Scarica News Letter - Futura Service Soc.Coop.pa

Ravenna, 3 Giugno 2014
OGGETTO: News Letter 21/14
A. FISCO.
A1. “Decreto casa”: convertito in legge, con modificazioni.
È stato convertito in legge, con alcune modificazioni, il cd. “Decreto casa”, recante
alcune misure urgenti per l’emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni.
(Legge 23/5/2014, n.80 e D.L. 28/3/2014, n.47 coordinato su G.U. n.121 del
27/5/2014)
Tra le diverse disposizioni, è stato disposto che:
- fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e,
comunque, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei
lavori di nuova costruzione (o di realizzazione mediante interventi di
manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente) di un
alloggio sociale, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non
concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP, nella misura del 40%;
- per il triennio 2014/2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi
sociali, adibiti a propria abitazione principale, spetta una detrazione
complessivamente pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro; b) 450 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma
non 30.987,41 euro;
- per il periodo 6/6/2013 – 31/12/2014, la detrazione per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici compete indipendentemente dall’importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia;
- per il periodo 2014/2017, l’aliquota della cedolare secca per i contratti a “canone
concordato” è ridotta al 10% (in luogo del 15%);
- ai fini IMU, a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su tale unità
immobiliare, la TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, nella misura
ridotta di 2/3.
A2. Chiarimenti in materia di ACE.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di “Aiuto alla crescita
economica” (ACE), con particolare riguardo alle modalità di applicazione
dell’agevolazione. In considerazione delle analogie che caratterizzano alcuni aspetti
della disciplina ACE con le disposizioni già previste per la DIT, è stato precisato che
devono considerarsi ancora attuali i chiarimenti forniti dall’Amministrazione
finanziaria in merito alle fattispecie che risultano assimilabili per le due discipline di
riferimento (in primis, Circolare n.76/E del 6/3/1998).
(Circolare n.12/E del 23/5/2014, “Il Sole 24 Ore” del 24/5/2014, pag. 20 e del
27/5/2014, pag. 41)
Tra gli altri chiarimenti, è stato precisato che:
- rientra nell’ambito soggettivo di applicazione dell’ACE una società estera che ha
trasferito la propria residenza in Italia, dal momento in cui assume la qualifica di
soggetto residente ai sensi dell’art. 73 del TUIR; a tal fine, a decorrere dal periodo
d’imposta in cui acquisisce la qualifica di soggetto residente, la società dovrà
considerare tutti gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire
dall’esercizio in corso al 31/12/2011;
Futura Service Soc. Coop. p.a. - tel. 0544/471619 - fax 0544/471569
e-mail: [email protected] - www.futuraservice.org
-
-
-
le società di comodo, nell’ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale
rilevante ai fini ACE, dovranno ridurre il reddito minimo dichiarato per un
importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio;
il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, che consente la riportabilità
illimitata delle eccedenze di rendimento nozionale, impone l’uso obbligatorio
dell’ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta
cui si riferisce; conseguentemente, eventuali quote di ACE non utilizzate non
potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi;
nell’ambito del consolidato fiscale, l’attribuzione delle eccedenze di ACE da parte
delle consolidate alla fiscal unit deve avvenire in via obbligatoria e in misura pari
alla capienza del reddito complessivo netto di gruppo; ne consegue che le
eccedenze non trasferite, nell’ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non
potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi dalle società
appartenenti al consolidato;
al fine di garantire parità di trattamento, in relazione alle modalità di applicazione
dell’agevolazione ACE, fra gli imprenditori individuali e quelli che operano
all’interno di un’impresa familiare, è stato precisato che, nell’ambito dell’impresa
familiare, il rendimento nozionale ACE deve essere ripartito fra imprenditore e
familiari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito;
conseguentemente, eventuali eccedenze si formeranno direttamente in capo
all’imprenditore e a propri familiari risultando riportabili nei periodi d’imposta
successivi secondo le ordinarie regole.
A3. Qualificazione del reddito prodotto dalle Società tra professionisti.
La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini
della qualificazione del reddito prodotto dalle Società tra professionisti (S.t.p.), di cui
all’art. 10, comma 3, della Legge 12/11/2011, n.183, non assume alcuna rilevanza
l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tale fine determinante il fatto di
operare in una veste societaria, con la conseguenza che i redditi prodotti da una S.t.p.
costituita nella forma di S.r.l. sono redditi d’impresa ai sensi dell’art. 81 del TUIR; tale
qualificazione rileva anche ai fini dell’applicazione dell’IRAP. In considerazione della
natura del reddito prodotto, i compensi relativi alle prestazioni rese dalla S.t.p. non
sono soggetti alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. 29/9/1973, n.600.
