finanziamenti

I contratti di
finanziamento:
come orientarsi tra tecnicalità e
definizioni
Busto Arsizio, 17 giugno 2014
Indice
Pagina




Introduzione: i contratti di finanziamento
2
Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di
finanziamento
7
Le principali clausole del contratto di finanziamento
15
Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di
restructuring
41
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indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
1
Introduzione: i
contratti di
finanziamento
Introduzione: i contratti di finanziamento

Un finanziamento è un’operazione nell’ambito della quale uno o più soggetti (banche o
società finanziarie) mettono a disposizione di un altro soggetto (soggetto finanziato) una
certa somma di denaro, caratterizzata da
 l’impegno del finanziatore di erogare tale somma al soggetto finanziato in una o più
soluzioni, e
 l’impegno del soggetto finanziato a (i) rimborsare l’importo erogato alla scadenza
pattuita, e (ii) corrispondere al finanziatore un certo importo a titolo di remunerazione.

Alla base di tale operazione, vi è:
 un’esigenza da parte del soggetto finanziato di reperire fondi per capitale circolante o
necessari per la realizzazione di uno scopo (ad es. un’acquisizione, aumento di capitale,
rimborso di un debito pregresso, etc.);
 la consapevolezza da parte del finanziatore che il soggetto finanziato genererà un flusso
di cassa sufficiente per il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale;
 la circostanza che il rischio del finanziatore di inadempimento/insolvenza del soggetto
finanziato è stato calcolato ed è debitamente remunerato.
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3
Introduzione: i contratti di finanziamento
I soggetti del finanziamento (1/2)
Soggetti necessari
Soggetto finanziato

Società di capitali

Società di persone/ditte individuali/privati

Governo – Enti locali

Banche (italiane o estere) autorizzate

Società finanziarie (italiane e estere) iscritte all’albo ex art. 106 TUB
Soggetto/i finanziatore/i
!
Lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività finanziarie in
mancanza di autorizzazione - e conseguente mancata iscrizione nel
relativo albo - integra il reato di esercizio abusivo di attività
finanziaria (art. 132 TUB), punito con pene detentive e pecuniarie.
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4
Introduzione: i contratti di finanziamento
I soggetti del finanziamento (2/2)
Soggetti eventuali
Arranger
E’ la banca che organizza l’operazione: fornisce consulenza al soggetto
finanziato sul tipo di finanziamento, ricerca altre banche per costituire il
sindacato dei finanziatori e negozia preliminarmente i principali termini
dell’operazione.
Agente (Facility Agent)
Agisce in qualità di rappresentante delle banche partecipanti al
sindacato dei finanziatori nella gestione amministrativa del
finanziamento (gestisce le meccaniche operative del finanziamento
incluso i pagamenti di interessi e capitale e le comunicazioni tra il sindacato
e il soggetto finanziato, svolge funzioni di monitoraggio del soggetto
finanziato per conto del sindacato).
Garante
E’ il soggetto (terzo o appartenente al gruppo del soggetto finanziato) che
rilascia una garanzia personale (fidejussione) a beneficio del soggetto
finanziato a favore del sindacato di banche finanziatrici.
Fiduciario (Security Agent
o Trustee)
E’ la banca che detiene fiduciariamente nell’interesse del sindacato dei
finanziatori le garanzie reali (security) prestate dal soggetto finanziato.
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5
Introduzione: i contratti di finanziamento
Il soggetto finanziato

Le caratteristiche del soggetto finanziato influiscono sulle tipologie/caratteristiche dei
finanziamenti. Nel mercato attuale è infatti possibile distinguere due macro-categorie di
finanziamenti:
 finanziamenti cc.dd. “investment grade”, in cui il soggetto finanziato è una società di
medie/grandi dimensioni, con una situazione economica/patrimoniale solida ed affidabile
(con rating superiore a BBB+ (S&P)), che necessita di fondi per esigenze di gestione
dell’azienda o di espansione del business (incluse piccole acquisizioni); pertanto:
• presentano per il finanziatore un basso rischio di inadempimento o di insolvenza del
soggetto finanziato,
• di conseguenza, non contengono obblighi particolarmente stringenti per lo stesso.
 finanziamenti con effetto leva o “leveraged loans”, in cui il soggetto finanziato è un
soggetto speculativo caratterizzato da un alto grado di indebitamento, che necessita di
fondi principalmente da impiegare in acquisizioni di società o gruppi societari. Quindi:
• sono caratterizzati da un alto rischio per il finanziatore,
• di conseguenza, contengono numerosi obblighi per il soggetto finanziato che
consentano un controllo più stringente da parte del finanziatore.
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6
Tipologie e
principali
caratteristiche
dei contratti di
finanziamento
Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento
I finanziamenti a breve, medio e lungo termine

