Seminario Assolatte Etichettatura dei prodotti lattiero-caseari: IL REGOLAMENTO CONSUMER INFORMATION: NOVITÀ E APPLICAZIONE “Le novità del Regolamento (UE) n. 1169/2011: come etichettare correttamente gli alimenti” Roberto Copparoni Ministero della Salute Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione Vicenza, 13 maggio 2014 1 • Alimenti senza glutine • Origine volontaria • Nanomateriali • E. N. • Q&A Alimenti senza glutine REG. DELEGATO (UE) N. 1155/2013 della Commissione che modifica il Reg.1169/2011 L’art 36 paragrafo 3 del Reg. UE 1169/2011 attribuisce alla Commissione il compito di adottare atti di esecuzione relativamente all’applicazione dei requisiti delle informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria Viene aggiunta la lettera d): «informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti» REG. DI ESECUZIONE (UE) sui requisiti per la fornitura di informazioni alimentari sul assenza o ridotta presenza di glutine negli alimenti Dichiarazioni concernenti l'assenza o la ridotta presenza di glutine nella etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari SENZA GLUTINE Una dichiarazione che un alimento è senza glutine e ogni dichiarazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il cibo come venduto al consumatore finale non contiene più di 20 mg/kg di glutine GLUTINE MOLTO BASSO Una dichiarazione che un alimento è a contenuto molto basso di glutine, e qualsiasi dichiarazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il cibo , contenenti o costituiti da uno o più ingredienti a base di grano, segale , orzo, avena o loro varietà incrociate che sono state appositamente elaborate per ridurre il contenuto di glutine, non contiene più di 100 mg / kg di glutine negli alimenti venduti al consumatore finale ALTRI REQUISITI PER ALIMENTI CONTENENTI AVENA L’avena contenuta negli alimenti presentati come senza glutine o a contenuto molto basso di glutine devono essere appositamente prodotti, elaborati e / o trasformati in modo da evitare la contaminazione da frumento, segale, orzo e/o delle loro varietà incrociate e il contenuto di glutine non può superare 20 mg/kg Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni in tutti gli alimenti Diventa obbligatoria l’indicazione degli ingredienti allergenici nei • prodotti alimentari non preimballati • venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo 6 Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze • riferimento chiaro nell’elenco degli ingredienti • la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (per ciascun ingrediente allergenico) 7 7 Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Per un alimento non preimballato, possono essere fornite informazioni su allergeni solo su richiesta del consumatore? No Tali indicazioni sono obbligatorie e devono essere comunicate e rese facilmente accessibili 8 8 Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze • Per un alimento non preimballato, possono essere fornite informazioni su allergeni utilizzando mezzi diversi da un'etichetta, compresi strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale? Ammessi tutti i mezzi – per comunicazione verbale si intende comunicazione orali verificabile Spetta agli Stati membri adottare misure nazionali sulle modalità con cui devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni. In mancanza di misure nazionali, si applicano le disposizioni degli alimenti preimballati (facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili) Ciò significa che le informazioni relative alle allergie devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali 9 9 Nanomateriali nanomateriali: scelte complesse • carotenoidi che consentono ad alcune sostanze di reagire alla luce; nanoimballaggi (pellicole, bottiglie, ecc.) in grado impedire il passaggio di ossigeno; enzimi, pesticidi, additivi dalle molteplici proprietà; materiali antiagglomeranti per miscele di spezie, ecc. • nanomateriali capaci di scomporre i grassi per creare alimenti che danno un maggiore senso di sazietà e rallentano la digestione; enzimi, pesticidi, additivi dalle molteplici proprietà, ecc. VANTAGGI?? ma anche attenzione e cautela sull’utilizzo e sull’eticità del percorso intrapreso 11 Nanomateriali Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti con la dicitura «nano», tra parentesi, che segue la denominazione di tali ingredienti. Per informare i consumatori circa la presenza di nanomateriali ingegnerizzati negli alimenti è opportuno elaborare una definizione di nanomateriali ingegnerizzati La Commissione, mediante atti delegati, adegua e adatta la definizione di nanomateriali al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a livello internazionale nanomateriali ingegnerizzati nano carry-over – additivi devono essere sempre riportati in etichetta ? non devono essere inclusi nell'elenco degli ingredienti quando si presentano sottoforma di : • additivi e enzimi alimentari già contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure utilizzati