1 REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ DI TORINO PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO "AMBITO DELLA CONTINASSA" - Schema di Convenzione - - ai sensi degli artt. 43 e 45 della Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i., TRA la Città di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Sig. ..............……….. nato a ……..... il ……......, domiciliato per la carica in ......….. via ……… (di seguito la “Città” o il “Comune”); E la Società Juventus F.C. S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00470470014, in questo atto rappresentata dal Sig. Aldo Mazzia, nato a Torino il 14 agosto 1956, domiciliato per la carica presso la sede della Società,non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società (di seguito “Juventus” o il “Proponente”). PREMESSO CHE a. la Città di Torino è proprietaria dell’area facente parte della Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) denominata Ambito 4.25 “Continassa”, così come definito dalla Variante Parziale al P.R.G. n. 277, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 mecc. n. 201207696/009 del 21 dicembre 2012 (di seguito “Variante n. 277”). L’Ambito “4.25 Continassa” è situato nella zona Nord-Ovest della Città, al confine con il Comune di Venaria Reale, delimitata a nord dalla Strada Druento, a ovest da via Traves, a sud da Corso Ferrara e confinante ad est con corso Gaetano Scirea (ex Grande 2 Torino), compresa nella Circoscrizione Amministrativa 5 “Vallette – Madonna di Campagna – Borgata Vittoria”, “Ambito Continassa”; b. l’Ambito Continassa ha una superficie catastale pari a mq. 256.800 e ivi è prevista un’utilizzazione edificatoria massima pari a mq. 38.000 di SLP, di cui mq. 5.000 di SLP destinati alla realizzazione di uffici che ospiteranno tra l’altro la nuova sede sociale di Juventus, a seguito del trasferimento dei diritti edificatori dall’Ambito “4.23 Stadio Delle Alpi”, come meglio specificato al punto 3) della successiva lettera c). In data 17 luglio 2012, con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2012 03875/009, è stato approvato il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 24 luglio 2012 da Città di Torino e Juventus, avente ad oggetto l’“Ambito Continassa” nel quale la Città dichiarava l’interesse, previa approvazione di apposito strumento urbanistico, a trasferire il diritto di superficie su parte dell’area Continassa, per complessivi mq. 180.000 circa, in favore di Juventus con durata di 99 anni. La Città manifestava altresì il proprio interesse a cedere a Juventus la relativa SLP, pari a 33.000 mq., al fine di consentire una riqualificazione con destinazioni miste tra loro complementari; c. in data 21 dicembre 2012, con Deliberazione mecc. n. 201207696/009, il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 277 nonché l’Atto di Novazione del Protocollo di Intesa del 24 luglio 2012, con il quale la Città confermava il proprio interesse a trasferire a Juventus, per un periodo di 99 anni, il diritto di superficie sull’Area Juventus nonché la relativa SLP di mq 33.000. La SLP ammissibile all’interno dell’“Ambito Continassa” secondo quanto definito dalla suddetta Variante n. 277 risulta così destinata: 1. ad attività per lo spettacolo, turistico ricettive, per il tempo libero e la pratica sportiva, servizi sanitari per lo sport, commerciali e pubblici esercizi esclusivamente complementari all’attività principale (ASPI) nei limiti consentiti dalle N.U.E.A. ai sensi dell’art. 3 comma 20 delle N.U.E.A. e per una superficie non inferiore a mq. 21.000 di SLP; 2. a residenza per civile abitazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 delle N.U.E.A., per una superficie massima di mq. 12.000 di SLP; 3. ad uffici destinati tra l’altro a sede sociale della Juventus per una superficie massima di mq 5.000 di SLP, a seguito del trasferimento dei diritti edificatori dall’Ambito “4.23 3 Stadio delle Alpi” all’“Ambito Continassa”, secondo quanto esposto dalla lettera d) che segue. La ZUT prevede un’area a servizi pubblici, ovvero spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport e parcheggi, per una superficie catastale di circa mq. 81.325, di seguito definita come Lotto B; d. la Cascina Continassa è classificata nell’ambito del gruppo di appartenenza 3 - “edifici di valore storico ed ambientale” - e 4 - “edifici di valore documentario” - relativamente ai quali sono ammessi gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come previsto nella tabella dell’art. 26 delle N.U.E.A. In particolare, in data 14 gennaio 2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con decreto n. 10/2013, notificato alla Città con nota prot. 328/13, ha decretato l’immobile della Cascina Continassa di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. A tal fine con decreto n. 34/2013 del 6 febbraio 2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha autorizzato la costituzione del diritto di superficie di detto immobile dettando prescrizioni vincolanti. La scheda normativa dell’Ambito “4.25 Continassa” disciplina, in particolare, gli interventi ammessi ed i relativi pareri preventivi della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza. In data 19 aprile 2013 Juventus ha sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli istanza di autorizzazione al progetto di massima “Cascina Continassa – Sede Juventus F.C. S.p.a.”. In data 17 maggio 2013 la predetta Soprintendenza ha approvato il progetto di massima, riservandosi di rilasciare l’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 22 D.Lgs. 42/04 a seguito della presentazione del rilievo completo del manufatto e della redazione di un progetto definitivo-esecutivo, secondo le indicazioni della Soprintendenza stessa; e. in data 28 dicembre 2012, con scrittura privata autenticata dal Notaio GANELLI repertorio 26.431/17.420 registrata all’Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 23 gennaio 2013 ai numeri 3109/2422, in attuazione dell’Atto Novativo, le Parti hanno siglato il Contratto Preliminare avente ad oggetto il trasferimento, ai sensi dell'art. 952 comma 2° Codice Civile, della proprietà superficiaria di tutti ed ogni immobile, fabbricato e 4 costruzione insistenti sull’Area Juventus (puntualmente identificata al Catasto Terreni Foglio 1064 Particelle 58, 60, 47, 33,43,3, 5, 6, 45, A ed al Foglio 1063 Particella 83, (all. n. …….) a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad Euro 11.700.000,00; f. in data 14 giugno 2013, con atto a rogito Notaio GANELLI