Revisione e Ragioneria Societaria 1 Ragioneria Societaria Lezione 5 La Società per Azioni Caratteri e costituzione Prof.ssa Anna Paris Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici Università degli Studi di Siena [email protected] A.A. 2013-2014 Premessa: le società di capitali • Caratteristiche principali • Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale (la società risponde solamente con il proprio patrimonio). • Gestione con metodo collegiale e principio maggioritario. • Potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio. • Tipologia: • Società a Responsabilità Limitata; • Società per Azioni; • Società in Accomandita per Azioni. 2 Premessa: le società di capitali S.p.A. e S.r.l. Uninominale Il socio unico risponde illimitatamente quando: - la società è insolvente; - il capitale non è stato versato per intero; - non è stato comunicato al registro delle imprese l’unicità del socio. 3 Premessa: le società di capitali LA PERSONALITÀ GIURIDICA - DETERMINA UNA COMPLETA AUTONOMIA DELLA SOCIETÀ DALLE PERSONE DEI SOCI - SOCIETÀ E SOCIO SONO ENTI DISTINTI PER PATRIMONIO E ATTIVITÀ - SI ACQUISTA CON L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 4 Premessa: le società di capitali QUOTA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN FUNZIONE DEI SOCI AZIONE SUDDIVISIONE PREVENTIVA ED ASTRATTA DEL CAPITALE SOCIALE OPERATA NELL’ATTO COSTITUTIVO CIASCUN SOCIO DI UNA SRL È TITOLARE DI UNA SOLA QUOTA CIASCUN SOCIO DI UNA SPA PUÒ ESSERE TITOLARE DI UNA O PIÙ AZIONI 5 Premessa: le società di capitali NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI LA REGOLA DELLA PROPORZIONALITÀ TRA VALORE DEI CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASSEGNATE PUÒ ESSERE DEROGATA 6 Premessa: le società di capitali Società a responsabilità limitata - Le quote di partecipazione sono assegnate ai soci in misura proporzionale al conferimento - I diritti spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione. 7 Premessa: le società di capitali Società a responsabilità limitata Tuttavia, si può verificare: Socio “A” Socio “B” Socio “C” Conferimenti 70.000 (70%) 15.000 (15%) 15.000 (15%) Quota partec. 33% 33% 33% In altri termini, i soci, nell’atto costitutivo, possono prevedere partecipazioni non proporzionali al conferimento (art. 2356) come attribuire a singoli soci diritti particolari (vedi soci fondatori) 8 Premessa: le società di capitali Società per azioni - Il numero di azioni assegnate ai soci è proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritto Tuttavia, lo statuto può contemplare un’assegnazione di azioni non proporzionale. Si verifica quindi una non coincidenza tra valore contabile della partecipazione e valore effettivo della stessa Socio “A” Socio “B” Socio “C” Capitale sottoscritto 140.000 (70%) 30.000 (15%) 30.000 (15%) n. azioni 100.000 50% 80.000 40% 20.000 10% 9 Premessa: le società di capitali “Nella S.p.A. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute a una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362”. (art. 2325 c.c.) 10 Premessa: le società di capitali “Nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470”. (art. 2462 c.c.) 11 Premessa: le società di capitali “Nella S.A.P.A. i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni”. (art. 2452 c.c.) 12 Della Società per Azioni (S.p.a.) Art. 2325. Responsabilità Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Art. 2326. Denominazione sociale La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni. Art. 2327. Ammontare minimo del capitale La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 120.000 Euro. 13 S.p.a.: costituzione • L’atto costitutivo deve contenere una serie di informazioni, come indicato dall’art. 2328, tra cui: • La denominazione sociale • Il cognome e il nome o la denominazione dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi • l’attività che costituisce l’oggetto sociale; • l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; • il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni; • il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; • le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; • il sistema di amministrazione adottato; • la durata della società; • Importo approssimativo delle spese per la costituzione a carico della società. 