dell`istituzione e dell`attribuzione di funzioni ad opera della stessa

IL SISTEMA DELL’AUTOGOVERNO dell’istituzione e dell’attribuzione di funzioni ad opera della stessa Costituzione, della sua posizione di assoluta indipendenza dagli altri poteri dello Stato e dello svolgimento in parte di funzioni giurisdizionali (collegio disciplinare). 1.1. COMPOSIZIONE E STRUTTURA.
L’art. 104 Cost. si occupa esplicitamente, seppur non compiutamente, della com‐
posizione del CSM. Esso prevede, innanzitutto, la presenza di tre membri di diritto: ‐ il Presidente della Repubblica, che lo presiede; ‐ il Presidente della Corte di Cassazione; ‐ il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Poi statuisce che gli altri membri siano di nomina elettiva, fissando il rapporto di proporzione numerica fra componente togata (due terzi) e componente laica (un terzo). Segnatamente, dispone che due terzi siano eletti dai magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie della magistratura, mentre un terzo sia eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano esercitato per quindici anni la professione. La scelta del legislatore costituzionale si propone di rendere effettiva l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere, al contempo garantendo il collegamento con le altre istituzioni dello Stato ‐ in primis il Capo dello Stato ‐ in misura tale però da evitare ogni rischio di condizionamento. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il quarto comma dell’art. 104 Cost. prevede, poi, che il Consiglio elegga tra i com‐
ponenti laici un Vice Presidente. Premesso ciò, è dunque affidata alla legislazione ordinaria, ma anche secondaria, la determinazione del numero effettivo dei membri elettivi, la loro modalità di e‐
lezione, nonché le norme per il suo funzionamento. La normativa fondamentale è contenuta nella l. n. 195/1958, come successiva‐
mente modificata dalla l. n. 695/1975 e, da ultimo, dalla l. n. 44/2002. La discipli‐
na risulta altresì integrata dal D.P.R. n. 916/1958 e da un regolamento interno emanato dallo stesso CSM. Ebbene, secondo l’art. 1 della l. n. 195/58 il numero dei componenti elettivi è de‐
terminato in 24 unità, di cui 16 membri togati e 8 membri laici. ■ I componenti togati sono eletti fra le seguenti categorie: due tra i magistrati che svolgono effettive funzioni di legittimità ‐ sia giudicanti che requirenti ‐ presso la Corte di Cassazione; quattro tra i magistrati che esercitano funzioni requirenti ‐ sia 29 CAPITOLO VI
nelle Procure della Repubblica che nelle Procure Generali ‐ nella giurisdizione di merito; dieci tra quelli che svolgono funzioni giudicanti ‐ sia in primo grado che in grado di appello ‐ tra i magistrati di merito. L’elezione dei componenti togati avviene mediante un sistema maggioritario con collegio unico nazionale per ciascuna delle categorie di magistrati sopra indicate. Il singolo elettore ‐ ricevute tre schede corrispondenti ai tre collegi unici nazionali ‐ è chiamato ad esprimere la propria preferenza per un singolo magistrato per ca‐
tegoria. Le schede vengono, poi, trasmesse alla commissione centrale elettorale costituita presso la Corte di Cassazione che provvede al relativo spoglio, determinando il to‐
tale dei voti validi, delle schede bianche o nulle e dei voti ricevuti da ciascun can‐
didato. Sono proclamati vincitori coloro che hanno conseguito il maggior numero di pre‐
ferenze per ogni collegio, in numero ovviamente pari ai seggi disponibili per quella data categoria. ■ Invece, i componenti laici vengono eletti dal Parlamento in seduta comune con votazione a scrutinio segreto, ma con la maggioranza dei tre quinti dei componen‐
ti l’assemblea politica nelle prime due tornate, con la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal terzo scrutinio in poi. Venendo alle regole di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura occorre sinteticamente illustrare quanto segue. Il Presidente della Repubblica è il Presidente del CSM: in tale veste convoca e presiede l’assemblea plenaria (cd. plenum), indice le elezioni dei componenti to‐