rep. 27.321/18.078 registrato a Torino con n. 10465, è stato stipulato il Contratto Definitivo avente per oggetto il trasferimento a favore di Juventus della proprietà superficiaria e costituzione del diritto di superficie e dei relativi diritti edificatori su parte dell’Ambito “4.25 Continassa”. L’art. 1 bis del Contratto Definitivo prevede che le particelle identificate al Foglio 1064 nn. 62 e 63 per un totale di mq. 34, di proprietà di AEM S.p.a., vengano acquisite direttamente da Juventus. L’art. 2 del contratto in questione prevede altresì che “la Città di Torino riconosce la facoltà di Juventus di cedere a terzi, anche parzialmente, il diritto di superficie e/o altri diritti reali e/o personali di garanzia e/o di godimento sull’intera Area Juventus (inclusa la SLP) ovvero su immobili, costruzioni e/o manufatti e/o quant’altro insista e insisterà sull’Area Juventus”. Pertanto, con atto a rogito notaio dott. …….., Juventus ha acquisito le predette particelle; g. in data 30 luglio 2013 con protocollo edilizio n. 2013-14-14823 dell’1 agosto 2013, Juventus ha presentato istanza di Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i. in attuazione delle prescrizioni previste dalla Variante n. 277; tale proposta è stata successivamente modificata ed integrata in data 30 ottobre 2013, a firma dell’arch. Alberto Rolla, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 1019; h. ai sensi dell’art. 45 della L.U.R. 56/77 e s.m.i. e delle N.U.E.A. di P.R.G. la presente Convenzione ha i seguenti contenuti essenziali: - l’impegno all’assoggettamento a favore della Città; - l’impegno alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione previste a scomputo del contributo di costruzione; - le modalità e tempi di realizzazione degli interventi e delle Opere di Urbanizzazione; - l’impegno del Proponente al versamento alla Città della differenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ove dovuti; - le sanzioni convenzionali per l’inadempimento delle previsioni di cui alla presente Convenzione; 5 - al fine dell’assolvimento di quanto previsto agli artt. 6 comma 10 bis e 7 comma 16 delle NUEA di PRG, l’intervento edilizio in progetto nell’“Ambito 4.25 Continassa” prevede una quota di edilizia “convenzionata” per una SLP di mq 700 (pari al 10% della differenza generata dall’effettiva SLP residenziale edificabile e una franchigia di 4.000 mq di SLP a destinazione non residenziale); i. la presente proposta di P.E.C.: - ha acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 31 ottobre 2013; - ha acquisito il parere favorevole del Settore Ambiente e Territorio – Ufficio Inquinamento Acustico, relativamente alle pratiche acustiche di Impatto e Clima, in data …………….; - parere Servizio Urbanizzazioni; l. nel termine di trenta giorni messo a disposizione dell’organo di decentramento amministrativo, per l’espressione del parere di competenza a far data dal ricevimento del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e dello schema di Convenzione, non sono pervenute osservazioni ed è stato rilasciato parere favorevole da parte del Consiglio Circoscrizionale n. V con Deliberazione mecc. …………………. del ……………………… (o in alternativa, sono pervenute le osservazioni alle quali si è contro dedotto con la stessa deliberazione di approvazione); m. a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio on line della Città del P.E.C. e dello schema di Convenzione per la durata di quindici giorni, nei quindici giorni successivi messi a disposizione di chiunque abbia interesse ad inoltrare eventuali note e proposte scritte, non sono pervenute osservazioni (o in alternativa, sono pervenute le osservazioni da parte di ………………………………., alle quali si è contro dedotto con la stessa delibera di approvazione); n. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 del Codice Civile, il Proponente con atto a rogito del Notaio ………………. in data ……………………, rep. …………………….., registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Torino … in data …………………… al numero ………………………., ha stipulato atto unilaterale d’obbligo con il quale si impegna a sottoscrivere il presente schema di Convenzione; o. in data …………. è stata costituita a favore della Città, una fidejussione dell’importo di € 127.695,24 (centoventisettemilaseicentonovantacinque/24), pari al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione dovuti, a garanzia della puntuale stipula della presente Convenzione; 6 p. in data ………………. il P.E.C. è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione mecc. n. …………….., unitamente allo schema di Convenzione, controdeducendo alle eventuali osservazioni presentate e dando mandato al Dirigente competente di procedere alla stipulazione della Convenzione medesima; TUTTO CIO’ PREMESSO le Parti come sopra costituite in atto, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 Generalità Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. ARTICOLO 2 Proprietà degli immobili Il Proponente, come già descritto in premessa, è titolare del diritto di superficie e dei relativi diritti edificatori per la durata di anni 99 (novantanove), sulle aree di superficie catastale pari a mq. 175.475 oggetto del presente Piano Esecutivo Convenzionato, di seguito denominato per brevità P.E.C. (allegato 1). ARTICOLO 3 Elaborati costituenti il P.E.C. Oltre alla presente Convenzione, il P.E.C. comprende i seguenti elaborati: - Relazione Illustrativa - Inserimento ambientale - Progetto planivolumetrico - Norme Tecniche - Relazione Illustrativa – Progetto Preliminare Opere di Urbanizzazione 7 - Computo metrico estimativo – Analisi prezzi – Sistemazione cumulo, viabilità e opere strutturali - Computo metrico estimativo – Analisi prezzi – Reti idriche, reti tecnologiche - Inserimento ambientale - Elaborati grafici - Verifica di compatibilità acustica - Valutazione previsionale di clima acustico - Valutazione previsionale di impatto acustico - Relazione Geologica - Rapporto Ambientale Preliminare - Fasce di rispetto – Pozzi idropotabili Tutti i suddetti elaborati, in quanto parte integrante della citata deliberazione di approvazione della Giunta Comunale n. ………… mecc. …………………. del ………………, hanno già acquisito natura di atti pubblici e ne è, dunque, qui omessa l’allegazione, dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto ed impegnandosi ad osservarne le prescrizioni ed a farle osservare. Gli elaborati stessi sono depositati nell’archivio della Città, che ne cura la custodia e ne garantisce per Legge la presa visione ed il rilascio di eventuali