p - daitformazione

La contrattazione integrativa ed i
modelli di partecipazione sindacale
Valerio Talamo
(Se.F.A. Aprile 2014)
1
programma
g
La riforma Brunetta: presupposti, obiettivi, strumenti;
Il nuovo assetto delle relazioni collettive: rilegificazione e ricentralizzazione.
Il nuovo rapporto fra legge e contratto: gerarchia
gerarchia, inderogabilità ed etero-integrazione;
etero integrazione;
La ridefinizione della competenza della contrattazione collettiva (delimitazione dello spazio negoziale ai sensi
dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001);
I nuovi assetti della partecipazione sindacale: i poteri datoriali (art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001; d.lgs. n.141 del
2011; decreto-legge n. 95 del 2012);
I poteri unilaterali della parte pubblica in materia di negoziato (art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n.165 del 2001);
Analisi di alcune tipiche materie di relazioni sindacali, la cui pregressa regolazione contrattuale non appare più
attuale alla luce delle norme sopravvenute;
Il danno da contrattazione integrativa alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti
Costituzione del fondo di amministrazione;
Le norme di contenimento della spesa per stipendi: ricadute sulla contrattazione integrativa;
Le posizioni della Corte dei conti e della RGS in materia sulla possibilità di integrazione dei fondi di per i
trattamenti accessori;
Negoziato in sede decentrata: composizione delle delegazioni trattanti, controlli, stipulazione, oneri di
comunicazione e pubblicazione;
Estinzione legale dei contratti integrativi collettivi previgenti per mancato adeguamento alle norme di legge
sopravvenute nei termini fissati dal d.lgs. n. 150 del 2009.
Evoluzione sistema normativo
Le due privatizzazioni
Accordo del 23
luglio 1993
La prima privatizzazione
l’art.2 della legge 421/92
d.lgs n.29 del 1993
La seconda privatizzazione
l’art.11 della legge 59/97
d.lgs n.396 del 1997
1997;;
80 e 387
d l 1998
del
IL D.LGS N.29/1993,
COME MODIFICATO DAI DD.LGS N.396/97, 80 E 387/98 (tecnica della “novella”)
CONFLUISCE NEL
D.LGS N.165 DEL 2001
(cd. Testo Unico del Pubblico Impiego )
Inciso
soprattutto
dalla l. n. 145
del 2002
Privatizzazione come applicazione al lavoro
pubblico della strumentazione privatistica
art.2,, comma 2,, d.lgs.
g n.165 del 2001:
“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto”
decreto cfr.
cfr anche art
art.35,
35 c.1;
c 1; e 2
2, cc.3
3
Art. 5, comma 2
I rappporti
L’assun.ne alle p.a. avviene tramite individuali di
lavoro sono
contratto ind.le di lavoro
regolati
contrattualme
nte
“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e
i poteri
t i del
d l privato
i t datore
d t
di lavoro”
l
”
Art. 63, comma 1
“Sono devolute al giudice ordinario,
ordinario in funzione di giudice del lavoro,
lavoro tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni”
La nuova riforma del lavoro pubblico
p
(novella al 165)
Legge
gg delega
g n. 15/2009
/
per
p la riforma
del d.lgs. n.165 del 2001
merito
i e premialità
i li à
dirigenza pubblica (responsabilizzazione, valutazione, autonomia)
contrattazione collettiva anche integrativa
sanzioni disciplinari e responsabilità
Decreto legislativo 27 ottobre 2009,
2009
n.150
valerio talamo
Presupposti,
P
i obiettivi,
bi i i strumentii e
g
della riforma
conseguenze
„
„
„
„
„
„
Efficienza (valutazione e meritocrazia)
Controllo spesa
Responsabilizzazione (sistema disciplinare ed intervento sulla
dirigenza)
Ricentralizzazione (modello
modello neoneo-autoritario
autoritario)
Ril ifi i
Rilegificazione
sfiducia nella contrattazione e fiducia nella legge
Minori spazi per la contrattazione collettiva e la
partecipazione sindacale: maggiori controlli sulla
contrattazione nazionale ed integrativa
valerio talamo
Tra ill 2000 e ill 2007
200 le
l retribuzioni
b
definite
d f
dai
d contratti
nazionali sono cresciute per i dipendenti pubblici un po’ più che
per i privati (2,7% contro 2,5% l’anno), e ben più
dell’inflazione effettiva (2,3%).
Ma soprattutto,
soprattutto anche in relazione con la diffusione quasi
universale della contrattazione decentrata e con i ritardi nel
rinnovo dei contratti nazionali, lo “slittamento salariale” è stato
molto superiore:1,2 punti l’anno contro 0,3 nel privato.
Retribuzione di fatto
(asimmetria della contrattazione integrativa nel settore
pubblico rispetto al settore privato)
„
„
Contrattazione aziendale/territoriale nel settore
privato: eventuale, reperisce risorse individuate
privato
localmente e quindi al riscontro di produttività
Contrattazione integrativa nel settore pubblico:
pubblico
obbligatoria; finanziata centralmente (dai CCNL) o
distorcendo risorse a carico dei bilanci; non
misurata
la crisi di produttività del decennio
valerio talamo
crisi
amministrativa
„
crisi economica
(ora globale)
Accordo triangolare del
22 ottobre 2009
(riforma
if
del
d l modello
d ll
contrattuale); applicato
al pubblico impiego con
l’intesa del 30 ap
aprile
ile
2009
„
Cosa manca?
d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150
(anticipato dal dl. 112/2008 e dalla legge finanziaria 2009)
valerio talamo
d.l. 112/2008
Accordi del 22
gennaio e 30
aprile 2009
L. 203/2008
D.lgs.
gs 150/2009
50/ 009
Norme di finanza pubblica: d.l. 78/2010;
98/2011;
/
138/2011;
/
95/2012
/
„
Rilegificazione
Regime delle fonti
„
Ricentralizzazione
Controlli
Comitati di settore
Comparti/Aree di contrattazione
Cambia la “quantità” del contrattabile e
non la “qualità” del contratto
L’amministrazione
L
amministrazione rimane “parte”
parte , non
recupera poteri autoritativi né abbandona il
diritto privato
per cui il ccnl rimane espressione di
autonomia privata collettiva.
collettiva
Ciò che cambia è la quantità di istituti che
vengono legificati, con conseguente
riduzione dello spazio negoziale.
valerio talamo
Rilegificazione
Fonti
1. Rapporto legge/contratto
2. Ridefinizione competenza contrattazione
(ridelimitazione e restringimento)
3 Inderogabilità ed etero-integrazione
3.
etero integrazione
4 Partecipazione sindacale
4.
5 poteri unilaterali della parte pubblica in materia di
negoziato
1. Rapporto legge-contratto
LA DISAPPLICAZIONE TRAMITE CCNL:
la “norma
norma spazzino
spazzino”
(art. 2, c. 2, d.lgs.
g n. 165 ante riforma)
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto,
che introducano discipline dei rapporti di lavoro
la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche,
bbl h o a categorie di
d essi,
possono essere derogate da successivi contratti o
accordi
d collettivi
ll
e, per la
l parte derogata,
d
non sono
ulteriormente applicabili
salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario
valerio talamo
Art. 2, comma 3
L’effetto della disapplicazione è AUTOMATICO per gli
“incrementi
incrementi retributivi non previsti da CCNL”
E SI VERIFICA A “FAR DATA” DALL’ENTRATA IN
VIGORE DEI SUCCESSIVI CCNL
(che agiscono come mero “fatto giuridico” al verificarsi del
quale si determina ll’effetto
quale,
effetto della cessazione di efficacia
delle disposizioni unilaterali in materia retributiva)
Art. 1 Legge
gg n. 15/09 (sostituisce
(
la norma
“spazzino”, ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del
2001)
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto,
che
h introducano
i t d
discipline
di i li dei
d i rapporti
ti di lavoro
l
la
l cuii
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche,
pubbliche o a categorie di essi,
essi
possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente
lt i
t applicabili,
li bili salvo
l che
h la
l legge
l
disponga
di
espressamente in senso contrario solo qualora ciò sia
espressamente previsto dalla legge
Rimane in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 3
2. Ridefinizione competenza contrattazione
2
(ridelimitazione e restringimento) (art. 40, c. 1, dlgs
165/01)
1) Si può liberamente disporre; 2) non si può assolutamente intervenire; 3) si può
disporre nei limiti di legge
Le norme del rapporto del lavoro e delle relazioni
sindacali
diritti ed obblighi direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro nonché le materie relative alle
relazioni sindacali
valerio talamo
Non si può assolutamente intervenire . Parziale restringimento
S
Segue
2/b: Esclusioni
E l i i
dal contrattabile
.
Art. 97 cost
MATERIA ORGANIZZATIVA e,
e in particolare,
particolare
organizzazione degli uffici
materie oggetto di partecipazione sindacale
prerogative dirigenziali (gestione risorse umane e odl)
conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali,
materie di cui all’articolo 2,
2 comma 1,
1 lettera c) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421
valerio talamo
Art. 2, c. 1, lett. c), l. n. 421/92
1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento
nell
espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei
medesimi;
3) i principi
p incipi fondamentali di organizzazione
o gani a ione degli uffici;
ffici
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al
lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza
complessiva;
6) la garanzia della libertà di insegnamento e ll'autonomia
autonomia professionale
nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego
pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e
incarichi pubblici.
valerio talamo
Restringimento
Segue 2/C:
Contrattabilità nei limiti del d.lgs.
g 165
1) si può liberamente disporre; 2) non si può assolutamente intervenire;
3) si può disporre nei limiti di legge
Sanzioni
S
i i disciplinari;
di i li i
Valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio;
Mobilità;
Progressioni economiche
In queste materie la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi
limiti previsti dalle norme di legge
valerio talamo
Progressioni
og ess o eco
economiche
o c e
(artt.23 d.lgs. 150/09 e 52, c. 1-bis d.lgs. 165/01)
almeno 3 aree;
¾principio del pro-quota;
¾selettività;
;
¾in funzione delle qualità culturali e
p
professionali;
;
¾attività svolta;
¾risultati conseguiti – individuali e collettivi –
misurati dal sistema di valutazione
¾
(ccnl e ccni: risorse, parametri, punteggi)
3. inderogabilità ed eterointegrazione
Carattere imperativo (inderogabilità) da
parte delle disposizioni collettive, delle
norme del d.lgs.