gati e richiede ai Presidenti delle due Camere del Parlamento l’elezione di quelli laici, emana il regolamento interno e definisce la composizione delle commissioni referenti. Il Vicepresidente presiede l’Assemblea plenaria e la Sezione disciplinare in assen‐
za del Presidente della Repubblica o su delega di questi (evenienza alquanto fre‐
quente), nonché il Comitato di Presidenza, cui sono attribuiti compiti di promo‐
zione dell’attività consiliare, attuazione delle delibere e gestione dei fondi di bi‐
lancio. Ogni singolo componente fa parte dell’assemblea plenaria (cd. plenum), che deli‐
bera su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione dalle commissioni refe‐
renti. Queste hanno una composizione che rispecchia la stessa proporzione numerica fra magistrati e laici già vista e si occupano, ciascuna, di una materia differente: 30 IL SISTEMA DELL’AUTOGOVERNO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ prima commissione per le incompatibilità; seconda commissione per il regolamento interno del Consiglio; terza commissione per l’accesso in Magistratura e per la mobilità; quarta commissione per le valutazioni di professionalità; quinta commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidi‐
rettivi; sesta commissione dell’ordinamento giudiziario e dei rapporti istituzio‐
nali nazionali e internazionali; settima commissione per l’organizzazione degli uffici giudiziari; ottava commissione per la magistratura onoraria; commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di ammini‐
strazione e contabilità. Vi è, infine, la Sezione disciplinare che si occupa dei procedimenti disciplinari dei magistrati, della quale non possono far parte né il Presidente della Corte di Cassa‐
zione, né il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Da rilevare che le decisioni del Plenum che riguardano i magistrati assumono, a seconda dei casi, la forma di decreti del Presidente della Repubblica o del Ministro della Giustizia e sono ricorribili dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, a dif‐
ferenza delle decisioni della Sezione Disciplinare che, avendo natura giurisdiziona‐
le, possono essere impugnate innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 1.2. FUNZIONI.
Il Consiglio Superiore della Magistratura costituisce la struttura di vertice della cd. amministrazione della giurisdizione, della quale fanno parte anche i Consigli giudi‐
ziari ed i dirigenti degli uffici. Più in dettaglio, le principali funzioni svolte dal CSM sono: ■ la gestione del personale della magistratura. Si concretizza in tutti quegli atti indicati dall’art. 105 Cost. (assunzioni, assegnazio‐
ni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati); ■ l’organizzazione degli uffici giudiziari. Si intende in tal guisa garantire i principi di indipendenza, soprattutto interna, e di precostituzione del giudice naturale. A tal proposito, compete al Consiglio, previa proposta dei Presidenti delle Corti di appello e sentiti i Consigli giudiziari, approva‐
re ogni tre anni, sia le tabelle di composizione degli uffici giudicanti di ogni distret‐
to, sia i criteri oggettivi di assegnazione degli affari ai singoli magistrati. L’attenzione ai profili organizzativi si esplica, inoltre, con l’effettuazione di ispe‐
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zioni o visite presso gli uffici giudiziari, la convocazione dei magistrati (soprattutto se in ruoli direttivi o semidirettivi) e le risoluzioni interpretative su questioni solle‐
citate dai singoli. ■ la promozione dei rapporti fra le magistrature dei Paesi dell’Unione Europea. Si pensi all’implementazione della Rete di Formazione giudiziaria europea (RFGE) e della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (RECG). 2. I CONSIGLI GIUDIZIARI.
