COMUNE DI CENE CASA DI RIPOSO PROVINCIA DI BERGAMO ITALIA Piazza Italia n. 14 -24020 CENE Tel. 035/718111 – Fax 035/718087 SERVIZIO AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE, SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO E SERVIZIO DI MASSOFIOSIOTERAPIA PRESSO LA RSA CASA DELLA SERENITA’ DI CENE PERIODO 01/08/2014 – 31/07/2017 CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 1 INDICE Art. 1 NORME APPLICABILI pag. 3 Art. 2 SERVIZIO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE pag. 3 Art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO pag. 3 Art. 4 DURATA DELL'APPALTO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE pag. 6 Art. 5 PERSONALE pag. 8 Art. 6 PERIODO DI PROVA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO pag. 11 Art. 7 CLAUSOLA DI GRADIMENTO E SOSTITUZIONI pag. 11 Art. 8 OBBLIGAZIONI E GARANZIE DELL'AGGIUDICATARIO pag. 11 Art. 9 TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI pag. 12 Art. 10 PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITA’ DI PAGAMENTO pag. 13 Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE, TASSE, IMPOSTE E SPESE pag. 13 pag. 14 Art. 13 INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’ pag. 14 Art. 14 ARBITRARIA SOSPENSIONE E SCIOPERO pag. 15 Art. 15 DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO pag. 16 pag. 16 Art. 17 RISOLZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO pag. 16 Art. 18 REVISIONE PREZZI pag. 17 Art. 19 CONTROVERSIE pag. 17 Art. 20 NORME DI RINVIO pag. 17 Art. 12 MODIFICHE DEL CONTRATTO – VARIAZIONI QUANTITATIVE E QUALITATIVE DEI SERVIZI Art. 16 FALLIMENTO, TRASFORMAZIONE, SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE, MORTE DELL’APPALTATORE Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 2 Premessa. La Casa di riposo – R.S.A. comunale di Cene (di seguito RSA), in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 05/04/2012 ad oggetto “atto di indirizzo in tema di riorganizzazione della Casa di Riposo” e determina a contrattare n. 121 del 16/04/2014 ritiene necessario procedere all’indizione di apposita gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento all’esterno del servizio ausiliario socio assistenziale per un triennio, oltre al servizio di assistenza infermieristica notturna mediante Infermiere professionali ed al servizio di massofisioterapia. L’entità approssimativa del servizio richiesto è indicata al successivo art. 3. Art. 1: Norme applicabili. Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio di Assistenza agli Ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) comunale Casa della Serenità, per prestazioni di cui alla Categoria 25 – CPC 93, 85000000 dell'allegato IIB al D.Lgs. n.163/2006. Tale servizio dovrà essere effettuato sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché delle norme igieniche, di sanità e sicurezza vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato (anche se soci di cooperativa). L’importo triennale presunto dell’appalto è di € 1.408.905,00.= di cui oneri per la sicurezza € 19.809,00.= non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA (se dovuta). L’oggetto del presente appalto di servizi è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Peraltro, il codice suddetto potrà trovare eventualmente applicazione per analogia. Art. 2: Servizio Socio Sanitario Assistenziale. La RSA è una residenza socio-sanitaria-assistenziale di ospitalità permanente che assicura assistenza sanitaria, infermieristica, riabilitativa ed alberghiera e può ospitare n. 50 persone anziane non autosufficienti in modo stabilmente residente. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO Nell'ambito degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia, il servizio da erogare a cura della Ditta/Cooperativa/Cooperativa aggiudicataria agli ospiti come sopra definiti, si configura come servizio di assistenza alla persona finalizzato a rispondere a tutti i bisogni dei singoli ospiti del nucleo piano 1°, oltre al servizio infermieristico notturno e al servizio di massofisioterapia per tutti gli Ospiti della struttura. Le prestazioni da erogare a cura del personale della Ditta/Cooperativa aggiudicataria dovranno rispettare le procedure formalizzate in specifici protocolli operativi già in uso presso la R.S.A. che sono costantemente aggiornati e disponibili per la consultazione in struttura al momento del sopralluogo. Art. 3: Oggetto dell'appalto. Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato: tutte le prestazioni di assistenza alla Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 3 persona degli ospiti e costituite, a titolo di elencazione esemplificativa non esaustiva, da assistenza, controllo, vigilanza, igiene dell’ospite, rifacimento letti ed ogni altra prestazione necessaria per garantire agli stessi un’adeguata assistenza nell’arco delle 24 ore. Dovranno inoltre essere garantite le prestazioni di coordinamento necessarie per gestire in modo adeguato ed efficiente il servizio fornito da tutto il personale addetto al servizio ausiliario socio assistenziale. L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del contratto. La Ditta/Cooperativa deve garantire la disponibilità di ASA (eventualmente OSS per posizioni di coordinamento e controllo) distribuita su 7 giorni, nell’arco delle 24 ore per 365 o 366 giorni all’anno, Infermiere professionale per l'assistenza notturna (dalle ore 21,00 alle ore 6,00), secondo programmazione ed in conformità con i mansionari come definiti dalla normativa vigente e come previsto dai regolamenti, dalle procedure interne e dai protocolli. Dovrà inoltre essere garantito il servizio