Contratto Transattivo - soggetto ad Iva - per Il rientro delle somme non corrisposte in base ai contratti 1215 rep. del 30.09.2010 e rep. 1236 del 21.10.2010 con accollo di garanzia da parte di terzo datore d’ipoteca Rep n° L'anno Duemilaquattordici, addì del mese di __________ (__/__/2014), nella residenza Municipale tra le parti: 1) Lopedoto Arch. Massimiliano, nato a Chiavenna (So) il 20.10.1965, in qualità di Responsabile protempore dell’Area Tecnica del Comune di Serle, domiciliato per detta funzione presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente rappresentato - C.F. 80012350171 / P.I. 00798640173; 2) Rosini Claudio, nato a Bedizzole il 31.07.1941, legale rappresentante della Soc. Trasporto Pietrame Srl, con sede in Bedizzole via Valpiana n° 41, C.F. 01573270178, P.IVA 00638520981. 3) Rosini Simona, nata a Brescia il 09.08.1974, legale rappresentante della Soc. 3 ERRE S.n.c. di Rosini Massimo Marco e C. con sede in 25081 Bedizzole (Bs) via Valpiana n° 41, C.F. e P.I.V.A. 01675970980. PREMESSO Che tra il Comune di Serle e la soc. Trasporto Pietrame S.r.l., così come sopra rappresentata sono stati a suo tempo sottoscritti due contratti di concessione dello sfruttamento minerario relativi ad una cava di pietra ornamentale e da taglio, e ad un piazzale per il deposito e la frantumazione dei pietrischi di seguito meglio esemplificati: 1. Contratto rep.n. 1215 del 30.09.2010 ad oggetto Contratto di Concessione soggetto ad Iva – sfruttamento minerario di porzione di giacimento, canone minimo garantito (anno 2011) €. 63.000,00, canone variabile Euro 10,00 ton per la pietra ornamentale ed Euro 1,10/ton. per il pietrisco calcareo, oltre all’Iva di legge il quale a far data dal 01.01.2011 ha sostituito il precedente rep.1066 in data 30.06.2001, 2. Contratto rep.n. 1236 del 21.10.2010 ad oggetto Contratto di Concessione soggetto ad Iva – Terreno montano per attività di deposito e frantumazione, canone minimo garantito (anno 2011) €. 56.000,00 oltre all’IVA di legge il quale ha sostituito la convenzione transattiva sottoscritta 22.12.2003, approvata con D.G.C. 48 del 22.12.2013 ed il successivo contratto 1135 di repertorio in data 19.12.2005. Che tali contratti, a fronte di ogni singola, quanto specifica concessione, prevedono la corresponsione di un canone annuo suddiviso in tre quadrimestralità, determinato sulla base della produzione effettuata con fisso minimo garantito; Che in conseguenza della fase economica e produttiva congiunturale, che da tempo appesantisce considerevolmente il settore, strettamente legato alla realizzazione di opere pubbliche ed al settore edilizio vi è stato un sensibile ridimensionamento dell’attività sotto ogni punto di vista; Che quanto indicato al punto precedente ha originato una posizione debitoria della Soc. Trasporto Pietrame che ha formato oggetto di escussione delle garanzie contrattuali a suo tempo depositate in secondo quanto previsto dai già citati contratti di concessione. Che durante l’anno 2013, complice anche un ulteriore inasprimento della crisi, la Soc. Trasporto Pietrame S.r.l. non è riuscita ad onorare le residuità di debito accumulato, ad integrare le garanzie fidejussorie escusse dal Comune di Serle ed a far fronte alla nuova annualità corrente, Che la medesima succitata azienda, con nota prot. 4758 in data 27.08.2013 ha confermato la rinuncia della posizione contrattuale di cui al rep. 1215 del 30.11.2010 (cava in Loc. Painella). Che successive verifiche condotte dall’Amministrazione Comunale hanno posto in evidenza che a far data dal 01.01.2011 l’azienda, per motivazioni di forza maggiore, non ha più potuto rinnovare l’autorizzazione all’escavazione di sostanze minerali di cava rientrando con ciò nell’agevolazione sancita dalle D.C.C. 02/2012 e 103/2012 nonché D.G.C. 37/2013 che prevedevano la riduzione di 1/3 del minimo garantito contrattualmente stabilito. Che a seguito di accertamenti contabili è risultata la seguente posizione debitoria – al 31.12.2013- di Trasporto Pietrame S.r.l.: 1 Periodo Cava Monte Painella Anno 2010 (rep. 1066/2001) Rep. Cont. 1066/2001 e 1215 Residuo Anno 2012 del 30.09.2010 Anno 2013 Interessi maturati alla data