Allegato”B” alla deliberazione del C.C. n.05 del 28.02.2014 REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ALVITO (Provincia di Frosinone) REP.N°_______ CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL’INSTALLAZIONE DEFINITIVA DI UN GAZEBO CON STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO LAMELLARE AD USO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO DELLA TIPOLOGIA BAR ED OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, SULL’AREA COMUNALE DENOMINATA “PRATO SAN ROCCO” SITA NEL COMUNE DI ALVITO (FR) ALLA LOCALITÀ SAN ROCCO L'anno duemila_______, il giorno _________ del mese di ________, alle ore _______ in Alvito (FR) e nella Casa Comunale. Avanti di me Dott. ___________, Segretario Comunale del Comune di Alvito (FR) autorizzato per legge a ricevere gli atti del Comune stesso senza l'assistenza di testimoni, cui gli interessati, che hanno i requisiti di legge, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciano, sono personalmente comparsi i Signori: 1. Il Sig. ______________, nato a ________ (____) il _______, in qualità di _________ del Comune di Alvito, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Partita IVA n° 00297440604; 2. Il/La Sig./ra _________ nato/a in ______ (____) il ________e residente in ______ alla Via __________ n.___, C.F. ________________, in qualità di __________ della Società “ CHALET DEI PLATANI di Capoccia B. e Romanelli s.n.c.”, con sede legale in Alvito (FR) al Corso Silvio Castrucci n.2, Partita IVA n.01693600601, d’ora innanzi denominata ditta proponente; Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, convengono e stipulano quanto segue Premesso che: il Comune di Alvito (FR), con delibera di Consiglio Comunale n. ______del ______, a norma dell’art.8 del D.P.R. 07.09.2010, n.160, ha approvato la variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale, per la realizzazione dell’intervento proposto dalla Società “CHALET DEI PLATANI di Capoccia B. e Romanelli s.n.c.”, con sede legale in Alvito (FR) al Corso Silvio Castrucci n.2, Partita IVA n.01693600601, rappresentata dalla Sig.ra CAPOCCIA BENEDETTA nata a Sora (FR) il 24.03.1967, C.F. CPC BDT 67C64 I838N, consistente nell’installazione definitiva di un gazebo con struttura prefabbricata in legno lamellare ad uso attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico della tipologia bar ed opere di sistemazione esterna sull’area comunale denominata “Prato San Rocco” sita nel Comune di Alvito (FR) alla località San Rocco, dando atto che la realizzazione delle opere previste in progetto è subordinata, tra l’altro, alla stipula della convenzione, registrata e trascritta nelle forme di legge, che regola l’attuazione dell’intervento medesimo; 1 l’intervento di che trattasi prevede, tra l’altro, la realizzazione, a cura e spese della ditta proponente, di spazi ad uso parcheggi pubblici ed area a verde pubblico attrezzato, meglio individuati sugli elaborati grafici redatti dall’Arch. Ilenia Lollo di Alvito (FR) a corredo del progetto dell’intervento, a scomputo del contributo per urbanizzazioni primarie, come disposto dalla vigente normativa; la ditta proponente ha prodotto il certificato di destinazione urbanistica dell’area interessata datato _______, che si allega al presente atto; Per quanto sopra in premessa, si rende necessario stipulare tra la ditta proponente ed il Comune di Alvito, come sopra rappresentato, apposita convenzione per l’attuazione degli interventi di che trattasi; Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: Art. l. Oggetto della convenzione. Il soggetto come sopra costituito e denominato “ditta proponente”, assume nei confronti del Comune di Alvito (FR), gli impegni e gli obblighi di cui alla presente convenzione. La convenzione ha per oggetto l'urbanizzazione delle aree ricadenti nell’ambito dell’intervento proposto, in attuazione di quanto previsto con Delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____. Tutte le aree individuate dall’intervento, ivi compresi i manufatti esistenti, restano vincolate alle destinazioni d’uso ed alle modalità di utilizzazione indicate negli elaborati progettuali, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. ___ del ______ e nel progetto assentito; Art. 2. Nomina Rappresentante. Per quanto attiene ai rapporti con il Comune, derivanti dalla presente convenzione, essi saranno tenuti dal proponente per gli obblighi verso il Comune di Alvito. Art. 3. Opere di urbanizzazione. La ditta proponente si impegna, in attuazione del progetto come sopra approvato, nonché in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli: - alla realizzazione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione, consistenti nella realizzazione di spazi destinati a parcheggi e verde pubblico attrezzato e delle relative reti di servizi eventualmente necessarie (fogne - illuminazione - rete idrica) ed alla cessione delle medesime; - alla cessione, senza corrispettivo, al Comune, delle opere e di eventuali impianti manufatti a servizio delle stesse, con l'osservanza dei tempi e delle modalità precisate nei successivi artt.13, 16 e 17; - alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse aree, opere, impianti, manufatti, secondo quanto precisato ai successivi artt. 8, 9, 10 e 11. Art. 4. Contributo Relativo alle Opere di Urbanizzazione. Si dà atto che la quota di contributo relativo alle opere di urbanizzazione per l’attuazione dell’intervento di che trattasi, giusto art. 5 della legge 10/1977, come modificato dal D.P.R. 380/01, sarà determinata in base agli elaborati progettuali relativi alle specifiche opere. A scomputo totale o parziale del contributo, come sopra determinato, si provvederà mediante realizzazione diretta delle opere per la somma derivata dal computo metrico per l’ammontare di € __________. 2 La ditta proponente si impegna sin d’ora, per sé e per i propri aventi causa, a versare al Comune di Alvito (FR), nei termini e modalità di legge, le eventuali somme ancora dovute per contributo di urbanizzazione derivanti dallo scomputo delle opere realizzate in relazione all’importo sopra indicato. Art. 5. Contributo Relativo al Costo di Costruzione. La ditta proponente si impegna, per sé e per i propri aventi causa, a versare al Comune di Alvito (FR), nei termini e nelle modalità di legge, il contributo relativo al costo di costruzione, qualora dovuto in relazione alla tipologia di opera da realizzare. Art. 6. Destinazioni Urbanistiche e Norme Edilizie. Le aree interessate dall’intervento di che trattasi, in base agli elaborati progettuali allegati al progetto assentito, sono come di seguito specificate: • spazi di sosta (parcheggi pubblici) mq. ______; • aree destinate a verde pubblico attrezzato mq. ______ ; • viabilità interna, percorsi pedonali ed aree pavimentate mq. ______; • area a verde mq. ______; • parcheggi pertinenziali mq. ______; • aree interessate dall’edificazione mq.______ ; Per un totale di superficie pari a mq._____, cui mq.____ interessati dalla realizzazione delle opere da cedere al Comune. La realizzazione degli interventi dovrà osservare tutte le prescrizioni di cui alla vigente normativa, sia comunale che sovracomunale, in conformità al progetto assentito, al Regolamento Edilizio ed altri regolamenti comunali vigenti in materia, nonché ogni altra disposizione in merito ai regimi vincolistici eventualmente gravanti sull’area di intervento. Tutte le aree individuate dall’intervento, ivi compresi i manufatti esistenti, restano vincolate alle destinazioni d’uso ed alle modalità di utilizzazione indicate negli elaborati progettuali, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. ___ del ______ e nel al progetto assentito; Art. 7. Esecuzione e Vigilanza delle Opere di Urbanizzazione La ditta proponente si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione di cui al precedente art.3, secondo il progetto approvato. Le opere potranno essere soggette a collaudi in corso d'opera e saranno soggette a collaudo definitivo da parte del Comune e, nel caso, dagli Enti erogatori e/o gestori. La ditta proponente si impegna sin d’ora ad assumere l’onere derivante dalle eventuali spese di collaudo. Art. 8. Rete stradale e parcheggi pubblici. I parcheggi pubblici e le strade di accesso dovranno essere costruiti secondo gli elaborati progettuali ed in conformità con tutte le norme in materia di sicurezza; l’esecuzione dovrà garantire una corretta transitabilità e sicurezza di traffico, rapido deflusso delle acque piovane e idonea sistemazione, ove richiesto, dei servizi pubblici. Tutte le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo al Comune. La cessione delle stesse opere è regolata dalle disposizioni contenute nel successivo art.15. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico della ditta proponente e/o della ditta proprietaria, fino alla scadenza naturale della concessione dell’area comunale interessata, salvo 3 proroghe. La ditta proponente e/o i propri aventi causa, si impegnano a consentire l’uso pubblico delle opere suddette alla loro ultimazione prima della consegna al Comune, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo al pagamento dei contributi, compensi o indennizzi di sorta. Art. 9. Impianti di Innaffiamento. Per l'acqua di innaffiamento delle superfici destinate a verde pubblico, la ditta proponente dovrà provvedere, a proprie cure e spese, al reperimento dell'acqua necessaria e, qualora previsti in progetto, alla realizzazione degli impianti di innaffiamento. I lavori potranno essere soggetti a collaudi in corso d'opera e saranno soggetti a collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune. Tutte le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo al Comune. La cessione delle opere realizzate è regolata dalle disposizioni contenute nel successivo art.15. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico della ditta proponente fino alla scadenza naturale della concessione dell’area comunale interessata, salvo proroghe. Le clausole pattuite a favore del Comune si intendono qui ripetute e trascritte. Art. 10. Fognature e Impianti di Depurazione. La ditta proponente si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto, secondo il progetto approvato. La cessione delle opere realizzate è regolata dalle disposizioni contenute nel successivo art.15. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico della ditta proponente fino alla scadenza naturale della concessione dell’area comunale interessata, salvo proroghe. Art. 11. Impianti di illuminazione delle aree pubbliche. La ditta proponente provvederà, a proprie spese, sulla base del progetto approvato, ove previsti, alla realizzazione degli impianti necessari alla illuminazione delle aree destinate a parcheggio pubblico e verde pubblico. La ditta proponente si impegna a porre in funzione gli impianti appena possibile, anche prima della loro cessione. Tutte le opere eseguite verranno cedute senza corrispettivo al Comune. La cessione delle opere realizzate è regolata dalle disposizioni contenute nel successivo art.15. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico della ditta proponente fino alla scadenza naturale della concessione dell’area comunale interessata, salvo proroghe. Le clausole pattuite a favore del Comune si intendono qui ripetute e trascritte. Art. 12. Urbanizzazione Secondaria. La ditta proponente non assume alcun impegno in merito alla urbanizzazione secondaria in quanto il progetto di che trattasi non prevede realizzazioni riconducibili all’urbanizzazione secondaria. Art. 13. Tempi Massimi di Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione. Per le opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 3, i comparenti si impegnano a rispettare i termini appresso specificati: • per le opere di urbanizzazione come indicate al precedente art. 3, il termine massimo di 4 ultimazione dei lavori è fissato in tre anni decorrenti dalla data del rilascio del Permesso di Costruire; Il rispetto dei termini di cui sopra dovrà essere certificato con "nulla osta" rilasciati dai competenti uffici comunali; Art. 14. Tempi di Attuazione degli interventi. La realizzazione delle opere private dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate al precedente art.3, con l’inizio dei lavori di realizzazione delle opere private, dovranno essere iniziate anche le opere di urbanizzazione indicate al precedente art. 3. Tutte le opere sopra descritte dovranno essere ultimate entro i termini di cui al precedente art. 13, salvo le proroghe previste dalla legge. Il completamento delle opere private potrà avvenire solo a seguito della definitiva esecuzione delle opere di urbanizzazione e quant’altro necessario a dare le opere finite a regola d’arte. Le deroghe di cui ai precedenti punti potranno essere concesse dietro specifica richiesta della ditta proponente o di eventuali aventi diritto, fermo rimanendo che il Comune provvederà al rilascio dei certificati di agibilità, anche provvisoria, degli immobili interessati alle deroghe suddette, soltanto dopo collaudo definitivo favorevole delle opere in questione. Le eventuali proroghe ai termini di ultimazione delle opere di urbanizzazione sono concesse dal Comune di Alvito a propria insindacabile discrezionalità. Art. 15. Cessione e Collaudo delle opere di Urbanizzazione. Le opere di urbanizzazione e relativi impianti realizzati su aree comunali si intendono acquisiti al Comune ai sensi e per effetti dell’art.934 e segg. cod. civ. senza alcun onere per il Comune. Tali opere ed impianti rimarranno nella disponibilità della ditta proponente sino all’emissione ed approvazione del certificato di collaudo definitivo delle opere. Il procedimento di collaudo definitivo dovrà essere iniziato entro 3 mesi dal ricevimento della lettera raccomandata attestante l’ultimazione dei lavori e