(Interpello dell’8/5/2014, “Il Sole 24 Ore” del 24/5/2014, pag. 19 e del 27/5/2014,
pag. 44)
A4. “Tremonti ambiente”: chiarimenti in merito alla correzione di errori.
La Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
chiarimenti in merito alla cd. “Tremonti ambiente”, con particolare riguardo alle
modalità con cui procedere alla correzione di errori rilevanti ai fini della fruizione della
stessa.
(DRE Veneto n.907-12363/2014 del 19/3/2014)
In merito, con riguardo alla possibilità di fruire della detassazione ambientale per un
impianto fotovoltaico realizzato nel 2011, è stato precisato che:
- il mancato invio nei termini al MiSE della comunicazione relativa agli investimenti
(ex art. 6, comma 17, della Legge 23/12/2000, n.388) non comporta la decadenza
dall’agevolazione;
- la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale
entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non inibisce la
possibilità di avvalersi di tale deduzione presentando una dichiarazione
integrativa (ex art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22/7/1998, n.322), ovvero
provvedendo alla correzione dei dati contabili secondo le modalità espresse
dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.31/E del 24/9/2013.
Futura Service Soc. Coop. p.a. - tel. 0544/471619 - fax 0544/471569
e-mail: [email protected] - www.futuraservice.org
A5. Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro:
chiarimenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito
alle modalità di attuazione delle misure sperimentali previste per il 2014 per
l’incremento della produttività del lavoro, ribadendo alcuni orientamenti già espressi
con la Circolare n.15/2013 e la risposta all’interpello n.21/2013. Quanto alle
modalità procedurali, è stato precisato che le aziende che sono in regola con quanto
previsto dal D.P.C.M. 22/1/2013 non devono effettuare alcuna formalità per il 2014
laddove si limitino ad applicare, senza alcuna modifica, l’accordo già depositato e in
relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità.
Viceversa, per le aziende che non hanno ancora posto in essere alcun adempimento,
occorre effettuare il deposito e l’autodichiarazione di conformità degli accordi stipulati
nel 2014 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 19/2/2014, ovvero
rendere la sola autodichiarazione di conformità qualora sia stato effettuato il solo
deposito.
(Circolare MLPS n.14 del 29/5/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 30/5/2014, pag. 43)
A6. Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine: chiarimenti.
Assonime ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità normative che hanno
riguardato la disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, con le quali
l’imposta è divenuta applicabile solo a seguito di esercizio di apposita opzione e
l’ambito oggettivo di applicazione del tributo è stato esteso alle operazioni di
finanziamento strutturate come l’emissione di obbligazioni.
(Circolare Assonime n.17 del 29/5/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 30/5/2014, pag. 41)
A7. Impugnabilità dei dinieghi alla disapplicazione di norme antielusive.
La Corte di Cassazione ha ribadito quanto già precisato con la precedente sentenza
n.17010 del 5/10/2012, ovverosia che “il contribuente ha la facoltà, non l’onere di
impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme
antielusive, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a
conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio
convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. […] Il diniego non può
essere ritenuto obbligatoriamente impugnabile, dovendosi escludere, per ovvie ragioni
di certezza dei rapporti giuridici e di tutela del diritto di difesa, che possa essere
introdotta per via interpretativa una decadenza del contribuente dal diritto di contestare
una pretesa tributaria […]. In definitiva, la risposta all’interpello non impedisce
innanzitutto alla stessa amministrazione di rivalutare - in sede di esame della
dichiarazione dei redditi o dell’istanza di rimborso – l’orientamento (negativo)
precedentemente espresso, né al contribuente di esperire la piena tutela in sede
giurisdizionale nei confronti dell’atto tipico che gli venga notificato, dimostrando in tale
sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della
disapplicazione della norma antielusiva”.
(Cassazione n.11929 del 28/5/2014)
A8. Utilizzabilità dei documenti non esibiti in sede di controllo: precisazioni.