come coadiuvanti tecnologici • coadiuvanti e sostanze che non sono additivi alimentari, ma utilizzati allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e utilizzati nelle dosi strettamente necessarie 13 Atto delegato nanomateriali • “nanomateriale ingegnerizzato” materiale prodotto intenzionalmente contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 e 100 nm • "particella” si intende una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti • con il termine "agglomerato" si intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti • con il termine "aggregato“ si intende una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro • con il termine “prodotto intenzionalmente" si intende il materiale prodotto per conseguire/svolgere una funzione o scopo specifico Prossime tappe Il progetto di atto delegato è stato notificato al World Trade Organization (WTO) l’11 settembre 2013 I membri del WTO avrebbero dovuto inviare osservazioni entro il 10 novembre Il progetto di atto delegato adottato dalla Commissione e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio che, in mancanza di obiezioni, doveva essere pubblicato a Marzo 2014 Gli OSA avranno tempo fino al 13 dicembre 2014 per adeguare l'etichettatura dei propri prodotti ai nuovi requisiti introdotti dal presente regolamento delegato Paese origine e luogo di provenienza Origine e luogo di provenienza Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d’impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’indicazione del Paese d'origine o il luogo di provenienza di un ingrediente primario quando diverso da quello del prodotto alimentare Paese di origine e luogo provenienza Art. 26 Art. 26 (3) indicazione facoltativa Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza è diverso da quello del suo ingrediente primario è indicato: anche quello dell’ingrediente primario come diverso da quello dell’alimento Origine - Definizioni UE Paese di origine definita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario): Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione Ingrediente primario: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (QUID) 1919 Luogo di provenienza ??? …tutto quello non rientra nel Paese di origine (UE, Stato membro) Possibile conflitto con i DOP prosciutto di Parma / prosciutto fatto a Parma Possibile frammentazione del mercato 20 Ingrediente primario l’ingrediente di un alimento che ne rappresenta più del 50 % o che è caratterizzante ? • ingrediente A : + 50% • ingrediente B: usualmente associato al prodotto 21 Posizioni industria • esenzione per prodotti con chiaro riferimento alla città (panettone Milano, Pandoro Verona, ecc.) • preferenza per origine dell’ingrediente primario trasformato • esenzioni per riferimenti all’italianità o tradizioni regionali Progetto di norma di attuazione relativa all'articolo 26 (3): indicazione di origine volontaria Il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento scatta quando indicazioni , come dichiarazioni , termini , grafici , simboli o immagini , sono chiaramente destinati a dare informazioni sul PO o LP Non sono considerati PO o LP dichiarazioni geografiche che fanno riferimento a ricette o a specifiche pratiche di produzione in alcuni Paesi o luoghi , ben note ai consumatori normalmente informati e ragionevolmente avveduti Progetto di norma di attuazione relativa all'articolo 26 (3): indicazione di origine volontaria PO o LP dell'ingrediente primario deve essere espresso almeno allo stesso livello di precisione del PO o LP dell’alimento (UE - SM SM/Paese terzo, o qualsiasi altro livello più preciso) Se un ingrediente primario proviene da due PO o LP, possono essere date per mezzo della dicitura " ... e / o ... " , preceduto dal primo PO o LP e seguito dal secondo. Se un ingrediente primario proviene da più di due Po o LP l’indicazione può essere data al livello immediatamente inferiore di precisione rispetto a quello dell’alimento, e deve essere almeno "UE" o "non UE " Se l'ingrediente principale è un alimento con specifiche disposizioni UE per l'indicazione del PO o LP, queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis (es. carne bovina) • Norme di attuazione relative all'articolo 26 (3) del Regolamento (UE) 1169/2011 : indicazione di origine volontaria” Articolo 26 (3)b: l’operatore deve riportare le seguenti dichiarazioni: nel caso del Paese di origine: " ... Con (nome dell'ingrediente primario) di origine diversa " nel caso del luogo di provenienza : " ...Con (nome dell'ingrediente primario) di diversa provenienza " Norme di attuazione relative all'articolo 26 (3) del Regolamento (UE) 1169/2011 : indicazione di origine volontaria” Criticità non vengono risolti i dubbi su come individuare l’ingrediente primario, nel caso in cui siano presenti più ingredienti con le stesse prerogative difficoltà per gli organi di controllo ad intervenire in quanto esistono molte varianti (ricette, simboli, bandiere, prodotti caratterizzati da una città come ad es. il pandoro di