La contrattazione integrativa ed i modelli di partecipazione sindacale Valerio Talamo (Se.F.A. Aprile 2014) 1 programma g La riforma Brunetta: presupposti, obiettivi, strumenti; Il nuovo assetto delle relazioni collettive: rilegificazione e ricentralizzazione. Il nuovo rapporto fra legge e contratto: gerarchia gerarchia, inderogabilità ed etero-integrazione; etero integrazione; La ridefinizione della competenza della contrattazione collettiva (delimitazione dello spazio negoziale ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001); I nuovi assetti della partecipazione sindacale: i poteri datoriali (art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001; d.lgs. n.141 del 2011; decreto-legge n. 95 del 2012); I poteri unilaterali della parte pubblica in materia di negoziato (art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n.165 del 2001); Analisi di alcune tipiche materie di relazioni sindacali, la cui pregressa regolazione contrattuale non appare più attuale alla luce delle norme sopravvenute; Il danno da contrattazione integrativa alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti Costituzione del fondo di amministrazione; Le norme di contenimento della spesa per stipendi: ricadute sulla contrattazione integrativa; Le posizioni della Corte dei conti e della RGS in materia sulla possibilità di integrazione dei fondi di per i trattamenti accessori; Negoziato in sede decentrata: composizione delle delegazioni trattanti, controlli, stipulazione, oneri di comunicazione e pubblicazione; Estinzione legale dei contratti integrativi collettivi previgenti per mancato adeguamento alle norme di legge sopravvenute nei termini fissati dal d.lgs. n. 150 del 2009. Evoluzione sistema normativo Le due privatizzazioni Accordo del 23 luglio 1993 La prima privatizzazione l’art.2 della legge 421/92 d.lgs n.29 del 1993 La seconda privatizzazione l’art.11 della legge 59/97 d.lgs n.396 del 1997 1997;; 80 e 387 d l 1998 del IL D.LGS N.29/1993, COME MODIFICATO DAI DD.LGS N.396/97, 80 E 387/98 (tecnica della “novella”) CONFLUISCE NEL D.LGS N.165 DEL 2001 (cd. Testo Unico del Pubblico Impiego ) Inciso soprattutto dalla l. n. 145 del 2002 Privatizzazione come applicazione al lavoro pubblico della strumentazione privatistica art.2,, comma 2,, d.lgs. g n.165 del 2001: “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto” decreto cfr. cfr anche art art.35, 35 c.1; c 1; e 2 2, cc.3 3 Art. 5, comma 2 I rappporti L’assun.ne alle p.a. avviene tramite individuali di lavoro sono contratto ind.le di lavoro regolati contrattualme nte “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri t i del d l privato i t datore d t di lavoro” l ” Art. 63, comma 1 “Sono devolute al giudice ordinario, ordinario in funzione di giudice del lavoro, lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” La nuova riforma del lavoro pubblico p (novella al 165) Legge gg delega g n. 15/2009 / per p la riforma del d.lgs. n.165 del 2001 merito i e premialità i li à dirigenza pubblica (responsabilizzazione, valutazione, autonomia) contrattazione collettiva anche integrativa sanzioni disciplinari e responsabilità Decreto legislativo 27 ottobre 2009, 2009 n.150 valerio talamo Presupposti, P i obiettivi, bi i i strumentii e g della riforma conseguenze Efficienza (valutazione e meritocrazia) Controllo spesa Responsabilizzazione (sistema disciplinare ed intervento sulla dirigenza) Ricentralizzazione (modello modello neoneo-autoritario autoritario) Ril ifi i Rilegificazione sfiducia nella contrattazione e fiducia nella legge Minori spazi per la contrattazione collettiva e la partecipazione sindacale: maggiori controlli sulla contrattazione nazionale ed integrativa valerio talamo Tra ill 2000 e ill 2007 200 le l retribuzioni b definite d f dai d contratti nazionali sono cresciute per i dipendenti pubblici un po’ più che per i privati (2,7% contro 2,5% l’anno), e ben più dell’inflazione effettiva (2,3%). Ma soprattutto, soprattutto anche in relazione con la diffusione quasi universale della contrattazione decentrata e con i ritardi nel rinnovo dei contratti nazionali, lo “slittamento salariale” è stato molto superiore:1,2 punti l’anno contro 0,3 nel privato. Retribuzione di fatto (asimmetria della contrattazione integrativa nel settore pubblico rispetto al settore privato) Contrattazione aziendale/territoriale nel settore privato: eventuale, reperisce risorse individuate privato localmente e quindi al riscontro di produttività Contrattazione integrativa nel settore pubblico: pubblico obbligatoria; finanziata centralmente (dai CCNL) o distorcendo risorse a carico dei bilanci; non misurata la crisi di produttività del decennio valerio talamo crisi amministrativa crisi economica (ora globale) Accordo triangolare del 22 ottobre 2009 (riforma if del d l modello d ll contrattuale); applicato al pubblico impiego con l’intesa del 30 ap aprile ile 2009 Cosa manca? d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (anticipato dal dl. 112/2008 e dalla legge finanziaria 2009) valerio talamo d.l. 112/2008 Accordi del 22 gennaio e 30 aprile 2009 L. 203/2008 D.lgs. gs 150/2009 50/ 009 Norme di finanza pubblica: d.l. 78/2010; 98/2011; / 138/2011; / 95/2012 / Rilegificazione Regime delle fonti Ricentralizzazione Controlli Comitati di settore Comparti/Aree di contrattazione Cambia la “quantità” del contrattabile e non la “qualità” del contratto L’amministrazione L amministrazione rimane “parte” parte , non recupera poteri autoritativi né abbandona il diritto privato per cui il ccnl rimane espressione di autonomia privata collettiva. collettiva Ciò che cambia è la quantità di istituti che vengono legificati, con conseguente riduzione dello spazio negoziale. valerio talamo Rilegificazione Fonti 1. Rapporto legge/contratto 2. Ridefinizione competenza contrattazione (ridelimitazione e restringimento) 3 Inderogabilità ed etero-integrazione 3. etero integrazione 4 Partecipazione sindacale 4. 5 poteri unilaterali della parte pubblica in materia di negoziato 1. Rapporto legge-contratto LA DISAPPLICAZIONE TRAMITE CCNL: la “norma norma spazzino spazzino” (art. 2, c. 2, d.lgs. g n. 165 ante riforma) Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, bbl h o a categorie di d essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi d collettivi ll e, per la l parte derogata, d non sono ulteriormente applicabili salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario valerio talamo Art. 2, comma 3 L’effetto della disapplicazione è AUTOMATICO per gli “incrementi incrementi retributivi non previsti da CCNL” E SI VERIFICA A “FAR DATA” DALL’ENTRATA IN VIGORE DEI SUCCESSIVI CCNL (che agiscono come mero “fatto giuridico” al verificarsi del quale si determina ll’effetto quale, effetto della cessazione di efficacia delle disposizioni unilaterali in materia retributiva) Art. 1 Legge gg n. 15/09 (sostituisce ( la norma “spazzino”, ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001) Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che h introducano i t d discipline di i li dei d i rapporti ti di lavoro l la l cuii applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, pubbliche o a categorie di essi, essi possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente lt i t applicabili, li bili salvo l che h la l legge l disponga di espressamente in senso contrario solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge Rimane in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 3 2. Ridefinizione competenza contrattazione 2 (ridelimitazione e restringimento) (art. 40, c. 1, dlgs 165/01) 1) Si può liberamente disporre; 2) non si può assolutamente intervenire; 3) si può disporre nei limiti di legge Le norme del rapporto del lavoro e delle relazioni sindacali diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali valerio talamo Non si può assolutamente intervenire . Parziale restringimento S Segue 2/b: Esclusioni E l i i dal contrattabile . Art. 97 cost MATERIA ORGANIZZATIVA e, e in particolare, particolare organizzazione degli uffici materie oggetto di partecipazione sindacale prerogative dirigenziali (gestione risorse umane e odl) conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, materie di cui all’articolo 2, 2 comma 1, 1 lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 valerio talamo Art. 2, c. 1, lett. c), l. n. 421/92 1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento nell espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 3) i principi p incipi fondamentali di organizzazione o gani a ione degli uffici; ffici 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva; 6) la garanzia della libertà di insegnamento e ll'autonomia autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. valerio talamo Restringimento Segue 2/C: Contrattabilità nei limiti del d.lgs. g 165 1) si può liberamente disporre; 2) non si può assolutamente intervenire; 3) si può disporre nei limiti di legge Sanzioni S i i disciplinari; di i li i Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio; Mobilità; Progressioni economiche In queste materie la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge valerio talamo Progressioni og ess o eco economiche o c e (artt.23 d.lgs. 150/09 e 52, c. 1-bis d.lgs. 165/01) almeno 3 aree; ¾principio del