Slides della lezione - Università degli Studi di Ferrara

Diritti umani e diritto umanitario
nei conflitti armati
Alessandra Annoni
Università Magna Graecia Catanzaro
[email protected]
1. Il rapporto fra ius in bello e altre norme di diritto
internazionale
2. L’applicabilità delle norme sulla tutela dei diritti umani
nel corso di un conflitto armato
3. L’efficacia extraterritoriale delle norme sulla tutela dei
diritti umani
4. L’interazione fra norme sulla tutela dei diritti umani e
norme di ius in bello
5. Esempio: il diritto alla vita in territorio occupato – a) law
enforcement paradigm v. armed conflict paradigm
6. Segue: b) le garanzie procedurali
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Diritto internazionale contemporaneo
Il conflitto armato non sospende l’applicazione delle norme
consuetudinarie, tanto più se cogenti
Il conflitto armato non sospende necessariamente nemmeno
l’applicazione delle norme pattizie
v. allegato al Progetto di articoli di articoli sugli effetti dei
conflitti armati sui trattati adottato in seconda lettura dalla
Commissione del diritto internazionale nel 2011
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Norme sulla tutela dei diritti umani
-
Trattati universali (es. Patto delle Nazioni Unite sui
-
diritti civili e politici 1966, Patto delle Nazioni Unite sui
diritti economici, sociali e culturali 1966, Convenzione
contro la tortura 1984)
Trattati regionali (es. Convenzione europea dei diritti
dell’uomo 1950)
Regole consuetudinarie (es. divieto di genocidio,
divieto di apartheid, divieto di tortura)
-
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Confermata dagli organi delle Nazioni Unite
Assemblea generale, ris. 2675 (XXV) del 1970
Segretario generale, rapporto 18/9/70, Respect for
human rights in armed conflicts
Commissione del diritto internazionale, Progetto sugli
effetti della guerra sui trattati
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Prevista espressamente da alcuni trattati in materia di
tutela dei diritti umani
• Art. 38, par. 1, Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo, 1989 : “Gli Stati parti si impegnano
a rispettare ed assicurare il rispetto delle norme di
diritto umanitario ad essi applicabili nel corso dei
conflitti armati e che sono rilevanti nei confronti dei
fanciulli”.
• Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei fanciulli
nei conflitti armati, 2002.
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Presupposta dalla presenza di clausole di deroga in diversi
trattati sulla tutela dei diritti umani (es. art. 15 CEDU, art. 4
Patto sui diritti civili e politici, art. 27 CADU)
ARTICOLO 15
Deroga in caso di stato d’urgenza
1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni
Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente
Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure
non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di
decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.
3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più
completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le
hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa
della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della
Convenzione riacquistano piena applicazione.
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Presupposta dalla presenza di clausole di deroga in diversi
trattati sulla tutela dei diritti umani
Condizioni di legittimità della deroga
Alcune norme sono inderogabili (es. divieto di tortura, divieto di
schiavitù…)
La deroga deve essere necessaria e proporzionata
Deve comunque essere assicurato il rispetto degli altri obblighi
internazionali vigenti
La deroga deve essere notificata all’organo di controllo del trattato
L’organo di controllo può sindacarne la legittimità
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Art. 1 CEDU
Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro
giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente
Convenzione.
Nozione di giurisdizione
Provvedimenti nei confronti di persone assoggettate a autorità e controllo
organi dello Stato
◦ ambasciate
◦ prigione
2. Controllo effettivo del territorio
◦ occupazione militare (Corte EDU, Loizidou c. Turchia 1995 e HRC Israele)
◦ anche se amministrazione fantoccio (Corte EDU, Loizidou c. Turchia 1995 )
3. Criterio congiunto?
Corte EDU, Al-Sandoon c. UK 2009
Corte EDU, Al Skeini c. UK 2011
1.
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4. Controllo dello spazio aereo?
Corte EDU, Bankovic 2001, lo esclude
Esecuzioni mirate?
-
consenso Sovrano locale (complicità/cessione
giurisdizione)
esecuzione mirata in territorio occupato (es. Israele a Gaza)
esecuzione mirata sul territorio di un failed State
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Applicazione norme DU comporta
innalzamento tutela offerta
generalmente
Estensione soggettiva (non solo “persone protette”)
Estensione oggettiva (tutela diritti non protetti da norme
DIU)
Obblighi procedurali più estesi (v. oltre)
Meccanismi di controllo più efficaci
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Problemi di coordinamento
se un diritto è tutelato in modo diverso
nei due sottosistemi normativi
Principio di specialità – Norma DIU prevale perché
speciale?
