I contratti di finanziamento: come orientarsi tra tecnicalità e definizioni Busto Arsizio, 17 giugno 2014 Indice Pagina Introduzione: i contratti di finanziamento 2 Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento 7 Le principali clausole del contratto di finanziamento 15 Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring 41 © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 1 Introduzione: i contratti di finanziamento Introduzione: i contratti di finanziamento Un finanziamento è un’operazione nell’ambito della quale uno o più soggetti (banche o società finanziarie) mettono a disposizione di un altro soggetto (soggetto finanziato) una certa somma di denaro, caratterizzata da l’impegno del finanziatore di erogare tale somma al soggetto finanziato in una o più soluzioni, e l’impegno del soggetto finanziato a (i) rimborsare l’importo erogato alla scadenza pattuita, e (ii) corrispondere al finanziatore un certo importo a titolo di remunerazione. Alla base di tale operazione, vi è: un’esigenza da parte del soggetto finanziato di reperire fondi per capitale circolante o necessari per la realizzazione di uno scopo (ad es. un’acquisizione, aumento di capitale, rimborso di un debito pregresso, etc.); la consapevolezza da parte del finanziatore che il soggetto finanziato genererà un flusso di cassa sufficiente per il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale; la circostanza che il rischio del finanziatore di inadempimento/insolvenza del soggetto finanziato è stato calcolato ed è debitamente remunerato. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 3 Introduzione: i contratti di finanziamento I soggetti del finanziamento (1/2) Soggetti necessari Soggetto finanziato Società di capitali Società di persone/ditte individuali/privati Governo – Enti locali Banche (italiane o estere) autorizzate Società finanziarie (italiane e estere) iscritte all’albo ex art. 106 TUB Soggetto/i finanziatore/i ! Lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività finanziarie in mancanza di autorizzazione - e conseguente mancata iscrizione nel relativo albo - integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 TUB), punito con pene detentive e pecuniarie. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 4 Introduzione: i contratti di finanziamento I soggetti del finanziamento (2/2) Soggetti eventuali Arranger E’ la banca che organizza l’operazione: fornisce consulenza al soggetto finanziato sul tipo di finanziamento, ricerca altre banche per costituire il sindacato dei finanziatori e negozia preliminarmente i principali termini dell’operazione. Agente (Facility Agent) Agisce in qualità di rappresentante delle banche partecipanti al sindacato dei finanziatori nella gestione amministrativa del finanziamento (gestisce le meccaniche operative del finanziamento incluso i pagamenti di interessi e capitale e le comunicazioni tra il sindacato e il soggetto finanziato, svolge funzioni di monitoraggio del soggetto finanziato per conto del sindacato). Garante E’ il soggetto (terzo o appartenente al gruppo del soggetto finanziato) che rilascia una garanzia personale (fidejussione) a beneficio del soggetto finanziato a favore del sindacato di banche finanziatrici. Fiduciario (Security Agent o Trustee) E’ la banca che detiene fiduciariamente nell’interesse del sindacato dei finanziatori le garanzie reali (security) prestate dal soggetto finanziato. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 5 Introduzione: i contratti di finanziamento Il soggetto finanziato Le caratteristiche del soggetto finanziato influiscono sulle tipologie/caratteristiche dei finanziamenti. Nel mercato attuale è infatti possibile distinguere due macro-categorie di finanziamenti: finanziamenti cc.dd. “investment grade”, in cui il soggetto finanziato è una società di medie/grandi dimensioni, con una situazione economica/patrimoniale solida ed affidabile (con rating superiore a BBB+ (S&P)), che necessita di fondi per esigenze di gestione dell’azienda o di espansione del business (incluse piccole acquisizioni); pertanto: • presentano per il finanziatore un basso rischio di inadempimento o di insolvenza del soggetto finanziato, • di conseguenza, non contengono obblighi particolarmente stringenti per lo stesso. finanziamenti con effetto leva o “leveraged loans”, in cui il soggetto finanziato è un soggetto speculativo caratterizzato da un alto grado di indebitamento, che necessita di fondi principalmente da impiegare in acquisizioni di società o gruppi societari. Quindi: • sono caratterizzati da un alto rischio per il finanziatore, • di conseguenza, contengono numerosi obblighi per il soggetto finanziato che consentano un controllo più stringente da parte del finanziatore. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 6 Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento I finanziamenti a breve, medio e lungo termine Possono essere individuate differenti tipologie e strutture di finanziamento sulla base di diversi criteri, tra cui la loro durata, l’impegno del finanziatore a fornire il finanziamento, il numero dei soggetti finanziatori coinvolti, la modalità di disposizione dei fondi, la modalità di rimborso e la struttura del finanziamento. Durata A breve termine (0-18 mesi) A medio termine (18-60 mesi) A lungo termine (oltre i 60 mesi) Forme contrattuali Forme contrattuali Forme contrattuali Apertura di credito semplice o in conto corrente (art. 1842 c.c.) Vi confluiscono strumenti sia dei finanziamenti a breve che a lungo termine Anticipazione bancaria (artt. 1846 c.c.) Mutuo (art. 1813 c.c.) Mutuo di scopo Leasing Factoring © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 8 Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento “Committed Facility” e “Uncommitted Facility” Impegno del finanziatore a fornire il finanziamento “Committed Facility” “Uncommitted Facility “ Una volta sottoscritto il contratto, il soggetto finanziatore è obbligato, alle condizioni previste dal contratto, a fornire i fondi al soggetto finanziato a richiesta di quest’ultimo; Il soggetto finanziatore ha una certa discrezionalità nel fornire i fondi al soggetto finanziato; il soggetto finanziato ha diritto ad ottenere l’erogazione dei fondi durante un determinato periodo di tempo (c.d. “availability” o “committed period”) in cui il finanziatore è appunto obbligato a mettergli a disposizione i fondi che possono essere utilizzati anche in tranches; solitamente il soggetto finanziatore può anche richiedere il rientro del finanziamento discrezionalmente (anche in assenza di inadempimento del debitore); è “uncommitted” ad esempio un’apertura di credito. è’ “committed” ad esempio un “Term Loan Facility” (vedi infra). © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 