pro-quota; ¾selettività; ; ¾in funzione delle qualità culturali e p professionali; ; ¾attività svolta; ¾risultati conseguiti – individuali e collettivi – misurati dal sistema di valutazione ¾ (ccnl e ccni: risorse, parametri, punteggi) 3. inderogabilità ed eterointegrazione Carattere imperativo (inderogabilità) da parte delle disposizioni collettive, delle norme del d.lgs. d lgs n. n 165 del 2001 da cui deriva la nullità valerio talamo a) Cassazione, n.14195/2005 b) art.2, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001: “II rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo II, titolo II II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell nell'impresa impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto” decreto valerio talamo ….dalla nullità all’ applicabilità degli artt. 1339 e 1419 1419, II comma, comma c.c. cc (sostituzione delle clausole illegittime per contrasto con norma inderogabile con la norma illegittimamente derogata e conservazione del contratto in caso di nullità parziale) 4 fattispecie Nullità ed etero integrazione per violazione di norme del 165/01; Nullità ed etero integrazione per violazione di norma imperativa diversa (stabilita da legge); Nullità ed etero integrazione per violazione limiti contrattazione collettiva Nullità C.I. ed etero integrazione nel caso di violazioni di limiti di competenza valerio talamo 4. PARTECIPAZIONE SINDACALE (SUGLI ATTI AVENTI RIFLESSO SUL RAPPORTO DI LAVORO) - INFORMAZIONE (PREVENTIVA/SUCCESSIVA) - CONCERTAZIONE - CONSULTAZIONE valerio talamo Modelli previsti CCNL Partecipazione sindacale (art. 5, comma 2) N ll materie Nelle t i rientranti i t ti neii poteri t i dirigenziali di i i li (micro( i organizzazione): gestione dei rapporti di lavoro e nell’organizzazione del lavoro, sussiste titolarità esclusiva del datore di lavoro pubblico con la capacità privatistica Possibilità in queste ipotesi di attivare (solo) l’informazione nei casi previsti dalla contrattazione collettiva Restringimento autonomia collettiva valerio talamo PARTECIPAZIONE SINDACALE - INFORMAZIONE (PREVENTIVA/SUCCESSIVA) - CONCERTAZIONE (regredisce all’informazione) all informazione) - CONSULTAZIONE solo se prevista da norme di legge valerio talamo L legge La l sulla ll spending di review i (dl n.195/2012; art. 2, commi 17-19) Modifica dell dell’art. art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 Possibilità di prevedere un esame congiunto congiunto, disciplinato dai CCNL, nella materia dell’organizzazione dell organizzazione del lavoro (a regime) Nelle more dei CCNL, permane il solo obbligo di informazione (in sede di prima attuazione) Esclusione dalla concertazione/contrattazione: (sintesi alla luce di giurisprudenza, circolari DFP/IGOP e pareri Aran e DFP) Orario di servizio e criteri sulle politiche orario di lavoro (articolazione tipologie orario di lavoro, orario apertura uffici al pubblico; entrata uscita flessibile; turnazioni , orario apertura uffici al pubblico (calendari scolastici), scolastici) modalità di verifica riduzione orario lavoro, ore di straordinario autorizzabili (anche sotto forma di elevazione limite massimo di straordinario per l’attività di assistenza degli organi istituzionali) … ecc.); solo modalità informative Altri aspetti organizzativi macro e micro (individuazione, valutazione e conferimento posizioni organizzative; controlli interni; individuazione dei profili professionali, regolamenti di organizzazione e di uffici/servizi; mansioni superiori) Relativi al reclutamento (progressioni verticali: verticali ormai pubblico concorso, le disposizioni dei CCNL già disapplicate per impossibilità sopravvenuta; collaborazioni; partpartt-time ti anche h sotto tt fforme di elevazione l i dei d i tetti t tti di contingente ti t massimo i ) Tutte materie reltaive all odl di spettanza datoriale unilaterale sottoponibili ibili alla ll sola l informazione i f i (o all’esame congiunto se lo stesso è stato previsto dai CCNL) Esclusione dalla concertazione/contrattazione: (sintesi alla luce di giurisprudenza, circolari DFP/IGOP e pareri Aran e DFP) Caso della consultazione “…l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche…” assimimilabilità a questa f fattispecie d ll’ analisi dell’ l dell’andamento d ll’ d dei d processi occupazionalil Caso della produttività (impossibilità di cogestione: obiettivi e programmazione attività amm.va (informazione); verifiche intermedie e finali; valutazione esiti); (art. 7 e 31 d.lgs 150) Per enti locali esclusione concertazione: “criteri relativi ai sistemi di incentivazione del personale”.. “metodologia permanente di valutazione del personale” Pari-opportunità, Pariopportunità, la materia è legificata : v. art. 53 d.lgs. 165/01: “le pa adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità…”) e 8 d.lgs 150 (sistema misurazione valuta il aggiungimento obiettivi promozione pari-opp.); Esclusa quindi contrattazione di azioni positive e le misure volte a favorire pariopportunità nelle condizioni di lavoro e sviluppo professionale, trattandosi in ogni caso di misure che non incidono solo sul rapporto di lavoro ma sull’organizzazione sull organizzazione degli uffici e dei servizi … E’ auspicabile un diverso coinvolgimento anche valorizzando l’attività del CUG Art. 7, d.lgs. N. 150/09: Sistema di misurazione e valutazione della performance 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance. … Formazione: sviluppo organizzativo a carico bilancio, investimento datore lavoro finalizzato al miglioramento della produttività del lavoro per la razionale programmazione i delle d ll competenze t necessarie i per realizzare li le l finalità fi lità dell’organizzazione pubblica; Mai programmazione , ma aspetti ricadenti sulla prestazione individuale; Tuttavia attenzione a quanto declinato in testi “esterni” esterni (d.lgs 81/08) Sicurezza e ambiente di lavoro (prerogativa dirigenziali e datoriale, con responsabilità anche penali, ma d.lgs. 81/2008…. Caso delle progressioni orizzontali : possibilità di integrazione criteri nei limiti di legge (tre aree; valutazione performance individuale e qualità professionali e culturali; selettività e pro-quota) pro quota) Caso della mobilità (non modalità e decisioni organizzative ma solo graduatorie), ferma la tutela dell’art. 13 statuto lav. D.lgs. g N. 81/08 Accordi sindacali, in relazione ai settori produttivi di riferimento ai fini del miglioramento dei livelli di tutela; riferimento, Partecipazione/consultazione dei lavoratori e del RSL per la tutela e la sicurezza sul lavoro; Obbl Obbligo formativo f d lavoratori, di l dirigenti d e RSL: S i contenuti della formazione (modalità, durata) sono definiti in sede di contrattazione collettiva;; Competenza contrattazione collettiva per la definizione di funzioni/tempo di lavoro retribuito/elezioni del RSL; Salvaguardia organismi paritetici costituiti dalla contrattazione ed individuazione, da parte della stessa contrattazione, delle competenze degli stessi in materia di partecipazione Mobilità M bili à interna i Art. 52, comma 1 e art. 13 Statuto lav. Art. 52 d.lgs. 165/01 - Disciplina delle mansioni. 1. Ill prestatore di d lavoro l deve d essere adibito d b alle ll mansioni per le l quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area dell area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito… Art. 13 legge 300/1970 Ill prestatore di d lavoro l …. non può ò essere trasferito f da d una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive tecniche, Cosa è sempre contrattabile? Partite retributive (art. 2, comma 3) (incentivazione, indennità…) gli istituti del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali i d li (ferie, salute, durata massima orario giornaliero, riposi tutela maternità, riposi, maternità ecc..; ecc ; permessi, permessi distacchi sindacali, diritti di informazione, ecc..) Materie identificate tramite rinvio da leggi speciali MATERIE di contrattazione integrativa (enti locali) CCNL 16/10/2008 (2006-09, art. 4, c. 2) criteri per la ripartizione delle risorse ricomprese nel fondo f unico (FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA’’ COLLETTIVA E INDIVIDUALE)) per le finalità e secondo la disciplina del CCNL (distinzione fra quantificazione e distribuzione del fondo: si contrattano gli utilizzi ma non le voci che lo finanziano) quote previste dalla legge finanziaria economie di gestione su spese del personale risorse “storiche” contratti di sponsorizzazione Competenza parte pubblica F.U.A. progressioni orizzontali RISORSE STABILI RISORSE ALEATORIE posizioni organizzative incentivazione Indennità I n t e g r a t i v a Cfr. art. 40 Cf 40, comma 1 1, d d.lgs. l N N. 165/2001 criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria: completamento ed integrazione da d parte della d ll C.D. nei limiti l di d legge l a)) Selettività S l tti ità b) valutazione attività svolta c) Qualità professionali e titoli culturali d) criteri non automatici e) attribuzione ad una quota limitata di dipendenti Art. 23 d.lgs. 150/2009 Art. 52 d.lgs. N. 165/01 criteri generali per la corresponsione dei compensi con riguardo alle condizioni di compensi, lavoro disagiate ovvero comportanti esposizioni a rischio, rischio nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge (solo la parte retributiva