Aggiornamento Informativo Aspetti previdenziali e pensionistici

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DIPARTIMENTO
t~ Comune
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di
Monterotondo
AFFARI GENERALI
Provincia di Roma
Servizio Risorse Umane
A tutto il Personale dipendente per il tramite dei Sigg.ri
invio esclusivamente a mezzo e-mail
IO
Prot.n.1
)
~f del
)
Dr.ssa Laura Felici
Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie
b'{) A '261~
ed Economiche
Arch. Luca Lozzi
Dirigente del Dipmtimento Govemo del Tenttorio
Dirigente
del Dipartimento
Magg.re Michele Lamanna
della Vigilanza e della Polizia Locale
Ai Responsabili
e p.C.
AI Sindaco
All' Assessore
Oggetto:
aggiomamento
informativo
Tutti
al Personale
- aspetti previdenziali
e pensionistici
Per opportuna conoscenza
del personale dipendente, a ulteriore chiarimento
e
per l'aggiornamento
sulle continue
innovazioni
normative
in materia
previdenziale
e
pensionistica , facendo seguito a quanto già rappresentato con note informative
prot.n.3065 del
24.01.2012
e proLn. n. 27450 del 26.06.2012
(disponibile
in rete) redatte a seguito della
riforma Monti - Fomero ,si focalizza l'attenzione su elementi di intervenuto approfondimento
specialistico
in materia eli pensione e previdenza.
A) PENSIONI
1- PENSIONE ANTlCIPArA
E PENALIZZAZIONI
In attesa di precisazioni da parte de II' Inps-gestione dipendenti pubblici per quanto afferisce alle
C.d. penalizzazioni,
si precisa che l'art 24 comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 20 Il n. 214 , ha introdotto la PENSIONE ANTICIPATA
che
viene conseguita
al raggiungimento
del requisito contributivo
indicato al comma IO del
medesimo articolo che negli anni 2014-2015 è pari ad anni 42 e 6 mesi per uomini e 41 e 6 mesi
per donne, con successivi indicizzazioni
stimati dal 2016 in poi.
Qualora, per questa tipologia eli pensione. l'accesso avvenga prima del 62° anno eli età, il
trattamento pensionistico
è soggetto ad una penalizzazione
sulla quota retri buti va * pari ael un
punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all' età di 62 anni incrementata di altri 2 punti
*Quota di pensione calcolata al 3/./2.20 l/per i soggetli che al 31./2./995 avevano U/7 'anzianità contribuliva di
alrl/eno /8 anni (cd. sistema di calcolo retributivo) _. quota di pensione calcolafa al 3 J. /2./995 per i soggelli che
aI3/./2./995
avevano un 'anzianità contributiva in.ft~l'iorea 18 anni (c.d. sistema di c(/Ic% misto)
[Piazza Marconi Il. 4
00015 MontGrotolldo
TeIOt.90964126
iwww.colTlulle.lTlollterotolldo.rrn.it
E.mail:
Fax 069096443Q
persolla I [email protected]
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Monterotondo
Provincia
di Roma
percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 60 anni.
Per i periodi di anticipo inferiore all'anno le percentuali di decuriazione vanno proporzionati.
Con l'introduzione del successivo decreto Milleproroghe ( D.L. 29 dicembre 2011 n. 216
convertito in legge 24 febbraio 2012 l1. 14), l'art. 4 comma 2 quater ha stabilito che non vengono
applicate tino al 31.12.2017 le penalizzazioni per chi, non avendo i 62 anni, presenta l'intera
anzianità contributiva derivante" esclusivamente da PIest~ione etTett_ivadi lavoro, incluçlendQj
periodi di astensione obbligatoria per matemità , per l'assolvimento degli obblighi di leva, per
infoliunio , per tnalattia , e di cassa integrazione guadagni ordinaria ".
11decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 , convertito con moditicazioni , in legge 30 ottobre 2013
n. 125 , ha equiparato le assenze per congedo parentale ( matemità o paternità) previsti dal testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 , e per donazione sangue e
emocomponenti (come previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge 21 ottobre 2005 n. 219) alle
prestazioni effettive di lavoro, ivi compresi periodi di legge 104 ,come specificato dalla legge,
per le quali non si applicano le predette penalizzazioni sul trattamento pensionistico di pensione
anticipata .
Dal IO gennaio 2018, con un 'età interiore ai 62 anni, la penalizzazione si applica alla generalità
dei soggetti, senza distinguo sulla natura della contribuzione versata.