d lgs n.
n 165 del 2001
da cui deriva la nullità
valerio talamo
a) Cassazione, n.14195/2005
b) art.2, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001:
“II rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo II, titolo II
II, del libro V del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell
nell'impresa
impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto”
decreto
valerio talamo
….dalla nullità all’ applicabilità degli artt. 1339
e 1419
1419, II comma,
comma c.c.
cc
(sostituzione delle clausole illegittime per contrasto con
norma inderogabile con la norma illegittimamente derogata
e conservazione del contratto in caso di nullità parziale)
4 fattispecie
Nullità ed etero integrazione per violazione di norme del 165/01;
Nullità ed etero integrazione per violazione di norma imperativa diversa (stabilita da
legge);
Nullità ed etero integrazione per violazione limiti contrattazione collettiva
Nullità C.I. ed etero integrazione nel caso di violazioni di limiti di competenza
valerio talamo
4. PARTECIPAZIONE SINDACALE
(SUGLI ATTI AVENTI RIFLESSO SUL RAPPORTO DI LAVORO)
- INFORMAZIONE (PREVENTIVA/SUCCESSIVA)
- CONCERTAZIONE
- CONSULTAZIONE
valerio talamo
Modelli
previsti
CCNL
Partecipazione sindacale
(art. 5, comma 2)
N ll materie
Nelle
t i rientranti
i t ti neii poteri
t i dirigenziali
di i
i li (micro( i
organizzazione): gestione dei rapporti di lavoro e
nell’organizzazione del lavoro, sussiste
titolarità esclusiva del datore di lavoro pubblico con la
capacità privatistica
Possibilità in queste ipotesi di attivare (solo) l’informazione
nei casi previsti dalla contrattazione collettiva
Restringimento autonomia collettiva
valerio talamo
PARTECIPAZIONE SINDACALE
- INFORMAZIONE (PREVENTIVA/SUCCESSIVA)
- CONCERTAZIONE (regredisce all’informazione)
all informazione)
- CONSULTAZIONE solo se prevista da norme di legge
valerio talamo
L legge
La
l
sulla
ll spending
di review
i
(dl
n.195/2012; art. 2, commi 17-19)
Modifica dell
dell’art.
art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
„
„
Possibilità di prevedere un esame congiunto
congiunto,
disciplinato dai CCNL, nella materia
dell’organizzazione
dell
organizzazione del lavoro (a regime)
Nelle more dei CCNL, permane il solo obbligo
di informazione (in sede di prima attuazione)
Esclusione dalla concertazione/contrattazione:
(sintesi alla luce di giurisprudenza, circolari
DFP/IGOP e pareri Aran e DFP)
Orario di servizio e criteri sulle politiche orario di lavoro (articolazione tipologie orario
di lavoro, orario apertura uffici al pubblico; entrata uscita flessibile; turnazioni , orario
apertura uffici al pubblico (calendari scolastici),
scolastici) modalità di verifica riduzione orario
lavoro, ore di straordinario autorizzabili (anche sotto forma di elevazione limite massimo
di straordinario per l’attività di assistenza degli organi istituzionali) … ecc.); solo
modalità informative
Altri aspetti organizzativi macro e micro (individuazione, valutazione e conferimento
posizioni organizzative; controlli interni; individuazione dei profili professionali,
regolamenti di organizzazione e di uffici/servizi; mansioni superiori)
Relativi al reclutamento (progressioni verticali:
verticali ormai pubblico concorso, le disposizioni
dei CCNL già disapplicate per impossibilità sopravvenuta; collaborazioni;
partpartt-time
ti
anche
h sotto
tt fforme di elevazione
l
i
dei
d i tetti
t tti di contingente
ti
t massimo
i )
Tutte materie reltaive all odl di spettanza datoriale unilaterale
sottoponibili
ibili alla
ll sola
l informazione
i f
i
(o all’esame congiunto se lo stesso è stato previsto dai CCNL)
Esclusione dalla concertazione/contrattazione:
(sintesi alla luce di giurisprudenza, circolari
DFP/IGOP e pareri Aran e DFP)
Caso della consultazione “…l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche…” assimimilabilità a questa
f
fattispecie
d ll’ analisi
dell’
l dell’andamento
d ll’ d
dei
d processi occupazionalil
Caso della produttività (impossibilità di cogestione: obiettivi e programmazione
attività amm.va (informazione); verifiche intermedie e finali; valutazione esiti);
(art. 7 e 31 d.lgs 150)
Per enti locali esclusione concertazione: “criteri relativi ai sistemi di incentivazione del personale”..
“metodologia permanente di valutazione del personale”
Pari-opportunità,
Pariopportunità, la materia è legificata : v. art. 53 d.lgs. 165/01: “le pa adottano
propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità…”) e 8 d.lgs 150
(sistema misurazione valuta il aggiungimento obiettivi promozione pari-opp.);
Esclusa quindi contrattazione di azioni positive e le misure volte a favorire pariopportunità nelle condizioni di lavoro e sviluppo professionale, trattandosi in
ogni caso di misure che non incidono solo sul rapporto di lavoro ma
sull’organizzazione
sull
organizzazione degli uffici e dei servizi …
E’ auspicabile un diverso coinvolgimento anche valorizzando l’attività del CUG
Art. 7, d.lgs. N. 150/09: Sistema di misurazione
e valutazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano
con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e
valutazione della performance.
…
Formazione: sviluppo organizzativo a carico bilancio, investimento datore lavoro
finalizzato al miglioramento della produttività del lavoro per la razionale
programmazione
i
delle
d ll competenze
t
necessarie
i per realizzare
li
le
l finalità
fi lità
dell’organizzazione pubblica;
Mai programmazione , ma aspetti ricadenti sulla prestazione individuale; Tuttavia
attenzione a quanto declinato in testi “esterni”
esterni (d.lgs 81/08)
Sicurezza e ambiente di lavoro (prerogativa dirigenziali e datoriale, con responsabilità
anche penali, ma d.lgs. 81/2008….
Caso delle progressioni orizzontali : possibilità di integrazione criteri nei limiti di legge
(tre aree; valutazione performance individuale e qualità professionali e culturali;
selettività e pro-quota)
pro quota)
Caso della mobilità (non modalità e decisioni organizzative ma solo graduatorie), ferma
la tutela dell’art. 13 statuto lav.
D.lgs.
g N. 81/08
„
„
„
„
„
Accordi sindacali, in relazione ai settori produttivi di
riferimento ai fini del miglioramento dei livelli di tutela;
riferimento,
Partecipazione/consultazione dei lavoratori e del RSL per la
tutela e la sicurezza sul lavoro;
Obbl
Obbligo
formativo
f
d lavoratori,
di
l
dirigenti
d
e RSL:
S i contenuti
della formazione (modalità, durata) sono definiti in sede di
contrattazione collettiva;;
Competenza contrattazione collettiva per la definizione di
funzioni/tempo di lavoro retribuito/elezioni del RSL;
Salvaguardia organismi paritetici costituiti dalla
contrattazione ed individuazione, da parte della stessa
contrattazione, delle competenze degli stessi in materia di
partecipazione
Mobilità
M
bili à interna
i
Art. 52, comma 1 e art. 13 Statuto lav.
Art. 52 d.lgs. 165/01 - Disciplina delle mansioni.
1. Ill prestatore di
d lavoro
l
deve
d
essere adibito
d b alle
ll mansioni per le
l
quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito
dell'area
dell
area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito…
Art. 13 legge 300/1970
Ill prestatore di
d lavoro
l
…. non può
ò essere trasferito
f
da
d una
unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni
tecniche organizzative e produttive
tecniche,
Cosa è sempre contrattabile?
Partite retributive
(art. 2, comma 3)
(incentivazione, indennità…)
gli istituti del rapporto di lavoro e delle relazioni
sindacali
i d
li
(ferie, salute, durata massima orario giornaliero,
riposi tutela maternità,
riposi,
maternità ecc..;
ecc ; permessi,
permessi distacchi
sindacali, diritti di informazione, ecc..)
Materie identificate tramite rinvio da leggi speciali
MATERIE
di contrattazione integrativa (enti locali)
CCNL 16/10/2008 (2006-09, art. 4, c. 2)
criteri per la ripartizione delle risorse
ricomprese nel fondo
f
unico (FONDO PER LE
PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA
PRODUTTIVITA’’ COLLETTIVA E INDIVIDUALE)) per
le finalità e secondo la disciplina del CCNL
(distinzione fra quantificazione e distribuzione del
fondo: si contrattano gli utilizzi ma non le voci che
lo finanziano)
quote previste dalla
legge finanziaria
economie di gestione
su spese del
personale
risorse “storiche”
contratti di sponsorizzazione
Competenza
parte pubblica
F.U.A.
progressioni orizzontali
RISORSE
STABILI
RISORSE
ALEATORIE
posizioni organizzative
incentivazione
Indennità
I
n
t
e
g
r
a
t
i
v
a
Cfr. art. 40
Cf
40, comma 1
1, d
d.lgs.
l
N
N.
165/2001
criteri generali per la selezione ai fini delle
progressioni economiche all’interno di
ciascuna categoria: completamento ed
integrazione da
d parte della
d ll C.D. nei limiti
l
di
d legge
l
a)) Selettività
S l tti ità
b) valutazione attività svolta
c) Qualità professionali e titoli culturali
d) criteri non automatici
e) attribuzione ad una
quota limitata di dipendenti
Art. 23 d.lgs. 150/2009
Art. 52 d.lgs. N. 165/01
criteri generali per la corresponsione dei
compensi con riguardo alle condizioni di
compensi,
lavoro disagiate ovvero comportanti
esposizioni a rischio,
rischio nonché a prestazioni
finanziate da apposite disposizioni di legge
(solo la parte retributiva che rientra nel sinallagma funzionale:
cioè nel “normale” rapporto di corrispettività che ha valenza
costituzionale)
le linee di indirizzo e la programmazione generale per i
programmi annuali e pluriennali delle attività di
formazione, riqualificazione e aggiornamento del
personale
non contrattabile MA
attenzione a quanto previsto legge n. 81 del 2008:
“La formazione in materia di sicurezza ((sufficiente ed adeguata)
g
)
è obbligatoria e prevista ex lege per tutti i lavoratori
Le modalità e i contenuti specifici della formazione del RdS sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale con
diritto ad una formazione specifica “concernente
concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza tale da assicurargli adeguate competenze
rappresentanza,
competenze”
Le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il
miglioramento dell
dell’ambiente
ambiente di lavoro (nonché per facilitare
l’attività dei dipendenti disabili) per gli interventi rivolti alla
prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti
„
„
„
Accordi sindacali, in relazione ai settori produttivi di riferimento, ai fini
del miglioramento dei livelli di tutela;
Competenza contrattazione collettiva per funzioni/tempo di lavoro
retribuito/elezioni del RdS;
Salvaguardia organismi paritetici costituiti dalla contrattazione ed
individuazione da parte della stessa delle forme di partecipazione
i criteri generali per la ripartizione delle risorse
per il lavoro straordinario tra le strutture
individuate dai singoli ordinamenti
Non più contrattabile se non per alcuni aspetti a
livello nazionale: es. banca delle ore
Art. 5 del d.lgs. n. 66 del d.lgs. N. 66 del 2003
D.Lgs. 8-4-2003 n. 66
art. 5 - Lavoro straordinario.