che rientra nel sinallagma funzionale: cioè nel “normale” rapporto di corrispettività che ha valenza costituzionale) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale non contrattabile MA attenzione a quanto previsto legge n. 81 del 2008: “La formazione in materia di sicurezza ((sufficiente ed adeguata) g ) è obbligatoria e prevista ex lege per tutti i lavoratori Le modalità e i contenuti specifici della formazione del RdS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale con diritto ad una formazione specifica “concernente concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza tale da assicurargli adeguate competenze rappresentanza, competenze” Le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell dell’ambiente ambiente di lavoro (nonché per facilitare l’attività dei dipendenti disabili) per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti Accordi sindacali, in relazione ai settori produttivi di riferimento, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela; Competenza contrattazione collettiva per funzioni/tempo di lavoro retribuito/elezioni del RdS; Salvaguardia organismi paritetici costituiti dalla contrattazione ed individuazione da parte della stessa delle forme di partecipazione i criteri generali per la ripartizione delle risorse per il lavoro straordinario tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti Non più contrattabile se non per alcuni aspetti a livello nazionale: es. banca delle ore Art. 5 del d.lgs. n. 66 del d.lgs. N. 66 del 2003 D.Lgs. 8-4-2003 n. 66 art. 5 - Lavoro straordinario. 1. Competenza contrattazione nazionale per le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. straordinario 2. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.. annuali 3. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a una serie di fattispecie tipizzate dalla legge per evitare abusi da parte del datore di lavoro (eccezionali esigenze tecnico-produttive; pericoli gravi o immediati a persone o produzione; situazioni eccezionali i li comunicate i t alle ll RSA). RSA) 4. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi ll tti i di lavoro. l I contratti t tti collettivi ll tti i possono in i ognii caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi i criteri generali in materia di indennità à di responsabilità (corrispettività no criteri) criteri generali per la mobilità d’ufficio in caso di trasferimento f i iin Sedi di diverse di ( (contrattabile bl solo i criteri delle graduatorie e priorità): vedi art. 40 c.1. 40, c1 5. poteri unilaterali della parte pubblica in materia i di negoziato i Dal d.lgs. n. 29/1993: non è più vero che per la materia retributiva, pur non esistendo un obbligo a contrarre, sussiste per la parte pubblica un divieto a decidere unilateralmente valerio talamo con la l “privatizzazione” “ i i i ” : superamento del d l sistema dell’accordo necessario l’autonomia negoziale (ex art. 39 cost.): Non esistono più obblighi a contrarre (come (come avveniva in pendenza della legge quadro: legge n. 93/83)! 93/83 )! Tuttavia, per la materia retributiva, pur non esistendo un obbligo a contrarre, sussiste(va) per la parte pubblica un divieto a decidere valerio talamo unilateralmente.. unilateralmente La competenze p della contrattazione collettiva in materia di trattamenti retributivi (norma preesistente: il veto sindacale) L’art. 45,, comma 1,, del d.lgs g n.165/2001: / il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai CCNL;; Analogamente per ll’art art. 2, 2 comma 3: ll’attribuzione attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente tramite contratti collettivi Cf Corte Cfr. C t cost. t nn. 308 del d l 2006 e 189 del d l 2007 valerio talamo Le criticità Difficoltà accordo sull’inflazione programmata (sottostima al “ribasso”) ribasso ) e quantificazione “perplessa” perplessa del conguaglio biennale da recuperare (TIR-TIP); Conseguenti accordi sindacali per il rifinanziamento dei CCNL; Sganciamento dinamica salariale dall’Accordo di luglio; Ritardi (il ruolo della legge finanziaria); Retribuzione di fatto (asimmetria della contrattazione integrativa nel settore pubblico rispetto al settore privato); Dinamica retributiva pubblica più accelerata nel settore pubblico rispetto p p a quello q privato p (cd. ( slittamento) P Poteri i unilaterali il li della d ll parte pubblica bbli (ed erogazioni unilaterali disposte dalla legge) a. CCNL: diretta erogabilità percentuali di legge finanziaria b. CCNI: Poteri sostitutivi in caso di paralisi del negoziato valerio talamo (a) nuovo art. 47-bis d.lgs. n. 165/01 (ex) art.2, comma 35, l. n. 203/08 Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale (dies a quo) 60 giorni dopo ll’ entrata in vigore della legge finanziaria (tempo massimo) le somme stanziate possono essere erogate, erogate sentite le OO.SS maggiormente rappresentative, (mediante atti unilaterali) salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei CCNL Dubbi sistematici valerio talamo (b) Poteri “sostitutivi” in caso di paralisi del negoziato in sede integrativa(art. 40, c. 3-ter) Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento g della funzione pubblica, pubblica p ,q qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, integrativo g , l’amministrazione interessata può provvedere,, in via p p provvisoria, sulle provvisoria, materie oggetto del mancato accordo o contratto,, fino alla successiva sottoscrizione. valerio talamo confronto Art. 47-bis (CCNL) Mero decorso del tempo Tutela connessa al trattamento retributivo fondamentale (potere d’acquisto dei salari) Possibilità di adeguamento d t (conguaglio) Art. 40, comma 3-ter (CCNI) Continuità e/o migliore svolgimento g della funzione pubblica Provvedimento unilaterale anche normativo Provvisorietà Il p potere di decisione unilaterale non è contro l’ordinamento giuridico (…a determinate condizioni) 1) Cass., 11 marzo 2005, n. 5343; 2) Cass., 9 gennaio 2008, n. 212 Senza finalità discriminatorie Riassorbibilità con contratti futuri Destinati a percentuali elevate di dipendenti Rifiuto di instaurare trattative espressamente previste da norme di legge valerio talamo Il danno da contrattazione collettiva valerio talamo LLa contrattazione i integrativa. i i L’art.40, L’ 40 g n.165 del 2001 comma 3-bis, d.lgs Le pubbliche p amministrazioni attivano autonomi li lli di contrattazione livelli t tt i collettiva ll tti integrativa g Nel p.i. Il CCNL è condizione giuridicaamente legittimante della contrattazione integrativa L’autonomia non è l’ “indipendenza” della contrattazione aziendale del settore privato Le regole giuridiche per la contrattazione i integrativa i EX ART.40 ART 40 e 40 bis, bi D.LGS D LGS N.165 / 2001 La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (sanzioni Corte dei conti: danno da contrattazione collettiva) valerio talamo C Conseguenze della d ll nullità lli à (che h deve d cmq giudice) essere accertata dal g Imprescrittibilità Insanabilità inesistenza; nullità ab initio Eccepibilità da chiunque abbia interesse Responsabilità per danno erariale per chi stipula o applica valerio talamo Il danno d da d contrattazione i collettiva ll i g di danno erariale) (specifica tipologia Elementi della responsabilità p amministrativo--contabile amministrativo contabile: soggettivo; tti oggettivo gg ; illegittimità condotta; nesso causale l ; elemento psicologico valerio talamo Danno erariale nel pubblico impiego Violazione Vi l i di norme che h discendono di d da d CCNL o leggi (In questi casi non vi è una clausola collettiva nulla ma solo un atto illegittimo) Es. inquadramento disposto fuori dal sistema contrattuale Danno da contrattazione p autonoma di collettiva (fattispecie responsabilità amministrativo-contabile) Clausola collettiva nulla p per violazione del criterio di gerarchia dei livelli contrattuali, fissati con norma inderogabile (art. 40, comma 3, d.lgs n 165/01) n.165/01 (soggetti; vincoli bilancio, procedure, materie) Es. distribuzione fondo a pioggia; incremento del fondo con oneri a carico di bilancio fuori dai presupposti di CCNL; Cconti,, sez. giur. Cconti giur. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 372 Danno da contrattazione collettiva: il contratto integrativo viola ll’ordine ordine contrattuale imposto da clausola imperativa, disciplinando fuori dai vincoli ed obblighi del CCNL (art. 40. c.3, d.lgs. 165/01) Carattere plurisoggettivo (dirigenti che stipulano; giunta, giunta segretario comunale, comunale collegio di revisione) Condotta omissiva (chi controlla) o apporto causale attivo (chi stipula o applica o “pungola”); Le “scriminanti” per i dirigenti che stipulano o applicano Il dissenso espresso; il ragionevole affidamento La tutela cautelare (a carattere dichiarativo) nel caso di CCNI illegittimo g valerio talamo Diverse fattispecie di danno da contrattazione t tt i iintegrativa t ti nella ll giurisprudenza della Corte dei conti 1) Erogazioni del fondo fuori dalle previsioni i i i del d l CCNL (il fondo è a destinazione vincolata) CORTE CONTI, sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 372 (relativa, in specie, al danno subito da un Comune in seguito all’ingiustificata all ingiustificata riduzione dell dell’orario orario di lavoro settimanale — da 36 a 35 ore — accordata alla generalità dei propri dipendenti, con contestuale mantenimento del precedente trattamento retributivo, di lavoro settimanale in attuazione di una clausola di un contratto decentrato palesemente nulla per contrarietà à con le superiori disposizioni del CCNL che limitavano tale beneficio ad una sola particolare categoria di dipendenti e non alla generalità degli stessi) Il ccnii dispone di senza la l legittimazione l i i i del d l CCNL (nell’ambito delle risorse disponibili) CORTE CONTI, sez. Liguria, 21 maggio 2007, n. 447 (per avere erogato in sede di contrattazione integrativa una mensilità ilità annua aggiuntiva i ti all Vice Vi Segretario S t i Generale G l non prevista dal CCNL o leggi) CORTE CONTI, sez. Campania, 25 gennaio 2001, n. 79 (per avere concesso un indennizzo per rientro pomeridiano secondo d una fattispecie f tti i non contemplata t l t d dall CCNL) 2) Illegittimo ampliamento del fondo (le cui poste in entrata sono tassativamente definite dalla legge gg e dal contratto) CORTE CONTI, sez. Trentino Alto Adige, 12 f bb i 2007, febbraio 2007 n. 6 (rideterminazione delle risorse decentrate sulla base d ll’ dell’organico i di diritto di itt e non di quello ll di fatto, f tt calcolando l l d anche le quote dei posti vacanti in organico) CORTE CONTI, sez. Liguria, 21 febbraio 2007, n. 172 (per aver destinato al fondo dei dirigenti una quota percentuale di risparmi derivanti dalla soppressione di posti in organico) 3) Obbligo di erogare i trattamenti accessori solo all’esito del p procedimento di verifica dei risultati, previa definizione di specifici obiettivi programmati (il procedimento in 4 fasi) Ex multis: CORTE CONTI, 287; CORTE CONTI,, 239; CORTE CONTI, 2004; CORTE CONTI, CONTI n. 280; sez. Lombardia, 4 marzo 2010, n. sez. Abruzzo,, 26 aprile p 2006,, n.,, sezione centrale, 10 settembre sez. II centrale, t l 1 settembre tt b 2004, 2004 CORTE CONTI, sez. Sardegna, 14 marzo 2007, n. 274 (quest’ultima sentenza eccepisce l’inesistenza della necessaria programmazione programmazione, di piani e progetti qualiquantitativi, in grado di concretare un apprezzabile risultato aggiuntivo rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa) Sulla base della rottura del principio sinallagmatico, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 621/2009, ha richiesto la ripetizione delle somme erogate « a pioggia », in quanto elargite senza titolo. illi i à di forme illiceità f di erogazione i « a pioggia gg » CORTE CONTI, sez. Campania, 25 gennaio 2001, n. 79 CORTE DEI CONTI,, Sez. Puglia, g , 15 dicembre 2010,, n. 157 CORTE CONTI, CONTI sez. sez Lombardia, Lombardia 8 luglio 2008, 2008 n. n 45 (che rileva che «la retribuzione di risultato ha come finalità quella non di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento gg g di finalità migliorative g nello svolgimento g dei compiti ») 4) Corresponsione C i retroattiva i di incentivi i i i di produttività CORTE DEI CONTI, CONTI sez. sez centrale, centrale 12 febbraio 2003, 2003 n. 44 (nella specie viene contestata anche l’assenza di piani e progetti di produttività nonché la parametrazione del premio sulla sola presenza in servizio) 5) Progressioni g economiche Necessaria selettività e carattere meritocratico CORTE CONTI, sez. Basilicata, 13 maggio 2010, n. 123 (in cui si eccepisce l’illiceità della ponderazione di requisiti meramente automatici come l’anzianità di servizio,, sia pure temperata dall’assenza di sanzioni disciplinari) Illegittima decorrenza retroattiva rispetto al momento dell attivazione dell’attivazione CORTE CONTI, sez. Lombardia, 7 maggio 2010, 589 6) Posizioni organizzative g CORTE CONTI, sez. Lombardia 10 marzo 2006, n. 172 (illegittimità del finanziamento delle posizioni organizzative con oneri di bilancio) CORTE CONTI, sez. Lombardia, 8 luglio 2008, n. 45 ((«intrinseca essenzialità della individuazione degli obiettivi per i titolari di posizione organizzativa » e necessità di una valutazione individualizzata e selettiva,, sulla base del merito e dell’impegno, per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi). (segue) C Corte t C Conti ti Campania C i n. 79 del 25/1/2001 CASO: erogazione di un compenso di L. 5.000 per ogni ora di servizio per rientro pomeridiano “il il fondo in questione è a destinazione vincolata e l’erogazione dei compensi è disciplinata rigorosamente da norme inderogabili.. La violazione di dette norme comporta ipso iure una lesione ingiusta a danno dell dell’ente ente La assoluta carenza di piani e progetti …. realizza non una mera illegittimità g formale, ma sostanzia un illecito amministrativocontabile produttivo di un danno ingiusto … …. Una illecita elargizione aggiuntiva e generalizzata che si atteggia quale mera, mera non consentita, consentita liberalità … … nel comportamento dei convenuti sono in concreto individuabili quei precisi sintomi della colpa grave, quali la violazione di elementari norme di comportamento e l’inescusabile approssimazione nella cura di interessi istituzionali valerio talamo Corte dei Conti sez.centrale n. 44 del 12 febbraio 2003 CASO: gli amministratori hanno corrisposto compensi al personale l in i violazione i l i d ll normativa della ti dettata d tt t dall’art. d ll’ t 6 del DPR n. 333/90 (senza senza preventiva adozione di piani e progetti di produttività produttività) e tale comportamento è indiscutibilmente antigiuridico” È esclusa la compensazione con i vantaggi dell’ente: “i vantaggi non possono essere derivati dalla corresponsione p al p personale dei compensi p contestati,, p per il semplice fatto che tali compensi sono stati attribuiti a posteriori, nel febbraio 1996 e non possono aver i fl influenzato t il lavoro l svolto lt neglili annii 1994 e 1995” (retroattività) valerio talamo Segue: Corte dei conti sezione centrale … “la lettera del dato normativo non consentiva alcuna i incertezza t o dubbio d bbi i t interpretativo, t ti evidenziando id i d espressamente che doveva escludersi la ‘possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza’ che è quello che è stato fatto nel caso in esame” i pareri sfavorevoli di due segretari comunali comunali, .. avrebbe potuto e dovuto indurre gli appellanti a recedere da tale atteggiamento gg che ha assunto tutta l’aria di una sfida all’ordinamento... (presenza e retroattività)) (p valerio talamo C t dei Corte d i conti ti sezione i centrale t l 1° settembre 2004 Caso: produttività corrisposta a pioggia La produttività nella PA va collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse” non può “essere erogata indiscriminatamente indiscriminatamente” “in in assenza di questo presupposto si determina una diminutio patrimoniale per le finanze dell’ente” valerio talamo Segue g (Corte ( dei conti sezione centrale 1° settembre 2004) Responsabili del danno applicazione del C.i.: in sede di La giunta, per aver adottato la delibera che ha autorizzato i pagamenti; Il segretario comunale, per aver omesso di formulare rilievi sulla delibera ma anche per una condotta causativa per l’adozione di una ulteriore delibera Il dipendente addetto alla contabilità, per aver attivato i pagamenti valerio talamo Corte dei Conti Lombardia 10/3/2006, n.172 CASO: finanziamento posizioni organizzative a carico del bilancio (concreta danno erariale) L’errata imputazione al bilancio dell dell’ente ente anziché al fondo contrattuale (di una quota) delle somme destinate a finanziare la retribuzione per le posizioni organizzative, i ti operata t dal d l contratto t tt integrativo i t ti i in difformità da quanto previsto dal contratto nazionale che prevede, all’uopo, all uopo, un apposito fondo fondo” valerio talamo Corte dei Conti Lombardia 10/3/2006, n.172 Responsabili del danno: il direttore generale, autore delle delibere di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e responsabile della corretta gestione delle risorse aziendali; il direttore amministrativo, in quanto garante della regolarità g atti ed autore di pareri p favorevoli sulle delibere; degli i componenti del collegio dei revisori che non avevano rilevato vizi negli accordi negoziali; il dirigente della «unità operativa trattamento economico e normativo», che – «per la sua specifica preparazione lavoristica», «per la apicale qualifica rivestita e le specifiche mansioni svolte» – «doveva essere a doverosa conoscenza» della non conformità del contratto integrativo a quello valerio talamo nazionale. Corte Co te dei de conti, co t , se sez. I d d’appello, appe o, sentenza 7 maggio 2008, n. 199 Illegittimo conferimento di indennità di coodinamento a non aventi diritto - Colpa grave - Sussistenza - Esimenti - Pressione sindacale – Non rileva Massima: pressione p delle organizzazioni g La sindacali non costituisce circostanza esimente della responsabilità contabile, contabile né può influire sulla valutazione della gravità della colpa; solo in casi limitati può consentire di far uso del potere riduttivo. valerio talamo (segue) Corte C dei d i conti, i sez. I d’appello, d’ ll gg 2008, n. 199 sentenza 7 maggio La problematica della pressione delle organizzazioni sindacali è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza della Corte dei conti, senza mai decampare dall’affermazione di responsabilità dei convenuti (sez. II centrale, n.177/2004) È costante la giurisprudenza