N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 N. 05286/2013REG.PROV.COLL. N. 09493/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9493 del 2009, proposto dall’associazione A.I.P.O.P. - Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Pugliesi – società consortile a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Albisinni e Sandro Amorosino, con domicilio eletto presso Ferdinando Albisinni in Roma, via Ciro Menotti, 4 contro Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Agecontrol s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Varone, Maria Luisa Madera e Fabio Russo, con domicilio eletto presso Pasquale Varone in Roma, Lungotevere della Vittoria, 9 nei confronti di http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 1 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 Pietro Bungaro, Felice Cellie, Isabella Melacca per la riforma della sentenza del t.a.r. della puglia – sezione straccata di lecce, sezione i, n. 1883/2009 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché della società Agecontrol s.p.a.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Albisinni, Amorosino e Varone, nonché l’avvocato dello Stato Volpe; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue FATTO L’Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Pugliesi soc. consortile a r.l. (d’ora in poi: ‘l’associazione A.I.P.O.P.’ o: ‘l’associazione appellante’) riferisce di essere stata riconosciuta come associazione di produttori di olio di oliva ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari (e, in particolare, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) 17 luglio 1984, n. 2261 “Regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva” -). Come è stato rilevato dai primi Giudici, a seguito di alcune attività ispettive eseguite da parte dell’organo di controllo (Agecontrol s.p.a.) nei confronti dell’associazione predetta, veniva avviato in due tempi il procedimento sanzionatorio di cui all’art. 5 del regolamento (CEE) n. 2261 del 1984. Pur a seguito della presentazione delle previste memorie da parte http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 2 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 dell’associazione interessata, il Ministero di settore adottava comunque, in data 31 ottobre 1995 ed a seguito del parere della apposita commissione consultiva, l’impugnato decreto (notificato solo il successivo 13 novembre) con cui veniva revocato il riconoscimento, a suo tempo concesso, per i seguenti motivi: a) inidoneità della struttura organizzativa (in particolare dovuto ad irregolari verifiche effettuate dall’associazione, nonostante il ricorso a numerosi consulenti esterni finanziati dalla comunità europea); b) inaffidabilità del quadro contabile; c) “non chiara separazione tra l’attività dell’associazione” e quella condotta a titolo privato (agenzia assicurativa) dal Presidente dell’associazione medesima, entrambe svolte nello stesso immobile. L’associazione interponeva dunque gravame dinanzi al T.A.R. per la Puglia – Sezione staccata di Lecce per violazione di legge, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità (ricorso n. 3426/1995). Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso in questione, ritenendolo infondato. La sentenza in questione è stata impugnata dall’associazione A.I.P.O.P., la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi: 1) Preliminarmente: violazione di legge con riferimento all’art. 5, par. 3 del Reg. (CE) n. 2261/84 e all’art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 – Decadenza – Carenza di potere – Omessa pronuncia. I primi Giudici avrebbero omesso di considerare che il provvedimento di revoca fosse stato notificato in un momento successivo a quello dell’inizio della campagna olearia 1995/1996 (ed infatti, la campagna in questione era iniziata il 1° novembre 1995, mentre il http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 3 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 provvedimento di revoca – adottato il 31 ottobre 1995 – era stato notificato all’associazione appellante soltanto il successivo 13 novembre 1995). In tal modo, l’amministrazione appellata avrebbe violato la previsione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2261/1984, secondo cui “le organizzazioni di produttori riconosciute dichiarano all'autorità competente, entro il 30 giugno di ogni anno, le eventuali modifiche di struttura verificatesi dopo il loro riconoscimento o dopo la loro ultima dichiarazione annuale, nonché le eventuali domande di ritiro o di adesione ricevute. In base a tale dichiarazione e ai risultati degli eventuali controlli, l'autorità competente si assicura che le condizioni richieste per il riconoscimento continuino ad essere adempiute (…) Se tali condizioni non sono più adempiute o la struttura di una organizzazione non consente di verificare la produzione dei suoi membri, l'autorità competente procede senza indugio e comunque prima dell'inizio della campagna successiva [i.e.: prima del 1° novembre dell’anno di riferimento, n.d.E.] alla revoca del riconoscimento e comunica tale decisione alla Commissione”. Sotto altro aspetto, i primi Giudici avrebbero omesso di rilevare che le modalità di notificazione delle contestazioni da parte dell’Amministrazione appellante si fossero poste in contrasto con le previsioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (recante ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo’). 