olio - Organizzazione Assaggiatori Liguri

Norme europee relative
al settore oleario
Reg. CEE 2568/91 del
11.07.1991 (mod. da
ultimo
dal
299/2013
1348/2013).
Reg.
UE
e dal Reg UE
Relativo
alle
caratteristiche degli
oli d’oliva e degli oli
di sansa d’oliva
nonché ai metodi
ad essi attinenti
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Reg. CE 29/2012 del 13.01.2012
(che ha recepito tutte le modifiche apportate nel tempo
al Reg. 1019/02 sostituendolo) mod. da ultimo dal Reg.
UE 1335/2013.
Relativo alla commercializzazione
dell’olio di oliva
Reg. CE 1308/2013 (nuova OCM)
che ha abrogato il reg CE 1234/07
L’ allegato VII parte VIII riporta le
descrizioni e definizioni degli oli
di oliva
Le caratteristiche degli oli
E’ il Reg. CEE 2568/91 del 11.07.1991 modificato 25
volte [da ultimo dal Reg. (UE) 299/2013 e dal reg.
UE
1348/2013]
che
dispone
sulle
caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli
di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi
attinenti
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Le caratteristiche chimiche
Allegato 1 al Reg. CE 2568/1991 succ. mod.
CATEGORIA
ACIDITA
N°
Cere
’
PEROSSIDI
Mg/kg
%
mcq O2/Kg
∆K (*)
Fino al 28 Febbraio
Dal 1° marzo 2014
Metil esteri degli acidi grassi
(MEAG) ed etil esteri degli
acidi grassi (EEAG)
Etil esteri degli acidi
grassi (EEAG)
Σ MEAG + EEAG ≤ 75 mg/kg
o 75 mg/kg < Σ MEAG + EEAG
OLIO EXTRA VERGINE DI
OLIVA
≤ 0,8
≤ 20
≤
≤ 0,01
150
≤ 150 mg/kg
EEAG ≤ 40 mg/kg
Per la campagna 2014/2015
e (MEAG/EEAG) ≤ 1,5
(Olio Italiano ≤30)
OLIO VERGINE DI OLIVA
≤
2,00
≤ 20
≤
≤ 0,01
150
OLIO DI OLIVA
COMPOSTO DI OLI DI
OLIVA RAFFINATI
E OLI DI OLIVA VERGINI
≤
1,00
≤ 15
≤
≤ 0,15
350
////////
OLIO DI SANSA DI OLIVA
≤
1,00
≤ 15
≤
≤ 0,18
350
////////
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Per la campagna 2013/2014
EEAG ≤ 35 mg/kg
Per le campagne successive
EEAG ≤ 30 mg/kg
////////
////////
////////
////////
ALCHIL ESTERI
Composti di neoformazione dovuti alla
combinazione tra gli acidi grassi liberi e
l’alcol metilico.
Elevati valori di alchil esteri nell’olio extravergine
di oliva è indice di bassa qualità dovuta ad
errori commessi nel corso del processo di
produzione delle olive e trasformazione
dell’olio.
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ETIL E METIL ESTERI
Un alto valore di alcol etilico è legato a processi
fermentativi che si instaurano nella fase di
conservazione delle olive
Un valore elevato di alcol metilico è dovuto alla attività
degli enzimi endogeni che idrolizzano le pectine
presenti nelle pareti cellulari della frutta (buccia)
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Le caratteristiche organolettiche
Sono definite dall’ALLEGATO XII Reg 2568/91 mod dal Reg CE 640/08
METODO DEL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE PER LA VALUTAZIONE
ORGANOLETTICA DEGLI OLI D'OLIVA VERGINI
Metodo di valutazione applicabile soltanto agli oli d'oliva vergini e alla loro
classificazione o etichettatura.
Si basa sull’intensità de:
* difetti percepiti,
* flavor fruttato
* attributi positivi,
determinati da un gruppo di assaggiatori selezionati, addestrati e sottoposti
ad esame, costituito in panel.
