Etichettatura dei prodotti lattiero-caseari

Seminario Assolatte
Etichettatura dei prodotti lattiero-caseari:
IL REGOLAMENTO
CONSUMER INFORMATION:
NOVITÀ E APPLICAZIONE
“Le novità del Regolamento (UE) n. 1169/2011: come etichettare
correttamente gli alimenti”
Roberto Copparoni
Ministero della Salute
Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
Vicenza, 13 maggio 2014
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• Alimenti senza glutine
• Origine volontaria
• Nanomateriali
• E. N.
• Q&A
Alimenti senza glutine
REG. DELEGATO (UE) N. 1155/2013 della
Commissione che modifica il Reg.1169/2011
L’art 36 paragrafo 3 del Reg. UE 1169/2011 attribuisce alla
Commissione il compito di adottare atti di esecuzione
relativamente all’applicazione dei requisiti delle informazioni
sugli alimenti fornite su base volontaria
Viene aggiunta la lettera d):
«informazioni sull’assenza di glutine o sulla
sua presenza in misura ridotta negli alimenti»
REG. DI ESECUZIONE (UE) sui requisiti per la
fornitura di informazioni alimentari sul assenza o
ridotta presenza di glutine negli alimenti
Dichiarazioni concernenti l'assenza o la ridotta presenza di glutine nella etichettatura, la
pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari
SENZA GLUTINE
Una dichiarazione che un alimento è senza glutine e ogni dichiarazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore sono consentite solo se il cibo come venduto al consumatore
finale non contiene più di 20 mg/kg di glutine
GLUTINE MOLTO BASSO
Una dichiarazione che un alimento è a contenuto molto basso di glutine, e qualsiasi
dichiarazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il
cibo , contenenti o costituiti da uno o più ingredienti a base di grano, segale , orzo, avena o
loro varietà incrociate che sono state appositamente elaborate per ridurre il contenuto di
glutine, non contiene più di 100 mg / kg di glutine negli alimenti venduti al consumatore finale
ALTRI REQUISITI PER ALIMENTI CONTENENTI AVENA
L’avena contenuta negli alimenti presentati come senza glutine o a contenuto molto basso di
glutine devono essere appositamente prodotti, elaborati e / o trasformati in modo da evitare la
contaminazione da frumento, segale, orzo e/o delle loro varietà incrociate e il contenuto di
glutine non può superare 20 mg/kg
Sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze
Necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni in tutti
gli alimenti
Diventa obbligatoria l’indicazione degli ingredienti allergenici nei
• prodotti alimentari non preimballati
• venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo
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Sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze
• riferimento chiaro nell’elenco degli ingredienti
• la denominazione è evidenziata attraverso un tipo
di carattere chiaramente distinto dagli altri
ingredienti elencati, per esempio per dimensioni,
stile o colore di sfondo (per ciascun ingrediente
allergenico)
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Sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze
Per un alimento non preimballato, possono
essere fornite informazioni su allergeni solo
su richiesta del consumatore?
No
Tali indicazioni sono obbligatorie e devono essere
comunicate e rese facilmente accessibili
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Sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze
• Per un alimento non preimballato, possono essere fornite informazioni
su allergeni utilizzando mezzi diversi da un'etichetta, compresi
strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale?
Ammessi tutti i mezzi – per comunicazione verbale si intende
comunicazione orali verificabile
Spetta agli Stati membri adottare misure nazionali sulle modalità con
cui devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni.
In mancanza di misure nazionali, si applicano le disposizioni degli
alimenti preimballati (facilmente visibili, chiaramente leggibili ed
eventualmente indelebili)
Ciò significa che le informazioni relative alle allergie devono
essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non
abbiano adottato misure nazionali
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Nanomateriali
nanomateriali: scelte complesse
• carotenoidi che consentono ad alcune sostanze di reagire alla luce;
nanoimballaggi (pellicole, bottiglie, ecc.) in grado impedire il passaggio
di ossigeno; enzimi, pesticidi, additivi dalle molteplici proprietà;
materiali antiagglomeranti per miscele di spezie, ecc.
