REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE Indice sommario NORME GENERALI ART. 1 - Applicazione del regolamento ART. 2 - Norme applicabili al merito della controversia ART. 3 - Sede ART. 4 - Lingua dell’arbitrato ART. 5 - Termini ART. 6 - Deposito e trasmissione degli atti ART. 7 - Fascicolo del procedimento arbitrale ART. 8 - Conservazione degli atti ART. 9 - Riservatezza IL PROCEDIMENTO E GLI ARBITRI ART. 10 - Domanda di arbitrato ART. 11 - Memoria di risposta ART. 12 - Numero degli arbitri ART. 13 - Nomina degli arbitri ART. 14 - Incompatibilità ART. 15 - Accettazione degli arbitri e dichiarazione di indipendenza ART. 16 - Ricusazione degli arbitri ART. 17 - Sostituzione degli arbitri ART. 18 - Costituzione del Collegio Arbitrale ART. 19 - Ordinanze degli arbitri ART. 20 - Udienze ART. 21 - Istruzione probatoria ART. 22 - Consulenza tecnica ART. 23 – Interventi di terzi ART. 24 - Precisazione delle conclusioni IL LODO ARBITRALE ART. 25 - Deliberazione, forma e requisiti del lodo ART. 26 - Deposito e comunicazione ART. 27 - Termine per il deposito ART. 28 - Correzione del lodo LE SPESE DEL PROCEDIMENTO ART. 29 – Spese del procedimento ART. 30 - Valore della controversia ART. 31 - Liquidazione e pagamento delle spese del procedimento ART. 32 - Pagamento ART. 33 - Rinuncia agli atti ART. 34 - Reclamo ART. 35 - Pagamento dei diritti di Segreteria ART. 36 - Mancato pagamento Tariffa dei diritti di segreteria e degli onorari degli arbitri NORME GENERALI ART. 1 - Applicazione del regolamento 1. Il presente Regolamento di applica: a) quando la convenzione d’arbitrato si riferisce univocamente allo stesso Regolamento; b) quando ne sia fatta concorde richiesta in forma scritta alla Camera Arbitrale; c) quando è promossa davanti alla Camera Arbitrale procedura di arbitrato che le parti accettano sia amministrato secondo le norme del presente Regolamento. A tal fine, ciascuna delle parti convenute deve depositare dichiarazione di adesione e di accettazione del presente Regolamento nel termine fissato dal successivo art. 8 per il deposito della memoria di costituzione. ART. 2 – Decisione secondo diritto 1. Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che il giudizio secondo equità sia espressamente previsto nella convenzione d’arbitrato o sia concordato da tutte le parti con dichiarazione successiva all’inizio della procedura arbitrale. ART. 3 - Sede dell’arbitrato 1. La sede dell’arbitrato è in Foggia, salvo che una diversa sede sia indicata nella convenzione di arbitrato o stabilita concordemente dalle parti. 2. Il Presidente del Collegio Arbitrale o l’Arbitro unico può disporre che singole udienze o specifiche attività si svolgano in luogo diverso. ART. 4 - Lingua dell’arbitrato 1. La lingua dell’arbitrato è l’italiano, salvo che una diversa lingua sia indicata nella convenzione di arbitrato o stabilita concordemente dalle parti anteriormente all’inizio della procedura. ART. 5 - Termini 1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dalla Segreteria o dagli arbitri non si considerano perentori, salvo che non sia diversamente disposto. 2. La Segreteria e gli arbitri possono prorogare, su istanza di parte o anche d’ufficio, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti. 3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La stessa disposizione si applica ai termini da computarsi a ritroso. 4. Si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. ART. 6 - Deposito e trasmissione degli atti 1. Tutte le comunicazioni relative al procedimento arbitrale avverranno mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo che ciascuna parte indicherà all’atto della costituzione in giudizio o comunque nel primo atto difensivo, ovvero a quello risultante da pubblici registri e banche dati pubbliche. Se l’utilizzo della PEC risulti impedito per qualunque motivo, le comunicazioni avverranno con le seguenti modalità e con il seguente ordine preferenziale: - mediante posta elettronica non certificata, all’indirizzo indicato dalla parte; - mediante telefax, al numero indicato dalla parte; - mediante raccomandata a.r. 2. Il deposito degli atti, delle memorie, dei documenti offerti in comunicazione, previa conversione in formato PDF e apposizione della firma digitale, dovrà avvenire mediante invio all’indirizzo PEC della Segreteria della Camera Arbitrale (………..). Ciascun atto, ciascuna memoria o ciascun documento offerto in comunicazione dovrà essere digitalizzato in un autonomo e unico file PDF. Pertanto, in caso di deposito di uno o più atti e di uno o più documenti, dovranno essere formati e inviati tanti files PDF quanti sono gli atti e i documenti da depositare. 3. La Segreteria trasmette con le stesse modalità gli atti e i documenti offerti in comunicazione a ciascuna delle altre parti. 