.
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NORME COMMERCIALI
Sono normate dal Reg. CE 29/2012 del 13 gennaio
2012 che ha sostituito, abrogandolo, il Reg CE
1019/2002.
Riguardano, la presentazione, l’etichettatura , il
magazzinaggio ed il commercio degli oli
commestibili
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Denominazione degli oli che
si possono porre in commercio
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
OLIO VERGINE DI OLIVA
OLIO DI OLIVA – COMPOSTO di OLI DI
OLIVA RAFFINATI E OLI VERGINI
OLIO DI SANSA DI OLIVA
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Denominazione di vendita
• In
etichetta le denominazioni di vendita degli oli sono
completate da una informazione, che non necessariamente deve
essere posta in prossimità di esse ma nello stesso campo visivo:
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti meccanici
OLIO DI OLIVA VERGINE
Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici
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Denominazione di vendita
(3)
• OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E
OLI DI OLIVA VERGINI
Olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di
raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.
• OLIO DI SANSA DI OLIVA
Olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto
ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle
olive
oppure
Olio contenente esclusivamente oli provenienti dal
trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.
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Designazione di origine (3)
E’ obbligatoria e risponde all’indicazione
del nome geografico di
uno Stato membro o
della Comunità o
di un Paese Terzo
nel quale le olive sono state raccolte e in cui è situato
il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.
(Art. 4, p. 1 e 2, Reg. CE 29/2012 – art 4, p. 1, DM 10 11 2009)
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Designazione di origine
(4)
Nel caso di miscele di oli d'oliva originari di più di
uno Stato membro o di paese terzo, si userà una delle
seguenti diciture, a seconda dei casi:
“miscela di oli d'oliva comunitari”
“miscela di oli d'oliva non comunitari”
“miscela di oli d'oliva comunitari e non comunitari”
La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla
documentazione di accompagnamento.
(art. 4, p. 2 Reg. CE 29/2012 - art 4, p. 3, DM 10 11 2009)
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Marchi di qualità
D.O.P (Denominazione di Origine Protetta)
Marchio di qualità che viene attribuito a quegli
alimenti le cui specifiche caratteristiche dipendono
essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui
sono prodotti
I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) Marchio di
qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e
alimentari per i quali una determinata qualità dipende
dall’origine geografica e la cui produzione/trasformazione
avviene in un area geografica determinata
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Indicazioni facoltative
• Acidità o acidità massima
Si possono inserire solo se accompagnata dalla menzione
dell’indice dei perossidi, del tenore delle cere e
dell’assorbimento dell’ultravioletto.
(il tutto in caratteri aventi le stesse dimensioni e posto nello
stesso campo visivo) (art 5, lett. c, del Reg. CE 29/2012)
Chi utilizza queste indicazioni ha l’obbligo di esibire idonea
documentazione attestante l’analisi chimica per partita di prodotto
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Indicazioni facoltative
Allegato 1 al Reg. CE 2568/1991 succ. mod.
CATEGORIA
ACIDITA’
%
N° PEROSSIDI
mcq O2/Kg
Cere
Mg/kg
∆K (*)
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
≤ 0,8
≤ 20
≤ 150
≤ 0,01
OLIO VERGINE DI OLIVA
≤ 2,00
≤ 20
≤ 150
≤ 0,01
OLIO DI OLIVA COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI
E OLI DI OLIVA VERGINI
≤ 1,00
≤ 15
≤ 350
≤ 0,15
OLIO DI SANSA DI OLIVA
≤ 1,00
≤ 15
≤ 350
≤ 0,18
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Indicazioni facoltative (3)
Caratteristiche organolettiche
Si possono inserire in etichetta solo se documentate
da risultati di una analisi ufficiale (effettuata da un
COMITATO di ASSAGGIO ), da esibire ad ogni
richiesta, secondo il metodo previsto all’allegato XII
del Reg. CEE 2568/91 mod. da ultimo dal reg. CE
640/2008 .
