COMUNE DI IMPRUNETA Provincia di Firenze COMUNE DI IMPRUNETA Provincia di Firenze Rep. N. _________ SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DELL’IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DENOMINATO “EX STAZIONE” E CONCESSIONE IN USO DI PARTE DELLA PIAZZA. L’anno ______, il giorno ________________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI IMPRUNETA (C.F.: 80062710373), di seguito denominato semplicemente “Ente”, rappresentato dall’arch. Leonello Corsinovi nato a Firenze il _____________________________________________, non in proprio ma in qualità di Responsabile dell’Ufficio Suap, Grandi Opere e Patrimonio, e il /la Sig./ra ______________ nato/a_________il__________________________________di seguito denominata semplicemente “conduttore”, in qualità di titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante della Società ________________________________ con sede a ____________________in Via____________________ n._____________codice fiscale____________________________ si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE E DELLA CONCESSIONE Il presente contratto ha per oggetto la locazione dei locali di proprietà comunale posti nella Piazza di Tavarnuzze, nell’immobile denominato “Ex Stazione”, con l’esclusione del locale al piano terra di 15 mq. adibito allo sporzionamento dei cibi durante le feste paesane, in verde nell’allegata planimetria, nonché la concessione in uso dell’area esterna adiacente, posta nella Piazza di Tavarnuzze, che sarà ad uso esclusivo dell’attività svolta all’interno dei medesimi, in giallo nell’allegata planimetria. Gli immobili saranno disponibili alla data del 30/11/2014. ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA LOCAZIONE All’interno dei locali è consentita la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande con limitata tipologia produttiva, nell’ambito della ristorazione veloce. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere improntata sulla qualità dei prodotti offerti con particolare riguardo ai prodotti tipici locali realizzando una rete di rapporti commerciali con le realtà locali, ed alla produzione della filiera toscana Per la prosecuzione della presente locazione e della relativa concessione in uso si richiede la presentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un programma, per l’anno successivo, di iniziative culturali e promozionali, legate all’attività svolta, da concordare con l’Amministrazione comunale, che lo approverà entro il mese di dicembre. A titolo meramente esemplificativo tali iniziative potranno consistere in degustazioni delle produzioni locali, didattica e laboratori per la conoscenza dei cibi di stagione e le produzioni del territorio, corsi di cucina, ecc. Non è consentita l’installazione di apparecchi per il gioco lecito né di terminali per le video lottery (VLT) nei locali oggetto della presente locazione. ART. 3 ONERI DEL GESTORE COMUNE DI IMPRUNETA Provincia di Firenze Oltre alla corresponsione del canone, meglio indicato all’art. 5 che segue, sono oneri a carico del gestore: 1. La realizzazione dei lavori edili necessari all’adeguamento dell’immobile all’attività, da svolgersi a seguito di presentazione di apposito progetto e dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, se previste, con specifica previsione dei tempi per la realizzazione dei medesimi; 2. L’arredamento dei locali; 3. La manutenzione ordinaria dell’immobile e dei complementi; 4. L’accollo di tutte le utenze relative alla gestione dell’immobile, relativamente alla porzione in locazione; 5. La pulizia dei servizi esterni , presenti nella Piazza e meglio individuati nell’allegata planimetria con il colore rosso; 6. Eventuale disponibilità dei locali in locazione al I piano per attività di promozione promosse dall’Amministrazione comunale per un massimo di 30 giorni l’anno. E’ vietata ogni variazione d’uso dell’immobile da parte del gestore. ART. 4 IMPORTO CANONE DI LOCAZIONE L’importo del canone, omnicomprensivo, è pari ad € ___________________________, oltre oneri fiscali. Il canone deve essere corrisposto con rate mensili, anticipate, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente del Comune di Impruneta presso la Tesoreria comunale. Il canone decorrerà dall’inizio effettivo dell’attività certificata con la SCIA e sarà aggiornato ogni anno, a decorrere dalla II annualità, automaticamente, senza specifica richiesta, all’inizio di ciascuna nuova annualità, in base al 100% della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (costo della vita), rilevato dall’ISTAT, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Dall’importo del canone sarà detratto, per le prime tre annualità, nella misura del 50%, l’importo dell’arredamento del locale, il cui costo è stato sostenuto dal gestore. ART. 5 DURATA DELLA LOCAZIONE Il contratto di locazione avrà durata di sei anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, rinnovabile ai sensi della Legge 392/1978. Alla scadenza contrattuale dei sei anni, il gestore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della legge sopra citata, con la modalità ed i termini ivi previsti. La concessione avrà durata pari alla locazione, ART. 6 SUBLOCAZIONE E’ fatto espresso divieto di sublocazione e subconcessione, anche parziale, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte gli immobili in oggetto. ART. 7 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Il gestore s’impegna a mantenere l’immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria, mentre le opere di manutenzione straordinaria saranno a carico della parte pubblica. ART. 8 – MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che il gestore ritenesse necessario effettuare per l’utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla COMUNE DI IMPRUNETA Provincia di Firenze proprietà, e rimarrà per patto a beneficio della medesima; quando anche autorizzato, il gestore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. ART. 9 – UTENZE Il gestore, all’atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, conservandone l’uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono; i consumi così segnati sono a carico del gestore medesimo. ART. 10 – VISITA AI LOCALI Il proprietario ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, anche per l’esecuzione di lavori. ART. 11 – RICONSEGNA DEI LOCALI Alla data di cessazione del contratto, il gestore consegnerà puntualmente al proprietario tutti i locali in buono stato locativo, sotto pena del risarcimento dei danni. ART. 12 – MANLEVA Il gestore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a se o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. Il gestore si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. ART. 13 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il gestore consegnerà in sede di stipula del presente atto, fidejussione bancaria del complessivo importo di € ________ pari a n. 2 mensilità di affitto. Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione e relativa concessione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale. ART. 14 – IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO Il presente contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta proporzionale del 2% sull’importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di registrazione sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. Sono a carico del gestore tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi compresi i diritti di segreteria. ART. 15 – MODIFICHE DEL CONTRATTO Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata. ART. 16 – COMPETENZA GIURIDICA COMUNE DI IMPRUNETA Provincia di Firenze A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza giudiziaria, il gestore dichiara di eleggere domicilio in _____________________. Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e successive modificazioni e integrazioni, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto della D.Lgs. n. 196/2003 (Tutela della privacy). Letto, approvato e sottoscritto. p. il Comune . __________________________________________ e per il locatore/concessionario ____________________________ A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alla n. 4 (canone di locazione), , n. 4 (aggiornamento del canone), n. 6 (sublocazione), n. 7 (manutenzione e riparazione), n. 8 (migliorie e innovazioni), n. 9 (utenze), n. 12 (manleva), n. 13 (garanzia degli obblighi contrattuali), n. 14 (imposte, tasse, spese di contratto) dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza. p. il Comune . __________________________________________ e per il locatore/concessionario ____________________________
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