n° 66 -25 Marzo 2015

66
25 marzo 2015
TFR in busta paga
In questo numero:
In G.U. il decreto attuativo
Pubblicato in G.U., n°65 del 19 marzo, il Dpcm 29/2015
recante (scarica il testo) le norme attuative delle disposizioni
introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014)
sulla monetizzazione del Tfr come quota integrativa della
retribuzione.
La legge di stabilità, in vigore dal 1°gennaio, prevede che dal
1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti
privati, esclusi i domestici e agricoli, con rapporto di lavoro da
almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, possono
esplicitamente richiedere di percepire in busta paga, la
quota maturanda di TFR, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare.
Visto il ritardo nella pubblicazione del Dpcm, il TFR in busta
paga lo sarà dal mese di Aprile per i dipendenti che ne
faranno richiesta al datore di lavoro utilizzando il modulo
(scarica il modulo) pubblicato in allegato al Dpcm. La
manifestazione di volontà, se esercitata, è irrevocabile fino al
30 giugno 2018. Durante tale periodo è sospesa l’eventuale
corresponsione del trattamento di fine rapporto al fondo di
tesoreria dell’Inps o ai fondi di previdenza complementare.
Ricordiamo inoltre che è prevista la tassazione ordinaria e la
non imponibilità ai fini previdenziali della parte di TFR ad
integrazione della retribuzione.
Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che abbiano
richiesto l’accesso al finanziamento assistito dall’apposito
fondo di garanzia istituito presso l’Inps, la liquidazione mensile
del TFR slitterà al terzo mese successivo a quello di efficacia
della richiesta.
TFR in busta paga:
pubblicato il decreto
attuativo
pag.1
Tasso di
sindacalizzazione dei
pensionati
pag.2
Rapporto di
collaborazione con ex
dipendente in pensione
pag.2-3
Naspi e attività
lavorativa: il dubbio
pag.3
ASpI e MiniASpI:
liquidazione anticipata
pag.4
Notizie in breve
pag.4
Il tasso di sindacalizzazione è più elevato nei pensionati
meno giovani e per le pensioni di minore importo.
Sindacalizzazione
dei pensionati
E rappresentanza sindacale
In attuazione del Testo Unico sulla
rappresentanza del 10 gennaio 2014, che
seguiva gli accordi del 2011 e del 2013, è
stata siglata il 13 marzo la convenzione tra
Inps e CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per
l’attività di raccolta, elaborazione e
comunicazione dei dati relativi alla
rappresentanza delle organizzazioni
sindacali sui luoghi di lavoro.
L’Inps, a partire da aprile e per i prossimi tre
anni, provvederà a elaborare i dati e a
comunicare il numero delle deleghe
sindacali, relativamente al periodo gennaio
– dicembre di ogni anno.
Un’analisi della rappresentanza sindacale è
già possibile. l’Inps ha infatti reso disponibili i
dati del tasso di sindacalizzazione (T.d.S.)
dei pensionati, (pensionati cui viene
applicata la trattenuta sul totale dei
pensionati) analizzati secondo alcune
variabili: età, regione, importo della
pensione, gestione pensionistica di
appartenenza. L’analisi è stata effettuata
sulle pensioni in pagamento a Gennaio
2015.
Dalla lettura dei grafici INPS emergono le
seguenti evidenze:
2

Il tasso di sindacalizzazione e età: è più
elevato nei pensionati meno giovani
(49% da 75 a 79 anni, 55% oltre i 79
anni). Nei pensionati con meno di 65
anni il tasso di sindacalizzazione è solo
del 35%.