1. Competenza contrattazione nazionale per le eventuali modalità
di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
straordinario
2. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro
e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore
annuali..
annuali
3. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a
prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a
una serie di fattispecie tipizzate dalla legge per evitare abusi da
parte del datore di lavoro (eccezionali esigenze tecnico-produttive;
pericoli gravi o immediati a persone o produzione; situazioni
eccezionali
i
li comunicate
i t alle
ll RSA).
RSA)
4. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato
con le maggiorazioni retributive previste dai contratti
collettivi
ll tti i di lavoro.
l
I contratti
t tti collettivi
ll tti i possono in
i ognii caso
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi
i criteri generali in materia di indennità
à di
responsabilità (corrispettività no criteri)
criteri generali per la mobilità d’ufficio in caso
di trasferimento
f i
iin Sedi
di diverse
di
(
(contrattabile
bl
solo i criteri delle graduatorie e priorità): vedi art.
40 c.1.
40,
c1
5. poteri unilaterali della parte pubblica in
materia
i di negoziato
i
Dal d.lgs. n. 29/1993:
non è più vero che
per la materia retributiva, pur non esistendo un
obbligo a contrarre, sussiste per la parte
pubblica un divieto a decidere unilateralmente
valerio talamo
con la
l “privatizzazione”
“ i i
i
” : superamento del
d l
sistema dell’accordo necessario
l’autonomia negoziale
(ex art. 39 cost.):
Non esistono più obblighi a contrarre (come
(come
avveniva in pendenza della legge quadro: legge n.
93/83)!
93/83
)!
Tuttavia, per la materia retributiva, pur non
esistendo un obbligo a contrarre, sussiste(va) per
la parte pubblica un divieto a decidere
valerio talamo
unilateralmente..
unilateralmente
La competenze
p
della contrattazione collettiva in
materia di trattamenti retributivi
(norma preesistente: il veto sindacale)
L’art. 45,, comma 1,, del d.lgs
g n.165/2001:
/
il
trattamento economico fondamentale ed accessorio
è definito dai CCNL;;
Analogamente per ll’art
art. 2,
2 comma 3: ll’attribuzione
attribuzione dei
trattamenti economici può avvenire esclusivamente
tramite contratti collettivi
Cf Corte
Cfr.
C t cost.
t nn. 308 del
d l 2006 e 189 del
d l 2007
valerio talamo
Le criticità
„
„
„
„
„
„
Difficoltà accordo sull’inflazione programmata (sottostima al
“ribasso”)
ribasso ) e quantificazione “perplessa”
perplessa del conguaglio biennale
da recuperare (TIR-TIP);
Conseguenti accordi sindacali per il rifinanziamento dei CCNL;
Sganciamento dinamica salariale dall’Accordo di luglio;
Ritardi (il ruolo della legge finanziaria);
Retribuzione di fatto (asimmetria della contrattazione
integrativa nel settore pubblico rispetto al settore privato);
Dinamica retributiva pubblica più accelerata nel settore
pubblico rispetto
p
p
a quello
q
privato
p
(cd.
(
slittamento)
P
Poteri
i unilaterali
il
li della
d ll parte pubblica
bbli
(ed erogazioni unilaterali disposte dalla legge)
a. CCNL: diretta erogabilità percentuali di legge
finanziaria
b. CCNI: Poteri sostitutivi in caso di paralisi del
negoziato
valerio talamo
(a) nuovo art. 47-bis d.lgs. n. 165/01
(ex) art.2, comma 35, l. n. 203/08
„
„
Dalla data di presentazione del disegno di legge
finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei
contratti del personale (dies a quo)
60 giorni dopo ll’ entrata in vigore della legge
finanziaria (tempo massimo) le somme stanziate
possono essere erogate,
erogate sentite le OO.SS
maggiormente rappresentative, (mediante atti
unilaterali) salvo conguaglio all'atto della
stipulazione dei CCNL
Dubbi sistematici
valerio talamo
(b) Poteri “sostitutivi” in caso di paralisi del
negoziato in sede integrativa(art. 40, c. 3-ter)
Al fine di assicurare la continuità e il migliore
svolgimento
g
della funzione pubblica,
pubblica
p
,q
qualora non
si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un
contratto collettivo integrativo,
integrativo
g
,
l’amministrazione interessata può
provvedere,, in via p
p
provvisoria, sulle
provvisoria,
materie oggetto del mancato accordo o
contratto,, fino alla successiva
sottoscrizione.
valerio talamo
confronto
Art. 47-bis (CCNL)
„
„
„
Mero decorso del tempo
Tutela connessa al
trattamento retributivo
fondamentale (potere
d’acquisto dei salari)
Possibilità di
adeguamento
d
t
(conguaglio)
Art. 40, comma 3-ter (CCNI)
„
„
„
Continuità e/o migliore
svolgimento
g
della
funzione pubblica
Provvedimento unilaterale
anche normativo
Provvisorietà
Il p
potere di decisione unilaterale non è contro
l’ordinamento giuridico (…a determinate
condizioni)
1) Cass., 11 marzo 2005, n. 5343;
2) Cass., 9 gennaio 2008, n. 212
„
„
„
Senza finalità discriminatorie
Riassorbibilità con contratti futuri
Destinati a percentuali elevate di dipendenti
Rifiuto di instaurare trattative espressamente
previste da norme di legge
valerio talamo
Il danno da contrattazione collettiva
valerio talamo
LLa contrattazione
i
integrativa.
i
i
L’art.40,
L’
40
g n.165 del 2001
comma 3-bis, d.lgs
Le pubbliche
p
amministrazioni attivano autonomi
li lli di contrattazione
livelli
t tt i
collettiva
ll tti
integrativa
g
Nel p.i. Il CCNL è
condizione
giuridicaamente
legittimante della
contrattazione
integrativa
L’autonomia non è l’
“indipendenza” della
contrattazione aziendale del
settore privato
Le regole giuridiche per la contrattazione
i
integrativa
i EX ART.40
ART 40 e 40 bis,
bi D.LGS
D LGS
N.165 / 2001
La contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi
prevedono
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate (sanzioni Corte dei conti: danno da contrattazione collettiva)
valerio talamo
C
Conseguenze
della
d ll nullità
lli à (che
h deve
d
cmq
giudice)
essere accertata dal g
„
„
„
„
„
Imprescrittibilità
Insanabilità
inesistenza; nullità ab initio
Eccepibilità da chiunque abbia interesse
Responsabilità per danno erariale per chi
stipula o applica
valerio talamo
Il danno
d
da
d contrattazione
i
collettiva
ll i
g di danno erariale)
(specifica tipologia
Elementi della responsabilità
p
amministrativo--contabile
amministrativo
contabile:
soggettivo;
tti
oggettivo
gg
;
illegittimità condotta;
nesso causale
l ;
elemento psicologico
valerio talamo
Danno erariale nel pubblico
impiego
Violazione
Vi
l i
di norme che
h discendono
di
d
da
d
CCNL o leggi (In questi casi non vi
è una clausola collettiva nulla ma
solo un atto illegittimo)
Es. inquadramento disposto fuori dal
sistema contrattuale
Danno da contrattazione
p
autonoma di
collettiva (fattispecie
responsabilità amministrativo-contabile)
Clausola collettiva nulla p
per violazione del
criterio di gerarchia dei livelli
contrattuali, fissati con norma
inderogabile (art. 40, comma 3, d.lgs
n 165/01)
n.165/01
(soggetti; vincoli bilancio, procedure,
materie)
Es. distribuzione fondo a pioggia;
incremento del fondo con oneri a carico
di bilancio fuori dai presupposti di CCNL;
Cconti,, sez. giur.
Cconti
giur. Lombardia, 14 giugno
2006, n. 372
Danno da contrattazione collettiva:
il
contratto integrativo viola ll’ordine
ordine contrattuale imposto
da clausola imperativa, disciplinando fuori dai vincoli ed
obblighi del CCNL (art. 40. c.3, d.lgs. 165/01)
Carattere plurisoggettivo
(dirigenti che stipulano; giunta,
giunta segretario comunale,
comunale collegio
di revisione)
Condotta omissiva (chi controlla) o apporto causale attivo (chi
stipula o applica o “pungola”);
Le “scriminanti” per i dirigenti che stipulano o applicano
Il dissenso espresso; il ragionevole affidamento
La tutela cautelare (a carattere dichiarativo) nel caso di CCNI
illegittimo
g
valerio talamo
Diverse fattispecie di danno da
contrattazione
t tt i
iintegrativa
t
ti nella
ll
giurisprudenza della Corte dei
conti
1) Erogazioni del fondo fuori dalle
previsioni
i i i del
d l CCNL
(il fondo è a destinazione vincolata)
„
CORTE CONTI, sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n.
372
(relativa, in specie, al danno subito da un Comune in seguito
all’ingiustificata
all
ingiustificata riduzione dell
dell’orario
orario di lavoro settimanale —
da 36 a 35 ore — accordata alla generalità dei propri
dipendenti, con contestuale mantenimento del precedente
trattamento retributivo, di lavoro settimanale in attuazione di
una clausola di un contratto decentrato palesemente nulla
per contrarietà
à con le superiori disposizioni del CCNL che
limitavano tale beneficio ad una sola particolare categoria di
dipendenti e non alla generalità degli stessi)
Il ccnii dispone
di
senza la
l legittimazione
l i i
i
del
d l
CCNL (nell’ambito delle risorse disponibili)
„
CORTE CONTI, sez. Liguria, 21 maggio 2007, n.
