Giacomo Gazzin - Ordine dei Dottori agronomi e forestali della

“Atti di indirizzo della L.R. 11/2004 per l’edificabilità in zona agricola:
semplificazione dei procedimenti, nuove modalità per la redazione e
presentazione del piano aziendale (DGRV n° 2879 del 30/12/2013)”
Casi operativi e criticità
15 aprile 2014
dott. agr. Giacomo Gazzin
PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI
L.R. 23 APRILE 2004 n°11
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO
dott. agr. Giacomo Gazzin – Casi operativi e criticità
DGR n.2879 del 30/12/2013 ALLEGATO A (Estratto)
Punto1): definizione dei parametri di redditività minima
Situazioni ordinarie – si deve fare riferimento ai parametri convenzionali di redditività da attività agricole
utilizzati per il riconoscimento della qualifica IAP, approvata con DGR n. 2113/2011 e s.m.i., da applicare
per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole.
Situazioni non ordinarie – la compilazione del conto economico – approvato con DGR n. 2112/2011 –
utilizzando l’applicativo BPOL
Giovani imprenditori – per le aziende condotte da giovani imprenditori agricoli (età inferiore ai 40 anni
all’atto di presentazione del piano aziendale) insediati da non più di cinque anni nell’azienda, la verifica del
raggiungimento del reddito soglia viene effettuata facendo riferimento alla situazione produttiva aziendale
alla data di presentazione del piano aziendale.
Per quanto attiene i consorzi, le società e le associazioni di imprese che effettuano il trattamento di
digestione degli effluenti zootecnici e di biomasse vegetali in via preventiva, al prezzo di
trasformazione dei prodotti reimpiegati nel trattamento un valore pari a zero: pertanto il ricavo afferente
all’attività di trattamento verrà determinato sommando il valore di mercato delle biomasse vegetali e degli
effluenti di allevamento immessi nell’impianto stesso nel corso di un esercizio annuale.
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1° Esempio: Progetto fabbricato agricolo produttivo ad uso deposito cereali, essiccatoio e deposito attrezzi
Azienda Agricola di circa 90 Ha di cui circa 84 Ha a seminativo
A. Progetto
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B. Calcolo economico
BPOL
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Calcolo in base alla D.G.R. n. 7879/2013
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2° Esempio: Progetto fabbricato agricolo produttivo ad uso stalla
Azienda Agricola di circa 2,30 Ha di cui circa 0,6 Ha a vivaio, 0,40 Ha a vigneto e 1,3 Ha a seminativo
A. Inquadramento
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2° Esempio: Progetto fabbricato agricolo produttivo ad uso stalla
Azienda Agricola di circa 2,30 Ha di cui circa 0,6 Ha a vivaio, 0,40 Ha a vigneto e 1,3 Ha a seminativo
A. Progetto
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BPOL
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Calcolo in base alla DGR 1879/2013
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Aspetti operativi e criticità
a. Semplificazione nell’utilizzo del calcolo della redditività minima (reddito soglia) post DGR 2879/2013
- 2 soli casi: - Abitazione
- Struttura agricolo produttiva
- 3 tipologie di reddito soglia
- 6 valori di reddito soglia anziché 32 precedenti
- vantaggio di avere redditività soglia mediamente più basse e svincolate dalla redditività reale dell’azienda
b. Criticità nella semplificazione del calcolo del reddito soglia
- Aziende con ridotta superficie e altamente specializzate potrebbero avere problemi, in ogni caso si può
utilizzare il BPOL
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DGR n.2879 del 30/12/2013 ALLEGATO A (Estratto)
Punto2): definizione dei parametri
Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, agli interventi edilizi già approvati dal
competente SUA possono essere apportate variazioni di modesta entità che non ne alterino la natura
(tipologia, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica) e le finalità; tali variazioni non sostanziali non
richiedono necessariamente una nuova descrizione e motivazione degli interventi edilizi progettati da
sottoporre al SUA e quindi non determinano la necessità di presentare un nuovo Piano aziendale.
Diversamente, è necessario che il richiedente presenti una variante al Piano aziendale qualora vengano
apportate modifiche al progetto originario approvato dal SUA che incidono sulla tipologia, finalità,
funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica delle strutture progettate.
