ASSICURAZIONE INCASSI RIVENDITA (per i non lottisti) I giochi e i servizi sono presenti anche nelle rivendite prive del lotto, per le quali si pone dunque il problema della tutela dei relativi incassi contro i rischi di furto e rapina, i due reati più diffusi nel nostro Paese. L’ECOMAP ha pensato di offrire ai soci rivenditori - non lottisti un’assicurazione che possa tutelarli a questo riguardo. Ha pertanto sottoscritto con una compagnia di assicurazioni una polizza convenzione che consente di assicurare tutti gli incassi dell’esercizio, compresi gli aggi, esclusi soltanto incassi e aggi relativi al gioco del lotto e alla vendita del tabacco. Sono assicurati anche gli scontrini vincenti pagati di tutti i giochi, escluso chiaramente il lotto. Nell’ambito dell’esercizio, la polizza assicura quanto sopra esposto nel limite temporale del giorno del sinistro (in caso di sinistro avvenuto prima della normale apertura mattutina o in un giorno di chiusura dell’esercizio sarà considerato giorno del sinistro l’ultimo giorno precedente di effettiva apertura) contro i danni materiali e diretti derivanti da: • incendio, compresi i guasti arrecati non inconsideratamente alle cose assicurate per impedirlo o arrestarlo; • fulmine; • esplosione o scoppio anche esterni pur non verificatisi in relazione alla conduzione dell’esercizio; • fumo, gas o vapori sviluppatisi a seguito di incendio che abbia colpito l’esercizio assicurato, oppure enti posti nell’ambito di m. 20 dallo stesso; • caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi) e superamento del muro del suono; • furto, a condizione che l’autore del reato si sia introdotto dall’esterno nei locali dell’esercizio o in locali con esso comunicanti a) violandone le difese esterne mediante scasso o rottura dei mezzi di chiusura, uso di chiavi false (la copia di chiave vera non è considerata falsa), grimaldelli e simili b) per via diversa da quella destinata al transito ordinario e che richieda superamento di ostacoli o agilità personale o in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi è altresì compreso il furto avvenuto strappando la cosa assicurata di mano o di dosso alla persona assicurata (scippo) all’interno dei locali della rivendita durante le ore di apertura degli stessi purché il fatto venga denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto; • rapina/estorsione quand’anche le persone sulle quali sia fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali della rivendita. Le garanzie di polizza devono intendersi estese anche al denaro, assegni e titoli di credito ricevuti nello svolgimento della normale attività di rivendita (esclusa la vendita di tabacco), nonché agli scontrini vincenti pagati di tutti i giochi (escluso il lotto), fermo l’onere da parte del danneggiato di fornire probante documentazione di tale ammanco. Si precisa che titoli di viaggio, tessere parcheggio, schede e ricariche telefoniche, carte valori in genere sono esplicitamente esclusi dalle garanzie del presente contratto, fatto salvo l’incasso relativo agli stessi. -1- Sono esclusi dall’assicurazione i danni: • verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, sabotaggio organizzato, terrorismo, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine delle Autorità; • agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave: a) da persone che abitano con l’assicurato od occupano locali contenenti le cose assicurate o con questi comunicanti; b) da persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere; c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; d) da persone legate all’assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 C.P. (nn. 1,2,3), anche se non coabitanti. La garanzia per ogni singola rivendita, risultante dal certificato di adesione, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui viene versato il premio e terminerà alle ore 24.00 della scadenza annua del contratto. Se nei locali contenenti le cose assicurate queste rimangono incustodite continuativamente per più di dieci giorni, l’assicurazione relativamente alla garanzia furto è sospesa dalle ore 24.00 del decimo giorno. La somma assicurata è pari a € 10.000,00 e la garanzia s’intende prestata nella forma “a Primo Rischio Assoluto” senza, cioè, applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del c.c.; sono previsti uno scoperto del 15% in caso di rapina e una franchigia fissa di € 500,00 in caso di furto. Il premio per questa garanzia è pari a € 150,00 per le adesioni pervenute nei primi 6 mesi dell’anno. Per i successivi 6 mesi il premio sarà pari a € 105,00, ossia al 70% di quello contrattualmente previsto. Il costo della polizza è davvero modesto, quello giornaliero è di appena 41 centesimi. Per una copertura assicurativa che oltretutto è a primo rischio assoluto, queste condizioni sono decisamente buone. La gestione di questa assicurazione è stata affidata a Twin Broker S.r.l. (Tel. 06/39978001 - Fax 06/399780224), per cui è a questa società che ci si deve rivolgere per ogni ulteriore informazione. -2-
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