n° 68 -8 Aprile 2015

68
8 aprile 2015
Assegni per nucleo
familiare e per maternità
Rivalutazione delle prestazioni sociali concesse dai
Comuni, anno 2015
Il Dipartimento per le politiche della Famiglia, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, sulla G.U. n. 70, del 25
marzo 2015, la rivalutazione, per l’anno 2015, della misura
e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo
familiare numeroso e dell’assegno di maternità.
INPS ha subito emesso la circolare n. 64 del 30 marzo 2015.
Assegno mensile per il nucleo familiare (art. 65, legge n.
449/1999 e successive modifiche e integrazioni), da
corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2015, se spettante
nella misura intera, è pari a € 141,30.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
è pari a € 8.555,99.
L’assegno è concesso dal Comune di residenza ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori, di cittadini italiani e
comunitari , cittadini di paesi Terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo e ai familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente.
I nuclei familiari devono essere composti almeno da un
genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia
anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del
coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
La domanda di assegno va presentata al Comune entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto
il beneficio.
Segue a pag.2
In questo numero:
Assegni per nucleo
familiare numeroso e
per maternità
pag.1-2
INAIL e attività di
volontariato
pag.2
INPS: messaggi vari
pag.3
Beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, se
svolgono attività di volontariato, sono assicurati INAIL
.
L’assegno mensile di maternità
(art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151)
da corrispondere agli aventi diritto per
l’anno 2015, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento,
se spettante nella misura intera, è pari a €
338, 89.
Il valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente da tenere presente
per le nascite, gli affidamenti preadottivi e
le adozioni senza affidamento avvenuti dal
1.1.2015 al 31.12.2015, è pari a Euro
16.954,95.
L'assegno non è cumulabile con altri
trattamenti previdenziali, erogati a tutela
della maternità, fatto salvo l’eventuale
diritto a percepire dal Comune la quota
differenziale, spetta alle cittadine italiane,
comunitarie e extracomunitarie in possesso
del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo purché
residenti in Italia.
La domanda deve essere presentata al
Comune di residenza entro 6 mesi dalla
nascita del bambino o dall'effettivo ingresso
del minore in famiglia nel caso di adozione
o affidamento .
INAIL e attività di
volontariato
Copertura assicurativa dei
beneficiari di forme di sostegno del
reddito
L’art. 12 del decreto legge 90 del 24 giugno
2014 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 114/2014, ha previsto, in via
sperimentale, il coinvolgimento dei soggetti
beneficiari di ammortizzatori sociali e di
altre forme di integrazione e sostegno del
reddito in attività di volontariato a fini di
utilità sociale, in favore di Comuni o enti
locali.
2
L’Inail con circolare n. 45 del 27 marzo 2015,
informa che in tale attività di volontariato i
soggetti percettori di misure di integrazione
e sostegno del reddito sono garantiti dalla
copertura assicurativa Inail contro le
malattie e gli infortuni sul lavoro.
I volontari beneficiari della copertura
assicurativa Inail sono i lavoratori percettori,
tra le altre, delle seguenti prestazioni:



cassa integrazioni guadagni
ordinaria e straordinaria;
integrazione salariale e contributo a
seguito di stipula di contratti di
solidarietà (tipo B) per le aziende non
rientranti nel regime di CIGS e per le
aziende artigiane (art. 5 comma 5
legge n. 236/93).
indennità di mobilità anche in
deroga, Aspi e mini Aspi;
La richiesta di attivazione della copertura
assicurativa, deve essere inoltrata, dai
soggetti promotori di progetti realizzati in
favore di Comuni o Enti Locali.
Si tratta di organizzazioni di volontariato,di
promozione sociale e delle cooperative
sociali . L’istanza va inviata esclusivamente
per via telematica almeno 10 giorni prima
dell’inizio effettivo dell’attività da parte del
volontario.
I relativi premi assicurativi sono posti a
carico di un apposito Fondo ( con risorse
definite e limitate) istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in via
sperimentale per gli anni 2014 e 2015.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale riconosciuti dall’Inail sono
corrisposte al volontario, l’indennità per
inabilità temporanea assoluta al lavoro, le
prestazioni per danno permanente in
capitale e in rendita, comprese quelle per
morte, previste dal D.P.R. 1124 del 30
giugno 1965, e successive modificazioni,
nonché le prime cure e le prestazioni
protesiche e riabilitative.
INCA INFormazione – N.68
INPS,dipendenti
pubblici
In via provvisoria le pensioni con
decorrenza gennaio 2015
L’Inps, con il messaggio n. 2200 del 27 marzo
2015 (non pubblicato sul sito), informa che per
gli iscritti alle Casse dell’ex-Inpdap, le
prestazione di esodo relative ai dipendenti
pubblici (le ISOPensioni - articolo 4, commi da
1 a 7-ter, della legge n. 92/2012), aventi
decorrenza da gennaio 2015, saranno
determinate in via provvisoria senza
considerare la quota contributiva di pensione,
in quanto, al momento, non è possibile
effettuare il doppio calcolo previsto dalla
normativa per mancanza di uno strumento
procedurale (programma di calcolo).
Come si ricorderà, con la legge di stabilità
2015, comma 707, si è stabilito che l'importo
complessivo del trattamento pensionistico non
può eccedere quello che sarebbe stato
liquidato con l'applicazione delle regole di
calcolo vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto 201/2011 ,computando, ai
fini della determinazione della misura del
trattamento, l'anzianità contributiva
necessaria per il conseguimento del diritto alla
prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di
conseguimento del diritto e la data di
decorrenza del primo periodo utile per la
corresponsione della prestazione stessa.
Questo limite si applica a tutti i trattamenti
pensionistici, compresi quelli già liquidati
prima del 1° gennaio 2015.
In concreto si effettua un doppio calcolo e va
messo in pagamento quello risultante di
importo inferiore.
Sempre sul “doppio calcolo” Inps aveva già
emesso il messaggio n. 211 del 12 gennaio
2015, fornendo le prime indicazioni.
Notizie in breve
INPS
Eco-cert elettrici e telefonici
Per chi non ne fosse ancora informato,
rammentiamo che è possibile richiedere
all’INPS l’emissione di eco certificativi pur in
presenza di contribuzione accreditata negli
ex fondi elettrici e telefonici.
Sesta salvaguardia, termine
presentazione domanda
Con messaggio interno, INPS, da indicazione
alle proprie sedi di accettare comunque le
istanze di accesso alla salvaguardia, di cui
alla legge 147/2014, presentate all’INPS oltre
la scadenza del termine previsto per il 5
gennaio, dai lavoratori in mobilità e
prosecutori volontari. Tale termine non è da
considerarsi perentorio.
I lavoratori interessati dovranno comunque
presentare una dichiarazione di responsabilità
rappresentando i motivi per i quali gli
interessati non hanno provveduto a
presentare la domanda di salvaguardia nei
termini previsti dalla legge.
Valutati i motivi del ritardo nella presentazione
delle istanze, ricorrendo tutti i requisiti di legge
per l’accesso alla salvaguardia, INPS dovrà
certificare il diritto all’interessato ad accedere
alla pensione in salvaguardia.
Le istanze precedentemente respinte, perché
presentate oltre il termine del 5 gennaio,
potranno essere riesaminate. INPS dovrà
contattare gli interessati per avvisarli della
possibilità di presentare il suddetto riesame.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
[email protected]
È vietata la riproduzione e la diffusione.
3
INCA INFormazione – N.68