9 Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento I finanziamenti bilaterali e sindacati Numero dei soggetti finanziatori coinvolti Bilaterale Il finanziamento è concesso da un solo soggetto finanziatore solitamente per un importo non rilevante, circostanza che implica un ridotto rischio per il finanziatore in termini di eventuale impatto sulla propria solidità patrimoniale in caso di inadempimento o insolvenza da parte del soggetto finanziato. Sindacato Il finanziamento è concesso da più soggetti finanziatori per un importo rilevante; con l’obiettivo per i soggetti finanziatori di ripartire il rischio legato all’eventuale inadempimento o insolvenza da parte del soggetto finanziato; ciascun dei soggetti finanziatori è infatti responsabile esclusivamente per la quota di finanziamento sottoscritto (pro rata) © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 10 Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento “Term Loan Facility” e “Revolving Facility” Modalità di disposizione del finanziamento Term Loan Facility Tipicamente usati per esigenze finanziarie di medio/lungo termine; il soggetto finanziato può utilizzare un determinato ammontare nel corso di un periodo di tempo determinato e dovrà rimborsarlo secondo scadenze concordate; il soggetto finanziato potrà utilizzare il credito concesso una sola volta (attraverso uno o più utilizzi fino alla concorrenza del credito concesso); gli importi rimborsati infatti non possono più essere riutilizzati; è caratterizzato da una modalità di rimborso bullet o con piano di ammortamento (vedi infra) e il rimborso anticipato può essere richiesto dal finanziatore solamente in caso di inadempimento del finanziato (e quindi non discrezionalmente); possono essere rimborsati anticipatamente rispetto alla scadenza subordinatamente al pagamento dei relativi costi (“breakage costs”). Viene usato per specifici scopi (particolari esigenze di cassa o per acquisizioni) Non è uno strumento particolarmente flessibile Revolving Facility Tipicamente usati per esigenze finanziarie di cassa; il soggetto finanziato può utilizzare un determinato ammontare nel corso di un periodo di tempo determinato, ma potrà rimborsare parte del o tutto il finanziamento secondo le proprie esigenze e conseguentemente riutilizzare gli importi concessi; il soggetto finanziato può quindi utilizzare il credito concesso più volte, ricostituendo la disponibilità con versamenti; si prevede infatti una clausola c.d. di roll over, che consente al finanziato (non inadempiente), dopo avere proceduto al rimborso di una determinata rata, di utilizzare nuovamente i fondi (in tutto o in parte); sono stabilite alcune restrizioni per il finanziato all’utilizzazione dei fondi, come, inter alia, un determinato preavviso per ciascun utilizzo e un ammontare minimo e massimo dei fondi da riutilizzare. Può inoltre essere prevista una clausola c.d. di “clean down”che impone al finanziato di rimborsare (tutto o parte del) l’importo finanziato nel corso di un determinato periodo di tempo e di non richiederne l’erogazione per un numero consecutivo di giorni all’anno. Ciò impedisce che il finanziamento sia usato per scopi diversi dalla gestione di cassa. Viene usato per svariati scopi E’ uno strumento flessibile (consente un risparmio per il soggetto finanziato quando non necessita dei fondi) Spesso uno stesso contratto prevede la concessione di diverse linee di credito, alcune tearm loan, altre revolving. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 11 Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento I finanziamenti “amortising”, “baloon” e “bullet” Modalità di rimborso del finanziamento “Amortising” “Balloon” il rimborso avviene secondo un determinato piano di ammortamento, ovvero a regolari intervalli di tempo, solitamente con rate mensili, trimestrali o semestrali di importo uguale; Il rimborso avviene mediante rate di ammontare progressivamente crescente all’avvicinarsi della scadenza (metodo francese); è solitamente previsto un periodo di moratoria (“repayment holiday”) per il rimborso all’inizio del finanziamento; la quota di interessi diminuisce progressivamente nel tempo in considerazione della diminuzione del capitale dovuto residuo. la quota di interessi diminuisce in relazione alla graduale riduzione del capitale per effetto del pagamento delle rate precedenti. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. “Bullet” Il rimborso avviene in unica soluzione alla scadenza del finanziamento (metodo americano); gli interessi vengono pagati periodicamente in misura determinata. 12 Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento Finanziamento “Senior” e finanziamento “Mezzanino” La struttura del finanziamento può contemplare la concessione di finanziamenti di natura diversa, che possono coesistere anche in un unico contratto di finanziamento; si distinguono in particolare finanziamenti “Senior” e finanziamenti “Mezzanini”; Finanziamento “Senior” Finanziamento “Mezzanino” Natura Capitale di debito Ibrida: tra capitale di debito e capitale di rischio Rimborso Il finanziatore ha priorità rispetto al finanziatore “Mezzanino”. Il finanziatore è postergato nel rimborso ai finanziatori “Senior”. Rischio In considerazione del trattamento delle loro obbligazioni, i finanziatori hanno un rischio di credito ridotto. Inoltre, sono garantiti. In considerazione della loro postergazione, i finanziatori hanno un maggiore rischio di credito rispetto ai finanziatori “Senior”. Inoltre, non sono garantiti. Controllo del finanziatore Solitamente esercitano un notevole controllo sul soggetto finanziato. Esercitano un ridotto (se alcuno) controllo sul soggetto finanziato. Remunerazione In considerazione del ridotto rischio, ricevono una bassa remunerazione. In considerazione del maggior rischio, ricevono un’alta remunerazione. Finanziatori Solitamente banche commerciali. Soggetti speculativi come venture capital e fondi di investimento specializzati. Impiego Svariati scopi. Tipicamente acquisizioni a leva finanziaria. Componente di debito (“Senior”). (i) Debito subordinato (al “Senior”); (ii) “Equity kicker”, ovvero strumenti che consentono al finanziatore di acquisire capitale di rischio del finanziato (tramite opzioni “call” o “warrant”). Componenti © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 13 Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento I finanziamenti “bridge” In operazioni di acquisizione a leva finanziaria, in particolare in quelle con fusione del veicolo con la società target (“Merger Leveraged Buy Out”), è frequente che il reperimento da parte dell’acquirente delle risorse finanziarie necessarie richieda la concessione di un finanziamento ponte (“Bridge Loan”), e