nell’affermare che il parere o la condotta di altri organi non costituiscano mai esimente di responsabilità per gli autori di un comportamento illecito, né possano influire sulla valutazione della gravità della colpa, colpa, poiché altrimenti si arriverebbe alla conseguenza di abbassare sempre p più p la soglia g della colpevolezza colpevolezza. p . valerio talamo La contrattazione Integrativa g Presupposti della riforma Regole di diritto positivo Presupposti dell’intervento normativo A l Accelerazione i e slittamento li retributivo ib i Scollegamento rispetto alla produttività Asimmetria normativa e istituzionale rispetto al settore privato Crisi finanziaria DL 112/08: misure per calmierare l’accelerazione della retribuzione di fatto Riduzione delle RISORSE da destinare ai fondi per la produttività ((nelle more di un ppiù generale p g riordino della disciplina p del trattamento economico accessorio ispirata a criteri di effettiva meritocrazia); Finalizzazione a produttività à e merito Maggiori CONTROLLI sulla spesa derivante dai contratti i t integrativi ti i e sull rispetto i tt dei d i vincoli i li finanziari, fi i i anche h in i relazione l i alla verifica di criteri di premialità ed effettiva selettività nelle progressioni economiche (orizzontali); RUOLO CORTE CONTI SANZIONI Obblighi di TRASPARENZA (comunicazione e pubblicazione) per la contrattazione integrativa; DL 112/08: 112/08 / riduzione fondi p per l’integrativa g e controlli Corte dei conti: art. 67. I tagli lineari dall’anno 2009 1. CONGELAMENTO (DISAPPLICAZIONE) DI TUTTE LE DISPOSIZIONI SPECIALI CHE ALIMENTAVANO I FONDI PER L’ACCESSORIO nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, 2 Per 2. P lle medesime d i finalità fi lità Riduzione Rid i d l 10% DELLA CONSISTENZA DEI del FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI (SULL’AMMONTARE 2004 ( (come certificato f d daglil organi di d controllo) ll ) valerio talamo Riduzione fondi (continua) A decorrere dall’anno 2010 le risorse previste da leggi speciali, che vanno a confluire f nei fondi per il finanziamento della contrattazione i integrativa i delle d ll Amministrazioni i i i i statali, li sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità d l à che tengano conto dell’apporto individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi. valerio talamo Per la prima volta, con il Decreto legge 78/2010, anche il sistema delle autonomie subisce l’intervento diretto contenitivo della l legge statale l (cfr. l’art.9) Il DL n.78/2010 n 78/2010 (legge 122/2010) – art.9, art 9 comma 2-bis Interviene dando una ulteriore stretta s lla contrattazione sulla cont atta ione integrativa integ ati a A decorrere dal 1° gennaio 2011 il fondo non può essere superiore a quello del 2010; Va ridotto proporzionalmente nei casi di cessazioni dal servizio. 86 Art. 9 d.l. Art d l 78: comma 1: trattamento fondamentale ed accessorio fisso e continuativo (la cd. norma cedolino) Per gli anni 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, accessorio non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante (e non ordinariamente percepito) per l’anno l anno 2010, 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva,, (variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno,, mate nità malattia, maternità, malattia missioni svolte s olte all’estero, all’este o effettiva effetti a presenza in servizio….) Comma 2-bis: cristallizzazione del fondo A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 ll’ammontare ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il fondo f d èd destinato ti t a ridursi; id i ratio (il caso della dirigenza: quescienza a fronte blocco assunzioni ed incremento quota pro-capite, perché il fondo era calcolato sui posti e non sui presenti presenti. Ora pareggiamento fondo a presenti in servizio) Lettura in combinato disposto comma 2-bis; (sistematica e costituzionalmente orientata) Due tetti retributivi (insuperabili al 3112 2010) 12-2010) 1. Stipendio; tredicesima; i.i.s.; r.i.a.; progressioni orizzontali: trattamento fondamentale ed accessorio fisso e continuativo (il trattamento ord ord.. spettante è quello stipendiale integrato dalle voci fisse e continuative dell’accessorio) (al netto degli eventi straordinari dinamica retributiva) 2. Tetto accessorio variabile nei limiti del fondo: accessorio variabile indennità varie (maneggio valori, valori rischio) turni produttività (sia penalizzante che incrementale) Circolare MEF n. 12 del 2011 Due diversi limiti di crescita I 2 tetti retributivi Retr. fondamentale Tabellare È quello contrattato in sede integrativa Accessorio Progressioni RIA IIS Assegni ad personam Accessorio Fisso e continuativo - Indennità comparto compa to - posizione Blocco comma 1 Accessorio variabile Produttività, rischio, disagio turno, disagio, turno reperibilià… Blocco comma 2-bis quote previste dalla legge finanziaria Riorganizzazione servizi risorse “storiche” sponsorizzazioni F.U.A. progressioni orizzontali posizioni organizzative incentivazione Indennità valerio talamo quote previste dalla legge finanziaria Riorganizzazione servizi risorse “storiche” Sponsororizzazioni valori 2010 F.U.A. Riduzione du o e p proporzionale opo o a e per cessazioni progressioni orizzontali posizioni organizzative incentivazione Indennità I n t e g r a t i v a Le altre misure di contenimento C Comma 17: 17 blocco bl CCNL aglili effetti ff i retributivi Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010 2010--2012 ... È fatta sal salva a l'erogazione l'e oga ione dell'indennità di vacanza acan a contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, 2 comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. LLe altre l misure i di contenimento i g “di carriera” Comma 21: progressioni Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Il blocco delle progressioni rimette risorse alla premialità Circolare MEF 12/2011 Le progressioni economiche hanno solo effetti giuridici (esempio riduzione tempi di permanenza nell’area/posizione ai fini del successivo passaggio); Se attuate (previa contrattazione integrativa) congelano e rendono indisponibili le relative somme; Dal 2015 possono essere attribuite senza il beneficio della retroattività; Le progressioni sono quelle “comunque comunque denominate denominate”,, quindi sia passaggi interni che esterni alle aree (che sono equiparate a pubblico concorso) Spesa complessiva per retribuzioni (massa), retribuzioni medie pro-capite p p ((media), ), p personale in servizio ((occupati) p ) 2001-2013 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Massa 2007 2008 Media valerio talamo 2009 Occupati 2010 2011 2012 2013 Lo … “stato dell’arte” Tavola 4 La dinamica retributiva procapite di fatto Variazioni cumulate (base 100=2000) 150 140 130 120 110 100 2000 2001 2002 PA 2003 2004 2005 2006 Privato - Attività manifatturiere Fonte: Elaborazioni Aran su dati Contabilità nazionale, Istat valerio talamo 2007 2008 2009 Privato - Servizi vendibili 2010 2011 DPR 122/2013 ((ex art. 16, 16 c.1., 1 lett.b, l b dl 98/2011) Reiterazione di tutti i blocchi retributivi fino al 31-12-2014: - - - Contrattazione collettiva ammessa ai soli effetti normativi; Blocco progressioni orizzontali e scatti; Cristallizzazione trattamento fondamentale ed accessorio (fisso e continuativo) Cristallizzazione ammontare del fondo f al tetto 2010, con obbligo di riduzione percentuale in caso di cessazione dal servizio di personale IVC (cristallizzazione all’ammontare vigente al 2010) e corresponsione per il 2015-17 2015 17 sulla base dell dell’accordo accordo di luglio (ma la successiva legge di stabilità la cancella del tutto fino al 2016) M Meccanismi i i di blocco bl e deroghe d h Criteri interpretativi: - Ministero economia; Corte dei conti Ci l Circolare MEF n.12/2011 12/2011 Avalla la lettura dei due limiti retributivi (individuale e nei limiti del fondo). Il fondo è quindi congelato nell’ ammontare complessivo ma non in quello pro-capite Elenca le voci retributive che esulano dal “trattamento trattamento economicamente spettante” (da attribuire in via ordinaria) e che costituiscono gli “eventi straordinari della dinamica retributiva” che possono ridurre o incrementare il percepito retributiva 2010: a) maternità ed altre voci espressamente indicate (non esaustivamente) ti t )d dalla ll legge l (missioni ( i i i all’estero, ll’ t assenze malattia); b) congedo, aspettativa, permessi non retribuiti, straordinario, turnazioni (maggiorazioni legate all’orario di l lavoro); ) c)) specifici ifi i incarichi i i hi (posizioni ( i i i organizzative, i i indennità i d ià di coordinamento e responsabile); d) preposizione a diverso incarico dirigenziale e reggenze; e) arretrati derivanti CCNL; Doppia operazione sul fondo: valori 2010; riduzione id i proporzionale i l in i relazione l i alle ll cessazioni (ma reintegrazione in caso di nuove assunzioni: criterio dello “zainetto”) zainetto ) secondo il criterio della semisomma; Possibili conseguenze su equilibrio del fondo (circ. 16/2012) necessità recuperare risorse su istituti economici corrisposti a dipendenti non cessati minori trattamenti accessori a favore dei dipendenti che rimangono in servizio minori difficoltà per le p p.a. a che hanno quantità disponibili per la produttività (La nemesi) Istruzioni