4. In alternativa alle modalità di cui ai commi precedenti, è facoltà della parte depositare atti, memorie e documenti in formato cartaceo presso la Segreteria della Camera Arbitrale. In tal caso, sia gli atti, sia i documenti devono essere depositati nelle copie sufficienti all’ufficio e alle comunicazioni da effettuare alle altre parti. Le maggiori spese per la fascicolazione e le comunicazioni in formato cartaceo sono a carico della parte che presceglie tale modalità di deposito. ART. 7 - Fascicolo del procedimento arbitrale Al momento del ricevimento della domanda arbitrale, la Segreteria forma un fascicolo del procedimento, nel quale sono inseriti i verbali delle udienze, il lodo, le ordinanze e copia degli atti di parte e dei documenti offerti in comunicazione. Gli atti di parte e i documenti offerti in comunicazione, che siano stati formati e depositati con modalità telematiche, non devono essere acclusi al fascicolo in formato cartaceo, salvo che ciò sia chiesto dalla parte o reputato opportuno dagli arbitri. In ogni caso, nel fascicolo del procedimento si fa menzione degli atti e dei documenti depositati con modalità telematiche. ART. 8 - Conservazione degli atti 1. Gli originali dei verbali del procedimento arbitrale, del lodo, delle ordinanze e delle relazioni dei consulenti tecnici sono conservati presso la Segreteria della Camera Arbitrale in formato cartaceo. Gli atti di parte e i documenti depositati con modalità telematiche, sono conservati presso la Segreteria in formato elettronico. ART. 9 - Riservatezza 1. La Camera Arbitrale, gli arbitri e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento. 2. Se le parti lo chiedono, il lodo non può essere reso pubblico, né divulgato per finalità scientifiche o statistiche. IL PROCEDIMENTO E GLI ARBITRI ART. 10 - Domanda di arbitrato 1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato deve proporre domanda scritta alla Camera Arbitrale. 2. La domanda deve essere accompagnata dal versamento dei diritti di segreteria, secondo la tariffa allegata al Regolamento. 3. La domanda deve indicare: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio, il codice fiscale e l’indirizzo PEC della parte che propone la domanda e di ciascuna delle parti contro le quali la domanda è proposta. Se si tratta di società o di enti collettivi, la domanda deve indicarne il ti- po, la sede, l’organo che ne ha la rappresentanza legale, il codice fiscale o la partita IVA e l’indirizzo PEC; b) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda; c) l’oggetto della domanda, con indicazione del relativo valore; d) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e dei documenti offerti in comunicazione; e) la nomina dell’arbitro, o l’attribuzione alla Camera Arbitrale del potere di nomina; f) la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento; g) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento; h) la procura conferita al difensore, se questo è nominato. 4. Alla domanda deve essere allegata copia del compromesso o del contratto contenente la clausola compromissoria. 5. La Segreteria trasmette al convenuto la domanda di arbitrato e i documenti offerti in comunicazione entro due giorni lavorativi dalla data del deposito. ART. 11 - Memoria di risposta 1. Il convenuto deve depositare la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, insieme all’eventuale dichiarazione di adesione alla procedura arbitrale e di accettazione del presente Regolamento. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, su istanza dell’interessato, dalla Camera Arbitrale per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti. 2. La memoria di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio, il codice fiscale e l’indirizzo PEC della parte; se si tratta di società o di enti collettivi, la domanda deve indicare il tipo, la sede, l’organo che ne ha la rappresentanza legale, il codice fiscale o la partita IVA e l’indirizzo PEC; b) le difese, le eccezioni processuali e di merito, le eventuali domande riconvenzionali, con l’indicazione del relativo valore, e la richiesta di chiamata in causa del terzo; c) l’indicazione dei mezzi di prova richiesti e dei documenti offerti in comunicazione; d) la nomina dell’arbitro, o l’attribuzione alla Camera Arbitrale del potere di nomina; e) la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento; f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato. 3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all’attore entro due giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, procedendo al deposito della memoria stessa presso la Segreteria, con la prova dell’avvenuta trasmissione all’attore. 4. Se il convenuto non deposita la memoria di risposta nei termini prescritti l’arbitrato, in presenza di valida convenzione d’arbitrato, prosegue in sua assenza. ART. 12 - Numero degli arbitri 1. L’organo giudicante è composto da un Arbitro unico o da un Collegio con numero dispari di arbitri. 2. In assenza di accordo l’organo giudicante è composto da un Arbitro unico. Tuttavia, il Direttore della Camera Arbitrale può deferire la controversia a un Collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia. 3. Se la convenzione d’arbitrato prevede un Collegio senza indicare il numero dei membri, esso è composto da tre membri. 4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Direttore della Camera Arbitrale nomina un ulteriore arbitro. ART. 13 - Nomina degli arbitri 1. Gli arbitri sono nominati secondo quanto previsto nella convenzione arbitrale. 2. Se questa non dispone diversamente, l’Arbitro unico è nominato dal Direttore della Camera Arbitrale. 