Equipollenza Dottorato di Ricerca 1. 2. Equipollenza titolo conseguito all’estero Equipollenza dottorato estero ai fini della concessione del congedo straordinario retribuito ai dipendenti pubblici (Legge 476/1984, art. 2) La domanda ed i documenti richiesti (vedi sotto) possono essere inviati per posta o presentati a mano presso il MIUR (Ministero, dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca) -Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio IX Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma Informazioni al seguente indirizzo e-mail: [email protected], oppure al numero 06.9772.7403. 1. Equipollenza titolo conseguito all’estero Alla domanda va apposta una marca da bollo del valore di € 16,00 (alla documentazione va allegata altra marca dello stesso valore che sarà apposta sull'eventuale decreto di equipollenza). Documenti richiesti : certificato di nascita e cittadinanza (autocertificazione per i cittadini italiani e comunitari); diploma o certificato di avvenuto conseguimento di un titolo universitario di secondo livello: italiano (diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale) oppure estero di pari livello riconosciuto equipollente presso una Università italiana (il titolo italiano in copia semplice accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000; il titolo estero in copia autentica accompagnato da copia conforme dell’atto di riconoscimento emesso dall’Università italiana); titolo di dottore di ricerca (diploma o certificato sostitutivo) conseguito all'estero corredato da: -traduzione in italiano; -legalizzazione (se non diversamente previsto da accordi internazionali) rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede l’Università; -dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero competente per il territorio presso il quale ha sede l’Università, dalla quale risulti espressamente: -lo natura giuridica dell’Università estera nel proprio Paese con evidenza della capacità della stessa a rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale; -la durata normale del corso di dottorato frequentato come prevista dall’ordinamento universitario estero (ai fini del riconoscimento tale durata non deve essere inferiore a quella minima di tre anni prevista dalla normativa italiana sul dottorato di ricerca); certificazione dell’Università estera dalla quale risultino i dati salienti del percorso dottorale svolto: denominazione del corso di dottorato, normativa nazionale/universitaria di riferimento, data della prima iscrizione, gli anni accademici di successiva iscrizione, data del conseguimento del titolo, tutte le informazioni utili per determinare lo svolgimento del percorso dottorale; in alternativa può essere inviato il diploma supplement qualora questo contenga, oltre la parte descrittiva del sistema nazionale di studi universitari, anche una sezione che evidenzi i dati salienti del percorso dottorale svolto (come sopra indicati); tesi di dottorato in formato cartaceo o in file pdf su CD che riporti indicazione dell’autore; -la tesi deve essere accompagnata da idonea dichiarazione dell’autore che permetta di rilevarne la corrispondenza al lavoro approvato dall’università presso cui è stato conseguito il titolo di dottorato; a tal fine il richiedente dovrà fornire: -indicazione dell’indirizzo web della repository (dell’università o della biblioteca) nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure -indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l’accesso per la verifica della corrispondenza; - la tesi deve essere accompagnata da idonea traduzione in lingua italiana qualora non sia redatta in una delle lingue comunitarie d’uso più comune; lettera di presentazione di personalità accademiche e della ricerca (direttore di tesi/tutor) nella quale sia evidenziato il carattere scientifico e di originalità della ricerca svolta; curriculum nel quale siano riportati le attività di ricerca e di insegnamento svolte (ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca). *** 2. *** Equipollenza dottorato estero ai fini della concessione del congedo straordinario retribuito ai dipendenti pubblici (Legge 476/1984, comma 2) La concessione del congedo retribuito per la frequenza di un corso di dottorato presso Università estera, ai sensi dell’art. 2 della Legge 476/1984, come modificato dall’art. 19, comma 3, della Legge 240/2010, consegue alla discrezionale valutazione delle singole Amministrazioni pubbliche presso le quali il dipendente richiedente il congedo intrattiene rapporto di lavoro. Come chiarito dal Consiglio di Stato, “ove dalla partecipazione al corso presso università non italiana si intenda trarre il beneficio dell’esonero dalla prestazione lavorativa in relazione rapporto di pubblico impiego in atto” è richiesta apposita valutazione di equipollenza (sentenza 5066/2007 - Reg. Dec. N. 5279 anno 2002). Tale valutazione è svolta dal MIUR su richiesta dell’Amministrazione del dipendente. La richiesta di valutazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti: - dichiarazione dell’Organo diplomatico-consolare italiano competente per il territorio ove ha sede l’Università estera che espliciti -l’appartenenza dell’Università presso cui si segue il percorso dottorale all’Ordinamento universitario del proprio Paese e -la durata minima normale degli studi di dottorato secondo le leggi dello stesso Paese; - certificazione dell’Università presso cui si segue il dottorato dalla quale risulti -la denominazione ufficiale del corso dottorale, -l’iscrizione senza borsa,- la durata prevista degli studi secondo il progetto di ricerca approvato; - presentazione del progetto di ricerca dottorale come approvato dall’organo competente dell’università ove questo sia previsto ai fini dell’ammissione al dottorato.
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