14 S.p.a.: costituzione SIMULTANEA PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE ↓ ATTO PUBBLICO - INTERA SOTTOSCRIZIONE DEL CAP. SOCIALE (MINIMO € 120.000); - VERSAMENTO DI ALMENO DEL 25% DEI CONFERIMENTI IN DENARO PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO; - RELAZIONE GIURATA DI STIMA PER I CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA E DI CREDITI; - EVENTUALI AUTORIZZAZIONI, DOVUTE AL PARTICOLARE OGGETTO; 15 S.p.a.: costituzione La procedura (1/3) STIPULAZIONE o PREDISPOSIZIONE dell’atto costitutivo (contratto o atto unilaterale) presso un notaio per atto pubblico CONTROLLO del notaio al fine di garantire la legittimità dell’atto: - regolarità del procedimento di costituzione; - sussistenza delle indicazioni minime previste dalla legge; - conformità alle leggi delle norme sull'organizzazione della società, ecc. e delle clausole dell’atto 16 S.p.a.: costituzione La procedura (2/3) DEPOSITO (INVIO TELEMATICO) dell’atto costitutivo e degli allegati presso l’Ufficio del Registro delle Imprese da parte del notaio e RICHIESTA CONTESTUALE DI ISCRIZIONE da parte del notaio (entro 20 gg dalla stipulazione dell’atto) CONTROLLO di regolarità formale della documentazione da parte dell’Ufficio del RI (verifica, in particolare, che l’atto costitutivo sia un atto pubblico, il capitale sia sottoscritto per intero, il versamento del 25% …, la presenza di allegati come specifiche autorizzazioni) 17 S.p.a.: costituzione La procedura (3/3) ISCRIZIONE della società nel registro delle imprese ↓ ACQUISIZIONE della PERSONALITÀ GIURIDICA ( NASCITA DELLA SOCIETÀ ) 18 S.p.a.: costituzione • Art. 2342. Conferimenti Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Tali azioni sono però inalienabili e depositate presso la società fino (…) Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. 19 S.p.a.: costituzione NEL CASO IN CUI VENGA MENO LA PLURALITÀ DEI SOCI I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO 90 gg. 20 S.p.a.: conferimenti in natura LA RELAZIONE DI GIURATA DI STIMA DI UN ESPERTO DESIGNATO DAL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO AVRÀ SEDE LA SOCIETÀ LA RELAZIONE DEVE CONTENERE LA DESCRIZIONE E IL VALORE DEI BENI (DISGIUNTI O CONGIUNTI) E/O DEI CREDITI CONFERITI LA DATA DELLA RELAZIONE NON DEVE ESSERE ANTERIORE A 4 MESI RISPETTO A QUELLA DELL’ATTO DEL CONFERIMENTO (Atto di Costituzione della società) LA RELAZIONE DI STIMA È SOTTOPOSTA AL CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI ENTRO 6 MESI DALLA ISCRIZIONE 21 S.p.a.: conferimenti in natura Se il valore reale dei beni conferiti > del valore attribuito dal perito? Se il valore reale dei beni conferiti < del valore attribuito dal perito? Sono due situazione da trattare analogamente? 22 S.p.a.: conferimenti in natura Se il valore reale dei beni conferiti < di oltre 1/5 a quello del conferimento, (es. 500.000 in sede di conferimento 350.000 dopo la stima degli amministratori) La società deve ridurre il capitale sociale (CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DA PARTE DEL CDA) - annullando le azioni (ciò sta ad indicare che il socio ha deciso di veder ridurre la sua partecipazione), a meno che il socio conferente: A) versi la differenza in denaro; B) receda dalla società. 23 S.p.a.: conferimenti in natura Se il valore reale dei beni conferiti < di oltre 1/5 a quello del conferimento, (es. 500.000 in sede di conferimento 350.000 dopo la stima degli amministratori) Ovviamente, il socio può impugnare l’atto di controllo del CdA entro 90 gg. 24 S.p.a.: costituzione Fasi tipiche 1. Sottoscrizione del Capitale Sociale; 2. Versamento del 25% delle quote sottoscritte (e dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni); 3. Conferimento di valori diversi dal danaro; 4. Richiamo delle ulteriori quote sottoscritte e loro versamento; 5. Revisione della valutazione peritale dei beni e dei crediti conferiti. 25 S.p.a.: costituzione Il 15/10/n si costituisce una SpA con un capitale sociale pari ad € 300.000 e con conferimenti di fondi liquidi per € 100.000 e di beni per € 200.000; il 25% del conferimento in denaro è versato in un c/c bancario vincolato. Il 20/10/n la SpA è iscritta nel Registro delle imprese. Il 25/10/n il CdA delibera il richiamo di un 20% dei conferimenti in denaro. I versamenti devono essere effettuati entro il 31/12/n. 26 S.p.a.: costituzione Capitale sociale 300.000 - Socio A conferisce beni 200.000 66,66% - Impianti 140.000 - Computer 40.000 - Merci 20.000 - Socio B conferisce denaro 40.000 13,33% - Socio C conferisce denaro 60.000 20,00% 27 S.p.a.: costituzione Sottoscrizione del capitale azionario (sociale) (Fase di diritto) 15/10 ----------------- ----------------Azionisti a Capitale sociale c/sottoscrizioni 300.000 28 S.p.a.: costituzione Versamento della percentuale vincolata (25% conf. di denaro) 25% di € 100.000 (Fase di fatto) 15/10 ----------------- ----------------Banca X c/c a Azionisti c/sottoscrizioni - € 10.000 da parte del socio B € 15.000 da parte del socio C 25.000 29 S.p.a.: costituzione Conferimento beni (Fase di fatto) 15/10 ----------------- ----------------Diversi a Azionisti c/sottoscrizioni Impianti Computer Merci 200.000 140.000 40.000 20.000 Iscrizione della società nel registro imprese (20.10) 30 Situazione dei conti post iscrizione della SpA nel Registro delle Imprese (20 ottobre) D Azionisti c/sott. A 300 25 D Banca A D Capitale sociale A 25 300 200 D Impianti 140 A D Computer 40 A D 20 Merci A 31 S.p.a.: costituzione Richiamo del 20% dei conferimenti di denaro (20% di € 100.000) da versare entro il 31.12 da parte del CdA (Fase di diritto) 25/10 ----------------- ----------------Azionisti c/ a Azionisti percentuale c/sottoscrizioni richiamata 20.000 32 S.p.a.: costituzione Versamento della percentuale richiamata (fase di fatto) 29/12 ----------------- ----------------Banca X c/c a Azionisti c/ percentuale richiamata 20.000 33 S.p.a.: costituzione Azionisti c/sottoscrizioni al 29.12 15.10 300.000 --------- 25.000 15.10 200.000 15.10 20.000 25.10 --------55.000 (S) 34 S.p.a.: costituzione STATO PATRIMONIALE al 29.12 Azionisti c/ sottoscrizioni 55.000 Capitale sociale 300.000 Impianti 140.000 Computer 40.000 Merci 20.000 Banca 45.000 35 S.p.a.: costituzione 10.01 - Richiamo del 55% dei conferimenti di denaro da parte del Consiglio di Amministrazione. Versamento entro il 31.01 10/01 ----------------- ----------------Azionisti c/ a Azionisti percentuale c/sottoscrizioni richiamata 31/01 ---------------- ----------------Banca X c/c a Azionisti c/ percentuale richiamata 55.000 55.000 36 Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e sono depositate presso la società Conferimento dei beni valutato € 140.000 il 15.04. Il valore reale dei beni conferiti < di oltre 1/5 a quello del conferimento 140.000 < 200.000 60.000 > 1/5 di 200.000 MINUSVALENZA DA APPORTO ? è una voce del Patrimonio netto 37 Contabilizzazione del minor apporto ----------------- 15.04 ----------------Minusvalenza a Diversi da apporto a Impianti a Merci 60.000 45.000 15.000 La legge non indica i termini per l’esercizio delle varie azioni da parte del socio e della società. In ogni caso, il socio ha 90 gg. per impugnare l’atto a meno che comunichi prima alla società la sua decisione. Dopo i 90 gg la società può procedere a ridurre il capitale. 38 Contabilizzazione del minor apporto ----------------- 15.04 ----------------Minusvalenza a Diversi da apporto a Impianti a Merci 60.000 45.000 15.000 a) Riduzione del capitale sociale, a seguito della riduzione del valore del conferimento del socio, supponendo che questi abbia comunicato, ad esempio il 20.04, di restare nella società con una partecipazione minore. ----------------- 29.06 ----------------Capit. sociale a Minusvalenza da apporto 60.000 Il 29.06 rappresenta la data dell’assemblea in cui viene ridotto il C.S. 39 Il socio può: b.1.) reintegrare la minusvalenza con un versamento in denaro ----------------- 29.06 ----------------Azionista a Minusvalenza c/ reintegro da apporto 60.000 (29.06 – è la data della comunicazione del socio) ----------------- 15.07 ----------------Banca X c/c a Azionista c/ reintegro 60.000 40 b.2.) esercitare il diritto di recesso ricevendo i beni conferiti ----------------- 29.06 ----------------Capit. sociale a Diversi 200.000 a Minusvalenza da apporto 60.000 a Azionista c/ rimborso 140.000 (la data è quella dell’assemblea che delibera ma ancora meglio è considerare i 90 gg. dalla data di registrazione nel RI) I) ---------------- 29.06 ----------------Azionista c/ a Diversi rimborso 140.000 a Impianti 95.000 a Computer 40.000 a Merci 5.000 II) ---------------- 03.07 ----------------Azionista c/ a Banca X c/c rimborso 140.000 41 Se l’atto costitutivo ha previsto l’assegnazione delle azioni agli altri soci in misura non proporzionale ai conferimenti e i soci dichiarano tutti in data 15.06 di sottoscrivere e poi versano il 30.06: ----------------- 15.06 ----------------Azionisti a Minusvalenza c/ reintegro da apporto 60.000 ----------------- 30.06 ----------------Banca X c/c a Azionisti c/ reintegro 60.000 Stato del capitale al 30.06 Impianti Computer Merci Banca X c/c 95.000 40.000 5.000 160.000 Cap.sociale 300.000 42 DETERMINAZIONE dei VALORI di CONFERIMENTO di BENI in NATURA o CREDITI SENZA RELAZIONE