Battaglina ricorso per usi civici

PREG. MO COMMISSARIO REGIONALE PER GLI USI CIVICI
RICORSO
PER:
I cittadini di Borgia signori Calabretta Rosa, nata a Catanzaro 3/9/1980,
residente in Borgia alla via Atene 19, Calabretta Fabiana, nata a Catanaro11/2/1986,
residente in Borgia alla via Atene 19, Calabretta Giuseppe, nato a Borgia 2/8/1952,
ivi residente alla via Atene 19, Calabretta Celestina, nata a Catanzaro il 4/3/1976,
residente in Borgia alla via Atene 19, Lanatà Rosaria, nata a Borgia il 2/4/1954, ivi
residente alla via Atene 19, Tavano Domenico, nato a Borgia il 7/2/1971, ivi
residente in via F. Pepe 1, Maria Cerminara, nata a Catanzaro il 11/2/1982, residente
a Borgia in via Giovanni XXIII 70, Chiarella Angela, nata a Borgia il 2/5/1971,
residente a Borgia in via Risorgimento, Cesare Cerminara, nato a Borgia il 19/6/1942,
ivi residente in via della Repubblica 8, D'Agostino Antonio, nato a Catanzaro il
19/9/1988, residente in Borgia alla via Don Milani, Danieli Pietro, nato a Borgia il
4/12/1964, ivi residente in via Bologna 7, Zaccone Armando, nato a Borgia il
3/9/1943, ivi residente in via Giovanni XXIII 52, Pantera Salvatore, nato a Borgia il
14/5/1971, ivi residente in via Cilea, Chiarella Salvatore, nato a Catanzaro il
12/12/1967, residente a Borgia in via Alcinoo 3, Ferragina Sandra, nata a Borgia il
22/3/1962, ivi residente alla via Kennedy, Amato Virginia, nata a Catanzaro il
26/4/1994, ivi residente alla via Kennedy, Amato Nicola, nato a Catanzaro il
15/7/1987, residente in Borgia alla via Kennedy, tutti elettivamente domiciliati presso
lo studio dell’avv. Salvatore Gullì, in Borgia alla via Trieste 2, che li rappresenta e
difende in virtù di procura in calce al presente atto.
(Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori possono essere
fatte al seguente numero di fax 0961-951648 oppure al seguente indirizzo di P.E.C.:
[email protected]).
CONTRO: Il Comune di Borgia, in persona del Sindaco p.t.
E NEI CONFRONTI del Comune di San Floro, in persona del Sindaco p.t. e della
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.
********
FATTO
- Con delibera di Giunta Municipale n. 93 del 28/9/2007 (doc. 1), il Comune di
Borgia ha approvato il “ Piano di Gestione Forestale e il Piano di Assestamento
Forestale ” redatto dal Dottor Roberto Sabatino, e ciò sulla base di apposita ricerca
delle fonti storiche, e segnatamente del regolamento comunale per l’esercizio del
diritto d’uso civico del 16/11/1911 e di una relazione d’indagine svolta dall’avv.
Carlo Pinto nel 1900. Lo stesso professionista Sabatino ha, a tal fine, effettuato anche
appositi sopralluoghi, rilievi e verifiche.
In detto Piano Forestale (doc. 2) è
ovviamente indicato il patrimonio silvopastorale ad uso civico in capo alla collettività
di Borgia, cioè la montagna “ Ducale ”, in territorio sito nel Comune di Girifalco, ed
inoltre la terra d’uso civico in località “ Battaglina ”, in territorio sito nel
Comune di San Floro, riportato in Catasto al Foglio di mappa 1 part. 1,2,175 (ex
7), 178 (ex 11), 37,47, 72,165,166. In particolare, dal citato regolamento comunale
per l’esercizio del diritto d’uso civico del 16/11/1911 è riportato che gli usi civici dei
borgesi “ consistevano in: raccolta di legna secca, raccolta piante schiantate,
raccolta legname necessario per gli attrezzi agricoli e raccolta legname
necessario per la manutenzione delle case ed altri fabbricati ” (doc.2).
- Consta peraltro che, in data 30/9/1996 (doc.3), detto terreno in località Battaglina, a
seguito di rimboschimento effettuato fin dal 1965, sia stato riconsegnato al Comune
di Borgia, previo collaudo del 12/6/1996 da parte dell’Ispettorato Dipartimentale
delle Foreste presso l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Calabria
(doc.4). Nel collaudo è stato espressamente stabilito di poter procedere alla
riconsegna del terreno “ al legittimo proprietario (cioè al Comune di Borgia) che
sarà tenuto al rispetto delle norme contenute nell’art. 54 ” del R.D.L. 30/12/1923
n. 3267, “ nonché del Piano di Coltura e di Conservazione che verrà consegnato
alla Ditta proprietaria del terreno contestualmente con la restituzione dello
stesso ” (così, testualmente - doc. 4 -).