ciò sia in quanto le caratteristiche di tale operazione (riservatezza, tempistica, etc.) non consentirebbero il reperimento di finanza a lungo termine, che per disciplinare efficacemente la concessione delle relative garanzie; esso consiste in un finanziamento a breve termine (618 mesi) che serve a fornire all’acquirente i mezzi finanziari per perfezionare l’acquisizione al momento della stipula del contratto di acquisizione fino a quando lo stesso non sia in grado di ottenere un finanziamento a lungo termine; alla fusione (NewCo + Target), il “Bridge Loan” si trasforma in “Term Loan”. E’ frequente che il “Bridge Loan” venga concesso da finanziatori diversi da quelli del finanziamento a lungo termine. In tal caso si avrà un nuovo finanziamento a lungo termine che ripagherà il “bridge” e che verrà ripagato con i flussi di cassa della società risultante dalla fusione. Prima della fusione Finanziamento “bridge” Banche Acquirente NewCo Concessione di garanzie (es. pegno su azioni della NewCo) Acquisto di azioni o quote Target Post fusione Trasformazione del finanziamento “bridge” in finanziamento a lungo termine Banche © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. Acquirente NewCo + Target Concessione di garanzie 14 Le principali clausole del contratto di finanziamento Principali clausole del contratto di finanziamento Indice Pagina Premessa: ratio delle clausole contrattuali 17 Caratteri principali del finanziamento 18 Scopo del finanziamento 19 Condizioni sospensive (Conditions precedent) 20 Interessi 22 Commissioni (Fees) 26 Dichiarazioni e garanzie (Representation & Warranties) 28 Impegni (Covenants/Undertakings) 31 Garanzie (Security package) 36 Inadempimento (Events of default) 37 Modifica e rinuncia a diritti e condizioni (Amendments and Waivers) 40 © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 16 Principali clausole del contratto di finanziamento Premessa: ratio delle clausole contrattuali Quasi tutte le previsioni contenute in un contratto di finanziamento sono pensate per proteggere la posizione del soggetto finanziatore, in quanto parte in grado di essere maggiormente penalizzata da incertezze o ambiguità; In generale, il soggetto finanziatore ha interesse: a ricevere il pagamento delle commissioni dovute; a ricevere il pagamento degli interessi stabiliti; e ad ottenere il rimborso del capitale. Il perseguimento dei citati obiettivi avviene attraverso la corretta redazione di tutte le clausole del contratto che sostanzialmente consentono al finanziatore (i) un continuo monitoraggio della situazione e attività del soggetto finanziato, e (ii) la conseguente capacità di intervento al fine di massimizzare la possibilità di raggiungere gli obiettivi descritti. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 17 Principali clausole del contratto di finanziamento Caratteri principali del finanziamento Solitamente la prima clausola del contratto dopo le definizioni è una clausola sui caratteri principali del finanziamento che si intende concedere; tale clausola specifica la tipologia di finanziamento concesso con riferimento alla durata (a breve/medio/lungo termine) e alla modalità di disposizione del finanziamento (Term Loan Facility e/o Revolving), la sua valuta e l’ammontare; la clausola stabilisce l’obbligazione della banca (o delle banche) a concedere il finanziamento al soggetto finanziato (“commitment”), seppur soggetto a determinate condizioni (vedi infra slide 20 Condizioni sospensive o “Conditions Precedent”); in caso di finanziamento sindacato, si trova anche la specificazione secondo cui ciascuna banca che partecipa al sindacato è responsabile esclusivamente per la porzione di finanziamento concesso (pro rata) essendo esplicitamente esclusa una responsabilità solidale tra tutti i soggetti finanziatori per l’intero finanziamento. ESEMPIO “Concessione del finanziamento: Subordinatamente ai termini e alle condizioni previste all’articolo [●] (Condizioni sospensive) del Contratto, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata che accetta, una linea di credito in Euro a medio/lungo termine per un importo massimo di € [●] (la “Linea di Credito A”) e una linea di credito revolving in Euro per un importo massimo di € [●] (la “Linea di Credito B).” © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 18 Principali clausole del contratto di finanziamento Scopo del finanziamento La clausola specifica lo scopo per il quale il finanziamento deve essere utilizzato dal soggetto finanziato; la specificazione dello scopo è nell’interesse del soggetto finanziatore: rappresenta il primo aspetto nel quale si sostanzia il suo controllo sul soggetto finanziato allo scopo di massimizzare la probabilità di essere rimborsato; consente al soggetto finanziatore di rispettare eventuali policy interne o previsioni di legge concernenti restrizioni relative alla concessione di finanziamenti per determinati scopi. L’eventuale non conformità allo scopo del finanziamento da parte del soggetto finanziatore rappresenta un inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dà al soggetto finanziatore il diritto all’accelerazione del finanziamento con immediato rimborso da parte del soggetto finanziato. ESEMPIO “Scopo del finanziamento: Il Finanziamento concesso ai sensi del Contratto dovrà essere utilizzato esclusivamente [per generici scopi sociali/a fine di capitale circolante/per uno specifico progetto [(solitamente in caso di project financing)]/non potrà essere usato per compiere acquisizioni”. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 19 Principali clausole del contratto di finanziamento Condizioni sospensive (Conditions Precedent) (1/2) L’erogazione del finanziamento è solitamente subordinata alla realizzazione di determinate condizioni sospensive che hanno l’obiettivo - insieme con le dichiarazioni e garanzie - di garantire l’affidamento che il finanziatore ripone in determinati aspetti e caratteristiche del soggetto finanziato; Le condizioni sospensive si sostanziano nella: ricezione entro il closing da parte del soggetto finanziatore (in particolare, dell’Agente nell’interesse di tutti i finanziatori) di determinate informazioni e documenti relativi al soggetto finanziato ed eventuali garanti, solitamente dettagliati in un allegato al contratto, tra cui quelli riassunti di seguito: Principali aspetti del finanziato/garante Documenti allegati (originali/copia autentica) - esistenza e regolare costituzione; - atto costitutivo e statuto; - capacità di stipulare il contratto; - delibera di approvazione dei termini e condizioni dell’operazione da parte dell’organo amministrativo; - sussistenza in capo al proprio organo amministrativo dei poteri idonei a stipulare il contratto; - delibera di