nota informativa - Comune di Santo Stefano Ticino

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MILANO
Ufficio Tributi
VIA G. GARIBALDI N. 9 20010 SANTO STEFANO TICINO
Tel. 02 97238625 – Fax 02 97238624
TO Ai sensi dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) nell’anno
2014 è stata istituita la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) a cui sono soggetti tutti i
fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le aree fabbricabili.
TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI – TASI 2014
SOGGETTI PASSIVI
Per soggetti passivi si intendono:
- i proprietari di immobili (fabbricati e aree
fabbricabili) e i titolari di diritti reali di
usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
immobili;
- gli occupanti degli immobili a qualsiasi
titolo (locazione, uso gratuito, ecc.).
Anche le abitazioni principali e le
pertinenze sono soggette al tributo sui
servizi indivisibili (TASI).
€ 30,00 a favore dei contribuenti con
reddito fino ad € 15.000,00, detrazione da
ripartire in misura proporzionale alla
percentuale di possesso e al periodo di
utilizzo dell’immobile
ABITAZIONE PRINCIPALE
DETRAZIONE ABITAZIONE
PRINCIPALE
BASE IMPONIBILE
FABBRICATI
160
140
80
65
La base imponibile è pari alla rendita
catastale rivalutata del 5% e moltiplicata
per il coefficiente attribuito alla categoria
catastale.
I coefficienti sono:
Fabbricati classificati nella categoria
catastale A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7
Fabbricati classificati nella categoria
catastale B e C/3-C/4-C/5
Fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10 e D/5
Fabbricati classificati nella categoria
catastale D (escluso D/5)
IMMOBILI INAGIBILI e
INABITABILI
AREE FABBRICABILI
55 Fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1
Per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili – e di fatto non utilizzati - la base
imponibile è ridotta del 50%.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può
essere accertato mediante perizia tecnica
da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale
(con spese a carico del possessore
dell’immobile) o mediante dichiarazione
sostitutiva (ai
sensi del DPR 28/12/2000 n. 445).
La base imponibile è pari al valore venale
in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di imposizione,
stabiliti da Deliberazione di Consiglio
Comunale.
I valori venali sono:
VALORI MINIMI SUI QUALI CALCOLARE L’IMPOSTA RELATIVA ALLE AREE
FABBRICABILI ZONA OMOGENEA
VALORE AL
MQ - MC.
PER INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
Tutte le zone residenziali comprese nel territorio urbano
€100/mc
consolidato individuato dal Piano delle Regole
ZONE PRODUTTIVE
Industriali e artigianali esistenti e di Completamento (D1)
ZONE PRODUTTIVE
€54/mq
S.f.
di
Di espansione (D2)
€150/mq di
S.l.p.
ZONE PRODUTTIVE
€150/mq
Convenzionate
di S.l.p.
ZONA SPECIALE Non convenzionate
€35/mq S.t.
ZONA SPECIALE Convenzionate
€145/mq S.f.
ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE
€68/mq
AMBITI DI TRASFORMAZIONE
Ambito di trasformazione residenziale
€65/mc
edificabile
Ambito di trasformazione produttiva
€90/mq
s.l.p.
Ambito di trasformazione terziaria multifunzionale
€72,5/mq
s.l.p.
Si invitano i possessori delle aree fabbricabili classificate in ambito di trasformazione
residenziale con indice 0,80 mc/mq a contattare l’ufficio tributi per verificare la propria
posizione debitoria. Dal mese di giugno infatti l’indice di edificabilita’, per queste aree, è
variato da 0,80 mc/mq a 0,75 mc/mq. RAM
VERSAMENTI ERSAMENTI ENTI
MODALITA’
F24 – c/o qualsiasi sportello
bancario e postale con Risoluzione Agenzia
Entrate n. 46/E del 24.04.2014 sono stati
istituiti i codici tributo per il versamento
tramite modello F24.
CODICE TRIBUTO
3958 Abitazione principale e pertinenze
3959 Fabbricati Rurali ad uso strumentale
3960 Aree Fabbricabili
3961 Altri Fabbricati
3962 Interessi da accertamento
3963 Sanzioni da accertamento
TERMINI - SCADENZE
Il versamento può essere effettuato in
numero due rate e alle seguenti scadenze:
1^ RATA: 16 OTTOBRE 2014
_ Acconto pari al 50% dell’imposta dovuta;
_ Unica soluzione – dell’imposta dovuta.
2^ RATA: 16 DICEMBRE 2014
SALDO a conguaglio dell’imposta
complessivamente
dovuta.
DICHIAR
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE EAZIONE DI NDICHIARAZIONE
E
SCADENZE
1. I soggetti passivi presentano le dichiarazioni relative alle singole componenti tributarie entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità
immobiliare, la dichiarazione può essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello
messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui sono
intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica in-
terna ed esterna di ciascun comune, nella
dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il
numero dell'interno, ove esistente.
4. Ai fini della componente tributaria TASI, è
fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di
presentare la dichiarazione relativa alla
tassa, su modello messo a disposizione dal
Comune, esclusivamente nei casi in cui
l’immobile sia occupato o detenuto da un
soggetto diverso dal titolare di diritto reale
sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione
dell’ICI e dell’IMU, in quanto compatibili,
valgono anche con riferimento alla TASI.
DICHIAR
ALIQUOTE
Aliquota 2 per mille
per l’abitazione principale intendendo per
abitazione principale l’immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente;
Aliquota 2 per mille
per la pertinenza dell’abitazione principale
intendendosi
esclusivamente
quelle
classificate nelle categorie catastali C/2
(cantine), C6 (garage), e C7 ( posto auto
ora classate come C6 cl. 1) nella misura di
una sola unità pertinenziale per ogni
categoria catastale;
Aliquota 1 per mille
per i fabbricati rurali strumentali così come
definiti dall’art. 9 comma 3 bis del D.L n.
557/1993;
Aliquota 1,7 per mille
per tutti gli altri immobili comprese le aree
fabbricabili;
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, mentre il restante 70% viene versato dal proprietario o titolare di altro diritto reale.
Info:
Sito web:
www.comune.santostefanoticino.mi.it
E-mail:
[email protected]
Calcolo TASI:
www.comune.santostefanoticino.mi.it