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 7/11/2007 (doc.5), il Comune di
Borgia, non curandosi degli obblighi derivanti dal vincolo forestale, ha però
approvato uno schema di convenzione con la Sirim s.r.l. avente ad oggetto “ un
terreno di proprietà comunale da adibire a discarica rifiuti non pericolosi e impianti
per il recupero e riciclaggio (Isola Ecologica) ”, ed ha attribuito alla stessa società
“ l’area comunale denominata Battaglina, sita nell’agro del Comune di San Floro ”.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/12/2007 (doc.6), il Comune
di San Floro ha espresso parere favorevole e vincolante alla realizzazione “ di una
isola ecologica in località Battaglina ” ed ha approvato l’apposito schema di
convenzione.
- Con decreto n. 16278 dell’8/9/2009 del Dirigente Generale p.t. del Dipartimento
Politiche dell’Ambiente,
la Regione Calabria, pur in presenza di pareri
sostanzialmente sfavorevoli ed indicanti preclusioni di legge, ha espresso il
giudizio di compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale “ per il
progetto di smaltimento e recupero rifiuti denominato Isola Ecologica Battaglina ”
(doc.7), ammettendo, nel decreto autorizzativo, in particolare anche “ l’eliminazione
o il recupero di rifiuti pericolosi ” ed includendo la realizzanda discarica fra quelle
che “ ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti ” (si veda a riguardo il
decreto regionale menzionato).
- In data 5/7/2010, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Floro ha
rilasciato alla Sirim s.r.l. il permesso di costruire n. 2/2010 (doc.8).
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/7/2013 (doc.9), il Comune di
Borgia “ visto l’art 12 della legge n. 1766 del 16/6/1927 e l’art. 41 del RD 332/1928,
di competenza regionale, su richiesta degli enti interessati, che consente di attribuire
ai terreni di Categoria A così come stabiliti dalla legge 1766/27, utilizzabili come
pascoli permanenti e solo dopo l’assegnazione una diversa destinazione di tutte o
parte delle terre quando esse rappresentino un reale beneficio per il territorio e per la
collettività ” (così testualmente);….” visto l’accertamento della natura giuridica del
terreno….in località Battaglina…redatto dal perito Dott. Pndullo Nicola, incaricato
appositamente dal Comune di Borgia e dalla Regione Calabria con cui si certifica ” il
“ demanio civico ”; “ considerato che attualmente i terreni in oggetto risultano, come
evidenzia la perizia del Dottor Nicola Pandullo, in stato di abbandono e che pertanto
la concessione a favore di privati di detti terreni comporta il pagamento di un canone
che rappresenta effettivamente un beneficio per la generalità dei residenti, con un
reale beneficio economico alla popolazione ” (così, testualmente); “ considerato che
l’evoluzione socio-economica del Paese e della tutela dei diritti collettivi..,la
pianificazione
territoriale
e
urbanistica
ha
comportato
e
comporta
oggettivamente destinazioni in contrasto con l’uso civico ” (così, testualmente)”;
dato atto che al termine della concessione i terreni concessi saranno ripristinati dal
punto di vista ambientale e sarà ripristinato l’uso civico ”; “ considerato che la
natura demaniale dei terreni stessi rimarranno di proprietà comunale e che comunque
l’utilizzazione del fondo non determinerà una variazione dell’area concessa, anche
sotto il profilo ambientale ” (così testualmente); tutto ciò considerato, il Comune di
Borgia ha deliberato “ di approvare il mutamento temporaneo di destinazione per anni
40 (quaranta) ” dei terreni in località Battaglina, “ di autorizzare..il Sindaco ad
inoltrare al Presidente della Giunta Regionale istanza di mutamento temporaneo di
destinazione dei terreni di uso civico ” (doc.9).