Possono essere individuate differenti tipologie e strutture di finanziamento sulla base di
diversi criteri, tra cui la loro durata, l’impegno del finanziatore a fornire il
finanziamento, il numero dei soggetti finanziatori coinvolti, la modalità di disposizione
dei fondi, la modalità di rimborso e la struttura del finanziamento.
Durata
A breve termine
(0-18 mesi)
A medio termine
(18-60 mesi)
A lungo termine
(oltre i 60 mesi)
Forme contrattuali
Forme contrattuali
Forme contrattuali
 Apertura di credito semplice o in
conto corrente (art. 1842 c.c.)
Vi confluiscono strumenti sia dei
finanziamenti a breve che a lungo
termine
 Anticipazione bancaria (artt.
1846 c.c.)
 Mutuo (art. 1813 c.c.)
 Mutuo di scopo
 Leasing
 Factoring
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Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento
“Committed Facility” e “Uncommitted Facility”
Impegno del
finanziatore a
fornire il
finanziamento
“Committed Facility”
“Uncommitted Facility “
 Una volta sottoscritto il contratto, il soggetto
finanziatore è obbligato, alle condizioni
previste dal contratto, a fornire i fondi al
soggetto finanziato a richiesta di quest’ultimo;
 Il soggetto finanziatore ha una certa
discrezionalità nel fornire i fondi al
soggetto finanziato;
 il soggetto finanziato ha diritto ad ottenere
l’erogazione dei fondi durante un determinato
periodo di tempo (c.d. “availability” o
“committed period”) in cui il finanziatore è
appunto obbligato a mettergli a disposizione i
fondi che possono essere utilizzati anche in
tranches;
 solitamente il soggetto finanziatore può anche
richiedere il rientro del finanziamento
discrezionalmente (anche in assenza di
inadempimento del debitore);
 è “uncommitted” ad esempio un’apertura di
credito.
 è’ “committed” ad esempio un “Term Loan
Facility” (vedi infra).
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Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento
I finanziamenti bilaterali e sindacati
Numero dei
soggetti
finanziatori
coinvolti
Bilaterale
 Il finanziamento è concesso da un solo
soggetto finanziatore
 solitamente per un importo non rilevante,
circostanza che implica un ridotto rischio
per il finanziatore in termini di eventuale
impatto sulla propria solidità patrimoniale in
caso di inadempimento o insolvenza da
parte del soggetto finanziato.
Sindacato
 Il finanziamento è concesso da più soggetti
finanziatori
 per un importo rilevante;
 con l’obiettivo per i soggetti finanziatori di
ripartire il rischio legato all’eventuale
inadempimento o insolvenza da parte del
soggetto finanziato;
 ciascun dei soggetti finanziatori è infatti
responsabile esclusivamente per la
quota di finanziamento sottoscritto (pro
rata)
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Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento
“Term Loan Facility” e “Revolving Facility”
Modalità di disposizione del finanziamento
Term Loan Facility
 Tipicamente usati per esigenze finanziarie di medio/lungo
termine;
 il soggetto finanziato può utilizzare un determinato ammontare
nel corso di un periodo di tempo determinato e dovrà
rimborsarlo secondo scadenze concordate;
 il soggetto finanziato potrà utilizzare il credito concesso una
sola volta (attraverso uno o più utilizzi fino alla concorrenza del
credito concesso); gli importi rimborsati infatti non possono più
essere riutilizzati;
 è caratterizzato da una modalità di rimborso bullet o con piano di
ammortamento (vedi infra) e il rimborso anticipato può essere
richiesto dal finanziatore solamente in caso di inadempimento
del finanziato (e quindi non discrezionalmente);
 possono essere rimborsati anticipatamente rispetto alla scadenza
subordinatamente al pagamento dei relativi costi (“breakage
costs”).
 Viene usato per specifici scopi (particolari esigenze di cassa
o per acquisizioni)
 Non è uno strumento particolarmente flessibile
Revolving Facility
 Tipicamente usati per esigenze finanziarie di cassa;
 il soggetto finanziato può utilizzare un determinato ammontare nel
corso di un periodo di tempo determinato, ma potrà rimborsare
parte del o tutto il finanziamento secondo le proprie esigenze e
conseguentemente riutilizzare gli importi concessi;
 il soggetto finanziato può quindi utilizzare il credito concesso più
volte, ricostituendo la disponibilità con versamenti;
 si prevede infatti una clausola c.d. di roll over, che consente al
finanziato (non inadempiente), dopo avere proceduto al rimborso di una
determinata rata, di utilizzare nuovamente i fondi (in tutto o in parte);
 sono stabilite alcune restrizioni per il finanziato all’utilizzazione dei
fondi, come, inter alia, un determinato preavviso per ciascun utilizzo e
un ammontare minimo e massimo dei fondi da riutilizzare. Può inoltre
essere prevista una clausola c.d. di “clean down”che impone al
finanziato di rimborsare (tutto o parte del) l’importo finanziato nel corso
di un determinato periodo di tempo e di non richiederne l’erogazione
per un numero consecutivo di giorni all’anno. Ciò impedisce che il
finanziamento sia usato per scopi diversi dalla gestione di cassa.
 Viene usato per svariati scopi
 E’ uno strumento flessibile (consente un risparmio per il
soggetto finanziato quando non necessita dei fondi)
Spesso uno stesso contratto prevede la concessione di diverse linee di credito, alcune tearm loan, altre revolving.
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Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento
I finanziamenti “amortising”, “baloon” e “bullet”
Modalità di rimborso del
finanziamento
“Amortising”
“Balloon”
 il rimborso avviene secondo un
determinato piano di
ammortamento, ovvero a regolari
intervalli di tempo, solitamente
con rate mensili, trimestrali o
semestrali di importo uguale;
 Il rimborso avviene mediante
rate di ammontare
progressivamente crescente
all’avvicinarsi della scadenza
(metodo francese);
 è solitamente previsto un periodo di
moratoria (“repayment holiday”) per
il rimborso all’inizio del
finanziamento;
 la quota di interessi
diminuisce progressivamente
nel tempo in considerazione
della diminuzione del capitale
dovuto residuo.
 la quota di interessi diminuisce in
relazione alla graduale riduzione del
capitale per effetto del pagamento
delle rate precedenti.
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“Bullet”
 Il rimborso avviene in unica
soluzione alla scadenza del
finanziamento (metodo
americano);
 gli interessi vengono pagati
periodicamente in misura
determinata.
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Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento
Finanziamento “Senior” e finanziamento “Mezzanino”

La struttura del finanziamento può contemplare la concessione di finanziamenti di natura
diversa, che possono coesistere anche in un unico contratto di finanziamento;

si distinguono in particolare finanziamenti “Senior” e finanziamenti “Mezzanini”;
Finanziamento “Senior”
Finanziamento “Mezzanino”
Natura
Capitale di debito
Ibrida: tra capitale di debito e capitale di rischio
Rimborso
Il finanziatore ha priorità rispetto al
finanziatore “Mezzanino”.
Il finanziatore è postergato nel rimborso ai finanziatori
“Senior”.
Rischio
In considerazione del trattamento delle loro
obbligazioni, i finanziatori hanno un rischio
di credito ridotto. Inoltre, sono garantiti.
In considerazione della loro postergazione, i finanziatori
hanno un maggiore rischio di credito rispetto ai
finanziatori “Senior”. Inoltre, non sono garantiti.
Controllo del
finanziatore
Solitamente esercitano un notevole controllo
sul soggetto finanziato.
Esercitano un ridotto (se alcuno) controllo sul soggetto
finanziato.
Remunerazione
In considerazione del ridotto rischio,
ricevono una bassa remunerazione.
In considerazione del maggior rischio, ricevono un’alta
remunerazione.
Finanziatori
Solitamente banche commerciali.
Soggetti speculativi come venture capital e fondi di
investimento specializzati.
Impiego
Svariati scopi.
Tipicamente acquisizioni a leva finanziaria.
Componente di debito (“Senior”).
(i) Debito subordinato (al “Senior”);
(ii) “Equity kicker”, ovvero strumenti che consentono al
finanziatore di acquisire capitale di rischio del
finanziato (tramite opzioni “call” o “warrant”).
Componenti
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Tipologie e principali caratteristiche dei contratti di finanziamento
I finanziamenti “bridge”