di massofisioterapia per n. 70 ore al mese. Il monte ore annuo previsto è pari a n. 17.885 ore per prestazioni ASA/OSS, corrispondenti a n. 49 ore/turno, n. 3.285 ore per prestazioni di infermiere professionale corrispondenti a n. 9 ore/notte (da aumentare rispettivamente a n. 17.934/ASA e n. 3.294/IP se calcolati su 366 giorni), e n. 840 ore annue di massofisioterapia. La Ditta/Cooperativa dovrà garantire i servizi all’interno della RSA, secondo quanto previsto dagli specifici protocolli operativi per attività; di seguito si elencano per la RSA le prestazioni principali elencate in via esemplificativa e non esaustiva a) aiuto per alzarsi dal letto e/o coricarsi ogniqualvolta previsto; b) igiene personale; c) vestizione; d) somministrazione dei pasti e aiuto nell’assunzione degli stessi; e) deambulazione corretta; f) aiuto per l’espletamento delle necessità fisiologiche; g) aiuto per la mobilizzazione; h) aiuto e/o accompagnamento negli spostamenti in struttura; i) supporto all’attività di animazione anche nel caso di eventuali progetti di assistenza specifica; j) segnalazione al Servizio Medico e/o infermieristico di qualsiasi cambiamento osservato nelle condizioni dell’ospite e collaborazione con le figure professionali sanitarie infermieristiche e di riabilitazione; k) composizione e cura della salma in caso di decesso dell’ospite; l) raccolta della biancheria personale dell’ospite e piana per indirizzarla al servizio di lavanderia; m) all’occorrenza ripristino delle condizioni di igiene e pulizia di tutti i locali e attrezzature in uso (il servizio ordinario di pulizia viene effettuato da altra Ditta); n) segnalazione di tutte le necessità di manutenzione riscontrate; o) collaborazione, attraverso il referente della Ditta/Cooperativa, con il personale di coordinamento e controllo della Struttura R.S.A., in particolare per la stesura ed aggiornamento del PAI; Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 4 p) pulizia e riordino del letto, comodino, armadio e carrozzina o altro ausilio, secondo le modalità indicate nella procedura. Tali prestazioni dovranno essere svolte tenendo conto che: a) l’igiene personale deve garantire la cura della persona in tutti i suoi aspetti ( bagno completo almeno ogni 7 giorni o al bisogno (lavaggio, asciugatura dei capelli ogni qual volta si rende necessario, barba, depilazione viso, taglio unghie) e sarà assicurata con prodotti e materiale d’uso forniti dalla R.S.A.; b) l’abbigliamento dovrà essere in buone condizioni e rispettoso del senso estetico; c) la mobilizzazione è intesa anche nel senso che gli ospiti vanno sempre alzati quotidianamente (al mattino e al pomeriggio) salvo diversa prescrizione medica contingente e fermo restando i programmi individuali che prevedano una mobilizzazione in senso riabilitativo; d) in caso di bisogno, la chiamata dei servizi sanitari e di pronto intervento deve essere tempestiva ed immediata. Per il personale infermieristico del turno di notte: sorveglianza e assistenza ospiti, controllo parametri, mobilizzazione e tutto quanto previsto dal piano di lavoro in uso e visionabile presso la struttura. Per il servizio di massofisioterpia: esercizi di mobilizzazione attiva e tonificazione individuale e di gruppo deambulazione assistita degli Ospiti esecuzione tecniche di massaggio volte alla cura e prevenzione di problematiche miotensive e vascololinfatiche esercizi di coordinamento manuale, oculo manuale, motoria. Inoltre, la Ditta/Cooperativa dovrà garantire le seguenti prestazioni: Predisposizione, con comunicazione alla Direzione della Casa di Riposo, dei programmi di turnazione complessiva, nonché dei piani di lavoro e dei “percorsi”; Coordinamento con gli organi direttivi della Casa di Riposo per consentire agli stessi gli adempimenti di competenza; Tenere aggiornata la cartella con il programma personalizzato per ogni ospite; Invio semestrale della relazione sull’andamento del servizio. Lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale designato dovrà avvenire nell’ambito di turni orari diurni, notturni, festivi, festivi/notturni. La Ditta/Cooperativa dovrà fornire il personale necessario e si impegna a garantire i turni di servizio necessari per lo svolgimento delle prestazioni richieste. La gestione dei turni di servizio e l'assegnazione del personale al nucleo operativo dovrà avvenire nell'assoluto rispetto dei criteri e delle indicazioni stabilite dal Responsabile della Ditta/Cooperativa, previa comunicazione al Responsabile della RSA. La Ditta/Cooperativa si impegna inoltre a garantire la continuità del servizio, assicurando le sostituzioni dei propri operatori assenti per congedo, malattia od altro. Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 5 All’operatore economico aggiudicatario sarà affidata l’intera gestione del servizio che si svolge sul nucleo al piano primo della struttura per quanto riguarda il servizio Ausiliario Socio Assistenziale, e dell’intera struttura per quanto riguarda il servizio notturno con infermiere professionale e di massofisioterapia. Al fine di consentire all'Amministrazione di porre in atto gli adempimento previsti dalle DD.GG.RR. nn. 7435/01, 12618/03, la Società/cooperativa aggiudicatrice dovrà rendicontare mensilmente, le ore di assistenza effettivamente erogate, suddivise per ogni dipendente. L’aggiudicatario individuerà un “Referente contrattuale” per gli aspetti normativi dell’espletamento del servizio, che si rapporterà costantemente con la Direzione della R.S.A.. Art. 4: Durata dell'appalto. Requisiti di partecipazione A) DURATA L’appalto in oggetto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla concreta immissione del servizio. Qualora il servizio abbia avuto esito positivo e nel caso in cui tale soluzione sia percorribile a livello normativo, a fronte di specifica richiesta scritta, la R.S.A. si riserva altresì la facoltà di rinnovare il contratto al massimo per la durata iniziale dello stesso, alle condizioni economiche pattuite in sede di gara, senza che l’aggiudicatario possa pretendere compensi aggiuntivi o indennizzi di sorta, fatto salvo l’aggiornamento ISTAT. L’Amministrazione comunale si riserva inoltre, a fronte di specifica richiesta, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio, di prorogare il contratto per 6 (sei) mesi, o comunque per il periodo necessario alla conclusione della procedura concorsuale per l’individuazione del nuovo contraente, senza che l’aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. La R.S.A. si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lettere a) e b) del D. Lgs. 163/2006 di procedere all’affidamento di servizi complementari e/ nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto al medesimo soggetto aggiudicatario, a procedura negoziata e senza necessità di ulteriore pubblicazione di bando. In tal caso tali servizi saranno considerati estensione del presente appalto e sottoposti alle medesime condizioni contrattuali. Il ricorso alla suddetta procedura è limitato al triennio successiva alla stipula del contratto iniziale. B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica, nonché osservare le prescrizioni di seguito indicate: in caso di Imprese, iscrizione al registro Imprese della competente CCIAA per la voce: "servizi sanitari e sociali" con gli estremi della stessa, la forma giuridica, la denominazione, la sede legale, con l’indicazione degli organi di amministrazione, delle persone che li compongono e dei poteri a loro conferiti, ovvero per le Imprese straniere non aventi sedi in Italia registro equivalente; in caso di cooperative sociali: autocertificazione o certificato d’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali e all’Albo Prefettizio; Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 6 di essere in possesso di almeno due referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente o idonea dichiarazione secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 163/2006; insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 comma 1, D.Lgs 163/2006; regolarità con le disposizioni dettate dalla legge n. 68 del 12/03/99 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili e s.m. e i.; non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n. 383 introdotto dall’art. 1, comma 2 del d.l. 25.09.2002 n. 210 convertito nella legge n. 266/02 ovvero che i piani di emersione di cui alla legge si sono conclusi; impegno all’applicazione del CCNL di lavoro di settore “servizi socio assistenziali” siglato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative integrati da eventuali contratti provinciali e/o regionali; essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 626/94 e s.m.i. e di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 7 dello stesso D.lgs. per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto; dichiarazione che nei propri confronti non vi è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965; di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 55/1990; insussistenza di sanzione interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001 per reati contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale; insussistenza di sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; essere in possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio oggetto del presente appalto; impegno in sede di aggiudicazione a stipulare polizza assicurativa nei modi indicati all’art 6 del presente Capitolato d’oneri; accettazione integrale e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel presente Capitolato d’appalto e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione ad osservarli in ogni loro parte; aver preso conoscenza di tutti gli elementi che possono avere influito sulla determinazione del prezzo offerto e di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la presentazione dell’offerta; aver realizzato nel triennio 2010/2011/2012 un fatturato medio annuo specifico per il servizio oggetto dell’appalto non inferiore all’importo di € 450.000,00 IVA esclusa; di avere alle dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste, almeno uguale a quello necessario per il funzionamento dei servizi oggetto della gara d’appalto; accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c. 2 del D.P.R. 3.6.1998 N. 252, che i pagamenti saranno corrisposti sotto condizione risolutiva del favorevole esito dell’informazione antimafia, che verrà richiesta alla competente Prefettura, e che, qualora dall’informazione prefettizia dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nel soggetto aggiudicatario, lo stesso verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni ulteriori; di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito o di non avere a proprio carico in atto un procedimento per la di chiarazione di uno stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito o di non versare in uno stato di sospensione dell’attività commerciale; di non avere commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 7 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dell’ articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’operatore economico verrà esclusa dalla procedura di gara o, se già risulta aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. impegno da parte delle A.T.I. in