I Consigli Giudiziari possono essere qualificati come organi territoriali di autogo‐
verno. Difatti, si tratta di organi collegiali presenti in ogni sede di Corte di Appello in fun‐
zione ausiliaria e funzionalmente subordinata del Consiglio Superiore della Magi‐
stratura. La disciplina dei Consigli Giudiziari va oggi rinvenuta nel D. Lgs. n. 25/2006, così come modificato dalla l. n. 11/2007, che ‐ nell’abrogare espressamente le regole contenute nella legge di ordinamento giudiziario ‐ regolamenta in maniera com‐
piuta la composizione, le competenze e la durata in carica dei singoli componenti, in un’ottica di rafforzamento del loro ruolo, attesa la maggiore vicinanza rispetto alle realtà giudiziarie territoriali ed alle loro problematiche e aspetti virtuosi. Venendo alla composizione, sono membri di diritto il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Il numero degli altri componenti ‐ che durano in carica quattro anni ‐ varia, inve‐
ce, in funzione dell’organico dei magistrati presenti nel distretto: ‐ nei distretti con meno di 350 magistrati compongono i consigli giudiziari, ol‐
tre che i membri di diritto, sei magistrati (quattro assegnati a funzioni giu‐
dicanti e due svolgenti funzioni requirenti, tutti eletti), un professore uni‐
versitario in materie giuridiche (nominato dal Consiglio Universitario Nazio‐
nale su indicazione dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza del distretto) e due avvocati (designati dal Consiglio Nazionale Forense fra i professionisti che hanno almeno dieci anni di esercizio della professione forense ed iscrit‐
ti all’albo in quel distretto); ‐ nei distretti con un numero di magistrati compreso fra 351 e 600 compon‐
gono i consigli giudiziari, oltre che i membri di diritto, dieci magistrati (sette giudici e tre pubblici ministeri/procuratori generali), un professore universi‐
tario e tre avvocati, designati come sopra; ‐ nei distretti con più di 600 magistrati compongono i consigli giudiziari, oltre che i membri di diritto, quattordici magistrati (dieci dei quali addetti a fun‐
32 IL SISTEMA DELL’AUTOGOVERNO zioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti), due professori universitari e quattro avvocati, designati come sopra. I Consigli si riuniscono in composizione ordinaria (completa) o ristretta (solo toga‐
ti) a seconda dell’oggetto delle delibere, restando appannaggio della seconda le questioni di più stretta attinenza alla vita professionale del magistrato. Esiste poi un’apposita sezione per i Giudici di Pace. All’interno dei Consigli operano alcuni organi al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, quali la Commissione M.o.t., la Commissione Vigilanza e la Commissio‐
ne sull’analisi dei flussi e delle pendenze. Vale il principio di pubblicità dei lavori, ad eccezione delle ipotesi nelle quali oc‐
corre tutelare il diritto alla riservatezza, le esigenze di sicurezza o la segretezza di determinati fatti. Si occupano per grandi linee dei seguenti compiti: ■ attività consultiva nei confronti del CSM in relazione alle vicende più importanti della vita professionale dei magistrati (redazione di pareri relativi alla progressio‐
ne in carriera, al mutamento di funzioni, al conferimento ed alla conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati) o su temi organizzativi (redazione di pareri in ordine alla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e requirenti o, più in generale, nell’ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie o delle piante organiche); ■ attività di impulso, in merito allo svolgimento del tirocinio dei m.o.t. presso gli uffici giudiziari o per l’attività di formazione presso la Scuola Superiore di Magi‐
stratura; ■ attività di vigilanza, in ordine all’andamento degli uffici del distretto; ■ attività istruttoria nei procedimenti che riguardano la magistratura onoraria (procedimenti disciplinari ed organizzazione tabellare). Con il D.Lgs. n. 25/2006 è stato, altresì, istituito il Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione. Si occupa della redazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magi‐
strati, oltre che residuali compiti di vigilanza e controllo sull’operato della Corte, quale l’analisi dei flussi e lo studio delle problematiche. Sono membri di diritto il Primo Presidente della Cassazione, il Procuratore Gene‐
rale presso la Cassazione e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Gli altri membri sono otto magistrati (sei designati alle funzioni giudicanti e due alle funzioni requirenti, tutti eletti), due professori universitari in materie giuridi‐
che (nominati dal Consiglio Universitario Nazionale) e un avvocato (designato dal Consiglio Nazionale Forense fra i professionisti che hanno almeno venti anni di e‐
sercizio della professione forense e cinque di iscrizione all’albo speciale). 33