01.04.2015 QUESITO: Chiarimenti circa gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Abbiamo un bar che ha un bagno non a norma ed è privo del bagno per disabili; inoltre non permette l'utilizzo dello stesso ai cittadini, in quanto risulta chiuso e per poterne usufruire bisogna chiedere la chiave al titolare. Non ha una lavastoviglie per lavare e igienizzare le stoviglie e altro e i cittadini si lamentano che i prodotti richiesti vengono serviti con bicchieri, tazzine etc, poco puliti, opachi e anche con tracce di trucco. Come mi devo comportare? Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di usufruire di lavastoviglie? I bagni possono stare chiusi e costringere i cittadini a dover chiedere ogni volta la chiave? RISPOSTA: Rispondo in ordine ai diversi quesiti posti. 1- per il bagno non a norma, la mancanza del bagno per disabili e la igienicità delle stoviglie tazze e bicchieri, ritengo che deve essere interpellata l'ASL, effettuando un sopralluogo, anche congiunto, per accertare se sussistono le condizioni di igienicità nell'esercizio. In caso negativo, il Suap dovrà emettere provvedimento di sospensione dell'autorizzazione e dell'attività fino all'eliminazione degli inconvenienti igienico sanitari accertati, stabilendo un termine congruo per l'esecuzione dei relativi lavori, con l’avvertenza che in mancanza si procederà alla revoca dell'autorizzazione con la conseguente chiusura dell’esercizio; 2- non credo che vi sia l'obbligo per legge di dotare il pubblico esercizio di una lavastoviglie; tale attrezzatura potrebbe essere richiesta se prevista dal regolamento di igiene del Comune; 3- i bagni possono essere utilizzati solo dai clienti dell'esercizio che abbiano acquistato e/o consumato prodotti posti in vendita o somministrati e non da tutti i cittadini indistintamente. Si ritiene, infatti che il titolare dell'esercizio non abbia alcun obbligo di mettere a disposizione dei cittadini "non clienti", che ne richiedono l'uso, i servizi igienici del locale, salvo eventuale regolamento di igiene che ne disciplini l'utilizzo e lo obblighi in tal senso. A tal proposito, evidenziamo che il Ministero dello sviluppo economico (all’epoca Ministero delle attività produttive), in risposta ad un quesito posto dal Comune di Taormina (ME) proprio in ordine all’obbligo per i pubblici esercizi di essere dotati di servizi igienici destinati alla clientela, interpellò Ministero della Salute che fornì chiarimenti con nota n. 600.1/109/AG/1307 del 10 dicembre 2002. Successivamente, il Ministero dello sviluppo economico, con una risoluzione del 18 febbraio 2003, n. 548262, rese noto il parere espresso dal Ministero della salute, che ha precisato “Tale obbligo sussiste in base a quanto disposto dall’art. 28 del DPR 327/80, il quale individua i requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento e deposito all’ingrosso di sostanze alimentari. In particolare, tale norma prevede che le strutture su indicate debbano essere munite di servizi igienici, rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie, non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.” Come si legge, il Ministero della salute si è limitato ad affermare l’obbligatorietà per i pubblici esercizi di essere dotati di servizi igienici, senza nulla precisare in ordine al loro utilizzo da parte di soggetti “non clienti”. Parimenti, il Ministero dello sviluppo economico, nella risoluzione si astiene da qualsiasi previsione di uso dei bagni del locale da parte di soggetti non clienti. Infine, non si ravvisano problemi di sorta se i clienti devono chiedere la chiave all'esercente; si deve ritenere che tali servizi igienici, di solito, vengono chiusi per evitare che estranei, non clienti, possano utilizzarli. Anche per questo ultimo problema, si consiglia di chiedere all'ASL competente un proprio orientamento in merito. C.te a. r. Michele Pezzullo
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