In operazioni di acquisizione a leva finanziaria, in
particolare in quelle con fusione del veicolo con la
società target (“Merger Leveraged Buy Out”), è
frequente che il reperimento da parte dell’acquirente
delle risorse finanziarie necessarie richieda la
concessione di un finanziamento ponte (“Bridge
Loan”), e ciò sia in quanto le caratteristiche di tale
operazione (riservatezza, tempistica, etc.) non
consentirebbero il reperimento di finanza a lungo
termine, che per disciplinare efficacemente la
concessione delle relative garanzie;
esso consiste in un finanziamento a breve termine (618 mesi) che serve a fornire all’acquirente i mezzi
finanziari per perfezionare l’acquisizione al momento
della stipula del contratto di acquisizione fino a quando
lo stesso non sia in grado di ottenere un
finanziamento a lungo termine;
alla fusione (NewCo + Target), il “Bridge Loan” si
trasforma in “Term Loan”. E’ frequente che il “Bridge
Loan” venga concesso da finanziatori diversi da quelli
del finanziamento a lungo termine. In tal caso si avrà un
nuovo finanziamento a lungo termine che ripagherà il
“bridge” e che verrà ripagato con i flussi di cassa della
società risultante dalla fusione.
Prima della fusione
Finanziamento “bridge”
Banche
Acquirente
NewCo
Concessione di
garanzie (es.
pegno su azioni
della NewCo)
Acquisto
di azioni o
quote
Target
Post fusione
Trasformazione del finanziamento
“bridge” in finanziamento a lungo
termine
Banche
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Acquirente
NewCo + Target
Concessione di
garanzie
14
Le principali
clausole del
contratto di
finanziamento
Principali clausole del contratto di finanziamento
Indice
Pagina