- I cittadini del comprensorio, avuta contezza dell’intenzione da parte di una ditta di
realizzare una fra le più grandi discariche d’Europa, paventando danni ambientali
irreversibili e gravissimi pregiudizi alla salute - anche per le future generazioni hanno promosso numerose iniziative di protesta ed hanno costituito un apposito
comitato denominato “ No Discarica Battaglina ”. Detto comitato si è reso anche
promotore di una raccolta di firme, al fine di sensibilizzare le popolazioni (oltre
tremila di esse sono state infatti raccolte in pochi giorni soltanto da parte di cittadini
di Borgia). I Sindaci del Comune di Girifalco, di Cortale, di Amaroni, di Caraffa,
sollecitati dallo stesso comitato, hanno quindi presentato un esposto penale.
- Preso atto di ciò, il Comune di San Floro ha ritenuto di dover acquisire un parere
pro veritate in tema di usi civici da parte di un docente universitario, nel quale parere
si è evidenziata l’illegittimità di un mutamento di destinazione dell’area in questione,
in quanto gravata da usi civici, e nel quale parere si evidenziata inoltre che la stessa
area sia “ sottoposta alla preventiva autorizzazione paesaggistica ”. Avendo il
medesimo Ente Locale acquisito anche una nota del Sindaco di Girifalco p.t. nella
quale è attestato che il permesso di costruire sia stato emesso in violazione del limite
di 1000 metri di distanza da insediamenti abitativi, avvertendosi la necessità “ di
procedere a specifici accertamenti con tutti gli Enti coinvolti nel procedimento ”, il
medesimo Sindaco di San Floro, con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
3/1/2014 (doc.10), ha sospeso il permesso di costruire alla Sirim per almeno 120
giorni ed ha autorizzato la Giunta Comunale a nominare una apposita commissione
tecnica e ad avviare una conferenza di servizi “ per effettuare un esame approfondito
e definitivo della questione ”.
- Con deliberazione n. 4 del 7/1/2014 (doc.11), la Giunta Municipale del Comune di
Borgia, preso atto delle proteste, ha proposto al Consiglio Comunale del medesimo
Comune l’avvio del procedimento di annullamento della delibera di Consiglio
Comunale n. 22 del 29/7/2013, mediante la quale, come detto, era stato approvato il
mutamento temporaneo di destinazione del terreno gravato da usi civici. In una
recente seduta di Consiglio Comunale, il medesimo ente non ha però assunto
concludenti determinazioni.
- Animato dall’intento di scongiurare il pericolo di inquinamento ambientale e
sostenuto dal popolo borghese e dall’intero comprensorio, in data 1/10/2014, il
comitato “ No Discarica Battaglina ” , unitamente a tre consiglieri del Comune di
Borgia, hanno presentato una richiesta di riesame e di revoca del decreto regionale
(doc.12), mediante cui, come detto, è stato emesso nel 2009 il giudizio di
compatibilità ambientale
dell’impianto di smaltimento più volte menzionato ed
mediante cui è stata adottato l’autorizzazione ambientale integrata alla realizzazione
della gigantesca discarica. A seguito della presentazione di tale richiesta di riesame da
parte del Comitato “ No discarica Battaglina ” (richiesta che si produce e cui si rinvia
in merito alle insuperabili preclusioni legislative alla realizzazione dell’impianto
- doc. 12 -) ed a seguito delle recenti prese di posizione del Comune di San Floro e
del Comune di Borgia e dei tre consiglieri del Comune di Borgia, la Regione Calabria
ha comunicato (doc. 13), in data 15/1/2014, alla Sirim l’avvio del procedimento di
sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale n. 16278 del 8/9/2009, avendo
rilevato che
“ va considerata la disciplina dell’istituto degli usi civici che rende i
terreni in questione insuscettibili di qualunque circolazione - in quanto i relativi
diritti spettano alla collettività - e di destinazione diverse da quelle proprie (silvopastorale ed agraria) degli usi civici, salvo l’espletamento di specifiche procedure di
sdemanializzazione ”; tant’è che, secondo la stessa Regione Calabria, la ditta Sirim
“ allo stato, risulterebbe priva, ex lege della disponibilità dell’area in questione,
necessaria alla realizzazione degli interventi autorizzati con il DDG n. 16278/2009
(doc.13)”. L’opportunità di procedere alla sospensione dell’efficacia del decreto
regionale 16278/2009 è stata in particolare motivata dalla Regione “ al fine di
acquisire dal gestore idoneo titolo di disponibilità dell’area nonché di avviare un
approfondimento d’ufficio sulle caratteristiche del suddetto vincolo e su tutte le altre
circostanze relative all’area in questione ” (così, testualmente).