L’art. 32 del D.P.R. 29/9/1973 – ove stabilisce che “Le notizie ed i dati non addotti e
gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti
dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini
dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa” – deve essere interpretato nel
senso di ritenere che tale “invito” sia “specifico e puntuale, oltre che accompagnato
dall’avvertimento circa le conseguenza della mancata ottemperanza”. Di conseguenza,
“Il fatto che la documentazione non sia stata esibita in sede amministrativa, può
giustificare la condotta della Amministrazione che proceda ad accertamento, ma non
determina la impossibilità di produrre tale documentazione in sede contenziosa; posto
che tale significativa sanzione scatta solo ove la Amministrazione, invece di esercitare i
propri poteri di indagine ed accertamento bancario, inviti il contribuente ad esibire la
specifica documentazione relativa a tali rapporti”.
Futura Service Soc. Coop. p.a. - tel. 0544/471619 - fax 0544/471569
e-mail: [email protected] - www.futuraservice.org
(Cassazione n.11765 del 26/5/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 28/5/2014, pag. 38)
A9. Responsabilità per i debiti tributari in caso di scissione societaria.
In ipotesi di scissione societaria, per i debiti tributari preesistenti all’efficacia della
stessa trovano applicazione i commi 13 e 14 dell’art. 173 del TUIR, con la
conseguenza che “la responsabilità solidale della società e della/e società
beneficiaria/e è illimitata, non essendo espressamente previsto alcun limite alla stessa.
Il legislatore ha infatti previsto una responsabilità solidale e illimitata diretta alla
soddisfazione dei crediti tributari. Peraltro anche la disciplina civilistica invocata
dall’appellante non porta a risultati diversi, il terzo comma dell’art. 2506 quater c.c.
dispone, infatti, che ciascuna delle società derivanti dalla scissione è responsabile per i
crediti preesistente fino alla concorrenza del valore effettivo del patrimonio netto
attribuitole. Lo scopo della norma è evidentemente quello di tutelare i creditori
preesistenti alla scissione evitando che essa venga utilizzata per eludere pagamenti di
debiti, quindi per valore effettivo si intende non il valore del patrimonio netto contabile,
ma il valore del patrimonio rettificato che scaturisce da una valutazione delle attività al
loro valore corrente. Di conseguenza per la determinazione di tale valore è necessaria
una stima secondo il principio contabile OIC 4. Inoltre la responsabilità sussiste anche
relativamente all’IVA e all’IRAP”.
(CTR Lazio n.549 del 31/1/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 28/5/2014, pag. 43)
A10. “Transfer pricing”: qualificazione come disciplina di tipo antielusivo.
I giudici hanno ribadito la ricostruzione interpretativa che attribuisce alla disciplina
sul “transfer pricing” finalità antielusiva. Secondo tale ricostruzione giurisprudenziale,
affinché l’Amministrazione finanziaria possa legittimamente operare una
contestazione in materia di prezzi di trasferimento sarebbe prodromicamente tenuta a
dimostrare l’indebito risparmio d’imposta fruito dal contribuente, in ragione del minor
tax rate sopportato nello Stato estero. È stato, inoltre, precisato che “il contribuente
non è tenuto a dimostrare la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati, se prima
l’Amministrazione fiscale non abbia essa stessa provato “prima facie” il mancato
rispetto del valore normale”.
(CTP Modena n.21 del 13/1/2014 e “Il Sole 24 Ore” del
26/5/2014, pag. 38)
B. SOCIETA’ E BILANCIO.
B1. Revisione legale dei conti: nuova disciplina comunitaria.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento UE n.537/2014
sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico, nonché la Direttiva 2014/56/UE recante la modifica della previgente
normativa (Direttiva 2006/43/CE) in materia di revisione legale dei conti annuali e
dei conti consolidati. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le norme di
recepimento della menzionata Direttiva entro il 17/6/2016; allo stesso modo, il
Regolamento troverà applicazione a partire dalla medesima data.
(Regolamento UE n.537/2014 del 16/4/2014 e Direttiva 2014/56/UE del 16/4/2014
su G.U. UE L158 del 27/5/2014)
C. VARIE.
C1. Obbligo di POS per i professionisti: ulteriori precisazioni.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito ulteriori precisazioni in merito
all’obbligo per i professionisti di dotarsi di POS a partire dal prossimo 30/6/2014. In
merito, è stato ritenuto che la normativa vigente non obbliga di fatto i professionisti
all’installazione del POS, bensì consente ai committenti di poter optare per il
pagamento elettronico in caso di fatture superiori all’importo di 30 euro.
(Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n.12 del 29/5/2014 e “Il Sole 24
Ore” del 30/5/2014, pag. 43)
Futura Service Soc. Coop. p.a. - tel. 0544/471619 - fax 0544/471569
e-mail: [email protected] - www.futuraservice.org