Schema contratto di locazione

COMUNE DI IMPRUNETA
Provincia di Firenze
COMUNE DI IMPRUNETA
Provincia di Firenze
Rep. N. _________
SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
DELL’IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DENOMINATO “EX
STAZIONE” E CONCESSIONE IN USO DI PARTE DELLA PIAZZA.
L’anno ______, il giorno ________________ del mese di ____________, nella Residenza
Municipale, con la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell’art.
1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI IMPRUNETA (C.F.: 80062710373), di seguito
denominato semplicemente “Ente”, rappresentato dall’arch. Leonello Corsinovi nato a Firenze il
_____________________________________________, non in proprio ma in qualità di
Responsabile dell’Ufficio Suap, Grandi Opere e Patrimonio, e il /la Sig./ra ______________
nato/a_________il__________________________________di seguito denominata semplicemente
“conduttore”, in qualità di titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante della Società
________________________________
con
sede
a
____________________in
Via____________________ n._____________codice fiscale____________________________
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE E DELLA CONCESSIONE
Il presente contratto ha per oggetto la locazione dei locali di proprietà comunale posti nella Piazza
di Tavarnuzze, nell’immobile denominato “Ex Stazione”, con l’esclusione del locale al piano terra
di 15 mq. adibito allo sporzionamento dei cibi durante le feste paesane, in verde nell’allegata
planimetria, nonché la concessione in uso dell’area esterna adiacente, posta nella Piazza di
Tavarnuzze, che sarà ad uso esclusivo dell’attività svolta all’interno dei medesimi, in giallo
nell’allegata planimetria.
Gli immobili saranno disponibili alla data del 30/11/2014.
ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA LOCAZIONE
All’interno dei locali è consentita la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande con
limitata tipologia produttiva, nell’ambito della ristorazione veloce. L’attività di somministrazione di
alimenti e bevande dovrà essere improntata sulla qualità dei prodotti offerti con particolare riguardo
ai prodotti tipici locali realizzando una rete di rapporti commerciali con le realtà locali, ed alla
produzione della filiera toscana
Per la prosecuzione della presente locazione e della relativa concessione in uso si richiede la
presentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un programma, per l’anno successivo, di
iniziative culturali e promozionali, legate all’attività svolta, da concordare con l’Amministrazione
comunale, che lo approverà entro il mese di dicembre. A titolo meramente esemplificativo tali
iniziative potranno consistere in degustazioni delle produzioni locali, didattica e laboratori per la
conoscenza dei cibi di stagione e le produzioni del territorio, corsi di cucina, ecc.
Non è consentita l’installazione di apparecchi per il gioco lecito né di terminali per le video lottery
(VLT) nei locali oggetto della presente locazione.
ART. 3 ONERI DEL GESTORE
COMUNE DI IMPRUNETA
Provincia di Firenze
Oltre alla corresponsione del canone, meglio indicato all’art. 5 che segue, sono oneri a carico del
gestore:
1. La realizzazione dei lavori edili necessari all’adeguamento dell’immobile all’attività, da
svolgersi a seguito di presentazione di apposito progetto e dell’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, se previste, con specifica previsione dei tempi per la realizzazione dei medesimi;
2. L’arredamento dei locali;
3. La manutenzione ordinaria dell’immobile e dei complementi;
4. L’accollo di tutte le utenze relative alla gestione dell’immobile, relativamente alla porzione in
locazione;
5. La pulizia dei servizi esterni , presenti nella Piazza e meglio individuati nell’allegata planimetria
con il colore rosso;
6. Eventuale disponibilità dei locali in locazione al I piano per attività di promozione promosse
dall’Amministrazione comunale per un massimo di 30 giorni l’anno.
E’ vietata ogni variazione d’uso dell’immobile da parte del gestore.
ART. 4 IMPORTO CANONE DI LOCAZIONE
L’importo del canone, omnicomprensivo, è pari ad € ___________________________, oltre oneri
fiscali. Il canone deve essere corrisposto con rate mensili, anticipate, entro il 15 di ogni mese
mediante bonifico bancario sul conto corrente del Comune di Impruneta presso la Tesoreria
comunale.