DIRITTO
Gli usi civici sono disciplinati dalla legge n. 1766 del 16/6/1927 e dal regolamento
esecutivo approvato con R.D. 26/2/1928 n.332. Sono qualificati in termini di diritti di
natura reale in capo ad una collettività, insediata su un territorio, diritti finalizzati a
ricavare utilità, a beneficio dei cittadini, dalla terra, dai boschi e dalle acque. Recenti
interventi di legge, ed in particolare la legge 8/8/1985 n. 431 (la cosiddetta legge
Galasso) ed il decreto legislativo n. 42 del 2004 (il cosiddetto codice ambientale),
hanno inoltre attribuito, ope legis, alle aree gravate da usi civici un vincolo
ambientale e paesaggistico. Segnatamente, l’art. 142 del decreto legislativo
42/2004 ha incluso fra le “ aree tutelate per legge ”, alla lettera h), “ le zone
gravate da usi civici ”. Tant’é che la stessa Corte Costituzionale, già mediante le
sentenze n. 133 del 1993 e n. 46 del 1995, ha avuto modo di sottolineare “ l’interesse
della collettività alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa
contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio ”. La sentenza n.
46/1995 della Corte Costituzionale ha in particolare asserito che “ la sovrapposizione
fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse
unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella
misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano,
intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale ” ( si vedano
anche Corte Cost. 345 del 1997 e Corte Cost. 310 del 2006).
Ciò premesso, è indubbio che i citati provvedimenti amministrativi, del 2007 e del
2013, assunti dal Comune di Borgia aventi ad oggetto una terra di uso civico, e la
stessa stipula della convenzione fra Sirim e Comune di Borgia, abbiano violato i
diritti della collettività borgese, avendo appunto sottratto ai legittimi titolari la
materiale e giuridica possibilità di esercitare tali diritti. E’ noto che l’art. 29 della
legge n. 1766 del 1927 abbia attribuito a Codesto Commissario Regionale il
potere di decidere le controversie in tema di accertamento, valutazione,
liquidazione, rivendica e ripartizione di terre di uso civico. I cittadini di Borgia
intendono dunque, mediante l’odierna iniziativa processuale, scongiurare la iattura
di una possibile legittimazione ex art. 9 legge 1766/1927 da parte della ditta
occupante la terra d’uso civico denominata Battaglina, e ciò sulla base di un titolo
sia pure illecito e viziato (come peraltro, anche in altre sedi, è stato rimarcato). Se ciò
si verificasse, un
territorio dannosamente afflitto dalla disoccupazione e dalla
malavita subirebbe, nella sostanza, l’ulteriore sfregio costituito dal divenire
ricettacolo di rifiuti anche pericolosi provenienti da tutta Italia.
Gli odierni ricorrenti richiamano, in particolare, le norme di cui all’art. 12 della legge
1766/1927 e dell’art. 41 del R.D. 332/1928, secondo le quali non può mutarsi la
destinazione di una terra di uso civico senza autorizzazione (ora) regionale,
dovendo la diversa destinazione rappresentare “ un reale beneficio per la generalità
degli abitanti…in tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno
delle terre, in quanto possibile, all’antica destinazione quando venisse a cessare lo
scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata ”. (così, testualmente, recita la
norma menzionata).
L’irrazionalità dei provvedimenti assunti dal Comune di Borgia ha in effetti raggiunto
l’acme quando, nella premessa della delibera di Consiglio Comunale n. 22 del
29/7/2013, è stato addirittura dichiarato testualmente “ che l’evoluzione socioeconomica del Paese e della tutela dei diritti collettivi vantati dalla popolazione, la
pianificazione territoriale e urbanistica ha comportato e comporta oggettivamente
destinazioni in contrasto con l’uso civico ”. Ed è semplicemente incredibile che la
stessa delibera abbia, fra l’altro, tratto fondamento da una perizia di tale dottor
Pandullo Nicola, secondo cui i terreni in questione - attinti da apposito vincolo
legislativo forestale e, come si è detto, a suo tempo fatti oggetto di un piano di
coltura e di conservazione affidato alla cura dello stesso Comune di Borgia risulterebbero “ in stato di abbandono ”; ed è altrettanto incredibile che la medesima
delibera del Comune di Borgia abbia posto l’accento su “ un beneficio per la
collettività ” che deriverebbe dalla realizzazione del macroscopico impianto. Come
dire che il mancato assolvimento di un obbligo di cura in capo al Comune potrebbe
tout court legittimare una estinzione di diritti della collettività (di cui il Comune di
Borgia è oltretutto mero ente esponenziale).
