CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell’UMBRIA L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20 Perugia, 27 novembre 2014 Al Presidente del Consiglio Regionale EROS BREGA Piazza Italia, 1 06122 - PERUGIA OGGETTO: Atto n. 1686 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini e Mariotti, concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n.37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)”. Parere. In riferimento alla Vostra nota Prot. n. 4854 del 28/10/2014 relativa all’oggetto, si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 25 novembre 2014 ha esaminato l’Atto n. 1686 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini e Mariotti, concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n.37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)”ed ha espresso nel merito Parere Favorevole con le seguenti osservazioni/integrazioni: 1) Al comma 1) dell’art. 19 bis ( di modifica della legge regionale 18.11. 1998 n. 37) ove si dispone che “la Regione, le Province ed i Comuni si avvalgono dell’Agenzia unica per la mobilità e il TPL individuata in Umbria TPL e mobilità SPA” prevedere che “la Regione può stipulare un accordo di programma con le Province e i Comuni della regione che hanno servizi di TPL per l’attribuzione ad Umbria TPL e mobilità SPA delle funzioni di Agenzia unica regionale per la mobilità , o in alternativa per la costituzione di un nuovo soggetto al quale affidare le suddette funzioni”. La motivazione della suesposta modifica tende ad evitare la possibile censura della legge regionale che disporrebbe, di fatto, il trasferimento di funzioni ad un soggetto privatistico senza alcun coinvolgimento degli enti locali titolari della funzione del TPL (in particolare le Province dopo la riforma Del Rio). 2) Al comma 2 lettera a) espungere la parola “pianificazione” in quanto anche nella ipotesi di attuazione del comma 1) la funzione di pianificazione deve restare incardinata nella Regione e negli EE.LL. attribuendo all’Agenzia compiti attuativi e di organizzazione/ gestione delle decisioni pianificatorie proprie delle Istituzioni …./….. Pag. n. 2 3) La formulazione del comma 5 lettera a) non permette di comprendere le finalità che si intendono perseguire. 4) Valutare la preferibilità della costituzione di una apposita Agenzia regionale, al fine di meglio separare la gestione dei fondi destinati al TPL, in alternativa alla previsione contenuta all’ultimo capoverso del c.1 dell’art. 19 Bis. In questo caso l’agenzia potrebbe essere costituita dalla Regione, dalle province e da tutti i comuni che gestiscono servizi di TPL, e potrebbe avvalersi, mediante convenzione, delle strutture di Umbria TPL e Mobilità spa, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale e locale. Cordiali saluti. Il Segretario Fausto Galilei Il Presidente Leopoldo Di Girolamo ____________________________________________________________________________________ Casa delle Autonomie - Via Alessi, 1 06121 Perugia - Tel. 075.5755456/458 - Fax 075.5755417/419 http://www.cal-umbria.it - E-mail: [email protected] - [email protected]
© Copyright 2024 ExpyDoc