PREG. MO COMMISSARIO REGIONALE PER GLI USI CIVICI RICORSO PER: I cittadini di Borgia signori Calabretta Rosa, nata a Catanzaro 3/9/1980, residente in Borgia alla via Atene 19, Calabretta Fabiana, nata a Catanaro11/2/1986, residente in Borgia alla via Atene 19, Calabretta Giuseppe, nato a Borgia 2/8/1952, ivi residente alla via Atene 19, Calabretta Celestina, nata a Catanzaro il 4/3/1976, residente in Borgia alla via Atene 19, Lanatà Rosaria, nata a Borgia il 2/4/1954, ivi residente alla via Atene 19, Tavano Domenico, nato a Borgia il 7/2/1971, ivi residente in via F. Pepe 1, Maria Cerminara, nata a Catanzaro il 11/2/1982, residente a Borgia in via Giovanni XXIII 70, Chiarella Angela, nata a Borgia il 2/5/1971, residente a Borgia in via Risorgimento, Cesare Cerminara, nato a Borgia il 19/6/1942, ivi residente in via della Repubblica 8, D'Agostino Antonio, nato a Catanzaro il 19/9/1988, residente in Borgia alla via Don Milani, Danieli Pietro, nato a Borgia il 4/12/1964, ivi residente in via Bologna 7, Zaccone Armando, nato a Borgia il 3/9/1943, ivi residente in via Giovanni XXIII 52, Pantera Salvatore, nato a Borgia il 14/5/1971, ivi residente in via Cilea, Chiarella Salvatore, nato a Catanzaro il 12/12/1967, residente a Borgia in via Alcinoo 3, Ferragina Sandra, nata a Borgia il 22/3/1962, ivi residente alla via Kennedy, Amato Virginia, nata a Catanzaro il 26/4/1994, ivi residente alla via Kennedy, Amato Nicola, nato a Catanzaro il 15/7/1987, residente in Borgia alla via Kennedy, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Salvatore Gullì, in Borgia alla via Trieste 2, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto. (Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori possono essere fatte al seguente numero di fax 0961-951648 oppure al seguente indirizzo di P.E.C.: [email protected]). CONTRO: Il Comune di Borgia, in persona del Sindaco p.t. E NEI CONFRONTI del Comune di San Floro, in persona del Sindaco p.t. e della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. ******** FATTO - Con delibera di Giunta Municipale n. 93 del 28/9/2007 (doc. 1), il Comune di Borgia ha approvato il “ Piano di Gestione Forestale e il Piano di Assestamento Forestale ” redatto dal Dottor Roberto Sabatino, e ciò sulla base di apposita ricerca delle fonti storiche, e segnatamente del regolamento comunale per l’esercizio del diritto d’uso civico del 16/11/1911 e di una relazione d’indagine svolta dall’avv. Carlo Pinto nel 1900. Lo stesso professionista Sabatino ha, a tal fine, effettuato anche appositi sopralluoghi, rilievi e verifiche. In detto Piano Forestale (doc. 2) è ovviamente indicato il patrimonio silvopastorale ad uso civico in capo alla collettività di Borgia, cioè la montagna “ Ducale ”, in territorio sito nel Comune di Girifalco, ed inoltre la terra d’uso civico in località “ Battaglina ”, in territorio sito nel Comune di San Floro, riportato in Catasto al Foglio di mappa 1 part. 1,2,175 (ex 7), 178 (ex 11), 37,47, 72,165,166. In particolare, dal citato regolamento comunale per l’esercizio del diritto d’uso civico del 16/11/1911 è riportato che gli usi civici dei borgesi “ consistevano in: raccolta di legna secca, raccolta piante schiantate, raccolta legname necessario per gli attrezzi agricoli e raccolta legname necessario per la manutenzione delle case ed altri fabbricati ” (doc.2). - Consta peraltro che, in data 30/9/1996 (doc.3), detto terreno in località Battaglina, a seguito di rimboschimento effettuato fin dal 1965, sia stato riconsegnato al Comune di Borgia, previo collaudo del 12/6/1996 da parte dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste presso l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Calabria (doc.4). Nel collaudo è stato espressamente stabilito di poter procedere alla riconsegna del terreno “ al legittimo proprietario (cioè al Comune di Borgia) che sarà tenuto al rispetto delle norme contenute nell’art. 54 ” del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, “ nonché del Piano di Coltura e di Conservazione che verrà consegnato alla Ditta proprietaria del terreno contestualmente con la restituzione dello stesso ” (così, testualmente - doc. 4 -). - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 7/11/2007 (doc.5), il Comune di Borgia, non curandosi degli obblighi derivanti dal vincolo forestale, ha però approvato uno schema di convenzione con la Sirim s.r.l. avente ad oggetto “ un terreno di proprietà comunale da adibire a discarica rifiuti non pericolosi e impianti per il recupero e riciclaggio (Isola Ecologica) ”, ed ha attribuito alla stessa società “ l’area comunale denominata Battaglina, sita nell’agro del Comune di San Floro ”. - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/12/2007 (doc.6), il Comune di San Floro ha espresso parere favorevole e vincolante alla realizzazione “ di una isola ecologica in località Battaglina ” ed ha approvato l’apposito schema di convenzione. - Con decreto n. 16278 dell’8/9/2009 del Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, la Regione Calabria, pur in presenza di pareri sostanzialmente sfavorevoli ed indicanti preclusioni di legge, ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale “ per il progetto di smaltimento e recupero rifiuti denominato Isola Ecologica Battaglina ” (doc.7), ammettendo, nel decreto autorizzativo, in particolare anche “ l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi ” ed includendo la realizzanda discarica fra quelle che “ ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti ” (si veda a riguardo il decreto regionale menzionato). - In data 5/7/2010, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Floro ha rilasciato alla Sirim s.r.l. il permesso di costruire n. 2/2010 (doc.8). - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/7/2013 (doc.9), il Comune di Borgia “ visto l’art 12 della legge n. 1766 del 16/6/1927 e l’art. 41 del RD 332/1928, di competenza regionale, su richiesta degli enti interessati, che consente di attribuire ai terreni di Categoria A così come stabiliti dalla legge 1766/27, utilizzabili come pascoli permanenti e solo dopo l’assegnazione una diversa destinazione di tutte o parte delle terre quando esse rappresentino un reale beneficio per il territorio e per la collettività ” (così testualmente);….” visto l’accertamento della natura giuridica del terreno….in località Battaglina…redatto dal perito Dott. Pndullo Nicola, incaricato appositamente dal Comune di Borgia e dalla Regione Calabria con cui si certifica ” il “ demanio civico ”; “ considerato che attualmente i terreni in oggetto risultano, come evidenzia la perizia del Dottor Nicola Pandullo, in stato di abbandono e che pertanto la concessione a favore di privati di detti terreni comporta il pagamento di un canone che rappresenta effettivamente un beneficio per la generalità dei residenti, con un reale beneficio economico alla popolazione ” (così, testualmente); “ considerato che l’evoluzione socio-economica del Paese e della tutela dei diritti collettivi..,la pianificazione territoriale e urbanistica ha comportato e comporta oggettivamente destinazioni in contrasto con l’uso civico ” (così, testualmente)”; dato atto che al termine della concessione i terreni concessi saranno ripristinati dal punto di vista ambientale e sarà ripristinato l’uso civico ”; “ considerato che la natura demaniale dei terreni stessi rimarranno di proprietà comunale e che comunque l’utilizzazione del fondo non determinerà una variazione dell’area concessa, anche sotto il profilo ambientale ” (così testualmente); tutto ciò considerato, il Comune di Borgia ha deliberato “ di approvare il mutamento temporaneo di destinazione per anni 40 (quaranta) ” dei terreni in località Battaglina, “ di autorizzare..il Sindaco ad inoltrare al Presidente della Giunta Regionale istanza di mutamento temporaneo di destinazione dei terreni di uso civico ” (doc.9). - I cittadini del comprensorio, avuta contezza dell’intenzione da parte di una ditta di realizzare una fra le più grandi discariche d’Europa, paventando danni ambientali irreversibili e gravissimi pregiudizi alla salute - anche per le future generazioni hanno promosso numerose iniziative di protesta ed hanno costituito un apposito comitato denominato “ No Discarica Battaglina ”. Detto comitato si è reso anche promotore di una raccolta di firme, al fine di