Premessa: ratio delle clausole contrattuali
17

Caratteri principali del finanziamento
18

Scopo del finanziamento
19

Condizioni sospensive (Conditions precedent)
20

Interessi
22

Commissioni (Fees)
26

Dichiarazioni e garanzie (Representation & Warranties)
28

Impegni (Covenants/Undertakings)
31

Garanzie (Security package)
36

Inadempimento (Events of default)
37

Modifica e rinuncia a diritti e condizioni (Amendments and Waivers)
40
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Premessa: ratio delle clausole contrattuali
 Quasi tutte le previsioni contenute in un contratto di
finanziamento sono pensate per proteggere la posizione del
soggetto finanziatore, in quanto parte in grado di essere
maggiormente penalizzata da incertezze o ambiguità;
 In generale, il soggetto finanziatore ha interesse:
a ricevere il pagamento delle commissioni dovute;
a ricevere il pagamento degli interessi stabiliti; e
ad ottenere il rimborso del capitale.
 Il perseguimento dei citati obiettivi avviene attraverso la corretta
redazione di tutte le clausole del contratto che sostanzialmente
consentono al finanziatore (i) un continuo monitoraggio della
situazione e attività del soggetto finanziato, e (ii) la
conseguente capacità di intervento al fine di massimizzare la
possibilità di raggiungere gli obiettivi descritti.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Caratteri principali del finanziamento
 Solitamente la prima clausola del contratto dopo le definizioni è una clausola sui caratteri
principali del finanziamento che si intende concedere;
 tale clausola specifica la tipologia di finanziamento concesso con riferimento alla durata
(a breve/medio/lungo termine) e alla modalità di disposizione del finanziamento (Term Loan
Facility e/o Revolving), la sua valuta e l’ammontare;
 la clausola stabilisce l’obbligazione della banca (o delle banche) a concedere il
finanziamento al soggetto finanziato (“commitment”), seppur soggetto a determinate
condizioni (vedi infra slide 20 Condizioni sospensive o “Conditions Precedent”);
 in caso di finanziamento sindacato, si trova anche la specificazione secondo cui ciascuna
banca che partecipa al sindacato è responsabile esclusivamente per la porzione di
finanziamento concesso (pro rata) essendo esplicitamente esclusa una responsabilità
solidale tra tutti i soggetti finanziatori per l’intero finanziamento.
ESEMPIO
“Concessione del finanziamento:
Subordinatamente ai termini e alle condizioni previste all’articolo [●] (Condizioni sospensive) del Contratto, la Parte
Finanziatrice concede alla Parte Finanziata che accetta, una linea di credito in Euro a medio/lungo termine per un
importo massimo di € [●] (la “Linea di Credito A”) e una linea di credito revolving in Euro per un importo massimo
di € [●] (la “Linea di Credito B).”
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Scopo del finanziamento
 La clausola specifica lo scopo per il quale il finanziamento deve essere utilizzato dal
soggetto finanziato;
 la specificazione dello scopo è nell’interesse del soggetto finanziatore:
rappresenta il primo aspetto nel quale si sostanzia il suo controllo sul soggetto
finanziato allo scopo di massimizzare la probabilità di essere rimborsato;
consente al soggetto finanziatore di rispettare eventuali policy interne o previsioni di
legge concernenti restrizioni relative alla concessione di finanziamenti per determinati
scopi.
 L’eventuale non conformità allo scopo del finanziamento da parte del soggetto finanziatore
rappresenta un inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dà al soggetto finanziatore
il diritto all’accelerazione del finanziamento con immediato rimborso da parte del soggetto
finanziato.
ESEMPIO
“Scopo del finanziamento:
Il Finanziamento concesso ai sensi del Contratto dovrà essere utilizzato esclusivamente [per generici scopi
sociali/a fine di capitale circolante/per uno specifico progetto [(solitamente in caso di project financing)]/non
potrà essere usato per compiere acquisizioni”.
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19
Principali clausole del contratto di finanziamento
Condizioni sospensive (Conditions Precedent) (1/2)
 L’erogazione del finanziamento è solitamente subordinata alla realizzazione di determinate
condizioni sospensive che hanno l’obiettivo - insieme con le dichiarazioni e garanzie - di
garantire l’affidamento che il finanziatore ripone in determinati aspetti e caratteristiche del
soggetto finanziato;
 Le condizioni sospensive si sostanziano nella:
ricezione entro il closing da parte del soggetto finanziatore (in particolare, dell’Agente
nell’interesse di tutti i finanziatori) di determinate informazioni e documenti relativi al
soggetto finanziato ed eventuali garanti, solitamente dettagliati in un allegato al
contratto, tra cui quelli riassunti di seguito:
Principali aspetti del finanziato/garante
Documenti allegati (originali/copia autentica)
- esistenza e regolare costituzione;
- atto costitutivo e statuto;
- capacità di stipulare il contratto;
- delibera di approvazione dei termini e condizioni
dell’operazione da parte dell’organo amministrativo;
- sussistenza in capo al proprio organo amministrativo dei
poteri idonei a stipulare il contratto;
- delibera di conferimento dei poteri alla firma da parte
dell’organo competente (Assemblea/C.d.A.);
- lista dei soggetti aventi poteri di firma e specimen;
- validità del contratto e delle relative garanzie;
- Due diligence report e parere legale (legal opinion);
- situazione economico-finanziaria;
- documenti contabili (bilanci, management accounts, etc...);
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Condizioni sospensive (Conditions Precedent) (2/2)
Principali aspetti del finanziato/garante
Documenti allegati (originali/copia autentica)
- validità di eventuali titoli di proprietà sui beni;
- titoli di proprietà;
- effettiva stipula delle garanzie reali;
- documenti di garanzia (es. atto di pegno);
- sussistenza di assicurazioni su beni;
- polizze;
- sussistenza di licenze e autorizzazioni necessarie;
- licenze e autorizzazioni;
- pagamento delle commissioni ai finanziatori.
- prove del pagamento.
circostanza che non si siano verificati inadempimenti (events of default);
circostanza che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal soggetto finanziato al
momento della stipula del contratto siano ripetute e veritiere.
E’ possibile che il soggetto finanziato non sia in condizione di soddisfare una condizione sospensiva entro il closing. Al fine
di potere comunque effettuare una richiesta di utilizzo, il soggetto finanziato richiederà al finanziatore una rinuncia
(temporanea o permanente) al suo diritto a tale condizione sospensiva (c.d. Waiver, vedi infra)
ESEMPIO
“La Richiesta di Erogazione da parte della Parte Finanziata è subordinata alla ricezione da Parte Finanziatrice di
tutta la documentazione di cui all’allegato [●] del Contratto nella forma che sia soddisfacente all’Agente.
L’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi erogazione relativa al Finanziamento è, inoltre,
condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) l’assenza di Eventi Rilevanti; e […]
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Interessi (1/4)
 Stabilisce la modalità con cui sono calcolati gli interessi che maturano sull’importo in linea
capitale di volta in volta erogato.
Interessi
A tasso variabile
A tasso fisso
Gli interessi sui fondi concessi in finanziamento variano
periodicamente (vedi slide successive)
Gli interessi sui fondi concessi in finanziamento sono
stabiliti in misura fissa per tutta la durata dello stesso
Prevedibilità del costo del finanziamento;
E’ generalmente più costoso di un finanziamento a
tasso variabile
 Vengono pagati su base mensile, trimestrale o semestrale, in via posticipata rispetto al
periodo di interessi di riferimento.
La libertà delle parti nella determinazione del tasso di interesse incontra un limite: è fondamentale che il tasso pattuito (in
senso più ampio, comprendendo anche commissioni e spese del finanziamento) non sia considerato usurario, pena
l’integrazione del relativo reato e la nullità della clausola. A tal fine il Ministero dell’Economia e Finanze rileva trimestralmente il
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) degli interessi praticati dall’intero sistema bancario italiano per ogni tipologia di
finanziamento. Se il tasso di un finanziamento supera per più del 50% il TEGM di riferimento è da considerarsi usurario.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Interessi (2/4)
Interessi a tasso variabile:
 Gli interessi sui fondi concessi in finanziamento variano periodicamente;
 Tale variazione riflette il costo che il soggetto finanziatore sostiene per finanziarsi nel mercato
interbancario (c.d. “matched funding”);
 Il tasso di interessi che il soggetto finanziato è tenuto a pagare risulta dalla sommatoria di:
Tasso base + margine concordato + costi obbligatori (“Mandatory Costs”)
E’ un parametro di riferimento che rappresenta il costo che la banca
sostiene per finanziarsi.
 Per le operazioni in Euro è rappresentato dall’EURIBOR (Euro Inter Bank
Offered Rate), che è il tasso medio, pubblicato dalla BCE giornalmente,
che una banca europea deve pagare per finanziarsi nel mercato
interbancario.
E’ un valore (c.d. spread) che rappresenta il
margine di profitto che la banca richiede per
il finanziamento.
 È calcolato in punti base (“basis points”)
rispetto al tasso base, laddove 1 bs equivale
a 0,01%.
 Sono previste clausole che consentono in alcuni casi la modifica del margine concordato. In
particolare, quando è dimostrato che il tasso concordato non copre il costo del finanziamento
sostenuto dal finanziatore, anche a fronte di una variazione della rischiosità dell’operazione,
clausole cc.dd. di “increased costs” o “market disruption” consentono una modifica
(maggiorazione o riduzione) del margine applicabile (c.d. step-up o step-down del margine).
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23
Principali clausole del contratto di finanziamento
Interessi (3/4)
 Nell’ambito dei finanziamenti a tasso variabile, è comune prevedere alcuni meccanismi che
possano ridurre l’impatto della fluttuazione del tasso di interesse. Questa prassi è nota
come “hedging” e si sostanzia nella previsione di un tasso variabile sottoposto a:
un limite massimo di variazione (c.d. “cap”),
nell’interesse del soggetto finanziato (il quale
sarà tenuto a corrispondere una commissione
al finanziatore), o
un limite minimo di variazione (c.d. “floor”),
nell’interesse del finanziatore (che concederà
al finanziato una riduzione sulla commissione
ad esso dovuta) o
9% (cap)
4% (floor)
un limite minimo e un limite massimo (c.d. “collar”),
nell’interesse reciproco delle parti.
 E’ possibile che le obbligazioni di hedging (ovvero di essere responsabile per le variazioni al
di sopra o al di sotto di una determinata soglia) vengano prese da un terzo o altra banca
non partecipante al sindacato attraverso un contratto derivato di swap.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Interessi (4/4)

