NOTE PER IL CALCOLO DELLA TASl Con delibera Consiliare n. 69 del16/07/2014 questo Ente ha deliberato le aliquote e le tariffe per l'Imposta Unica Comunale, di cui una componente è la TASI (tributo sui servizi indivisibili). Come I'IMU, anche la TASI va pagata in due rate: la prima rata entro il prossimo 16 ottobre ed il pagamento del saldo entro il 16 dicembre 2014. Per il calcolo TASI si parte dalla stessa base imponibile deii'IMU: si parte cioè dalla rendita catastale dell'immobile che va rivalutata del 5%, il risultato va moltiplicato per il coefficiente dell'immobile (che si riportano nella tabella A) e, alla somma ottenuta, andranno applicate le seguenti aliquote: Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 2,50 + 0,10 = 2,60 per mille Aliquota per tutti gli altri fabbricati, iv i compresi i fabbricati produttivi cat. D e le aree edificabili O, 70 per mille Fabbricati rurali 1,00 per mille Terreni ESCLUSI TABELLA A) Coefficienti di rivalutazione della rendita catastale Classificazione Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 Categoria catastale A/10 Gruppo catastale B Categoria catastale C/1 Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 Categoria catastale D/5 Coefficiente 160 80 140 55 160 140 65 80 Sull'importo lordo del tributo così calcolato, si applica una detrazione per abitazione principale, basata sul valore della rendita catastale di seguito ripotata: ~ ~ ~ ~ ~ Per una rendita catastale fino a euro 450,00= Per una rendita catastale compresa tra euro 450,01 = e 650,00= Per una rendita catastale compresa tra euro 650,01 = e 850,00= Per una rendita catastale compresa tra euro 850,01 = e 1050,00= Per rendite catastali pari o superiori a 1050,01 = detrazione di 200,00= euro detrazione di 150,00= euro detrazione di 100,00= euro detrazione di 50,00= euro nessuna detrazione Si precisa che laddove, l'importo della detrazione spettante fosse superiore al tributo dovuto, l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASl e TARI. Con la richiamata delibera consiliare n. 69/2014 per la TASl sono state introdotte le seguenti riduzioni: - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione dellS%; - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione dellS%. NOTE PER IL CALCOLO DELLA TASl CODICI DA UTILIZZARE PER I VERSAMENTI TASI Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), occorre utilizzare i seguenti codici tributo: "3958" ----"3959" "3960" "3961" "T ASI su abitazione principale e relative pertinenze" "TASI p·er fabbricati rurali ad uso strumentale" "T ASI per le aree fabbricabili" "T ASI per altri fabbricati" L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 2,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante. In presenza di una pluralità di possessori, non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo, se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. Si precisa che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASl dovuta.
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