sensibilizzare le popolazioni (oltre tremila di esse sono state infatti raccolte in pochi giorni soltanto da parte di cittadini di Borgia). I Sindaci del Comune di Girifalco, di Cortale, di Amaroni, di Caraffa, sollecitati dallo stesso comitato, hanno quindi presentato un esposto penale. - Preso atto di ciò, il Comune di San Floro ha ritenuto di dover acquisire un parere pro veritate in tema di usi civici da parte di un docente universitario, nel quale parere si è evidenziata l’illegittimità di un mutamento di destinazione dell’area in questione, in quanto gravata da usi civici, e nel quale parere si evidenziata inoltre che la stessa area sia “ sottoposta alla preventiva autorizzazione paesaggistica ”. Avendo il medesimo Ente Locale acquisito anche una nota del Sindaco di Girifalco p.t. nella quale è attestato che il permesso di costruire sia stato emesso in violazione del limite di 1000 metri di distanza da insediamenti abitativi, avvertendosi la necessità “ di procedere a specifici accertamenti con tutti gli Enti coinvolti nel procedimento ”, il medesimo Sindaco di San Floro, con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 3/1/2014 (doc.10), ha sospeso il permesso di costruire alla Sirim per almeno 120 giorni ed ha autorizzato la Giunta Comunale a nominare una apposita commissione tecnica e ad avviare una conferenza di servizi “ per effettuare un esame approfondito e definitivo della questione ”. - Con deliberazione n. 4 del 7/1/2014 (doc.11), la Giunta Municipale del Comune di Borgia, preso atto delle proteste, ha proposto al Consiglio Comunale del medesimo Comune l’avvio del procedimento di annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/7/2013, mediante la quale, come detto, era stato approvato il mutamento temporaneo di destinazione del terreno gravato da usi civici. In una recente seduta di Consiglio Comunale, il medesimo ente non ha però assunto concludenti determinazioni. - Animato dall’intento di scongiurare il pericolo di inquinamento ambientale e sostenuto dal popolo borghese e dall’intero comprensorio, in data 1/10/2014, il comitato “ No Discarica Battaglina ” , unitamente a tre consiglieri del Comune di Borgia, hanno presentato una richiesta di riesame e di revoca del decreto regionale (doc.12), mediante cui, come detto, è stato emesso nel 2009 il giudizio di compatibilità ambientale dell’impianto di smaltimento più volte menzionato ed mediante cui è stata adottato l’autorizzazione ambientale integrata alla realizzazione della gigantesca discarica. A seguito della presentazione di tale richiesta di riesame da parte del Comitato “ No discarica Battaglina ” (richiesta che si produce e cui si rinvia in merito alle insuperabili preclusioni legislative alla realizzazione dell’impianto - doc. 12 -) ed a seguito delle recenti prese di posizione del Comune di San Floro e del Comune di Borgia e dei tre consiglieri del Comune di Borgia, la Regione Calabria ha comunicato (doc. 13), in data 15/1/2014, alla Sirim l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale n. 16278 del 8/9/2009, avendo rilevato che “ va considerata la disciplina dell’istituto degli usi civici che rende i terreni in questione insuscettibili di qualunque circolazione - in quanto i relativi diritti spettano alla collettività - e di destinazione diverse da quelle proprie (silvopastorale ed agraria) degli usi civici, salvo l’espletamento di specifiche procedure di sdemanializzazione ”; tant’è che, secondo la stessa Regione Calabria, la ditta Sirim “ allo stato, risulterebbe priva, ex lege della disponibilità dell’area in questione, necessaria alla realizzazione degli interventi autorizzati con il DDG n. 16278/2009 (doc.13)”. L’opportunità di procedere alla sospensione dell’efficacia del decreto regionale 16278/2009 è stata in particolare motivata dalla Regione “ al fine di acquisire dal gestore idoneo titolo di disponibilità dell’area nonché di avviare un approfondimento d’ufficio sulle caratteristiche del suddetto vincolo e su tutte le altre circostanze relative all’area in questione ” (così, testualmente). DIRITTO Gli usi civici sono disciplinati dalla legge n. 1766 del 16/6/1927 e dal regolamento esecutivo approvato