I contratti di finanziamento prevedono anche interessi di mora dovuti in aggiunta agli
interessi corrispettivi nel caso di inadempimento del soggetto finanziato dell’obbligo di
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi;
 si applicano automaticamente dal giorno della scadenza del termine previsto per
l’adempimento, non richiedendo costituzione in mora da parte del creditore;
 solitamente in misura dell’1-3% dell’ammontare non pagato.
ESEMPIO
“Tasso di Interesse
Il tasso di Interesse applicabile per il calcolo degli interessi al Finanziamento sarà pari al Tasso di Riferimento
maggiorato del Margine.
Pagamento degli interessi
La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati sul Finanziamento in relazione a ciascun
Periodo di Interessi al Tasso di Interesse relativo al Finanziamento, in quaranta rate posticipate scadenti in
concomitanza con ciascuna Data di Pagamento.
Interessi di mora
In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto
saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile maggiorato di 100 punti
base annui, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto
essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).Tali interessi decorreranno senza
necessità di messa in mora anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata.”
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Commissioni (Fees) (1/2)
 Oltre agli interessi ed al rimborso di determinate spese, sono dovute al/i finanziatore/i alcune
commissioni (“fees”) a fronte dei servizi prestati e relative responsabilità;
 esistono commissioni di vario tipo che dipendono dalla natura del finanziamento concesso,
nonché dal ruolo che ciascun finanziatore svolge nell’ambito di un sindacato. In particolare:
 “Front end o facility fees”
Si tratta della commissione, calcolata una tantum o in percentuale al finanziamento, che un
finanziatore richiede a fronte del suo lavoro iniziale (consulenza, strutturazione, ricerca di
partecipanti) per organizzare il finanziamento. Nei finanziamenti sindacati, la commissione
più significativa è quella dovuta all’Arranger (Arrangement fee).
“Underwriting fees”
E’ la commissione che le prime banche che partecipano ad un sindacato richiedono
quando, nella fase iniziale dell’organizzazione del finanziamento, sottoscrivono una quota
maggiore rispetto a quella che vorrebbero effettivamente sottoscrivere.
“Agency fees”
Si tratta della commissione dovuta all’Agente per il suo lavoro di gestione amministrativa
del finanziamento e relative responsabilità.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Commissioni (Fees) (2/2)
“Committment fees”
E’ dovuta al/i finanziatore/i per la parte di finanziamento concesso e non utilizzato per
compensare gli oneri derivanti dalle norme regolamentari che impongono determinati
requisiti di capitale in relazione ai finanziamenti concessi. E’ solitamente in misura del 2550% del margine concordato.
“Cancellation fees”
E’ dovuta dal finanziatore nel caso in cui il finanziamento concesso non venga mai usato
(es. finanziamento per acquisizione la cui offerta non viene accettata - “drop dead fee”).
 Le commissioni sono solitamente dettagliate in un documento a parte rispetto al contratto
(c.d. “Fee letter”) a cui quest’ultimo fa esplicito riferimento, che garantisce la riservatezza
delle informazioni ivi contenute.
ESEMPIO
“Commissioni:
1. Committment fee: La Parte Finanziata è tenuta a pagare all’Agente (per conto di ogni singola Parte
Finanziatrice) una commissione pari a [●] per cento annuo del Finanziamento Concesso.
2. Arrangement fee: La Parte Finanziata è tenuta a pagare all’Arranger la commissione di cui alla Fee Letter.
3. Agency fee: La Parte Finanziata è tenuta a pagare all’Agente (nel suo interesse) la commissione di cui alla
Fee Letter.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Dichiarazioni e garanzie (Representations & Warranties) (1/3)
 Si tratta di dichiarazioni rese dal soggetto finanziato (e dal garante ove presente)
relativamente a determinati aspetti e caratteristiche proprie dello stesso (o del garante)
che sono rilevanti per la decisione del finanziatore di concedere il prestito;
 hanno, inter alia, l’obiettivo di permettere al soggetto finanziatore di interrompere
l’erogazione (“drawstop”) e invocare la risoluzione del contratto per inadempimento nel
caso in cui esse risultino essere mendaci o fuorvianti;
 le dichiarazioni e garanzie vengono rese al momento della stipula del contratto e
generalmente ripetute periodicamente (ad ogni erogazione) nel corso dello stesso;
 possono essere negoziate eccezioni alle dichiarazioni e garanzie prestate, solitamente
contenute in apposito documento (c.d. “disclosure letter”).
Dichiarazioni e garanzie
Legali
Hanno ad oggetto la validità della costituzione e dell’attività
del debitore (e del garante), nonché la validità della
documentazione relativa al finanziamento
Commerciali
Hanno ad oggetto determinati aspetti relativi all’attività e
operatività del debitore (e del garante )
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Dichiarazioni e garanzie (Representations & Warranties) (2/3)
Dichiarazioni e garanzie “legali”
 Il soggetto finanziato (e/o il garante) dichiara:
Costituzione ed esistenza
di essere costituito e validamente esistente in base alla legge ad esso applicabile.
Autorità
di avere il potere di stipulare e dare attuazione al finanziamento ed agli atti ivi contemplati.
Validità
che gli atti di cui è parte sono legalmente vincolanti, validi e suscettibili di esecuzione.
Non conflitto
che la stipula e l’esecuzione degli atti di cui è parte non confligge con il proprio statuto, né con alcun altro atto per esso
vincolante.
Trattamento delle obbligazioni (“ranking”) – “pari passu”
che le obbligazioni nei confronti del finanziatore godano almeno dello stesso trattamento (“pari passu”) di ogni altra
obbligazione che esso abbia nei confronti di creditori chirografari, salvo speciali previsioni di legge.
Rispetto della legge (“Compliance”)
che la stipula e l’esecuzione degli atti di cui è parte è in linea con tutte le norme di legge applicabili.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Dichiarazioni e garanzie (Representations & Warranties) (3/3)
Dichiarazioni e garanzie “commerciali”
 Il soggetto finanziato (e/o il garante) dichiara:
 Assenza di inadempimenti (“Events of default”)
che nessun inadempimento è pendente, o risulterà dalla utilizzazione del finanziamento.
Assenza di informazioni fuorvianti
(i) che le informazioni fornite in ogni momento al soggetto finanziatore sono veritiere, complete e accurate e (ii) che le
previsioni finanziarie del management sono basate su informazioni aggiornate e prevedono assunzioni plausibili.
Principi contabili
che i bilanci forniti sono stati predisposti conformemente ai principi contabili internazionali (GAAP) e che non vi siano stati
particolari mutamenti in negativo dal momento in cui i citati bilanci datano.
Contenzioso
che nessun contenzioso è in atto, o minacciato, nei suoi confronti.