3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’Arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria e ha natura perentoria. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto nel termine assegnato, l’Arbitro unico è nominato dal Direttore della Camera Arbitrale. 4. Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, il Collegio arbitrale è così nominato: - ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Direttore della Camera Arbitrale. - il Presidente del Collegio arbitrale è nominato di comune accordo dalle parti. Se le parti non vi provvedono entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta di nomina inviata dalla Segreteria, il Presidente è nominato dal Direttore della Camera Arbitrale. 5. Gli arbitri nominati dalla Camera Arbitrale sono scelti, di regola, tra le persone iscritte nell’elenco allegato al presente Regolamento. ART. 14 - Incompatibilità 1. Non possono essere nominati arbitri, e se nominati devono astenersi, le persone che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 815 c.p.c. ART. 15 - Accettazione degli arbitri e dichiarazione d’indipendenza 1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. 2. Gli arbitri devono far pervenire alla Segreteria dichiarazione scritta di accettazione della nomina entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione. 3. Contestualmente, gli arbitri devono far pervenire alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza, la quale deve indicare, precisandone periodo e durata: a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza; b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia; 3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro tre giorni dalla ricezione della dichiarazione. 4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’arbitro è confermato dalla Segreteria se le parti non hanno comunicato osservazioni. In caso diverso, sulla conferma decide il Direttore della Camera Arbitrale, sentito l’arbitro sulla cui dichiarazione sono state formulate osservazioni. ART. 16 - Ricusazione degli arbitri 1. Ciascuna parte può ricusare gli arbitri che non abbia indicato nei casi previsti dall’art. 51 c.p.c. Ciascuna parte può però proporre istanza di ricusazione anche di arbitro che lei stessa ha nominato se dimostra di essere venuta a conoscenza dei motivi di ricusazione dopo la nomina. 2. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria nel termine perentorio di cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione. 3. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni. 4. Sull’istanza di ricusazione decide il Direttore della Camera Arbitrale, con ordinanza non impugnabile. 5. La proposizione dell’istanza di ricusazione sospende il procedimento. ART. 17 - Sostituzione degli arbitri 1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi: a) se non è confermato; b) se rinunzia all’incarico; c) se il Direttore della Camera Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione di cui all’articolo precedente; d) se l’arbitro è rimosso per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo; e) se per giustificati motivi è impedito a proseguire l’incarico. 2. Il procedimento è sospeso fino alla sostituzione dell’arbitro. 3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Se la parte cui compete la nomina in sostituzione non vi provvede entro il termine di venti giorni, oppure l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Direttore della Camera Arbitrale. 4. Il Direttore della Camera Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione. ART. 18 - Costituzione del Collegio Arbitrale 1. Dopo la conferma degli arbitri e il versamento dei diritti di segreteria, la Segreteria trasmette loro gli atti introduttivi, insieme con i documenti allegati. 2. L’Arbitro unico, ovvero il Presidente del Collegio arbitrale fissa, in accordo con la Segreteria, la prima udienza alla quale invita anche le parti e i loro difensori, se nominati. 3. L’udienza è fissata nel termine di venti giorni dalla conferma degli arbitri componenti il Collegio o dell’Arbitro unico. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti e agli arbitri. 4. In detta udienza, gli arbitri si costituiscono in Collegio arbitrale e redigono verbale, datato e sottoscritto, nel quale sono indicati i termini relativi alla prosecuzione del procedimento. ART. 19 - Ordinanze degli arbitri 1. Salvo quanto previsto per il lodo, gli arbitri decidono con ordinanza non impugnabile. 2. Le ordinanze sono pronunciate anche a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri. 3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Collegio arbitrale. 4. Le ordinanze sono revocabili e modificabili, salvo che siano state pronunciate sull’accordo delle parti, nel qual caso modifica e revoca possono avvenire solo con il consenso di queste. 5. Se l’ordinanza è stata pronunciata fuori udienza, essa è comunicata alle parti. ART. 20 - Udienze 1. Le udienze sono fissate d’intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso. 2. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo del difensore munito di procura. Se una parte non compare senza giustificato motivo, gli arbitri, verificata la regolarità della convocazione, possono procedere all’udienza. In ogni altro caso, provvedono a una nuova convocazione. 