2) Sempre in via preliminare: violazione dei principi del giusto procedimento – Violazione della legge n. 241 del 1990, della legge n. 898 del 1986 e della legge n. 689 del 1981. I primi Giudici avrebbero omesso di valutare in modo adeguato, ai fini del decidere, la circostanza per cui l’associazione appellante, pur avendone fatto espressa richiesta, non fosse stata convocata http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 4 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 dall’amministrazione prima dell’adozione del decreto di revoca (e ciò, in violazione della previsione di cui al comma 2 dell’articolo 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, espressamente richiamato dall’articolo 4 della l. 898 del 1986). 3) Violazione ed errata applicazione del Reg. (CEE) n. 136 del 22 settembre 1996, articolo 20-quater e del Reg. (CEE) n. 2261 del 17 luglio 1984, in particolare articoli 2, 3, 5 e 11 – Carenza di presupposti – Eccesso di potere – Sviamento – Difetto di motivazione. La sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma per avere ritenuto legittima la revoca del riconoscimento sulla base di due (rectius: tre) presupposti: 1) l’asserita “assenza di idoneità organizzativa in capo all’associazione”; 2) la ritenuta “carenza di adeguati controlli circa la legittima titolarità dell’aiuto in capo ai diversi associati”; 3) la ritenuta “totale opacità nella gestione delle risorse finanziarie assegnate, in base a fondi comunitari, per il funzionamento dell’associazione”. Al contrario, laddove l’Amministrazione appellata prima e il T.A.R. poi avessero esattamente interpretato ed applicato la pertinente normativa nazionale e comunitaria (e segnatamente il Regolamento (CEE) n. 136 del 22 settembre 1996 e il Regolamento (CEE) n. 2261 del 17 luglio 1984) avrebbero necessariamente dovuto concludere nel senso dell’insussistenza delle condizioni per disporre l’avversato provvedimento di revoca. Si è costituita in giudizio la Agecontrol s.p.a., la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello. Alla pubblica udienza del 12 luglio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 5 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 un’associazione di produttori olivicoli deputata allo svolgimento di pratiche amministrative per conto dei produttori avverso la sentenza del TAR della Puglia – Sezione staccata di Lecce con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, che aveva disposto la revoca del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CEE) 2261/84. 2. L’appello è infondato. 3. Il primo motivo di appello (con cui si è osservato che i primi Giudici avrebbero omesso di considerare che la notifica del provvedimento di revoca fosse intervenuta in un momento successivo a quello dell’inizio della campagna olearia 1995/1996) non può trovare accoglimento. 3.1. Al riguardo è dirimente il richiamo al testo del paragrafo 3 dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2261/1984 (richiamato in premessa) secondo cui, laddove vengano meno le condizioni richieste per il riconoscimento o la struttura di una organizzazione non consenta di verificare la produzione dei suoi membri, “l'autorità competente procede senza indugio e comunque prima dell'inizio della campagna successiva [i.e.: prima del 1° novembre dell’anno di riferimento, n.d.E.] alla revoca del riconoscimento e comunica tale decisione alla Commissione”. La disposizione appena richiamata rende palese che, anche a voler ritenere il carattere perentorio del termine in tal modo fissato, la perentorietà sarebbe riferibile unicamente all’adozione del provvedimento di revoca, mentre la circostanza per cui la notificazione o comunicazione sia intervenuta solo in un momento successivo non incide sulla validità dell’atto in quanto tale, incidendo unicamente sul momento di acquisto dell’efficacia nei confronti del destinatario (in tal senso: l’articolo 21-bis http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 6 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 della legge 241 del 1990, nel testo introdotto dall’articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15). 3.2. Ancora con il primo motivo di appello, l’associazione A.I.P.O.P. ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui i primi Giudici avrebbero omesso di rilevare la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 898 del 1986, secondo cui “all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , con le seguenti modificazioni: a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento”. In particolare, nel caso di specie risulterebbero abbondantemente superati i termini di legge in ordine al termine massimo per notificare gli estremi della violazione. Ciò, in quanto i tre controlli ispettivi effettuati nei confronti dell’appellante si erano svolti fra il 13 settembre del 1993 e il 13 giugno 1994, mentre la comunicazione relativa al rapporto della prima visita ispettiva era avvenuta solo con nota in data 13 marzo 1995. 