come si evince dai documenti allegati

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L’AVVIO DI UN’ATTIVITÀ DI IMPRESA O PROFESSIONALE
Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali
Trento, lì 19 novembre 2014
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FORME SOCIETARIE:
• SOCIETÀ PER AZIONI (S.P.A.)
• SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.A.P.A.)
• SOCIETÀ A RESPONSABILITA LIMITATA (S.R.L.)
• SOCIETÀ A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA (S.R.L.S.)
• SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.)
• SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)
•SOCIETÀ SEMPLICE (S.S.)
•SOCIETÀ COOPERATIVE
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ALTRE FORME GIURIDICHE:
• IMPRESA INDIVIDUALE
• IMPRESA CONIUGALE
• IMPRESA FAMILIARE
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PROFESSIONISTI:
• PARTITA I.V.A. SINGOLA
• ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA ISCRITTI AD ORDINI
PROFESSIONALI
• SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (S.T.P.)
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REGIMI CONTABILI:
• CONTABILITÀ ORDINARIA
• CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
• REGIME
DI
VANTAGGIO
PER
L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE
E
LAVORATORI IN MOBILITÀ (cd. REGIME DEI MINIMI)
• REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE
• (Regime dei cd. ex Minimi)
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ADEMPIMENTI INIZIALI:
• SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA OTTIMALE
• SCELTA DEL REGIME CONTABILE OTTIMALE e DEL REGIME
PREVIDENZIALE
• INDIVIDUAZIONE DEI CODICI ATTIVITA DA ESERCITARE
• INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE, DEL LUOGO DI ESERCIZIO e DEL LUOGO
DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA
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PER LE FORME SOCIETARIE:
• COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ AVANTI AL NOTAIO
• DEFINIZIONE DELLO STATUTO (poteri, amministrazione ecc..)
• PEC
• ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Cenni con riferimento alle imprese individuali, coniugali e familiari per le similitudini
Cenni con riferimento alle STP.
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TASSAZIONE ORDINARIA:
SOCIETA DI PERSONE e PROFESSIONISTI
IRPEF - Tassazione per trasparenza progressiva e per scaglioni di reddito
Aliquote IRPEF:
Da 0 a 15.000 Euro
-> 23 %
Da 15.001 a 28.000
-> 27 %
Da 28.001 a 55.000
-> 38 %
Da 55.001 a 75.000
-> 41 %
Oltre 75.001
-> 43 %
IRAP – Aliquota ordinaria, nazionale del 3,90 %, per le imprese con sede in Trentino,
Agevolazione Start-up trentine -> aliquota 0 % per i primi 5 esercizi.
3,24% Studio Dottori Commercialisti
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TASSAZIONE ORDINARIA IRPEF:
Reddito imponibile IRPEF: Euro 56.000 (Esempio)
1° Scaglione (da 0 a 15.000 Euro - > 23%)
3.450
2° Scaglione (Da 15.001 a 28.000 -> 27%)
3.510
3 Scaglione (da 28.001 a 55.000 -> 38%)
10.260
3 Scaglione (da 55.001 a 75.000 -> 41%)
410
4 Scaglione (Oltre 75.000 - > 43 %)
Tax lorda
-
17.630
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TASSAZIONE ORDINARIA :
SOCIETA DI CAPITALI (non in trasparenza o
aderenti al consolidato fiscale)
IRES - Tassazione proporzionale con aliquota del
27,50 %; ulteriore tassazione sui soci in caso di
distribuzione di dividendi.
IRAP – Aliquota ordinaria nazionale del 3,90 %, per
le imprese con sede in Trentino, 3,24%
Agevolazione Start-up trentine -> aliquota 0 % per i primi 5
esercizi.
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TASSAZIONE ORDINARIA IRES:
Reddito imponibile di Euro 56.000
IRES (27%)
15.400
IRAP (3,24%) – ipotiz. base imp. identica
Tax lorda
1.814
17.214
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ASPETTI PREVIDENZIALI:
IMPRENDITORI:
 GESTIONE INPS COMMERCIANTI
 GESTIONE INPS ARTIGIANI
 GESTIONE SEPARATA INPS
(Artigiani 22,20 % - Commercianti 22,29 % Min. 15.516 E.)
(Gestione separata 27,72 %)
PROFESSIONISTI:
 CASSA DI PREVIDENZA DI CATEGORIA
 GESTIONE SEPARATA INPS
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REGIMI IVA AGEVOLATI in vigore al
19.11.2014 :
- REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (Introdotto dall’art.
13 della l. n. 388 del 2000)
- REGIME DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E
LAVORATORI IN MOBILITA (Regime agevolato introdotto dalla Legge Finanziaria
2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007) al tempo denominato REGIME DEI MINIMI
poi modificato dal D.L. 98 del 6 luglio 2011) – da qui REGIME DEI MINIMI
Entrambi, si applicano SOLO a persone fisiche.
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REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE:
REQUISITI DI ACCESSO:
1.
2.
3.
4.
5.
