012 - 2014-06-24 su decreto renzi

STUDIO COMMERCIALISTA BUSCEMI
Viale Monte Nero, 17 – 20135 MILANO
Tel. 02/54.100.190 (R.A.) – Fax 02/54.100.511
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Prot. Circolare n. 012/2014
Milano, 24 giugno 2014
ALLE SOCIETA’ IN INDIRIZZO
LORO SEDI
Oggetto: Il Decreto Renzi (D.L. 66/2014) è stato convertito in legge
Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è stato convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (GU n.143
del 23-6-2014).
La legge di conversione, rispetto al testo originario, ha apportato significative modifiche con
riguardo ai seguenti temi:
1. Revisione della tassazione delle rendite finanziarie con la ritenuta che passa dal 20% al 26%;
2. Prorogato al 16 ottobre 2014 il pagamento della TASI nei Comuni che deliberano le aliquote
e le detrazioni dopo il 23 maggio 2014;
3. Riduzione delle aliquote IRAP;
4. Riconoscimento del c.d. Bonus “80 euro”;
5. Compensazione debiti da accertamento tributario con crediti vantati con la pubblica
amministrazione;
6. Fattura elettronica nei confronti delle amministrazioni locali obbligatoria dal 31 marzo 2015;
7. Modificati i termini di pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione ex
legge 147/2013;
Con la presente circolare desideriamo fornire chiarimenti in ordine ai primi tre temi e segnatamente:
Tassazione delle rendite finanziarie: aumenta l’aliquota della ritenuta dal 20% al 26% (art. 3)
L’articolo 3 del D.L. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, prevede l’aumento dell’aliquota
della ritenuta e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria dal 20 al 26%.
L’aumento dell’aliquota si applica:
- Sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 TUIR ossia:
o Interessi attivi derivanti da:
Conti correnti bancari e postali;
Prestiti sociali dei soci persone fisiche delle cooperative;
Obbligazioni e titoli similari;
Operazioni di pronti contro termine;
Dividendi percepiti da persone fisiche su partecipazioni non qualificate;
-
Sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) TUIR ossia:
o plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di:
azioni e di ogni altra partecipazione al capitale;
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cessione di contratti;
plusvalenze derivanti da rapporti finanziari;
altri proventi applicabile sugli interessi, premi.
L’aumento dell’aliquota non si applica alle obbligazioni e titoli di Stato.
Decorrenza dell’aumento della ritenuta al 26%
La nuova misura dell’aliquota della ritenuta del 26% si applica dal 1° luglio 2014, ma, in alcuni casi
si applica anche sugli interessi maturati fin dal 1° gennaio 2014.
Infatti:
Per gli interessi, i premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 TUIR l’aliquota della
ritenuta del 26% si applica sulla parte divenuta esigibile dal 1° luglio 2014.
Fanno eccezione (comma 7) gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari
e postali per i quali la ritenuta del 26% si applica sugli interessi maturati a decorrere
dal 1° luglio 2014.
Per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),
TUIR la ritenuta del 26% si applica per quelli realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014.
Per i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine la ritenuta del 26% si applica
dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine
stipulato prima del 1° luglio 2014 e con durata non superiore a 12 mesi.
Per la decorrenza dell’aumento dell’aliquota il legislatore ha confermato il criterio di cassa ovvero:
applicazione della ritenuta nel momento in cui gli interessi, i premi e ogni altro provento, sono
divenuti esigibili con la conseguenza che, sugli interessi divenuti esigibili dal primo luglio 2014, si
applica la ritenuta del 26% anche se la maturazione è precedente a tale data.
Fanno eccezione a tale regola, per espressa previsione contenuta nel comma 7, dell’articolo 3, del
provvedimento, gli interessi sui conti correnti bancari e postali per i quali la nuova ritenuta si
applica sugli interessi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.
Esempio: sugli gli interessi maturati su un deposito in conto corrente bancario o postale nel
periodo dall’1/1/2014 al 31/12/2014, si renderà applicabile:
• la ritenuta del 20% sulla parte degli interessi maturati dal 1° gennaio al 30 giugno
2014;
• la ritenuta del 26% sulla parte degli interessi maturati dal 1° luglio al 31 dicembre
2014.
Prestiti sociali dei soci persone fisiche delle cooperative;
Per gli interessi corrisposti dalle società cooperative ai soci persone fisiche sui prestiti sociali di cui
all’art. 13 DPR 601/73, non opera la deroga concessa agli interessi sui conti correnti bancari e
postali ma la regola generale, ovvero il criterio di cassa (divenuti esigibili).