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Esempio: Progetto di variante fabbricato agricolo produttivo ad uso platea stoccaggio separato solido
concimaia coperta e trincea silomais
A. Progetto
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Aspetti operativi e criticità
- Soggettività di interpretazione sulle modifiche che incidono sulla tipologia, finalità, ecc, da parte delle
Amministrazioni comunali;
- Possibilità che i piccoli ampliamenti, entro il 20% e 30%, vadano consentiti senza varianti di piano,
altrimenti si afferma l’utilizzo diretto del “Piano Casa”;
- Il cambio d’uso se non crea problemi igienico – sanitari - urbanistici (vedi da magazzino a stalla)
andrebbe autorizzato direttamente senza acquisizione di nuovo parere;
- La non completa realizzazione degli interventi previsti dal Piano Aziendale (e progetto) che non alterano
la finalità del Piano stesso non dovrebbero rendere necessaria una nuova istruttoria nel caso di interventi
residui. Se decade per scadenza di termini come per i Permessi di costruire, anche per i Piani Aziendali
dovrebbe valere il rinnovo “per completamento opere” (DPR n. 380/2001);
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DGR n.2879 del 30/12/2013 ALLEGATO A (Estratto)
Punto2): casi di non necessità
È possibile la realizzazione di strutture di “completamento”, collegate in modo diretto alla funzionalità delle
strutture aziendali esistenti, senza la necessità di acquisire l’attestazione di approvazione del Piano
aziendale da parte del SUA.
Ci si riferisce, nello specifico:
• alle strutture di raccolta degli effluenti zootecnici palabili e non, dei volumi tecnici e delle connesse
attrezzature, per i quali la normativa – tabella 1 dell’Allegato I al DM 7 aprile 2006 e ulteriori specifiche
contenute nel decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e servizi per l’agricoltura n.
262 dell’8 luglio 2008, relativamente ai tacchini e ai polli da carne – detta i necessari riferimenti per il
corretto dimensionamento degli interventi di cui sopra, o loro copertura;
• alle strutture di stoccaggio di insilati quali le “trincee silomais”, platee e relativi silos verticali, o
loro copertura.
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Esempio: progetto di realizzazione di vasche per lo stoccaggio del liquame in un allevamento suinicolo
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Aspetti operativi e criticità
- Importante per interventi di adeguamento BAT/MTD nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), per
permettere aumenti della capacità di stoccaggio esterno, nuovi sistemi di allontanamento delle deiezioni,
coperture, ecc.
- Necessità, in ogni caso, di relazione tecnico-agronomica del tecnico abilitato nel settore agricolo e
forestale per dimostrazione dei requisiti normativi, urbanistica e igienico sanitari (parere ULSS)
In questo caso il processo autorizzativo risulta realmente semplificato e l’analisi tecnica, supportata da un
tecnico specialista nel settore agricolo e forestale, spetta esclusivamente all’Amministrazione comunale e
alle ULSS di competenza
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DGR n.2879 del 30/12/2013 ALLEGATO A (Estratto)
Punto2): casi di non necessità
Nel caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria, in presenza di un intervento edilizio
realizzato in parziale difformità rispetto al progetto autorizzato, non è richiesta l’approvazione del Piano
aziendale qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità.
A solo titolo esemplificativo, possono rientrare nel novero delle modifiche di modesta entità:
• difformità di sagoma in quanto l’edificio è stato costruito con limitati scostamenti rispetto alle dimensioni
previste nel progetto approvato;
• murature dell’edificio di diverso spessore rispetto a quanto approvato, diversa struttura portante, diverse
pendenze, diversi sporti delle coperture;
• l’edificio risulta un pò spostato rispetto il progetto approvato;
• modeste differenze nelle dimensioni delle forometrie;
• aggiunta all’edificio originario di manufatti di modesta entità quali pensiline, tettoie, locali per quadri
elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;
• aggiunta all’edificio originario di piccoli locali quali ripostigli per minuterie necessarie alle attività di
allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.
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Esempio di sanatoria:
Stato Autorizzato
Stato di fatto
Comparativa
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Aspetti operativi e criticità
Estratto della nota del Direttore Sezione Agroambiente del 11 marzo 2014 prot. 105942
Qualora si tratti di un intervento da eseguire/eseguito su un edificio legittimamente realizzato, si
espongono le seguenti considerazioni.
E’ opinione dello scrivente che l’utilizzazione della parte di edificio in oggetto come deposito e la
sopravvenuta esigenza di utilizzare tale parte come allevamento, non siano da classificare nella fattispecie
di cambio di destinazione d’uso, in quanto rientrano entrambi nell’attività agricolo-produttiva. Viene
considerato infatti mutamento d’uso significativo di un immobile, o parte di esso, la modifica da un uso
principale ad altro uso principale, in particolare la modifica d’uso comportante una variazione dell’assetto
produttivo aziendale. In questo caso invece la destinazione d’uso è sempre quella agricola e la
destinazione d’uso edilizia che attiene in maniera specifica all’edificio ed alle sue capacitò funzionali varia
da deposito, presumibilmente di alimenti e mezzi tecnici relativi all’attività zootecnica, ad allevamento
senza opere edilizie.