Ciò detto, è poi da sottolineare che la recente comunicazione alla Sirim da parte della
Regione Calabria circa l’opportunità di avviare il procedimento di sospensione del
decreto regionale autorizzativo della discarica, ponendo l’accento sulla carenza “ ex
lege della disponibilità dell’area ”, è peraltro lungi dal prefigurare l’attribuzione
della necessaria autorizzazione regionale al mutamento di destinazione della
stessa area.
In giurisprudenza, è assai significativo l’orientamento secondo cui “ l’inserimento
degli usi civici all’interno dei beni paesaggistici ambientali, beni che godono di
investitura e protezione di livello costituzionale, ha segnato la transizione da una
tutela del bene legata al collegamento con la comunità d’origine ad una salvaguardia
indifferenziata dello stesso, percepito nella sua dimensione collettiva indivisibile ed
in quanto tale appartenente potenzialmente all’intera collettività dei cittadini; questa è
ormai percepita come la potenziale fruitrice dell’area soggetta ad uso civico, intesa
quale bene ambientale tutelato di per sé ” ( così, testualmente, Tar Campania Salerno Sez. I 6/2/2012, n. 174 ). Assai correttamente, inoltre, il Consiglio di Stato,
con la recente sentenza n. 1698
11/12/2012 - 26 /3/2013, ha ritenuto che
l’interpretazione costituzionalmente orientata ai cardini di cui all’art. 97 Cost.
imponga che “ le richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione debbano
anche rispettare le regole di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 ed in particolare i principi
generali del contraddittorio, di informazione e di partecipazione pubblica;
pertanto, prima di procedere a qualunque iniziativa in materia di deroga ex art. 12
della legge 1766/1927, le amministrazioni comunali - la cui rappresentanza è pur
sempre in nome della loro collettività - devono dare massima notorietà a mezzo di
pubblici avvisi anche sul proprio sito internet, dell’esistenza dell’iniziativa e
delle relative condizioni generali, al fine di consentire la partecipazione e
richieste di chiarimenti, l’emersione del dissenso, il vaglio delle eventuali
obiezioni dei soggetti appartenenti alla comunità che sono i reali titolari dei
diritti civici ” (così, testualmente, la giurisprudenza); e devono altresì rispettare i
principi generali
“ di trasparenza, pubblicità ed imparzialità: la procedura ad
evidenza pubblica ” relativa a “ tutte le concessioni concernenti l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati tra i
quali rientrano indubitabilmente anche le fattispecie di cui all’art. 12 della legge
1176/1927. Pertanto, l’autorizzazione alla cessione ovvero al mutamento di
destinazione di
un
bene civico
deve essere senz’altro
subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi . ” “ In definitiva
- ha proseguito la stessa giurisprudenza - in materia di usi civici l’applicazione
dell’art. 12 legge 1766/1927 non può in nessun caso prescindere dal previo
esperimento della pubblicità e dalla predeterminazione dei criteri di
assegnazione che devono essere resi previamente noti a garanzia della
trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa e dalla successiva
puntuale verifica dell’applicazione degli stessi nel provvedimento comunale di
richiesta alla Regione di assenso al mutamento di destinazione ” (così,
testualmente, la giurisprudenza).
Si tratta di un orientamento inappuntabile. Non è del resto casuale che, con riguardo
al caso di specie, quando i lavori dell’impianto sono iniziati - con velocità inusitata tanto da essere notati dai cittadini, e quando si è reso visibile un primo enorme
cratere laddove esisteva un bosco, la cittadinanza, dapprima ignara, si è resa
conto dei rischi gravissimi all’ambiente ed alla salute che si determinerebbero
qualora l’opera gigantesca venga ultimata e messa in funzione.
Le condotte tenute dal Comune di Borgia, avendo il medesimo Ente Locale
espressamente ritenuto - mediante la citata deliberazione di Consiglio Comunale n.
22 del 29/7/2013 - ammissibili “ destinazioni in contrasto con l’uso civico ”,
hanno nella sostanza sottratto alla collettività borghese i diritti di uso civico,
rendendo inevitabile l’odierno ricorso.