Procedure concorsuali
che nessuna procedura concorsuale è stata iniziata, o minacciata.
Assenza di gravami
che non esistono gravami sui propri beni ulteriori rispetto a quelli comunicati al soggetto finanziatore prima della stipula.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Impegni (Covenants/Undertakings) (1/5)
 Sono clausole che contengono promesse e impegni che il soggetto finanziato fa al
soggetto finanziatore.
 Permettono al soggetto finanziatore di monitorare la situazione del soggetto finanziato e la
condizione dei suoi assets e di esercitare su di esso controllo per tutta la durata del
finanziamento, allo scopo ultimo di proteggere il proprio credito (cioè avere pagati gli
interessi e rimborsato il capitale del finanziamento concesso).
 Si sostanziano in
Promesse
OGGETTO
AREE
di fare
Finanziarie
(“Financial Covenants”)
di non fare
Informativa
(“Information Covenants”)
del fatto del terzo
Protezione asset
(“General Undertakings”)
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Impegni (Covenants/Undertakings) (2/5)
Impegni finanziari (“Financial Covenants”):
 Prevedono (i) impegni da parte del soggetto finanziato al rispetto, nel corso del
finanziamento, di determinati parametri finanziari con riferimento al suo fatturato, flussi di
cassa o patrimonio netto (“maintenance convenants”) o (ii) limitazioni di natura finanziaria;
 hanno l’obiettivo di monitorare lo stato finanziario del debitore e di verificare la
corrispondenza della sua effettiva performance alle previsioni contenute nel business plan
(tuttavia consentendo un certo grado di scostamento rispetto ad esso, c.d. “headroom”);
 l’inadempimento degli impegni finanziari costituisce “Event of default” che dà diritto al
finanziatore alla risoluzione del contratto e all’immediato rimborso del finanziamento
Limiti o rapporti (“ratios”)
Impegni
Patrimonio netto minimo
Il patrimonio netto non deve essere inferiore ad una certa soglia
PFN/EBITDA
Permanenza di un determinato rapporto tra posizione finanziaria netta e EBITDA
“Leverage Ratio”
Permanenza di determinato rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto
“Interest cover ratio”
Permanenza di determinato rapporto tra EBIT ed il tasso di interessi del finanziamento
“Debt service cover ratio”
Permanenza di certo rapporto tra il reddito operativo netto ed il totale delle obbligazioni
“Capital expenditure”
Gli investimenti a lungo termine non devono superare una certa soglia
Altri finanziamenti
L’esposizione nei confronti di altri creditori non può superare una certa soglia
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Impegni (Covenants/Undertakings) (3/5)
Impegni informativi (“Information Covenants”):
 Prevedono obblighi del soggetto finanziato di fornire informazioni al soggetto finanziatore nel
corso del finanziamento visto che l’operatività di molte disposizioni del contratto dipende
dalla corretta ricezione da parte del finanziatore di informazioni dal soggetto finanziato;
 gli impegni informativi riguardano solitamente le informazioni di seguito riassunte:
di natura finanziaria
• bilanci di esercizio;
• contabilità gestionale (rendiconti del management su flussi di cassa, ricavi e previsionali);
• certificazione da parte dei revisori contabili del rispetto degli impegni finanziari.
 rese agli azionisti del soggetto finanziato
Informazioni
ovvero le informazioni che il finanziato per legge o statuto deve fornire ai suoi azionisti.
 relative ad assicurazioni in essere
ovvero una scheda che riassume le polizze in essere e la dichiarazione degli amministratori sulla loro
vigenza e regolare pagamento dei premi.
 relative ad eventuali inadempimenti
è tipicamente previsto l’obbligo del soggetto finanziato di notificare al finanziatore (o all’Agente) qualsiasi
inadempimento (anche solo potenziale) in cui sia incorso durante il finanziamento.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Impegni (Covenants/Undertakings) (4/5)
Impegni di protezione del patrimonio (“General Undertakings”) (1/2):
 Prevedono obblighi da parte del soggetto finanziato di fare (impegni positivi) o non fare
(impegni negativi);
 hanno l’obiettivo di preservare il patrimonio del soggetto finanziato e di evitare che vi
sia un significativo mutamento della situazione su cui ha calcolato il rischio del
finanziamento;
Impegni positivi
Ratio dell’impegno
 Assicurazioni
Il soggetto finanziato si impegna a mantenere assicurati tutti i
suoi principali beni (e a volte anche i suoi principali
managers – “Keymen insurance”).
- Garantisce al soggetto finanziatore la preservazione del bene
(o comunque del suo valore) su cui ha una garanzia reale;
- evita il rischio di perdita del bene del soggetto finanziato con
conseguente perdita di entrate ad esso collegate.
Permessi, autorizzazioni, licenze e rispetto della legge
Il soggetto finanziato si impegna (i) a mantenere tutti i
permessi, autorizzazioni e licenze necessarie per la sua
attività di impresa, e (ii) a rispettare tutte le leggi ad esso
applicabili.
- Consente al soggetto finanziato di poter svolgere la propria
attività e quindi generare cassa per adempiere alle obbligazioni
contrattuali; il mancato rispetto della legge è in generale
previsto come evento che ha “material adverse effect” sul
contratto.
Accesso ad informazioni
Il soggetto finanziato si impegna a fornire accesso al
finanziatore ai suoi libri sociali e altra documentazione.
- Consente al soggetto finanziatore il controllo di tutto quanto
riguarda il soggetto finanziato.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Impegni (Covenants/Undertakings) (5/5)
Impegni di protezione del patrimonio (“General Undertakings”) (2/2):
Impegni negativi
Ratio dell’impegno
 “Negative pledge”
Il soggetto finanziato si impegna a non concedere alcuna garanzia reale sui propri
beni ad altri soggetti rispetto al soggetto finanziatore.
Sono solitamente previste eccezioni a tale obbligo (“carve-outs”) per consentire al
finanziato la gestione dell’impresa (es. garanzie relative ai contratti di leasing, relative
a finanziamenti preesistenti).
Assicura al soggetto finanziatore che
il suo diritto al rimborso non sarà
subordinato a creditori privilegiati.
 “Pari passu”
Il soggetto finanziato si impegna affinché il suo debito nei confronti del finanziatore
goda almeno di pari trattamento rispetto agli altri suoi creditori non garantiti.
Assicura al soggetto finanziatore che
il suo diritto al rimborso non sarà
subordinato a creditori chirografari.
 Vendita di beni/azienda e acquisizioni
Il soggetto finanziato si impegna a non cedere alcun cespite dell’azienda (o a cederlo
a determinate condizioni).
Impedisce (o impone limitazioni) al
finanziato di spogliarsi di beni
necessari per l’esercizio di impresa,
che in ultima analisi gli consentono il
rimborso del finanziamento.
 Concessione di prestiti
Il soggetto finanziato si impegna a non concedere prestiti/dilazioni di pagamento.
Tende ad evitare che eventuali
mancati pagamenti pregiudichino la
situazione del finanziato.
 Dividendi e azioni privilegiate