• nanomateriali capaci di scomporre i grassi per creare alimenti che danno
un maggiore senso di sazietà e rallentano la digestione; enzimi, pesticidi,
additivi dalle molteplici proprietà, ecc.
VANTAGGI??
ma anche attenzione e cautela sull’utilizzo e sull’eticità del percorso
intrapreso
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Nanomateriali
Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono
chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti con la dicitura «nano», tra
parentesi, che segue la denominazione di tali ingredienti.
Per informare i consumatori circa la presenza di nanomateriali ingegnerizzati
negli alimenti è opportuno elaborare una definizione di nanomateriali
ingegnerizzati
La Commissione, mediante atti delegati, adegua e adatta la definizione di
nanomateriali al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a
livello internazionale
nanomateriali ingegnerizzati
nano carry-over – additivi devono essere sempre riportati in
etichetta ?
non devono essere inclusi nell'elenco degli ingredienti quando
si presentano sottoforma di :
•
additivi e enzimi alimentari già contenuti in uno o più ingredienti di tale
alimento, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;
oppure utilizzati come coadiuvanti tecnologici
•
coadiuvanti e sostanze che non sono additivi alimentari, ma utilizzati allo
stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e utilizzati nelle dosi strettamente
necessarie
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Atto delegato nanomateriali
• “nanomateriale ingegnerizzato” materiale prodotto intenzionalmente
contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui,
per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale
numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 e 100 nm
• "particella” si intende una parte minuscola di materia con limiti fisici
definiti
• con il termine "agglomerato" si intende un insieme di particelle o
aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile
alla somma delle superfici dei singoli componenti
• con il termine "aggregato“ si intende una particella composta da
particelle fuse o fortemente legate fra loro
• con il termine “prodotto intenzionalmente" si intende il materiale
prodotto per conseguire/svolgere una funzione o scopo specifico
Prossime tappe
Il progetto di atto delegato è stato notificato al World
Trade Organization (WTO) l’11 settembre 2013
I membri del WTO avrebbero dovuto inviare osservazioni
entro il 10 novembre
Il progetto di atto delegato adottato dalla Commissione e
trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio che, in
mancanza di obiezioni, doveva essere pubblicato a Marzo
2014
Gli OSA avranno tempo fino al 13 dicembre 2014 per
adeguare l'etichettatura dei propri prodotti ai nuovi
requisiti introdotti dal presente regolamento delegato
Paese origine e luogo di
provenienza
Origine e luogo di provenienza
Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di
valutazioni d’impatto, la Commissione
adotta atti di esecuzione relativi
all’indicazione del Paese d'origine o il luogo
di provenienza di un ingrediente primario
quando diverso da quello del prodotto
alimentare
Paese di origine e luogo provenienza
Art. 26
Art. 26 (3) indicazione facoltativa
Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza è
diverso da quello del suo ingrediente primario è
indicato:
anche quello dell’ingrediente
primario
come diverso da
quello dell’alimento
Origine - Definizioni UE
Paese di origine definita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice
doganale comunitario):
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è
originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo
di fabbricazione
Ingrediente primario: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che
rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati
abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i
quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa
(QUID)
1919
Luogo di provenienza
??? …tutto quello
non rientra nel Paese di
origine (UE, Stato membro)
Possibile conflitto con i
DOP
prosciutto di Parma /
prosciutto fatto a Parma
Possibile
frammentazione del
mercato
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Ingrediente primario
l’ingrediente di un alimento che ne
rappresenta
più del 50 % o che è caratterizzante
?
• ingrediente A : + 50%
• ingrediente B: usualmente associato al
prodotto
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Posizioni industria
• esenzione per prodotti con chiaro riferimento alla
città (panettone Milano, Pandoro Verona, ecc.)