a) CIG, Parere armi nucleari 1996 e Parere sul Muro 2004
b) Commissione Inter-am, Tablada, 1997
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Norma più specifica (DIU/DU) viene utilizzata per
interpretare norma meno specifica
interpretazione sistematica, art. 31, par. 2, lett. c), CV sul
diritto dei trattati)
Opera in modo bidirezionale
- es. Art. 6 Patto sui diritti civili e politici (privazione
“arbitraria” della vita)
- Es. Art. 71 IV Convenzione di Ginevra (processo “regolare”)
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Criterio del favor
- art. 5, par. 2, Patto sui diritti civili e politici: «Nessuna restrizione o
deroga a diritti umani fondamentali riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato
parte del Presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o
consuetudini può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li
riconosce o li riconosce in minor misura »
- art. 5, par. 2, Patto sui diritti economici, sociali e culturali
- Art. 53, CEDU
- Art. 7, IV Convenzione di Ginevra
- Art. 75, par. 8, I Protocollo 1977: «nessuna disposizione del presente
articolo potrà essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra
disposizione più favorevole che accordi, in virtù di regole del diritto
internazionale applicabile, una maggiore protezione alla persone»
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Clausole di “flessibilità”
Necessità militare (DIU) – es. art. 23, lett. g):
“è vietato distruggere o sequestrare proprietà nemiche, salvo il caso in cui tali
distruzioni o sequestri siano imperiosamente imposti dalle necessità della guerra”
Clausole di deroga (DU) – es. art. 15 CEDU
Clausole di limitazione (DU) – es. art. 12 Patto NU diritti civili e
politici:
“Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla
libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio […] è
libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio. I suddetti diritti non possono
essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla
legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la
sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili
con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.
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Art. 6 Patto Diritti civili e politici
1. Ogni essere umano ha diritto al rispetto della propria vita. Questo diritto
deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente
privato della propria vita.
Quand’è che la privazione della vita è arbitraria?
In tempo di pace
[Law enforcement paradigm]
Uso letale della forza è ammissibile se:
1) Necessario:
a)per difendere o difendersi da un
aggressione illecita
b)per effettuare un arresto
c)per sedare una rivolta
2) Proporzionato
(Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979); Basic
Principles on the Use of Force and Firearms by Law
Enforcement Officials (1990))
Nel corso di un
conflitto armato
[Armed conflict paradigm]
Lo si determina alla luce
delle norme di DIU
Es. propozionalità deve essere
rispettata solo ai fini del calcolo dei
danni collaterali
(CIG, Parere Armi nucleari, par. 25)
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5. L’uso letale della forza in territorio occupato –
a) law enforcement paradigm v. armed conflict paradigm
Potenza Occupante
Armed Conflict Paradigm
(e.g. contro le forze armate
nemiche e i gruppi di
resistenza)
Law Enforcement Paradigm
Art. 43, Regolamento Aja’07:
[The occupant] shall take all the measures
in his power to restore, and ensure, as far
as possible, public order and safety,.
(e.g. per reprimere i crimini,
mantenere l’ordine pubblico
durante le manifestazioni pacifiche)
Servono regole di ingaggio flessibili!
6. L’uso letale della forza in territorio
occupato – b) le garanzie procedurali
In applicazione delle norme sulla tutela dei diritti umani
E’ comunque richiesto l’avvio di un’investigazione effettiva per ogni
episodio di uso letale della forza
• Indipendente;
• Rapida;
• Pubblicità risultanze e metodologia seguita;
• Finalizzata ad identificare e punire i responsabili.
6. L’uso letale della forza in territorio
occupato – b) le garanzie procedurali
Corte EDU, sent. Al-Skeini, 2011:
“168. The Court takes as its starting point the practical problems
caused to the investigatory authorities by the fact that the UK was an
Occupying Power in a foreign and hostile region in the immediate
aftermath of invasion and war. … In circumstances such as these the
procedural duty under Article 2 must be applied realistically, to take
account of specific problems faced by investigators.
169. Nonetheless, the fact that the UK was in occupation also entailed
that, if any investigation into acts allegedly committed by British
soldiers was to be effective, it was particularly important that the
investigating authority was, and was seen to be, operationally
independent of the military chain of command. … The investigations …
fell short of the requirements of Art. 2, since the process remained
entirely within the military chain of command and was limited to taking
statements from the soldiers involved.”
• .
Annoni, L’occupazione “ostile” nel diritto internazionale contemporaneo, Torino, 2012, pp. 110142
Dennis, Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict
and Military Occupation, in AJIL, 2005, p. 119 ss.
De Sena, La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo, Torino, 2002
Eboli, La tutela dei diritti umani negli stati d’emergenza, Milano, 2010
Heintze, On the Relationship between Human Rights Law Protection and International
Humanitarian Law, in RICR, 2004, n. 856, p. 789 ss.
Milanović, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Law, Principles, and Policy,
Oxford, 2011
Nigro, Il caso Al-Skeini dinnanzi alla House of Lords e la nozione di giurisdizione nella
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in RDI, 2007, p. 1106 ss.
Venturini, Diritto umanitario e diritti dell’uomo: rispettivi ambiti di intervento e punti di
confluenza, in RIDU, 2001, p. 49 ss.
Wilde, The “Legal Space” or “Espace Juridique” of the European Convention on Human Rights:
Is It Relevant to Extraterritorial State Action?, in EHRLR, 2005, p. 115 ss.
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