Verona) nel caso di una marmellata di albicocche, l’ingrediente primario da considerare è l’albicocca (quindi provenienza) o la polpa di albicocche (quindi ultima trasformazione sostanziale = origine) Indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per: alimenti non trasformati; prodotti a base di un unico ingrediente; ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento • E’ stata avviata la consultazione con gli stakeholder degli Stati membri • La Commissione ha trasmesso agli Stati membri un questionario a cui si deve rispondere entro l’8 aprile 2014 • La consultazione si chiuderà a giugno 2014, con una relazione della Commissione europea, elaborata congiuntamente dalla DGSANCO e dalla DGAGRI • Il report verrà presentato dalla Commissione a dicembre 2014. Dichiarazione nutrizionale OBBLIGATORIE VALORE ENERGETICO GRASSI TOTALI GRASSI SATURI CARBOIDRATI ZUCCHERI PROTEINE SALE (una dicitura indicante che il FACOLTATIVE AC. GRASSI MONOINSATURI AC. GRASSI POLINSATURI POLIOLI AMIDO FIBRE ALIMENTARI VITAMINE E MINERALI contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale) 2828 Indicazioni nutrizionali • Il consumatore ha la possibilità di acquisire una maggiore conoscenza e prendere parte ad un processo di educazione alimentare • DIFFICOLTÀ: il consumatore dovrà gestire un numero crescente di informazioni dal carattere sempre più tecnico e complesso. è quindi necessario … realizzare la consapevolezza del consumatore (da soggetto debole a soggetto capace di decifrare i dati) 29 Dichiarazione nutrizionale • Si può riportare quanto non esplicitamente riportato nelle liste? • es. tenore di omega3, trans, colesterolo, • licopene, polifenoli NO! Salvo se oggetto di claim 30 Dichiarazione nutrizionale • Il valore energetico può essere riportato solo in kcal? No, neanche quando ripetuto nel front of pack 31 Dichiarazione nutrizionale Nel caso di etichette multilingue destinate per l'Unione europea, è permesso di mettere in etichetta anche la dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto da Stati Uniti e Canada ? No, il formato richiesto da Stati Uniti e Canada non è in linea con i requisiti dell'UE e potrebbe indurre in errore i consumatori a causa dei diversi fattori di conversione utilizzati per il calcolo del valore energetico e le quantità di sostanze nutritive 32 Dichiarazione nutrizionale Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti della dichiarazione nutrizionale possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014? Sì, come stabilito dall’articolo 54, comma 3 33 Presentazione dichiarazioni nutrizionali obbligatorie e volontarie STESSO CAMPO VISIVO in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente, in formato lineare) e nell’ordine di presentazione stabilito Bevande alcoliche possono riportare (volontariamente) anche il solo il valore energetico Quando le indicazioni sono ripetute, sono presentate nel CAMPO VISIVO PRINCIPALE, utilizzando una dimensione di carattere conforme e possono riportare anche il solo il valore energetico 3434 Quantità trascurabile • • • Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto (soggette ai requisiti obbligatori di etichettatura) è trascurabile, è necessario integrare questi elementi nella tabella nutrizionale? No, quando il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive è trascurabile, la dichiarazione nutrizionale può essere sostituita dalla dicitura "contiene quantità trascurabili di …", posta immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. Le “Linee Guida sulle tolleranze" possono dare indicazioni utili per definire la nozione di quantità trascurabile. 35 Linee guida per le AC per il controllo del rispetto legislazione comunitaria in materia di alimenti TOLLERANZE ANALITICHE per la dichiarazione nutrizionale • di alimenti diversi dagli integratori alimentari • di vitamine e minerali negli integratori alimentari • di alimenti e integratori alimentari per il controllo della conformità di cui al Regolamento 1924/2006/EC e del Regolamento 1925/2006 / CE • Arrotondamento per DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI 3636 Consumi di riferimento • ENERGIA 8400 kJ (2000 kcal) • GRASSI TOTALI 70 g • GRASSI SATURI 20 g • CARBOIDRATI 260 g • ZUCCHERI 90 g • PROTEINE 50 g • SALE 6g 3737 ACIDI GRASSI TRANS • La Commissione , deve presentare un rapporto sulla presenza di acidi grassi trans negli alimenti e nella dieta globale della popolazione dell’UE • L’obiettivo preparare un report attraverso una valutazione d’impatto per individuare la necessità di riportare in etichetta il valore degli acidi grassi trans e permettere al consumatore di fare scelte informate. • La Commissione deve accompagnare il report con una proposta legislativa Q&A vendita a distanza Le informazioni obbligatorie devono già essere disponibili anche nel contesto di una proposta di acquisto o solo su richiesta ? Quando non vi è alcuna possibilità di acquistare il cibo direttamente, non è richiesta l'informazione (es. un catalogo pubblicitario