DPR 22 ottobre 2001, n. 462 - Ordine degli ingegneri della provincia

Sezione Toscana e Umbria
DPR 22 ottobre 2001, n. 462
Verifiche periodiche
Dott. Ing. Emilio Giovannini
Direttore UO Prevenzione Protezione dai Rischi
ASL1 di Massa Carrara
Consigliere AEIT sezione Toscana e Umbria
DPR 22 ottobre 2001, n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Ambito di applicazione
Il DPR 462/01 si applica a tutte le Aziende dove trovano impiego
“lavoratori” come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08. In tale
definizione rientrano (ad esempio) il personale dipendente ed i
soci lavoratori di cooperative o società.
Non rientrano in tale definizione le impresa familiari di cui
all’articolo 230-bis del codice civile ed i lavoratori autonomi (art.
21 D. Lgs 81/08).
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Verifiche Periodiche secondo DPR 462/01
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Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre a regolare manutenzione e
a far sottoporre a verifica periodica i seguenti impianti (artt. 4 e 6 del
DPR 462/01):
Impianti di messa a terra;
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
Impianti elettrici pericolosi.
Le verifiche devono essere eseguite dalle Aziende USL, ARPA o da
Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.
In occasione dell’inizio di nuove attività il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto la
denuncia degli impianti stessi agli Enti preposti.
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Impianti di Messa a Terra
Si intendono “gli impianti di terra realizzati per la protezione delle
persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica
dell’alimentazione” (CEI 0-14).
Sistemi TT
Sistemi IT
Sistemi TN
Non sono soggetti ad obbligo di denuncia gli impianti di
terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri
motivi, ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si
basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.
Classe II
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Separazione
Elettrica
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Scariche atmosferiche
Si intendono i sistemi di protezione da fulmini (LPS) di tipo “esterno”. Sono
costituiti da un sistema di captatori, da un sistema di calate e da un sistema
di dispersori.
Valutazione
Rischio
Fulminazione
Auto
protetta?
SI
NO
SI
LPS
Esterno?
NO
DPR462/01
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DPR462/01
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Rischio Esplosione
Valutazione
Rischio
Esplosione
ATEX
Zone 0,1?
Zone 20,21?
SI
SI
Installazioni
Elettriche?
NO
Si intendono le installazioni elettriche
ubicate nei luoghi ove sono presenti
atmosfere esplosive per la presenza di:
fluidi che determinano l’esistenza di
zone 0 e 1
polveri che determinano l’esistenza
di zone 20 e 21.
NO
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DPR462/01
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Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione
EExdIICT6
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Impianti di messa a terra
procedure per la denuncia
Lettera
Dichiarazione
AZIENDA
USL
Lettera
Al termine dei lavori
l’installatore consegna
al datore di lavoro la
dichiarazione di
conformità che
equivale
all’omologazione
dell’impianto
Il datore di lavoro invia
copia della dichiarazione di
conformità con una lettera
di accompagnamento
all’Azienda USL e al
Dipartimento ISPESL
competenti per territorio
(totale 2 invii).
Dichiarazione
Nei comuni dove è stato attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le 2 copie
devono essere presentate allo sportello stesso anziché inviarle all’Azienda USL ed INAIL
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Impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche
procedure per la denuncia
Lettera
Dichiarazione
AZIENDA
USL
Lettera
Al termine dei lavori
l’installatore consegna
al datore di lavoro la
dichiarazione di
conformità che
equivale
all’omologazione
dell’impianto
Il datore di lavoro invia
copia della dichiarazione di
conformità con una lettera
di accompagnamento
all’Azienda USL e al
Dipartimento ISPESL
competenti per territorio
(totale 2 invii).
Dichiarazione
Nei comuni dove è stato attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le 2 copie
devono essere presentate allo sportello stesso anziché inviarle all’Azienda USL ed INAIL
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Impianti elettrici in luoghi
con pericolo di esplosione
procedure per la denuncia
Lettera
Dichiarazione
AZIENDA
USL
Al termine dei lavori
l’installatore consegna
al datore di lavoro la
dichiarazione di
conformità.
In questo caso NON
equivale
all’omologazione
dell’impianto
Il datore di lavoro invia
copia della dichiarazione di
conformità con una lettera
di accompagnamento
all’Azienda USL competente
per territorio .
L’omologazione
dell’impianto viene
effettuata dalla
Azienda USL.
Nei comuni dove è stato attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le copie
devono essere presentate allo sportello stesso anziché inviarle all’Azienda USL
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Attività già in corso
Per le attività già in corso, si distinguono 2 casi.
Il datore di lavoro ha effettuato denuncia degli impianti secondo le procedure stabilite dalla
vecchia normativa, ovvero:
invio all’ISPESL di appositi moduli
In questo caso
Modello A (azzurro) protezione scariche atmosferiche
dovrebbe anche avere
Modello B (rosa) impianto di messa a terra
Invio all’Azienda USL del modulo
Modello C (giallo) installazione elettriche pericolose
In questo caso, l’obbligo di denuncia è da considerarsi assolto.
il verbale di verifica
periodica
Il datore di lavoro non ha effettuato la denuncia degli impianti.
