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ALLA CORTESE ATTENZIONE DI:
- Confartigianato Imprese, sedi provinciali dell’Emilia-Romagna;
loro sedi
- Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), sedi
provinciali dell’Emilia-Romagna;
loro sedi
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani), sedi provinciali dell’EmiliaRomagna;
loro sedi
- Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro
Autonomo (Confcommercio), sedi provinciali dell’Emilia-Romagna;
loro sedi
- Confesercenti, sedi provinciali dell’Emilia-Romagna;
loro sedi
- Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura), sedi provinciali
dell’Emilia-Romagna;
loro sedi
- Confederazione Nazionale Coldiretti, sedi provinciali dell’Emilia-Romagna;
loro sedi
- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), sedi provinciali dell’Emilia-Romagna.
loro sedi
OGGETTO: frequente riscontro di illeciti di natura penale ed amministrativa perpetrati in
danno agli animali presso alcune categorie di esercizi commerciali in Emilia-Romagna.
La scrivente associazione L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli), Delegazione per
Bologna e Provincia, negli ultimi mesi ha preso parte, con i propri volontari, ad una serie di
controlli svolti dalle varie Forze di Polizia Statali e Locali su tutto il territorio della Regione
Emilia-Romagna tesi a verificare l’eventuale svolgimento di illeciti penali ed amministrativi
perpetrati in danno agli animali presso alcune categorie di esercizi commerciali. Nel corso
di tali controlli è emerso un quadro generale complessivamente soddisfacente per quanto
concerne il rispetto della maggior parte delle norme vigenti in materia di tutela degli
animali, tale quadro è caratterizzato però anche dall’emergere, con sorprendente
regolarità e frequenza, di alcune tipologie di illeciti di natura sia penale che amministrativa.
Alla luce di quanto riscontrato nel corso dei controlli effettuati ed in considerazione del
fatto che tali controlli proseguiranno ed anzi verranno potenziati nel corso dei prossimi
mesi, riteniamo opportuno segnalare alle associazioni di categoria gli illeciti di più
frequente riscontro, affinché tali associazioni possano ammonire i propri iscritti e li invitino
al pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela degli animali al fine di evitare
severe sanzioni amministrative e pesanti procedimenti penali.
Principali illeciti penali ed amministrativi riscontrati, relativi riferimenti normativi e categorie
di esercizi commerciali dove tali illeciti sono stati più frequentemente rilevati:
A) tipologia di illecito: vendita di trappole; riferimenti normativi: in base alla Legge 11
febbraio 1992 n. 157, art. 21, comma 1, lettere V e Z ed alla Legge Regionale 15 febbraio
1994 n. 8, art. 61, comma 1, lettere zz e aaa, è vietato detenere, detenere per vendere e
vendere a privati cittadini qualsiasi strumento nuovo o usato atto alla cattura di animali ad
eccezione delle trappole per topi, per ratti e per talpe; a tale proposito risulta
assolutamente opportuno sottolineare con forza come tale divieto assoluto valga anche
per le gabbie trappola a scatto per mammiferi (immagine 1) che possono essere vendute
solo ed esclusivamente ad enti autorizzati alla loro detenzione ed utilizzo quali i Servizi
Veterinari A.U.S.L., le Amministrazioni Provinciali e le associazioni di protezione degli
animali mentre la vendita ai privati cittadini è assolutamente vietata; categorie di esercizi
commerciali interessate: negozi di ferramenta, negozi di fai da te, negozi di giardinaggio,
consorzi agrari, negozi di animali, negozi di prodotti per animali, farmacie veterinarie,
negozi di caccia e pesca, negozi di antiquariato e di modernariato e negozi di oggetti usati
assunti in conto vendita; va infine messo in evidenza come il presente divieto valga anche
per gli esercizi commerciali che pongono in vendita oggetti d’antiquariato o di
modernariato poiché la vendita di trappole risulta sempre e comunque vietata anche
quando riguarda manufatti più o meno antichi ed usurati dal tempo come, per esempio, le
tagliole (immagine 2);
Immagine 1: gabbia trappola a scatto per mammiferi.
Immagine 2: tagliola.
B) tipologia di illecito: vendita di colombi e di tortore destinati ad essere liberati in
occasione di matrimoni o di altri eventi; riferimenti normativi: in base al Codice Penale,
art. 727, secondo capoverso, la liberazione di colombi o di tortore in occasione di
matrimoni o di altri eventi si configura come illecito penale di “abbandono di animali”
pertanto il commerciante che, consapevolmente, vende uno o più colombi o tortore
sapendo che verranno liberati nel corso di un qualsiasi evento può essere perseguito con
l’ipotesi di reato di “concorso in abbandono di animali” in base alla lettura combinata degli
articoli 110 e 727, secondo capoverso del Codice Penale; va inoltre sottolineato come
risulti assolutamente vietato anche il semplice pubblicizzare su giornali locali, tramite
opuscoli informativi o su siti web la vendita di colombi o tortore destinati ad essere liberati
poiché tale condotta si configura come “istigazione a delinquere finalizzata all’abbandono
di animali” (Codice Penale, lettura combinata degli articoli 414 e 727, secondo capoverso)
pertanto, traendo esempio dai controlli eseguiti, risulta vietato apporre sulla vetrina di un
esercizio commerciale una locandina riportante la seguente dicitura: “Rendi il tuo
matrimonio più bello liberando una coppia di candide colombe!!! Per il solo mese di
maggio una coppia di colombe € 30,00, due coppie € 50,00.”; categorie di esercizi
commerciali interessate: negozi di animali e consorzi agrari;
C) tipologia di illecito: offerta in omaggio di animali a scopo promozionale; riferimenti
normativi: in base alla Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 5, art. 7, comma 2. è vietato
regalare animali vivi di qualsiasi specie a scopo di promozione commerciale (esempi tratti
dall’attività di vigilanza svolta negli ultimi mesi: inaugurazione di negozio di animali con
omaggio di un pesce rosso ad ogni bambino intervenuto all’evento; vendita promozionale
di sacchi di mangime per conigli con omaggio di un coniglio ogni due sacchi acquistati;
vendita promozionale di voliere con omaggio di un canarino per ogni voliera acquistata);
categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di animali e consorzi agrari;
D) tipologia di illecito: vendita di animali d’affezione a minori di anni sedici; riferimenti
normativi: in base alla Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 5, art. 6, comma 2, è vietato
vendere animali d’affezione a minori di anni sedici a meno che questi non presentino
prova certa di essere in possesso del consenso dei propri genitori o di chi esercita la
responsabilità parentale; categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di animali.
Ringraziando per l’attenzione prestata e restando a completa disposizione per eventuali
chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Bologna, 2 aprile 2015.
Arch. Nadia Caselli
Delegato L.I.P.U. per Bologna e Provincia
cell. 339-8587357