COMUNE DI SUELLI

COMUNE DI SUELLI
SETTORE :
Settore Tecnico
Responsabile:
Cirina Sergio
NUMERAZIONE GENERALE N.
97
NUMERAZIONE SETTORIALE N.
53
in data
24/02/2014
OGGETTO:
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL
DIPENDENTE DI RUOLO CORADDU GABRIELE – VIGILE
URBANO EX 5^ Q.F.R. CATEGORIA ECONOMICA "C5" - A FAR
DATA DALL' 01.06.2014 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO
31.05.2014>.
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che Il dipendente Coraddu Gabriele nato a Suelli il 13.12.1948 C.F. CRDGRL48T13I995O, assunto in
servizio di ruolo presso questa Amministrazione in data 1.05.1975 con la qualifica ex V Q.F.R. – attualmente Vigile
Urbano categoria economica “C5” e da pari data iscritto alla ex CPDEL ed INADEL (ora INPS gestione ex INPDAP),
ha compiuto il 65esimo anno di età il 13.12.2013 (limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni per il collocamento
a riposo d’ufficio);
Visto la determinazione del Sindaco di data 14.03.2013, prot. 1005 di affidamento del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia
Privata, Urbanistica, Ambiente, Servizi Manutentiva, Datore di Lavoro, al sottoscritto Tecnico Comunale;
Visto la deliberazione G.C di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
Vista la legge 22/12/2011, n. 214 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità, il consolidamento dei conti pubblici
“recante nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in particolare l’art. 24 comma 2;
Vista la circolare della funzione pubblica n. 2/2012 (condivisa dal ministero del lavoro e da quello dell’economia) che
conferma l’obbligo, imposto dal decreto legge n. 201 del 2011, cd “decreto salva Italia”, di collocare a riposo, a
partire dall’anno 2012, al compimento di 65 anni (limite ordinamentale) i dipendenti che nell’anno 2011 possedevano
la massima anzianità contributiva (40 anni) o la quota 96 o comunque i requisiti per una pensione.
Visto il messaggio n. 008381 in data 15/5/2012 dell’INPS ex INPDAP Direzione Centrale Previdenza ad oggetto:
“Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per termini di pagamento dei trattamenti di fine
servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP a seguito della circolare n. 2/2012 del
Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri” che, richiamando la circolare n.
2/2012 con la quale il Dipartimento Funzione ha fornito alcune indicazioni interpetrative in relazione agli effetti che la
nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n.214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni specifica:
1. “che, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011, non è
possibile l’applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al
regime previdente sia per l’accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico. Da quanto sopra detto
consegue che l’ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto
dai rispettivi ordinamenti e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima
anzianità contributiva (40anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei
requisiti previsti per la pensione”;
2. dopo aver evidenziato che l’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 ha
espressamente confermato, anche dopo l’entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali
esistenti (che non sono soggetti agli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita), il principio generale secondo
il quale il
datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti
raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di
appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei
requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anche se conseguiti dopo il 31/12/2011);
Visto la sentenza n. 2446/2013 del Tar Lazio che ha riabilitato la possibilità , per i dipendenti pubblici di rimanere in
servizio fino 70 anni per migliorare la pensione;
Visto il D.L. 101/2013 che riabilita le indicazioni della funzione pubblica stabilendo che la “Riforma Fornero” si
interpreta nel senso che “per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale costituisce
limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima
decorrenza utile alla pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’Amministrazione deve far
cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla
pensione”;
Visto il fascicolo personale del dipendente comunale, Sig. Coraddu Gabriele, dal quale risulta che alla data del
31.12.2011 il dipendente aveva maturato i requisiti per il pensionamento avendo raggiunto 36 anni contributivi e 63
anni di età anagrafica pari a un totale superiore a 96 e pertanto tenuto conto della finestra mobile pari a 12 mesi
poteva essere collocato a riposo, su richiesta, anche dal 01.01.2013;
Visto l’art. 9 comma 31 del D.L. n. 78/2010 il quale recita che al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente
nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il
rispetto delle relative procedure autorizzatorie;
Visto l’art. 27-ter CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 6 CCNL 13.5.1996 e modificato dall’art. 21 CCNL 22.01.2004,
inserito nella raccolta sistematica ARAN di settembre 2012, in merito alle cause di cessazione del rapporto di lavoro,
prevede che al raggiungimento del limite massimo di età la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente
al verificarsi della condizione ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista;
Visto la deliberazione della G.C. n° 09 del 14.01.2014, avente ad oggetto: <COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI
LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE DI RUOLO CORADDU GABRIELE – VIGILE URBANO EX 5^ Q.F.R. CATEGORIA ECONOMICA "C5"
- A FAR DATA DALL'1.6.2014 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.05.2014>.
DETERMINA
1 - Di richiamare le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2 - Di collocare a riposo per anzianità, con decorrenza dall’1.6.2014 il Sig. Coraddu Gabriele – Vigile Urbano
categoria economica “C5”;
3 - Di dare atto che l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze di questo Ente corrisponde complessivamente ad
anni 39 e 1 mese cui si sommano i periodi di ricongiunzione concessi dall’INPDAP per periodi prestati presso altri
datori di lavoro;
4 - Di fare salvi gli eventuali ulteriori diritti ed interessi del Sig. Coraddu Gabriele,derivanti dall’applicazione del
nuovo C.C.N.L.;
5 - Di fare salvi, altresì, ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari in applicazione di nuove ed
eventuali disposizioni intervenute in materia;
6 Di notificare il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Sig. Coraddu Gabriele.
Il Responsabile del Servizio: Geom. Sergio Cirina
Timbro
COMUNE DI SUELLI
Provincia di Cagliari
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
(Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Sergio Cirina
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. del 24.02.2014
Oggetto:
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL
DIPENDENTE DI RUOLO CORADDU GABRIELE – VIGILE URBANO EX 5^ Q.F.R.
CATEGORIA ECONOMICA "C5" - A FAR DATA DALL' 01.06.2014 – ULTIMO GIORNO DI
SERVIZIO 31.05.2014>.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Suelli, 24.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andreina Frau
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Suelli, 24.02.2014
IL RESPONSABILE SETTORE