• preferenza per origine dell’ingrediente primario
trasformato
• esenzioni per riferimenti all’italianità o tradizioni
regionali
Progetto di norma di attuazione relativa all'articolo
26 (3): indicazione di origine volontaria
Il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento
scatta quando indicazioni , come dichiarazioni , termini ,
grafici , simboli o immagini , sono chiaramente destinati a
dare informazioni sul PO o LP
Non sono considerati PO o LP dichiarazioni geografiche che
fanno riferimento a ricette o a specifiche pratiche di
produzione in alcuni Paesi o luoghi , ben note ai
consumatori normalmente informati e ragionevolmente
avveduti
Progetto di norma di attuazione relativa all'articolo 26
(3): indicazione di origine volontaria
PO o LP dell'ingrediente primario deve essere espresso almeno allo
stesso livello di precisione del PO o LP dell’alimento (UE - SM SM/Paese terzo, o qualsiasi altro livello più preciso)
Se un ingrediente primario proviene da due PO o LP, possono essere
date per mezzo della dicitura " ... e / o ... " , preceduto dal primo PO o
LP e seguito dal secondo.
Se un ingrediente primario proviene da più di due Po o LP
l’indicazione può essere data al livello immediatamente inferiore di
precisione rispetto a quello dell’alimento, e deve essere almeno "UE"
o "non UE "
Se l'ingrediente principale è un alimento con specifiche disposizioni
UE per l'indicazione del PO o LP, queste disposizioni si applicano,
mutatis mutandis (es. carne bovina)
•
Norme di attuazione relative all'articolo 26 (3) del
Regolamento (UE) 1169/2011 : indicazione di origine
volontaria”
Articolo 26 (3)b:
l’operatore deve riportare le seguenti dichiarazioni:
nel caso del Paese di origine:
" ... Con (nome dell'ingrediente primario) di origine diversa "
nel caso del luogo di provenienza :
" ...Con (nome dell'ingrediente primario) di diversa provenienza "
Norme di attuazione relative all'articolo 26 (3) del
Regolamento (UE) 1169/2011 : indicazione di origine
volontaria”
Criticità
non vengono risolti i dubbi su come individuare l’ingrediente
primario, nel caso in cui siano presenti più ingredienti con le
stesse prerogative
difficoltà per gli organi di controllo ad intervenire in quanto
esistono molte varianti (ricette, simboli, bandiere, prodotti
caratterizzati da una città come ad es. il pandoro di Verona)
nel caso di una marmellata di albicocche, l’ingrediente
primario da considerare è l’albicocca (quindi provenienza)
o la polpa di albicocche (quindi ultima trasformazione
sostanziale = origine)
Indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di
provenienza per: alimenti non trasformati; prodotti a base
di un unico ingrediente; ingredienti che rappresentano più
del 50 % di un alimento
• E’ stata avviata la consultazione con gli stakeholder degli
Stati membri
• La Commissione ha trasmesso agli Stati membri un
questionario a cui si deve rispondere entro l’8 aprile 2014
• La consultazione si chiuderà a giugno 2014, con una relazione
della Commissione europea, elaborata congiuntamente dalla
DGSANCO e dalla DGAGRI
• Il report verrà presentato dalla Commissione a dicembre
2014.
Dichiarazione nutrizionale
OBBLIGATORIE
VALORE
ENERGETICO
GRASSI TOTALI
GRASSI SATURI
CARBOIDRATI
ZUCCHERI
PROTEINE
SALE (una dicitura indicante che il
FACOLTATIVE
AC. GRASSI
MONOINSATURI
AC. GRASSI
POLINSATURI
POLIOLI
AMIDO
FIBRE ALIMENTARI
VITAMINE E MINERALI
contenuto di sale è dovuto esclusivamente al
sodio naturalmente presente può figurare
immediatamente accanto alla dichiarazione
nutrizionale)
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Indicazioni nutrizionali
• Il consumatore ha la possibilità di acquisire una maggiore
conoscenza e prendere parte ad un processo di educazione
alimentare
• DIFFICOLTÀ: il consumatore dovrà gestire un numero
crescente di informazioni dal carattere sempre più tecnico e
complesso.
è quindi necessario …
realizzare la consapevolezza del
consumatore
(da soggetto debole a soggetto
capace di decifrare i dati)
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Dichiarazione nutrizionale
• Si può riportare quanto non esplicitamente riportato nelle
liste?
• es. tenore di omega3, trans, colesterolo,
• licopene, polifenoli
NO!
Salvo se oggetto di claim
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Dichiarazione nutrizionale
•
Il valore energetico può essere riportato solo in kcal?
