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Circolare 4/2015
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Circolare 4/2015
Bolzano, 31.03.2015
EROGAZIONE MENSILE DEL TFR
Gentile cliente,
la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha introdotto la possibilità per i
dipendenti di chiedere, a decorrere dal mese di marzo 2015, l’erogazione mensile
del trattamento di fine rapporto in busta paga. Di recente è stato pubblicato il
rispettivo decreto attuativo.
Cos’è il trattamento di fine rapporto (TFR)?
Il trattamento di fine rapporto costituisce essenzialmente una retribuzione differita
che di regola va corrisposta al dipendente in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro. L’importo totale deriva da un accantonato mensile della misura
di ca. 7.41% della retribuzione.
La funzione del TFR è di garantire liquidità finanziaria al dipendente nel periodo in
cui cerca una nuova occupazione.
Come funziona l’erogazione mensile?
Il dipendente deve presentare al suo datore di lavoro una richiesta scritta (vedi
allegato 1). La domanda può essere fatta a partire da marzo 2015 e il pagamento
parte con il mese successivo (quindi non prima di aprile 2015). La scelta è
irrevocabile e ha validità fino al 30.06.2018 (a meno che il rapporto non cessi
prima).
Il datore di lavoro è obbligato a pagare il TFR maturando come parte integrante
della retribuzione mensile. La parte dell’indennità di fine rapporto maturata prima
della richiesta non subisce variazioni e rimane in azienda.
Aziende con meno di 50 dipendenti possono chiedere a specifiche banche
convenzionate la concessione di un credito agevolato per evitare eventuali
problemi di liquidità connessi alla corresponsione mensile del TFR (in tal caso
l’erogazione avverrà solo dopo tre mesi).
Aspetti fiscali e previdenziali
Il Tfr corrisposto mensilmente va considerato come retribuzione ordinaria e, di
conseguenza, viene sottoposto alla normale tassazione IRPEF (progressiva). Gli
Circolare 4/2015
importi vanno computati nell’imponibile IRPEF ed incidono sull’aliquota IRPEF, sulla
misura delle detrazioni, sugli assegni familiari e sugli indicatori ISEE / DURP.
Questo aspetto costituisce lo svantaggio maggiore della nuova opportunità: mentre
il TFR erogato in unica soluzione viene tassato separatamente (con applicazione,
nella maggior parte dei casi, di un’aliquota molto conveniente), quello mensile
viene assoggettato alla tassazione ordinaria.
Il trattamento di fine rapporto non rientra nell’imponibile sociale (INPS) e non va
considerato per il calcolo del Bonus Renzi (€ 80).
La scelta non ha particolari ripercussioni per le aziende.
Requisiti - Eccezioni
Nella generalità dei casi, tutti i lavoratori subordinati possono chiedere il
pagamento mensile del TFR, ad eccezione di:
-
COLF e badanti;
Dipendenti pubblici;
Lavoratori del settore agricolo;
Dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali o in Cassa
integrazione straordinaria in deroga;
Dipendenti con pignoramenti dello stipendio in atto.
Il lavoratore deve avere maturato un’anzianità di servizio di almeno 6 mesi.
La richiesta può essere presentata da marzo 2015 fino al 30.06.2018 e, una volta
effettuata, è irrevocabile.
Se il lavoratore alla data odierna ha conferito il suo TFR ad un fondo di previdenza
integrativa (es. Laborfonds) potrà, allo stesso modo, richiedere l’erogazione
mensile. L’eventuale contributo a suo carico/ a carico del datore di lavoro (di regola
1%) resterà ugualmente dovuto.
Avvertenze pratiche
In luce della tassazione sconveniente, la corresponsione mensile del TFR appare
di regola una scelta poco conveniente per i dipendenti. Oltre ai maggiori oneri
fiscali, essa si ripercuote negativamente anche sulle detrazioni d’imposta e su
eventuali prestazioni sociali (indicatore ISEE).
La richiesta può apparire vantaggiosa principalmente nel caso di un dipendente
particolarmente bisognoso di denaro e fondi, o nel caso di percezione di reddito
molto basso.
Chiediamo gentilmente di informare i Suoi dipendenti della novità di cui sopra e di
distribuire, se applicabile, il modello in allegato.
Distinti saluti
WHW.Consulenti del Lavoro
Allegato 1
MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTEINTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE
(Qu.I.R.)
(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
Nato/a a _____________________________________ il _________________________,
CF _____________________________________________________________________,
CHIEDE
la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data
della presente istanza. A tal fine:
-
dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
-
chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
-
dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro
acceda al Finanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a
quello di competenza*);
-
prende atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della
quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo,
sarà comunicata all’INPS per gli adempimenti di competenza di cui all’art.1, commi
da 26 a 33, della legge n. 190/2014.
Data
________________________
Firma **)
______________________________
______________________________
(Per accettazione: il datore di lavoro)
*) da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al
versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile
costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
**) Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un’attestazione
di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.