(art 5, lett. d, del Reg. CE 29/2012 - art. 8 p. 3, DM 10.11.2009)
FM CIA 2014
Le caratteristiche organolettiche
Attributi positivi
Fruttato:
insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla
varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da
frutti sani e freschi, verdi o maturi, percepite per via
diretta e/o retronasale.
Amaro: sapore elementare caratteristico dell'olio ottenuto da
olive verdi o invaiate, percepito dalle papille caliciformi
che formano la V linguale.
Piccante: sensazione tattile di pizzicore caratteristica di oli
prodotti all'inizio della campagna, principalmente da olive
ancora verdi, che può essere percepita in tutta la cavità
boccale, in particolare in gola.
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Le caratteristiche organolettiche
Specificazioni facoltative
Fruttato – insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla
varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e
freschi, senza predominanza del fruttato verde o del fruttato maturo,
percepite per via diretta e/o retronasale.
Fruttato verde quando le sensazioni olfattive ricordano quelle dei frutti
verdi, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi, sani e freschi
percepite per via diretta e/o retronasale
Fruttato maturo quando le sensazioni olfattive ricordano quelle dei
frutti maturi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche
dell’olio ottenuto da frutti sani e freschi, percepite per via diretta e/o
retronasale
FM CIA 2014
Le caratteristiche organolettiche
Ulteriori termini
Inoltre possono essere utilizzati i termini:
Equilibrato
per un olio che non presenta elementi di squilibrio, ossia la
sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o
quella dell'attributo piccante è superiore di due punti a quella dell'attributo fruttato;
Olio dolce
per un olio nel quale la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante
sono inferiori o uguale a 2.
FM CIA 2014
Le caratteristiche organolettiche
Valutazione
per ciascuno degli attributi positivi
fruttato, eventualmente definito verde o maturo,
piccante
ed amaro
si può inserire:
Intenso se la mediana dell'attributo interessato è > 6;
medio se la mediana dell'attributo interessato è fra 3 e 6;
leggero se la mediana dell'attributo interessato è < 3;
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Quantità Netta
Gli oli destinati al consumatore devono essere
confezionati in recipienti ermeticamente chiusi.
Le quantità nominali unitarie non possono superare i
litri
5,00 per la vendita al consumatore e i
litri 25,OO nel caso di cessione alla ristorazione collettiva
(mense, ospedali, ristoranti)
(art. 2 del reg. CE 1019/2002 e art. 3, commi 1 e 2 del DM 10.11.2009)
Con l’emanazione del D. Lgs. 25 gennaio 2010 le QUANTITA’ NOMINALI delle confezioni di
olio sono liberalizzate.
Deve essere espressa in unità di volume:
litri (l), centilitri (cl), millilitri (ml)
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Nome o Ragione sociale o Marchio
• Deve sempre comparire (in alternativa) o
• il NOME
o la RAGIONE SOCIALE
o il MARCHIO
e la SEDE
o del fabbricante
o del confezionatore
o del venditore stabilito nella comunità
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Sede del confezionatore
Deve essere indicata per esteso la località dove è
ubicata l’azienda o lo stabilimento in cui è avvenuto il
confezionamento.
Può essere omessa quando coincide con la sede legale
o amministrativa già indicata
(Art. 3 e 11 - D. Lgs. 109/92)
Il regolamento UE 1169/2011 che entra in applicazione il 14 dicembre 2014 non prevede
l’obbligo dell’indicazione della sede del confezionatore.
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Lotto
Per lotto si intende un’insieme di unità di vendita prodotta e/o confezionata
in circostanze praticamente identiche.
SENZA INDICAZIONE DI LOTTO I PRODOTTI ALIMENTARI NON
POSSONO ESSERE POSTI IN VENDITA.
Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore.