con R.D. 26/2/1928 n.332. Sono qualificati in termini di diritti di natura reale in capo ad una collettività, insediata su un territorio, diritti finalizzati a ricavare utilità, a beneficio dei cittadini, dalla terra, dai boschi e dalle acque. Recenti interventi di legge, ed in particolare la legge 8/8/1985 n. 431 (la cosiddetta legge Galasso) ed il decreto legislativo n. 42 del 2004 (il cosiddetto codice ambientale), hanno inoltre attribuito, ope legis, alle aree gravate da usi civici un vincolo ambientale e paesaggistico. Segnatamente, l’art. 142 del decreto legislativo 42/2004 ha incluso fra le “ aree tutelate per legge ”, alla lettera h), “ le zone gravate da usi civici ”. Tant’é che la stessa Corte Costituzionale, già mediante le sentenze n. 133 del 1993 e n. 46 del 1995, ha avuto modo di sottolineare “ l’interesse della collettività alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio ”. La sentenza n. 46/1995 della Corte Costituzionale ha in particolare asserito che “ la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale ” ( si vedano anche Corte Cost. 345 del 1997 e Corte Cost. 310 del 2006). Ciò premesso, è indubbio che i citati provvedimenti amministrativi, del 2007 e del 2013, assunti dal Comune di Borgia aventi ad oggetto una terra di uso civico, e la stessa stipula della convenzione fra Sirim e Comune di Borgia, abbiano violato i diritti della collettività borgese, avendo appunto sottratto ai legittimi titolari la materiale e giuridica possibilità di esercitare tali diritti. E’ noto che l’art. 29 della legge n. 1766 del 1927 abbia attribuito a Codesto Commissario Regionale il potere di decidere le controversie in tema di accertamento, valutazione, liquidazione, rivendica e ripartizione di terre di uso civico. I cittadini di Borgia intendono dunque, mediante l’odierna iniziativa processuale, scongiurare la iattura di una possibile legittimazione ex art. 9 legge 1766/1927 da parte della ditta occupante la terra d’uso civico denominata Battaglina, e ciò sulla base di un titolo sia pure illecito e viziato (come peraltro, anche in altre sedi, è stato rimarcato). Se ciò si verificasse, un territorio dannosamente afflitto dalla disoccupazione e dalla malavita subirebbe, nella sostanza, l’ulteriore sfregio costituito dal divenire ricettacolo di rifiuti anche pericolosi provenienti da tutta Italia. Gli odierni ricorrenti richiamano, in particolare, le norme di cui all’art. 12 della legge 1766/1927 e dell’art. 41 del R.D. 332/1928, secondo le quali non può mutarsi la destinazione di una terra di uso civico senza autorizzazione (ora) regionale, dovendo la diversa destinazione rappresentare “ un reale beneficio per la generalità degli abitanti…in tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all’antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata ”. (così, testualmente, recita la norma menzionata). L’irrazionalità dei provvedimenti assunti dal Comune di Borgia ha in effetti raggiunto l’acme quando, nella premessa della delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/7/2013, è stato addirittura dichiarato testualmente “ che l’evoluzione socioeconomica del Paese e della tutela dei diritti collettivi vantati dalla popolazione, la pianificazione territoriale e urbanistica ha comportato e comporta oggettivamente destinazioni in contrasto con l’uso civico ”. Ed è semplicemente incredibile che la stessa delibera abbia, fra l’altro, tratto fondamento da una perizia di tale dottor Pandullo Nicola, secondo cui i terreni in questione - attinti da apposito vincolo legislativo forestale e, come si è detto, a suo tempo fatti oggetto di un piano di coltura e di conservazione affidato alla cura dello stesso Comune di Borgia risulterebbero “ in stato di abbandono ”; ed è altrettanto incredibile che la medesima delibera del Comune di Borgia abbia posto l’accento su “ un beneficio per la collettività ” che deriverebbe dalla realizzazione del macroscopico impianto. Come dire che il mancato assolvimento di un obbligo di cura in capo al Comune potrebbe tout court legittimare una estinzione di diritti della collettività (di cui il Comune di Borgia è oltretutto mero ente esponenziale). Ciò