Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Alessandra Annoni Università Magna Graecia Catanzaro [email protected] 1. Il rapporto fra ius in bello e altre norme di diritto internazionale 2. L’applicabilità delle norme sulla tutela dei diritti umani nel corso di un conflitto armato 3. L’efficacia extraterritoriale delle norme sulla tutela dei diritti umani 4. L’interazione fra norme sulla tutela dei diritti umani e norme di ius in bello 5. Esempio: il diritto alla vita in territorio occupato – a) law enforcement paradigm v. armed conflict paradigm 6. Segue: b) le garanzie procedurali 2 Diritto internazionale contemporaneo Il conflitto armato non sospende l’applicazione delle norme consuetudinarie, tanto più se cogenti Il conflitto armato non sospende necessariamente nemmeno l’applicazione delle norme pattizie v. allegato al Progetto di articoli di articoli sugli effetti dei conflitti armati sui trattati adottato in seconda lettura dalla Commissione del diritto internazionale nel 2011 3 Norme sulla tutela dei diritti umani - Trattati universali (es. Patto delle Nazioni Unite sui - diritti civili e politici 1966, Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali 1966, Convenzione contro la tortura 1984) Trattati regionali (es. Convenzione europea dei diritti dell’uomo 1950) Regole consuetudinarie (es. divieto di genocidio, divieto di apartheid, divieto di tortura) - 4 Confermata dagli organi delle Nazioni Unite Assemblea generale, ris. 2675 (XXV) del 1970 Segretario generale, rapporto 18/9/70, Respect for human rights in armed conflicts Commissione del diritto internazionale, Progetto sugli effetti della guerra sui trattati 5 Prevista espressamente da alcuni trattati in materia di tutela dei diritti umani • Art. 38, par. 1, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, 1989 : “Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed assicurare il rispetto delle norme di diritto umanitario ad essi applicabili nel corso dei conflitti armati e che sono rilevanti nei confronti dei fanciulli”. • Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati, 2002. 6 Presupposta dalla presenza di clausole di deroga in diversi trattati sulla tutela dei diritti umani (es. art. 15 CEDU, art. 4 Patto sui diritti civili e politici, art. 27 CADU) ARTICOLO 15 Deroga in caso di stato d’urgenza 1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7. 3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione. 7 Presupposta dalla presenza di clausole di deroga in diversi trattati sulla tutela dei diritti umani Condizioni di legittimità della deroga Alcune norme sono inderogabili (es. divieto di tortura, divieto di schiavitù…) La deroga deve essere necessaria e proporzionata Deve comunque essere assicurato il rispetto degli altri obblighi internazionali vigenti La deroga deve essere notificata all’organo di controllo del trattato L’organo di controllo può sindacarne la legittimità 8 Art. 1 CEDU Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione. Nozione di giurisdizione Provvedimenti nei confronti di persone assoggettate a autorità e controllo organi dello Stato ◦ ambasciate ◦ prigione 2. Controllo effettivo del territorio ◦ occupazione militare (Corte EDU, Loizidou c. Turchia 1995 e HRC Israele) ◦ anche se amministrazione fantoccio (Corte EDU, Loizidou c. Turchia 1995 ) 3. Criterio congiunto? Corte EDU, Al-Sandoon c. UK 2009 Corte EDU, Al Skeini c. UK 2011 1. 9 4. Controllo dello spazio aereo? Corte EDU, Bankovic 2001, lo esclude Esecuzioni mirate? - consenso Sovrano locale (complicità/cessione giurisdizione) esecuzione mirata in territorio occupato (es. Israele a Gaza) esecuzione mirata sul territorio di un failed State 10 Applicazione norme DU comporta innalzamento tutela offerta generalmente Estensione soggettiva (non solo “persone protette”) Estensione oggettiva (tutela diritti non protetti da norme DIU) Obblighi procedurali più estesi (v. oltre) Meccanismi di controllo più efficaci 11 Problemi di coordinamento se un diritto è tutelato in modo diverso nei due sottosistemi normativi Principio di specialità – Norma DIU prevale perché speciale? a) CIG, Parere armi nucleari 1996 e Parere sul Muro 2004 b) Commissione Inter-am, Tablada, 1997 12 Norma più specifica (DIU/DU) viene utilizzata per interpretare norma meno specifica interpretazione sistematica, art. 31, par. 2, lett. c), CV sul diritto dei trattati) Opera in modo bidirezionale - es. Art. 6 Patto sui diritti civili e politici (privazione “arbitraria” della vita) - Es. Art. 71 IV Convenzione di Ginevra (processo “regolare”) 13 Criterio del favor - art. 5, par. 2, Patto sui diritti civili e politici: «Nessuna restrizione o deroga a diritti umani fondamentali riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del Presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura » - art. 5, par. 2, Patto sui diritti economici, sociali e culturali - Art. 53, CEDU - Art. 7, IV Convenzione di Ginevra - Art. 75, par. 8, I Protocollo 1977: «nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione più favorevole che accordi, in virtù di regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore protezione alla persone» 14 Clausole di “flessibilità” Necessità militare (DIU) – es. art. 23, lett. g): “è vietato distruggere o sequestrare proprietà nemiche, salvo il caso in cui tali distruzioni o sequestri siano imperiosamente imposti dalle necessità della guerra” Clausole di deroga (DU) – es. art. 15 CEDU Clausole di limitazione (DU) – es. art. 12 Patto NU diritti civili e politici: “Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio […] è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto. 15 Art. 6 Patto Diritti civili e politici 1. Ogni essere umano ha diritto al rispetto della propria vita. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria vita. Quand’è che la privazione della vita è arbitraria? In tempo di pace [Law enforcement paradigm] Uso letale della forza è ammissibile se: 1) Necessario: a)per difendere o difendersi da un aggressione illecita b)per effettuare un arresto c)per sedare una rivolta 2) Proporzionato (Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979); Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)) Nel corso di un conflitto armato [Armed conflict paradigm] Lo si determina alla luce delle norme di DIU Es. propozionalità deve essere rispettata solo ai fini del calcolo dei danni collaterali (CIG, Parere Armi nucleari, par. 25) 16 5. L’uso letale della forza in territorio occupato – a) law enforcement paradigm v. armed conflict paradigm Potenza Occupante Armed Conflict Paradigm (e.g. contro le forze armate nemiche e i gruppi di resistenza) Law Enforcement Paradigm Art. 43, Regolamento Aja’07: [The occupant] shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety,. (e.g. per reprimere i crimini, mantenere l’ordine pubblico durante le manifestazioni pacifiche) Servono regole di ingaggio flessibili! 6. L’uso letale della forza in territorio occupato – b) le garanzie procedurali In applicazione delle norme sulla tutela dei diritti umani E’ comunque richiesto l’avvio di un’investigazione effettiva per ogni episodio di uso letale della forza • Indipendente; • Rapida; • Pubblicità risultanze e metodologia seguita; • Finalizzata ad identificare e punire i responsabili. 6. L’uso letale della forza in territorio occupato – b) le garanzie procedurali Corte EDU, sent. Al-Skeini, 2011: “168. The Court takes as its starting point the practical problems caused to the investigatory authorities by the fact that the UK was an Occupying Power in a foreign and hostile region in the immediate aftermath of invasion and war. … In circumstances such as these the procedural duty under Article 2 must be applied realistically, to take account of specific problems faced by investigators. 169. Nonetheless, the fact that the UK was in occupation also entailed that, if any investigation into acts allegedly committed by British soldiers was to be effective, it was particularly important that the investigating authority was, and was seen to be, operationally independent of the military chain of command. … The investigations … fell short of the requirements of Art. 2, since the process remained entirely within the military chain of command and was limited to taking statements from the soldiers involved.” • . Annoni, L’occupazione “ostile” nel diritto internazionale contemporaneo, Torino, 2012, pp. 110142 Dennis, Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation, in AJIL, 2005, p. 119 ss. De Sena, La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo, Torino, 2002 Eboli, La tutela dei diritti umani negli stati d’emergenza, Milano, 2010 Heintze, On the Relationship between Human Rights Law Protection and International Humanitarian Law, in RICR, 2004, n. 856, p. 789 ss. Milanović, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Law, Principles, and Policy, Oxford, 2011 Nigro, Il caso Al-Skeini dinnanzi alla House of Lords e la nozione di giurisdizione nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in RDI, 2007, p. 1106 ss. Venturini, Diritto umanitario e diritti dell’uomo: rispettivi ambiti di intervento e punti di confluenza, in RIDU, 2001, p. 49 ss. Wilde, The “Legal Space” or “Espace Juridique” of the European Convention on Human Rights: Is It Relevant to Extraterritorial State Action?, in EHRLR, 2005, p. 115 ss. 20
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