Deve essere:
LEGGIBILE – VISIBILE - INDELEBILE
e preceduto dalla lettera “L”
L’indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione
figura con la menzione almeno del giorno e del mese
(Art. 13, D. Lgs. 109/92 )
FM CIA 2014
Termine minimo di conservazione
(1)
• Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il
produttore garantisce che il prodotto conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
• Va indicato con caratteri aventi dimensioni uguali o superiori a
quelli utilizzati per la quantità
con la dicitura
da consumarsi preferibilmente entro il …
quando la data contiene l’indicazione del giorno,
con la dicitura
da consumarsi preferibilmente entro la fine.. negli altri casi.
FM CIA 2014
Termine minimo di conservazione
(2)
Si compone dell’indicazione in chiaro e nell’ordine di giorno,
mese, anno e può essere anche espresso con mese e anno
per quelli conservabili per più di tre mesi e fino a 18 mesi
(la legge n. 9/2013 all’art. 7 dispone che il TMC per gli
oli vergini non può superare i 18 mesi dalla data
dell’imbottigliamento)
FM CIA 2014
Modalità di conservazione
Sono da specificare in etichetta qualora si renda
necessario l’adozione di particolari
accorgimenti, in funzione della natura del
prodotto, per la conservazione del prodotto
stesso sino alla data indicata come
termine minimo di conservazione.
(Art. 10, cm. 5, D.Lgs. 109/92)
FM CIA 2014
Altre indicazioni facoltative
• Le indicazioni facoltative inserite dovranno conformarsi a quanto previsto
dall’art. 2 del D. Lgs. 109/92, sost. e mod. dal D. Lgs 181/2003:
– Non indurre in errore il consumatore su natura, identità, qualità,
composizione, quantità, conservazione, origine, provenienza e
modo di ottenimento.
– Non deve attribuire effetto o proprietà che non possiede.
– Non deve suggerire eventuali caratteristiche particolari proprie di
tutti i prodotti analoghi.
– Non deve attribuire proprietà atte a curare o prevenire malattie
umane o accennare a tali proprietà
FM CIA 2014
NOVITA’ in ETICHETTA
FM CIA 2014
Reg. UE 29/2012 art 4 ter
così come mod. da reg. UE 1335/2013
Le indicazioni obbligatorie di cui all’art. 3 (denominazione di
vendita e informazione sulla categoria di olio), quelle dell’art.
4 par. 1, se applicabili, (designazione di origine), l’indicazione
della quantità netta, sono raggruppate nel campo visivo
principale definito come
“il più probabilmente esposto al primo sguardo del
consumatore al momento dell’acquisto …”
(Reg UE 1169/11)
FM CIA 2014
Reg. UE 29/2012 art 4 bis
così come mod. da Reg. UE 1335/2013
Le informazioni sulle condizioni particolari
di conservazione degli oli,
“al riparo della luce e del calore,”
devono figurare sull’imballaggio o su
un’etichetta ad esso apposta.
FM CIA 2014
Reg. UE 29/2012 art 4 bis
così come mod. da Reg. UE 1335/2013
Ognuna di queste indicazioni obbligatorie
deve apparire integralmente e in un corpo di
testo omogeneo.
Ossia i caratteri di stampa devono avere
dimensioni tali che le diciture non possano
confondersi con altre indicazioni presenti
nella etichettatura
FM CIA 2014
Reg UE 1169/2011
Le indicazioni obbligatorie che appaiono
sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta
sono stampate in modo da assicurare chiara
leggibilità, in caratteri la cui parte mediana
(altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm
FM CIA 2014
LE ETICHETTE
DEGLI
OLII EXTRA VERGINI
DI OLIVA
FM CIA 2014
Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici
Imbottigliato da
Azienda Olearia VALLETTA DEL SOLE
Passo Chiappeto 12 Genova
l 0,500 e
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E AL RIPARO DELLA LUCE
Unico dato
obbligatorio che
può essere posto
in un campo
visivo diverso è il
lotto, che può
essere omesso se
la data di
preferibile
utilizzo
comprende il
giorno
e il mese.
