REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2014, proposto da:
(Omissis), rappresentato e difeso dagli avv. (Omissis), (Omissis), con domicilio eletto
presso (Omissis) in (Omissis), via (Omissis);
contro
Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; U.T.G. Prefettura di Lecce;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Lecce, (Omissis), recante protocollo n.
(Omissis), notificato in data 5/2/2014, con il quale la Questura di Lecce decreta che "la
licenza ed il libretto di porto di fucile per uso caccia, intestati a (Omissis)….sono
revocati", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lecce e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Antonio Cavallari e
uditi per le parti i difensori avv.ti (Omissis) e (Omissis) per il ricorrente e avv. dello
Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
(Omissis) propone ricorso per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia
di Lecce, (Omissis), recante protocollo n. (Omissis), notificato in data 5/2/2014, con il
quale la Questura di Lecce decreta che "la licenza ed il libretto di porto di fucile per
uso caccia, intestati a (Omissis).... sono revocati...", nonché di ogni altro atto
presupposto, connesso e/o consequenziale.
Deduce i seguenti motivi :
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n.241 del 1990 –
sviamento di potere – travisamento dei fatti – difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del R.D. n. 773 del 1931 – eccesso di
potere;
violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – violazione dell’art. 43, ultimo
comma, del R.D. n. 773 del 1931 – carenza di istruttoria – difetto di motivazione;
Conclude per l’annullamento, previa sospensione dell’atto impugnato.
Si costituisce in giudizio l’amministrazione intimata contestando la fondatezza delle
censure sollevate.
All’udienza camerale del 16 aprile 2014, sentite sul punto le parti, l’affare è stato
ritenuto per la decisione con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Il ricorso è infondato.
Il potere di revocare la licenza di porto d’arma si fonda sulla valutazione discrezionale
dell’Amministrazione, in base al disposto degli artt. 11, terzo comma, del R.D. 18
giugno 1931, n. 773 ("Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona
autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono
subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a
risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della
autorizzazione") e 43, secondo comma, dello stesso TULPS ("La licenza può essere
ricusata … a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non
abusare delle armi").
Come chiarito dalla giurisprudenza, basta a tal fine che l’Autorità abbia correttamente
valutato l’inaffidabilità del soggetto titolare della licenza, con il correlato rischio che
della stessa possa farsi un uso improprio (cfr. Cons. Stato – Sez. V, 4 aprile 2011 n.
2081: "Per consolidato orientamento della giurisprudenza, il potere di vietare - o
originariamente, o con revoca di una precedente autorizzazione - la detenzione di
armi nei confronti di chi è ritenuto capace di abusarne, si basa su una valutazione
ampiamente discrezionale, che va esercitata con prevalente riguardo all'interesse
pubblico all'incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento
ipotizzabile in concreto per un eventuale uso delle armi, in riferimento alla condotta ed
all'affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso. Considerato
il carattere preventivo della valutazione, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo
ed accertato abuso da parte dell'interessato, essendo sufficiente che - sulla base di
elementi obiettivi - se ne dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi, o
un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni").
Questa Sezione ha ritenuto che (cfr. la sentenza del 10 ottobre 2012 n. 1654):
<<La sentenza della Corte Costituzionale del 16.12.1993, n. 440, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, 2 comma R.D. 773/1931 nella parte in cui era
posto a carico dell'interessato l'onere della prova della buona condotta, sicché tale
onere è posto a carico della P.A. la quale dispone di una ampia discrezionalità nel
valutare la complessiva personalità del richiedente, apprezzando se lo stesso
possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell'attività autorizzata in
relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di una efficace protezione dei
due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica
(Cons. Stato Sez. III 27-07-2012, n. 4278).
Si tratta quindi di una valutazione rimessa all'ampia discrezionalità
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che deve necessariamente motivare il
proprio eventuale diniego, non basandosi su mere supposizioni, ma su elementi di
fatto direttamente collegati alla persona del richiedente, e quindi sulla base di
deduzioni esenti da illogicità. (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 26-01-2007, n.
719)>>.
Nella specie il giudizio dell’amministrazione in ordine all’inaffidabilità del ricorrente in
ordine all’uso delle armi è fondato sulla detenzione illegale da parte dello stesso di
ben 3029 munizioni ( secondo il verbale di sequestro redatto il 12 novembre 2013), in
violazione di specifiche disposizioni di legge.
Il giudizio in questione appare quindi logico ed immune da irrazionalità.
La fondatezza dell’atto impugnato comporta la reiezione del gravame.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 24/04/2014.