conferimento dei poteri alla firma da parte dell’organo competente (Assemblea/C.d.A.); - lista dei soggetti aventi poteri di firma e specimen; - validità del contratto e delle relative garanzie; - Due diligence report e parere legale (legal opinion); - situazione economico-finanziaria; - documenti contabili (bilanci, management accounts, etc...); © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 20 Principali clausole del contratto di finanziamento Condizioni sospensive (Conditions Precedent) (2/2) Principali aspetti del finanziato/garante Documenti allegati (originali/copia autentica) - validità di eventuali titoli di proprietà sui beni; - titoli di proprietà; - effettiva stipula delle garanzie reali; - documenti di garanzia (es. atto di pegno); - sussistenza di assicurazioni su beni; - polizze; - sussistenza di licenze e autorizzazioni necessarie; - licenze e autorizzazioni; - pagamento delle commissioni ai finanziatori. - prove del pagamento. circostanza che non si siano verificati inadempimenti (events of default); circostanza che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal soggetto finanziato al momento della stipula del contratto siano ripetute e veritiere. E’ possibile che il soggetto finanziato non sia in condizione di soddisfare una condizione sospensiva entro il closing. Al fine di potere comunque effettuare una richiesta di utilizzo, il soggetto finanziato richiederà al finanziatore una rinuncia (temporanea o permanente) al suo diritto a tale condizione sospensiva (c.d. Waiver, vedi infra) ESEMPIO “La Richiesta di Erogazione da parte della Parte Finanziata è subordinata alla ricezione da Parte Finanziatrice di tutta la documentazione di cui all’allegato [●] del Contratto nella forma che sia soddisfacente all’Agente. L’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi erogazione relativa al Finanziamento è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) l’assenza di Eventi Rilevanti; e […] © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 21 Principali clausole del contratto di finanziamento Interessi (1/4) Stabilisce la modalità con cui sono calcolati gli interessi che maturano sull’importo in linea capitale di volta in volta erogato. Interessi A tasso variabile A tasso fisso Gli interessi sui fondi concessi in finanziamento variano periodicamente (vedi slide successive) Gli interessi sui fondi concessi in finanziamento sono stabiliti in misura fissa per tutta la durata dello stesso Prevedibilità del costo del finanziamento; E’ generalmente più costoso di un finanziamento a tasso variabile Vengono pagati su base mensile, trimestrale o semestrale, in via posticipata rispetto al periodo di interessi di riferimento. La libertà delle parti nella determinazione del tasso di interesse incontra un limite: è fondamentale che il tasso pattuito (in senso più ampio, comprendendo anche commissioni e spese del finanziamento) non sia considerato usurario, pena l’integrazione del relativo reato e la nullità della clausola. A tal fine il Ministero dell’Economia e Finanze rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) degli interessi praticati dall’intero sistema bancario italiano per ogni tipologia di finanziamento. Se il tasso di un finanziamento supera per più del 50% il TEGM di riferimento è da considerarsi usurario. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 22 Principali clausole del contratto di finanziamento Interessi (2/4) Interessi a tasso variabile: Gli interessi sui fondi concessi in finanziamento variano periodicamente; Tale variazione riflette il costo che il soggetto finanziatore sostiene per finanziarsi nel mercato interbancario (c.d. “matched funding”); Il tasso di interessi che il soggetto finanziato è tenuto a pagare risulta dalla sommatoria di: Tasso base + margine concordato + costi obbligatori (“Mandatory Costs”) E’ un parametro di riferimento che rappresenta il costo che la banca sostiene per finanziarsi. Per le operazioni in Euro è rappresentato dall’EURIBOR (Euro Inter Bank Offered Rate), che è il tasso medio, pubblicato dalla BCE giornalmente, che una banca europea deve pagare per finanziarsi nel mercato interbancario. E’ un valore (c.d. spread) che rappresenta il margine di profitto che la banca richiede per il finanziamento. È calcolato in punti base (“basis points”) rispetto al tasso base, laddove 1 bs equivale a 0,01%. Sono previste clausole che consentono in alcuni casi la modifica del margine concordato. In particolare, quando è dimostrato che il tasso concordato non copre il costo del finanziamento sostenuto dal finanziatore, anche a fronte di una variazione della rischiosità dell’operazione, clausole cc.dd. di “increased costs” o “market disruption” consentono una modifica (maggiorazione o riduzione) del margine applicabile (c.d. step-up o step-down del margine). © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 23 Principali clausole del contratto di finanziamento Interessi (3/4) Nell’ambito dei finanziamenti a tasso variabile, è comune prevedere alcuni meccanismi che possano ridurre l’impatto della fluttuazione del tasso di interesse. Questa prassi è nota come “hedging” e si sostanzia nella previsione di un tasso variabile sottoposto a: un limite massimo di variazione (c.d. “cap”), nell’interesse del soggetto finanziato (il quale sarà tenuto a corrispondere una commissione al finanziatore), o un limite minimo di variazione (c.d. “floor”), nell’interesse del finanziatore (che concederà al finanziato una riduzione sulla commissione ad esso dovuta) o 9% (cap) 4% (floor) un limite minimo e un limite massimo (c.d. “collar”), nell’interesse reciproco delle parti. E’ possibile che le obbligazioni di hedging (ovvero di essere responsabile per le variazioni al di sopra o al di sotto di una determinata soglia) vengano prese da un terzo o altra banca non partecipante al sindacato attraverso un contratto derivato di swap. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 24 Principali clausole del contratto di finanziamento Interessi (4/4) I contratti di finanziamento prevedono anche interessi di mora dovuti in aggiunta agli interessi corrispettivi nel caso di inadempimento del soggetto finanziato dell’obbligo di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi; si applicano automaticamente dal giorno della scadenza del termine previsto per l’adempimento, non richiedendo costituzione in mora da parte del creditore; solitamente in misura dell’1-3% dell’ammontare non pagato. ESEMPIO “Tasso di Interesse Il tasso di Interesse applicabile per il calcolo degli interessi al Finanziamento sarà pari al Tasso di Riferimento maggiorato del Margine. Pagamento degli interessi La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati sul Finanziamento in relazione a ciascun Periodo di Interessi al Tasso di Interesse relativo al Finanziamento, in quaranta rate posticipate scadenti in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento. Interessi di mora In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile maggiorato di 100 punti base annui, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).Tali interessi decorreranno senza necessità di messa in mora anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata.” © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 25 Principali clausole del contratto di finanziamento Commissioni (Fees) (1/2) Oltre agli interessi ed al rimborso di determinate spese, sono dovute al/i finanziatore/i alcune commissioni (“fees”) a fronte dei servizi prestati e relative responsabilità; esistono commissioni di vario tipo che dipendono dalla natura del finanziamento concesso, nonché dal ruolo che ciascun finanziatore svolge nell’ambito di un sindacato. In particolare: “Front end o facility fees” Si tratta della commissione, calcolata una tantum o in percentuale al finanziamento, che un finanziatore richiede a fronte del suo lavoro iniziale (consulenza, strutturazione, ricerca di partecipanti) per organizzare il finanziamento. Nei finanziamenti sindacati, la commissione più significativa è quella dovuta all’Arranger (Arrangement fee). “Underwriting fees” E’ la commissione che le prime banche che partecipano ad un sindacato richiedono quando, nella fase iniziale dell’organizzazione del finanziamento, sottoscrivono una quota maggiore rispetto a quella che vorrebbero effettivamente sottoscrivere. “Agency fees” Si tratta della commissione dovuta all’Agente per il suo lavoro di gestione amministrativa del finanziamento e relative responsabilità. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 26 Principali clausole del contratto di finanziamento Commissioni (Fees) (2/2) “Committment fees” E’ dovuta al/i finanziatore/i per la parte di finanziamento concesso e non utilizzato per compensare gli oneri derivanti dalle norme regolamentari che impongono determinati requisiti di capitale in relazione ai finanziamenti concessi. E’ solitamente in misura del 2550% del margine concordato. “Cancellation fees” E’ dovuta dal finanziatore nel caso in cui il finanziamento concesso non venga mai usato (es. finanziamento per acquisizione la cui offerta non viene accettata - “drop dead fee”). Le commissioni sono solitamente dettagliate in un documento a parte rispetto al contratto (c.d. “Fee letter”) a cui quest’ultimo fa esplicito riferimento, che garantisce la riservatezza delle informazioni ivi contenute. ESEMPIO “Commissioni: 1. Committment fee: La Parte Finanziata è tenuta a pagare all’Agente (per conto di ogni singola Parte Finanziatrice) una commissione pari a [●] per cento annuo del Finanziamento Concesso. 2. Arrangement fee: La Parte Finanziata è tenuta a pagare all’Arranger la commissione di cui alla Fee Letter. 3. Agency fee: La Parte Finanziata è tenuta a pagare all’Agente (nel suo interesse) la commissione di cui alla Fee Letter. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 27 Principali clausole del contratto di finanziamento Dichiarazioni e garanzie (Representations & Warranties) (1/3) Si tratta di dichiarazioni rese dal soggetto finanziato (e dal garante ove presente) relativamente a determinati aspetti e caratteristiche proprie dello stesso (o del garante) che sono rilevanti per la decisione del finanziatore di concedere il prestito; hanno, inter alia, l’obiettivo di permettere al soggetto finanziatore di interrompere l’erogazione (“drawstop”) e invocare la risoluzione del contratto per inadempimento nel caso in cui esse risultino essere mendaci o fuorvianti; le dichiarazioni e garanzie vengono rese al momento della stipula del contratto e generalmente ripetute periodicamente (ad ogni erogazione) nel corso dello stesso; possono essere negoziate eccezioni alle dichiarazioni e garanzie prestate, solitamente contenute in apposito documento (c.d. “disclosure letter”). Dichiarazioni e garanzie Legali Hanno ad oggetto la validità della costituzione e dell’attività del debitore (e del garante), nonché la validità della documentazione relativa al finanziamento Commerciali Hanno ad oggetto determinati aspetti relativi all’attività e operatività del debitore (e del garante ) © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 28 Principali clausole del contratto di finanziamento Dichiarazioni e garanzie (Representations & Warranties) (2/3) Dichiarazioni e garanzie “legali” Il soggetto finanziato (e/o il garante) dichiara: Costituzione ed esistenza di essere costituito e validamente esistente in base alla legge ad esso applicabile. Autorità di avere il potere di stipulare e dare attuazione al finanziamento ed agli atti ivi contemplati. Validità che gli atti di cui è parte sono legalmente vincolanti, validi e suscettibili di esecuzione. Non conflitto che la stipula e l’esecuzione degli atti di cui è parte non confligge con il proprio statuto, né con alcun altro atto per esso vincolante. Trattamento delle obbligazioni (“ranking”) – “pari passu” che le obbligazioni nei confronti del finanziatore godano almeno dello stesso trattamento (“pari passu”) di ogni altra obbligazione che esso abbia nei confronti di creditori chirografari, salvo speciali previsioni di legge. Rispetto della legge (“Compliance”) che la stipula e l’esecuzione degli atti di cui è parte è in linea con tutte le norme di legge applicabili. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 29 Principali clausole del contratto di finanziamento Dichiarazioni e garanzie (Representations & Warranties) (3/3) Dichiarazioni e garanzie “commerciali” Il soggetto finanziato (e/o il garante) dichiara: Assenza di inadempimenti (“Events of default”) che nessun inadempimento è pendente, o risulterà dalla utilizzazione del finanziamento. Assenza di informazioni fuorvianti (i) che le informazioni fornite in ogni momento al soggetto finanziatore sono veritiere, complete e accurate e (ii) che le previsioni finanziarie del management sono basate su informazioni aggiornate e prevedono assunzioni plausibili. Principi contabili che i bilanci forniti sono stati predisposti conformemente ai principi contabili internazionali (GAAP) e che non vi siano stati particolari mutamenti in negativo dal momento in cui i citati bilanci datano. Contenzioso che nessun contenzioso è in atto, o minacciato, nei suoi confronti. Procedure concorsuali che nessuna procedura concorsuale è stata iniziata, o minacciata. Assenza di gravami che non esistono gravami sui propri beni ulteriori rispetto a quelli comunicati al soggetto finanziatore prima della stipula. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 30 Principali clausole del contratto di finanziamento Impegni (Covenants/Undertakings) (1/5) Sono clausole che contengono promesse e impegni che il soggetto finanziato fa al soggetto finanziatore. Permettono al soggetto finanziatore di monitorare la situazione del soggetto finanziato e la condizione dei suoi assets e di esercitare su di esso controllo per tutta la durata del finanziamento, allo scopo ultimo di proteggere il proprio credito (cioè avere pagati gli interessi e rimborsato il capitale del finanziamento concesso). Si sostanziano in Promesse OGGETTO AREE di fare Finanziarie (“Financial Covenants”) di non fare Informativa (“Information Covenants”) del fatto del terzo Protezione asset (“General Undertakings”) © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 31 Principali clausole del contratto di finanziamento Impegni (Covenants/Undertakings) (2/5) Impegni finanziari (“Financial Covenants”): Prevedono (i) impegni da parte del soggetto finanziato al rispetto, nel corso del finanziamento, di determinati parametri finanziari con riferimento al suo fatturato, flussi di cassa o patrimonio netto (“maintenance convenants”) o (ii) limitazioni di natura finanziaria; hanno l’obiettivo di monitorare lo stato finanziario del debitore e di verificare la corrispondenza della sua effettiva performance alle previsioni contenute nel business plan (tuttavia consentendo un certo grado di scostamento rispetto ad esso, c.d. “headroom”); l’inadempimento degli impegni finanziari costituisce “Event of default” che dà diritto al finanziatore alla risoluzione del contratto e all’immediato rimborso del finanziamento Limiti o rapporti (“ratios”) Impegni Patrimonio netto minimo Il patrimonio netto non deve essere inferiore ad una certa soglia PFN/EBITDA Permanenza di un determinato rapporto tra posizione finanziaria netta e EBITDA “Leverage Ratio” Permanenza di determinato rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto “Interest cover ratio” Permanenza di determinato rapporto tra EBIT ed il tasso di interessi del finanziamento “Debt service cover ratio” Permanenza di certo rapporto tra il reddito operativo netto ed il totale delle obbligazioni “Capital expenditure” Gli investimenti a lungo termine non devono superare una certa soglia Altri finanziamenti L’esposizione nei confronti di altri creditori non può superare una certa soglia © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 32 Principali clausole del contratto di finanziamento Impegni (Covenants/Undertakings) (3/5) Impegni informativi (“Information Covenants”): Prevedono obblighi del soggetto finanziato di fornire informazioni al soggetto finanziatore nel corso del finanziamento visto che l’operatività di molte disposizioni del contratto dipende dalla corretta ricezione da parte del finanziatore di informazioni dal soggetto finanziato; gli impegni informativi riguardano solitamente le informazioni di seguito riassunte: di natura finanziaria • bilanci di esercizio; • contabilità gestionale (rendiconti del management su flussi di cassa, ricavi e previsionali); • certificazione da parte dei revisori contabili del rispetto degli impegni finanziari. rese agli azionisti del soggetto finanziato Informazioni ovvero le informazioni che il finanziato per legge o statuto deve fornire ai suoi azionisti. relative ad assicurazioni in essere ovvero una scheda che riassume le polizze in essere e la dichiarazione degli amministratori sulla loro vigenza e regolare pagamento dei premi. relative ad eventuali inadempimenti è tipicamente previsto l’obbligo del soggetto finanziato di notificare al finanziatore (o all’Agente) qualsiasi inadempimento (anche solo potenziale) in cui sia incorso durante il finanziamento. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 33 Principali clausole del contratto di finanziamento Impegni (Covenants/Undertakings) (4/5) Impegni di protezione del patrimonio (“General Undertakings”) (1/2): Prevedono obblighi da parte del soggetto finanziato di fare (impegni positivi) o non fare (impegni negativi); hanno l’obiettivo di preservare il patrimonio del soggetto finanziato e di evitare che vi sia un significativo mutamento della situazione su cui ha calcolato il rischio del finanziamento; Impegni positivi Ratio dell’impegno Assicurazioni Il soggetto finanziato si impegna a mantenere assicurati tutti i suoi principali beni (e a volte anche i suoi principali managers – “Keymen insurance”). - Garantisce al soggetto finanziatore la preservazione del bene (o comunque del suo valore) su cui ha una garanzia reale; - evita il rischio di perdita del bene del soggetto finanziato con conseguente perdita di entrate ad esso collegate. Permessi, autorizzazioni, licenze e rispetto della legge Il soggetto finanziato si impegna (i) a mantenere tutti i permessi, autorizzazioni e licenze necessarie per la sua attività di impresa, e (ii) a rispettare tutte le leggi ad esso applicabili. - Consente al soggetto finanziato di poter svolgere la propria attività e quindi generare cassa per adempiere alle obbligazioni contrattuali; il mancato rispetto della legge è in generale previsto come evento che ha “material adverse effect” sul contratto. Accesso ad informazioni Il soggetto finanziato si impegna a fornire accesso al finanziatore ai suoi libri sociali e altra documentazione. - Consente al soggetto finanziatore il controllo di tutto quanto riguarda il soggetto finanziato. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 34 Principali clausole del contratto di finanziamento Impegni (Covenants/Undertakings) (5/5) Impegni di protezione del patrimonio (“General Undertakings”) (2/2): Impegni negativi Ratio dell’impegno “Negative pledge” Il soggetto finanziato si impegna a non concedere alcuna garanzia reale sui propri beni ad altri soggetti rispetto al soggetto finanziatore. Sono solitamente previste eccezioni a tale obbligo (“carve-outs”) per consentire al finanziato la gestione dell’impresa (es. garanzie relative ai contratti di leasing, relative a finanziamenti preesistenti). Assicura al soggetto finanziatore che il suo diritto al rimborso non sarà subordinato a creditori privilegiati. “Pari passu” Il soggetto finanziato si impegna affinché il suo debito nei confronti del finanziatore goda almeno di pari trattamento rispetto agli altri suoi creditori non garantiti. Assicura al soggetto finanziatore che il suo diritto al rimborso non sarà subordinato a creditori chirografari. Vendita di beni/azienda e acquisizioni Il soggetto finanziato si impegna a non cedere alcun cespite dell’azienda (o a cederlo a determinate condizioni). Impedisce (o impone limitazioni) al finanziato di spogliarsi di beni necessari per l’esercizio di impresa, che in ultima analisi gli consentono il rimborso del finanziamento. Concessione di prestiti Il soggetto finanziato si impegna a non concedere prestiti/dilazioni di pagamento. Tende ad evitare che eventuali mancati pagamenti pregiudichino la situazione del finanziato. Dividendi e azioni privilegiate Il soggetto finanziato si impegna a non distribuire dividendi agli azionisti o a non emettere azioni privilegiate senza il consenso del finanziatore o solo subordinatamente al superamento di test finanziari. Evita che risorse finanziarie possano essere drenate dal finanziato sotto forma di dividendi. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 35 Principali clausole del contratto di finanziamento Garanzie (Security package) Il credito del soggetto finanziatore nascente dal finanziamento è solitamente assistito (oltre che da eventuali garanzie personali) da specifiche garanzie reali che insistono su beni del soggetto finanziato (“Secured loan”); Tali garanzie conferiscono al creditore un diritto reale sul bene del debitore che gli consente: di procedere ad esecuzione forzata del bene anche se esso viene trasferito ad un terzo; di essere preferito rispetto ad altri creditori sul ricavato della vendita forzata del bene, con il risultato ultimo che la sua possibilità di recuperare il credito sarà massimizzata. I contratti di finanziamento garantiti prevedono quindi un insieme di garanzie reali e personali che il soggetto finanziato è tenuto a prestare (c.d. “Security package”): Garanzie reali Garanzie personali Pegno su quote o azioni Fidejussione Pegno su altri beni mobili (conti correnti, diritti di proprietà intellettuale) Garanzia bancaria a prima richiesta Cessione di crediti (presenti e/o futuri) in garanzia Ipoteca Privilegio su beni mobili strumentali ex art. 46 TUB © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 36 Principali clausole del contratto di finanziamento Inadempimento (Events of default ) (1/3) Prevedono le circostanze che consentono al finanziatore di risolvere il contratto, con conseguente blocco del finanziamento e richiesta di rimborso anticipato di capitale e interessi dovuti (“acceleration”) ed eventuale esecuzione della garanzia; consentono al finanziatore un’azione immediata a fronte di inadempimenti del debitore per proteggere il proprio credito (clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c.); spesso è concesso un periodo di tolleranza per rimediare all’inadempimento (c.d. “grace period”), durante il quale si sarà in presenza di un “Event of default” potenziale; le più comuni circostanze che integrano un “Event of default” sono: Ritardo nei pagamenti Si tratta del ritardo nel pagamento di interessi, capitale, commissioni e spese. Inadempimento delle dichiarazioni e garanzie Le dichiarazioni e garanzie rese dal soggetto finanziato sono mendaci o fuorvianti. Inadempimento degli impegni Non vengono mantenuti gli impegni (finanziari, informativi o generali di protezione patrimoniale), salvo eventuale correttivo concordato (es. la holding fa un’iniezione di capitale, c.d. “equity cure”). © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 37 Principali clausole del contratto di finanziamento Inadempimento (Events of default ) (2/3) Inadempimento indiretto (“Cross-default”) Il soggetto finanziato (o società del suo gruppo) è inadempiente rispetto ad altro contratto, salvo eventuali limitazioni concordate (es. applicabile solo per alcuni contratti e previsione de minimis). Mutamento dell’attività Il soggetto finanziato non può mutare in maniera sostanziale il tipo di attività svolta, cessare o dismettere parte sostanziale della sua attività di impresa. Mutamento di controllo (“Change of control”) Il controllo sul soggetto finanziato passa di mano. Insolvenza e procedure concorsuali Il soggetto finanziato è insolvente o ammesso a procedure concorsuali o pre-fallimentari, o compie atti preparatori/funzionali ad esse (es. prepara un piano di risanamento). Contenzioso Il soggetto finanziato viene coinvolto in un contenzioso, salvo eventuale previsione de minimis. Mutamento significativo negativo (“Material adverse change” o “MAC”) Si verificano circostanze che, a giudizio del finanziatore, pregiudicano la capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni contrattuali. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 38 Principali clausole del contratto di finanziamento Inadempimento (Events of default ) (3/3) Dal punto di vista del soggetto finanziato, l’”Event of default” comporta l’attenta considerazione del relativo profilo contabile. In particolare, in presenza di un tale inadempimento (e conseguente accelerazione del finanziamento) occorrerà valutare se il finanziamento debba essere qualificato a livello contabile come finanziamento a lungo o a breve termine. I soggetti finanziatori considerano l’accelerazione del finanziamento come ultima ratio nel caso di inadempimento del finanziato, preferendo utilizzare tale diritto come strumento negoziale per ottenere commissioni maggiori, rinegoziare il margine o altro termine contrattuale, o pretendere più stringenti vincoli finanziari. ESEMPIO “Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile, il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze: (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto, nel tempo e nei termini, nella valute e nel modo specificato nel presente Contratto a meno che tale adempimento non sia compiuto nei 10 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire; (b) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata nel presente Contratto o in qualsiasi allegato allo stesso o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata”. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 39 Principali clausole del contratto di finanziamento Modifiche e rinuncia a diritti e condizioni (Amendments and Waivers) E’ possibile che, per garantire l’operatività del contratto o per adattarlo a specifiche esigenze del soggetto finanziato o del mercato, sia necessario apportare delle modifiche allo stesso (“amendments”), e/o che il soggetto finanziatore rinunci (temporaneamente o permanentemente) ad alcuni suoi diritti o condizioni previsti dal contratto (“waivers”). Con riferimento ai finanziamenti sindacati, il contratto nelle sue previsioni finali, detta la disciplina per procedere a modifiche e rinunce da parte dei finanziatori. In particolare, si prevede solitamente: che le decisioni relative alla modifica o rinuncia dei diritti o condizioni del contratto dovranno essere prese dalla maggioranza dei finanziatori (intendendosi per tale i finanziatori che detengono una quota nel sindacato non inferiore al 50-66%); che le decisioni relative alla modifica o rinuncia dei diritti o condizioni ritenute di importanza fondamentale (es. riduzione del margine, estensione dell’impegno ad erogare, etc.) richiedono il consenso unanime di tutti i finanziatori. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 40 Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring Indice Pagina Introduzione 43 La nuova finanza 45 La finanza ponte 46 La finanza interinale 48 © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 42 Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (1/6) Introduzione I processi di ristrutturazione di crisi aziendale richiedono quasi necessariamente la concessione all’azienda in crisi di nuove risorse finanziarie. In tali contesti, i soggetti finanziatori coinvolti si trovano in una situazione particolarmente delicata: nel caso in cui il risanamento non abbia successo e consegua il fallimento, essi potrebbero incorrere nei seguenti: mancato (integrale) rimborso delle somme erogate; revocatoria di eventuali garanzie e/o pagamenti ricevuti; RISCHI responsabilità civili per concessione abusiva del credito; responsabilità penale per concorso in reati fallimentari (in particolare, in bancarotta preferenziale). © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 43 Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (2/6) Introduzione (segue) Ciò premesso, il legislatore si trova a dover garantire le seguenti esigenze: l’esigenza delle imprese impegnate in un processo di ristrutturazione di ottenere nuove risorse finanziarie affinché sia garantita la loro continuità aziendale e sia massimizzata la possibilità di portare a compimento con successo la ristrutturazione; l’esigenza dei finanziatori di non incorrere nei citati rischi (si veda slide precedente). Il raggiungimento di tali obiettivi viene perseguito attraverso lo strumento della prededucibilità, a determinate condizioni, dei crediti concessi in ambito di procedure di restructuring, con il conseguente diritto dei creditori di essere ripagati prima di ogni altro creditore, privilegiato o chirografario, in caso di fallimento del debitore. A seguito dell’ultima riforma della legge fallimentare (L. 134/2012), all’impresa in crisi, in vista del risanamento della stessa e al fine di garantire la sua continuità aziendale, potranno quindi essere erogate risorse finanziarie sotto le seguenti forme: Nuova finanza Finanza ponte © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. Finanza interinale 44 Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (3/6) La nuova finanza Nuova finanza: Per “nuova finanza” si intendono i finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, concessi in esecuzione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Si tratta, quindi, di finanziamenti, effettuati da qualunque soggetto (banca, terzo o socio della società debitrice*) erogati dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, quindi in esecuzione di un piano ritenuto (almeno) ammissibile dal tribunale. Con riferimento a tali finanziamenti è prevista: la prededucibilità dei crediti da essi derivanti; esenzione da azione revocatoria per garanzie acquisite e pagamenti effettuati per il rimborso dei finanziamenti previsti nel concordato preventivo o nell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. * Nei limiti dell’80% del suo ammontare. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 45 Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (4/6) La finanza ponte Finanza ponte (1/2): Per “finanza ponte” si intendono le risorse necessarie per coprire il periodo occorrente per il perfezionamento di uno degli strumenti di risanamento previsti dalla legge. Si tratta, in particolare, dei finanziamenti da chiunque concessi (banca, terzo o socio della società debitrice*) all’impresa in crisi in funzione della predisposizione del piano ai fini della domanda di ammissione al concordato o della presentazione della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione. SCOPO consentire al debitore di mantenere la solvibilità fino al momento in cui il suo patrimonio non verrà protetto dalle azioni dei creditori a seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologa dell’accordo; garantire la continuità aziendale (pagamento dipendenti, fornitori, Fisco, INPS, etc.); pagare le spese della procedura e i professionisti incaricati di assistere l’imprenditore. Per tali finanziamenti è prevista: la prededucibilità dei crediti da essi derivanti subordinatamente ad alcune condizioni. * Nei limiti dell’80% del suo ammontare. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 46 Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (5/6) La finanza ponte (segue) Finanza ponte (2/2): Condizioni alla prededucibilità i finanziamenti ponte devono essere previsti nel piano concordatario o nell’accordo di ristrutturazione; la prededuzione deve essere espressamente disposta nel provvedimento in cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo di ristrutturazione sia omologato. I finanziamenti ponte non beneficiano dell’esenzione da revocatoria i pagamenti e le garanzie ricevute dal finanziatore prima dell’apertura del concordato preventivo o prima dell’omologa di un accordo di ristrutturazione sono potenzialmente soggette a revocatoria. . © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 47 Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (6/6) La finanza interinale Finanza interinale: Si fa riferimento alle risorse finanziarie erogate nel corso del procedimento previsto dallo strumento di risanamento che si intende utilizzare. Si tratta in particolare dei finanziamenti erogati nel corso del procedimento di preconcordato o concordato, di pre-accordo o accordo di ristrutturazione a partire dalla domanda di ammissione al concordato preventivo o dalla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (o dalla proposta di tale accordo di ristrutturazione) e prima dell’omologazione della stessa. Per tali finanziamenti è prevista: la prededucibilità dei crediti derivanti subordinatamente alle seguenti condizioni: Richiesta di autorizzazione al tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili da parte del debitore; Attestazione da parte di un professionista, designato dal debitore, avente i requisiti previsti dall’art. 67 c.3 lett. d) L.F., una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario sino all’omologazione, del fatto che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 48 Grazie Avv. Sabrina Pugliese Partner M&A and Restructuring Legal KStudio Associato, Milano Tel: +39 02 6764 4718 [email protected] Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione. © 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. Denominazione e logo KPMG e “cutting through complexity” sono marchi e segni distintivi di KPMG International.
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