ALLEGATO “B” Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio accompagnamento scuolabus per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia da gennaio 2014 a giugno 2014. (CIG Z0A0C82517) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ART. 1 Oggetto e durata dell’affidamento Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio accompagnamento scuolabus per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia da gennaio 2014 a giugno 2014 . ART. 2 modalità di esecuzione L’accompagnamento è previsto per la scuola dell’infanzia di Villa Campanile e per la scuola dell’infanzia del capoluogo nelle sedi di Piazza Garibaldi e Via Solferino. Scuola dell’infanzia Villa Campanile - Capienza scuolabus: n. 1 scuolabus - 32 posti per bambini - Orari: andata 8.30-9.30 ritorno 15.00-16.00 (11.30-12.30 se non è previsto rientro) - Operatore: n. 1 Scuola dell’infanzia capoluogo - Capienza scuolabus: n. 1 scuolabus - 43 posti per bambini - Orari: andata 9.00-9.50 ritorno 15.10-15.55 (11.45-12.30 se non è previsto rientro) - Operatore: n. 1 Scuola dell’infanzia capoluogo - Capienza scuolabus: n. 1 scuolabus - 43 posti per bambini - Orari: andata 9.00-9.45 ritorno 15.05-15.50 (11.45-12.30 se non è previsto rientro) - Operatore: n. 2. ART. 3 Requisiti operatori. Gli operatori dovranno: - aver assolto l’obbligo scolastico - non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione. E’ fatto obbligo all’associazione appaltante di garantire gli stessi accompagnatori sugli scuolabus: coloro che accompagnano i bambini la mattina dovranno essere presenti sul giro di ritorno. Tali requisiti dovranno essere posseduti anche da eventuali sostituti. ART. 4 Importo dell’appalto L’importo dell’appalto, per l’intera sua durata, risulta pari ad € 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00), di cui € 270,00 non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza. ART. 5 Procedura di gara/Requisiti di partecipazione Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché valida. Possono chiedere di partecipare i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Bando di Gara. ART. 6 Subappalto Non è ammesso subappalto ed è altresì vietata la cessione del contratto, pena la risoluzione del contratto. ART. 7 Carattere del servizio Al servizio, oggetto del presente appalto, viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato. L’appaltatore si impegna a garantire l’espletamento del servizio ai sensi e per gli effetti Legge n° 146/1990 e successive modifiche e integrazioni. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio da parte dell’appaltatore, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale può sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente. L’amministrazione Comunale si riserva di applicare le previste penalità di cui all’art. 21 del presente capitolato. ART. 8 Modalità di gestione e risorse L’aggiudicatario è tenuto, ad assicurare un gruppo stabile di operatori che garantisce la continuità di relazione con gli utenti e con il servizio, in numero idoneo alle esigenze di turnazione e mobilità in merito alle sostituzioni per ferie e malattie. L’eventuale inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da un adeguato periodo di affiancamento al fine di evitare disservizi dovuti alla non conoscenza della realtà operativa. L’aggiudicatario dovrà rimettere l’elenco nominativo degli operatori dei quali dichiara di avvalersi nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto, e dovrà garantire i requisiti di cui all’art. 3. L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente attingere da tale elenco per la gestione del servizio appaltato e dovrà individuare un Coordinatore/Responsabile della gestione del servizio, che svolga le funzioni di: organizzare gli orari del personale, turni, e sostituzioni; coordinamento dei singoli operatori; referente per il Comune a garanzia del raccordo tra aggiudicatario ed Ente, che partecipi ad incontri di verifica indetti dall’Ente stesso; servizi amministrativi/contabili necessari per la gestione del servizio quali tenuta presenze utenti e raccolta dei dati richiesti annualmente dalla Regione. Il personale impegnato nella gestione dei servizi dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione di chi, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo alla mansioni previste o abbia un comportamento non consono all’ambiente di lavoro ed alla particolare tipologia di utenza. L’interruzione del rapporto di continuità degli operatori impegnati dall’associazione, salvo che nel caso di loro comprovata negligenza, potrà essere giustificata solo dalla loro personale ed espressa rinuncia al rapporto. Art. 9 Tutela della salute e della sicurezza L’Impresa è tenuta, sotto la propria esclusiva responsabilità, all’osservanza delle disposizioni di cui alla D.Lgs n. 81/2008, redigendo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ed altri soggetti che svolgono attività all’interno della struttura entro 60 gg dalla comunicazione dell’aggiudicazione il Documento di valutazioni dei rischi in rapporto alle incombenze spettanti all’Appaltatore effettuando le nomine dei RSPP, degli addetti all’emergenza, al pronto soccorso, all’antincendio, l’elezione RSL e relativa comunicazione INAIL, ecc. e il piano antincendio con l’individuazione dei mezzi di prevenzione ed il piano di evacuazione. Dovrà fornire ai propri lavoratori adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e di salute e dotarli di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008). Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. n. 81/2008 e del rispetto di quanto previsto dall’art16 della legge regionale n. 38/2007, l’Appaltatore, prima dell’affidamento del presente appalto si impegna a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale: nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione; nominativo del rappresentante dei lavoratori; requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica; mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire; formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell’appalto; mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l’esecuzione del lavoro oltre che per le misure di primo soccorso, gestione emergenze e lotta all'incendio; dotazione di dispositivi di protezione individuali; numero e presenza media di addetti; numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni; altre informazioni che l’Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta affidamento e comunque prima dell’avvio della esecuzione delle prestazioni contrattuali l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Ufficio Servizi Educativi dell’Ente, il documento di valutazione dei rischi di cui dall’art. 16, comma 1, lett. C, della legge regionale n. 38/2007. L’inosservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di lavoro contenute nel presente articolo, determina l’immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità. In conformità alle previsioni di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 nell’ambito delle attività il personale occupato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento. I costi relativi a tutti gli adempimenti sopra descritti sono a carico dell’aggiudicatario. ART. 10 Requisiti tecnico professionali Per poter ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 la committente richiederà alla affidataria dichiarazioni ai sensi e con gli effetti di cui all'art.76 del D.P.R 445/2000 nella quale verrà richiesto di aver ottemperato agli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, di aver fornito ai propri lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuali, di averli informati, formati ed addestrati alle mansioni ed ai compiti da svolgere, di impiegare maestranze che risultano dal libro unico e regolarmente in possesso di idoneità sanitaria (se necessaria), di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs 81/08, di aver eseguito lavori simili a quelli oggetto dell'appalto negli ultimi tre anni, di essere in possesso dei requisiti tecnici-professionali (R.T. dell'azienda se richiesto); di utilizzare addetti che risultino tecnicamente preparati ed abbiano adeguata esperienza lavorativa per svolgere l'attività appaltata; di aver dotato i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento da esporre. ART. 11 DUVRI Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/08 deve essere redatto prima dell'inizio delle prestazioni del servizio il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza. L'obbligo del rispetto delle leggi di tutela sulla salute e sulla sicurezza restano a carico del prestatore del servizio, ad eccezione degli obblighi imputabili alla proprietà, pertanto ad esempio la gestione delle emergenze, i presidi di primo soccorso, per la lotta all'incendio restano a carico del prestatore dei servizi, gli adempimenti inerenti la manutenzione di immobili, di sue parti e di impianti sono a carico della proprietà. Costituisce obbligo per il prestatore del servizio comunicare immediatamente alla proprietà di eventuali pericoli e/o rischi che possono maturare durante la gestione del servizio ed imputabili a immobili ed impianti della committente, così come il committente ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'affidataria eventuali pericoli e rischi che possono manifestarsi. Dovrà essere individuato il datore di lavoro con i compiti e le funzioni definite dal D.Lgs. 81/08 per il prestatore del servizio e di almeno un preposto, figura di riferimento per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi oggetto della presente convenzione. Resta a carico del prestatore del servizio comunicare eventuali variazioni delle figure di cui sopra all'Amministrazione. Questa provvederà a comunicare all'affidataria le corrispettive figure che saranno impegnate a ridurre e gestire i rischi interferenziali. ART. 12 Costi della sicurezza Le parti Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o dell'Erogazione del Servizio, se necessario, ad integrare il proprio “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. 2. Le parti Contraenti dovranno indicare nell’Ordinativo di Fornitura o dell'Erogazione del Servizio i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a Euro 0,00 (zero/00)). 3. I costi di cui al comma 2 saranno a carico della Amministrazione Contraente, che a tal fine li indicano come previsto dal precedente comma 2 nell’Ordinativo di Fornitura o dell'Erogazione del Servizio. Il Fornitore o il Prestatore di Servizi espone con separata evidenza detti costi nella fatturazione, associandoli all’Ordinativo che li ha indicati e per la cui consegna il Fornitore ha sostenuto tali spese. ART. 13 Rispetto del D.Lgs. 196/03 L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 196/03 e sue successive integrazioni ad indicare il responsabile della privacy. In particolare, il Comune di Castelfranco di Sotto, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l’aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati. Esso procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune. In particolare: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare); - non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di 5 giorni; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso predisponendo il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Ai sensi del D.Lgs. 196/03, oltre all’ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per eventuali danni provocati agli interessati in violazione della medesima normativa. ART. 14 Accertamenti Antimafia L’aggiudicatario dell’appalto sarà sottoposto agli accertamenti antimafia previsti dal decreto legislativo 8 agosto 1994 n° 490 e successive modificazioni, contenente le disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994 n° 47 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora i suddetti accertamenti risultassero in contrasto con le previsioni normative, l’aggiudicazione sarà annullata e si procederà a nuova aggiudicazione. ART. 15 Modalità di pagamento Il rimborso spese da erogare all’aggiudicatario avverrà su presentazione di fattura mensile per ciascun servizio, relativamente alle ore effettivamente erogate, che verrà liquidata e pagata entro 90 giorni dal ricevimento, previa verifica sulla regolare esecuzione del servizio nei termini previsti dal presente capitolato d’appalto e della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa come previsto dalla normativa regionale (LRT 38/07). Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.3 L. 13.08.2010 n. 136, modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, l’impresa appaltatrice dovrà assumere su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena “tracciabilità” delle operazioni. Il mancato utilizzo degli strumento che consentono la “tracciabilità” costituirà causa di risoluzione del contratto. L’associazione aggiudicataria dovrà, inoltre, informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto ai sensi dell’art. 24 L.R. 38/07. ART. 16 Garanzie e Responsabilità L’aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa o azione che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascendenza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le eventuali spese sostenute a tale titolo del Comune saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso aggiudicatario. L’aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, al proprio personale, a terzi ed al Comune stesso nel corso dello svolgimento dell’attività. A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà contrarre un’apposita assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, ivi compresi i danni a persone, o cose a qualsiasi titolo trovatesi nell’ambito di esecuzione del servizio o in consegna al gestore a qualsiasi titolo o destinazione. Tale assicurazione di responsabilità civile verso terzi/verso prestatori di lavoro deve essere stipulata espressamente con riferimento al presente appalto e dovrà avere un massimale pari almeno a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) RCT e € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per RCO per ogni sinistro. Il massimale come sopra specificato dovrà riferirsi a ciascun sinistro ed a ciascun anno di durata del contratto. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata in copia integrale originale, all’amministrazione comunale prima della stipula del contratto e resterà presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto. La polizza in oggetto dovrà essere rinnovata di anno in anno per tutta la durata della concessione e le relative quietanze dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze. ART. 20 Controlli La vigilanza del servizio compete al Comune con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni; in particolare, esso si riserva di accedere in ogni momento ai locali destinati al servizio appaltato al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato ed alla migliore utilizzazione di risorse, e si riserva altresì la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio. ART. 21 Penalità Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’aggiudicatario e da questo non giustificato nei termini temporali assegnati, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato in sede di gara, il Comune applicherà all’appaltatore: Una penale pari ad € 250,00 in caso di mancato espletamento del servizio, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggiore danno; Una penale pari ad € 200,00 in caso di inosservanza parziale o totale degli obblighi descritti nel presente capitolato per ogni giorno di ritardo dell’adempimento e sino a cessazione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggiore danno. All’applicazione della penale si procederà previa contestazione scritta all’aggiudicatario, con fissazione di un termine per le eventuali controdeduzioni, nel caso in cui gli elementi giustificativi non vengano forniti nei tempi o non siano ritenuti validi. L’ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell’appaltatore derivanti dal contratto. Mancando crediti o essendo quasi insufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione. In tali casi, dovrà essere provveduto al reintegro dell’importo della cauzione. La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto, a seguito della quale, il Comune potrà aggiudicare l’appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario del presente appalto. ART. 22 Risoluzione del contratto L’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi o comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel progetto di gestione dei servizi presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente, affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro di un’altra ditta per l’espletamento del servizio. Il contratto si intenderà comunque senz’altro risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 1. in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 2. in caso di cessione dell’azienda, cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 3. inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale, a norma del CCNL); 4. gravi e ripetute violazioni alle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata. In caso di risoluzione del contratto resta salva per l’Amministrazione appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l’applicazione delle penali. ART. 23 Domicilio legale e foro di competenza L’aggiudicatario si obbligherà a dichiarare espressamente il proprio domicilio presso la sede municipale del Comune di Castelfranco di Sotto, ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto di appalto e di eleggere per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura il foro di Pisa. ART. 24 Interruzione del servizio In caso di necessità di interruzione del servizio, le parti sono tenute a darne informazione almeno tre mesi prima della data di interruzione. In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dall’aggiudicatario. ART. 25 Norma generale e di rinvio Oltre alle prescrizioni, del presente capitolato, per quanto in esso non previsto, i concorrenti e l’aggiudicatario dell’appalto sono tenuti all’esatta osservanza delle disposizioni e delle norme vigenti per gli appalti di servizi, nonché alle norme del Codice Civile. L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria mentre conseguirà efficacia per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’approvazione della procedura di gara da parte dei competenti organi.
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