Tasso di sindacalizzazione per Regione
(rapporto tra pensionati con trattenute
sindacali sul totale pensionati): la
Lombardia è in terzultima posizione
(condivisa con il Piemonte) con un T.d.S
pari al il 36%.
 Tasso di sindacalizzazione e importo
della pensione: è più elevato sugli
assegni pensionistici più bassi. Supera il
50% (51) sugli importi tra 500 a 1000 euro
mensili, decresce al 45% sugli importi da
1000 a 1500 €. All’aumentare dell’importo
il T.d.S. decresce rapidamente.
 Tasso di sindacalizzazione per gestione
pensionistica: le sorprese non mancano,
risultano più sindacalizzati i pensionati
delle gestioni dei lavoratori autonomi
(coltivatori diretti 75%, artigiani 56%,
commercianti 52%), rispetto ai pensionati
del fondo lavoratori dipendenti (53%).
(scarica I grafici)
Rapporti di
collaborazione
con ex dipendente in pensione
Con sentenza n. 4346 del 4 marzo 2015, la
Corte di Cassazione ha affermato
che rapporti di collaborazione effettuati con
ex dipendenti, ora titolari di pensione,
devono essere ricondotti nell’ambito di
rapporti di lavoro subordinato quand’anche
l’attività lavorativa sia solo quella di
affiancare altri lavoratori neoassunti con
funzioni di addestramento e formazione.
La Cassazione ha evidenziato che rapporti
di lavoro, attivati formalmente con la
tipologia di collaborazione (co.co.co.),
qualora vengano svolte sostanzialmente le
medesime attività che avevano
caratterizzato il precedente rapporto di
lavoro subordinato, non siano da
considerare rapporti parasubordinati, ma
dipendenti.
Segue a pag.3
INCA INFormazione – N.66
La Corte ha ribadito, al fine di verificare la
reale tipologia di lavoro svolta, quali sono,
al di la del potere di direzione e controllo
datoriale, gli elementi distintivi della
subordinazione: la continuità temporale
delle prestazioni, il rispetto di un orario
predeterminato, la corresponsione di
una retribuzione fissa e prestabilita,
l’assenza di rischio in capo al lavoratore e il
coordinamento dell’attività lavorativa con
l’assetto organizzativo datoriale.

Naspi
Compatibilità con il lavoro
subordinato, qualche dubbio
Sullo scorso numero della NL (n°65 del 18
marzo) abbiamo avanzato dubbi sul diritto
alla Naspi in caso di risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro.

Continuando nella rilettura della norma
(D.Lgs 22/2015), nascono ulteriori dubbi che,
probabilmente, si spera, saranno fugati
dalle circolari interpretative dell’INPS.
Il dubbio di questa settimana, riguarda l’art.
9, relativo alla compatibilità della Naspi con
il rapporto di lavoro subordinato.
Il comma 4 dell’art.9, prevede che la
contribuzione Ago- IVS versata in relazione
all’attività di lavoro subordinato, non dà
luogo ad accrediti contributivi e viene
riversata integralmente alla Gestione delle
prestazioni temporanee dei lavoratori
dipendenti.
Una possibile interpretazione della norma,
introdotta dal comma 4, potrebbe essere la
seguente:

3
Se, durante la fruizione dell’indennità
ASPI viene instaurato un rapporto di
lavoro subordinato di durata inferiore
ai sei mesi, l’indennità viene sospesa.
In tal caso, parrebbe pacifico, che la
contribuzione (IVS), versata durante
l’attività lavorativa (con indennità
Naspi sospesa), venga accreditata e
sia efficace ai fini del diritto e della