conto annuale 2011 (circ. 16/2012: monitoraggio contrattazione integrativa) 9 Ipotizza un’operazione di doppia verifica: 1) delle risorse esistenti (collocazione “asticella” al limite 2010) con eventuale riduzione; 2) eventuale du o e proporzionale p opo o a e in relazione e a o e alle a e cessazioni cessa o ((regola ego a de della a riduzione semisomma). Si tratta di 2 distinti controlli da esercitarsi in successione perché possono dar luogo a due distinte riduzioni; Evidenzia il carattere di calmierazione spesa delle misure dell’art. 9, dl 78/2010 ((congelamento: l t CCNL 2010-2012 2010 2012; quota t ordinariamente di i t spettante tt t a livello individuale; fondo ai livelli 2010; quota media procapite in presenza di riduzione personale; progressioni orizzontali) Chiarisce che la riduzione riguarda anche la quota relativa alle progressioni professionali e le p.o. (criterio economico e non organizzativo): sulla stessa ratio il taglio deve riguardare sia le risorse fisse che le variabili (Cconti Puglia / e Toscana 519/2011) / ) 58/2011 9 Chiarisce cosa sono gli incarichi in conto terzi (commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amm.ne e non rientranti in attività ordinarie dell’A.) e li elenca sulla base della giurisprudenza della Corte dei conti Quali sono le esclusioni consentibili per integrare il fondo oltre valori 2010 ? servizi resi dal personale in conto terzi, ( (commissionati e remunerati dall’esterno d ll’ dell’Amm.ne e non rientranti in attività ordinarie di i dell’A.) d ll’A ) (legittimo (l i i superamento limiti li i i fondo: f d conto terzi) a) risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti; b) risorse trasferite dall dall’ISTAT ISTAT per il censimento 2011 (già stanziate nel bilancio Stato e conteggiate agli scopi dei saldi di finanza pubblica); c) incrementi del fondo realizzati con risorse UE (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale) d) per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo (ex art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997. (delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti - SS.UU.) a) quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006; b)) compensi p p professionali degli g avvocati in relazione a sentenze favorevoli all’Amministrazione. a) eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all’anno successivo (laddove contrattualmente previsto) perché non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate. b) risorse derivanti dal cd. dividendo dell’efficienza (piani razionalizzazione) vanno ricomprese nei limiti del fondo a) le risorse derivanti dal recupero evasione ICI (anche SS.UU. Corte conti); b) le risorse eventualmente destinate all’incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell’art dell art. 208 208, comma 2 bis bis, del d d.lgs. lgs n n. 285/1992 e successive modificazioni (codice della strada) (Corte conti) in quanto, quanto pur facendo confluire al fondo risorse da fonti esterne all’Amministrazione, derivano da attività rese ordinariamente dal personale nei confronti della propria Amminist a ione Amministrazione. Le posizioni della Corte dei conti Esclusi dal blocco Diritti rogito dei segretari comunali “art.16, lett. K” (incrementi dovuti a specifiche disposizioni di legge) ma solo nei limiti in cui siano dirette remunerare prestazioni altrimenti acquisite con ricorso all’esterno (alimentazione figurativa) Censimenti ISTAT Progettazione interna di opere pubbliche Compensi avvocati Il dividendo dell’efficienza Inclusi nel blocco Quote ICI e per il recupero dell dell’evasione evasione tributaria Multe St ao dina io (ma ci Straordinario circc MEF MEF-Rgs, Rgs n. n 21/2013 e parere ARAN: “si rispetta in ogni caso il limite di crescita dei fondo al 2010 2010”)) Attivazione nuovi servizi Sponsorizzazioni (art.43 L.449) Sono in linea di principio (criterio discretivo) fuori dal fondo: - - - Attività specialistiche offerte da personale qualificato f Retribuite dall’esterno; Non destinate alla generalità dei dipendenti; Che configurano una “partita partita di giro”: giro : figuratività; Che altrimenti determinerebbero il ricorso al mercato esterno con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato; Non configuranti N fi i attività i i à ordinariamente di i rese dall’ente Art. 16 d.l. 98 del 2011: procedimentalizzazione dividendo efficienza (circ. dfp 13 del 2011) Il dividendo dell’efficienza, già previsto nell’art. 61, c. 17, dl. 112 del 2008 e nell nell’intesa intesa del 4/2/2011 viene procedimentalizzato (ed esteso a regioni e ee.ll.); Le p.a possono adottare entro il 31 marzo ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; I piani potranno riguardare: riordino e ristrutturazione amministrativa; la semplificazione e la di it li digitalizzazione; i l riduzione la id i costi ti della d ll politica liti e di funzionamento; appalti di servizio, affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze; I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate ed i correlati obiettivi di risparmio (INFORMAZIONE ALLE OO.SS DEI PIANI ADOTTATI) In relazione ai suddetti piani, le economie devono essere aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e di quelle previste dalla manovra per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica; possono essere utilizzate annualmente nell’importo massimo del 50% p per la contrattazione integrativa g (in ( cui,, a sua volta,, il 50% dovrà essere destinato all’erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del d.lgs. N. 150/2009; La restante quota è versata annualmente al bilancio dello Stato (con esclusione di regioni ed ee.ll.) Le risorse aggiuntive potranno essere utilizzate solo se a consuntivo è accertato il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste dai d piani I risparmi sono certificati dai competenti organi di controllo Economie devono essere ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 61, c.17, dl 112/2008; art. 6 dl 78/2008; artt. 12 e 16 del dl 98/2011 4 criteri Risparmi certi e consuntivati derivanti da razionalizzazione; Aggiuntivi rispetto alle norme vigenti, vigenti vale l a dire di eccedenti rispetto a quelli già scontati dalle norme di contenimento (circostanza che va dimostrata); Verificati da un organo di controllo Di ib i i secondo Distribuiti d il sistema i a fasce f ma art. 5, comma 1111-quinquies, DL 95/2012: 95/2012 ad una percentuale di dipendenti di d i più iù meritevole i l (non ( i f i inferiore all 10%, 10% della d ll totalità), è attribuita una maggiorazione dal 10% al 30% della retribuzione accessoria rispetto al trattamento medio riconosciuto ai dipendenti collocati nelle stesse categorie a valere sulle risorse del “dividendo” È fuori dal blocco? Ratio logica (risparmio e calmierazione: ma qui si ratta di risorse aggiuntive che derivano da risparmi e non da nuovi aggravi di spesa, di cui si giova pro-quota anche l’ente) Ratio cronologica g ((il dl 98/2011 / è successivo al 78/2010). / ) Ma v. anche il d.lgs. 141/2011 (nelle more dei rinnovi contrattuali possono essere usati le eventuali economie aggiuntive destinate all all’erogazione erogazione dei premi dall’art dall art.16, 16 cc. 5, DL 98/2011); Ratio letterale ((circ. 13/2011 / DFP: economie immediatamente destinabili alla c.i. e analogamente circ. 12/2011 del MEF: riferimento all’utilizzabilità delle risorse ex art 61 art. 61, cc.17; 17; e circ circ. sul conto annuale 2011: dividendo efficienza). Corte conti 2/2013 calmierare qualunque incremento dei fondi unici che non sia diretto a remunerare incarichi resi in via straordinaria o, o comunque, comunque affidati singolarmente g a specifici p dipendenti: p compensi extra fondo: Sono in linea di principio (criterio discretivo) fuori dal fondo: - - - Attività specialistiche offerte da personale qualificato f (che altrimenti determinerebbero il ricorso al mercato esterno con possibili aggravi di costi per ill bilancio bl dell’ente d ll’ interessato)) Non destinate alla generalità dei dipendenti; Per compiti aggiuntivi rispetto alle normali attività; Non configuranti N fi i attività i i à ordinariamente di i rese dall’ente La possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili i bili destinate d ti t alla ll contrattazione t tt i decentrata d t t integrativa, in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis deve essere limitata al 25% delle economie per 2-bis, effetto di A: di specifiche iniziative (piani) volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione B: da corrispondere alle unità lavorative impiegate in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro Regole a regime della contrattazione integrativa Procedimento P di di contrattazione i g (CCNL, prassi e integrativa 1) Atti preliminari al negoziato (direttiva giunta e delegazioni trattanti) g negoziato g e conclusione ipotesi p di 2)) Svolgimento accordo 3) Controlli iter; evoluzione controlli; oggetto del controllo; bipolarità modello; finalizzazione a premialità; sanzioni 4) Obblighi Obbli hi di comunicazione i i 5) Pubblicità Atti preliminari Il CCNL stabilisce che il negoziato sia preceduto da vari atti: a) Individuazione delegazione trattante di parte pubblica b) Individuazione soggetti sindacali da ammettere alla trattativa c) Presentazione delle