SNALS-Conf.SAL - Sindacato scuola SNALS di Mantova

S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Via Leopoldo Serra n. 5 - 00153 ROMA
Notiziario Sindacale
n. 201 del 26 novembre 2014
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Regionali
S.N.A.L.S.
LORO SEDI
*
LEGGE 10/10/2014 N. 147 – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA
PENSIONISTICA – MESSAGGIO INPS
Sulla G.U. n. 246 del 22/10/2014 è stata pubblicata la L. 10/10/2014 n. 147, entrata in
vigore il 6/11/2014 che, agli artt. 1-2-3 e 4, reca ulteriori disposizioni in materia di
salvaguardia pensionistica.
L’art. 2 della stessa prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L.
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214.
In particolare, il comma 1, lett. d), del suddetto articolo prevede un contingente numerico
di 1.800 unità per i lavoratori in congedo o fruitori di permessi. A riguardo l’INPS, con il
messaggio n. 8881 del 19/11/2014, evidenzia che:
 i destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14,
lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel
corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
 come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014, i lavoratori
in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il
quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016;
 la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, introdotta
dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 prevede, quale condizione per l’accesso al
beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di
lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il
6 gennaio 2015;
 coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500
lavoratori di cui all’art. 11 bis, della legge n. 124 del 2013, in possesso di un
provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente
numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della
salvaguardia in parola. L’INPS, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti
aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla
salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014;
 i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il termine del 26
febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della salvaguardia di cui al citato art. 11
bis, hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza
per accedere alla salvaguardia in esame;
 l’articolo 2, comma 4, della legge n. 147 del 2014 ha previsto che, i lavoratori
interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al
1
beneficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (il
06.11.14), vale a dire entro il 5 gennaio 2015;
 il citato art. 2, comma 4 dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si
applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure
previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014;
 i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) devono presentare istanza di accesso
al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro
competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 27 del 7 novembre 2014.
Infine, si fa presente che per quanto attiene al personale della scuola, gli interessati
devono possedere i requisiti anagrafici e contributivi previsti prima della “Legge Fornero”
(“Quota 97 e 3 mesi”, costituita da 61 anni e 3 mesi di età e 36 anni di contribuzione o 40
anni di contribuzione utile a pensione), entro il 31/12/2014 per andare in pensione
dall’1/9/2015, qualora rientrino nel contingente suddetto.
Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo ufficiale del suddetto
messaggio con i relativi allegati 1 e 2.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(Prof. Marco Paolo Nigi)
2