Al momento, e fàtta salva successiva chiarezza sulla n01111a,in materia di penalizzazioni ,
per chi non ha 62 anni alla deconenza dei requisiti di anzianità contributiva prevista per la
tipologia di pensione anticipata, è soggetto alle penalizzazioni e tutto ciò che non è previsto dalla nom1a
(quindi ad es. giorni di sciopero, di congedo per lutto, per disoccupazione, di congedo per matrimonio
e qualsiasi altro periodo di congedo non indicato nella legge ,(ivi comprese ad es. maggiorazioni del
servizio legate all'invalidità, maggiorazioni per non vedenti ,riscatto periodo di studio,
aspettativa senza assegni a qualsiasi titolo, e qualsiasi altra tipologia di congedo non indicato
nella legge) penalizza il trattml1ento pensionistico .
La penalizzazione non viene applicata ai lavoratori salvaguardati, ai lavoratori precoci* e al
soggetti che potranno richiedere la pensione di anzianità, con le regole pre-Fornero in vigore al
31.12.2011.
.Non viene applicata neppure alle donne che escono con il regime sperimentale ( 57 anni di età
indicizzati + 35 anni di contributi con calcolo contributivo) entro il 31.12.2015 .
*per essere considerali lavoratori precoci occorre .làr valere almeno un anno di versmnenti
assicurativi obbligatori prinw del compimento dei 19 anni di età : anche per questi le
penalizzazioni , fìno all'anno 2017 non frovano applicazione qualora la predetta anzianità
contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di
astensione obbligatoria per !naternità , i periodi riscattati per Olnissione contributiva
.l'assolvilnenlo degli obblighi di iel'o per ù?fòrtunio . per !nalal/io e di cassa integrazione
ordinaria. La pnudizzaz;one potrà essere evi/ala svolgendo allività lavorativa per la dura/o dei
periodi di contribuzione diversi da quelli sopra indicaI i .
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Monterotondo
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Provincia
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di Roma
PREVIDENZA
l. CUMULO CON'rRIBlJI'lVO
Con circolari Inps n. 120 del 6 agosto 2013 e n. 140 del 3 ottobre 2013 , la legge 24 dicembre
2012 n. 228 ha introdotto
una nuova forma di unificazione
dei contributi
denominata
"totalizzazione
contributiva"
o "cumulo ",
Questa nuova forma, alternativa alla "ricongiunzione
onerosa" o alla "totalizzazione
" , meno
conveniente dal punto di vista del rendimento pensionistico , permette di cumulare gratuitamente
i periodi contributivi presenti in più casse previdenziali
purchè non coincidenti , in un unico
trattamento pensionistico.
Il cumulo può essere utilizzato al tine di acquisire la pensione di vecchiaia secondo i più alti
requisiti di anzianità anagratica e contributiva previsti dalle casse oggetto di curl1ulo,la pensione
di inabilità e la pensione ai superstiti in caso di decesso di assicurato prima dell'acquisizione
di
un diritto a pensione.
Sono interessati al cumulo solo gli iscritti alle forme assicurative indicate dall'ati.l
comma 239
della legge 24 dicembre 2012 n. 228*.
Con questo istituto è possibile uniticare anche i contributi derivanti dalla" gestione separata ";
operazione non possibile con gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione, mentre risulta
inealizzabile
il cumulo delle contribuzioni presso le casse libero professionali ( IN ARCASSA ,
Cassa dei geometri, Cassa dei dottori commercialisti,
ecc).
L'operazione di cumulo deve interessare tutti i periodi assicurativi nelle diverse gestioni; non è
possibile quindi escludere una o più casse, tra quelle previste dal citato comma 239 , oppure
escludere una parte di periodi contributivi nelle singole casse.
Ulteriori requisiti per l'accesso al pensionamento
, con tale istituto, sono che il richiedente:
-non goda di un trattamento pensionistico in una delle casse oggetto di cumulo;
-non abbia già maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in una delle casse oggetto di
cumulo.
Come per la pensione di v'ecchiaia il cumulo può essere utilizzato al fine di acquisire la pensione
di inabilità,
prevista dall'articolo
2 comma 12 della legge 335/1995, unificando
i periodi
contributivi presenti in più casse, Il cumulo può essere esercitato anche da dipendenti già titolari
di assegno ordinario di invalidità purchè
il riconoscimento
dell 'invalidità sia stato effettuato
dopo il 10 gennaio 2013 .
L'accesso al pensionamento
avvenà dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal
servlZlO.
Non è previsto il perfezionamento
di una finestra temporale come nel caso della totaIizzazione
( 18 mesi, oltre ali 'adeguamento alle speranze di vita) .
La domanda dovrà essere presentata al gestore clelIa cassa assicurativa
dove risulta accreditata
l'ultima contribuzione
a favore del lavoratore, Solo nel caso in cui risulti una contemporanea
iscrizione a più gestioni ( casi di part-time al 50()io oppure gestione separata) il lavoratore potrà
scegliere la gestione presso cui presentare domanda.
Sarà cura dell'ente ricevente la domanda di istruire la pratica contattando
le altre gestioni
indicate dal lavoratore.