447
(per avere erogato in sede di contrattazione integrativa una
mensilità
ilità annua aggiuntiva
i ti all Vice
Vi Segretario
S
t i Generale
G
l non
prevista dal CCNL o leggi)
„
CORTE CONTI, sez. Campania, 25 gennaio 2001,
n. 79
(per avere concesso un indennizzo per rientro pomeridiano
secondo
d una fattispecie
f tti
i non contemplata
t
l t d
dall CCNL)
2) Illegittimo ampliamento del fondo
(le cui poste in entrata sono tassativamente
definite dalla legge
gg e dal contratto)
„
CORTE CONTI, sez. Trentino Alto Adige, 12
f bb i 2007,
febbraio
2007 n. 6
(rideterminazione delle risorse decentrate sulla base
d ll’
dell’organico
i di diritto
di itt e non di quello
ll di fatto,
f tt calcolando
l l d
anche le quote dei posti vacanti in organico)
„
CORTE CONTI, sez. Liguria, 21 febbraio 2007, n.
172
(per aver destinato al fondo dei dirigenti una quota
percentuale di risparmi derivanti dalla soppressione di posti
in organico)
3) Obbligo di erogare i trattamenti accessori
solo all’esito del p
procedimento di verifica dei
risultati, previa definizione di specifici obiettivi
programmati (il procedimento in 4 fasi)
Ex multis:
„
„
„
„
„
CORTE CONTI,
287;
CORTE CONTI,,
239;
CORTE CONTI,
2004;
CORTE CONTI,
CONTI
n. 280;
sez. Lombardia, 4 marzo 2010, n.
sez. Abruzzo,, 26 aprile
p
2006,, n.,,
sezione centrale, 10 settembre
sez. II centrale,
t l 1 settembre
tt b 2004,
2004
„
CORTE CONTI, sez. Sardegna, 14 marzo 2007, n.
274
(quest’ultima sentenza eccepisce l’inesistenza della
necessaria programmazione
programmazione, di piani e progetti qualiquantitativi, in grado di concretare un apprezzabile
risultato aggiuntivo rispetto al risultato atteso
dalla normale prestazione lavorativa)
Sulla base della rottura del principio sinallagmatico, il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 621/2009, ha richiesto la ripetizione
delle somme erogate « a pioggia », in quanto elargite senza
titolo.
illi i à di forme
illiceità
f
di erogazione
i
« a pioggia
gg »
„
„
„
CORTE CONTI, sez. Campania, 25 gennaio 2001, n.
79
CORTE DEI CONTI,, Sez. Puglia,
g , 15 dicembre 2010,, n.
157
CORTE CONTI,
CONTI sez.
sez Lombardia,
Lombardia 8 luglio 2008,
2008 n.
n 45
(che rileva che «la retribuzione di risultato ha come finalità
quella non di dare un generico premio ai dipendenti o una
forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il
raggiungimento
gg g
di finalità migliorative
g
nello svolgimento
g
dei
compiti »)
4) Corresponsione
C
i
retroattiva
i di incentivi
i
i i
di produttività
CORTE DEI CONTI,
CONTI sez.
sez centrale,
centrale 12 febbraio 2003,
2003
n. 44
(nella specie viene contestata anche l’assenza di piani e
progetti di produttività nonché la parametrazione del
premio sulla sola presenza in servizio)
„
5) Progressioni
g
economiche
Necessaria selettività e carattere meritocratico
CORTE CONTI, sez. Basilicata, 13 maggio 2010, n.
123
(in cui si eccepisce l’illiceità della ponderazione di requisiti
meramente automatici come l’anzianità di servizio,, sia
pure temperata dall’assenza di sanzioni disciplinari)
Illegittima decorrenza retroattiva rispetto al momento
dell attivazione
dell’attivazione
CORTE CONTI, sez. Lombardia, 7 maggio 2010, 589
6) Posizioni organizzative
g
„
CORTE CONTI, sez. Lombardia 10 marzo 2006, n.
172
(illegittimità del finanziamento delle posizioni organizzative
con oneri di bilancio)
CORTE CONTI, sez. Lombardia, 8 luglio 2008, n. 45
((«intrinseca essenzialità della individuazione degli obiettivi
per i titolari di posizione organizzativa » e necessità di
„
una valutazione individualizzata e selettiva,, sulla base del
merito e dell’impegno, per incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi).
(segue) C
Corte
t C
Conti
ti Campania
C
i
n. 79 del 25/1/2001
„
„
„
„
CASO: erogazione di un compenso di L. 5.000 per ogni ora di servizio
per rientro pomeridiano “il
il fondo in questione è a destinazione
vincolata e l’erogazione dei compensi è disciplinata
rigorosamente da norme inderogabili.. La violazione di dette
norme comporta ipso iure una lesione ingiusta a danno dell
dell’ente
ente
La assoluta carenza di piani e progetti …. realizza non una mera
illegittimità
g
formale, ma sostanzia un illecito amministrativocontabile produttivo di un danno ingiusto …
…. Una illecita elargizione aggiuntiva e generalizzata che si
atteggia quale mera,
mera non consentita,
consentita liberalità …
… nel comportamento dei convenuti sono in concreto individuabili quei
precisi sintomi della colpa grave, quali la violazione di elementari norme
di comportamento e l’inescusabile approssimazione nella cura di interessi
istituzionali
valerio talamo
Corte dei Conti sez.centrale n. 44 del 12
febbraio 2003
„
„
CASO: gli amministratori hanno corrisposto compensi al
personale
l in
i violazione
i l i
d ll normativa
della
ti dettata
d tt t dall’art.
d ll’ t 6
del DPR n. 333/90 (senza
senza preventiva adozione di piani e
progetti di produttività
produttività) e tale comportamento è
indiscutibilmente antigiuridico”
È esclusa la compensazione con i vantaggi
dell’ente: “i vantaggi non possono essere derivati dalla
corresponsione
p
al p
personale dei compensi
p
contestati,, p
per il
semplice fatto che tali compensi sono stati attribuiti a
posteriori, nel febbraio 1996 e non possono aver
i fl
influenzato
t il lavoro
l
svolto
lt neglili annii 1994 e 1995”
(retroattività)
valerio talamo
Segue: Corte dei conti sezione centrale …
„
„
“la lettera del dato normativo non consentiva alcuna
i
incertezza
t
o dubbio
d bbi
i t
interpretativo,
t ti
evidenziando
id
i d
espressamente che doveva escludersi la ‘possibilità di
erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla
presenza’ che è quello che è stato fatto nel caso in esame”
i pareri sfavorevoli di due segretari comunali
comunali, .. avrebbe
potuto e dovuto indurre gli appellanti a recedere da tale
atteggiamento
gg
che ha assunto tutta l’aria di una sfida
all’ordinamento...
(presenza e retroattività))
(p
valerio talamo
C t dei
Corte
d i conti
ti sezione
i
centrale
t l
1° settembre 2004
Caso: produttività corrisposta a
pioggia
La produttività nella PA va collegata ad una
programmazione per obiettivi da raggiungere in un
certo tempo e con determinate risorse” non può “essere
erogata indiscriminatamente
indiscriminatamente”
“in
in assenza di questo presupposto si determina una diminutio patrimoniale
per le finanze dell’ente”
valerio talamo
Segue
g (Corte
(
dei conti sezione centrale 1°
settembre 2004)
„
Responsabili del danno
applicazione del C.i.:
„
„
„
in
sede
di
La giunta, per aver adottato la delibera che ha autorizzato i
pagamenti;
Il segretario comunale, per aver omesso di formulare
rilievi sulla delibera ma anche per una condotta causativa
per l’adozione di una ulteriore delibera
Il dipendente addetto alla contabilità, per aver attivato
i pagamenti
valerio talamo
Corte dei Conti Lombardia 10/3/2006,
n.172
CASO: finanziamento posizioni organizzative
a carico del bilancio
(concreta
danno
erariale)
L’errata
imputazione al bilancio dell
dell’ente
ente anziché al fondo
contrattuale (di una quota) delle somme destinate a
finanziare la retribuzione per le posizioni
organizzative,
i ti
operata
t dal
d l contratto
t tt integrativo
i t
ti
i
in
difformità da quanto previsto dal contratto nazionale
che prevede, all’uopo,
all uopo, un apposito fondo
fondo”
valerio talamo
Corte dei Conti Lombardia 10/3/2006, n.172
Responsabili del danno:
„
„
„
„
il direttore generale, autore delle delibere di conferimento
degli incarichi di posizione organizzativa e responsabile della
corretta gestione delle risorse aziendali;
il direttore amministrativo, in quanto garante della regolarità
g atti ed autore di pareri
p
favorevoli sulle delibere;
degli
i componenti del collegio dei revisori che non avevano rilevato
vizi negli accordi negoziali;
il dirigente della «unità operativa trattamento economico e
normativo», che – «per la sua specifica preparazione
lavoristica», «per la apicale qualifica rivestita e le specifiche
mansioni svolte» – «doveva essere a doverosa conoscenza»
della non conformità del contratto integrativo a quello
valerio talamo
nazionale.
