Alcuni recenti chiarimenti sui temi oggetto del seminario di aggiornamento Visto di conformità per l’utilizzo di crediti superiori a 15.000 euro: chiarimenti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti operativi per l’apposizione del visto di conformità necessario per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, qualora gli importi siano superiori a 15.000 euro annui. (Circolare n.28/E del 25/9/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 26/9/2014, pag. 41) In merito, è stato precisato che: i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti; in aggiunta e con riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i controlli implicano la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2013, ferma restando la verifica della liquidazione della dichiarazione, nonché il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare: duplicazioni di versamento; errato versamento di ritenute; crediti d’imposta; imposte sostitutive; eccedenze dell’anno precedente relativamente alla verifica dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione. Peraltro, il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi; devono essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali quali, a titolo esemplificativo, i crediti aventi natura strettamente agevolativa (credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio, credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli). Diversamente, è necessario apporre il visto di conformità per il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. Apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione: chiarimenti. I professionisti, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. 22/7/1998, n.322 (tra i quali rientrano i dottori commercialisti), che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. (Risoluzione n.82/E del 2/9/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 3/9/2014, pag. 33) Modalità di presentazione dei Modelli F24: chiarimenti. L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito alle recenti novità normative (in vigore a decorrere dall’1/10/2014) afferenti le modalità di presentazione delle deleghe di pagamento Modelli F24. In particolare, sono stati esplicitati i casi in cui sussiste l’obbligo di presentare in via telematica i Modelli F24, nonché le ipotesi in cui è ancora possibile utilizzare il Modello F24 cartaceo. (Circolare n.27/E del 19/9/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 20/9/2014, pag. 22) Prevenzione e contrasto dell’evasione: indirizzi operativi 2014. Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i risultati conseguiti dalla lotta all’evasione fiscale nel corso dell’anno precedente, indicando gli obiettivi cui è rivolta l’attività accertativa per l’anno in corso, mediante la distinzione delle attività di controllo “specifiche” e “trasversali”, altresì specificando le modalità con cui tale attività accertativa verrà espletata. (Circolare n.25/E del 6/8/2014, “Il Sole 24 Ore” del 7/8/2014, pag. 29, del 14/8/2014, pag. 27 e del 17/8/2014, pag. 2) Tra le diverse attività programmate per il periodo d’imposta 2014, si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti: con riguardo ai cd. “grandi contribuenti”, è stato raccomandato alle Direzioni Regionali di concentrare la propria capacità d’indagine verso quelle fattispecie che possono rappresentare una reale evasione o elusione tributaria; si pensi, a titolo esemplificativo, alle situazioni di delocalizzazione dei redditi verso Paesi a fiscalità più favorevole, laddove gli intenti perseguiti siano quelli di realizzare arbitraggi impositivi; con riguardo all’attività di controllo mediante indagini finanziarie, è stato precisato che tale attività deve essere utilizzata solo a valle di un’attenta analisi del rischio in esito al quale siano emerse significative anomalie dichiarative, preferibilmente quando è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’Ufficio. Più in particolare, tale strumento deve sempre essere utilizzato evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari, nonché tenendo conto degli indici di capacità contributiva già conosciuti dall’Ufficio in relazione al soggetto esaminato e al suo nucleo familiare; con riguardo al comparto degli enti non commerciali, è stata ribadita la necessità che le Direzioni Provinciali concentrino la loro attività nei confronti dei soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali (si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi in cui l’attività istituzionale riguardi la formazione sportiva per giovani, oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati); un’attenzione specifica sarà rivolta, inoltre, ai soggetti che si qualificano come esercenti attività agricola e nel contempo svolgono vere e proprie imprese commerciali di ristorazione e/o alberghiere dissimulate sotto forma di agriturismo; nell’ambito dell’attività in materia di antifrode, continuerà a essere particolarmente incisivo il contrasto ai fenomeni di frode intracomunitaria, delle false lettere d’intento e delle compensazioni di crediti erariali inesistenti; per quanto concerne l’attività di controllo su soggetti con attività internazionale in presenza di una procedura di ruling di standard internazionale, per i periodi d’imposta per i quali l’accordo è in vigore, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli artt. 32 e seguenti del