Il datore di lavoro può effettuare la denuncia degli impianti secondo le nuove procedure.
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Le verifiche periodiche
Dopo aver effettuato la denuncia degli impianti il datore di lavoro ha l’obbligo
di far sottoporre gli stessi a VERIFICA PERIODICA al fine di verificare il
buono stato degli impianti, la correttezza degli interventi mantenutivi,
l’efficienza dei dispositivi di protezione.
Tali verifiche possono essere eseguite da:
Aziende USL / Arpa competenti per territorio
Organismi privati individuati dal Ministero delle Attività Produttive
(ora Ministero dello Sviluppo Economico)
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
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La periodicità è stabilita in 5 anni per tutti gli impianti ad
esclusione di quelli installati in:
cantieri,
locali adibiti ad uso medico,
negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
Per tali impianti la periodicità è di 2 anni.
Per gli impianti elettrici installati in luoghi con
pericolo di esplosione la periodicità è di 2 anni.
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Impianti in
luoghi con
pericolo di
esplosione
Impianti di Messa a Terra
Protezione da Scariche
Atmosferiche
La periodicità
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Cantieri edili
Per cantieri edili s’intendono ai sensi Norma CEI 64-8, Sezione 704, i
luoghi destinati a:
• Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, e lavori
di trasformazione, rinnovamento, o smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in
legno, o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali
degli impianti elettrici le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica di sistemazione forestale e di sterro;
• Lavori di costruzione edile o d’ingegneria civile, gli scavi e lavori di
montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili e d’ingegneria civile.
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Luoghi a maggior rischio in caso
di incendio
I luoghi a maggior rischio in caso d’incendio sono i luoghi dove il rischio relativo
alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.
Sono, comunque, da considerare ambienti a maggior rischio in caso di incendio:
gli ambienti per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di
sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali, persone e cose (ad
esempio ospedali, carceri, locali sotterranei aperti al pubblico).
gli ambienti aventi strutture portanti combustibili (edifici costruiti in legno senza
particolari requisiti antincendio ad esempio baite)
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale
infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o
deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è
superiore a 450 MJ/m2 (vedere D.M. 9-03-2007).
In assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1, gli
ambienti dove si svolgono le attività elencate nel DPR 151/2011 sono considerati
ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
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Locali ad uso medico
Sono i luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici,
chirurgici, sorveglianza e riabilitazione pazienti (ad esempio
gli ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali
dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro, ecc.). Sono
compresi fra questi locali anche quelli destinati ad uso
estetico (Norma CEI 64-8, Sezione 710).
Gruppo Parti applicate
Interventi intracardiaci/ trattamenti vitali
0
NO
NO
1
SI
NO
2
SI
SI
Periodicità 2 anni
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Industrie estrattive
Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
installati presso le industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo
Tenuto conto di quanto stabilito dal Dlgs 624/96 e di vari chiarimenti forniti dal
Ministero delle attività produttive, vale quanto segue:
nell’ambito delle industrie estrattive, le attività soggette sono quelle definite
dall’art. 1 comma 2 del sopra citato Decreto;
le denunce di installazione ed i dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche e di dispositivi di messa a terra sono da eseguirsi
secondo le indicazioni del DPR 462/01, ovvero tramite dichiarazione di
conformità;
le verifiche periodiche, inoltre, sono condotte secondo quanto stabilito
dall’articolo 31 del Dlgs 624/96, ovvero esclusivamente dall’organo
vigilanza.
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di
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La scadenza della verifica
Per gli impianti già verificati dall’Azienda USL la data di scadenza
(a 2 o a 5 anni) decorre dalla data del verbale dell’ultima verifica
effettuata.
Per i nuovi impianti la data di scadenza (a 2 o a 5 anni) entro cui lo
stesso datore di lavoro è tenuto a far effettuare la verifica decorre dalla
data di inizio attività.
Il DPR 462/01 prevede che in caso di modifica sostanziale
l’impianto debba essere sottoposto a verifica straordinaria, da richiedersi
all’Azienda USL o agli Organismi autorizzati. È facoltà del datore di
lavoro richiedere la verifica straordinaria dei propri impianti in qualsiasi
momento lo ritiene opportuno.
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Le verifiche periodiche
Cosa non sono
 Non sono collaudi
 Non sono attività di consulenza
 Non fanno parte dei controlli manutentivi
Cosa sono
Sono attività tecniche finalizzate ad accertare:




la conformità alle modalità di installazione previste dalla regola dell'arte,
lo stato di manutenzione e conservazione,
il mantenimento delle condizioni di sicurezza,
l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
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Toscana
Sezione Toscana e Umbria
Grazie (definitivamente) per l’attenzione
Dott. Ing. Emilio Giovannini
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