Corte
Co
te dei
de conti,
co t , se
sez. I d
d’appello,
appe o,
sentenza 7 maggio 2008, n. 199
Illegittimo conferimento di indennità di coodinamento a non aventi diritto - Colpa
grave - Sussistenza - Esimenti - Pressione sindacale – Non rileva
Massima:
pressione
p
delle
organizzazioni
g
La
sindacali
non
costituisce
circostanza
esimente della responsabilità contabile,
contabile né
può influire sulla valutazione della gravità
della colpa; solo in casi limitati può
consentire di far uso del potere riduttivo.
valerio talamo
(segue) Corte
C
dei
d i conti,
i sez. I d’appello,
d’
ll
gg 2008, n. 199
sentenza 7 maggio
La problematica della pressione delle organizzazioni sindacali è
stata più volte affrontata dalla giurisprudenza della Corte dei
conti, senza mai decampare dall’affermazione di responsabilità
dei convenuti (sez. II centrale, n.177/2004)
È costante la giurisprudenza nell’affermare che il parere o la
condotta di altri organi non costituiscano mai esimente di
responsabilità per gli autori di un comportamento illecito, né
possano influire sulla valutazione della gravità della colpa,
colpa,
poiché altrimenti si arriverebbe alla conseguenza di abbassare
sempre
p più
p la soglia
g della colpevolezza
colpevolezza.
p
.
valerio talamo
La contrattazione
Integrativa
g
Presupposti della riforma
Regole di diritto positivo
Presupposti dell’intervento normativo
A l
Accelerazione
i
e slittamento
li
retributivo
ib i
Scollegamento rispetto alla produttività
Asimmetria normativa e istituzionale rispetto al
settore privato
Crisi finanziaria
DL 112/08: misure per calmierare
l’accelerazione della retribuzione di fatto
Riduzione delle RISORSE da destinare ai fondi per la
produttività ((nelle more di un ppiù generale
p
g
riordino della disciplina
p
del
„
trattamento economico accessorio ispirata a criteri di effettiva meritocrazia);
Finalizzazione a produttività
à e merito
„ Maggiori CONTROLLI sulla spesa derivante dai contratti
i t
integrativi
ti i e sull rispetto
i
tt dei
d i vincoli
i
li finanziari,
fi
i i anche
h in
i relazione
l i
alla verifica di criteri di premialità ed effettiva selettività nelle
progressioni economiche (orizzontali); RUOLO CORTE CONTI
„ SANZIONI
„Obblighi di TRASPARENZA (comunicazione e pubblicazione)
per la contrattazione integrativa;
„
DL 112/08:
112/08
/
riduzione fondi p
per l’integrativa
g
e
controlli Corte dei conti: art. 67. I tagli lineari
dall’anno 2009
1. CONGELAMENTO (DISAPPLICAZIONE) DI TUTTE LE DISPOSIZIONI
SPECIALI CHE ALIMENTAVANO I FONDI PER L’ACCESSORIO
nelle more di un generale riordino della materia concernente la
disciplina del trattamento economico accessorio rivolta a definire
una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza
istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità,
2 Per
2.
P lle medesime
d i
finalità
fi lità Riduzione
Rid i
d l 10% DELLA CONSISTENZA DEI
del
FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI (SULL’AMMONTARE 2004
(
(come
certificato
f
d
daglil organi di
d controllo)
ll )
valerio talamo
Riduzione fondi (continua)
A decorrere dall’anno 2010 le risorse previste
da leggi speciali, che vanno a confluire
f
nei
fondi per il finanziamento della contrattazione
i
integrativa
i delle
d ll Amministrazioni
i i
i i statali,
li sono
ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di
nuovi criteri e modalità
d l à
che tengano conto dell’apporto individuale degli uffici e
dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione
degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi.
valerio talamo
Per la prima volta, con il Decreto legge
78/2010, anche il sistema delle autonomie
subisce l’intervento diretto contenitivo della
l
legge
statale
l
(cfr. l’art.9)
Il DL n.78/2010
n 78/2010 (legge 122/2010) – art.9,
art 9 comma 2-bis
Interviene dando una ulteriore stretta
s lla contrattazione
sulla
cont atta ione integrativa
integ ati a
„
„
A decorrere dal 1° gennaio 2011 il fondo
non può essere superiore a quello del
2010;
Va ridotto proporzionalmente nei casi di
cessazioni dal servizio.
86
Art. 9 d.l.
Art
d l 78: comma 1: trattamento
fondamentale ed accessorio fisso e continuativo
(la cd. norma cedolino)
Per gli anni 2011-2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti
dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio,
accessorio
non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante (e non ordinariamente
percepito) per l’anno
l anno 2010,
2010
al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari
della dinamica retributiva,,
(variazioni dipendenti da eventuali arretrati,
conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno,,
mate nità malattia,
maternità,
malattia missioni svolte
s olte all’estero,
all’este o effettiva
effetti a
presenza in servizio….)
Comma 2-bis: cristallizzazione del fondo
A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
ll’ammontare
ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale
personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’articolo
all
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio.
Il fondo
f d èd
destinato
ti t a ridursi;
id i
ratio (il caso della dirigenza: quescienza a fronte blocco assunzioni ed
incremento quota pro-capite, perché il fondo era calcolato sui posti e non
sui presenti
presenti. Ora pareggiamento fondo a presenti in servizio)
Lettura in combinato disposto comma 2-bis;
(sistematica e costituzionalmente orientata)
Due tetti retributivi (insuperabili al 3112 2010)
12-2010)
1. Stipendio; tredicesima; i.i.s.; r.i.a.; progressioni orizzontali: trattamento
fondamentale ed accessorio fisso e continuativo (il trattamento ord
ord..
spettante è quello stipendiale integrato dalle voci fisse e continuative
dell’accessorio)
(al netto degli eventi straordinari dinamica retributiva)
2. Tetto accessorio variabile nei limiti del fondo: accessorio variabile
indennità varie (maneggio valori,
valori rischio)
turni
produttività (sia penalizzante che incrementale)
Circolare MEF n. 12 del 2011
Due diversi limiti di crescita
I 2 tetti retributivi
Retr. fondamentale
Tabellare
È quello
contrattato in
sede integrativa
Accessorio
Progressioni
RIA
IIS
Assegni ad
personam
Accessorio
Fisso e
continuativo
- Indennità comparto
compa to
- posizione
Blocco comma 1
Accessorio
variabile
Produttività, rischio,
disagio turno,
disagio,
turno
reperibilià…
Blocco comma 2-bis
quote previste dalla
legge finanziaria
Riorganizzazione
servizi
risorse “storiche”
sponsorizzazioni
F.U.A.
progressioni orizzontali
posizioni organizzative
incentivazione
Indennità
valerio talamo
quote previste dalla
legge finanziaria
Riorganizzazione
servizi
risorse “storiche”
Sponsororizzazioni
valori
2010
F.U.A.
Riduzione
du o e p
proporzionale
opo o a e
per cessazioni
progressioni orizzontali
posizioni organizzative
incentivazione
Indennità
I
n
t
e
g
r
a
t
i
v
a
Le altre misure di contenimento
C
Comma
17:
17 blocco
bl
CCNL aglili effetti
ff i
retributivi
Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle
procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010
2010--2012 ...
È fatta sal
salva
a l'erogazione
l'e oga ione dell'indennità di vacanza
acan a
contrattuale nelle misure previste a decorrere
dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2,
2
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
LLe altre
l
misure
i
di contenimento
i
g
“di carriera”
Comma 21: progressioni
Per il personale contrattualizzato le progressioni di
carriera comunque denominate ed i passaggi tra
le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici.
Il blocco delle progressioni rimette risorse alla premialità
Circolare MEF 12/2011
„
„
„
„
Le progressioni economiche hanno solo effetti giuridici
(esempio riduzione tempi di permanenza nell’area/posizione
ai fini del successivo passaggio);
Se attuate (previa contrattazione integrativa) congelano e
rendono indisponibili le relative somme;
Dal 2015 possono essere attribuite senza il beneficio della
retroattività;
Le progressioni sono quelle “comunque
comunque denominate
denominate”,, quindi
sia passaggi interni che esterni alle aree (che sono
equiparate a pubblico concorso)
Spesa complessiva per retribuzioni (massa), retribuzioni medie
pro-capite
p
p
((media),
), p
personale in servizio ((occupati)
p )
2001-2013
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Massa
2007
2008
Media
valerio talamo
2009
Occupati
2010
2011
2012
2013
Lo … “stato dell’arte”
Tavola 4
La dinamica retributiva procapite di fatto
Variazioni cumulate (base 100=2000)
150
140
130
120
110
100
2000
2001
2002
PA
2003
2004
2005
2006
Privato - Attività manifatturiere
Fonte: Elaborazioni Aran su dati Contabilità nazionale, Istat
valerio talamo
2007
2008
2009
Privato - Servizi vendibili
2010
2011
DPR 122/2013 ((ex art. 16,
16 c.1.,
1 lett.b,
l
b dl
98/2011)
Reiterazione di tutti i blocchi retributivi fino al 31-12-2014:
-
-
-
Contrattazione collettiva ammessa ai soli effetti normativi;
Blocco progressioni orizzontali e scatti;
Cristallizzazione trattamento fondamentale ed accessorio (fisso
e continuativo)
Cristallizzazione ammontare del fondo
f
al tetto 2010, con
obbligo di riduzione percentuale in caso di cessazione dal
servizio di personale
IVC (cristallizzazione all’ammontare vigente al 2010) e
corresponsione per il 2015-17
2015 17 sulla base dell
dell’accordo
accordo di luglio
(ma la successiva legge di stabilità la cancella del tutto fino al 2016)
M
Meccanismi
i i di blocco
bl
e deroghe
d
h
Criteri interpretativi:
-
Ministero economia;
Corte dei conti
Ci l
Circolare
MEF n.12/2011
12/2011
Avalla la lettura dei due limiti retributivi (individuale e nei limiti
del fondo).
