentazione in ordine al soggetto gestore, Ente o persona fisica, ed alla relativa natura
giuridica; fotocopia del documento di attribuzione del codice fiscale al soggetto gestore;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del gestore e del legale rappresentante in ordine
ad eventuali condanne penali pendenti o condanne passate in giudicato;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal gestore o dal rappresentante legale, in
ordine all’assenza – tra le finalità e le attività dell’Ente – di elementi contrastanti con le
finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;
progetto educativo in armonia con i principi costituzionali;
linee essenziali del piano dell’offerta formativa: calendario scolastico, orario delle lezioni;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale,
che attesti la corrispondenza del piano dell’offerta formativa all’ordinamento scolastico
italiano;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale,
che attesti che gli obiettivi generali e specifici di apprendimento sono correlati al
conseguimento di titoli di studio (tranne per la scuola dell’infanzia);
10. l’elenco degli iscritti a ciascuna classe con data e luogo di nascita e dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, firmata dal gestore o dal rappresentante legale, che essi non sono
di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di
studio da conseguire;
11. Documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d’affitto,
comodato d’uso, ecc.) e durata della medesima;
12. impegno ad assumere personale docente e un coordinatore delle attività educative e
didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta
formativa della scuola e l’impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
13. Elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di
insegnamento, titolo di studio correlato alla disciplina insegnata, nominativo del
coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di nascita, del titolo di studio;
14. Pianta planimetrica, asseverata con giuramento dei locali adibiti ad uso scolastico,
sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale e corredata dai seguenti
dati:
•
ubicazione;
•
destinazione di ciascun ambiente, specificatamente numerato;
•
numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato
di agibilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla
superficie netta dell’aula.
15. Certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciata dalla competente autorità.
16. Dichiarazione di agibilità dell’edificio per uso scolastico rilasciata dalla competente
Autorità ovvero perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un
tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, attestante l’idoneità statica dei locali con
l’indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione
di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola unitamente ad idonea
documentazione comprovante l’avvenuta richiesta al Comune del certificato medesimo
(Legge regionale 3 Gennaio 2005, n.1).
17. Documentazione relativa allo stato di adeguamento dell’edificio alle norme di sicurezza
del D. Lgs. 81/2008.
18. Certificato prevenzione incendi ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio – da
presentare annualmente - da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale
docente e non docente, non superi le 100 unità e che la centrale termica abbia una
potenzialità non superiore a 100.000 kCal/h.
19. Relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all’albo professionale di competenza,
che attestino l’idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di
edilizia.
20. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante
che indichi gli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, le
attrezzature e i sussidi, la biblioteca, i laboratori e ne attesti l’idoneità ad assicurare
l’espletamento delle attività didattiche previste dall’ordinamento e dai programmi vigenti.
4) Adempimenti degli Uffici.
Gli Uffici territoriali, entro il 30 aprile 2015, trasmetteranno a questo Ufficio le istanze
pervenute, complete della prescritta documentazione, comunicando eventuali incompletezze ed
irregolarità riscontrate.
L’Ufficio Scolastico Regionale adotterà il provvedimento di accoglimento o diniego
dell’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie entro il 30 giugno 2015.
Il provvedimento di riconoscimento della condizione di scuola non paritaria produrrà effetti
giuridici a partire dal 1° settembre 2015.
Entro il 30 novembre 2015, l’ufficio Scolastico Regionale effettuerà appositi accertamenti
ispettivi. Qualora tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e
dichiarati nella domanda, verrà disposta la cancellazione dal suddetto elenco.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Claudio Bacaloni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)