copie. ARTICOLO 4 Standard urbanistici - Aree a servizi pubblici L’offerta di servizi pubblici prevista nel PEC di mq. 42.500 soddisfa ampiamente il fabbisogno minimo di cui alla scheda normativa di P.R.G. pari a mq. 36.147 (allegato 3). Tali aree a servizi sono articolate nei seguenti Lotti (allegato 2): - Lotto A: area concessa in diritto di superficie alla Società Juventus F.C. S.p.a. (area Juventus) di superficie catastale pari a mq. 175.475, sul quale è previsto l’assoggettamento all’uso pubblico di circa mq. 31.100, di cui mq. 14.000 destinati a verde pubblico, mq. 10.300 a parcheggi pubblici a raso e mq. 6800 a piazza pubblica; - Lotto B di superficie catastale pari a mq. 81.325 di proprietà della Città su parte del quale è previsto la realizzazione, a cura della Società Juventus F.C. S.p.a. e a scomputo 8 degli oneri di urbanizzazione, di una strada di collegamento tra C.so Gaetano Scirea e Via Traves su un’area di circa 11.400 mq. (allegato 4 e allegato 8). Le modalità attuative relative all’assoggettamento sono individuate nel successivo art. 5 della presente Convenzione. ARTICOLO 5 Impegno all’assoggettamento all’uso pubblico Con il presente atto il Proponente si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., ad assoggettare all’uso pubblico le aree destinate a servizi pubblici per complessivi mq. 31.100 (allegato 4 e allegato 8) insistenti sull’area denominata Juventus. Eventuali interventi sottostanti le aree assoggettate ad uso pubblico, ove vadano ad interessare la soprastante sistemazione a pubblico servizio, comporteranno l’obbligo di totale ripristino a cura e spese di chi effettua l’intervento. L’assoggettamento, con l’individuazione puntuale delle modalità di fruizione e gestione pubblica, sarà effettuato con apposito atto e previo frazionamento entro 150 giorni dal rilascio del certificato di collaudo finale delle opere di urbanizzazione, pena l’applicazione di apposita penale di 100 Euro per ogni giorno di ritardo imputabile al Proponente. Su tali aree e preferibilmente sulla porzione destinata a piazza pubblica, in accordo con il Servizio competente della Città, la Società Juventus si impegna a far realizzare e a collocare a propria cura e spese un’opera d’arte dedicata alla memoria delle vittime dell’Heysel. Le aree dovranno essere assoggettate all’uso pubblico, libere da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti da evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione, dall’atto di costituzione della proprietà superficiaria. Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di destinazione a servizi pubblici saranno trascritti presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. Ogni eventuale diversa utilizzazione comporterà, con il venir meno dell’indicato uso pubblico, la violazione della presente Convenzione e la conseguente applicazione delle sanzioni di seguito previste. 9 La gestione e la manutenzione di tutte le aree assoggettate all’uso pubblico, le modalità di uso, nonché gli oneri derivanti dal loro utilizzo e le relative utenze (illuminazione, manutenzione delle aree verdi, delle aree attrezzate e degli spazi di socializzazione, ecc.) sono a carico del Proponente. Pertanto, su tutte le aree assoggettate all’uso pubblico comprensive delle opere su di esse insistenti, sono a carico del Proponente, che a tal fine potrà individuare apposito soggetto per la gestione delle stesse, le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e la relativa pulizia secondo le modalità ordinariamente applicate dalla Città. Le reti idriche e fognarie sottostanti le aree assoggettate all’uso pubblico saranno gestite dagli enti individuati dalla Città per la manutenzione, in quanto di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Le attività sopra indicate e l’utilizzo delle aree assoggettate all’uso pubblico saranno disciplinate da apposite Convenzioni che saranno stipulate tra il Proponente e, laddove necessario, anche dal soggetto che sarà individuato da quest’ultimo, e la Città contestualmente all’atto di assoggettamento. La Città e la Circoscrizione competente si avvarranno di personale proprio o esterno, appositamente incaricato per effettuare controlli sulla regolare fruizione delle aree da parte dei cittadini ed in genere sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Per esigenze di ordine pubblico la Città e la Circoscrizione garantiranno l’ordinaria attività di vigilanza della Polizia Municipale. Qualora dovessero essere accertate violazioni degli obblighi assunti dal suddetto Proponente ai sensi della presente Convenzione, la Città provvederà a inviare al Proponente medesimo una motivata diffida ad adempiere entro un termine congruo. Nel caso il Proponente non provveda a garantire le condizioni di buona manutenzione e di piena fruibilità pubblica delle aree assoggettate ad uso pubblico entro il termine assegnato, lo stesso sarà tenuto a rifondere alla Città le spese di manutenzione da questa sostenute per il ripristino delle condizioni di utilizzo, con una maggiorazione a titolo di penale, del 30% dell’ammontare complessivo delle spese di cui sopra. Le disposizioni sopra indicate non precludono alla Città il diritto di sanzionare eventuali casi di inadempienza del Proponente anche non espressamente previsti dalla presente Convenzione ma comunque rilevanti per la corretta utilizzazione delle aree assoggettate all’uso pubblico. 10 La Città contesterà formalmente le inadempienze rilevate entro il termine di 30 giorni dalla notizia dell’accaduto, con diritto del Proponente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della Città, di esporre per iscritto le proprie controdeduzioni che saranno valutate dalla Città. Trascorso inutilmente tale termine si procederà a sanzionare l’inadempienza. Fermo restando le superfici complessive delle aree per servizi, in sede di frazionamenti e di successivi atti di assoggettamento, le superfici delle aree assoggettate saranno oggetto di una più puntuale definizione, senza che ciò comporti la necessità di modificare il progetto e la presente Convenzione. ARTICOLO 6 UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DEL PROPONENTE DELLE AREE DELLA CITTÀ Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP n. 257, la Città si impegna a garantire al Proponente la disponibilità a titolo gratuito, per tutto il periodo necessario, delle aree e degli spazi pubblici utili alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed all’allestimento dei relativi cantieri, fino al collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione stesse. La Città si impegna inoltre a garantire al Proponente, a titolo gratuito, la disponibilità, per tutto il periodo necessario, delle aree e degli spazi pubblici esterni alla delimitazione del PEC (opere extra ambito), di proprietà del Comune di Torino ed attualmente utilizzate per viabilità e marciapiedi, necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, facilitando a tal fine gli eventuali provvedimenti necessari (verifica delle proposte relative alla viabilità temporanea ed emissione delle relative ordinanze viabili). Il Proponente solleva la Città da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso delle aree pubbliche utilizzate ai fini delle cantierizzazioni di cui sopra. L’esenzione è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori così come previsto dal presente PEC. In entrambi i casi il beneficio dell’esenzione dal canone non si estende alle eventuali proroghe che eventualmente la Città accordi per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione. In tal caso il Proponente sarà tenuto a corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per l’intero periodo oggetto di proroga. Qualora il cantiere relativo alle opere di urbanizzazione ricada all’esterno del Pec, 11 comunque su aree assoggettate all’uso pubblico oppure di proprietà della Città, dovrà essere presentata la relativa richiesta di concessione ai competenti uffici della Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo pubblico senza previsioni di maggiori oneri; laddove il predetto cantiere sia altresì utilizzato per la realizzazione dell’intervento edilizio privato, dovrà essere corrisposto il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico. Il Proponente solleva la Città da qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dall’uso delle aree pubbliche utilizzate. ARTICOLO 7 Durata del P.E.C. e tempi di realizzazione degli interventi L’ultimazione complessiva degli interventi dovrà avvenire entro il termine di anni 10 (dieci) decorrente dalla stipula della presente Convenzione. Anche in conformità al successivo art. 12, tutte le opere inerenti le aree destinate a servizi pubblici dovranno essere eseguite dal Proponente delle unità di intervento in cui è articolato il PEC. Le opere di urbanizzazione inerenti gli standard dovuti per gli interventi previsti possono essere realizzate per fasi (allegato 5) e nel rispetto del Cronoprogramma allegato al PEC. In particolare, quelle afferenti ad ogni singolo permesso di costruire, dovranno essere ultimate entro 3 anni dall’inizio dei lavori relativi al permesso stesso, fermo restando che l’ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione dovrà avvenire entro i 10 anni dalla firma del presente atto ovvero entro i termini di validità della presente Convenzione. Il Comune, su richiesta motivata da parte del Proponente, potrà accordare proroghe a detti termini qualora siano sopravvenuti, durante la loro esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà del Proponente medesimo. ARTICOLO 8 Contributo di costruzione Il Proponente si impegna a corrispondere il contributo di costruzione per un importo totale pari ad Euro 6.476.488,62, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire e secondo le ordinarie modalità previste dalla Città. 12 Da tale importo dovrà essere detratto l’importo delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nonché il valore delle opere ambientali come risultanti da apposito Progetto Ambientale approvato dalla Città. Gli oneri di urbanizzazione, salvo quanto sarà calcolato al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, ammontano, pertanto, ad Euro 4.256.508,00 di cui Euro 2.729.168,00 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 1.527.340,00 a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria. Qualora il valore totale del contributo di costruzione sia superiore ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle Opere a Standard e delle Opere Ambientali, la differenza positiva sarà versata da Juventus alla Città. Ai sensi dell’art. 4 del Contratto definitivo sottoscritto in data 14 giugno 2013 tra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.a. avente ad oggetto il trasferimento della proprietà superficiaria dell’area Continassa, la predetta compensazione delle opere di urbanizzazione avrà luogo ad avvenuto collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e delle opere ambientali. ARTICOLO 9 Opere di urbanizzazione primaria sottosoglia a scomputo degli oneri di urbanizzazione L’art. 45 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito con Legge n. 214/2011 del 22 dicembre 2011, nel modificare l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), prevede che “Nell’Ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. In conformità al disposto di cui all'articolo 16, comma 2bis del citato D.P.R. 380/2001, il Proponente si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste dal P.E.C. con le modalità individuate nei progetti esecutivi delle singole opere e con l'articolazione operativa di cui al successivo articolo 12. Il valore stimato delle opere di urbanizzazione di Euro 4.255.446,04, già dedotto del “coefficiente di riduzione” pari al 20% come da deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 201002469/009 del 27 settembre 2010, è rappresentato dall’importo totale dei differenti 13 lavori, considerando tutte le opere di urbanizzazione primaria sottosoglia, anche se appartenenti a diversi lotti, la cui esecuzione è in capo al singolo titolare del permesso di costruire. Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare è determinato utilizzando il prezzario vigente al momento dell’approvazione del progetto esecutivo. Il Proponente si impegna, comunque, ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le Opere di Urbanizzazione previste nel progetto esecutivo delle opere stesse. I progetti (preliminare ed esecutivo) dovranno essere redatti secondo le modalità dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici). Le opere da eseguire a scomputo sono specificate nel progetto preliminare e consistono nella realizzazione della strada di collegamento tra C.so Gaetano Scirea e Via Traves, localizzata nel Lotto B, comprensiva dei sottoservizi occorrenti e nella realizzazione delle aree assoggettate all’uso pubblico (aree a verde, percorsi pedonali di collegamento, piazza centrale e parcheggi) relative al Lotto A. La realizzazione dei distinti Lotti di intervento delle Opere di Urbanizzazione potrà essere temporalmente correlata alla attuazione dei corrispondenti Lotti edilizi e relativi Permessi di Costruire. In tal caso la corrispondenza tra le opere di urbanizzazione e i Lotti edilizi verrà articolata come segue: • OUL1 Fase 1 (Juventus Training Center, Juventus Hotel); • OUL2 e OUL3 Fase 2 (Concept Store, intrattenimento e commercio); • OUL4 Fase 3 (Sede Sociale Juventus). La realizzazione della nuova viabilità, della rotonda su via Traves e dell’extra Ambito Scirea, comprensiva dei sottoservizi occorrenti, dovrà comunque essere realizzata dal primo soggetto attuatore. Le opere in oggetto dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, in conformità con gli elaborati approvati. La progettazione delle opere di urbanizzazione a scomputo consta di due fasi: - progetto preliminare approvato contestualmente all’approvazione dello strumento urbanistico; - progetto esecutivo. 