Il fondo è quindi congelato nell’ ammontare complessivo ma non
in quello pro-capite
Elenca le voci retributive che esulano dal “trattamento
trattamento
economicamente spettante” (da attribuire in via ordinaria) e
che costituiscono gli “eventi straordinari della dinamica
retributiva” che possono ridurre o incrementare il percepito
retributiva
2010:
a) maternità ed altre voci espressamente indicate (non
esaustivamente)
ti
t )d
dalla
ll legge
l
(missioni
( i i i all’estero,
ll’ t
assenze
malattia); b) congedo, aspettativa, permessi non retribuiti,
straordinario, turnazioni (maggiorazioni legate all’orario di
l
lavoro);
) c)) specifici
ifi i incarichi
i
i hi (posizioni
( i i i organizzative,
i
i
indennità
i d
ià
di coordinamento e responsabile); d) preposizione a diverso
incarico dirigenziale e reggenze; e) arretrati derivanti CCNL;
Doppia operazione sul fondo: valori 2010;
riduzione
id i
proporzionale
i
l in
i relazione
l i
alle
ll
cessazioni (ma reintegrazione in caso di
nuove assunzioni: criterio dello “zainetto”)
zainetto )
secondo il criterio della semisomma;
„
Possibili conseguenze su equilibrio del fondo
(circ. 16/2012)
necessità
recuperare risorse su istituti economici
corrisposti a dipendenti non cessati
minori trattamenti accessori a favore dei dipendenti che
rimangono in servizio
minori difficoltà per le p
p.a.
a che hanno quantità disponibili
per la produttività
(La nemesi)
Istruzioni conto annuale 2011
(circ. 16/2012: monitoraggio contrattazione
integrativa)
„
„
9
Ipotizza un’operazione di doppia verifica: 1) delle risorse esistenti
(collocazione “asticella” al limite 2010) con eventuale riduzione; 2) eventuale
du o e proporzionale
p opo o a e in relazione
e a o e alle
a e cessazioni
cessa o ((regola
ego a de
della
a
riduzione
semisomma). Si tratta di 2 distinti controlli da esercitarsi in successione
perché possono dar luogo a due distinte riduzioni;
Evidenzia il carattere di calmierazione spesa delle misure dell’art. 9, dl
78/2010 ((congelamento:
l
t CCNL 2010-2012
2010 2012; quota
t ordinariamente
di i
t spettante
tt t
a livello individuale; fondo ai livelli 2010; quota media procapite in presenza
di riduzione personale; progressioni orizzontali)
Chiarisce che la riduzione riguarda anche la quota relativa alle progressioni
professionali e le p.o. (criterio economico e non organizzativo): sulla stessa
ratio il taglio deve riguardare sia le risorse fisse che le variabili (Cconti Puglia
/
e Toscana 519/2011)
/
)
58/2011
9
Chiarisce cosa sono gli incarichi in conto terzi (commissionati e remunerati
dall’esterno dell’Amm.ne e non rientranti in attività ordinarie dell’A.) e li
elenca sulla base della giurisprudenza della Corte dei conti
Quali sono le esclusioni consentibili per integrare il
fondo oltre valori 2010 ?
servizi resi dal personale in conto terzi,
(
(commissionati
e remunerati dall’esterno
d ll’
dell’Amm.ne e non rientranti in attività
ordinarie
di
i dell’A.)
d ll’A )
(legittimo
(l
i i
superamento limiti
li i i fondo:
f d conto
terzi)
a) risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi
nominativamente affidati a specifici dipendenti;
b) risorse trasferite dall
dall’ISTAT
ISTAT per il censimento 2011 (già stanziate nel
bilancio Stato e conteggiate agli scopi dei saldi di finanza pubblica);
c) incrementi del fondo realizzati con risorse UE (ove consentito dalla
normativa contrattuale di livello nazionale)
d) per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle
Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota
conferita al fondo (ex art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997.
(delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti - SS.UU.)
a) quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006;
b)) compensi
p
p
professionali degli
g avvocati in relazione a sentenze
favorevoli all’Amministrazione.
a) eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e
rinviate all’anno successivo (laddove contrattualmente previsto) perché
non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento
temporale di spesa di somme già certificate.
b) risorse derivanti dal cd. dividendo dell’efficienza (piani razionalizzazione)
vanno ricomprese nei limiti del fondo
a) le risorse derivanti dal recupero evasione ICI (anche
SS.UU. Corte conti);
b) le risorse eventualmente destinate
all’incentivazione del personale della polizia locale
ai sensi dell’art
dell art. 208
208, comma 2 bis
bis, del d
d.lgs.
lgs n
n. 285/1992
e successive modificazioni (codice della strada)
(Corte conti)
in quanto,
quanto pur facendo confluire al fondo risorse da fonti
esterne all’Amministrazione, derivano da attività rese
ordinariamente dal personale nei confronti della propria
Amminist a ione
Amministrazione.
Le posizioni della Corte dei conti
Esclusi dal blocco
Diritti rogito dei segretari comunali
“art.16, lett. K” (incrementi dovuti a
specifiche disposizioni di legge)
ma solo nei limiti in cui siano dirette
remunerare prestazioni altrimenti
acquisite con ricorso all’esterno
(alimentazione figurativa)
Censimenti ISTAT
Progettazione interna di opere
pubbliche
Compensi avvocati
Il dividendo dell’efficienza
Inclusi nel blocco
Quote ICI e per il recupero dell
dell’evasione
evasione
tributaria
Multe
St ao dina io (ma ci
Straordinario
circc MEF
MEF-Rgs,
Rgs n.
n
21/2013 e parere ARAN: “si rispetta
in ogni caso il limite di crescita dei
fondo al 2010
2010”))
Attivazione nuovi servizi
Sponsorizzazioni (art.43 L.449)
Sono in linea di principio (criterio discretivo)
fuori dal fondo:
-
-
-
Attività specialistiche offerte da personale
qualificato
f
Retribuite dall’esterno;
Non destinate alla generalità dei dipendenti;
Che configurano una “partita
partita di giro”:
giro : figuratività;
Che altrimenti determinerebbero il ricorso al
mercato esterno con possibili aggravi di costi per il
bilancio dell’ente interessato;
Non configuranti
N
fi
i attività
i i à ordinariamente
di i
rese
dall’ente
Art. 16 d.l. 98 del 2011: procedimentalizzazione
dividendo efficienza (circ. dfp 13 del 2011)
„
„
„
„
Il dividendo dell’efficienza, già previsto nell’art. 61, c. 17, dl.
112 del 2008 e nell
nell’intesa
intesa del 4/2/2011 viene
procedimentalizzato (ed esteso a regioni e ee.ll.);
Le p.a possono adottare entro il 31 marzo ogni anno piani
triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
I piani potranno riguardare: riordino e ristrutturazione
amministrativa; la semplificazione e la
di it li
digitalizzazione;
i
l riduzione
la
id i
costi
ti della
d ll politica
liti e di
funzionamento; appalti di servizio, affidamenti alle
partecipate ed il ricorso alle consulenze;
I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a
legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa
interessate ed i correlati obiettivi di risparmio
(INFORMAZIONE ALLE OO.SS DEI PIANI ADOTTATI)
„
„
„
In relazione ai suddetti piani, le economie devono essere
aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle
previste dalla normativa vigente e di quelle previste dalla
manovra per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
possono essere utilizzate annualmente nell’importo massimo
del 50% p
per la contrattazione integrativa
g
(in
( cui,, a sua volta,,
il 50% dovrà essere destinato all’erogazione dei premi
previsti dall’art. 19 del d.lgs. N. 150/2009;
La restante quota è versata annualmente al bilancio dello
Stato (con esclusione di regioni ed ee.ll.)
„
„
„
Le risorse aggiuntive potranno essere utilizzate solo
se a consuntivo è accertato il raggiungimento degli
obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di
spesa previste dai
d piani
I risparmi sono certificati dai competenti organi di
controllo
Economie devono essere ulteriori rispetto a quelle
previste dall’art. 61, c.17, dl 112/2008; art. 6 dl
78/2008; artt. 12 e 16 del dl 98/2011
4 criteri
„
„
Risparmi certi e consuntivati derivanti da razionalizzazione;
Aggiuntivi rispetto alle norme vigenti,
vigenti vale
l a dire
di
eccedenti rispetto a quelli già scontati dalle norme di
contenimento (circostanza che va dimostrata);
„
Verificati da un organo di controllo
„
Di ib i i secondo
Distribuiti
d il sistema
i
a fasce
f
ma art. 5, comma 1111-quinquies, DL 95/2012:
95/2012 ad una percentuale
di dipendenti
di
d i più
iù meritevole
i
l (non
(
i f i
inferiore
all 10%,
10% della
d ll
totalità), è attribuita una maggiorazione dal 10% al 30% della
retribuzione accessoria rispetto al trattamento medio
riconosciuto ai dipendenti collocati nelle stesse categorie a
valere sulle risorse del “dividendo”
È fuori dal blocco?
„
„
Ratio logica (risparmio e calmierazione: ma qui si ratta di
risorse aggiuntive che derivano da risparmi e non da nuovi
aggravi di spesa, di cui si giova pro-quota anche l’ente)
Ratio cronologica
g
((il dl 98/2011
/
è successivo al 78/2010).
/
)
Ma v. anche il d.lgs. 141/2011 (nelle more dei rinnovi
contrattuali possono essere usati le eventuali economie
aggiuntive destinate all
all’erogazione
erogazione dei premi dall’art
dall art.16,
16 cc.
5, DL 98/2011);
„
Ratio letterale ((circ. 13/2011
/
DFP: economie
immediatamente destinabili alla c.i. e analogamente circ.
12/2011 del MEF: riferimento all’utilizzabilità delle risorse ex
art 61
art.
61, cc.17;
17; e circ
circ. sul conto annuale 2011: dividendo
efficienza).
Corte conti 2/2013
calmierare qualunque incremento dei
fondi unici che non sia diretto a
remunerare incarichi resi in via
straordinaria o,
o comunque,
comunque affidati
singolarmente
g
a specifici
p
dipendenti:
p
compensi extra fondo:
Sono in linea di principio (criterio discretivo)
fuori dal fondo:
-
-
-
Attività specialistiche offerte da personale
qualificato
f
(che altrimenti determinerebbero il
ricorso al mercato esterno con possibili aggravi di
costi per ill bilancio
bl
dell’ente
d ll’
interessato))
Non destinate alla generalità dei dipendenti;
Per compiti aggiuntivi rispetto alle normali attività;
Non configuranti
N
fi
i attività
i i à ordinariamente
di i
rese
dall’ente
La possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie
variabili
i bili destinate
d ti t alla
ll contrattazione
t tt i
decentrata
d
t t
integrativa, in deroga al tetto di spesa previsto dal comma
2-bis deve essere limitata al 25% delle economie per
2-bis,
effetto di
A: di specifiche iniziative (piani) volte al
raggiungimento di puntuali obiettivi di
incremento della produttività individuale del
personale interno all’Amministrazione
B: da corrispondere alle unità lavorative impiegate in
mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di
lavoro
Regole a regime della
contrattazione integrativa
Procedimento
P
di
di contrattazione
i
g
(CCNL, prassi e
integrativa
1) Atti preliminari al negoziato (direttiva giunta e
delegazioni trattanti)
g
negoziato
g
e conclusione ipotesi
p
di
2)) Svolgimento
accordo
3) Controlli
iter; evoluzione controlli; oggetto del controllo;
bipolarità modello; finalizzazione a premialità;
sanzioni
4) Obblighi
Obbli hi di comunicazione
i i
5) Pubblicità
Atti preliminari
Il CCNL stabilisce che il negoziato sia preceduto da
vari atti:
a) Individuazione delegazione trattante di parte
pubblica
b) Individuazione soggetti sindacali da ammettere
alla trattativa
c) Presentazione delle piattaforme
a) Delegazione
g
di parte pubblica:
Individuazione delegazione trattante di
parte pubblica (30 gg. dalla stipula CCNL)
Carattere tecnico
tecnico--burocratico e non politico
(caso dell’Aran a livello nazionale, distinzione
politica/amministrazione, art.16 d.lgs n.165 del 2001; riscontri
giurisprudenziali)
Dirigente o nei casi di enti privi di dirigenza funzionari
Possibilità di essere coadiuvati da esperti o consulente
Ruolo dell’organo politico
Direttiva di giunta
La giunta emana la direttiva con cui:
-
-
-
Indica i criteri per la predisposizione del
fondo (risorse variabili)
Le priorità della contrattazione (obiettivi
strategici e finanziari, interventi ritenuti
essenziali) il pericolo di direttive troppo
essenziali)…
dettagliate;
La composizione della delegazione trattante
b) Individuazione
delegazione
sindacale
La delegazione
g
sindacale
La delegazione di parte sindacale
è formata
f
t da:
d
Non dirigenti
i i
i
Componenti
OO SS
OO.SS.