odierna Deduzione in rideterminazione TOTALI Imponibile 55.771,79 30.811,12 65.016,00 23.041,37 -64.344,00 110.296,28 Iva 22% 12.269,79 6.778,45 14.303,52 0 -14.155,68 19.196,08 Periodo Piazzale Frantoio Anno 2010 (rep. 1135/2005) Rep. Cont. 1135/2005 e 1236 Residuo Anno 2012 del 21.10.2010 Anno 2013 Interessi maturati a tutt’oggi TOTALI Imponibile 36.221,07 57.593,65 57.792,00 15.412,76 167.019,47 Iva 22% 7.968,64 12.670,60 12.714,24 0 33.353,48 Che la 3 Erre S.n.c di Rosini Massimo Marco e C., dopo aver chiesto di poter subentrare nel contratto di concessione 1236 di repertorio del 21.10.2010 accorpando tra l’altro parte dell’area dismessa di cui al contratto 1215 di rep. del 30.09.2010 con accollo delle obbligazioni pregresse ed insoddisfatte nei confronti del Comune di Serle, si è resa disponibile a garantire il debito di Trasporto Pietrame S.r.l. ed anche a contrarre garanzia del contratto 1236 di rep. in data 21.10.2010 che manterrà la piena vigenza ed efficacia. Che la Trasporto Pietrame S.r.l. intende, con il presente atto, concordare con l’Amministrazione Comunale un piano di rientro dalle pendenze passate, riconoscendo il debito maturato, oltre gli interessi, come sopra determinati e da determinare, Che il presente contratto integra per il credito maturato dal Comune nei confronti del Concessionario i precedenti rapporti contrattuali n° 1215 in data 30.09.2010 – 1236 del 21.10.2010; Che il Comune di Serle con deliberazioni G.C. n° 08 del 27.01.2014 e 09 del 03.02.2014, esecutive a termini di legge, ha approvato i criteri e gli schemi generici riguardanti i piani di rientro delle somme arretrate. Che con deliberazione G.C. in data ___________ n°___________ il Comune di Serle ha altresì approvato lo schema del presente contratto. Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue: Art. 1 Norma generale Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, Art. 2 Determinazione della somma La Ditta Trasporto Pietrame S.r.l.. riconosce di essere – alla data del 31.12.2013 - debitrice, nei confronti del Comune di Serle delle seguenti somme: Periodo Cava Monte Painella Anno 2010 (rep. 1066/2001) Rep. Cont. 1066/2001 e 1215 Residuo Anno 2012 del 30.09.2010 Anno 2013 Interessi maturati alla data odierna Deduzione in rideterminazione TOTALI Imponibile 55.771,79 30.811,12 65.016,00 23.041,37 -64.344,00 110.296,28 Iva 22% 12.269,79 6.778,45 14.303,52 0 -14.155,68 19.196,08 Periodo Piazzale Frantoio Anno 2010 (rep. 1135/2005) Rep. Cont. 1135/2005 e 1236 Residuo Anno 2012 del 21.10.2010 Anno 2013 Interessi maturati a tutt’oggi TOTALI Imponibile 36.221,07 57.593,65 57.792,00 15.412,76 167.019,47 Iva 22% 7.968,64 12.670,60 12.714,24 0 33.353,48 Quindi complessivamente pari a: 329.865,31 diconsi (trecento ventinovemila ottocento sessantacinque Euro/31) 2 Art. 3 Rientro del debito La ditta Trasporto Pietrame S.r.l.. si impegna a rientrare rientrare nelle somme dovute al Comune secondo l’allegato piano di rientro (allegato1) con rappresentazione degli interessi prescritti dal presente contratto (oggi determinati in aggiuntivi 10.927,93 € ma soggetti a regolazione dopo il 31.12.2014 secondo quanto stabilito dall’ultimo comma del presente articolo). In esso sono descritti nel dettaglio gli obblighi assunti con il presente contratto e ad esso si riferiscono le garanzie prestate e di seguito disciplinate. Tutte le somme dovute, ad esclusione degli interessi contrattualmente maturati sino alla sottoscrizione del presente piano di rientro saranno gravate da interesse secondo quanto stabilito dalla D.G.C. n° 08 del 27.01.2014 e dalla successiva D.G.C. 09 del 03.02.2014 nel modo seguente: 1) tasso legale vigente nell’annualità di riferimento per il rientro spalmato sulla sola annualità 2014, b) al tasso legale maggiorato di tre punti per la porzione di rientro che interverrà dopo l’annualità 2014 e sino alla scadenza dell’ultima rata. Art. 4 Clausola risolutiva espressa In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto ed in particolare nel caso di mancato o parziale pagamento nei termini prescritti dal piano di rientro allegato sub 1, sino ad un massimo di tre rate e fatto salvo il pagamento integrale del debito