3.2.1. Il motivo non può trovare accoglimento. In primo luogo risulta in atti che i rappresentanti dell’A.I.P.O.P. avessero avuto piena e tempestiva conoscenza del contenuto dei verbali ispettivi relativi alle visite effettuate fra il settembre del 1993 e il giugno del 1994 (ed infatti, l’ Agecontrol ha rilevato al riguardo – con affermazione non contestata da controparte – che i verbali in questione siano stati controfirmati su ciascuna pagina dai rappresentanti dell’associazione http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 7 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 appellante). 3.2.2. Ma il motivo in questione è infondato anche sotto diverso profilo. In particolare, l’articolazione di tale motivo sembra presupporre che il termine di legge per procedere alla notificazione della violazione (pari, rispettivamente, a novanta giorni ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della l. 689 del 1981 e a centottanta giorni ai sensi del comma 1, lettera a) della l. 898 del 1986) debba coincidere con il momento in cui l’amministrazione procedente (ad es.: attraverso accessi ispettivi, come nel caso di specie) abbia acquisito gli elementi fattuali idonei a supportare la contestazione di specifiche violazioni. Ebbene, l’approccio in questione risulta in contrasto con il condiviso orientamento secondo cui in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il ‘fatto’ nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione; compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 8 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo (in tal senso: Cass. Civ., I, 4 febbraio 2005, n. 2363; similmente: Cass. Civ., II, 16 settembre 2010, n. 19591). Ebbene, riconducendo i princìpi appena enunciati alle peculiarità del caso di specie, si osserva che il motivo di appello non può trovare accoglimento in quanto l’appellante non ha fornito alcun elemento atto ad inferire che l’accertamento della violazione (e non anche l’acquisizione dei fatti sottostanti, nella loro materialità) fosse avvenuto prima del centottantesimo giorno dalla notificazione del rapporto della prima visita ispettiva. A fortiori, non è stato acquisito in atti alcun elemento dal quale si possa inferire che l’Amministrazione procedente abbia impiegato un tempo più che congruo per acquisire gli elementi idonei a formulare una circostanziata contestazione. 4. Con il secondo motivo di appello, come si è anticipato in premessa, l’associazione appellante lamenta che i primi Giudici avrebbero omesso di valutare in modo adeguato, ai fini del decidere, la circostanza per cui l’associazione appellante, pur avendone fatto espressa richiesta, non fosse stata convocata dall’amministrazione prima dell’adozione del decreto di revoca (tanto, in violazione della previsione di cui al comma 2 dell’articolo 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, espressamente richiamato dall’articolo 4 della l. 898 del 1986). 4.1. Il motivo non può trovare accoglimento. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 9 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 4.1.1. In primo luogo si osserva al riguardo che l’Agecontrol (con deduzione non contestata dall’associazione appellante) ha eccepito che con nota del 29 novembre 2004 l’Amministrazione aveva comunicato al legale rappresentante dell’A.I.P.O.P. la propria disponibilità a tenere il richiesto incontro, senza – tuttavia – ottenere alcun riscontro dall’associazione appellante. 4.1.2. Ad ogni modo, al riguardo si osserva che, secondo un condiviso orientamento, la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti in proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’Autorità amministrativa, ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (in tal senso: Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786). Si tratta di un orientamento certamente applicabile anche al caso – che qui rileva – in cui la mancata audizione personale dell’interessato non debba essere valutata nell’ambito di un’opposizione avverso ordinanzaingiunzione ai sensi dell’articolo 22-bis della l. 689, cit., bensì nell’ambito di un giudizio amministrativo di impugnazione avverso i provvedimento di revoca del riconoscimento il quale sia intervenuto all’esito di un procedimento le cui fasi essenziali restano scandite –mutatis mutandis – dalle disposizioni e dai princìpi di cui alla l. 689 del 1981. Ebbene, impostati in tal modo i termini generali della questione, si osserva che la mancata audizione personale dei rappresentanti dell’associazione appellante non possa in alcun modo determinare l’illegittimità ovvero la caducazione del richiamato provvedimento di revoca, atteso che – per le http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%2…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 10 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 ragioni che di seguito saranno esposte – all’esito del presente giudizio non può che essere confermata la correttezza degli atti con cui la richiamata revoca è stata disposta. 