68 8 aprile 2015 Assegni per nucleo familiare e per maternità Rivalutazione delle prestazioni sociali concesse dai Comuni, anno 2015 Il Dipartimento per le politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, sulla G.U. n. 70, del 25 marzo 2015, la rivalutazione, per l’anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. INPS ha subito emesso la circolare n. 64 del 30 marzo 2015. Assegno mensile per il nucleo familiare (art. 65, legge n. 449/1999 e successive modifiche e integrazioni), da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2015, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,30. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a € 8.555,99. L’assegno è concesso dal Comune di residenza ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cittadini italiani e comunitari , cittadini di paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. I nuclei familiari devono essere composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. La domanda di assegno va presentata al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. Segue a pag.2 In questo numero: Assegni per nucleo familiare numeroso e per maternità pag.1-2 INAIL e attività di volontariato pag.2 INPS: messaggi vari pag.3 Beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, se svolgono attività di volontariato, sono assicurati INAIL . L’assegno mensile di maternità (art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151) da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2015, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338, 89. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2015 al 31.12.2015, è pari a Euro 16.954,95. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, erogati a tutela della maternità, fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale, spetta alle cittadine italiane, comunitarie e extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo purché residenti in Italia. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento . INAIL e attività di volontariato Copertura assicurativa dei beneficiari di forme di sostegno del reddito L’art. 12 del decreto legge 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, ha previsto, in via sperimentale, il coinvolgimento dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, in favore di Comuni o enti locali. 2 L’Inail con circolare n. 45 del 27 marzo 2015, informa che in tale attività di volontariato i soggetti percettori di misure di integrazione e sostegno del reddito sono garantiti dalla copertura assicurativa Inail contro le malattie e gli infortuni sul lavoro. I volontari beneficiari della copertura assicurativa Inail sono i lavoratori percettori, tra le altre, delle seguenti prestazioni: cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria; integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà (tipo B) per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93). indennità di mobilità anche in deroga, Aspi e mini Aspi; La richiesta di attivazione della copertura assicurativa, deve essere inoltrata, dai soggetti promotori di progetti realizzati in favore di Comuni o Enti Locali. Si tratta di organizzazioni di volontariato,di promozione sociale e delle cooperative sociali . L’istanza va inviata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario. I relativi premi assicurativi sono posti a carico di un apposito Fondo ( con risorse definite e limitate) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale riconosciuti dall’Inail sono corrisposte al volontario, l’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per morte, previste dal D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965, e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative. INCA INFormazione – N.68 INPS,dipendenti pubblici In via provvisoria le pensioni con decorrenza gennaio 2015 L’Inps, con il messaggio n. 2200 del 27 marzo 2015 (non pubblicato sul sito), informa che per gli iscritti alle Casse dell’ex-Inpdap, le prestazione di esodo relative ai dipendenti pubblici (le ISOPensioni - articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012), aventi decorrenza da gennaio 2015, saranno determinate in via provvisoria senza considerare la quota contributiva di pensione, in quanto, al momento, non è possibile effettuare il doppio calcolo previsto dalla normativa per mancanza di uno strumento procedurale (programma di calcolo). Come si ricorderà, con la legge di stabilità 2015, comma 707, si è stabilito che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto 201/2011 ,computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. Questo limite si applica a tutti i trattamenti pensionistici, compresi quelli già liquidati prima del 1° gennaio 2015. In concreto si effettua un doppio calcolo e va messo in pagamento quello risultante di importo inferiore. Sempre sul “doppio calcolo” Inps aveva già emesso il messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015, fornendo le prime indicazioni. Notizie in breve INPS Eco-cert elettrici e telefonici Per chi non ne fosse ancora informato, rammentiamo che è possibile richiedere all’INPS l’emissione di eco certificativi pur in presenza di contribuzione accreditata negli ex fondi elettrici e telefonici. Sesta salvaguardia, termine presentazione domanda Con messaggio interno, INPS, da indicazione alle proprie sedi di accettare comunque le istanze di accesso alla salvaguardia, di cui alla legge 147/2014, presentate all’INPS oltre la scadenza del termine previsto per il 5 gennaio, dai lavoratori in mobilità e prosecutori volontari. Tale termine non è da considerarsi perentorio. I lavoratori interessati dovranno comunque presentare una dichiarazione di responsabilità rappresentando i motivi per i quali gli interessati non hanno provveduto a presentare la domanda di salvaguardia nei termini previsti dalla legge. Valutati i motivi del ritardo nella presentazione delle istanze, ricorrendo tutti i requisiti di legge per l’accesso alla salvaguardia, INPS dovrà certificare il diritto all’interessato ad accedere alla pensione in salvaguardia. Le istanze precedentemente respinte, perché presentate oltre il termine del 5 gennaio, potranno essere riesaminate. INPS dovrà contattare gli interessati per avvisarli della possibilità di presentare il suddetto riesame. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 3 INCA INFormazione – N.68
© Copyright 2024 ExpyDoc