dovrà essere approvato dal Comune entro 2 mesi dall’inizio. In ogni caso la ditta proponente è tenuta, a favore del Comune per le opere e i manufatti suindicati, alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli art.1667, 1668, e 1669 cod. civ. Le opere e i manufatti di cui al presente articolo saranno consegnati al Comune con formale verbale di consegna, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 3 e cioè fino alla scadenza naturale della concessione dell’area comunale interessata, salvo proroghe, e saranno immessi nel demanio o nel patrimonio indisponibile del Comune. Art. 16. Trasferimento della concessione dell’area e degli edifici e Adesione dei subentranti alla Convenzione. La ditta proponente si impegna ad inserire negli atti di trasferimento della concessione dell’area e/o degli edifici di che trattasi, le clausole seguenti da riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, copia autentica nella nota stessa: “il subentrante dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune in data…………e trascritta il…………accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. Il subentrante si impegna pertanto, ad osservare in proprio le norme circa l’utilizzazione delle aree ed edifici, nonché ad inserire le clausole di cui al presente comma ed ai precedenti nel contratto di ulteriore trasferimento della concessione del lotto, nonché ad inviare al Comune, a mezzo lettera raccomandata, copia autentica della relativa nota di trascrizione”. 5 Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dal subentrante ai sensi dell’art.1341 cod. civ. Art. 17. Proroga dei Termini di Ultimazione dei Lavori Previsti in Progetto. Il Comune potrà con apposito atto motivato, accordare proroghe ai termini per l’ultimazione dei lavori, così come disposto dall’art.15 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001, in considerazione della mole delle opere da realizzare. Art. 18. Garanzia per gli Obblighi Assunti. A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta proponente, con la presente convenzione ed in solido per le opere di urbanizzazione come indicate al precedente art.3, e salvo quanto successivamente prescritto, viene depositata da parte della ditta proponente, una fideiussione assicurativa rilasciata dalla società ____________ Agenzia _____di _____, con polizza numero ________ del ______ per l’importo di €_________, corrispondente all’ammontare del valore delle stesse opere di urbanizzazione a carico della stessa ditta proponente, desunto dal computo metrico assunto al prot.n. ______ del _________, costituente il progetto delle opere di urbanizzazione. Ad opere ultimate, le garanzie come sopra presentate saranno mantenute quale mallevaria per gli oneri attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime di urbanizzazione da eseguirsi nei modi e tempi stabiliti nei precedenti articoli. Le garanzie come sopra specificate vengono accettate dal Comune di Alvito sia per quanto attiene al contenuto sia per quanto riguarda la idoneità della fideiussione. La ditta proponente, inoltre, si obbliga: a) ad integrare il valore delle fideiussioni rispetto alle entità attuali nel caso in cui esso si appalesasse insufficiente per l’effetto dell’eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali; b) a reintegrare le fideiussioni medesime qualora esse venissero incamerate dal Comune in tutto o in parte a seguito di inadempienze. Si dà atto che nei contratti fideiussori è stata inserita la specifica clausola che impegna l’istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, con la esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell’art. 1944 cod. civ. e senza attendere la pronuncia del giudice. Si dà altresì atto che il fideiussore rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con i comparenti. Il Comune provvederà a svincolare le fideiussioni entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di manutenzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 3 e, comunque, al formale collaudo delle opere. Art. 19. Clausola Compromissoria. Tutte le controversie che potessero insorgere in merito alla interpretazione e alla esecuzione della presente convenzione saranno riferite alla competente giurisdizione ordinaria. Art. 20. Inadempienze e Sanzioni. In caso di inadempienza da parte del proponente ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione afferenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune previa messa in mora, potrà sospendere l’esecuzione dei lavori nonché, procedere d’ufficio e in danno della parte inadempiente, previo formale preavviso di giorni trenta. 