No, neanche quando ripetuto nel
front of pack
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Dichiarazione nutrizionale
Nel caso di etichette multilingue destinate per l'Unione
europea, è permesso di mettere in etichetta anche la
dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto da Stati Uniti
e Canada ?
No, il
formato richiesto da Stati Uniti e Canada non è in
linea con i requisiti dell'UE e potrebbe indurre in errore i
consumatori a causa dei diversi fattori di conversione
utilizzati per il calcolo del valore energetico e le quantità di
sostanze nutritive
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Dichiarazione nutrizionale
Gli alimenti etichettati con i nuovi requisiti della
dichiarazione nutrizionale
possono essere immessi sul mercato prima del 13
dicembre 2014?
Sì, come stabilito dall’articolo 54, comma 3
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Presentazione dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie e volontarie
STESSO CAMPO VISIVO
in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente,
in formato lineare) e nell’ordine di presentazione stabilito
Bevande alcoliche possono riportare
(volontariamente) anche il solo il valore energetico
Quando le indicazioni sono ripetute, sono presentate nel
CAMPO VISIVO PRINCIPALE, utilizzando una dimensione
di carattere conforme e possono riportare anche il solo il valore
energetico
3434
Quantità trascurabile
•
•
•
Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze
nutritive di un prodotto (soggette ai requisiti obbligatori di
etichettatura) è trascurabile, è necessario integrare questi
elementi nella tabella nutrizionale?
No, quando il valore energetico o la quantità di sostanze
nutritive è trascurabile, la dichiarazione nutrizionale può
essere sostituita dalla dicitura "contiene quantità
trascurabili di …", posta immediatamente accanto alla
dichiarazione nutrizionale.
Le “Linee Guida sulle tolleranze" possono dare
indicazioni utili per definire la nozione di quantità
trascurabile.
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Linee guida per le AC per il controllo del rispetto
legislazione comunitaria in materia di alimenti
TOLLERANZE ANALITICHE per la dichiarazione nutrizionale
• di alimenti diversi dagli integratori alimentari
• di vitamine e minerali negli integratori alimentari
• di alimenti e integratori alimentari per il controllo della conformità di cui al
Regolamento 1924/2006/EC e del Regolamento 1925/2006 / CE
• Arrotondamento per DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI DEGLI
ALIMENTI
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Consumi di riferimento
• ENERGIA
8400 kJ (2000 kcal)
• GRASSI TOTALI
70 g
• GRASSI SATURI
20 g
• CARBOIDRATI
260 g
• ZUCCHERI
90 g
• PROTEINE
50 g
• SALE
6g
3737
ACIDI GRASSI TRANS
• La Commissione , deve presentare un rapporto
sulla presenza di acidi grassi trans negli
alimenti e nella dieta globale della popolazione
dell’UE
• L’obiettivo preparare un report attraverso una
valutazione d’impatto per individuare la necessità
di riportare in etichetta il valore degli acidi grassi
trans e permettere al consumatore di fare scelte
informate.
• La Commissione deve accompagnare il report con
una proposta legislativa
Q&A vendita a distanza
Le informazioni obbligatorie devono già essere disponibili anche
nel contesto di una proposta di acquisto o solo su richiesta ?
Quando non vi è alcuna possibilità di acquistare il cibo
direttamente, non è richiesta l'informazione (es. un catalogo
pubblicitario di prodotti di un supermercato)
Se il catalogo è l'unico strumento di informazione disponibile
deve comprendere tutte le indicazioni obbligatorie
Se è possibile acquistare il prodotto direttamente (es. attraverso
una pagina web) le informazioni obbligatorie devono essere
associate alle altre caratteristiche del prodotto sulla stessa pagina
web, oppure facilmente raggiungibile con collegamenti
ipertestuali
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Q&A
Qual è il significato di vendita diretta ai fini dell'esenzione per la
dichiarazione nutrizionale per alimenti confezionati per la vendita
diretta nei locali di vendita ?
In tale contesto, i cibi confezionati per la vendita diretta devono
essere intesi come confezionati per la vendita nel corso della
stessa giornata
Q&A
Come conciliare la dichiarazione circa la presenza o l'assenza di
ingredienti con l’art. 7 (3) del Reg. (CE ) N.1924/2006 secondo il quale
le informazioni alimentari non devono indurre in errore suggerendo che
il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i
prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche ?