[omissis]
è opinione dello scrivente che per tale fattispecie non sia necessaria l’approvazione di un Piano
aziendale, atto a verificare la sussistenza dei requisiti e la congruità dell’intervento rispetto all’attività
agricola esercitata; si ritiene sufficiente la redazione e la presentazione al competente ufficio
comunale di una relazione agronomica redatta da un tecnico abilitato del settore, che dimostri la
necessità da parte dell’azienda di modificare la parte di edificio da deposito ad allevamento.
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DECRETO n° 25 del 18/03/2014 (Estratto)
Punto 3. Approvare le seguenti specifiche procedurali per la presentazione, l’inoltro e l’istruttoria dei Piani
aziendali finalizzati ad ottenere l'autorizzazione ad edificare sia residenze che strutture agricolo-produttive
in territorio agricolo, ai sensi dell’art. 44 della LR n. 11/2004:
• a partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente per il
tramite del SUAP comunale, congiuntamente alla presentazione di una domanda di permesso di
costruire, di una dichiarazione di inizio attività - DIA, di una segnalazione certificata di inizio attività
- SCIA;
• gli “interventi di nuova costruzione” e gli “interventi di ampliamento” eseguiti in territorio rurale ai
sensi dell’art. 44 della LR n. 11/2004 sono soggetti a richiesta di rilascio del permesso di costruire o a
dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare al SUAP comunale. In tal caso, alla richiesta di
permesso di costruire o alla DIA che viene presentata al SUAP, dovrà essere allegata la domanda di
approvazione del Piano aziendale; qualora il richiedente sia già in possesso di attestato di approvazione
del Piano aziendale, dovranno essere allegati l’attestazione e gli elaborati progettuali timbrati e firmati;
• gli “interventi in variante al permesso di costruire rilasciato” eseguiti in territorio rurale ai sensi
dell’art. 44 della LR n. 11/2004, possono essere eseguiti mediante presentazione di una Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 23 bis del DPR n. 380/2001.
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Aspetti operativi e criticità
- da chiarire se le nuove abitazioni ad uso del conduttore vengono presentate direttamente al Comune
come anche le varianti e/o gli ampliamenti ai sensi del cosiddetto Piano Casa o presentate attraverso il
SUAP
- In ogni caso i nuovi fabbricati agricoli produttivi e ampliamenti che non soggiacciono al Piano Casa sono
soggetti alla normativa di cui alla DGR 2879/2013 e passano per il SUAP Comunale, anche per quanto
riguarda il Piano Aziendale.
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DECRETO n° 25 del 18/03/2014 (Estratto)
Punto 4. Di approvare le seguenti specifiche procedurali per la presentazione, l’inoltro e l’istruttoria dei
Piani aziendali finalizzati al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la
produzione di energia alimentati da biomasse e da biogas:
• a partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente
dall’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione stessa, Comune o Settore
Agroambiente, a seconda che l’impianto sia soggetto a PAS o a Autorizzazione unica;
Punto 5. di approvare le seguenti specifiche procedurali per la presentazione, l’inoltro e l’istruttoria delle
Relazioni agronomiche finalizzati al rilascio dell’autorizzazione per il mutamento di destinazione
d’uso residenziale nel limite dei 300 mc nei territori montani, ai sensi dell’art. 48, comma 7 ter, lettera
d), della LR n. 11/2004:
“omissis”
• a partire dal 1° aprile 2014 le Relazioni agronomiche saranno inoltrate al SUA di AVEPA solamente
dall’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione stessa
Punto 6. di escludere dall’applicazione del presente decreto gli ampliamenti effettuati ai sensi della
LR n. 14/2009 e smi “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”,
cosiddetto “Piano casa”
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a. Impianti a biomassa e biogas
Le pratiche relative alla produzione di energia alimentate da biomassa e da biogas, non necessitano del
passaggio del Piano Aziendale tramite SUAP.
Inoltre, le scadenze relative alla trasmissione di relazione tecnico agronomica relativa alla definizione del
rapporto di connessione per gli impianti autorizzati in Regione è stata sostituita da specifica
dichiarazione con calcolo tabellare dei dati
b. Non rientrano nell’applicazione del decreto per gli interventi previsti dal cosiddetto Piano Casa
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CONCLUSIONI
La DGR n.2879 del 30/12/2013 e il successivo Decreto
risultano un importante passo in avanti per la Semplificazione,
dando la giusta importanza alla figura del tecnico abilitato nel settore agricolo e forestale
Importante organizzare un tavolo tecnico tra
Regione Veneto – Avepa - Amministrazioni Comunali - Tecnici abilitati nel settore agricolo e forestale
per la definizione delle casistiche.
Da affrontare la problematica relativa alle tempistiche applicative di tali passaggi,
anche in funzione dei prossimi Bandi PSR
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Grazie per l’attenzione