detto, è poi da sottolineare che la recente comunicazione alla Sirim da parte della Regione Calabria circa l’opportunità di avviare il procedimento di sospensione del decreto regionale autorizzativo della discarica, ponendo l’accento sulla carenza “ ex lege della disponibilità dell’area ”, è peraltro lungi dal prefigurare l’attribuzione della necessaria autorizzazione regionale al mutamento di destinazione della stessa area. In giurisprudenza, è assai significativo l’orientamento secondo cui “ l’inserimento degli usi civici all’interno dei beni paesaggistici ambientali, beni che godono di investitura e protezione di livello costituzionale, ha segnato la transizione da una tutela del bene legata al collegamento con la comunità d’origine ad una salvaguardia indifferenziata dello stesso, percepito nella sua dimensione collettiva indivisibile ed in quanto tale appartenente potenzialmente all’intera collettività dei cittadini; questa è ormai percepita come la potenziale fruitrice dell’area soggetta ad uso civico, intesa quale bene ambientale tutelato di per sé ” ( così, testualmente, Tar Campania Salerno Sez. I 6/2/2012, n. 174 ). Assai correttamente, inoltre, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 1698 11/12/2012 - 26 /3/2013, ha ritenuto che l’interpretazione costituzionalmente orientata ai cardini di cui all’art. 97 Cost. imponga che “ le richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione debbano anche rispettare le regole di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 ed in particolare i principi generali del contraddittorio, di informazione e di partecipazione pubblica; pertanto, prima di procedere a qualunque iniziativa in materia di deroga ex art. 12 della legge 1766/1927, le amministrazioni comunali - la cui rappresentanza è pur sempre in nome della loro collettività - devono dare massima notorietà a mezzo di pubblici avvisi anche sul proprio sito internet, dell’esistenza dell’iniziativa e delle relative condizioni generali, al fine di consentire la partecipazione e richieste di chiarimenti, l’emersione del dissenso, il vaglio delle eventuali obiezioni dei soggetti appartenenti alla comunità che sono i reali titolari dei diritti civici ” (così, testualmente, la giurisprudenza); e devono altresì rispettare i principi generali “ di trasparenza, pubblicità ed imparzialità: la procedura ad evidenza pubblica ” relativa a “ tutte le concessioni concernenti l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati tra i quali rientrano indubitabilmente anche le fattispecie di cui all’art. 12 della legge 1176/1927. Pertanto, l’autorizzazione alla cessione ovvero al mutamento di destinazione di un bene civico deve essere senz’altro subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi . ” “ In definitiva - ha proseguito la stessa giurisprudenza - in materia di usi civici l’applicazione dell’art. 12 legge 1766/1927 non può in nessun caso prescindere dal previo esperimento della pubblicità e dalla predeterminazione dei criteri di assegnazione che devono essere resi previamente noti a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa e dalla successiva puntuale verifica dell’applicazione degli stessi nel provvedimento comunale di richiesta alla Regione di assenso al mutamento di destinazione ” (così, testualmente, la giurisprudenza). Si tratta di un orientamento inappuntabile. Non è del resto casuale che, con riguardo al caso di specie, quando i lavori dell’impianto sono iniziati - con velocità inusitata tanto da essere notati dai cittadini, e quando si è reso visibile un primo enorme cratere laddove esisteva un bosco, la cittadinanza, dapprima ignara, si è resa conto dei rischi gravissimi all’ambiente ed alla salute che si determinerebbero qualora l’opera gigantesca venga ultimata e messa in funzione. Le condotte tenute dal Comune di Borgia, avendo il medesimo Ente Locale espressamente ritenuto - mediante la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/7/2013 - ammissibili “ destinazioni in contrasto con l’uso civico ”, hanno nella sostanza sottratto alla collettività borghese i diritti di uso civico, rendendo inevitabile l’odierno ricorso. CONCLUSIONI Voglia Codesto