piattaforme a) Delegazione g di parte pubblica: Individuazione delegazione trattante di parte pubblica (30 gg. dalla stipula CCNL) Carattere tecnico tecnico--burocratico e non politico (caso dell’Aran a livello nazionale, distinzione politica/amministrazione, art.16 d.lgs n.165 del 2001; riscontri giurisprudenziali) Dirigente o nei casi di enti privi di dirigenza funzionari Possibilità di essere coadiuvati da esperti o consulente Ruolo dell’organo politico Direttiva di giunta La giunta emana la direttiva con cui: - - - Indica i criteri per la predisposizione del fondo (risorse variabili) Le priorità della contrattazione (obiettivi strategici e finanziari, interventi ritenuti essenziali) il pericolo di direttive troppo essenziali)… dettagliate; La composizione della delegazione trattante b) Individuazione delegazione sindacale La delegazione g sindacale La delegazione di parte sindacale è formata f t da: d Non dirigenti i i i Componenti OO SS OO.SS. firmatarie CCNL DIRIGENZA G A R.S.U componenti OO SS OO.SS. firmatarie CCNL R.S.A (continua) Per le RSU deriva d l risultato dal i lt t elettorale Per le OoSs deriva dalla mera sottoscrizione del CCNL NON SONO AMMISSIBILI ALLA C.I.: Sindacati non ammessi al CCNL dall’ARAN (che misura la rappresentatività a livello nazionale) anche se a livello locale hanno la media del 5% tra dato associativo ed elettorale I sindacati ammessi alle ll trattative t tt ti nazionali non firmatari del CCNL Natura bicefala N bi f l della d ll rappresentanza sindacale Applicabilità del principio del consenso maggioritario; La trattativa a tavoli separati c) Presentazione piattaforme Atto propedeutico all’avvio del negoziato - Natura e ratio della piattaforma Atto di impulso per l’apertura del tavolo Principio dell’unicità della sessione negoziale Tipologie contratto decentrato Prorogatio 2) Svolgimento negoziato (atto preliminare: costituzione fondo, non negoziata ma da rappresentare nella relazione tecnica) a) Convocazione della delegazione sindacale (accredito) b) Partecipazione dirigenti sindacali (obbligo di comunicazione dei permessi sindacali f iti e eventuali fruiti t li sanzioni i i per le l amministrazioni) c) Sottoscrizione accordo o mancato accordo quote previste dalla legge finanziaria economie di gestione su spese del personale risorse “storiche” contratti di sponsorizzazione Competenza parte pubblica Fondo progressioni orizzontali RISORSE STABILI RISORSE ALEATORIE posizioni organizzative incentivazione Indennità I n t e g r a t i v a Il FUA: le risorse certe e stabili A) Risorse stabili (certe) Possono essere definite come le quantità finanziarie caratterizzate dal requisito della stabilità e della certezza nell corso degli d li esercizi i i finanziari fi i i B) Risorse variabili (aleatorie) Possono essere definite come le quantità finanziarie caratterizzate dal requisito della variabilità, variabilità sia nel loro ammontare che nella presenza, nel corso degli esercizi finanziari a) Convocazione delegazione g sindacale L’accredito Le Oo.Ss. sono tenute ad accreditare i propri dirigenti sindacali (art. 10 CCNQ 7 agosto 1998) e nel caso in cui questo non avvenga l’Amm.ne è tenuta a chiederlo Le trattative cominciano con la convocazione nominativa dei dirigenti sindacali i d li Rappresenta la condizione necessaria per formare la delegazione di parte sindacale ed è finalizzata a dare stabilità alla stessa, nell’ottica di: favorire le corrette relazioni sindacali facilitare lo sviluppo del confronto evitare un prolungamento eccessivo delle sessioni negoziali prevenire inutili conflitti b) Partecipazione dei dirigenti sindacali alle ll trattative i Le trattative sindacali debbano avvenire – di norma- al di fuori dell’orario di lavoro (art. ( t 10 10, comma 7 7, d dell CCNQ del d l 7 agosto t 1998) Qualora Q l le l trattative t tt ti siano i svolte lt nell’ ll’ ambito bit dell’orario d ll’ i di lavoro, l i dirigenti sindacali sono tenuti a fruire del monte ore dei permessi sindacali a tale scopo previsto oppure devono essere in posizione di distacco sindacale (art. 10, comma 3) In nessun caso il tempo dedicato alle trattative può essere considerato come tempo di lavoro Obbligo g di comunicazione dei permessi p sindacali fruiti (CCNQ 9 OTTOBRE 2009) Entro due giornate lavorative dall’adozione dei provvedimenti di ti di autorizzazione t i i le amministrazioni comunicano AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA i dati d ti riguardanti i d ti la l fruizione f i i dei d i permessii sindacali i d li da parte dei propri dipendenti (PROCEDURA GEDAP) Sanzioni p per le amministrazioni (CCNQ 9 OTTOBRE 2009) Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il responsabile del procedimento dell’invio dei dati relativi ai p p permessi e distacchi sindacali,, nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini stabiliti - infrazione disciplinare per il dipendente responsabile del procedimento La concessione dei permessi in eccedenza rispetto al monte ore stabilito, senza possibilità di recupero responsabilità di natura amministrativo - contabile per l’amministrazione c) accordo 1) valutazione circa l’opportunità o meno di sottoscrivere l’ipotesi di contratto integrativo “di di minoranza” minoranza da parte dell dell’amministrazione amministrazione ente Principio del massimo consenso possibile 2) Termine T i d delle ll sessioni i i negoziali i li - (CCNL) Sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse per il trattamento accessorio: trascorsi 30 gg gg. , prorogabili p g di altri 30,, le parti p riacquistano la propria capacità decisionale (nuovo art. 40, d.lgs. n. 165 del 2001) I CCNL devono definire il termine delle sessioni decentrate, allo scadere delle quali le parti riassumono le proprie capacità decisionali; Possibilità di atti unilaterali sostitutivi dei mancatii accordi di (art.40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/01): - - - (presupposto) in caso di stasi dei negoziati con nocumento dell dell’interesse interesse pubblico (dimostrare il mancato accordo e il pregiudizio al buon funzionamento della p.a. derivante dal mancato accordo che rende opportuno l’atto sostitutivo del mancato accordo) (temporaneità) “fino alla successiva sottoscrizione” (tentativi periodici di riaprire il sottoscrizione negoziato) sottoposizione all’apparato ordinario di controlli Procedura (consigliata) g Invio alla Giunta da parte del Presidente della delegazione trattante di una relazione dettagliata g con indicazione dell’impossibilità di pervenire ad un accordo e della necessità di provvedere unilateralmente; Deliberazione della Giunta di presa d’atto ed indicazione di procedere ai sensi dell’art.40, c.3-ter; Predisposizione (da parte del Presidente della delegazione) del testo unilaterale corredato dalle relazioni ed invio all’organo di revisione;; Parere del collegio ed invio alla Giunta per l’autorizzazione; Autorizzazione della Giunta all’adozione unilaterale in via provvisoria; Oneri di comunicazione e pubblicazione. 3) Controlli C lli sulla ll C.I C I (interni, (i i esterni, i a gg campione, monitoraggio-sanzione) 1. 2. 3. 4. 5 5. iter; it evoluzione controlli; oggetto del controllo (la finalizzazione a p premialità); ); sanzioni e organi del controllo; ruolo della Corte dei conti L’iter del contratto integrativo g 1. Composizione delegazione trattante 2. Presentazione piattaforma Pubblicità comunicazione Ipotesi di accordo Entro 5 giorni Entro 15 giorni Sottoscrizione definitiva autorizzazione alla sottoscrizione da parte degli organi di Governo dell’Amm.ne No 51 per cento, ma principio del maggior consenso possibile Parere favorevole Controllo interno (Collegio dei revisori) Entro 15 giorni Parere Pa e e non favorevole Entro 5 giorni i i Ri Ripresa trattative t tt ti Dopo la sottoscrizione l’ipotesi di accordo viene inviata all’organo di controllo (collegio di revisori, revisore unico o altro l organo previsto dall’ordinamento d ll’ d d ll’ dell’ente) ) Il controllo si svolge sull’ipotesi di accordo e sui dati della relazione tecnica e illustrativa che devono essere “debitamente” debitamente certificate dagli organi di controllo interno 2. L’evoluzione 2 L’ l i dei d i controlli lli sulla ll g contrattazione integrativa D.lgs 396/1997 396/1997: controlli interni (collegi di revisione, UpB …) e controlli t lli diffusi diff i (ex ( art.40, t 40 comma 3 3, clausola l l di nullità llità reale); l ) L.F. 2000: 2000 controllo esterno Dip.Fun.Pub e RGS su CCNI Stato e Enti p pubblici con organico g superiore p a 200 unità di personale; p ; L.F. 2002: 2002 controlli ispettivi, ex post, a campione della RGS; // controlli esterni DFP/RGS estesi a Enti ex art.70, comma 4, 4 d.lgs d lgs n.165; n 165; L.F. 2003: 2003 controlli esterni DFP/RGS estesi a Enti di Ricerca; DL 112/08 112/08: controlli Corte dei conti sulla base di specifiche i f informazioni i i rese tramite t it la l RGS (rispetto vincoli finanziari; evoluzione consistenza dei fondi e della spesa; erogazione premiale; selettività progressioni) con sanzioni fino alla sospensione CCNI con obbligo recupero nella sessione negoziale successiva successiva. 