firmatarie
CCNL
DIRIGENZA
G
A
R.S.U
componenti
OO SS
OO.SS.
firmatarie
CCNL
R.S.A
(continua)
Per le RSU deriva
d l risultato
dal
i lt t
elettorale
Per le OoSs deriva
dalla mera
sottoscrizione del
CCNL
NON SONO
AMMISSIBILI ALLA
C.I.:
Sindacati non ammessi al
CCNL dall’ARAN (che
misura la rappresentatività a
livello nazionale) anche se a
livello locale hanno la media
del 5% tra dato associativo
ed elettorale
I sindacati ammessi
alle
ll trattative
t tt ti
nazionali non
firmatari del CCNL
Natura bicefala
N
bi f l della
d ll rappresentanza
sindacale
„
„
Applicabilità del principio del consenso
maggioritario;
La trattativa a tavoli separati
c) Presentazione piattaforme
Atto propedeutico all’avvio del negoziato
-
Natura e ratio della piattaforma
Atto di impulso per l’apertura del tavolo
Principio dell’unicità della sessione negoziale
Tipologie contratto decentrato
Prorogatio
2) Svolgimento negoziato
(atto preliminare: costituzione fondo, non negoziata
ma da rappresentare nella relazione tecnica)
a) Convocazione della delegazione sindacale
(accredito)
b) Partecipazione dirigenti sindacali
(obbligo di comunicazione dei permessi sindacali
f iti e eventuali
fruiti
t li sanzioni
i i per le
l
amministrazioni)
c) Sottoscrizione accordo o mancato
accordo
quote previste dalla
legge finanziaria
economie di gestione
su spese del
personale
risorse “storiche”
contratti di sponsorizzazione
Competenza
parte pubblica
Fondo
progressioni orizzontali
RISORSE
STABILI
RISORSE
ALEATORIE
posizioni organizzative
incentivazione
Indennità
I
n
t
e
g
r
a
t
i
v
a
Il FUA: le risorse certe e stabili
A) Risorse stabili (certe)
Possono essere definite come le quantità finanziarie
caratterizzate dal requisito della stabilità e della certezza
nell corso degli
d li esercizi
i i finanziari
fi
i i
B) Risorse variabili (aleatorie)
Possono essere definite come le quantità finanziarie
caratterizzate dal requisito della variabilità,
variabilità sia nel loro
ammontare che nella presenza, nel corso degli esercizi
finanziari
a) Convocazione delegazione
g
sindacale
L’accredito
Le Oo.Ss. sono tenute ad accreditare i propri dirigenti sindacali (art. 10
CCNQ 7 agosto 1998) e nel caso in cui questo non avvenga l’Amm.ne è
tenuta a chiederlo
Le trattative cominciano con la convocazione nominativa dei dirigenti
sindacali
i d li
Rappresenta la condizione necessaria per formare la delegazione di parte sindacale ed è
finalizzata a dare stabilità alla stessa, nell’ottica di:
„
favorire le corrette relazioni sindacali
„
facilitare lo sviluppo del confronto
„
evitare un prolungamento eccessivo delle sessioni negoziali
„
prevenire inutili conflitti
b) Partecipazione dei dirigenti sindacali
alle
ll trattative
i
Le trattative sindacali debbano avvenire – di norma- al di fuori
dell’orario di lavoro (art.
( t 10
10, comma 7
7, d
dell CCNQ del
d l 7 agosto
t 1998)
Qualora
Q
l
le
l trattative
t tt ti siano
i
svolte
lt nell’
ll’ ambito
bit dell’orario
d ll’
i di lavoro,
l
i dirigenti sindacali sono tenuti a fruire del monte ore dei
permessi sindacali a tale scopo previsto oppure devono essere
in posizione di distacco sindacale (art. 10, comma 3)
In nessun caso il tempo dedicato alle trattative può
essere considerato come tempo di lavoro
Obbligo
g di comunicazione dei permessi
p
sindacali fruiti (CCNQ 9 OTTOBRE 2009)
Entro due giornate lavorative dall’adozione dei
provvedimenti
di
ti di autorizzazione
t i
i
le amministrazioni comunicano
AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
i dati
d ti riguardanti
i
d ti la
l fruizione
f i i
dei
d i permessii sindacali
i d li
da parte dei propri dipendenti
(PROCEDURA GEDAP)
Sanzioni p
per le amministrazioni
(CCNQ 9 OTTOBRE 2009)
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il responsabile del
procedimento dell’invio dei dati relativi ai p
p
permessi e distacchi sindacali,, nei
termini legislativi e contrattuali previsti.
La mancata trasmissione dei dati
entro i termini stabiliti - infrazione disciplinare per il dipendente
responsabile del procedimento
La concessione dei permessi in eccedenza
rispetto al monte ore stabilito, senza possibilità di recupero responsabilità di natura amministrativo - contabile per
l’amministrazione
c) accordo
1) valutazione circa l’opportunità o meno di sottoscrivere l’ipotesi di
contratto integrativo “di
di minoranza”
minoranza da parte dell
dell’amministrazione
amministrazione
ente
„
Principio del massimo consenso possibile
2) Termine
T
i
d
delle
ll sessioni
i i negoziali
i li
- (CCNL) Sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse per
il trattamento accessorio: trascorsi 30 gg
gg. , prorogabili
p
g
di altri 30,, le parti
p
riacquistano la propria capacità decisionale
(nuovo art. 40, d.lgs. n. 165
del 2001) I CCNL devono definire il termine delle sessioni decentrate, allo
scadere delle quali le parti riassumono le proprie capacità decisionali;
Possibilità di atti unilaterali sostitutivi dei
mancatii accordi
di (art.40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/01):
-
-
-
(presupposto) in caso di stasi dei negoziati con
nocumento dell
dell’interesse
interesse pubblico (dimostrare
il mancato accordo e il pregiudizio al buon
funzionamento della p.a. derivante dal
mancato accordo che rende opportuno l’atto
sostitutivo del mancato accordo)
(temporaneità) “fino alla successiva
sottoscrizione” (tentativi periodici di riaprire il
sottoscrizione
negoziato)
sottoposizione all’apparato ordinario di controlli
Procedura (consigliata)
g
„
„
„
„
„
„
Invio alla Giunta da parte del Presidente della delegazione
trattante di una relazione dettagliata
g
con indicazione
dell’impossibilità di pervenire ad un accordo e della necessità di
provvedere unilateralmente;
Deliberazione della Giunta di presa d’atto ed indicazione di
procedere ai sensi dell’art.40, c.3-ter;
Predisposizione (da parte del Presidente della delegazione) del
testo unilaterale corredato dalle relazioni ed invio all’organo di
revisione;;
Parere del collegio ed invio alla Giunta per l’autorizzazione;
Autorizzazione della Giunta all’adozione unilaterale in via
provvisoria;
Oneri di comunicazione e pubblicazione.
3) Controlli
C
lli sulla
ll C.I
C I (interni,
(i
i esterni,
i a
gg
campione, monitoraggio-sanzione)
1.
2.
3.
4.
5
5.
iter;
it
evoluzione controlli;
oggetto del controllo (la finalizzazione a
p
premialità);
);
sanzioni e organi del controllo;
ruolo della Corte dei conti
L’iter del contratto integrativo
g
1. Composizione delegazione trattante
2. Presentazione piattaforma
Pubblicità
comunicazione
Ipotesi di
accordo Entro 5 giorni
Entro 15 giorni
Sottoscrizione
definitiva
autorizzazione alla
sottoscrizione da parte
degli organi di Governo
dell’Amm.ne
No 51 per cento, ma
principio del maggior
consenso possibile
Parere
favorevole
Controllo interno
(Collegio dei revisori)
Entro 15 giorni
Parere
Pa
e e non
favorevole
Entro 5 giorni
i i
Ri
Ripresa
trattative
t tt ti
Dopo la sottoscrizione l’ipotesi di accordo viene inviata
all’organo di controllo (collegio di revisori, revisore unico o
altro
l
organo previsto dall’ordinamento
d ll’ d
d ll’
dell’ente)
)
Il controllo si svolge sull’ipotesi di accordo e sui dati della
relazione tecnica e illustrativa che devono essere
“debitamente”
debitamente certificate dagli organi di controllo interno
2. L’evoluzione
2
L’
l i
dei
d i controlli
lli sulla
ll
g
contrattazione integrativa
„
„
„
„
„
„
D.lgs 396/1997
396/1997: controlli interni (collegi di revisione, UpB …) e
controlli
t lli diffusi
diff i (ex
( art.40,
t 40 comma 3
3, clausola
l
l di nullità
llità reale);
l )
L.F. 2000:
2000 controllo esterno Dip.Fun.Pub e RGS su CCNI Stato e
Enti p
pubblici con organico
g
superiore
p
a 200 unità di personale;
p
;
L.F. 2002:
2002 controlli ispettivi, ex post, a campione della RGS;
//
controlli esterni DFP/RGS estesi a Enti ex art.70,
comma 4,
4 d.lgs
d lgs n.165;
n 165;
L.F. 2003:
2003 controlli esterni DFP/RGS estesi a Enti di Ricerca;
DL 112/08
112/08: controlli Corte dei conti sulla base di specifiche
i f
informazioni
i i rese tramite
t
it la
l RGS (rispetto vincoli finanziari;
evoluzione consistenza dei fondi e della spesa; erogazione premiale;
selettività progressioni) con sanzioni fino alla sospensione CCNI con
obbligo recupero nella sessione negoziale successiva
successiva.