Il soggetto finanziato si impegna a non distribuire dividendi agli azionisti o a non
emettere azioni privilegiate senza il consenso del finanziatore o solo
subordinatamente al superamento di test finanziari.
Evita che risorse finanziarie possano
essere drenate dal finanziato sotto
forma di dividendi.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Garanzie (Security package)
 Il credito del soggetto finanziatore nascente dal finanziamento è solitamente assistito (oltre
che da eventuali garanzie personali) da specifiche garanzie reali che insistono su beni
del soggetto finanziato (“Secured loan”);
 Tali garanzie conferiscono al creditore un diritto reale sul bene del debitore che gli consente:
 di procedere ad esecuzione forzata del bene anche se esso viene trasferito ad un terzo;
 di essere preferito rispetto ad altri creditori sul ricavato della vendita forzata del bene,
con il risultato ultimo che la sua possibilità di recuperare il credito sarà massimizzata.
 I contratti di finanziamento garantiti prevedono quindi un insieme di garanzie reali e personali
che il soggetto finanziato è tenuto a prestare (c.d. “Security package”):
Garanzie reali
Garanzie personali
Pegno su quote o azioni
Fidejussione
Pegno su altri beni mobili (conti correnti, diritti di proprietà
intellettuale)
Garanzia bancaria a prima richiesta
Cessione di crediti (presenti e/o futuri) in garanzia
Ipoteca
Privilegio su beni mobili strumentali ex art. 46 TUB
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Inadempimento (Events of default ) (1/3)
 Prevedono le circostanze che consentono al finanziatore di risolvere il contratto,
con conseguente blocco del finanziamento e richiesta di rimborso anticipato di
capitale e interessi dovuti (“acceleration”) ed eventuale esecuzione della garanzia;
 consentono al finanziatore un’azione immediata a fronte di inadempimenti del
debitore per proteggere il proprio credito (clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c.);
 spesso è concesso un periodo di tolleranza per rimediare all’inadempimento (c.d. “grace
period”), durante il quale si sarà in presenza di un “Event of default” potenziale;
 le più comuni circostanze che integrano un “Event of default” sono:
 Ritardo nei pagamenti
Si tratta del ritardo nel pagamento di interessi, capitale, commissioni e spese.
Inadempimento delle dichiarazioni e garanzie
Le dichiarazioni e garanzie rese dal soggetto finanziato sono mendaci o fuorvianti.
Inadempimento degli impegni
Non vengono mantenuti gli impegni (finanziari, informativi o generali di protezione patrimoniale), salvo
eventuale correttivo concordato (es. la holding fa un’iniezione di capitale, c.d. “equity cure”).
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Inadempimento (Events of default ) (2/3)
Inadempimento indiretto (“Cross-default”)
Il soggetto finanziato (o società del suo gruppo) è inadempiente rispetto ad altro contratto, salvo eventuali
limitazioni concordate (es. applicabile solo per alcuni contratti e previsione de minimis).
Mutamento dell’attività
Il soggetto finanziato non può mutare in maniera sostanziale il tipo di attività svolta, cessare o dismettere
parte sostanziale della sua attività di impresa.
Mutamento di controllo (“Change of control”)
Il controllo sul soggetto finanziato passa di mano.
Insolvenza e procedure concorsuali
Il soggetto finanziato è insolvente o ammesso a procedure concorsuali o pre-fallimentari, o compie atti
preparatori/funzionali ad esse (es. prepara un piano di risanamento).
Contenzioso
Il soggetto finanziato viene coinvolto in un contenzioso, salvo eventuale previsione de minimis.
Mutamento significativo negativo (“Material
adverse change” o “MAC”)
Si verificano circostanze che, a giudizio del finanziatore, pregiudicano la capacità del debitore di
adempiere alle obbligazioni contrattuali.
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Principali clausole del contratto di finanziamento
Inadempimento (Events of default ) (3/3)
Dal punto di vista del soggetto finanziato, l’”Event of default” comporta l’attenta considerazione del relativo profilo contabile. In
particolare, in presenza di un tale inadempimento (e conseguente accelerazione del finanziamento) occorrerà valutare se il
finanziamento debba essere qualificato a livello contabile come finanziamento a lungo o a breve termine.
 I soggetti finanziatori considerano l’accelerazione del finanziamento come ultima ratio
nel caso di inadempimento del finanziato, preferendo utilizzare tale diritto come
strumento negoziale per ottenere commissioni maggiori, rinegoziare il margine o
altro termine contrattuale, o pretendere più stringenti vincoli finanziari.
ESEMPIO
“Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile, il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa
e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una
qualsiasi delle seguenti circostanze:
(a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi
del presente Contratto, nel tempo e nei termini, nella valute e nel modo specificato nel presente Contratto a
meno che tale adempimento non sia compiuto nei 10 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe
dovuto avvenire;
(b) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte
Finanziata nel presente Contratto o in qualsiasi allegato allo stesso o altro documento, certificato o
dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non
veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò
pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno
che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale
violazione si è verificata”.
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39
Principali clausole del contratto di finanziamento
Modifiche e rinuncia a diritti e condizioni (Amendments and Waivers)
 E’ possibile che, per garantire l’operatività del contratto o per adattarlo a specifiche
esigenze del soggetto finanziato o del mercato, sia necessario
apportare delle modifiche allo stesso (“amendments”), e/o
che il soggetto finanziatore rinunci (temporaneamente o permanentemente) ad alcuni
suoi diritti o condizioni previsti dal contratto (“waivers”).
 Con riferimento ai finanziamenti sindacati, il contratto nelle sue previsioni finali, detta la
disciplina per procedere a modifiche e rinunce da parte dei finanziatori. In particolare, si
prevede solitamente:
che le decisioni relative alla modifica o rinuncia dei diritti o condizioni del contratto
dovranno essere prese dalla maggioranza dei finanziatori (intendendosi per tale i
finanziatori che detengono una quota nel sindacato non inferiore al 50-66%);
che le decisioni relative alla modifica o rinuncia dei diritti o condizioni ritenute di
importanza fondamentale (es. riduzione del margine, estensione dell’impegno ad erogare,
etc.) richiedono il consenso unanime di tutti i finanziatori.
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40
Cenni sui
finanziamenti in
ambito di
procedure di
restructuring
Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring
Indice
Pagina