3. Delle udienze è redatto verbale. I verbali devono essere sottoscritti dagli arbitri e depositati in originale presso la Segreteria. ART. 21 - Istruzione probatoria 1. Gli arbitri possono disporre l’interrogatorio delle parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. 2. Gli arbitri valutano liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. 3. Il Collegio arbitrale può delegare a uno dei suoi membri l’istruzione del giudizio o singoli atti istruttori. 4. Ove gli arbitri richiedano l’ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell’ordinanza, con l’istanza al Presidente del Tribunale e con l’intimazione al teste rimasta senza effetto, nella cancelleria del Tribunale della sede dell’arbitrato, e cura le successive incombenze. 6. L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti. 7. Il termine per il deposito del lodo è sospeso per il periodo intercorrente tra la data della ordinanza e quella della assunzione della prova. 8. Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa che è necessario acquisire agli atti del giudizio. ART. 22 - Consulenza tecnica 1. Gli arbitri possono nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione alla Camera Arbitrale. 2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i medesimi doveri imposti dal Regolamento agli arbitri. Al consulente si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. 3. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare propri consulenti tecnici, che hanno diritto di assistere a tutte le operazioni peritali. A tal fine, il consulente tecnico d’ufficio comunica loro tempo e luogo delle operazioni stesse. 4. Le spese per la consulenza tecnica ammessa su richiesta delle parti sono anticipate dalla parte che la richiede. ART. 23 - Interventi di terzi 1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone un’autonoma domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto avente il contenuto di cui all’art. 10 del presente Regolamento. 2. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti e agli arbitri, assegnando alle prime un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso, con atto da depositarsi presso la Segreteria. In mancanza del consenso delle parti, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile. 3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre alcuna domanda, deve depositare presso la Segreteria l’atto di intervento. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Gli arbitri deliberano sulla ammissibilità dell’intervento. 4. È sempre consentito l’intervento volontario del litisconsorte necessario. L’intervento si effettua mediante deposito di una comparsa di intervento redatta ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, con assegnazione di termini congrui a difesa. La comparsa è trasmessa dalla Segreteria alle altre parti e agli arbitri. 5. L’ordinanza, con la quale l’Arbitro unico o il Collegio arbitrale autorizza la chiamata in causa del terzo è comunicata dalla Segreteria al terzo entro due giorni lavorativi dalla data del deposito. ART. 24 - Precisazione delle conclusioni 1. Quando gli arbitri ritengono il procedimento maturo per la pronuncia del lodo dichiarano la chiusura dell’istruzione e invitano le parti a precisare le conclusioni. 2. Se lo ritengano opportuno o una parte lo richieda, gli arbitri autorizzano il deposito di memorie conclusionali e di replica e fissano l’udienza di discussione. IL LODO ARBITRALE ART. 25 - Deliberazione, forma e requisiti del lodo 1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri. 2. Il lodo è redatto per iscritto ed è sottoscritto da tutti gli arbitri o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri e dell’impedimento o del rifiuto di chi non lo sottoscrive. 3. Il lodo deve contenere: a) il nome degli arbitri, delle parti e dei loro difensori; b) l’indicazione della sede dell’arbitrato; c) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti; d) l’esposizione sommaria dei motivi della decisione; e) il dispositivo; 4. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in tempi e luoghi diversi. ART. 26 - Deposito e comunicazione 1. Gli arbitri depositano il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno. 2. La Segreteria comunica a ciascuna parte l’avvenuto deposito del lodo. In ogni caso un originale del lodo deve essere trasmesso a ciascuna parte entro due giorni dalla data del deposito. ART. 27 - Termine per il deposito 1. Gli arbitri devono depositare il lodo definitivo nel termine di centottanta giorni dalla accettazione della nomina, o nel diverso termine previsto nella convenzione di arbitrato. 2. Il termine può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore della Camera Arbitrale o col consenso delle parti o dei loro difensori. 3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Direttore della Camera Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo. ART. 28 – Integrazione e correzione del lodo 1. L’istanza d’integrazione o di correzione di errori materiali o di calcolo deve essere depositata presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri. 2. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. 3. La Segreteria provvede a comunicare il provvedimento alle parti. 4. Nel caso di accoglimento dell’istanza, non sono dovuti diritti di segreteria né compenso agli arbitri. LE SPESE DEL PROCEDIMENTO ART. 29 - Spese del procedimento 1. Le spese del procedimento comprendono: a. i diritti di segreteria b. gli onorari degli arbitri c. il rimborso delle spese documentate. 2. I diritti di segreteria e gli onorari degli arbitri sono liquidati in conformità della Tariffa allegata. ART. 30 - Valore della controversia 1. Ai fini della definizione delle spese di procedimento, il valore della controversia è dato dalla somma di tutte le domande presentate, salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base delle indicazioni contenute negli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e degli arbitri. 3. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale. 4. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese. 5. Se la parte chiede l’accertamento di un credito e la condanna al pagamento di una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento. 6. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza. 7. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali gli arbitri hanno svolto le attività di accertamento. 8. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, La Segreteria, d’intesa col Direttore della Camera Arbitrale, lo stabilisce con equo apprezzamento. 9. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua. 10. In ogni fase del procedimento la Segreteria, d’intesa col Direttore della Camera Arbitrale o a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande. ART. 31 - Liquidazione e pagamento delle spese del procedimento 1. Gli arbitri liquidano nella decisione anche le spese del procedimento. 2. Nelle spese sono comprese: a) gli onorari e le spese degli arbitri; b) gli onorari e le spese degli esperti intervenuti nel procedimento; c) le spese documentate dalle parti per provvedere alle loro difese. 3. Gli onorari sono liquidati secondo i criteri fissati dalla Camera Arbitrale e in misura eguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all’estensore della decisione e all’arbitro delegato dal Collegio Arbitrale a particolari accertamenti istruttori, dedotti gli acconti versati. 4. Gli arbitri nel corso del procedimento possono richiedere un fondo spese. ART. 32 - Pagamento 1. Al pagamento delle spese e degli onorari le parti sono tenute in via solidale; nella pronuncia, tuttavia, gli arbitri decidono a quale parte debba fare carico l’onere delle spese e degli onorari, ovvero in quale misura debba essere ripartito. ART. 33 - Rinuncia agli atti 1. Ove durante il corso del procedimento arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, spetta all’Arbitro unico o al Collegio arbitrale liquidare con ordinanza le spese e gli onorari del procedimento. ART. 34 - Reclamo 1. Avverso la decisione di liquidazione delle spese e degli onorari, le parti possono proporre reclamo alla Camera Arbitrale, entro quindici giorni dalla comunicazione. La Camera Arbitrale decide in via definitiva. ART. 35 - Pagamento dei diritti di segreteria 1. I diritti di segreteria sono dovuti dalle parti in misura uguale. 2. La Segreteria, a richiesta di una delle parti, può richiedere a ciascuna parte diritti di segreteria in misura diversa in ragione del valore delle rispettive domande. 3. La Segreteria può richiedere alle parti, nel corso del procedimento, integrazione dei diritti inizialmente versati, in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per il pagamento. ART. 36 - Mancato pagamento 1. Se una parte non versa l’importo richiesto per i diritti di segreteria, la Segreteria, d’intesa col Direttore della Camera Arbitrale, può richiedere tale importo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento, ovvero può suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle proprie domande, fissando un termine per il pagamento. 2. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il Direttore della Camera Arbitrale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata, verificato l’adempimento. 3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, il procedimento si estingue, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La Segreteria ne dà comunicazione alle parti. TARIFFA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEGLI ONORARI DEGLI ARBITRI Valore della lite (in euro) fino a 25.000 da 25.001 a 50.000 da 50.001 a 100.000 da 100.001 a 250.000 da 250.001 a 500.000 da 500.001 a 1.000.000 da 1.000.001 a 3.000.000 da 3.000.001 a 5.000.000 oltre 5.000.001 Diritti di segreteria (in euro) 200 300 500 600 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 Onorari degli arbitri (in euro) Minimo Massimo Arb. unico 500 800 1.400 2.000 2.700 3.700 5.000 6.500 8.500 Coll. arb. 800 1.100 1.800 3.000 4.000 5.000 7.000 9.000 12.000 + 0.01% sul valore della lite Arb. unico 1.500 2.400 4.200 6.000 8.100 11.000 15.000 19.000 25.500 Coll. arb. 2.400 3.300 5.600 9.000 12.000 15.000 21.000 27.000 36.000 + 0.1% sull’eccedenza a 5.000.000
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