66 25 marzo 2015 TFR in busta paga In questo numero: In G.U. il decreto attuativo Pubblicato in G.U., n°65 del 19 marzo, il Dpcm 29/2015 recante (scarica il testo) le norme attuative delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) sulla monetizzazione del Tfr come quota integrativa della retribuzione. La legge di stabilità, in vigore dal 1°gennaio, prevede che dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti privati, esclusi i domestici e agricoli, con rapporto di lavoro da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, possono esplicitamente richiedere di percepire in busta paga, la quota maturanda di TFR, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. Visto il ritardo nella pubblicazione del Dpcm, il TFR in busta paga lo sarà dal mese di Aprile per i dipendenti che ne faranno richiesta al datore di lavoro utilizzando il modulo (scarica il modulo) pubblicato in allegato al Dpcm. La manifestazione di volontà, se esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Durante tale periodo è sospesa l’eventuale corresponsione del trattamento di fine rapporto al fondo di tesoreria dell’Inps o ai fondi di previdenza complementare. Ricordiamo inoltre che è prevista la tassazione ordinaria e la non imponibilità ai fini previdenziali della parte di TFR ad integrazione della retribuzione. Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che abbiano richiesto l’accesso al finanziamento assistito dall’apposito fondo di garanzia istituito presso l’Inps, la liquidazione mensile del TFR slitterà al terzo mese successivo a quello di efficacia della richiesta. TFR in busta paga: pubblicato il decreto attuativo pag.1 Tasso di sindacalizzazione dei pensionati pag.2 Rapporto di collaborazione con ex dipendente in pensione pag.2-3 Naspi e attività lavorativa: il dubbio pag.3 ASpI e MiniASpI: liquidazione anticipata pag.4 Notizie in breve pag.4 Il tasso di sindacalizzazione è più elevato nei pensionati meno giovani e per le pensioni di minore importo. Sindacalizzazione dei pensionati E rappresentanza sindacale In attuazione del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, che seguiva gli accordi del 2011 e del 2013, è stata siglata il 13 marzo la convenzione tra Inps e CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro. L’Inps, a partire da aprile e per i prossimi tre anni, provvederà a elaborare i dati e a comunicare il numero delle deleghe sindacali, relativamente al periodo gennaio – dicembre di ogni anno. Un’analisi della rappresentanza sindacale è già possibile. l’Inps ha infatti reso disponibili i dati del tasso di sindacalizzazione (T.d.S.) dei pensionati, (pensionati cui viene applicata la trattenuta sul totale dei pensionati) analizzati secondo alcune variabili: età, regione, importo della pensione, gestione pensionistica di appartenenza. L’analisi è stata effettuata sulle pensioni in pagamento a Gennaio 2015. Dalla lettura dei grafici INPS emergono le seguenti evidenze: 2 Il tasso di sindacalizzazione e età: è più elevato nei pensionati meno giovani (49% da 75 a 79 anni, 55% oltre i 79 anni). Nei pensionati con meno di 65 anni il tasso di sindacalizzazione è solo del 35%. Tasso di sindacalizzazione per Regione (rapporto tra pensionati con trattenute sindacali sul totale pensionati): la Lombardia è in terzultima posizione (condivisa con il Piemonte) con un T.d.S pari al il 36%. Tasso di sindacalizzazione e importo della pensione: è più elevato sugli assegni pensionistici più bassi. Supera il 50% (51) sugli importi tra 500 a 1000 euro mensili, decresce al 45% sugli importi da 1000 a 1500 €. All’aumentare dell’importo il T.d.S. decresce rapidamente. Tasso di sindacalizzazione per gestione pensionistica: le sorprese non mancano, risultano più sindacalizzati i pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti 75%, artigiani 56%, commercianti 52%), rispetto ai pensionati del fondo lavoratori dipendenti (53%). (scarica I grafici) Rapporti di collaborazione con ex dipendente in pensione Con sentenza n. 4346 del 4 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che rapporti di collaborazione effettuati con ex dipendenti, ora titolari di pensione, devono essere ricondotti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato quand’anche l’attività lavorativa sia solo quella di affiancare altri lavoratori neoassunti con funzioni di addestramento e formazione. La Cassazione ha evidenziato che rapporti di lavoro, attivati formalmente con la tipologia di collaborazione (co.co.co.), qualora vengano svolte sostanzialmente le medesime attività che avevano caratterizzato il precedente rapporto di lavoro subordinato, non siano da considerare rapporti parasubordinati, ma dipendenti. Segue a pag.3 INCA INFormazione – N.66 La Corte ha ribadito, al fine di verificare la reale tipologia di lavoro svolta, quali sono, al di la del potere di direzione e controllo datoriale, gli elementi distintivi della subordinazione: la continuità temporale delle prestazioni, il rispetto di un orario predeterminato, la corresponsione di una retribuzione fissa e prestabilita, l’assenza di rischio in capo al lavoratore e il coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo datoriale. Naspi Compatibilità con il lavoro subordinato, qualche dubbio Sullo scorso numero della NL (n°65 del 18 marzo) abbiamo avanzato dubbi sul diritto alla Naspi in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Continuando nella rilettura della norma (D.Lgs 22/2015), nascono ulteriori dubbi che, probabilmente, si spera, saranno fugati dalle circolari interpretative dell’INPS. Il dubbio di questa settimana, riguarda l’art. 9, relativo alla compatibilità della Naspi con il rapporto di lavoro subordinato. Il comma 4 dell’art.9, prevede che la contribuzione Ago- IVS versata in relazione all’attività di lavoro subordinato, non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata integralmente alla Gestione delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti. Una possibile interpretazione della norma, introdotta dal comma 4, potrebbe essere la seguente: 3 Se, durante la fruizione dell’indennità ASPI viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore ai sei mesi, l’indennità viene sospesa. In tal caso, parrebbe pacifico, che la contribuzione (IVS), versata durante l’attività lavorativa (con indennità Naspi sospesa), venga accreditata e sia efficace ai fini del diritto e della durata di una nuova indennità Naspi (comma 1, art.9); Se invece il rapporto di lavoro subordinato produce un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 €), il lavoratore mantiene il diritto all’indennità Naspi, tuttavia verrà applicata una riduzione pari all’80% del reddito previsto (comma 1, art.10). In questa ipotesi, di cumulabilità tra reddito da lavoro subordinato e indennità Naspi ridotta, sembrerebbe prevalere la contribuzione figurativa rispetto a quella derivante da attività lavorativa subordinata che, appunto, non verrebbe accreditata ma riversata sulla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti. Stessa questione si pone anche nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art.9, cioè nei casi di due o più rapporti di PT. Anche qui, infatti, avremmo la cumulabilità tra redditi derivanti dall’altro o dagli altri PT con l’indennità Naspi ridotta E così anche negli altri casi di cumulabità tra lavoro e Naspi ridotta come quello previsto dall’art 10, relativo alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma. Il comma 2 dell’art.10 ripropone infatti lo stesso concetto di cui al comma 4 dell’art.9. Sorge anche un ulteriore dubbio. Visto che il comma 1 dell’art.12 , sulla contribuzione figurativa, pone un tetto massimo all’accredito della retribuzione, pari a 1,4 volte il trattamento massimo di indennità ( 1.300 * 1.4= 1.820 euro nel 2015), ma non un tetto minimo, nel caso di accredito figurativo di una Naspi ridotta, quale sarà il valore della retribuzione figurativa che verrà accreditata? Sarà quella relativa alla Naspi ridotta o sarà quella relativa alla Naspi “teorica”? INCA INFormazione – N.66 ASpI e MiniASpI Liquidazione anticipata Non è più obbligatorio comunicare all’INPS, entro 30gg dall’inizio dell’attività autonoma, l’inizio dell’attività e il reddito che si presume di ottenere (comma 17 dell’art.2 legge 92/2012). Tale esenzione si applica se la richiesta di liquidazione anticipata (comma 19 dell’art.2 legge 92/2012) è inoltrata entro un mese dall’inizio dell’attività autonoma, parasubordinata o dell’associazione in cooperativa, anziché entro i canonici 60 giorni. Lo stabilisce INPS nella circolare n°62 del 19 Marzo, (scarica il testo) a integrazione di quanto disposto dalla precedente circolare 145/2013. La comunicazione obbligatoria prevista dal comma 17 dell’art.2 L.92/2012, come sappiamo, ha spesso costituito impedimento all’erogazione dell’anticipazione, nel caso di comunicazione di reddito presunto superiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 €). Nell’ipotesi che la liquidazione anticipata, contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività autonoma, sia richiesta dopo i 30 gg dall’inizio dell’attività ed entro i 60gg, INPS, prima di liquidare l’anticipo, verificherà il permanere del diritto all’indennità di disoccupazione, che non sia perciò intervenuta la decadenza prevista dal già citato comma 17. Rimane da dire che, nel caso di attività autonoma o parasubordinata preesistente allo stato di disoccupazione, la richiesta di anticipo deve essere contestuale alla domanda di indennità ASpI o MiniASpI. Ricordiamo infine che l’anticipazione è finanziata, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014-2015 e che il superamento di detto limite comporta il venir meno dell’anticipo come successo nel 2014. Notizie in breve Casellario assistenza È stato pubblicato, G.U. n°57 del 10 marzo, il Decreto 16 dicembre 2014 con il testo del regolamento contenente le modalità attuative del casellario dell’assistenza (previsto dall’articolo 13 del Dl 78/10, convertito con modificazioni dalla legge 122/10), istituito presso INPS. La nuova banca costituirà l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali, con tutti i dati sulle diverse prestazioni erogate e quelli utili alla presa in carico dei soggetti che beneficiano di questa prestazioni. Saranno monitorate tutte le prestazioni sociali erogate dall’Inps, le prestazioni sociali assicurate dai Comuni, le prestazioni sociali agevolate (ISEE), tutte le detrazioni e deduzioni fiscali legate alle politiche sociali. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni metterà a disposizione del casellario le informazioni di propria competenza. Il casellario assistenza conterrà anche informazioni su disabilità, non autosufficienza, esclusione sociale e altre forme di disagio. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.66
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