Introduzione
43

La nuova finanza
45

La finanza ponte
46

La finanza interinale
48
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42
Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (1/6)
Introduzione
 I processi di ristrutturazione di crisi aziendale richiedono quasi necessariamente la
concessione all’azienda in crisi di nuove risorse finanziarie.
 In tali contesti, i soggetti finanziatori coinvolti si trovano in una situazione particolarmente
delicata: nel caso in cui il risanamento non abbia successo e consegua il fallimento, essi
potrebbero incorrere nei seguenti:
mancato (integrale) rimborso delle somme erogate;
revocatoria di eventuali garanzie e/o pagamenti ricevuti;
RISCHI
responsabilità civili per concessione abusiva del credito;
responsabilità penale per concorso in reati fallimentari
(in particolare, in bancarotta preferenziale).
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43
Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (2/6)
Introduzione (segue)
 Ciò premesso, il legislatore si trova a dover garantire le seguenti esigenze:
l’esigenza delle imprese impegnate in un processo di ristrutturazione di ottenere nuove
risorse finanziarie affinché sia garantita la loro continuità aziendale e sia massimizzata
la possibilità di portare a compimento con successo la ristrutturazione;
l’esigenza dei finanziatori di non incorrere nei citati rischi (si veda slide precedente).
 Il raggiungimento di tali obiettivi viene perseguito attraverso lo strumento della
prededucibilità, a determinate condizioni, dei crediti concessi in ambito di procedure
di restructuring, con il conseguente diritto dei creditori di essere ripagati prima di ogni
altro creditore, privilegiato o chirografario, in caso di fallimento del debitore.
A seguito dell’ultima riforma della legge fallimentare (L. 134/2012), all’impresa in crisi, in vista del
risanamento della stessa e al fine di garantire la sua continuità aziendale, potranno quindi essere
erogate risorse finanziarie sotto le seguenti forme:
Nuova finanza
Finanza ponte
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Finanza interinale
44
Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (3/6)
La nuova finanza
Nuova finanza:
 Per “nuova finanza” si intendono i finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, concessi in
esecuzione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato.
 Si tratta, quindi, di finanziamenti, effettuati da qualunque soggetto (banca, terzo o socio della
società debitrice*) erogati dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o
dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, quindi in esecuzione di un
piano ritenuto (almeno) ammissibile dal tribunale.
 Con riferimento a tali finanziamenti è prevista:
la prededucibilità dei crediti da essi derivanti;
esenzione da azione revocatoria per garanzie acquisite e pagamenti effettuati per il
rimborso dei finanziamenti previsti nel concordato preventivo o nell’accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato.
* Nei limiti dell’80% del suo ammontare.
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45
Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (4/6)
La finanza ponte
Finanza ponte (1/2):
 Per “finanza ponte” si intendono le risorse necessarie per coprire il periodo occorrente
per il perfezionamento di uno degli strumenti di risanamento previsti dalla legge.
 Si tratta, in particolare, dei finanziamenti da chiunque concessi (banca, terzo o socio della
società debitrice*) all’impresa in crisi in funzione della predisposizione del piano ai fini
della domanda di ammissione al concordato o della presentazione della domanda di
omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
SCOPO
consentire al debitore di mantenere la solvibilità fino al momento in cui il suo patrimonio
non verrà protetto dalle azioni dei creditori a seguito della presentazione della domanda di
concordato preventivo o di omologa dell’accordo;
garantire la continuità aziendale (pagamento dipendenti, fornitori, Fisco, INPS, etc.);
pagare le spese della procedura e i professionisti incaricati di assistere l’imprenditore.
 Per tali finanziamenti è prevista:
la prededucibilità dei crediti da essi derivanti subordinatamente ad alcune condizioni.
* Nei limiti dell’80% del suo ammontare.
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Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (5/6)
La finanza ponte (segue)
Finanza ponte (2/2):
Condizioni alla prededucibilità
 i finanziamenti ponte devono essere previsti nel piano concordatario o nell’accordo di ristrutturazione;
 la prededuzione deve essere espressamente disposta nel provvedimento in cui il tribunale accoglie la
domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo di ristrutturazione sia omologato.
I finanziamenti ponte non beneficiano dell’esenzione da revocatoria
i pagamenti e le garanzie ricevute dal finanziatore prima dell’apertura del concordato preventivo o prima
dell’omologa di un accordo di ristrutturazione sono potenzialmente soggette a revocatoria. .
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Cenni sui finanziamenti in ambito di procedure di restructuring (6/6)
La finanza interinale
Finanza interinale:
 Si fa riferimento alle risorse finanziarie erogate nel corso del procedimento previsto dallo
strumento di risanamento che si intende utilizzare.
 Si tratta in particolare dei finanziamenti erogati nel corso del procedimento di preconcordato o concordato, di pre-accordo o accordo di ristrutturazione a partire dalla
domanda di ammissione al concordato preventivo o dalla domanda di omologazione
di un accordo di ristrutturazione (o dalla proposta di tale accordo di ristrutturazione) e
prima dell’omologazione della stessa.
 Per tali finanziamenti è prevista:
la prededucibilità dei crediti derivanti subordinatamente alle seguenti condizioni:
 Richiesta di autorizzazione al tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili da parte del debitore;
 Attestazione da parte di un professionista, designato dal debitore, avente i requisiti previsti dall’art. 67
c.3 lett. d) L.F., una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario sino all’omologazione, del fatto
che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
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Grazie
Avv. Sabrina Pugliese
Partner
M&A and Restructuring Legal
KStudio Associato, Milano
Tel: +39 02 6764 4718
[email protected]
Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i
nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad
esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente
controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.
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