di prodotti di un supermercato) Se il catalogo è l'unico strumento di informazione disponibile deve comprendere tutte le indicazioni obbligatorie Se è possibile acquistare il prodotto direttamente (es. attraverso una pagina web) le informazioni obbligatorie devono essere associate alle altre caratteristiche del prodotto sulla stessa pagina web, oppure facilmente raggiungibile con collegamenti ipertestuali 39 Q&A Qual è il significato di vendita diretta ai fini dell'esenzione per la dichiarazione nutrizionale per alimenti confezionati per la vendita diretta nei locali di vendita ? In tale contesto, i cibi confezionati per la vendita diretta devono essere intesi come confezionati per la vendita nel corso della stessa giornata Q&A Come conciliare la dichiarazione circa la presenza o l'assenza di ingredienti con l’art. 7 (3) del Reg. (CE ) N.1924/2006 secondo il quale le informazioni alimentari non devono indurre in errore suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche ? L'articolo 7, non impedisce l'uso di claims nutrizionali, ma solo prevenire il loro uso quando essi non costituiscono una vera particolarità del cibo Per quanto riguarda l'assenza di ingredienti o sostanze nutritive, è vietato evidenziare l'assenza di zuccheri dalle acque minerali con affermazioni come “senza zuccheri”, come se l'acqua minerale contenesse zuccheri Q&A Rappresentazioni grafiche possono essere usate per illustrare il valore numerico della dichiarazione nutrizionale ? Rappresentazioni simboliche possono essere usate per illustrare la sostanza nutritiva nella dichiarazione nutrizionale ? Il regolamento permette ulteriori forme di presentazione per la dichiarazione nutrizionale, a condizione che siano volte a facilitare la comprensione del consumatore sul contributo o l'importanza del prodotto alimentare per l'energia e nutrienti contenuti di una dieta Rappresentazioni grafiche , come ad esempio colonne, barre, torte o grafici possono essere utilizzati in aggiunta ai numeri, al fine di illustrare le quantità o le percentuali di nutrienti e / o di energia Rappresentazioni simboliche di nutrienti , (es. una saliera per simbolizzare il sale) possono essere utilizzati Tuttavia, tali rappresentazione non possono sostituire le informazioni contenute nei nomi e nei numeri dei nutrienti Q&A E‘ possibile ripetere la dichiarazione nutrizionale più volte nel campo visivo principale, come ad es. una volta sotto forma di una semplice dichiarazione di valore energetico e un'altra volta sotto forma di valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi , zuccheri e sale ? SI, tuttavia, queste aggiunte volontarie della dichiarazione nutrizionale possono essere riportate solo nel campo visivo principale Q&A Per dichiarare la fibra sugli alimenti non preimballati, quali sono gli altri elementi nutritivi che devono essere dichiarati ? In assenza di norme nazionali per gli alimenti non preimballati, la dichiarazione nutrizionale di tali alimenti può essere limitata a : - valore energetico , o - valore energetico grassi , acidi grassi saturi , zuccheri e sale Se un operatore è interessato a dichiarare il contenuto di fibra di un prodotto, allora la dichiarazione nutrizionale deve comprendere : - valore energetico e grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri , proteine e sale Q&A E ' possibile determinare il contenuto di carboidrati con la seguente equazione : Carboidrati = 100 - ceneri - Umidità - grassi - proteine ? Questa equazione porta alla semplificazione del tenore di carboidrati determinando la somma del contenuto di carboidrati e il contenuto di altre sostanze quali fibre e acidi organici ed è accettabile solo quando sono presenti in quantità bassa queste altre sostanze Va inoltre chiarito che la dichiarazione nutrizionale può anche essere basata sul calcolo dei noti o effettivi valori medi relativi agli ingredienti utilizzati, o un calcolo a partire da dati generalmente stabiliti e accettati Q&A Come devono essere dichiarati correttamente nella lista degli ingredienti vitamine e minerali aggiunti? Con il nome della sostanza secondo l'allegato II del Regolamento 1925/2006/EC (ad esempio retinolo) o la descrizione di nutrienti (ad esempio Vit.A) secondo l'allegato I del regolamento 1925/2006/EC? Per la dichiarazione nutrizionale, l’Allegato XIII fornisce i nomi e le vitamine e i minerali da utilizzare (es. "vitamina A“) . Per l'elenco degli ingredienti, deve essere fornito il nome esatto dell'ingrediente, con la possibilità di completare con il nome di cui all'allegato XIII es. " retinolo " o " “retinale” ( vitamina A) " Lavori futuri • altre problematiche legate all’origine • indicazione grassi trans (report in itinere)… • porzioni (per specifiche categorie di prodotti) ? • indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione ? • informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza ? • informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani ? 48
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