14 A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite nella presente Convenzione, il Proponente dovrà presentare idonee garanzie fidejussorie di importo pari al valore delle opere stesse, incrementate del 10%, come dettagliato nel successivo articolo 14. Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo, il Proponente dovrà in particolare attenersi alle prescrizioni di seguito indicate in merito a: - progettazione e quadro economico, - esecuzione, - collaudo. Progettazione e quadro economico delle opere La progettazione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, indicati come "spese tecniche", si intendono a totale carico del privato e non sono, pertanto, riconosciute a scomputo. La progettazione preliminare ed esecutiva delle opere pubbliche a scomputo totale o parziale deve essere elaborata, a cura, spese e nella esclusiva responsabilità della parte privata, secondo le vigenti norme e nel rispetto dei regolamenti assunti dalla Città. La valutazione delle opere di urbanizzazione da realizzare e del loro importo, individuate attraverso il progetto preliminare redatto secondo le prescrizioni in materia di lavori pubblici, va effettuata attraverso una stima analitica degli interventi necessari per urbanizzare l'area oggetto della trasformazione urbanistica. Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo, da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della redazione del progetto esecutivo, come adottato da apposita deliberazione dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere valutato sulla base di elaborati grafici che consentano una precisa indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare a scomputo. Rispetto al computo metrico estimativo delle opere a scomputo contenuto nel progetto preliminare, l'importo previsto in sede di progetto esecutivo non potrà discostarsi del 10% in più o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al momento dell'approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dall’Amministrazione Comunale. Lo stesso scostamento sarà possibile anche per le varianti in aumento o in diminuzione richieste dalla Città, previa verifica in ordine alla disponibilità degli oneri. 15 Ai sensi del Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i., la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione costituisce il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle suddette opere. Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto privato attuatore o dal titolare del permesso di costruire dovrà recepire le eventuali prescrizioni emerse in sede di "riunione dei servizi" indetta in occasione della valutazione del progetto preliminare. Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione. Decorsi tali termini, salva la concessione di eventuali proroghe e fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui all’art. 7 che precede, la Città potrà incamerare le garanzie fideiussorie presentate dal proponente e/o disporre la revoca dell'intervento, fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al soggetto attuatore. Considerata la complessità dell’intervento, la presentazione del progetto esecutivo relativo al Lotto A ed alla viabilità insistente sul Lotto B dovrà avvenire entro il termine di 150 giorni dalla richiesta del primo permesso di costruire. L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla presentazione del progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, per procedere alla approvazione del progetto. Durante i predetti 150 giorni, il competente settore della Città sottoporrà il progetto esecutivo alla valutazione (in linea tecnica e di congruità dei prezzi) degli uffici tecnici interni e degli Enti gestori esterni, richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. Esecuzione delle opere Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la Direzione Lavori di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall’Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle opere pubbliche, indicata dal proponente. Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere una contabilità dei lavori attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo. Il soggetto proponente assume il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza. 16 In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche dovranno essere preventivamente assentite ed approvate dalla Amministrazione, dietro presentazione della perizia di variante da parte dell'operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno a carico di quest'ultimo. Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la possibilità, previo avviso, di effettuare sopralluoghi in cantiere. Le eventuali utenze (elettriche, gas, idriche, ecc.) relative alla nuova viabilità (Lotto B) dovranno essere richieste dal privato e intestate alla Città ed i precollaudi di messa in esercizio degli impianti dovranno essere effettuati a totale carico e spesa del soggetto proponente. Le ulteriori utenze relative alle aree assoggettate all’uso pubblico saranno intestate al proponente. Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di quanto realizzato. I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati. Il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione dei lavori. Collaudo delle opere Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato sono soggette a collaudo statico e tecnico amministrativo contabile in corso d'opera, secondo le vigenti norme sui LL.PP., previa eventuale assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori. Ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, i collaudi tecnico-amministrativo-contabile delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico del Proponente. Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della presente Convenzione sarà a carico del Proponente. Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 141 del Codice dei Contratti. Le opere pubbliche vengono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione del collaudo provvisorio, con la conseguente presa in carico delle opere stesse. 17 Trascorsi due anni, in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato in forma definitiva. Copia del certificato di collaudo sarà inviata a tutti gli uffici competenti della Città e degli Enti che avranno la competenza della manutenzione o della gestione delle opere. L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà avvenire dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in contraddittorio alla presenza dei Settori competenti, i quali avranno la facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle opere, nonché di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno comunicati al proponente, per gli opportuni provvedimenti. La parte privata assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da essa realizzate fino all'approvazione del collaudo provvisorio e/o della presa in carico delle opere. La vigilanza sarà effettuata dai Settori ed Enti competenti alla successiva gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera disposte in accordo con il collaudatore, acquisendo verbali di precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti Settori ed Enti interessati. Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati. Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico del Proponente e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio. ARTICOLO 10 Opere ambientali In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 6 settembre 2013, mecc. n. 201304050/009 di approvazione del Progetto Ambientale, la Società Juventus F.C. S.p.a. realizzerà a scomputo del contributo di costruzione Opere Ambientali, per un valore complessivo pari a Euro 1.386.166,00, come meglio specificato nel Progetto Ambientale approvato con la predetta deliberazione Con successiva deliberazione del 27 dicembre 2013, mecc n. 201307690/009, è stata approvata apposita integrazione al citato Progetto Ambientale per un importo di € 895.000,00 (oltre IVA) già imputati dal residuo del corrispettivo del diritto di superficie ancora dovuto. 18 Tutte le predette opere saranno soggette a verifica e collaudo tecnico-amministrativo-contabile da parte della Città di Torino secondo le modalità previste all’art. 9 della presente Convenzione. ARTICOLO 11 Piezometri Ai fini del monitoraggio delle condizioni locali della falda freatica prima dell’avvio della trasformazione sarà collocato n. 1 piezometro, in siti sempre accessibili, che verrà individuato su un’apposita Tavola prima del rilascio del primo Permesso di Costruire in esecuzione di quanto previsto all’art. 5 punto 20 delle N.U.E.A. del P.R.G., così come modificato dalla Variante Idrogeologica n. 100. Ogni opera necessaria a tal fine, oltre al monitoraggio e alla manutenzione del piezometro individuato, sarà a carico del Proponente. L’attività di monitoraggio sarà oggetto di specifiche intese con il competente Servizio della Città. ARTICOLO 12 Programma edilizio – Articolazione operativa Nel rispetto dell’articolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, l’attività edificatoria dell’Ambito Cascina Continassa troverà attuazione con il rilascio dei singoli permessi di costruire. Entro i termini convenuti all’art. 7 della presente Convenzione dovranno essere completate le opere di urbanizzazione. L’attuazione del PEC avverrà in conformità alle norme della presente Convenzione nonché ai relativi elaborati di PEC. La realizzazione degli interventi edilizi oggetto di PEC avverrà previo rilascio di titoli abilitativi ai sensi dell’art. 10 del T.U. Edilizia, entro i termini indicati all’art. 7 della presente Convenzione. L’attuazione del PEC potrà avvenire per Lotti di intervento con la richiesta di singoli titoli abilitativi edilizi. ARTICOLO 13 Complesso Cascina Continassa Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del Contratto definitivo sottoscritto in data 14 giugno 2013 tra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.A. potrà essere concordata una revisione sui tempi e 19 modi dell’intervento di riqualificazione della Cascina Continassa laddove i vincoli imposti dalla Soprintendenza ai Beni Culturali per l’intervento di ristrutturazione sulla Cascina Continassa risultino, nel comune giudizio in buona fede delle Parti, troppo gravosi. E’ fatto salvo che la sede della Società dovrà essere individuata all’interno del Complesso Cascina Continassa, come da Tav. 6 allegata al PEC, fermo restando il limite massimo della SLP realizzabile pari a 38.000 mq. (allegato 6). ARTICOLO 14 Garanzie finanziarie A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione il Proponente, per se stesso, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, rilascerà a favore del Comune la seguente polizza fideiussoria assicurativa o bancarie a scalare, alla stipulazione della presente Convenzione: a) a garanzia di tutte le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri di cui all’art. 8 della presente Convenzione per un valore incrementato del 10% pari ad Euro (4.255.446,04 x 10%) 4.680.990,64. Tale polizza dovrà espressamente individuare il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare sulle aree assoggettate nonché il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare sulle aree della Città. La medesima polizza dovrà, altresì, garantire l’importo degli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti qualora il valore delle opere di urbanizzazione eseguite fosse inferiore all’importo garantito; b) a garanzia delle opere ambientali, così come descritte all’art. 11 della presente Convenzione, salvo che prima della sottoscrizione della presente Convenzione non intervenga il collaudo delle opere stesse (ovvero, se interviene il collaudo parziale, a garanzia delle opere ambientali ad oggi ancora da realizzarsi per un valore totale ammontante ad Euro 139.234,20, come da progetto approvato e deliberato dalla Città di Torino); c) a garanzia della rimozione dei rifiuti ancora presenti all’interno della Cascina Continassa per un importo pari ad Euro 255.000,00; al momento del ritiro dei permessi di costruire: d) a garanzia del pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione eccedenti l’importo delle opere da realizzare a scomputo; e) a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione. 20 Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine all’idoneità delle polizze fideiussorie medesime. Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere l’espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 C.C., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. Le fideiussioni di cui ai punti a), b) e c) verranno via via ridotte fino alla corrispondenza dell’80%, in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore dei Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d’opera. Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dalla data di collaudo favorevole delle opere stesse. Le fideiussioni di cui ai punti d) ed e) verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai pagamenti effettuati. Inoltre, le sopra citate garanzie saranno svincolate solo a seguito della formalizzazione dell’atto di assoggettamento all’uso pubblico delle aree a servizi. Laddove, in sede di approvazione del progetto esecutivo, intervenga una variazione sugli importi delle opere di urbanizzazione dovrà essere prodotto alla Città l’adeguamento delle relative polizze con l’aggiornamento degli importi. ARTICOLO 15 Preliminare di vendita di unità immobiliari all’interno dell’Ambito d’intervento Al fine dell’assolvimento di quanto previsto agli artt. 6 comma 10 bis e 7 comma 16 delle NUEA di PRG, l’intervento edilizio in progetto nell’“Ambito 4.25 Continassa” prevede una quota di edilizia “convenzionata” per una SLP di mq 700 (pari al 10% della differenza generata dall’effettiva SLP residenziale edificabile e una franchigia di 4.000 mq di SLP a destinazione non residenziale). In sede di attuazione del Programma, il Proponente si impegnerà, altresì, al convenzionamento della SLP determinata a norma dell’art. 32 della Legge 457/1978 e s.m.i. ed in conformità all’art. 7 c. 16 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente. A tal fine, il presente articolo è da intendersi quale contratto preliminare di compravendita di cosa futura, ai sensi degli articoli 1351 e 1472, cod. civ., che obbliga il Proponente e la Città alla stipulazione del contratto definitivo nel momento in cui i beni immobili oggetto del presente contratto verranno ad esistenza. 21 Con comunicazione scritta da parte del Proponente, la Città sarà informata della realizzazione delle unità immobiliari previste per consentire la stipulazione del contratto definitivo, che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla richiesta in tal senso della Città. Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà determinato, in via definitiva, con stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 136 del 30/4/1999, in sede di contratto definitivo, comunque nel limite del prezzo d’acquisto determinato ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001. Per consentire la trascrizione a cura e spese del Proponente del presente atto presso gli uffici della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi degli articoli 2645 bis e 2826, cod. civ., si specifica che i dati di identificazione catastale del terreno sul quale saranno realizzate le unità immobiliari oggetto del futuro acquisto, saranno determinati in sede di richiesta dei relativi Permessi di Costruire. La S.L.P. complessiva da convenzionare è pari a 700 mq, sita ai vari piani dell’ edificio in progetto localizzato nella ……..medesima e rappresenta ………millesimi rapportati all’intera SLP del Proponente (Allegato n. 7);. In sede di stipulazione del contratto definitivo di compravendita, la superficie e la quota oggetto di cessione potrebbero variare entro i limiti di 1/20 rispetto a quanto indicato nel presente articolo. Il contratto preliminare costituente parte della presente Convenzione, si risolverà di diritto, ex art. 1353, cod. civ., nel caso si verifichi la condizione dell’acquisto di unità abitative all’esterno dell’ambito di intervento, secondo le modalità specificate nel successivo art. 16 In tal caso il Proponente e i loro eventuali aventi causa dovranno provvedere all’integrazione degli importi relativi al costo di costruzione e agli eventuali maggiori oneri non corrisposti per la quota di SLP realizzata inizialmente come edilizia convenzionata, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001. ARTICOLO 16 Opzione all’acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale all’esterno dell’Ambito di intervento Il Proponente ha facoltà, inoltre, entro dodici mesi dalla stipulazione della presente Convenzione, di individuare al di fuori dell’Ambito di intervento un numero di alloggi corrispondenti alla SLP da cedere, ai sensi dell’art. 32 della Legge 457/1978 e s.m.i., come indicata all’articolo che precede, in tutto o in parte, e a darne comunicazione alla Città. 22 Il prezzo di acquisto delle unità abitative di cui al presente articolo sarà determinato con stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 136 del 30/04/1999. La comunicazione, a cura del Proponente, da farsi in forma scritta, della messa a disposizione delle unità abitative dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla loro individuazione (ubicazione, tipologia, superficie, ecc.) nonchè gli elementi che dovranno valutarsi in sede di stima per la determinazione del prezzo. Gli alloggi devono avere caratteristiche che siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni di recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata-convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati, in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile al nuovo, con interventi di recupero e adeguamento impiantistico documentabili. Entro il termine di sei mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Proponente, la Città potrà esercitare il diritto all’opzione di acquisto delle unità abitative individuate. Tale termine sarà sospeso nel caso la Città dovesse chiedere al Proponente ulteriori informazioni e/o elementi atti a valutare l’idoneità degli alloggi alla loro destinazione. Il contratto d’acquisto si intende concluso nel momento in cui la Città eserciterà il diritto d’opzione con comunicazione in forma scritta al Proponente. Ai fini della trascrizione dell’acquisto della proprietà degli alloggi in capo alla Città, ai sensi dell’art. 2643 e ss., cod. civ., è obbligo delle Parti, a richiesta di una di esse, ripetere il contratto di acquisto nella forma dell’atto pubblico. Nel caso la Città ritenesse gli alloggi