(Visto di conformità sono i codici tributo ad identificare le tipologie di

Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
Visto di conformità: sono i codici tributo ad identificare le tipologie di tributi?
del Dott. Fausto Piccinini
Abstract
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per poter compensare mediante il modello
F24 i crediti relativi alle imposte dirette e alle relative addizionali, all’IRAP e alle imposte sostitutive e alle
ritenute alla fonte di ammontare superiore ad € 15.000,00 è necessaria la previa apposizione del visto di
conformità in dichiarazione. Detto limite deve essere riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla
dichiarazione, per la cui identificazione non è chiaro o meno se occorra fare riferimento ai singoli codici
tributo previsti per il loro pagamento.
Testo
Al fine di far fronte al fenomeno delle indebite compensazioni c.d. “orizzontali”, di cui all’articolo 17 del D.Lgs.
n. 241/1997, la legge di stabilità per l’anno 2014 (Legge n. 147/2013), ha introdotto un vincolo alle
compensazioni, mediante modello F24 delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione annuale (Modello
UNICO e IRAP), ovvero dal Modello 770.
Nello specifico, il legislatore ha stabilito che, laddove la compensazione delle predette eccedenze si riferisca
a somme superiori ad € 15.000,00 per ciascun anno solare, allora è necessaria l’apposizione del visto di
conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997.
Le limitazioni introdotte dalla legge n. 147/2013 si applicano, per espressa previsione normativa soltanto ai
crediti di importo superiore ad € 15.000,00 relativi:
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 602/1973;
alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Tale previsione ricalca sostanzialmente quella già stabilita in materia IVA dall’articolo 10, del D.L. n. 78/2009,
dovendo pertanto ritenere che al ricorrere della fattispecie oggetto d’esame siano “mutuabili” i chiarimenti resi
dall’Agenzia delle Entrate in materia. In particolare, nella Circolare n. 1/E del 2010, l’Agenzia aveva chiarito
che le limitazioni alla compensazione dei crediti si rendono operative soltanto dalla compensazione effettiva
di ammontare superiore ad € 15.000,00; fino a tale importo, di conseguenza, l’utilizzo degli stessi dovrebbe
essere libero ed anche se, successivamente, il contribuente compenserà ulteriori somme che gli faranno
superare la soglia.
Nella Circolare n. 12/E del 2010 è stato, inoltre, aggiunto che non sono subordinate all’apposizione del visto
di conformità le compensazioni c.d. “verticali” o “interne”, anche se di ammontare superiore alla predetta
soglia di € 15.000,00, ossia quelle compensazioni operate a valere sul medesimo tributo, e ciò anche nel
caso le stesse siano effettuate mediante presentazione del modello F24.
In termini esemplificativi, pertanto, non soggiace alla limitazione in parola la compensazione del credito IRES
annuale con il saldo a debito relativo all’anno successivo, dal momento che in tal caso, varia soltanto l’anno
di riferimento dell’eccedenza, ma non il relativo codice tributo di identificazione dello stesso.
Pertanto, dal momento che il criterio di riferimento dovrebbe essere la similarità di tributo, nonostante la
differenza del codice tributo da utilizzare, non è soggetta a vincoli né concorrere al computo della soglia di
€ 15.000,00 annui, fra le altre, la compensazione del saldo IRAP a credito di un anno con il debito per gli
acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo.
Ciò detto viene da chiedersi se un eventuale credito IRES di ammontare superiore ad € 15.000,00 possa
essere utilizzato in compensazione del modello F24 per il versamento:
Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
della maggiorazione IRES dell’8,5% (2025) prevista per i soggetti operanti nel settore finanziario e
assicurativo da parte dell’articolo 2, del D.L. n. 133/2012, limitatamente al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2013;
della maggiorazione IRES del 10,50% (2019) prevista per le società non operative dall’articolo 2,
commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. n. 138/2011;
della maggiorazione IRES del 5,5% (2018) prevista dal D.L. n. 112/2008, per le imprese con
volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro operanti nei seguenti settori: ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
produzione o commercializzazione di energia elettrica, senza che sia necessaria la previa
apposizione del visto di conformità.
Al ricorrere di tali ipotesi, infatti, ci si interroga se il fatto che l’utilizzo di “specifici” codici tributo per il
versamento delle predette maggiorazioni differenti rispetto a quelli stabiliti per il pagamento del saldo e degli
acconti dell’IRES (aliquota ordinaria) configuri un’ipotesi al ricorrere della quale sia necessaria o meno
l’apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10/E/2014 (par. 9.1.) è intervenuta in argomento, rispondendo ad
un quesito nel quale veniva chiesto se il limite di € 15.000,00 oltre il quale scatta l’obbligo del visto di
conformità debba essere computato:
sul singolo codice tributo,
oppure cumulativamente.
A tal riguardo ha precisato che il riferito limite deve essere riferito alle singole tipologie di crediti emergenti
dalla dichiarazione, non rinvenendo in tal senso ostacoli nella lettura della norma (legge n. 147/2013), la
quale fa riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, né alla sua ratio ispiratrice.
Pertanto, venendo al caso di specie, non sembrerebbe necessaria la preventiva apposizione del visto di
conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito IRES che si intende utilizzare in compensazione
del modello F24 per il pagamento della maggiorazione IRES prevista, come detto, per gli enti finanziari, per
le società non operative e per le società operanti nel settore energetico.
Infatti, anche in considerazione del chiarimento reso dall’Agenzia, configurandosi il riferito incremento quale
maggiorazione dell’aliquota IRES, non si configurerebbe un’ipotesi di compensazione “orizzontale”, bensì
“verticale”, la quale, come anche precisato dalla stessa Agenzia, non richiede la previa apposizione del visto
di conformità in dichiarazione.
Non può, tuttavia, non essere considerata la possibilità di adottare un’interpretazione più restrittiva e
prudenziale della norma in commento, in applicazione della quale le varie tipologie di crediti oggetto di una
possibile compensazione nel modello F24 debbano essere identificate dai differenti codici tributo, stabiliti per
il loro pagamento.
Di conseguenza, il fatto che l’Agenzia abbia istituito codici tributo differenti per il versamento delle riferite
maggiorazioni IRES rispetto a quelli previsti per il pagamento dell’aliquota ordinaria della stessa porterebbe a
concludere che si tratta di un’ipotesi di compensazione “orizzontale” e non “verticale”.
Pertanto, l’eventuale credito IRES emergente dal modello UNICO, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2013, di ammontare superiore ad € 15.000,00 per essere compensato con il debito derivante
dal versamento della maggiorazione IRES prevista per gli enti finanziari per il periodo d’imposta 2013,
dovrebbe essere certificato, mediante l’apposizione del visto di conformità nel modello UNICO 2014.
Alla luce di quanto detto, si auspica che l’Agenzia delle Entrate fornisca quanto prima un chiarimento a tal
riguardo, se non in occasione del termine stabilito per il versamento delle imposte, almeno in tempo utile con
l’approssimarsi della scadenza per la trasmissione del modello UNICO 2014.
Infatti, come precisato nella circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, per la compensazione dei crediti relativi ad
imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute d’acconto, imposte sostitutive ed IRAP, superiore a 15.000,00
Euro non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione. E pertanto i contribuenti che hanno
deciso di utilizzare in compensazione i predetti crediti potrebbero trovarsi nel mese di settembre 2014 nella
Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
situazione di incertezza in merito alla necessità o meno di dover fare apporre il visto di conformità sul modello
UNICO.
Pubblicato sul sito www.ilquotidiano.ipsoa.it in data 16 giugno 2014