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Esempio: sugli interessi divenuti esigibili al 31/12/2014 (con l’accredito sul libretto) la ritenuta si
applica con la nuova aliquota del 26% sull’intero importo degli interessi maturati fin dal primo
gennaio 2014.
Anche in questo caso il legislatore non ha debitamente considerato la funzione dei prestiti dei soci di
cooperative che risultano, quindi, immotivatamente penalizzati.
A tali interessi, fino alla data di entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, era stato sempre
riservato un trattamento fiscale agevolato: ritenuta del 12,50% applicata a titolo d’imposta.
Per l’applicazione di tale agevolazione erano (e sono) previste determinate condizioni sia in capo al
socio che in capo alla cooperativa.
Infatti,
In capo al socio i predetti interessi sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta (ritenuta secca) del
20% (che ora aumenta al 26%) in presenza dei seguenti requisiti:
a)
i versamenti siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale;
b) nel triennio 2013-2015, i versamenti non superino, per ciascun socio persona fisica, la somma di euro
36.093,62 (tale limite è elevato a euro 72.187,25 nelle cooperative di Produzione e Lavoro e nelle cooperative
Edilizie di Abitazione1);
c) la misura degli interessi corrisposti sui prestiti sociali non superi la misura massima degli interessi spettanti ai
detentori dei buoni fruttiferi postali aumentata di 2,5 punti;
In capo alla cooperativa, l’art. 1, comma 465, legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha introdotto un
limite alla deducibilità degli interessi corrisposti sui prestiti da soci. La norma prevede che “gli
interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi,
alle condizioni previste dall’articolo 13 del D.P.R. n. 601/1973, sono indeducibili per la parte che
supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai
detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 0,90”.
Pare utile segnalare che la ritenuta da applicare sugl’interessi dei prestiti sociali è comunque
applicata a titolo d’imposta (ritenuta secca), ovvero ritenuta secca e gli interessi non devono essere
sommati agli altri redditi.
Pertanto, gli interessi sui prestiti sociali non sono esclusi dal predetto aumento dell’aliquota al 26% e
si applica, in linea generale, su tutti gli interessi maturati nel 2014.
Ecco alcuni esempi per chiarire meglio la corretta applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi
che maturano sui prestiti sociali delle cooperative:
Interessi
Stato del risparmio sociale
Libretto esistente
Nuovo libretto
Nuovo libretto
Nuovo libretto poi estinto
Libretto estinto
Nuovo libretto poi estinto
Libretto estinto
1
Dal
01/01/2014
20/04/2014
05/07/2014
10/05/2014
01/01/02014
10/05/2014
01/01/02014
Al
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
20/10/2014
05/07/2014
27/06/2014
20/06/2014
Aliquota della
ritenuta sugli
interessi
26%
26%
26%
26%
26%
20%
20%
Ex art. 59 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
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TASI –proroga della prima rata 2014 e semplificazioni dal 2015 (art. 4, comma 12-quater)
La legge di conversione del Decreto Renzi ha confermato la proroga al 16/10/2014 del versamento
della prima rata dell’anno in corso solo nei comuni che non hanno deliberato le aliquote e le
detrazioni entro il 23/05/2014.
In conseguenza di tale proroga le scadenze per il pagamento della TASI relativa al 2014 sono le
seguenti:
Delibera del comune
Entro il 23/05/20142
Dopo il 23/05/2014 ma entro 10/09/20143
Dopo il 10/09/2014 (anche nel caso di mancato
invio della delibera al MEF la stessa data del
10/09/2014 da parte del Comune
Pagamento TASI
1° rata
2° rata
16/06/2014 16/12/2014
16/10/2014 16/12/2014
-
16/12/2014
Note
(nella misura dell’1 per
mille di cui il 10% a
carico dell’inquilino)
Semplificazioni:
Il Decreto Renzi prevede che dal 2014 i Comuni sono obbligati a:
- inviare i modelli di pagamento precompilati ai contribuenti;
oppure
- a rendere disponibili i medesimi modelli di pagamento precompilati su richiesta dei
contribuenti.
IRAP – riduzione delle aliquote (art. 2)
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (in genere dal 1° gennaio 2014)
sono state confermate le riduzioni delle aliquote IRAP. Per la generalità dei contribuenti l’aliquota
IRAP passa dal 3,90% al 3,50%.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento cogliamo l’occasione per salutarVi con viva
cordialità.
Studio Buscemi
2
Purché pubblicata sul sito internet del MEF entro il 31/05/2014
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Purché pubblicata sul sito internet del MEF entro il 18/09/2014
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