5. Con il terzo motivo di appello, come si è detto in premessa, l’associazione appellante chiede che la sentenza in epigrafe venga riformata per la parte in cui ha ritenuto legittima la revoca del riconoscimento sulla base di tre presupposti: 1) l’asserita “assenza di idoneità organizzativa in capo all’associazione”; 2) la ritenuta “carenza di adeguati controlli circa la legittima titolarità dell’aiuto in capo ai diversi associati”; 3) la ritenuta “totale opacità nella gestione delle risorse finanziarie assegnate, in base a fondi comunitari, per il funzionamento dell’associazione”. Al riguardo va premesso che, secondo un condiviso orientamento, nel caso di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate (in tal senso: Cons. Stato, VI, 5 marzo 2013, n. 1323; id., VI, 28 settembre 2012, n. 5152; id., VI, 11 giugno 2012, n. 3401). Ebbene, riconducendo il principio in questione alle peculiarità della vicenda di causa, il Collegio ritiene che almeno le ragioni di revoca dinanzi richiamate sub 1) e sub 3) fossero basate su riscontri oggettivi, la cui verifica concreta era di per sé idonea a giustificare in modo autonomo l’adozione dell’avversato provvedimento di revoca. Al riguardo si osserva: - che dalla documentazione in atti risulta l’effettiva carenza di un’adeguata http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%2…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 11 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 struttura organizzativa in capo all’associazione, se solo si pensi che, a fronte di soli 4 dipendenti (uno ogni 4.392 soci), l’associazione disponeva di ben 31 collaboratori esterni, i quali comportavano un esborso annuo pari a circa 130 mila euro l’anno; - che in sede ispettiva erano state rinvenute presso i locali dell’associazione numerose pratiche relative all’attività della ‘Veneta Assicurazioni’, di cui era titolare il legale rappresentante dell’associazione appellante. La circostanza in parola sembra testimoniare in modo univoco il fatto che – a tacere d’altro – il legale rappresentante in questione avesse operato con una impropria quanto grave commistione fra un’attività commerciale (peraltro, legittimamente esercitata) e l’attività di gestione dell’organizzazione dei produttori di cui al Regolamento (CE) n. 2261/1984. Si tratta di elementi di per sé idonei a supportare l’accusa di opacità nella gestione, che ha rappresentato uno dei presupposti fondanti del provvedimento di revoca impugnato in primo grado. Vero è che – come eccepito dalla Difesa dell’appellante – la normativa comunitaria non impedisce in radice l’utilizzo di collaboratori esterni per lo svolgimento delle attività di cui al più volte richiamato regolamento del 1984. Tuttavia, sembra che gli elementi riscontrati in sede di visita ispettiva in ordine alle modalità organizzative e gestionali dell’associazione appellante si ponessero in netto contrasto con le disposizioni comunitarie le quali impongono - per un verso - di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata per l’esecuzione dei compiti affidati e – per altro verso – di dotarsi del personale qualificato per l’esecuzione dei medesimi compiti. Sotto tale aspetto, la sentenza in epigrafe è meritevole di conferma laddove ha ritenuto la complessiva congruità dell’operato dell’Amministrazione http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%2…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 12 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 appellata, per avere quest’ultima inferito che le concrete modalità organizzative e gestionali dell’associazione appellata (e la richiamata, incongrua commistione di attività) comportassero che la remunerazione del personale impiegato anche nelle attività commerciali dell’agenzia assicurativa fossero remunerate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo dei fondi comunitari destinati all’attività di organizzazione dei produttori olivicoli. Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione al fatto che i contributi comunitari percepiti per l’esercizio della richiamata attività fossero di ammontare non elevatissimo (pari, a quanto viene riferito, a circa ventimila euro l’anno), dal momento che ciò che rileva ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca è l’esistenza in se di una condotta gravemente violativa del richiamato canone di adeguatezza organizzativa. 6. Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso in epigrafe deve essere respinto. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Vito Carella, Consigliere http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%2…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 13 di 14 N. 09493/2009 REG.RIC. 17/02/14 15:00 Claudio Contessa, Consigliere, Estensore Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%2…tato/Sezione%206/2009/200909493/Provvedimenti/201305286_11.XML Pagina 14 di 14
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