Commissario Regionale per gli usi civici, fissare apposita udienza di trattazione del presente ricorso e voglia, avvalendosi dei poteri di cui alla “ rivendica” già contemplata nell’art. 29 della legge 1766/1927, disporre la reintegrazione e/o comunque il ripristino dei diritti di uso civico in capo ai cittadini borgesi, diritti aventi ad oggetto il terreno denominato “ Battaglina ”, sito in territorio del Comune di San Floro e riportato al al Foglio di mappa 1 part. 1,2,175 (ex 7), 178 (ex 11), 37,47, 72,165,166. Voglia, per conseguenza, e per i motivi in breve addotti nel presente ricorso, Codesto Commissario Regionale per gli usi civici disapplicare, in quanto illegittima (considerati i vincoli di legge, e segnatamente l’art. 142 del decreto legislativo 42/2004, lett. h, la legislazione in materia di boschi di cui al R.D. 1126/1926, gli artt. 12 della legge 1176/1027 e l’art. 41 del R.D. 332/1928), la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 7/11/2007 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione fra il medesimo Comune e la Sirim s.r.l.; e voglia altresì disapplicare, parimenti in quanto illegittima (considerati i vincoli di legge, e segnatamente l’art. 142 del decreto legislativo 42/2004, lett. h, la legislazione in materia di boschi di cui al R.D. 1126/1926, gli artt. 12 della legge 1176/1027 e l’art. 41 del R.D. 332/1928), la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/7/2013 avente ad oggetto il mutamento di destinazione della terra d’uso civico denominata “ Battaglina ”. Borgia, 26/1/2014 Avv. Salvatore Gullì ATTO DI PROCURA Noi sottoscritti cittadini di Borgia signori Calabretta Rosa, nata a Catanzaro 3/9/1980, residente in Borgia alla via Atene 19, Calabretta Fabiana, nata a Catanaro11/2/1986, residente in Borgia alla via Atene 19, Calabretta Giuseppe, nato a Borgia 2/8/1952, ivi residente alla via Atene 19, Calabretta Celestina, nata a Catanzaro il 4/3/1976, residente in Borgia alla via Atene 19, Lanatà Rosaria, nata a Borgia il 2/4/1954, ivi residente alla via Atene 19, Tavano Domenico, nato a Borgia il 7/2/1971, ivi residente in via F. Pepe 1, Maria Cerminara, nata a Catanzaro il 11/2/1982, residente a Borgia in via Giovanni XXIII 70, Chiarella Angela, nata a Borgia il 2/5/1971, residente a Borgia in via Risorgimento, Cesare Cerminara, nato a Borgia il 19/6/1942, ivi residente in via della Repubblica 8, D'Agostino Antonio, nato a Catanzaro il 19/9/1988, residente in Borgia alla via Don Milani, Danieli Pietro, nato a Borgia il 4/12/1964, ivi residente in via Bologna 7, Zaccone Armando, nato a Borgia il 3/9/1943, ivi residente in via Giovanni XXIII 52, Pantera Salvatore, nato a Borgia il 14/5/1971, ivi residente in via Cilea, Chiarella Salvatore, nato a Catanzaro il 12/12/1967, residente a Borgia in via Alcinoo 3, Ferragina Sandra, nata a Borgia il 22/3/1962, ivi residente alla via Kennedy, Amato Virginia, nata a Catanzaro il 26/4/1994, ivi residente alla via Kennedy, Amato Nicola, nato a Catanzaro il 15/7/1987, residente in Borgia alla via Kennedy, e quindi tutti residenti e cittadini di Borgia, conferiamo procura all’avv. Salvatore Gullì, con studio in Borgia alla via Trieste 2, affinché ci assista e difenda con riguardo al presente ricorso avente ad oggetto la reintegra negli usi civici dei cittadini borgesi con riguardo alla terra d’uso civico denominata “ Battaglina ” sita in territorio del Comune di San Floro. Eleggiamo domicilio nel suo studio. Borgia, 26/1/2014 RELAZIONE DI NOTIFICA Ad istanza dell’avv. Salvatore Gullì, in qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Catanzaro, ho notificato l’atto che precede a: - IL COMUNE DI BORGIA, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., CON SEDE IN CORSO MAZZINI, A BORGIA, IVI RECANDOMI E CONSEGNANDONE COPIA A MANI DI - IL COMUNE DI SAN FLORO, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., CON SEDE IN PIAZZA ROMA, A SAN FLORO, IVI RECANDOMI E CONSEGNANDONE COPIA A MANI DI - LA REGIONE CALABRIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE P.T., CON SEDE ALLA VIA SENSALES A CATANZARO, IVI RECANDOMI E CONSEGNANDONE COPIA A MANI DI
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