Il canone decorrerà dall’inizio effettivo dell’attività certificata con la SCIA e sarà aggiornato ogni
anno, a decorrere dalla II annualità, automaticamente, senza specifica richiesta, all’inizio di
ciascuna nuova annualità, in base al 100% della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (costo della vita), rilevato dall’ISTAT, rispetto al
corrispondente periodo dell’anno precedente.
Dall’importo del canone sarà detratto, per le prime tre annualità, nella misura del 50%, l’importo
dell’arredamento del locale, il cui costo è stato sostenuto dal gestore.
ART. 5 DURATA DELLA LOCAZIONE
Il contratto di locazione avrà durata di sei anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto,
rinnovabile ai sensi della Legge 392/1978.
Alla scadenza contrattuale dei sei anni, il gestore può esercitare la facoltà di diniego della
rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della legge sopra citata, con la modalità ed i
termini ivi previsti.
La concessione avrà durata pari alla locazione,
ART. 6 SUBLOCAZIONE
E’ fatto espresso divieto di sublocazione e subconcessione, anche parziale, o comunque cedere a
qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte gli immobili in oggetto.
ART. 7 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Il gestore s’impegna a mantenere l’immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed
efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e
dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di
manutenzione e riparazione ordinaria, mentre le opere di manutenzione straordinaria saranno a
carico della parte pubblica.
ART. 8 – MIGLIORIE E INNOVAZIONI
I locali sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che il gestore ritenesse
necessario effettuare per l’utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla
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proprietà, e rimarrà per patto a beneficio della medesima; quando anche autorizzato, il gestore
provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per
miglioramenti o addizioni apportate.
ART. 9 – UTENZE
Il gestore, all’atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, conservandone l’uso
esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono; i consumi così segnati
sono a carico del gestore medesimo.
ART. 10 – VISITA AI LOCALI
Il proprietario ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, anche per
l’esecuzione di lavori.
ART. 11 – RICONSEGNA DEI LOCALI
Alla data di cessazione del contratto, il gestore consegnerà puntualmente al proprietario tutti i locali
in buono stato locativo, sotto pena del risarcimento dei danni.
ART. 12 – MANLEVA
Il gestore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa,
negligenza o abuso. Esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti ed
indiretti che possono derivare a se o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di altri
comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi.
Il gestore si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di
materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla
tranquillità e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari,
impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte,
pulito in ogni sua parte.
ART. 13 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il gestore consegnerà in
sede di stipula del presente atto, fidejussione bancaria del complessivo importo di € ________ pari
a n. 2 mensilità di affitto.
Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione e relativa concessione, sempreché siano
state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si
trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale.
ART. 14 – IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO
Il presente contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta
proporzionale del 2% sull’importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai
sensi di legge; le suddette spese di registrazione sono a carico di entrambi i contraenti in parti
uguali.
Sono a carico del gestore tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi
compresi i diritti di segreteria.
ART. 15 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto
deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il
contratto e la cosa locata.
ART. 16 – COMPETENZA GIURIDICA
COMUNE DI IMPRUNETA
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A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della
competenza giudiziaria, il gestore dichiara di eleggere domicilio in _____________________.
Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni, dettate in
materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e
successive modificazioni e integrazioni, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a
tutte le altre disposizioni di legge vigenti.
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento saranno trattati nel rispetto della D.Lgs. n. 196/2003 (Tutela della
privacy).
Letto, approvato e sottoscritto.
p. il Comune . __________________________________________
e per il locatore/concessionario ____________________________
A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle
clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alla n. 4 (canone di locazione), ,
n. 4 (aggiornamento del canone), n. 6 (sublocazione), n. 7 (manutenzione e riparazione), n. 8
(migliorie e innovazioni), n. 9 (utenze), n. 12 (manleva), n. 13 (garanzia degli obblighi contrattuali),
n. 14 (imposte, tasse, spese di contratto) dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni
eccezione ed istanza.
p. il Comune . __________________________________________
e per il locatore/concessionario ____________________________