CONCLUSIONI
Voglia Codesto Commissario Regionale per gli usi civici, fissare apposita udienza di
trattazione del presente ricorso e voglia, avvalendosi dei poteri di cui alla “ rivendica”
già contemplata nell’art. 29 della legge 1766/1927, disporre la reintegrazione e/o
comunque il ripristino dei diritti di uso civico in capo ai cittadini borgesi, diritti aventi
ad oggetto il terreno denominato “ Battaglina ”, sito in territorio del Comune di San
Floro e riportato al al Foglio di mappa 1 part. 1,2,175 (ex 7), 178 (ex 11), 37,47,
72,165,166. Voglia, per conseguenza, e per i motivi in breve addotti nel presente
ricorso, Codesto Commissario Regionale per gli usi civici disapplicare, in quanto
illegittima (considerati i vincoli di legge, e segnatamente l’art. 142 del decreto
legislativo 42/2004, lett. h, la legislazione in materia di boschi di cui al R.D.
1126/1926, gli artt. 12 della legge 1176/1027 e l’art. 41 del R.D. 332/1928), la
delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 7/11/2007 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di convenzione fra il medesimo Comune e la Sirim s.r.l.; e voglia
altresì disapplicare, parimenti in quanto illegittima (considerati i vincoli di legge, e
segnatamente l’art. 142 del decreto legislativo 42/2004, lett. h, la legislazione in
materia di boschi di cui al R.D. 1126/1926, gli artt. 12 della legge 1176/1027 e l’art.
41 del R.D. 332/1928), la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/7/2013 avente
ad oggetto il mutamento di destinazione della terra d’uso civico denominata
“ Battaglina ”.
Borgia, 26/1/2014
Avv. Salvatore Gullì
ATTO DI PROCURA
Noi sottoscritti cittadini di Borgia signori Calabretta Rosa, nata a Catanzaro 3/9/1980,
residente in Borgia alla via Atene 19, Calabretta Fabiana, nata a Catanaro11/2/1986,
residente in Borgia alla via Atene 19, Calabretta Giuseppe, nato a Borgia 2/8/1952,
ivi residente alla via Atene 19, Calabretta Celestina, nata a Catanzaro il 4/3/1976,
residente in Borgia alla via Atene 19, Lanatà Rosaria, nata a Borgia il 2/4/1954, ivi
residente alla via Atene 19, Tavano Domenico, nato a Borgia il 7/2/1971, ivi
residente in via F. Pepe 1, Maria Cerminara, nata a Catanzaro il 11/2/1982, residente
a Borgia in via Giovanni XXIII 70, Chiarella Angela, nata a Borgia il 2/5/1971,
residente a Borgia in via Risorgimento, Cesare Cerminara, nato a Borgia il 19/6/1942,
ivi residente in via della Repubblica 8, D'Agostino Antonio, nato a Catanzaro il
19/9/1988, residente in Borgia alla via Don Milani, Danieli Pietro, nato a Borgia il
4/12/1964, ivi residente in via Bologna 7, Zaccone Armando, nato a Borgia il
3/9/1943, ivi residente in via Giovanni XXIII 52, Pantera Salvatore, nato a Borgia il
14/5/1971, ivi residente in via Cilea, Chiarella Salvatore, nato a Catanzaro il
12/12/1967, residente a Borgia in via Alcinoo 3, Ferragina Sandra, nata a Borgia il
22/3/1962, ivi residente alla via Kennedy, Amato Virginia, nata a Catanzaro il
26/4/1994, ivi residente alla via Kennedy, Amato Nicola, nato a Catanzaro il
15/7/1987, residente in Borgia alla via Kennedy, e quindi tutti residenti e cittadini di
Borgia, conferiamo procura all’avv. Salvatore Gullì, con studio in Borgia alla via
Trieste 2, affinché ci assista e difenda con riguardo al presente ricorso avente ad
oggetto la reintegra negli usi civici dei cittadini borgesi con riguardo alla terra d’uso
civico denominata “ Battaglina ” sita in territorio del Comune di San Floro.
Eleggiamo domicilio nel suo studio.
Borgia, 26/1/2014
RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza dell’avv. Salvatore Gullì, in qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario,
addetto all’Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Catanzaro, ho notificato
l’atto che precede a:
- IL COMUNE DI BORGIA, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., CON SEDE IN
CORSO MAZZINI, A BORGIA, IVI RECANDOMI E CONSEGNANDONE
COPIA A MANI DI
- IL COMUNE DI SAN FLORO, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., CON SEDE
IN
PIAZZA ROMA, A SAN FLORO, IVI RECANDOMI E CONSEGNANDONE
COPIA A MANI DI
- LA REGIONE CALABRIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE P.T., CON SEDE ALLA VIA SENSALES A CATANZARO, IVI
RECANDOMI E CONSEGNANDONE COPIA A MANI DI