FM CIA 2014
da consumarsi preferibilmente entro il 31 dicembre 2013
Tutte le diciture
devono essere
poste nello
stesso campo
visivo e i
caratteri devono
avere dimensioni
minime di mm
1,2.
OLIO EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
Olio extra
vergine di oliva
cultivar Taggiasca
Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici
Imbottigliato da
Azienda Olearia VALLETTA DEL SOLE
Passo Chiappeto 12 Genova
l 1e
Prodotto in ITALIA
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E AL RIPARO DELLA LUCE
Unico dato
obbligatorio che
può essere posto
in un campo
visivo diverso è il
lotto, che può
essere omesso se
la data di
preferibile
utilizzo
comprende il
giorno
e il mese.
FM CIA 2014
da consumarsi preferibilmente entro il 31 dicembre 2013
Tutte le diciture
devono essere
poste nello
stesso campo
visivo e i
caratteri devono
avere dimensioni
minime di mm
1,2.
OLIO EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
Olio con
indicazione
della cultivar
delle olive
31 dicembre 2013
Unico dato
obbligatorio che
può essere posto
in un campo
visivo diverso è il
lotto, che può
essere omesso se
la data di
preferibile
utilizzo
comprende il
giorno
e il mese.
FM CIA 2014
Da consumarsi preferibilmente entro il
Ü Berembau
OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA
Monocultivar Lavagnina
Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici
Fruttato verde
Estratto a freddo
Prodotto in ITALIA
Azienda Olearia U Berembau
VALLETTA DEL SOLE
Passo Chiappeto 12 Genova
l 0,750
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E AL RIPARO DELLA LUCE
Tutte le diciture
devono essere
poste nello
stesso campo
visivo e i
caratteri devono
avere dimensioni
minime di mm
1,2.
Olio con
indicazione
cultivar olive,
analisi
organolettica,
tipologia di
estrazione,
marchio
aziendale
Olio d’oliva di categoria superiore
ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti
meccanici
MISCELA DI OLI EXTRA COMUNITARI
Estratto a freddo
A pria gianca
Azienda olearia
Passo Chiappeto 12
Genova
l 0,750 e
31 dicembre 2012
Fruttato verde intenso
Da consumarsi preferibilmente entro il
Unico dato
obbligatorio che
può essere posto
in un campo
visivo diverso è il
lotto, che può
essere omesso se
la data di
preferibile
utilizzo
comprende il
giorno
e il mese.
FM CIA 2014
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E AL RIPARO DELLA LUCE
Tutte le diciture
devono essere
poste nello
stesso campo
visivo e i
caratteri devono
avere dimensioni
minime di mm
1,2.
OLIO EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
Olio extra vergine
di oliva
Ottenuto
miscelando oli
provenienti dalla
comunità e da
paesi terzi,
Estratto a
temperature fino
a 27°,
Con indicazione
dell’esame
organolettico.
Denominazione di Origine Protetta
Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici
Azienda Olearia VALLETTA DEL SOLE
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E AL RIPARO DELLA LUCE
Unico dato
obbligatorio che
può essere posto
in un campo
visivo diverso è il
lotto, che può
essere omesso se
la data di
preferibile
utilizzo
comprende il
giorno
e il mese.
FM CIA 2014
da consumarsi preferibilmente entro il 31 dicembre 2013
Tutte le diciture
devono essere
poste nello
stesso campo
visivo e i
caratteri devono
avere dimensioni
minime di mm
1,2.
OLIO EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
Riviera Ligure
Riviera dei Fiori
Passo Chiappeto 12 Genova
Confezionato da OLEARIA nello stabilimento di
via T. Schiva - Imperia
l 0,750 e
Annata 2013
Olio a
Denominazione
di origine
protetta
BIOLOGICO
Olio d’oliva di categoria superiore
ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti
meccanici
cultivar frantoio
Agricoltura UE
Prodotto
In ITALIA
Estratto a freddo
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E AL RIPARO DELLA LUCE
Unico dato
obbligatorio che
può essere posto
in un campo
visivo diverso è il
lotto, che può
essere omesso se
la data di
preferibile
utilizzo
comprende il
giorno
e il mese.