DI STIMA AI SENSI ART. 2343 (artt. 2343-ter e 2343-quater cod.civ.) ↓ possibilità di discostarsi dalla procedura “ordinaria” qualora esista un parametro di riferimento chiaro e attendibile (D. Lgs. 142/2008) a) conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, se il valore ad essi attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei 6 mesi precedenti il conferimento. (art. 2343-ter, primo comma) 43 b) conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, corrisponda al valore equo (fair value) ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento; (art. 2343-ter, secondo comma) SpA che adottano le disposizioni civilistiche L'art. 2427-bis prevede in nota integrativa “informazioni relative al valore equo 'fair value' degli strumenti finanziari. 44 oppure b) conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, corrisponda al valore equo (fair value) risultante dalla valutazione, precedente di non oltre 6 mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto che sia indipendente dalle parti e dotato di adeguata professionalità. (art. 2343-ter, secondo comma) 45 Mancato versamento da parte dei soci Art. 2344. Mancato pagamento delle quote In tal caso gli amministratori possono: a) mediante azione giudiziaria, costringere all’adempimento il socio moroso; b) offrire, in relazione alla percentuale di partecipazione alla società, le azioni agli altri azionisti per un corrispettivo non inferiore al versamento ancora dovuto; c) far vendere le azioni non versate a rischio e per conto del socio moroso per poi dichiararlo decaduto dallo status di socio; - Le azioni non vendute devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio moroso nei versamenti non può esercitare il proprio diritto di voto. 46 Vendita delle azioni del socio moroso Due possibili casistiche: 1. le azioni vengono vendute ad un prezzo superiore al loro valore di sottoscrizione Banca X c/c a a a a a Diversi Azionisti c/sott. rich. Spese rimborsabili Int. attivi di mora Riserva sovrapprezzo azioni … … … … … 47 Dichiarazione di decadimento del socio moroso Nel caso il socio venisse dichiarato decaduto dal suo status e le azioni non possono essere vendute, si procede ad estinguerle con la corrispondente riduzione del capitale : … Capitale Sociale a Azionisti c/sott. rich. … 48 Atto costitutivo 1. il nome, … dei soci e il numero delle azioni assegnate a ciascuno; 2. la denominazione e il Comune della sede e di eventuali sedi secondarie; 3. l’attività che costituisce oggetto sociale; 4. l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5. il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione; 6. il valore dei crediti e dei beni in natura conferiti; 7. le norme di ripartizione dell’utile; 8. gli eventuali benefici accordati ai promotori ed ai soci fondatori; 49 Atto costitutivo 9. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e poteri, indicando quali hanno la rappresentanza; 10. il numero componenti il collegio sindacale; 11. i primi amministratori e sindaci, ovvero dei componenti del consiglio di soeveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 12. l’importo globale delle spese per la costi-tuzione; 13. la durata o, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo – non superiore ad un anno – per esercitare il diritto di recesso. 50 Statuto parte integrante dell’atto costitutivo e, pertanto, deve essere ad esso allegato NORME RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE, AL FUNZIONAMENTO ED ALLO SCIOGLIMENTO PREVALENZA DELLA NORMA DELLO STATUTO RISPETTO A QUELLA DELL’ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI CONTRASTO 51 COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE PROMOTORI redazione e sottoscrizione del programma oggetto capitale sociale principali disposizione dell’atto cost. eventuale partecipazione agli utili dei promotori termine entro il quale l’atto costitutivo deve essere stipulato. deposito del programma presso un notaio 52 raccolta delle sottoscrizioni per atto pubblico o scrittura privata versamento del 25% entro un termine non superiore ad un mese dopo l’integrale sottoscrizione assemblea dei sottoscrittori nei 20 gg successivi al termine per il versamento del 25% per - accertare l’esistenza delle condizioni richieste per la costit.one - deliberare sul contenuto atto costit.ivo - deliberare sulla riserva di partecipazione agli utili a favore dei promotori - nominare amministratori e sindaci; e per stipulare l’atto costitutivo. 53
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