reverse charge

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Bergamo, aprile 2015
CIRCOLARE N. 16/Consulenza aziendale
OGGETTO: IVA – reverse charge – chiarimenti A.E.
Considerati i molti dubbi sorti in merito all’applicazione del reverse charge relativamente
alle nuove casistiche per tale regime introdotte dalla Finanziaria 2015 (si veda ns. circolare
n° 5/15), l’A.E. ha emanato una circolare con la quale ha fornito importanti chiarimenti. Di
seguito si riassumono gli aspetti di maggior interesse.
QUANDO SI APPLICA
Fermo restando quanto previsto dalla normativa previgente, che ha da tempo introdotto il
reverse charge con riferimento a molteplici ipotesi tra cui:
- la cessione di rottami, carta da macero, scarti di vetro ecc.;
- le prestazioni effettuate da subappaltatori nel settore edile;
- le cessioni di immobili (nel caso in cui il cedente sia un soggetto IVA che opti per
l’applicazione dell’imposta), telefoni cellulari, personal computer e altri prodotti
a decorrere dal 2015 la legge Finanziaria 2015 ha ulteriormente ampliato le casistiche del
meccanismo che, dal 1° gennaio 2015, si applica anche alle prestazioni di servizi
RELATIVE AD EDIFICI aventi per oggetto:
− pulizia;
− demolizione;
− installazione di impianti;
− completamento
nonché alla cessione di pallets “recuperati”.
Con particolare riferimento ai servizi afferenti gli edifici la circolare dell’A.E. n° 14/E del 27
marzo 2015 ha fornito alcuni importanti chiarimenti di seguito riportati.
DEFINIZIONE DI EDIFICIO
Il concetto di edificio ai fini dell’applicazione del reverse charge si deve intendere in senso
restrittivo con riferimento esclusivamente a fabbricati, sia ad uso abitativo che strumentale ivi
compresi anche quelli in costruzione rientranti nella categoria catastale F/3 e le unità in corso
di definizione rientranti nella categoria catastale F/4.
NON rientra invece nel concetto di edificio la più ampia categoria degli immobili in generale.
Pertanto NON rientrano ad esempio, i terreni, le parti del suolo, i parcheggi, le piscine, i
giardini nonché, ovviamente, i beni mobili di ogni tipo. Pertanto per le prestazioni di servizi
effettuate relativamente a tali tipologie di beni il reverse charge non trova applicazione.
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CODICI ATECO
Per quanto riguarda l’identificazione dei servizi relativi ad edifici soggetti a reverse charge dal
2015, la circolare chiarisce che occorre fare riferimento ai codici ATECO mediante i quali si
identifica in senso oggettivo la tipologia della prestazione e non quella del prestatore.
N.B.: a differenza di quanto avviene per i lavori di costruzione di un immobile dove il reverse
charge continua a trovare applicazione solo per le prestazioni di subappalto, ai fini
dell’applicazione del reverse charge per i “servizi relativi ad edifici” NON ha rilevanza il
rapporto contrattuale tra le parti (appalto, subappalto ecc.).
Restano tuttavia escluse dal reverse charge le cessioni di beni con posa in opera in quanto, in
tali casi, la posa in opera assume funzione meramente accessoria all’operazione principale che
è la cessione del bene.
Servizi di pulizia
I servizi di pulizia di edifici sono soggetti a reverse charge se classificabili nei seguenti codici
di attività ATECO:
81.21.00 pulizia generale (non specializzata) di uffici;
81.22.02 altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
N.B.: ANCORCHE’ TALE CODICE COMPRENDA LA PULIZIA DI IMPIANTI E
MACCHINARI IL R.C. SI APPLICA SOLO PER LE PULIZIE DI EDIFICI.
