Audizione VII Commissione Cultura Camera dei Deputati D.d.L n. 353 - Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica La Segreteria nazionale della Uil scuola, che in questa sede rappresento, ringrazia il Presidente e tutti i membri della Commissione Cultura per l’opportunità offerta alla nostra Organizzazione di esprime il parere su un argomento così importante, che riguarda sia i ragazzi con le loro famiglie che il personale docente e Ata. In premessa diciamo subito che la Uil scuola condivide lo spirito della proposta di legge con la quale gli Onorevoli firmatari intendono rendere fruibili importanti garanzie Costituzionali quali il pieno diritto allo studio anche per i ragazzi residenti nei territori presi in considerazione dal D.d.L. in discussione. Si condivide, quindi, tutto ciò che è utile a garantire la continuità didattica, anche attraverso incentivi nei confronti del personale che opera in detti territori. Nello specifico dell’articolato: - Art. 1: Bene le finalità. - Art. 2: soprattutto per quanto riguarda il parametro dell’altitudine (1.000 metri) le norme devono essere chiare, senza lasciare spazio ad interpretazioni successive, come accaduto in passato con scuole situate sul mare (Positano, San Vito lo Capo, Paola) considerate di montagna e, viceversa, scuole di montagna non considerate tali (Legge di abrogazione 296/06). - Art. 3: è opportuno che la stessa legge individui le risorse necessarie per l’acquisto di sussidi didattici e nuove tecnologie, senza rinvii a norme successive. In caso contrario c’è il rischio che quanto previsto resti solo una bella dichiarazione di intenti. - Art. 4: Piena condivisione per l’organico funzionale triennale d’istituto (una proposta che la Uil scuola a livello generale porta avanti da anni). Nella politica degli organici bisogna evitare, come invece accade, che vengano determinati attraverso tetti prestabiliti a livello nazionale ma procedere sulla base di reali esigenze di funzionalità delle scuole. Vanno, quindi, definiti prima i bisogni, tra cui quelli qui evidenziati, e poi va assegnato l’organico; ciò per evitare che, per restare all’interno della media generale, come conseguenza ci siano classi sovraffollate nei centri urbani. * Sempre sugli organici va tenuto conto che in uno stesso “circolo didattico” o “istituto comprensivo” possono esserci “plessi” che ricadono nelle norme previste dal presente D.d.L., 1.000 metri di altitudine, e altri no. In questo caso vanno chiarite le modalità di definizione dell’organico funzionale prevedendo un “organico di plesso”. - Art. 5: piena condivisione per le precedenze da attribuire al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, residente o che dimora nei territori in cui sono situate le scuole. Piena condivisione anche per la durata triennale delle supplenze. (anche questa una proposta che la Uil scuola da anni porta avanti). - Art. 6: piena condivisione per la precedenza per le supplenze non superori ad un mese da conferire al personale residente o che dimora. Rappresentiamo alcune proposte e situazioni di non condivisione dell’articolato Art. 5, c. 1: premesso che la Uil è favorevole alla previsione di una precedenza per i trasferimenti e passaggi di cattedra, propone che la stessa precedenza venga prevista anche per i passaggi di ruolo, istituto maggiormente utilizzato dai docenti rispetto ai passaggi di cattedra. Art. 5, c. 1: sempre allo stesso comma, riteniamo che vada fatta chiarezza sulla prevista precedenza relativa agli “incarichi a tempo indeterminato”. E’ un istituto desueto e vorremmo capire quale significato gli onorevoli presentatori del D.d.L. attribuiscono a questa proposta. Se si tratta di nomine in ruolo la Uil Scuola concorda con la precedenza solo ai fini della scelta della scuola, se il docente è in turno utile di nomina. Art. 5, c. 4: la Uil scuola è contraria alla previsione di un “raddoppio del punteggio” per il servizio prestato in dette scuole, per due ordini di ragioni: - La prima in quanto il raddoppio del punteggio già in passato ha prodotto elementi di criticità, alimentando un contenzioso che è stato superato solo con l’abrogazione della norma. - La seconda ritenendo che il raddoppio del punteggio non sia funzionale al raggiungimento del comune di residenza dal momento che l’articolato prevede già una precedenza a questo scopo. Semmai si potrebbe ottenere l’effetto opposto: si accumula punteggio per andare via. Art. 9: riteniamo che sulle materie relative al comma 3 dell’art. 5, più che prevedere un’apposita contrattazione sindacale, sia necessario avere certezza sia sull’assegnazione delle risorse necessarie che sulle modalità di assegnazione delle stesse. [La memoria Uil Scuola è stata presentata da Pasquale Proietti ]
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