D.P.R. 29/9/1973, n.600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo. Tuttavia, nell’ipotesi di un’attività di controllo avviata simultaneamente a un’istruttoria di ruling internazionale, è stata conferma la necessità di procedere a un’attenta valutazione di opportunità, al fine di evitare una sovrapposizione di interventi i quali, pur se condotti alla stregua di norme e logiche diverse, implicano lo svolgimento di attività istruttorie assimilabili. Stock option su azioni estere: dichiarazione nel quadro RW. L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione del nuovo quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi relativamente alle stock option su azioni estere. (Risoluzione n.73/E del 25/7/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 26/7/2014, pag. 14) In merito, è stato precisato che: le stock option su azioni estere non vanno indicate nel quadro RW finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. “vesting period”) in cui l’assegnatario non può esercitare il proprio diritto, essendo lo stesso soggetto a una sorta di condizione sospensiva; trascorso tale periodo, le stock option vanno indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all’estero; i predetti diritti di opzione devono, invece, essere in ogni caso indicati nel quadro RW e, quindi, anche nel corso del “vesting period”, qualora siano cedibili; nel caso di stock option non cedibili con clausola “Exercise and sell”, qualora le medesime siano state esercitate alla scadenza del “vesting period” e nel periodo d’imposta siano state vendute le azioni, non è necessario compilare il quadro RW per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale relativamente al possesso delle stock option; peraltro, trattandosi di diritti di opzione non cedibili, non è dovuta l’IVAFE. È, invece, obbligatorio indicare nel quadro RW le azioni acquisite tramite l’esercizio delle stock option, ancorché le azioni siano cedute, in tutto o in parte, contestualmente all’esercizio delle stock option, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e di applicazione dell’IVAFE. Impianti fotovoltaici: chiarimenti per la deducibilità dei canoni di leasing . In risposta a una consulenza giuridica formulata da Assilea, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento tributario dei contratti di leasing aventi a oggetto impianti fotovoltaici. Più in dettaglio, è stato precisato che per tali contratti stipulati prima delle modifiche normative (prima del 29/4/2012) – che originariamente rientravano tra i contratti mobiliari (scontando l’aliquota di ammortamento del 9%) e che in seguito ai chiarimenti forniti con la Circolare n.36/E del 19/12/2013 rientrano tra quelli immobiliari (scontando l’aliquota di ammortamento del 4%) – i canoni residui dovranno essere rimodulati ai fini fiscali per tenere conto del più lungo periodo rideterminato applicando al costo del bene il coefficiente di ammortamento del 4% (in luogo di quello del 9%). In altri termini, se il contribuente in data 1/1/2012 avesse stipulato un contratto di leasing di durata pari a 89 mesi in quanto avente a oggetto un impianto fotovoltaico (prima considerato bene mobile), ma che sulla base delle nuove indicazioni si configura come bene immobile, i canoni di leasing residui saranno deducibili tenendo conto del più lungo periodo di 200 mesi (pari ai 2/3 del periodo di ammortamento del bene), anziché di quello di 89 mesi. (Interpello n.954-35/2014 del 26/8/2014, “Il Sole 24 Ore” del 28/8/2014, pag. 35 e del 29/8/2014, pag. 33) Imposta sulle successioni e IVA nell’e-commerce : precisazioni. In esito a interrogazioni a risposta immediata, è stato precisato che “nessuna ipotesi di revisione dell’imposta di successione è allo studio. In proposito, occorre riferire che lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze, intervistato a margine dei lavori del G20, ha avuto modo di precisare che nella legge di stabilità per il 2015 non verrà previsto alcun ritocco dell’imposta di successione”. Peraltro, come noto, a decorre dall’1/1/2015, le prestazioni di servizi relative al cd. “commercio elettronico diretto”, rese da un soggetto passivo IVA stabilito in un Paese membro a un consumatore comunitario devono essere tassate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito, ha il suo domicilio oppure la propria residenza abituale. A tal fine, per evitare che i prestatori di servizi on-line siano obbligati a registrarsi ai fini IVA in ogni Stato membro in cui si trovavano i propri clienti, è stato introdotto il cd. “Mini one stop shop”, grazie al quale tali operatori potranno versare l’IVA nel loro Paese di origine, applicando, tuttavia, l’aliquota e le regole di fatturazione del Paese di consumo del servizio. In merito, in relazione alla richiesta “di esonerare anche gli operatori del cosiddetto commercio elettronico diretto – alla stregua di quelli del commercio elettronico indiretto – dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA e privati consumatori”, è stato precisato che “non è possibile prevedere un esonero nei rapporti tra soggetti passivi IVA ove il debitore d’imposta è il committente ai sensi dell’articolo 7-ter del D.P.R. 26/10/1972, n.633”. (Interrogazioni a risposta immediata n.5-03613 e n.5-03615 del 24/9/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 25/9/2014, pag. 46)
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