così individuati non idonei alle finalità alle quali devono assolvere, nonché nel caso in cui il Proponente, nel termine sopra stabilito, non offrisse alloggi all’esterno dell’intervento, questi saranno individuati all’interno della zona di intervento, secondo le modalità di cui all’articolo che precede. ARTICOLO 17 Locazioni unità immobiliari ad uso residenziale all’interno dell’Ambito di intervento Qualora la Città non esercitasse il diritto all’acquisto, nei termini e le modalità di cui ai precedenti articoli, il Proponente si impegna per sé stesso, suoi successori e aventi causa, a dare in locazione per un periodo di otto anni, all’interno o all’esterno dell’ambito di intervento, ai sensi dell’art. 32 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità all’art. 7, comma 16, della N.U.E.A. del P.R.G., un numero di alloggi, corrispondente alla SLP indicata alla lettera h delle premesse che 23 potrebbe variare entro i limiti di 1/20 di tolleranza rispetto alla SLP suddetta, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - essere adeguati alle vigenti norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza impiantistica; - non essere posti oltre il piano terzo (quattro fuori terra), se l’edificio è privo di ascensore; - essere in normale stato di manutenzione. La messa a disposizione in locazione delle previste unità abitative sarà effettuata dal Proponente con lettera raccomandata alla Città (Divisione Edilizia Residenziale Pubblica). Per quanto concerne il canone di locazione a tutti gli altri elementi del rapporto di locazione, si rimanda la disciplina della deliberazione quadro del Consiglio Comunale n. 119 del 6 maggio 1996 (mecc. n. 9602388/12) e alla successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 febbraio 2005 (mecc. n. 200500529/104) che rettifica in parte il suddetto provvedimento n. 119 del 1996 nonché lo schema di convenzione ad esso allegato. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo sarà sanzionato con una penale che verrà versata a favore della Città, penale pari a tre mensilità del canone previsto per ciascuno degli alloggi vincolati e non locati, da corrispondere per ogni anno di mancata locazione in violazione ai patti succitati. Sono fatti salvi i maggiori danni che la Città subisca in conseguenza dell’inottemperanza. La Città dovrà dare comunicazione scritta al Proponente dell’accertata violazione concedendo termine per le deduzioni. ARTICOLO 18 Realizzazione e gestione della struttura destinata a residenza temporanea Il Proponente potrà, in alternativa a quanto previsto ai precedenti articoli 15, 16 e 17, assolvere gli obblighi previsti agli artt. 6 comma 10 bis e 7 comma 16 delle N.U.E.A. di P.R.G. per l’Ambito “4.25 Continassa”, definiti in mq. 700,00 di S.L.P., con la realizzazione di una struttura destinata senza limiti di tempo a “residenza temporanea sociale per giovani sportivi”. La destinazione d'uso di tale struttura è compatibile con le destinazioni previste dalla scheda normativa dell'Ambito “4.25 Continassa”. 24 La facoltà di avvalersi della presente disposizione e l’eventuale richiesta del titolo abilitativo relativo alla struttura stessa dovrà avvenire contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire corrispondente al lotto residenziale previsto dal presente P.E.C. Tale struttura resterà in proprietà a Juventus F.C. S.p.a. e aventi causa e sarà da questi gestita, previa apposita Convenzione di gestione, da presentare contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire del lotto residenziale. Tale Convenzione, da concordarsi con i competenti Servizi della Città, sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e dovrà essere sottoscritta entro il termine di rilascio del citato Permesso di Costruire. La Convenzione di Gestione della struttura definirà le tariffe massime applicabili e le categorie di beneficiari con particolare attenzione ai soggetti aventi necessità di locazione per periodi determinati, per ragioni di studio ed a soggetti aventi necessità temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro o formazione. La suddetta Convenzione, inoltre, indicherà le eventuali penali per il mancato assolvimento degli impegni di gestione ovvero di locazione di tale struttura. ARTICOLO 19 Sanzioni convenzionali Gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso degli edifici, effettuati durante il periodo di validità del P.E.C. senza l’approvazione della Città, saranno convenzionalmente equiparati a variazione essenziale e quindi sanzionati con le modalità dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’art. 32 del D.P.R. 380/2001. Gli eventuali mutamenti di destinazione effettuati oltre il periodo di validità del P.E.C. seguiranno il regime giuridico e normativo al momento vigente. ARTICOLO 20 Trasferimento degli obblighi Tutti i diritti e gli obblighi della presente Convenzione sono assunti dal Proponente per sé ed aventi causa anche parziali a qualsiasi titolo. Qualora il Proponente proceda all'alienazione totale o parziale dei diritti oggetto della presente Convenzione, anche ai sensi di quanto previsto nella precedente f), dovrà farsi espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla stessa. 25 ARTICOLO 21 Spese Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico della Proponente e/o eventuali aventi causa. ARTICOLO 22 Allegati Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i sotto elencati allegati: Allegato 1 – Planimetria catastale Allegato 2 – Lotto A Juventus – Lotto B Città di Torino Allegato 3 – Dotazione aree a standard Allegato 4 – Aree assoggettate Allegato 5 – Unità d’intervento indicative Allegato 6 – Individuazione complesso Cascina Continassa Allegato 7 – Edilizia Convenzionata – localizzazione indicativa Allegato 8 – Ipotesi di frazionamento catastale ARTICOLO 23 Controversie Ogni controversia relativa alla presente Convenzione è riservata alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. ARTICOLO 24 Rinvio a norme di Legge Per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle Leggi Regionali e statali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. ed alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, nonché alle Leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 4 dicembre 1993 n. 493, 7 agosto 1990 n. 241, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, Legge 12/7/2011 n. 106 (c.d. Decreto Sviluppo) e loro successive modifiche e ogni altra norma vigente in materia. 26
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