ALLA CORTESE ATTENZIONE DI: - Confartigianato Imprese, sedi provinciali dell’Emilia-Romagna; loro sedi - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), sedi provinciali dell’Emilia-Romagna; loro sedi - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani), sedi provinciali dell’EmiliaRomagna; loro sedi - Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (Confcommercio), sedi provinciali dell’Emilia-Romagna; loro sedi - Confesercenti, sedi provinciali dell’Emilia-Romagna; loro sedi - Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura), sedi provinciali dell’Emilia-Romagna; loro sedi - Confederazione Nazionale Coldiretti, sedi provinciali dell’Emilia-Romagna; loro sedi - Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), sedi provinciali dell’Emilia-Romagna. loro sedi OGGETTO: frequente riscontro di illeciti di natura penale ed amministrativa perpetrati in danno agli animali presso alcune categorie di esercizi commerciali in Emilia-Romagna. La scrivente associazione L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli), Delegazione per Bologna e Provincia, negli ultimi mesi ha preso parte, con i propri volontari, ad una serie di controlli svolti dalle varie Forze di Polizia Statali e Locali su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna tesi a verificare l’eventuale svolgimento di illeciti penali ed amministrativi perpetrati in danno agli animali presso alcune categorie di esercizi commerciali. Nel corso di tali controlli è emerso un quadro generale complessivamente soddisfacente per quanto concerne il rispetto della maggior parte delle norme vigenti in materia di tutela degli animali, tale quadro è caratterizzato però anche dall’emergere, con sorprendente regolarità e frequenza, di alcune tipologie di illeciti di natura sia penale che amministrativa. Alla luce di quanto riscontrato nel corso dei controlli effettuati ed in considerazione del fatto che tali controlli proseguiranno ed anzi verranno potenziati nel corso dei prossimi mesi, riteniamo opportuno segnalare alle associazioni di categoria gli illeciti di più frequente riscontro, affinché tali associazioni possano ammonire i propri iscritti e li invitino al pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela degli animali al fine di evitare severe sanzioni amministrative e pesanti procedimenti penali. Principali illeciti penali ed amministrativi riscontrati, relativi riferimenti normativi e categorie di esercizi commerciali dove tali illeciti sono stati più frequentemente rilevati: A) tipologia di illecito: vendita di trappole; riferimenti normativi: in base alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, art. 21, comma 1, lettere V e Z ed alla Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, art. 61, comma 1, lettere zz e aaa, è vietato detenere, detenere per vendere e vendere a privati cittadini qualsiasi strumento nuovo o usato atto alla cattura di animali ad eccezione delle trappole per topi, per ratti e per talpe; a tale proposito risulta assolutamente opportuno sottolineare con forza come tale divieto assoluto valga anche per le gabbie trappola a scatto per mammiferi (immagine 1) che possono essere vendute solo ed esclusivamente ad enti autorizzati alla loro detenzione ed utilizzo quali i Servizi Veterinari A.U.S.L., le Amministrazioni Provinciali e le associazioni di protezione degli animali mentre la vendita ai privati cittadini è assolutamente vietata; categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di ferramenta, negozi di fai da te, negozi di giardinaggio, consorzi agrari, negozi di animali, negozi di prodotti per animali, farmacie veterinarie, negozi di caccia e pesca, negozi di antiquariato e di modernariato e negozi di oggetti usati assunti in conto vendita; va infine messo in evidenza come il presente divieto valga anche per gli esercizi commerciali che pongono in vendita oggetti d’antiquariato o di modernariato poiché la vendita di trappole risulta sempre e comunque vietata anche quando riguarda manufatti più o meno antichi ed usurati dal tempo come, per esempio, le tagliole (immagine 2); Immagine 1: gabbia trappola a scatto per mammiferi. Immagine 2: tagliola. B) tipologia di illecito: vendita di colombi e di tortore destinati ad essere liberati in occasione di matrimoni o di altri eventi; riferimenti normativi: in base al Codice Penale, art. 727, secondo capoverso, la liberazione di colombi o di tortore in occasione di matrimoni o di altri eventi si configura come illecito penale di “abbandono di animali” pertanto il commerciante che, consapevolmente, vende uno o più colombi o tortore sapendo che verranno liberati nel corso di un qualsiasi evento può essere perseguito con l’ipotesi di reato di “concorso in abbandono di animali” in base alla lettura combinata degli articoli 110 e 727, secondo capoverso del Codice Penale; va inoltre sottolineato come risulti assolutamente vietato anche il semplice pubblicizzare su giornali locali, tramite opuscoli informativi o su siti web la vendita di colombi o tortore destinati ad essere liberati poiché tale condotta si configura come “istigazione a delinquere finalizzata all’abbandono di animali” (Codice Penale, lettura combinata degli articoli 414 e 727, secondo capoverso) pertanto, traendo esempio dai controlli eseguiti, risulta vietato apporre sulla vetrina di un esercizio commerciale una locandina riportante la seguente dicitura: “Rendi il tuo matrimonio più bello liberando una coppia di candide colombe!!! Per il solo mese di maggio una coppia di colombe € 30,00, due coppie € 50,00.”; categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di animali e consorzi agrari; C) tipologia di illecito: offerta in omaggio di animali a scopo promozionale; riferimenti normativi: in base alla Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 5, art. 7, comma 2. è vietato regalare animali vivi di qualsiasi specie a scopo di promozione commerciale (esempi tratti dall’attività di vigilanza svolta negli ultimi mesi: inaugurazione di negozio di animali con omaggio di un pesce rosso ad ogni bambino intervenuto all’evento; vendita promozionale di sacchi di mangime per conigli con omaggio di un coniglio ogni due sacchi acquistati; vendita promozionale di voliere con omaggio di un canarino per ogni voliera acquistata); categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di animali e consorzi agrari; D) tipologia di illecito: vendita di animali d’affezione a minori di anni sedici; riferimenti normativi: in base alla Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 5, art. 6, comma 2, è vietato vendere animali d’affezione a minori di anni sedici a meno che questi non presentino prova certa di essere in possesso del consenso dei propri genitori o di chi esercita la responsabilità parentale; categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di animali. Ringraziando per l’attenzione prestata e restando a completa disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. Bologna, 2 aprile 2015. Arch. Nadia Caselli Delegato L.I.P.U. per Bologna e Provincia cell. 339-8587357
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