Servizi di demolizione, installazione impianti, completamento uffici
Per quanto concerne i servizi di demolizione, installazione impianti e completamento edifici
il reverse charge si applica ai seguenti codici attività:
43.11.00
43.21.01
43.21.02
43.22.01
43.22.02
43.22.03
43.29.01
43.29.02
43.29.09
43.31.00
43.32.01
Demolizione
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere in costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni
riferite ad edifici)
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
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43.32.02
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
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Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
N.B.: LA POSA IN OPERA DI ARREDI E’ ESCLUSA DAL REV. CHARGE
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Attività non specializzate di lavori edili-muratori limitatamente alle prestazioni
riferite ad edifici
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
Se un prestatore di servizi che è identificato con un codice ATECO non rientrante tra quelli
sopra indicati effettua, anche occasionalmente, una prestazione rientrante in uno di detti codici
deve applicare il reverse charge.
Es.: prestatore soggettivamente inquadrato con codice ATECO 43.22.05 (installazione
impianti irrigazione per giardini) che effettua una prestazione di installazione/riparazione di
impianto idraulico su un edificio (rientrante nel codice ATECO 43.22.01): deve applicare,
limitatamente a tale prestazione, il reverse charge.
Viceversa se un soggetto che è identificato con un codice ATECO rientrante tra quelli sopra
indicati effettua, anche occasionalmente, una prestazione NON rientrante in uno dei codici
indicati, per tale prestazione NON deve applicare il reverse charge.
Es.: prestatore soggettivamente inquadrato con codice ATECO 43.33.00 (rivestimento
pavimenti e muri) che si trovi ad effettuare una prestazione di preparazione di un cantiere
edile (codice ATECO 43.12.00 non rientrante tra quelli sopra elencati): per tale prestazione
NON deve applicare il reverse charge ma l’IVA con modalità ordinaria.
Manutenzioni
Con una interpretazione estensiva della norma la circolare ricomprende nell’ambito di
applicazione del reverse charge anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di
qualsiasi tipo (sia ordinarie che straordinarie) sempre se relative a edifici o a impianti.
CONTRATTO UNICO RELATIVO A PIU’ PRESTAZIONI
Se in unico contratto sono previste prestazioni soggette solo in parte al reverse charge a fronte
di un corrispettivo unitario non suddiviso tra operazioni soggette e non soggette, il reverse
charge NON dovrà essere applicato.
Es.: contratto di costruzione di un edificio (non soggetto a r.c.) che comprenda anche
interventi di manutenzione (soggette a r.c.): se i corrispettivi per le due tipologie non sono
suddivisi il reverse charge NON trova applicazione.
SANZIONI
La circolare chiarisce che, data l’oggettiva incertezza della norma ed in assenza di chiarimenti
forniti solo con la circolare stessa, per le prestazioni inerenti i servizi relativi ad edifici
effettuate dal 1° gennaio 2015 al 27 marzo 2015 (data di emanazione della circolare) NON
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verranno applicate sanzioni ai soggetti che abbiano applicato in maniera non corretta il reverse
charge invece dell’ IVA ordinaria o viceversa.
SOGGETTI ESCLUSI
Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del reverse charge i seguenti soggetti:
- produttori agricoli esonerati ex art. 34 comma 6 dpr 633/72
- associazioni e soggetti in regime forfettario legge 398/91
CASI PARTICOLARI
SOGGETTI RIENTRANTI NEL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO IN VIGORE
DAL 2015: NON possono applicare il reverse charge alle prestazioni effettuate. Qualora
ricevano beni/servizi assoggettati al reverse charge non potendo esercitare il diritto alla
detrazione devono versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo.
IVA PER CASSA: chi ha optato per il cosiddetto regime di IVA per cassa e si trovasse ad
effettuare operazioni soggette a reverse charge NON potrà, per tali operazioni, applicare il
regime di IVA per cassa.
SPLIT PAYMENT: non può trovare applicazione per le operazioni soggette a reverse
charge.
UTILIZZO DEL PLAFOND PER ESPORTATORI ABITUALI: il plafond per la
richiesta di fatturazione in esenzione di IVA non può trovare applicazione con riferimento alle
operazioni soggette a reverse charge.
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