Persone fisiche;
Attività artistica o professionale ovvero d' impresa;
Periodo d'imposta in cui l'attività' e' iniziata e per i due successivi;
Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività
artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o
familiare;
L'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai
fini dell'esercizio di arti o professioni;
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REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE:
6. Sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non
superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire
60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero
a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
7. Venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro
soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia
superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre
attività;
8. Siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e
amministrativi.
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REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE:
CESSAZIONE
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i
ricavi conseguiti superano gli importi indicati;
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi
superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso
sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di
lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta.
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REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE:
OBBLIGHI
- Conservare i documenti ricevuti ed emessi
- Fatturazione e di certificazione dei corrispettivi
ESONERI
- Registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte
dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- Liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA.
BENEFICI
Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10
per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa,
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REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE:
FUTURO (?) :
Tale regime, in base all’art. 9 del Disegno di legge Stabilità
2015, verrà abrogato ed i soggetti che al 31.12.2014 vi
avessero aderito, passeranno automaticamente al nuovo
regime forfettario o al regime ordinario.
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REGIME DEI MINIMI :
REQUISITI:
1. persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
2. che nell'anno solare precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non
superiori a 30.000 euro;
b) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
c) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
d) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche
mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 euro.
Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che
contestualmente partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero Srl in
trasparenza.
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REGIME DEI MINIMI:
FUNZIONAMENTO:
IVA: I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e
non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o
addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi
contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni;
I contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell‘IVA e da tutti gli altri obblighi
previsti, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.
Srl in trasparenza.
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REGIME DEI MINIMI:
IRAP: I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive;
BASE IMPONIBILE: Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o
della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi
previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, si deducono dal reddito
determinato ai sensi del presente comma.
STUDI DI SETTORE: I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di
settore.
RITENUTA D’ACCONTO: non applicata.
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REGIME DEI MINIMI:
PERDITE: Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei
contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio
d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza in essi.
OBBLIGHI: Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, i
documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
IMPOSTA SOSTITUTIVA: Sul reddito determinato si applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali
e comunali pari al 5% per cento.
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REGIME DEI MINIMI:
CESSAZIONE:
- dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96
ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99.
- dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 30.000 di oltre il
50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi
delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione
dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
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REGIME DEI MINIMI (integrazioni 2012):
Dal 01.01.2012, il regime dei minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività' e'
iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività' d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista e' ridotta al 5 per
cento.
2. Il beneficio e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività' di cui al
comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o
familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto,
l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di
riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
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REGIME DEGLI “EX MINIMI”:
REGIME EX MINIMI
Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di
cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono
beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi
restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed
emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini
delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai
versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
A MENTE DEL DDL STABILITA’, TALE REGIME VERRA’ ABROGATO
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NEW REGIME FORFETTARIO (D.D.L. STABILITA 2015) :
(Art. 9 del Disegno di Legge, “Regime fiscale agevolato per autonomi)
NOVITA’ RISPETTO ALL’ATTUALE REGIME:
- SOGLIE DI RICAVI / COMPENSI DIVERSIFICATE PER SETTORE
- POSSIBILITA’ DI AVERE DIPENDENTI/COLLABORATORI (con limite 5.000 euro annui)
- AUMENTO SOGLIA BENI STRUMENTALI (da 15.000 a 20.000 nel triennio)
- DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO
- AUMENTO ALIQUOTA (dal 5 % al 15 %)
- RIDUZIONE DI 1/3 DEI RICAVI / COMPENSI IMPONIBILI PER I PRIMI 3 ANNI
- NON APPLICAZIONE C. FISSI INPS PER I PRIMI 3 ANNI (previa comunicazione ad INPS)
- ELIMINAZIONE PERIODO TEMPORALE (5 ANNI o 35° ANNO DI ETA’)
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NEW REGIME FORFETTARIO (D.D.L. STABILITA 2015) :
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NEW REGIME FORFETTARIO (D.D.L. STABILITA 2015) :
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NEW REGIME FORFETTARIO (D.D.L. STABILITA 2015) :
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NEW REGIME FORFETTARIO (D.D.L. STABILITA 2015) :
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
(tutela dell’affidamento parziale):
I SOGGETTI CHE, al 31.12.2014, SI AVVALGONO DEL REGIME DEI
MINIMI, POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSENSE PER IL
PERIODO
CHE
QUINQUENNIO
RESIDUA
AGEVOLATO
AL
E
COMPLETAMENTO
COMUNQUE
DEL
FINO
AL
COMPIMENTOD EL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETA’.
Ciò non vale per i regimi delle nuove iniziative e “ex minimi”.
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NEW REGIME FORFETTARIO (D.D.L. STABILITA 2015) :
PER UNA SCELTA FISCALMENTE OTTIMALE OCCORRERA’ :
• Monitorare l’evoluzione del DDL STABILITA’
• Anticipare, in caso di conferma delle disposizioni del DDL,
l’Apertura della P.Iva per beneficiare del più vantaggioso regime
dei minimi introdotto nel 2008 (e modificato nel 2012)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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