FM CIA 2014
Lotto e Da consumarsi preferibilmente entro il 31 dicembre 2012
Tutte le diciture
devono essere
poste nello
stesso campo
visivo e i
caratteri devono
avere dimensioni
minime di mm
1,2.
OLIO EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
Organismo di controllo
autorizzato Mipaaf XXYYZZ
Azienda olearia Santa Tecla
Passo Chiappeto 12
Genova
l 0,750 e
Olio extra
vergine di oliva
ottenuto da
oliveti coltivati
con il metodo
biologico
NOVITÀ SUI REGISTRI
FM CIA 2014
Decreto n. 16059 del 23 dicembre 2013
Chiunque
produce, detiene o commercializza
uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o
commerciale, é obbligato alla tenuta di un registro per
ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e
i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati
relativi carichi e scarichi. (art. 5 p. 1)
FM CIA 2014
Decreto n. 16059 del 23 dicembre 2013
Art. 5 punti 1 e 2
Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di
detenzione
per conto terzi,
il registro è tenuto dal contoterzista che procede
materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o
alla detenzione degli olii.
FM CIA 2014
Decreto n. 16059 del 23 dicembre 2013
Art. 5 punti 1 e 2
L’obbligo del registro non è previsto per gli operatori che
detengono esclusivamente oli:
- utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi
dalle miscele di oli e altri oli vegetali;
- destinati usi non alimentari;
- destinati all’autoconsumo;
- preconfezionati ed etichettati.
FM CIA 2014
Decreto n. 16059 del 23 dicembre 2013
Art. 5 punto 4
Le annotazioni nei registri si effettuano entro e
non oltre il sesto giorno successivo a quello
dell’operazione, giorni festivi compresi.
Tutte le operazioni devono essere registrate in
ordine cronologico, coerenti alle azioni
effettivamente svolte
FM CIA 2014
Decreto n. 16059 del 23 dicembre 2013
Art. 5 punto 5
Gli olivicoltori che detengono e commercializzano
esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o
confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla
propria azienda, molite presso il frantoio
proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di
ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle
operazioni del mese precedente, a condizione che l’o1io
ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 500 kg
per la campagna di commercializzazione (da1 1° luglio al
30 giugno dell’anno successivo).
FM CIA 2014
Decreto n. 16059 del 23 dicembre 2013
Art 8 p. 1 lett. b (modifiche al DM 10.11.20099
Gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale.
Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle
olive e/o prima della molitura delle olive.
Non sono tenuti all’obbligo di costituire e/o aggiornare il
fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono
olio destinato esclusivamente all’autoconsumo e la cui produzione non
supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1 °
luglio al 30 giugno dell’anno successivo).
Nell’ambito del fascicolo aziendale gli olivicoltori forniscono, altresì, le
informazioni riguardanti il numero di piante e, se nota, la varietà coltivata
nonché altre informazioni utili alla tracciabilità di prodotto
FM CIA 2014
Registro provvisorio
In attesa della pubblicazione del D.M sulla G. U. e
dell’attivazione delle funzionalità telematiche definitive
l’AGEA
ha disciplinato
le procedure della tenuta del “registro provvisorio”
come previsto dalla circolare del MIPAAF a far data del
1° gennaio 2014.
FM CIA 2014
Registro provvisorio
Il registro provvisorio va richiesto ed utilizzato da coloro che:
• attualmente erano esonerati dalla tenuta del registro,
• dagli operatori che detengono o movimentano altre categorie di oli (o.o.
raffinato, olio di oliva – composto di oli raffinati e oli di oliva vergini, olio di
sansa di oliva greggio, olio di sansa raffinato, olio di sansa di oliva)
coloro che detengono o movimentano oli a DOP e oli di oliva
lampanti se non inseriti nel registro telematico già detenuto .