6 Avvenuto l’adempimento e la esecuzione in danno e previo rimborso delle spese sostenute dal Comune saranno revocati i provvedimenti di sospensione dai lavori. Salva ipotesi di applicazione del comma 6 art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dal D.P.R. 380/01, il Comune potrà dichiarare, in danno del proponente, la decadenza della presente convenzione, per la parte non eseguita nei seguenti casi: a) il ritardo di oltre anni 2 rispetto ai termini fissati dal precedente art. 13 per la attuazione di quanto ivi previsto salvo l’ipotesi prevista dall’art. 17; b) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini previsti dall’art.13, nonché esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità tra i progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della Convenzione; c) la mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui al precedente art.18; d) il mancato adempimento degli obblighi in materia d’imposta di registro, inerente alla presente convenzione o ad esse conseguente, nonché quelli relativi ad altri atti da stipulare con il Comune o altri Enti interessati a norma della presente convenzione; e) il mancato inserimento da parte dei comparenti, nei contratti di trasferimento della concessione delle aree e/o degli immobili di che trattasi, della clausola di cui all’art. 16; f) le reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione. La dichiarazione della decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al proponente per effetto della convenzione, ivi compreso l’esonero dai contributi di cui all’art. 6 della legge n. 10/1977, determinerà altresì l’acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti di cui all’art. 3, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. Contro l’accertamento effettuato dal Comune, il proponente potrà proporre domanda davanti al giudice competente a norma delle vigenti disposizioni di legge. Art. 21. Durata della Convenzione. La presente convenzione scadrà al termine di 10 anni decorrente dalla data di sottoscrizione della medesima, salvo che le parti, in qualunque momento prima della scadenza, non si accordino di prorogarla con eventuali modifiche ed integrazioni, per un ulteriore periodo di tempo. Alla scadenza della convenzione, nel caso in cui questa non fosse prorogata o rinnovata, per la parte del comprensorio nella quale non fossero eventualmente completati gli interventi, restano in vigore, anche nelle ipotesi di applicazione del comma 6 art.13 della legge 10/1977, le previsioni del progetto urbanistico di cui alla presente convenzione fino a quanto l’amministrazione non dovesse adottare per il comprensorio un piano particolareggiato ed altro strumento esecutivo. Eventuali modifiche necessarie per motivi di interesse pubblico alle previsioni urbanistiche del P.R.G. comporteranno la decadenza della presente convenzione senza che i comparenti o loro successori o aventi causa, possano avanzare pretese di sorta a titolo di indennizzo o risarcimento danni, salva la possibilità di modificare la presente convenzione o di stipularne una nuova secondo le mutate previsioni urbanistiche della zona, salvo comunque il rimborso della quota proporzionale della spesa per le opere di urbanizzazione realizzate a vantaggio delle aree per le quali le modifiche suddette abbiano esclusa o ridotta la possibilità di realizzare gli interventi di che trattasi. Art. 22. Trascrizione della Convenzione. La presente convenzione sarà trascritta integralmente in tutti i suoi articoli. Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della ditta proponente che chiede tutte le 7 agevolazioni fiscali in materia. I compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle fideiussioni di cui all’art.19 e gli oneri per i collaudatori delle opere di urbanizzazione, sono a carico della ditta proponente e/o della ditta proprietaria. Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente atto e loro conseguenti saranno a carico della ditta proponente. Richiesto io Notaio / Segretario rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura a tutti gli intervenuti, i quali a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, firmandolo con me Notaio / Segretario Generale. Scritto da persona di mia fiducia, con ausilio di mezzo elettronico su 8 facciate di altrettanti fogli, compreso la presente facciata fino a qui, oltre le firme. Letto, confermato e sottoscritto. La ditta proponente ……………………..……………… Il rappresentante dell’Amministrazione Comunale …….……………………………… Il Segretario Comunale .……………………………………. 8
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