entro il termine essenziale del 15.03.2017, il presente contratto si riterrà risolto di diritto e sarà facoltà del Comune far valere le garanzie prestate. Trasporto Pietrame S.r.l. prende atto altresì che la risoluzione del presente contratto, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di concessione rep. 1236 del 21.10.2010, con l’obbligo della ditta concessionaria ad abbandonare le aree date in concessione nel termine essenziale di 120 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione effettuata dal Comune a mezzo p.e.c. all’indirizzo del concessionario [email protected] alternativamente alla raccomandata A.R. Art. 5 Garanzia Piano di Rientro Il debito complessivo così come sopra individuato, verificata l’impossibilità della Ditta Trasporto Pietrame S.r.l. a presentare fideiussione, viene garantito da 3 Erre S.n.c. di Rosini Massimo, Marco & C., attraverso iscrizione ipotecaria di primo grado riguardante i mappali n°33 del Fg.2 nonché 12 e 13 Fg. 3 censuario di Nuvolera, per un valore complessivamente pari a 550.000,00 Euro, iscritta a Brescia il __________ ai numeri_____________ A quanto sopra indicato sono stati altresì trascritti i seguenti ulteriori vincoli: 1. Istituzione di servitù di passaggio pedonale e carraio a beneficio del mappale n° 33 fg. 2 censuario di Nuvolera, 2 nonché 12 e 13 Fg. 3 sulle particelle n° 16, 34, 35, fg 2 stesso censuario, (Atto notaio Frediani rep. _______ in data ______, reg. a _______ il_______ al n°________ 2. Vincolo di un quantitativo escavabile quantomeno pari a 441.000 metri cubi con possibilità di coltivazione sino al confine delle particelle catastali, (Atto notaio Frediani rep. _______ in data ______, reg. a _______ il_______ al n°________ Art.6 bis La garanzia ipotecaria di cui al precedente punto 5. viene prestata anche a garanzia delle obbligazioni statuite dal contratto di concessione rep.n.1236 del 21/10/2010. La Ditta Trasporto Pietrame S.r.l. in luogo della garanzia ipotecaria si obbliga a prestare fideiussione in favore del Comune di Serle dell’importo contrattualmente stabilito entro il termine di assolvimento dell’obbligazione principale disciplinata dal presente contratto con diritto ad essere liberata dal vincolo ipotecario. La fideiussione dovrà prevedere l’espressa pattuizione della prima richiesta, senza obbligo di escussione del debitore principale, con l’obbligo di automatico rinnovo di anno in anno fino a quando non venga autorizzato lo svincolo da parte del Comune stesso. Art. 7 Pagamenti seguenti La Soc. Trasporto Pietrame S.r.l., si impegna ed obbliga a rispettare le future scadenze previste dal vigente e più volte richiamato, contratto di concessione che dichiara di ben conoscere e di rispettare. Art. 8 Norma Finale Per quanto riguarda l’accorpamento di parte dell’area dismessa di cui al contratto 1215 di rep. del 30.09.2010 (oggi occupata dalle scorte di pietrisco) le parti convengono che la medesima formerà 3 oggetto di atto aggiuntivo alla concessione apposita con adeguamento del canone di concessione in funzione delle nuove disponibilità areali sulla base del valore unitario del canone di concessione già formante oggetto di recente procedura d’asta. Le parti convengono altresì la possibilità per il prestatore di garanzia (Soc. 3 Erre S.n.c.) a semplice richiesta della medesima accompagnata da conferma da parte della Soc. Trasporto Pietrame S.r.l., di subentrare in prima persona nella titolarità dei contratti di concessione oggi facenti riferimento a Trasporto Pietrame S.r.l. Le spese inerenti alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto– soggetto ad IVA in caso d’uso sono a totale carico della Ditta Trasporto Pietrame S.r.l.. Letto confermato e sottoscritto, Il Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Serle (Lopedoto Arch. Massimiliano) Le Ditte Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. e seguenti le seguenti clausole e previsioni contrattuali: Art. 3 (Clausola risolutiva espressa) Art. 4 (Garanzia), Art. 5 (Pagamenti seguenti). Il Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Serle (Lopedoto Arch. Massimiliano) Le Ditte 4
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