3.Cambia l’oggetto del controllo (cui
sono connesse nuove e più efficaci
sanzioni)
perché cambiano i limiti della c.i.
il controllo avrà ad oggetto la verifica del rispetto da parte del
contratto integrativo:
della compatibilità economico-finanziaria
ma anche della LEGITTIMITA’ e il MERITO
compatibilità economico-finanziaria (e vincoli di bilancio
g strumenti di p
programmazione
g
annuale e
risultanti dagli
pluriennale di ciascuna amministrazione)
a) vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs.
n. 165 del 2001;
b) vincoli derivanti dal contratto nazionale (anche con
riferimento alle materie contrattabili);
c)) disposizioni
di
i i i sull trattamento accessorio
i vincolato
i
l
a risultati
i l ie
selettivo (vincolo teleologico);
valerio talamo
“fisiologica”
“fi
i l i ” finalizzazione
fi li
i
g
della c.i.)
della c.i. (aspetto obbligatorio
I) rispetto del principio di corrispettività ex art. 7,
comma 5,
5 del
d l d.lgs.
dl
n. 165 del
d l 2001,
2001 aii sensii del
d l
quale
“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non
corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
Legge
gg 203/08:
II) Art.2, c.32. - A decorrere dall'anno 2009 il
trattamento economico accessorio dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni è
corrisposto
i
t in
i base
b
alla
ll qualità,
lità produttività
d tti ità e
capacità innovativa della prestazione lavorativa
oggetto necessario della contrattazione collettiva a pena di
nullità
norma vigente
Art. 40, comma 3-bis, d.lgs. N. 165 del
2001
III) la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad
assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei
servizi pubblici,
pubblici incentivando l'impegno e la qualità della
performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3
ogni trattamento economico accessorio deve derivare
dalla remunerazione di performance individuale; di
performance organizzativa con riferimento
all’amministrazione
all
amministrazione nel suo complesso e alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
l’amministrazione; effettivo svolgimento di attività
particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per
la salute.
Si tratta di altrettanti vincoli
Per tali fini la contrattazione collettiva destina al
trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale una q
p
quota
prevalente del trattamento accessorio
complessivo
p
comunque
q
denominato
Principio delle tre fasce attualmente congelato
Ratio e momentanea disapplicazione
IV) Art. 18, comma 2, d.lgs.
g N. 150/09
Art. 18. - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito
ed incentivazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento
della performance organizzativa e individuale, anche attraverso
ll’utilizzo
utilizzo di sistemi premianti selettivi,
selettivi secondo logiche
meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che
conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione
selettiva di incentivi sia economici sia di carriera
carriera.
2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata
o sulla
ll base
b
di automatismi
i i di incentivi
i
i i e premii collegati
ll
i
alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni
sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi
del presente decreto
V) Art. 45, comma 3, d.lgs.
g N. 165/2001
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le
disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici
accessori collegati:
a) alla
ll performance
f
iindividuale;
di id l
b) alla performance organizzativa con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso
p
e alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
l’amministrazione
c) all
all’effettivo
effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
4. Sanzioni
Nullità “semplice”
qualora i CCNI disciplinino
q
p
materie non espressamente
p
devolute a tale livello negoziale o in modo non
corrispondente alla norma (premialità).
Etero-integrazione contrattuale (oltre la nullità)
Il particolare meccanismo applica anche ai contratti integrativi
nei casi in cui gli stessi deroghino :
disposizioni del CCNL
disposizioni di legge e del d.lgs. n. 165 del 2001 sempre
i d
inderogabili
bili per ammissione
i i
di legge
l
Per glili aspettii finanziari
P
fi
i i – sanzione
i
speciale
“tradizionale” compatibilità economico-finanziaria ivi compresi i vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
In caso di superamento dei vincoli finanziari,
finanziari accertato in ogni
momento da:
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti,
conti
Dipartimento della funzione pubblica o
dal Ministero dell
dell’economia
economia e delle finanze
dai collegi di controllo interno
è fatto “obbligo di recupero” nella sessione negoziale successiva.
valerio talamo
Ti l i (organi)
Tipologie
(
i) del
d l controllo
ll
-
Interni
collegi revisori dei conti
-
Esterni
I Controlli a campione dei Servizi ispettivi della RGS
II Controlli
C t lli monitoraggio-sanzione
it
i
i
d ll Corte
della
C t d
deii conti
ti
Controlli
C
lli servizi
i i ispettivi
i
i i di finanza
fi
pubblica
Art. 60, comma 5, d.lgs. N. 165/2001
Il MEF (anche su espressa richiesta DFP) dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della RGS,
RGS coordinate anche con altri
analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle
spese con particolare riferimento agli oneri dei
spese,
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando
alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
riscontrate
(soprattutto autonomie locali sulla base di appositi programmi di
verifica)
5. Corte dei conti ((il danno erariale))
(inizialmente art. 67, commi 8-10, del d.l. n. 112 del 2008)
„
„
trasmissione alla Corte dei Conti
Conti, tramite la RGS,
RGS entro il 31
maggio di ogni anno, di specifiche informazioni sulla
g
, certificate dagli
g organi
g
di controllo
contrattazione integrativa,
interno.
A tale fine, il MEF, d'intesa con la Corte dei conti e con il
Dipartimento della funzione pubblica,
pubblica aggiorna annualmente
una specifica scheda di rilevazione appositamente
dedicata alla contrattazione integrativa
g
Tabella 15 e scheda informativa 2 (nell’ambito della rilevazione del Conto
Annuale ai fini dell’integrazione delle informazioni annualmente richieste con il
g n. 165 del 2001, vecchio
modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs.
testo, in attuazione del comma 9, dell’art. 67 del DL 112)
informazioni richieste nella scheda
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa, in ordine:
a)) alla consistenza delle risorse assegnate
g
ai fondi p
per la
contrattazione integrativa;
b) all'evoluzione della consistenza degli stessi fondi
c)) spesa
p
derivante dai contratti integrativi
g
applicati.
pp
Inoltre concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
premialità,, al riconoscimento del merito ed alla
alla p
valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione
individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione
integrativa nonché con riguardo all’applicazione di parametri di
selettività (con particolare riferimento alle progressioni economiche)
economiche).
Queste informazioni sono utilizzate dalla Corte dei conti, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro.
lavoro
Tuttavia è previsto, in capo alla Corte dei conti,
anche un potere sanzionatorio.
Delibere Corte dei conti
„ n. 43 del 2008;
;
„ n. 41 del 2009.
C
Corte
conti,
i Sezioni
S i i Riunite
Ri i in
i sede
d di
controllo, n. 43 del 2008
attività relative alla funzione referente, di
monitoraggio della contrattazione integrativa
(consistenti in attività istruttorie e di verifica finale,
propedeutiche alla redazione della Relazione
annuale sul costo del lavoro pubblico) (Sezioni
riunite)
attività a carattere vincolistico e sanzionatorio,
sanzionatorio che
implicano uno scrutinio sui singoli contratti
integrativi, con effetto dichiarativo dell’inefficacia di
singole clausole contrattuali (Sezioni regionali di
controllo)
C
Corte
conti,
i Sezioni
S i i Riunite
Ri i in
i sede
d di
controllo, n. 41 del 2009
ambito e la profondità del controllo intestato alle Sezioni regionali, che deve
investire:
a) “accertamento del contrasto con i vincoli posti alla contrattazione, al
quale la legge ricollega la nullità delle clausole illegittime e la
sostituzione automatica di quelle contrastanti con disposizioni imperative
che pongono limiti alla contrattazione integrativa”,
b) “l’accertamento del superamento di vincoli finanziari, con obbligo di
recupero nell’ambito
nell ambito della sessione negoziale successiva”,
c) “criteri di utilizzazione dei fondi unici di amministrazione”, e la
congruenza delle “previsioni che nei contratti stessi e nella legge
contemplano i criteri di premialità
premialità, di efficienza,
efficienza di trasparenza e di
selettività nelle progressioni economiche”.
A tale fine le Sezioni regionali di controllo debbono, di regola, procedere a
programmazioni selettive,
selettive con possibilità
possibilità, tuttavia,
tuttavia di attivare
indagini di controllo previa acquisizione, ove non disponibili, dei
contratti integrativi in relazione ai quali emergano dubbi di irregolarità.
TRASPARENZA: obbligo
g di pubblicazione
… in modo permanente, sul sito istituzionale, con modalità che
garantiscono la piena visibilità ed accessibilità delle
informazioni ai cittadini:
„
„
„
„
„
i contratti integrativi
g
stipulati;
p
;
la relazione tecnico-finanziaria;
certificate degli organi di
controllo
la relazione illustrativa;
le informazioni trasmesse annualmente al Ministero
dell’economia,,ai fini dell’inoltro alla Corte dei conti
( esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli
effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito
alla contrattazione integrativa )
art.11, comma 8, d.lgs.
g N. 150 del 2009 (ora
(
art. 20 legge 33/2013 sulla trasparenza
amm.va)
Pubblicazione di:
Ammontare complessivo dei premi stanziati
collegati alla performance
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Dati relativi al grado di differenziazione
nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti
che per gli altri dipendenti , al fine di dare
conto del livello di selettività utilizzato nella
distribuzione dei premi e delgi altri incentivi
e.. oneri di comunicazione:
a) Informazioni al MEF ai fini dell’attività di referto
(controllo-sanzione
controllo sanzione) della Corte dei conti
b) Trasmissione all’
ll’ ARAN ed
d all CNEL del
d l contratto
integrativo con le relazioni tecnica ed illustrativa
e con l’indicazione delle modalità di copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
bilancio
Il termine per l’inoltro è fissato in cinque giorni che
decorrono dalla sottoscrizione.
sottoscrizione
Specifiche sanzioni per la violazione degli oneri
di trasparenza
(nullità; etero-integrazione; recupero sessione negoziale successiva nel caso di
oneri eccedenti … danno erariale contestabile Corte conti…)
Ulteriore sanzione accessoria in caso di mancato
adempimento agli oneri di
pubblicazione/comunicazione
divieto di qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione
integrativa.