pdl n. 1686 - parere del cons. delle autonomie locali

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell’UMBRIA
L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20
Perugia, 27 novembre 2014
Al Presidente del Consiglio Regionale
EROS BREGA
Piazza Italia, 1
06122 - PERUGIA
OGGETTO: Atto n. 1686 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini e Mariotti,
concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998,
n.37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)”. Parere.
In riferimento alla Vostra nota Prot. n. 4854 del 28/10/2014 relativa all’oggetto, si
comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 25 novembre 2014 ha
esaminato l’Atto n. 1686 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaffini e Mariotti,
concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n.37 (Norme
in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422)”ed ha espresso nel merito Parere Favorevole con le seguenti
osservazioni/integrazioni:
1)
Al comma 1) dell’art. 19 bis ( di modifica della legge regionale 18.11. 1998 n. 37)
ove si dispone che “la Regione, le Province ed i Comuni si avvalgono dell’Agenzia
unica per la mobilità e il TPL individuata in Umbria TPL e mobilità SPA”
prevedere che “la Regione può stipulare un accordo di programma con le Province
e i Comuni della regione che hanno servizi di TPL per l’attribuzione ad Umbria
TPL e mobilità SPA delle funzioni di Agenzia unica regionale per la mobilità , o in
alternativa per la costituzione di un nuovo soggetto al quale affidare le suddette
funzioni”.
La motivazione della suesposta modifica tende ad evitare la possibile censura
della legge regionale che disporrebbe, di fatto, il trasferimento di funzioni ad
un soggetto privatistico senza alcun coinvolgimento degli enti locali titolari
della funzione del TPL (in particolare le Province dopo la riforma Del Rio).
2) Al comma 2 lettera a) espungere la parola “pianificazione” in quanto anche nella
ipotesi di attuazione del comma 1) la funzione di pianificazione deve restare
incardinata nella Regione e negli EE.LL. attribuendo all’Agenzia compiti attuativi
e di organizzazione/ gestione delle decisioni pianificatorie proprie delle Istituzioni
…./…..
Pag. n. 2
3) La formulazione del comma 5 lettera a) non permette di comprendere le finalità che
si intendono perseguire.
4) Valutare la preferibilità della costituzione di una apposita Agenzia regionale, al fine
di meglio separare la gestione dei fondi destinati al TPL, in alternativa alla
previsione contenuta all’ultimo capoverso del c.1 dell’art. 19 Bis.
In questo caso l’agenzia potrebbe essere costituita dalla Regione, dalle province e
da tutti i comuni che gestiscono servizi di TPL, e potrebbe avvalersi, mediante
convenzione, delle strutture di Umbria TPL e Mobilità spa, senza oneri aggiuntivi
per la finanza regionale e locale.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Fausto Galilei
Il Presidente
Leopoldo Di Girolamo
____________________________________________________________________________________
Casa delle Autonomie - Via Alessi, 1 06121 Perugia - Tel. 075.5755456/458 - Fax 075.5755417/419
http://www.cal-umbria.it - E-mail: [email protected] - [email protected]