17) Polizza Infortuni Clienti73 KB

Normativa sulla Trasparenza Bancaria
Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela
17 - Assicurazioni Polizza Infortuni Clienti
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini società cooperativa per azioni, Via Bucci, 61
47833 Morciano di Romagna (RN).
Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802
e- mail: [email protected] / Sito internet: www.bancavalconca.it
Iscrizione n. 627.00 all’Albo delle Banche, di cui all’articolo 13 del Dlgs n.° 385 del
01.09.1993.
CHE COS’E’ LA POLIZZA INFORTUNI CLIENTI
La “polizza infortuni clienti” stipulata con le Assicurazioni Generali Spa copre il rischio di morte
o invalidità permanente, di grado pari o superiore al 60% della totale, causata da un infortunio.
L’assicurazione copre tutti i titolari dei seguenti conti in essere presso il nostro Istituto:
1. libretti di deposito a risparmio (nominativi e al portatore);
2. conti correnti;
3. mutui ipotecari;
4. prestiti personali, artigiani, turistici;
5. finanziamenti in valuta estera (all’importazione e/o esportazione);
6. prestiti agrari (conduzione e dotazione);
7. depositi cauzionali per contanti e/o titoli;
8. depositi di titoli quotati in borsa.
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Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
− non rispettare puntualmente l’iter burocratico previsto in occasione della denuncia dei sinistri
può far perdere il diritto ad ottenere la liquidazione di quanto previsto in polizza.
− in caso di sinistro, interruzione del termine di prescrizione annuale.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Costo annuo della polizza per ogni nominativo assicurato nel caso di
intestatari di conti correnti e depositi a risparmio
nel caso di finanziamenti e mutui con durata fino a 24 mesi
nel caso di finanziamenti e mutui con durata oltre 24 mesi
recupero spese per copia contratto (informativa precontrattuale)
€ 8,00
€ 8,00
€ 16,00
€ 2,00
SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Definizione di infortunio
Per infortunio si considera ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Delimitazione dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni
professionali dichiarate e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere
professionale.
L’assicurazione vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo
per ordinarie esercitazioni; durante il servizio militare di leva in tempo di pace la garanzia opera
esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui lo stesso è chiamato;
la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva,
l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
1. dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei; dalla guida di veicoli a
motore o di natanti a motore a titolo di competizione, in qualità di piloti o passeggero;
2. dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o con accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, sports aerei n genere;
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3. dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove ed allenamenti;
4. da guerra, insurrezione, tumulti popolari, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, influenze termiche ed atmosferiche;
sono pure esclusi:
5. gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinati e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, imprudenze o
negligenze gravi;
6. le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di
radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. gli infortuni dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie e gli sforzi in genere, gli avvelenamenti, le infezioni che non abbiamo per causa diretta ed esclusiva una
lesione ai sensi dell’articolo 1.01 (definizione di infortunio), le conseguenze di operazioni
chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.
Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone di età superiore a 75 anni. Per quelle che raggiungono tale limite di età, l’assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio senza che in contrario
possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che in tal senso verranno restituiti.
Non sono altresì assicurabili le persone colpite da apoplessia, affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo, tossicomanie, diabete o da altre infermità gravi e
permanenti; l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti
dall’articolo 1898 Codice Civile.
Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti possono essere assicurate soltanto con patto
speciale.
Denuncia sinistri ed obblighi successivi alla denuncia
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause
che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta entro tre giorni
dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare, a periodi on superiori a quindici giorni e sino
a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga duramente il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.
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L’assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal
segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Se non viene adempiuto intenzionalmente all’obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati
nei commi precedenti, l’Assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto all’indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in
ragione del pregiudizio sofferto.
Criteri di indennizzabilità
La Società liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano
indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto
l’influenza che l’infortunio può aver esercitato sul tali condizioni, come pure il pregiudizio che
esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e
quindi non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro un anno dal
giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di
morte ai beneficiari designati in parti uguali, salvo diversa volontà dell’assicurato nella ripartizione della somma stessa.
In mancanza di detti beneficiari la liquidazione verrà effettuata, ferma la ripartizione della somma assicurata in parti uguali, applicando i criteri di individuazione della successione legittima.
Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la società liquida le
indennità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.
L’indennità verrà corrisposta in Italia in valuta Italiana.
Modalità d’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo dovuto avverrà nei seguenti modi:
in caso di esistenza di un saldo creditore l’indennizzo sarà versato alla Banca la quale lo
metterà a disposizione degli eredi legittimi, oppure all’Assicurato stesso in caso di invalidità pari o superiore al 60% della totale. Nell’ipotesi di conti cointestati a più persone fisiche, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione al numero dei cointestatari.
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Nell’ipotesi di conti intestati a Società non aventi personalità giuridica, l’indennizzo sarà
ridotto in proporzione al numero dei soci accomandatari o al numero dei soci risultante
dal contratto sociale.
In caso di coesistenza di conti con saldo creditore e saldo montante debitore, la Compagnia liquiderà in via prioritaria il saldo del montante debitore e, successivamente, i conti
con saldo creditore in proporzione all’entità degli stessi.
Minori
Per i minori di età inferiore ai 14 anni, l’assicrazione è prestata per il solo caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%.
Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata della inabilità temporanea nonché sulla liquidabilità dell’indennità,
le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura
siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre
medici nominai uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa in Milano o presso la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ciascuna delle parti sostiene la proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo
verbale.
E’ data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri la opportunità, l’accertamento definitivo
dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso, entro tre anni, nel qual caso il
collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva
dell’infortunio.
Recesso dal contratto – Anticipata risoluzione
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorni dal pagamento o rifiuto delle prestazioni, la Società ha facoltà di far cessare l’assicurazione nei confronti della persona cui il sinistro
si riferisce oppure di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di
quindici giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa
l’imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell’infortunio o qualunque altro atto della società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della
facoltà di recesso.
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Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato al diritto di surroga che le compete per l’articolo
1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
LEGENDA
E’ l’intestatario del rapporto nel caso in cui il titolare del
conto è una persona fisica o una ditta individuale; nel caso
di intestazione a persona giuridica la garanzia sarà valida a
favore del Presidente o, in mancanza, della persona che ricopre la carica più elevata salvo diversa comunicazione da farsi
alla banca
Nel caso di depositi di risparmio al portatore la garanzia si
intende prestata per le persone fisiche titolari o preventivamente designate, in ogni caso in numero non superiore a due.
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
Infortunio
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che
causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità
temporanea.
Delimitazione dell’assicurazione Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti da alcune attività oppure in particolari condizioni (vedasi Sintesi
delle principali clausole contrattuali della Polizza Infortuni).
Non sono assicurabili le persone di età superiore ai 75 anni e
Persone non assicurabili
quelle afflitte da particolari patologie (vedasi Sintesi delle
principali clausole contrattuali della Polizza Infortuni).
La garanzia è estesa comunque anche alle persone di un età
superiore ai 75 anni per una somma massima di 3.000,00
E’ il montante del saldo di chiusura (creditore o debitore) del
Capitale assicurato
conto risultante dai libri della Banca la vigilia del giorno
dell’infortunio, nonché degli interessi debitori/creditori maturati sul conto fino al giorno dell’infortunio.
Assicurato
L’indennizzo in ogni caso non può superare la somma di
€ 65.000,00 per rapporto o di € 100.000,00 nel caso di più
rapporti intestati alla stessa persona.
Fermo restando un capitale minimo garantito di € 6.000,00
per uno e più conti intestati alla medesima persona anche in
caso di saldo globale inferiore a tale importo.
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