caso di aggiudicazione: di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006. a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale Rappresentante dell’Operatore economico designato quale Capogruppo ai sensi del citato art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006. avere effettuato il versamento del contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pari ad € 70,00 determinato con delibera del Consiglio a partire dal 1 febbraio 2008 in attuazione dell’art 1, commi 6 e 7 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (il mancato versamento sarà motivo di esclusione della gara). Art. 5: Personale. Nell’ambito dell’effettuazione del servizio di cui al presente capitolato si precisano di seguito alcuni requisiti per il personale di cui si avvarrà l'aggiudicatario al fine di espletare le attività oggetto del servizio: a) il personale offerto deve possedere le qualifiche e i titoli richiesti dalla normativa vigente ed essere inquadrato nel rispetto del CCNL di riferimento; b) le cooperative sociali dovranno garantire l’applicazione integrale (in riferimento a salari e periodi reali) degli istituti retributivi e contributivi previsti dalla vigente normativa, validi per la provincia di Bergamo. Verrà riconosciuto l'incremento ISTAT a partire dal mese di gennaio 2016, prendendo a riferimento l’indice ISTAT (FOI) del mese di dicembre 2015. Eventuali aumenti dovuti ai rinnovi contrattuali verranno riconosciuti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, nelle progressioni temporali previste, senza riconoscimento degli arretrati. L'incremento verrà riconosciuto esclusivamente sul costo della remunerazione del personale ASA/OSSI.P. e MASSOFISIOTERAPISTA (evidenziato nella composizione dei costi dell'offerta) per la parte eccedente la quota già assorbita dall’incremento ISTAT applicato. Gli adeguamenti ISTAT successivi alla stipula del CCNL verranno riconosciuti solo per la parte eventualmente eccedente a quanto già riconosciuto per il rinnovo del contratto. c) detto personale è tenuto al rigoroso rispetto del D. Lgs. 196/2003 in tema di norme sulla privacy; d) la Ditta/Cooperativa incaricata deve assegnare ed impiegare per ogni tipologia di prestazione descritta all’art. 3 personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali. L’ operatore economico dovrà inviare a questa amministrazione l’elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica entro 30 giorni dall’inizio del servizio: ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata entro sette giorni all’amministrazione. Il mancato invio dell’elenco nei termini sopra indicati comporterà una penale di euro 100,00 per ogni Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 8 giorno di ritardo. e) la Ditta/Cooperativa deve impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non sono ammessi turnover, se non per cause di forza maggiore, di personale superiori al 20% delle forze presenti. f) il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza all’ operatore economico affidatario per l’espletamento del servizio. g) il personale dell’ operatore economico è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. L’appaltatore ha l’obbligo di assumere tutto il personale attualmente in servizio, dipendenti o soci lavoratori dell’attuale appaltatore, riconoscendo loro il trattamento economico maturato, compresi gli scatti di anzianità maturati e maturandi. A tale scopo l’aggiudicatario deve fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi. In caso di non ottemperanza agli obblighi suddetti, debitamente accertati, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ed all’affidamento dello stesso all’Impresa che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario L’aggiudicatario si impegna: a garantire, in caso di sostituzione del personale impiegato nel servizio, l’affiancamento tra la persona uscente e la persona entrante di almeno 3 (tre) giorni, interamente a proprio carico. a mantenere la più stretta disciplina fra il personale alle proprie dipendenze ed a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico di coloro che si comportassero in modo non corretto, fino all’allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata della RSA;all'istruzione del personale impiegato e all'adeguamento del servizio alle norme imposte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza dei lavoratori; a presentare idoneo programma annuale di aggiornamento da realizzarsi presso la struttura in collaborazione con la direzione, con le modalità esplicitate nell’offerta; ed inoltre: se cooperativa sociale dovrà impegnarsi al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali siglato dalle OO.SS. più rappresentative integrato dal contratto provinciale del maggio 2013 il quale prevede anche che nei cambi di gestione l’azienda subentrante assuma i dipendenti della precedente azienda. Qualora la Ditta/Cooperativa abbia diversa ragione sociale, al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti dei servizi, essa si impegna a riconoscere l’obbligo di assunzione del personale attualmente presente nei servizi oggetto dell’appalto con la relativa anzianità nonché l’applicazione del C.C.N.L. del settore siglato dalle OO.SS. più rappresentative; dovrà garantire l'espletamento dei servizi secondo l'orario di lavoro stabilito dall'Ente, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria; nei confronti del proprio personale l’ operatore economico dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali, siglati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 9 disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia; il