3.Cambia l’oggetto del controllo (cui sono connesse nuove e più efficaci sanzioni) perché cambiano i limiti della c.i. il controllo avrà ad oggetto la verifica del rispetto da parte del contratto integrativo: della compatibilità economico-finanziaria ma anche della LEGITTIMITA’ e il MERITO compatibilità economico-finanziaria (e vincoli di bilancio g strumenti di p programmazione g annuale e risultanti dagli pluriennale di ciascuna amministrazione) a) vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001; b) vincoli derivanti dal contratto nazionale (anche con riferimento alle materie contrattabili); c)) disposizioni di i i i sull trattamento accessorio i vincolato i l a risultati i l ie selettivo (vincolo teleologico); valerio talamo “fisiologica” “fi i l i ” finalizzazione fi li i g della c.i.) della c.i. (aspetto obbligatorio I) rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, 5 del d l d.lgs. dl n. 165 del d l 2001, 2001 aii sensii del d l quale “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”; Legge gg 203/08: II) Art.2, c.32. - A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto i t in i base b alla ll qualità, lità produttività d tti ità e capacità innovativa della prestazione lavorativa oggetto necessario della contrattazione collettiva a pena di nullità norma vigente Art. 40, comma 3-bis, d.lgs. N. 165 del 2001 III) la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3 ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione di performance individuale; di performance organizzativa con riferimento all’amministrazione all amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di altrettanti vincoli Per tali fini la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una q p quota prevalente del trattamento accessorio complessivo p comunque q denominato Principio delle tre fasce attualmente congelato Ratio e momentanea disapplicazione IV) Art. 18, comma 2, d.lgs. g N. 150/09 Art. 18. - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso ll’utilizzo utilizzo di sistemi premianti selettivi, selettivi secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera carriera. 2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla ll base b di automatismi i i di incentivi i i i e premii collegati ll i alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto V) Art. 45, comma 3, d.lgs. g N. 165/2001 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla ll performance f iindividuale; di id l b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso p e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione c) all all’effettivo effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 4. Sanzioni Nullità “semplice” qualora i CCNI disciplinino q p materie non espressamente p devolute a tale livello negoziale o in modo non corrispondente alla norma (premialità). Etero-integrazione contrattuale (oltre la nullità) Il particolare meccanismo applica anche ai contratti integrativi nei casi in cui gli stessi deroghino : disposizioni del CCNL disposizioni di legge e del d.lgs. n. 165 del 2001 sempre i d inderogabili bili per ammissione i i di legge l Per glili aspettii finanziari P fi i i – sanzione i speciale “tradizionale” compatibilità economico-finanziaria ivi compresi i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. In caso di superamento dei vincoli finanziari, finanziari accertato in ogni momento da: sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, conti Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell dell’economia economia e delle finanze dai collegi di controllo interno è fatto “obbligo di recupero” nella sessione negoziale successiva. valerio talamo Ti l i (organi) Tipologie ( i) del d l controllo ll - Interni collegi revisori dei conti - Esterni I Controlli a campione dei Servizi ispettivi della RGS II Controlli C t lli monitoraggio-sanzione it i i d ll Corte della C t d deii conti ti Controlli C lli servizi i i ispettivi i i i di finanza fi pubblica Art. 60, comma 5, d.lgs. N. 165/2001 Il MEF (anche su espressa richiesta DFP) dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della RGS, RGS coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese con particolare riferimento agli oneri dei spese, contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. riscontrate (soprattutto autonomie locali sulla base di appositi programmi di verifica) 5. Corte dei conti ((il danno erariale)) (inizialmente art. 67, commi 8-10, del d.l. n. 112 del 2008) trasmissione alla Corte dei Conti Conti, tramite la RGS, RGS entro il 31 maggio di ogni anno, di specifiche informazioni sulla g , certificate dagli g organi g di controllo contrattazione integrativa, interno. A tale fine, il MEF, d'intesa con la Corte dei conti e con il Dipartimento della funzione pubblica, pubblica aggiorna annualmente una specifica scheda di rilevazione appositamente dedicata alla contrattazione integrativa g Tabella 15 e scheda informativa 2 (nell’ambito della rilevazione del Conto Annuale ai fini dell’integrazione delle informazioni annualmente richieste con il g n. 165 del 2001, vecchio modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. testo, in attuazione del comma 9, dell’art. 67 del DL 112) informazioni richieste nella scheda rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa, in ordine: a)) alla consistenza delle risorse assegnate g ai fondi p per la contrattazione integrativa; b) all'evoluzione della consistenza degli stessi fondi c)) spesa p derivante dai contratti integrativi g applicati. pp Inoltre concreta definizione ed applicazione di criteri improntati premialità,, al riconoscimento del merito ed alla alla p valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa nonché con riguardo all’applicazione di parametri di selettività (con particolare riferimento alle progressioni economiche) economiche). Queste informazioni sono utilizzate dalla Corte dei conti, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro. lavoro Tuttavia è previsto, in capo alla Corte dei conti, anche un potere sanzionatorio. Delibere Corte dei conti n. 43 del 2008; ; n. 41 del 2009. C Corte conti, i Sezioni S i i Riunite Ri i in i sede d di controllo, n. 43 del 2008 attività relative alla funzione referente, di monitoraggio della contrattazione integrativa (consistenti in attività istruttorie e di verifica finale, propedeutiche alla redazione della Relazione annuale sul costo del lavoro pubblico) (Sezioni riunite) attività a carattere vincolistico e sanzionatorio, sanzionatorio che implicano uno scrutinio sui singoli contratti integrativi, con effetto dichiarativo dell’inefficacia di singole clausole contrattuali (Sezioni regionali di controllo) C Corte conti, i Sezioni S i i Riunite Ri i in i sede d di controllo, n. 41 del 2009 ambito e la profondità del controllo intestato alle Sezioni regionali, che deve investire: a) “accertamento del contrasto con i vincoli posti alla contrattazione, al quale la legge ricollega la nullità delle clausole illegittime e la sostituzione automatica di quelle contrastanti con disposizioni imperative che pongono limiti alla contrattazione integrativa”, b) “l’accertamento del superamento di vincoli finanziari, con obbligo di recupero nell’ambito nell ambito della sessione negoziale successiva”, c) “criteri di utilizzazione dei fondi unici di amministrazione”, e la congruenza delle “previsioni che nei contratti stessi e nella legge contemplano i criteri di premialità premialità, di efficienza, efficienza di trasparenza e di selettività nelle progressioni economiche”. A tale fine le Sezioni regionali di controllo debbono, di regola, procedere a programmazioni selettive, selettive con possibilità possibilità, tuttavia, tuttavia di attivare indagini di controllo previa acquisizione, ove non disponibili, dei contratti integrativi in relazione ai quali emergano dubbi di irregolarità. TRASPARENZA: obbligo g di pubblicazione … in modo permanente, sul sito istituzionale, con modalità che garantiscono la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini: i contratti integrativi g stipulati; p ; la relazione tecnico-finanziaria; certificate degli organi di controllo la relazione illustrativa; le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell’economia,,ai fini dell’inoltro alla Corte dei conti ( esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa ) art.11, comma 8, d.lgs. g N. 150 del 2009 (ora ( art. 20 legge 33/2013 sulla trasparenza amm.va) Pubblicazione di: Ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti , al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e delgi altri incentivi e.. oneri di comunicazione: a) Informazioni al MEF ai fini dell’attività di referto (controllo-sanzione controllo sanzione) della Corte dei conti b) Trasmissione all’ ll’ ARAN ed d all CNEL del d l contratto integrativo con le relazioni tecnica ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. bilancio Il termine per l’inoltro è fissato in cinque giorni che decorrono dalla sottoscrizione. sottoscrizione Specifiche sanzioni per la violazione degli oneri di trasparenza (nullità; etero-integrazione; recupero sessione negoziale successiva nel caso di oneri eccedenti … danno erariale contestabile Corte conti…) Ulteriore sanzione accessoria in caso di mancato adempimento agli oneri di pubblicazione/comunicazione divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
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