COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MILANO Ufficio Tributi VIA G. GARIBALDI N. 9 20010 SANTO STEFANO TICINO Tel. 02 97238625 – Fax 02 97238624 TO Ai sensi dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) nell’anno 2014 è stata istituita la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) a cui sono soggetti tutti i fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le aree fabbricabili. TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI – TASI 2014 SOGGETTI PASSIVI Per soggetti passivi si intendono: - i proprietari di immobili (fabbricati e aree fabbricabili) e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; - gli occupanti degli immobili a qualsiasi titolo (locazione, uso gratuito, ecc.). Anche le abitazioni principali e le pertinenze sono soggette al tributo sui servizi indivisibili (TASI). € 30,00 a favore dei contribuenti con reddito fino ad € 15.000,00, detrazione da ripartire in misura proporzionale alla percentuale di possesso e al periodo di utilizzo dell’immobile ABITAZIONE PRINCIPALE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE BASE IMPONIBILE FABBRICATI 160 140 80 65 La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale. I coefficienti sono: Fabbricati classificati nella categoria catastale A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7 Fabbricati classificati nella categoria catastale B e C/3-C/4-C/5 Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5 Fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5) IMMOBILI INAGIBILI e INABITABILI AREE FABBRICABILI 55 Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – e di fatto non utilizzati - la base imponibile è ridotta del 50%. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale (con spese a carico del possessore dell’immobile) o mediante dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445). La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, stabiliti da Deliberazione di Consiglio Comunale. I valori venali sono: VALORI MINIMI SUI QUALI CALCOLARE L’IMPOSTA RELATIVA ALLE AREE FABBRICABILI ZONA OMOGENEA VALORE AL MQ - MC. PER INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI Tutte le zone residenziali comprese nel territorio urbano €100/mc consolidato individuato dal Piano delle Regole ZONE PRODUTTIVE Industriali e artigianali esistenti e di Completamento (D1) ZONE PRODUTTIVE €54/mq S.f. di Di espansione (D2) €150/mq di S.l.p. ZONE PRODUTTIVE €150/mq Convenzionate di S.l.p. ZONA SPECIALE Non convenzionate €35/mq S.t. ZONA SPECIALE Convenzionate €145/mq S.f. ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE €68/mq AMBITI DI TRASFORMAZIONE Ambito di trasformazione residenziale €65/mc edificabile Ambito di trasformazione produttiva €90/mq s.l.p. Ambito di trasformazione terziaria multifunzionale €72,5/mq s.l.p. Si invitano i possessori delle aree fabbricabili classificate in ambito di trasformazione residenziale con indice 0,80 mc/mq a contattare l’ufficio tributi per verificare la propria posizione debitoria. Dal mese di giugno infatti l’indice di edificabilita’, per queste aree, è variato da 0,80 mc/mq a 0,75 mc/mq. RAM VERSAMENTI ERSAMENTI ENTI MODALITA’ F24 – c/o qualsiasi sportello bancario e postale con Risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E del 24.04.2014 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24. CODICE TRIBUTO 3958 Abitazione principale e pertinenze 3959 Fabbricati Rurali ad uso strumentale 3960 Aree Fabbricabili 3961 Altri Fabbricati 3962 Interessi da accertamento 3963 Sanzioni da accertamento TERMINI - SCADENZE Il versamento può essere effettuato in numero due rate e alle seguenti scadenze: 1^ RATA: 16 OTTOBRE 2014 _ Acconto pari al 50% dell’imposta dovuta; _ Unica soluzione – dell’imposta dovuta. 2^ RATA: 16 DICEMBRE 2014 SALDO a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta. DICHIAR DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE EAZIONE DI NDICHIARAZIONE E SCADENZE 1. I soggetti passivi presentano le dichiarazioni relative alle singole componenti tributarie entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica in- terna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 4. Ai fini della componente tributaria TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, esclusivamente nei casi in cui l’immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. DICHIAR ALIQUOTE Aliquota 2 per mille per l’abitazione principale intendendo per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; Aliquota 2 per mille per la pertinenza dell’abitazione principale intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C6 (garage), e C7 ( posto auto ora classate come C6 cl. 1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993; Aliquota 1,7 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili; Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, mentre il restante 70% viene versato dal proprietario o titolare di altro diritto reale. Info: Sito web: www.comune.santostefanoticino.mi.it E-mail: [email protected] Calcolo TASI: www.comune.santostefanoticino.mi.it
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