L'articolo 7, non impedisce l'uso di claims nutrizionali, ma solo prevenire
il loro uso quando essi non costituiscono una vera particolarità del cibo
Per quanto riguarda l'assenza di ingredienti o sostanze nutritive, è vietato
evidenziare l'assenza di zuccheri dalle acque minerali con affermazioni
come “senza zuccheri”, come se l'acqua minerale contenesse zuccheri
Q&A
Rappresentazioni grafiche possono essere usate per illustrare il valore
numerico della dichiarazione nutrizionale ?
Rappresentazioni simboliche possono essere usate per illustrare la sostanza
nutritiva nella dichiarazione nutrizionale ?
Il regolamento permette ulteriori forme di presentazione per la dichiarazione
nutrizionale, a condizione che siano volte a facilitare la comprensione del
consumatore sul contributo o l'importanza del prodotto alimentare per
l'energia e nutrienti contenuti di una dieta
Rappresentazioni grafiche , come ad esempio colonne, barre, torte o grafici
possono essere utilizzati in aggiunta ai numeri, al fine di illustrare le
quantità o le percentuali di nutrienti e / o di energia
Rappresentazioni simboliche di nutrienti , (es. una saliera per simbolizzare il
sale) possono essere utilizzati
Tuttavia, tali rappresentazione non possono sostituire le informazioni contenute
nei nomi e nei numeri dei nutrienti
Q&A
E‘ possibile ripetere la dichiarazione nutrizionale più volte nel campo visivo
principale, come ad es. una volta sotto forma di una semplice dichiarazione
di valore energetico e un'altra volta sotto forma di valore energetico
accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi , zuccheri e sale ?
SI, tuttavia, queste aggiunte volontarie della dichiarazione nutrizionale
possono essere riportate solo nel campo visivo principale
Q&A
Per dichiarare la fibra sugli alimenti non preimballati, quali sono gli
altri elementi nutritivi che devono essere dichiarati ?
In assenza di norme nazionali per gli alimenti non preimballati, la
dichiarazione nutrizionale di tali alimenti può essere limitata a :
- valore energetico , o
- valore energetico grassi , acidi grassi saturi , zuccheri e sale
Se un operatore è interessato a dichiarare il contenuto di fibra di un
prodotto, allora la dichiarazione nutrizionale deve comprendere :
- valore energetico e grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri ,
proteine e sale
Q&A
E ' possibile determinare il contenuto di carboidrati con la seguente
equazione :
Carboidrati = 100 - ceneri - Umidità - grassi - proteine ?
Questa equazione porta alla semplificazione del tenore di carboidrati
determinando la somma del contenuto di carboidrati e il contenuto di
altre sostanze quali fibre e acidi organici ed è accettabile solo
quando sono presenti in quantità bassa queste altre sostanze
Va inoltre chiarito che la dichiarazione nutrizionale può anche essere
basata sul calcolo dei noti o effettivi valori medi relativi agli
ingredienti utilizzati, o un calcolo a partire da dati generalmente
stabiliti e accettati
Q&A
Come devono essere dichiarati correttamente nella lista degli ingredienti
vitamine e minerali aggiunti?
Con il nome della sostanza secondo l'allegato II del Regolamento
1925/2006/EC (ad esempio retinolo) o la descrizione di nutrienti (ad
esempio Vit.A) secondo l'allegato I del regolamento 1925/2006/EC?
Per la dichiarazione nutrizionale, l’Allegato XIII fornisce i nomi e le
vitamine e i minerali da utilizzare (es. "vitamina A“) .
Per l'elenco degli ingredienti, deve essere fornito il nome esatto
dell'ingrediente, con la possibilità di completare con il nome di cui
all'allegato XIII es. " retinolo " o " “retinale” ( vitamina A) "
Lavori futuri
• altre problematiche legate all’origine
• indicazione grassi trans (report in itinere)…
• porzioni (per specifiche categorie di prodotti) ?
• indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di
popolazione ?
• informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli
alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza ?
• informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o
vegani ?
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