Come per il regime di totalizzazione,
il pagamento del trattamento pensionistico
sarà erogato
dall' Inps anche qualora tale isti tuto non risulti l'ultimo gestore presse) il quale risulta accreditata
l'ultima contribuzione. Ciascuna cassa rimborserà pr-quota l'onere sostenuto dall'Inps.
* Assicurazione
obbligatoria
dei lavoratori
Provincia
di Roma
2 - . VALUTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI
If'vIPEGNATI IN ATTIVrTA'
DI CANTIERI
ALL'Oç__'CUPfì_Z:IONB
__STABLLI<: DISOCCUPl\rI
105/1 995 E LEGGE N. 608/1996
DEL SERVIZIO RESO DAI SOGGET"T]
SCUOLA E LAVORO FINALLZZATI
c.d. ,. Ci\N~rIERISTI " DI çUI AL 0.[0.
Per il personale dipendente interessato, si fa presente che la valutazione del servizio in oggetto
potrà avvenire mediante ricongiullzione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79 (onerosa).
Infatti , per il personale utilizzato nei cantieri scuola e lavoro , in base alla tipologia della
prestazione effettuata dal soggetto disoccupato C.d. "cantierista ", la relativa contribuzione deve
essere versata al FPLD, in appllcazione della legge 418/1 975 che nel caso specifico opera solo
sino a quando permane lo status di disoccupato, come disposto all'mi. 19 comma l della L.R. 25
luglio 1996 n. 29 che recita" I disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro reclutati ai sensi
della legge n. 56 del 1987 e sS.mm., mantengono la propria posizione giuridica nelle liste delle
sezioni circoscrizionali dell'impiego e la loro utilizzazione non crea rapporto di impiego con
l'ente gestore".
Per completezza d'informazione, si precisa altresì ,che in alternativa alla ricongiunzione onerosa,
può essere anche presa in considerazione, per la ricongiunzione del suddetto periodo,
la
totalizzazione, istituto gratuito possibile per i soggetti che possono vantare i contributi accreditati in
diverse gestioni previdenziali , come disciplinato dal Dlgs 42/2006.
Naturalmente la ricongiunzione dei periodi assicurativi è incompatibile con la totalizzazione degli
stessi ( dì' circolari Inpdap n. 5 del 25.01.2007
nota informativa Inpdap n. 18/2010 , circolari
lnpdap n. 56 /2010 e Inps n. 37 del 14.03.2012)
e con l'istituto del cumulo contributivo
sopradescritto.
3 - VALUTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI PRESTATI IN OUALITA' DI ..
LAVORI SOCIALMENTE UTILI" E TIPOLOGIA DI LAVORO EX LP.U
Richiamando il contenuto della nota infomlativa già emanata sull 'argomento con prot.n. 49092 del
29.11.2012 (disponibile in rete), si precisa al personale dipendente interessato che l'Il1pdap,
con la circolare del 25 gennaio 2007 n. 4, già allegata alla predetta nota, ha precisato
che tali periodi possono fonnare oggetto di ricongiunzione solo a condizione che l'interessato
li abbia riscattati (o abbia effettuato la prosecuzione volontaria) presso l'Inps ai fini della
misura della pensione.
Con successiva circolare n. 33 del 5 marzo 2010, l'Inps ha fomito le prime disposizioni in merito
alla modalità di copel1ura mediante riscatto, con valenza ai fini della misura delle prestazioni
pensionistiche, per i periodi di impegno in lavori socialmente utili, accreditati figurativamente
ai soli fini del diritto a pensione (circolare n. 33 del 5 marzo 2010). La domanda, non soggetta
a tennini di decadenza, può essere effettuata anche in assenza di contributi già utili a pensione.
L'onere di riscatto sarà detenninato,di nonna, in funzione deLIacollocazione temporale dei periodi:
sistema retributivo per i periodi antecedenti al 1996, contributivo per quelli post 1995.
In presenza di contribuzioni già accreditate saranno prese a riferimento le retribuzioni percepite,
in caso contrario quelle convenzionali pari al minimale settimanale.
Intàtti" per proocedere al "trasferimento" dei periodi LSLIoccorre che questi vengano prima valorizzati
tramite riscatto e successivamente ricongiunti all'lnpdap tramite ['m1icolo 2 della legge 29/1979.
La presente viene in\'i(1ta esclusivarnente per posta elettronica a tutto il personale dipendente ma
è cura di ogni Responsabile di servizio dei Dipmtimenti in indirizzo volcr assicurare ehe ~
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Comune di
Monterotondo
Provincia
di Roma
contenuto nella presente comunicazione
sia messo Cl disposizione anche delle risorse umane non
raggiungi bi li tramite casella cLi posta elettronica istituzionale,
dando atto che ai sensi della
l. 98/2013
ha introdotto il div'ieto di trasmissione di documenti fì"a pubbliche amministrazioni
attraverso i I fax.
Monterotondo,
15-01.2014
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