personale impiegato per il servizio dovrà indossare idonea divisa sempre pulita “del modello in uso” presso la struttura, con l’indicazione dell’operatore economico appaltatore e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti monouso, calzari, ecc.) e secondo il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) predisposto dall’operatore economico secondo i disposti del D.Lgs. n.626/1994 ed in attuazione del D.Lgs. n.494/1996 e del D.Lgs. 81/2008 e dovrà essere dotato di cartellini marca tempo; il personale addetto dovrà essere sottoposto dall’operatore economico a controlli sanitari che ne attestino l’idoneità; dovrà essere vaccinato contro il tetano, ed essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie. La R.S.A. non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti dell’assuntrice del servizio, la quale ha l’obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali-assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge e secondo i contratti di categoria del territorio; la Ditta/Cooperativa dovrà garantire: a. un numero congruo di operatori per uno standard minimo pari a 17.885 ore annue per il servizio ausiliario socio assistenziale, n. 3.285 ore annue per il servizio notturno con inf. professionale E N. 840 ore annue di massofisioterapia; b. alfine di consentire all'amministrazione di porre in atto gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 7435/2001 la Società/Cooperativa aggiudicatrice dovrà rendicontare mensilmente le ore di assistenza effettivamente erogate, suddivise per ogni dipendete c. un operatore deputato alla programmazione, al coordinamento ed al controllo del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla stazione appaltante entro 10 giorni prima dell’inizio dell’appalto, per relazionarsi con la Direzione della R.S.A.; d. l'appaltatore riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente. Pur tuttavia detto personale deve essere completamente sottoposto alle regole interne della stazione appaltante; e. chiunque, tra il personale stesso, non sia di gradimento della stazione appaltante, per comprovati motivi esternati, debitamente fatti constare, dovrà essere sostituito, a richiesta della medesima; f. lo stesso operatore economico sarà unicamente responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque nell’esecuzione dei servizi o per cause inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento e ad esonerare la committenza da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l’ operatore economico affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, fotocopia autenticata di idonea polizza assicurativa, stipulata con una delle Compagnie di Assicurazione Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 10 indicate nel Decreto del Ministero dell’Industria 15.6.1984, e successive modificazioni, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecato a persone o cose, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00; g. nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la committenza e il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’operatore economico. h. l'Aggiudicatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune a causa della mancata osservanza degli obblighi di cui sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento delle spettanze del personale dipendente nonché del versamento dei contributi assicurativi. Art. 6: Periodo di prova e monitoraggio del servizio. L'appaltatore dovrà iniziare il servizio entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, o nel minore tempo richiesto dalla stazione appaltante per motivi di urgenza e di organizzazione/prosecuzione del servizio. L'inizio del servizio dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto ed indicato dal presente capitolato. La R.S.A./Comune si riserva la facoltà di rendere definitiva l'aggiudicazione del servizio dopo 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore dello stesso, considerando questi mesi quale periodo di prova, in seguito ad accertato buon esito ad insindacabile giudizio della Direzione R.S.A. In caso di esito negativo, l'aggiudicazione sarà revocata con l'affidamento ad altra Ditta/Cooperativa/cooperativa e la Ditta/Cooperativa/cooperativa avrà diritto al pagamento dei canoni per il periodo di prova e per le operazioni eseguite. La R.S.A., nel corso di validità del contratto, effettuerà controlli, secondo necessità, al fine di monitorare e verificare il funzionamento del servizio espletato alla luce dei requisiti proposti dall'aggiudicatario nel progetto presentato in sede di gara, requisiti che dovranno essere garantiti e mantenuti per tutta la durata del servizio, in particolare con riferimento al numero del personale impiegato, alla loro qualifica, al turnover del personale. Art. 7: Clausola di gradimento e sostituzioni. In considerazione della delicatezza dell’oggetto del servizio e delle funzioni richieste, il personale preposto dall'aggiudicatario per concorrere allo svolgimento del servizio dovrà risultare di tutta soddisfazione per la R.S.A., in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche. A tale scopo, l'aggiudicatario si impegna a far visionare il fascicolo personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi, prima della loro entrata in servizio. La R.S.A. si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze (in relazione al profilo professionale o alla condotta lavorativa degli operatori) del personale dell'aggiudicatario in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, la R.S.A. contraente si riserva la facoltà di richiedere alla controparte l’immediata sostituzione. Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 11 Art. 8: Obbligazioni e garanzie dell'aggiudicatario. A completamento ed a specificazione di quanto indicato nell’art. 5, l'aggiudicatario si impegna a: 1. svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente atto a favore degli assistiti dalla R.S.A.; 2. garantire continuità del servizio e immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti richiesti e della necessaria formazione (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni); 3. fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento della convenzione, esonerando la R.S.A. da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale-utente-datore di lavoro (polizza R.C. con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 – art. 5 n. 13). In particolare l'aggiudicatario dovrà garantire che il proprio personale sia tutelato da regolare contratto di lavoro e che il personale stesso sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi, e sia fornito di adeguati dispositivi di protezione individuale, laddove necessari, di attrezzature, ausili e tecnologie innovative che possano coadiuvare e limitare i rischi lavorativi per gli operatori, oltre a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto; 4. sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori, certificate dal medico competente dell'aggiudicatario; la documentazione relativa dovrà essere presentata con cadenza annuale, o secondo la tempistica prevista dalla normativa di riferimento alla R.S.A.; 5. prendere visione del documento redatto dal R.S.P.P. relativo all’art. 3 della legge 123/2007 ex art. 7 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Garantire che il personale, che lavora in turni continuativi articolati sulle 24 (ventiquattro) ore, fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, per consentire il recupero psicofisico, in ottemperanza alle normative contrattuali e/o comunitarie vigenti; 6. garantire l’individuazione di un coordinatore del personale A.S.A.; 7. corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti secondo legge, nonché a dar prova di quanto sopra alla Amministrazione comunale, manlevandola da qualsiasi pretesa in tal senso; 8. fornire le calzature necessarie al personale operante presso i Servizi, conformi a quelle del personale dipendente ed alle normative vigenti in materia di sicurezza; 9. trasmettere, almeno entro 5 gg lavorativi prima della fine del mese, la pianificazione dei turni mensili degli operatori, ed entro il 10 (dieci) del mese successivo la rendicontazione dei turni mensili degli operatori impiegati; 10. eseguire le prestazioni a regola d’arte a proprio esclusivo rischio; 11. fornire al proprio personale idonee divise e cartellini di riconoscimento, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione delle stesse. Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 12 Art. 9: Tutela dei diritti dei lavoratori. L’aggiudicatario si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la sicurezza e la salute del lavoratore, per quanto di competenza, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal, come specificato negli articoli che precedono. La R.S.A. avrà cura che gli ambienti ed i luoghi di lavoro siano rispondenti a quanto necessario per svolgere la prestazione lavorativa, garantendo le condizioni di sicurezza, di salute e di igiene previsti per i luoghi di lavoro. Art. 10: Presentazione fatture e modalità di pagamento. Per il pagamento, l'aggiudicatario provvederà all’emissione, a carico del Comune di Cene di regolari fatture mensili, Partita I.V.A. n. 00240600163, che dovranno contenere tutti i dati atti a consentire la verifica del servizio svolto. Gli importi ammessi al pagamento saranno quelli accertati in base alle effettive presenze registrate nel mese e comunque non superiore al monte ore annuale come indicato all’art. 3 del presente capitolato. I pagamenti, che avverranno nei termini di legge, saranno subordinati, in ogni caso, all'avvenuta verifica delle prestazioni effettivamente svolte da parte del Responsabile della R.S.A.. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture, mediante apposizione del protocollo. Il pagamento delle fatture non contestate libera il Comune di Cene da qualsiasi rivendicazione economica dell’aggiudicatario. Art. 11: Deposito cauzionale, imposte, spese, tasse. Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, dovrà presentare un cauzione provvisoria nella misura del 2% del prezzo posto a base di gara; il beneficiario della cauzione è il Comune di Cene. L’aggiudicatario dovrà costituire a favore del Comune di Cene un deposito cauzionale pari al 10% (diecipercento) dell’importo netto complessivo aggiudicato, secondo le modalità previste dall'art. n. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate, con piena soddisfazione della R.S.A. interessata. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva potranno essere costituite da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa; in questo caso dovranno essere riportati: formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 c.c. - nei riguardi della Ditta/Cooperativa/cooperativa obbligata; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune di Cene. Fideiussione e polizza dovranno avere validità di almeno 3 (tre) mesi oltre la durata del contratto. Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 13 La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione definitiva, il Comune di Cene potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario sulla cauzione provvisoria. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Eventuali riduzioni dell’importo della cauzione obbligheranno l'aggiudicatario a reintegrarne il valore. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta/Cooperativa/cooperativa stessa ed ai diversi Uffici, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti. Tutti gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario dovranno essere effettuati entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. L'I.V.A. resterà a carico del Comune di Cene e l'aggiudicatario dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente. Oltre alla cauzione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d’aggiudicazione. In particolare, l'aggiudicatario dovrà fornire l'elenco nominativo delle figure professionali di cui intende avvalersi per lo svolgimento del servizio, e dovrà comunicare al Comune di Cene qualsiasi variazione riguardante il personale in servizio, provvedendo ad aggiornare l'elenco stesso. Ove previsto dalla normativa, la documentazione richiesta potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge. Qualora l'aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e il Comune di Cene affiderà ad altro concorrente il servizio, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara. In tal caso, l'Amministrazione Comunale incamererà la cauzione prestata e provvederà ad addebitare all'aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. Art. 12: Modifiche del contratto – Variazioni quantitative e qualitative dei servizi Qualora venissero richiesti interventi straordinari non contemplati nel presente capitolato, le condizioni relative saranno di volta in volta concordate fra la RSA e l’aggiudicatario. La stazione appaltante, con un preavviso di 1 mese e qualora la riorganizzazione della struttura lo richieda, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il servizio fino ad un massimo del 20% senza che l’operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o compenso di sorta oltre alle condizioni contrattuali. Art. 13: Inadempienze, risoluzione del contratto e penalità Il Responsabile della R.S.A. avrà la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio con ausilio di incaricati scelti a sua discrezione. Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 14 Ove si verifichino inadempienze, verrà applicata una penale rapportata all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Operatore economico aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. In particolare, la Casa di Riposo applicherà una penale di valore compreso tra un minimo di €. 100,00 ed un massimo di €. 1.000,00 per eventuali inadempienze in relazione alle seguenti fattispecie: ritardo nella copertura di un turno €. 100,00 per ogni turno rimasto scoperto €. 500,00 mancato invio dei dati mensili relativi ai turni di servizio €. 100,00 mancata o ritardata sostituzione di personale assente €. 500,00 La RSA ha diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) abbandono dell’appalto, nel qual caso la RSA potrà rivalersi per i danni subiti oltre che mediante il trattenimento della cauzione versata; b) dopo 2 (due) contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o del presente Capitolato relative al servizio compresi gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori impiegati, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; c) ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; d) in caso di continuata ed accertata non rispondenza del servizio erogato alle caratteristiche previste negli atti di gara (previa contestazione con raccomandata ar); e) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio, ove siano state applicate almeno 3 (tre) penalità, quali (a mero titolo esemplificativo): interruzione del servizio – violazione dei tempi di consegna, notificata regolarmente e non rimossa; f) quando, a carico degli aggiudicatari, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari; g) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; h) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato. In caso di risoluzione del contratto, l’ Operatore economico aggiudicatario è comunque impegnato a proseguire l’incarico, alle medesime condizioni, fino a nuova assegnazione. Art. 14: Arbitraria sospensione e sciopero In caso di arbitraria sospensione del servizio, parziale o totale, da parte dell’operatore economico Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 15 affidatario, la stazione appaltante provvederà a trattenere un importo pari al doppio delle ore non effettuate nel periodo di arbitraria sospensione. Qualora l’arbitraria sospensione dovesse protrarsi per più di una giornata, la stazione appaltante ha piena facoltà di ritenere risoluto di diritto il contratto e conseguentemente a procedere, senza bisogno di messa in mora, all’incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione del servizio in danno dell’ Operatore economico affidatario, a carico del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito, e salva ogni azione che la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di sciopero del personale dell’operatore economico affidatario, la stazione appaltante opererà sulla fattura mensile le trattenute per l’importo corrispondente ai servizi non resi, con gli stessi criteri indicati al 1° comma del presente articolo. All’operatore economico verrà inoltre trattenuto un importo pari alla quota corrispondente al compenso necessario per far eseguire il servizio dal personale dipendente della R.S.A. e/o da altre ditte, comunque acquisite dalla stazione appaltante. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla Legge n° 146 del 12/06/90 per la tutela dei servizio minimi essenziali, trattandosi di Amministrazione Pubblica. Art. 15: Divieto di cessione o subappalto E’ vietato all’aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, la cessione del contratto e qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale del servizio. Articolo 16: Fallimento, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell’appaltatore Nel caso di fallimento dell’operatore economico affidatario, il contratto si intenderà senz’altro risolto fin dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza di fallimento. Nel caso di liquidazione, scioglimento e cessazione dell’operatore economico affidatario, si provvederà ad incamerare in toto la cauzione con eventuale ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, della eventuale maggiore spesa conseguente al nuovo contratto. In caso di trasformazione o fusione dell’ operatore economico aggiudicatario ovvero di cambiamento di ragione sociale, l’ operatore economico dovrà segnalare all’amministrazione ogni evento societario rilevante ai fini della consistenza della stessa, continuando comunque la gestione dell’appalto, purché in caso di fusione, la quota societaria di appartenenza non influisca sulla consistenza originale che diede luogo all’aggiudicazione dell’appalto. In caso di morte dell’appaltatore, l’Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli eredi legittimi di subentrare solidalmente nelle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere immediatamente risolto il contratto stesso. Articolo 17: Risoluzione anticipata del contratto La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, nel caso Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 16 in cui il servizio non venga prestato nel pieno e completo rispetto del presente capitolato d’oneri, senza che l’appaltatore abbia adottato provvedimenti di normalizzazione né controdedotto, entro quindici giorni dalla notifica, argomenti e proposte risolutive. Il Responsabile cui è demandato il compito di accertare la corretta applicazione del contratto, provvede ad accurate e ricorrenti verifiche. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il pagamento viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell’appalto, in misura delle ore effettivamente prestate. Nei casi di risoluzione del contratto per colpa o disdetta dell’affidatario la stazione appaltante incamererà in totale la cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, della eventuale maggiore spesa conseguente al nuovo contratto. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di far ricorso al recesso unilaterale per motivi di pubblico interesse di cui all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 introdotto dalla legge n. 15/2005. Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Il Comune di Cene avrà facoltà di esercitare il recesso anche qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di frode, negligenza o imperizia. Art. 18: Revisione prezzi. I prezzi rimangono fissi ed invariati per il 1° anno di espletamento del servizio, mentre a partire dal 2° anno, con apposita richiesta, l'aggiudicatario può chiedere la revisione dei prezzi con l’applicazione del 75% dell’indice inflattivo ISTAT FOI 3.1 (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – indice generale – variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) dei prezzi al consumo medio dell’anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto. La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa dell’aumento, dovrà essere inoltrata al responsabile della struttura Casa di Riposo. Art. 19: Controversie. Eventuali controversie relative al contratto, che non siano risolte bonariamente ed in sede amministrativa, saranno deferite esclusivamente al Foro giudiziale di Bergamo. In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio, l'aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere l'erogazione del servizio, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia, e fatta salva la possibilità per il Comune di Cene di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. Art. 20: Norme di rinvio. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni vigenti in materia. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato e quelle contenute in qualsiasi atto di trattativa o contrattuale, sarà privilegiata l’interpretazione più favorevole all’Amministrazione comunale. Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 17 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1342, 2° comma del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente capitolato speciale, con particolare riguardo ai seguenti articoli: Art. 3 - Oggetto dell'appalto Art. 6 - Periodo di prova e monitoraggio del servizio Art. 7 - Clausola di gradimento e sostituzioni Art. 8 - Obbligazioni e garanzie dell'aggiudicatario Art. 10 - Presentazione fatture e modalità di pagamento Art. 13 – Inadempienze,, risoluzione del contratto e penalità Art. 15 –Divieto di cessione o subappalto Art. 16–Fallimento, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell’appaltatore Art. 17 – Risoluzione anticipata del contratto Art. 19- Controversie che si intendono quivi integralmente trascritti, dichiarano di approvarle specificamente, reietta sin d’ora ogni reciproca eccezione. Il presente Capitolato Speciale di Gara, che si compone di n. 18 pagine e di n. 20 articoli, è stato approvato e sottoscritto per accettazione incondizionata di quanto in esso contenuto.(opportunità o meno della sottoscrizione pagina per pagina). Da restituire firmato e timbrato per accettazione __________________________________________________________________ 18
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