durata di una nuova indennità Naspi
(comma 1, art.9);
Se invece il rapporto di lavoro
subordinato produce un reddito
annuale inferiore al reddito minimo
escluso da imposizione (8.145 €), il
lavoratore mantiene il diritto
all’indennità Naspi, tuttavia verrà
applicata una riduzione pari all’80%
del reddito previsto (comma 1,
art.10). In questa ipotesi, di
cumulabilità tra reddito da lavoro
subordinato e indennità Naspi
ridotta, sembrerebbe prevalere la
contribuzione figurativa rispetto a
quella derivante da attività
lavorativa subordinata che, appunto,
non verrebbe accreditata ma
riversata sulla Gestione prestazioni
temporanee dei lavoratori
dipendenti.
Stessa questione si pone anche
nell’ipotesi di cui al comma 3
dell’art.9, cioè nei casi di due o più
rapporti di PT. Anche qui, infatti,
avremmo la cumulabilità tra redditi
derivanti dall’altro o dagli altri PT con
l’indennità Naspi ridotta
E così anche negli altri casi di
cumulabità tra lavoro e Naspi ridotta
come quello previsto dall’art 10,
relativo alla compatibilità con lo
svolgimento di attività lavorativa in
forma autonoma. Il comma 2
dell’art.10 ripropone infatti lo stesso
concetto di cui al comma 4
dell’art.9.
Sorge anche un ulteriore dubbio.
Visto che il comma 1 dell’art.12 , sulla
contribuzione figurativa, pone un tetto
massimo all’accredito della retribuzione,
pari a 1,4 volte il trattamento massimo di
indennità ( 1.300 * 1.4= 1.820 euro nel 2015),
ma non un tetto minimo, nel caso di
accredito figurativo di una Naspi ridotta,
quale sarà il valore della retribuzione
figurativa che verrà accreditata? Sarà
quella relativa alla Naspi ridotta o sarà
quella relativa alla Naspi “teorica”?
INCA INFormazione – N.66
ASpI e MiniASpI
Liquidazione anticipata
Non è più obbligatorio comunicare
all’INPS, entro 30gg dall’inizio dell’attività
autonoma, l’inizio dell’attività e il reddito
che si presume di ottenere (comma 17
dell’art.2 legge 92/2012).
Tale esenzione si applica se la richiesta di
liquidazione anticipata (comma 19
dell’art.2 legge 92/2012) è inoltrata entro
un mese dall’inizio dell’attività autonoma,
parasubordinata o dell’associazione in
cooperativa, anziché entro i canonici 60
giorni.
Lo stabilisce INPS nella circolare n°62 del
19 Marzo, (scarica il testo) a integrazione
di quanto disposto dalla precedente
circolare 145/2013.
La comunicazione obbligatoria prevista
dal comma 17 dell’art.2 L.92/2012, come
sappiamo, ha spesso costituito
impedimento all’erogazione
dell’anticipazione, nel caso di
comunicazione di reddito presunto
superiore al limite utile per la
conservazione dello stato di
disoccupazione (4.800 €).
Nell’ipotesi che la liquidazione anticipata,
contributo finanziario destinato a
sopperire alle spese iniziali di un’attività
autonoma, sia richiesta dopo i 30 gg
dall’inizio dell’attività ed entro i 60gg,
INPS, prima di liquidare l’anticipo,
verificherà il permanere del diritto
all’indennità di disoccupazione, che non
sia perciò intervenuta la decadenza
prevista dal già citato comma 17.
Rimane da dire che, nel caso di attività
autonoma o parasubordinata
preesistente allo stato di
disoccupazione, la richiesta di anticipo
deve essere contestuale alla domanda
di indennità ASpI o MiniASpI.
Ricordiamo infine che l’anticipazione è
finanziata, nel limite massimo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni
2013-2014-2015 e che il superamento di
detto limite comporta il venir meno
dell’anticipo come successo nel 2014.
Notizie in breve
Casellario assistenza
È stato pubblicato, G.U. n°57 del 10 marzo, il
Decreto 16 dicembre 2014 con il testo del
regolamento contenente le modalità
attuative del casellario dell’assistenza
(previsto dall’articolo 13 del Dl 78/10,
convertito con modificazioni dalla legge
122/10), istituito presso INPS.
La nuova banca costituirà l’anagrafe
generale delle posizioni assistenziali, con
tutti i dati sulle diverse prestazioni erogate e
quelli utili alla presa in carico dei soggetti
che beneficiano di questa prestazioni.
Saranno monitorate tutte le prestazioni
sociali erogate dall’Inps, le prestazioni
sociali assicurate dai Comuni, le prestazioni
sociali agevolate (ISEE), tutte le detrazioni e
deduzioni fiscali legate alle politiche sociali.
Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di
prestazioni metterà a disposizione del
casellario le informazioni di propria
competenza. Il casellario assistenza
conterrà anche informazioni su disabilità,
non autosufficienza, esclusione sociale e
altre forme di disagio.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
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