•
FM CIA 2014
DISPOSIZIONI AGEA
Procedura di iscrizione al SIAN (DISPONIBILE DAL 31 GENNAIO):
a)
collegarsi al portale dell’olio d’oliva disponibile nel SIAN,
https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do;
b) cliccare il link “RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN”;
c) compilare la scheda con le informazioni richieste che sono le seguenti :
o CUAA (codice fiscale) in caso di persona fisica
o CUAA (cod. fisc. della Società) in caso di persona giuridica e cod. fisc del
legale rappresentante della Società stessa.
o Recapito telefonico
o Casella di posta elettronica dove sarà inviato il codice personale (PIN) per
l’accesso ai servizi telematici
d) copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di
validità.
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DISPOSIZIONI AGEA
L’accesso al registro è effettuato, tramite CUAA e codice
personale (PIN) ricevuto all’atto dell’iscrizione al SIAN,
collegandosi al portale dell’olio d’oliva
https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do
dove è presente apposita funzionalità telematica per la
registrazione delle annotazioni riepilogative mensili.
Le registrazioni devono essere effettuate entro il 10 del mese
successivo a quello a cui le stesse si riferiscono, e dopo tale data
non è possibile effettuare modifiche.
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MCCFNC51C10D969U
[email protected]
[email protected]
010581985
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Modalità di iscrizione on-line al SIAN
Il sistema effettua il controllo on-line se il richiedente è già
conosciuto al SIAN (è intestatario di un fascicolo aziendale).
Il PIN viene rilasciato all’atto dell’iscrizione (nel caso di
soggetto con fascicolo aziendale) oppure inviato successivamente
alla casella di posta indicata (dopo aver verificato i dati
dell’azienda nell’Anagrafe Tributaria).
Per qualsiasi informazione inviare una mail alla casella di posta
elettronica
[email protected]
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Registro provvisorio
Sono previste due distinte funzionalità per la registrazione delle
annotazioni mensili :
A. Registro Provvisorio per olivicoltori, operatori DOP/IGP e
frantoi che producono olio lampante
B. Registro Provvisorio per raffinerie, sansifici, confezionatori
di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, commercianti di oli
allo stato sfuso diversi dall’olio di oliva vergine e dall’olio
extra vergine di oliva
L’operatore, dopo essersi iscritto al SIAN ed avere ricevuto il PIN,
come prima operazione deve necessariamente fornire informazioni
sullo stabilimento (sono informazioni che riguardano la tipologia e
l’ubicazione dell’attività e se viene effettuato servizio conto terzi).
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MCCFNC51C10D969U
**********
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Registro provvisorio
Il registro provvisorio va tenuto per ciascun stabilimento
dell’azienda
Le registrazioni devono essere effettuate entro il 10 del mese
successivo a quello a cui le stesse si riferiscono.
Vanno indicati, distintamente per categoria (es. extravergine,
vergine, lampante ecc.) e tipologia di olio (sfuso o confezionato):
① la giacenza a inizio mese
② Il totale mensile dei quantitativi di olio caricato e scaricato
La giacenza a fine mese è calcolata automaticamente.
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GENNAIO 2014
300
FM CIA 2014
120
50
370
Registro provvisorio
Le modalità di funzionamento
Sono previste le seguenti modalità operative :
① E’ possibile inserire le annotazioni mensili relative a qualsiasi mensilità
(a partire da quella di gennaio 2014) a prescindere dalla data in cui
l’operazione di inserimento viene effettuata, il sistema fornisce
automaticamente la data di inserimento.
② Non si inserisce nulla se nel mese non vi sono variazioni
③ E’ consentita la modifica delle annotazioni entro e non oltre il giorno
10 del mese successivo a quello a cui l’annotazione si riferisce (es. posso
modificare l’annotazione di marzo fino al 10 aprile compreso);
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