REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE - SEZIONE PRIMA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 783 del 2014, proposto da: (Omissis), rappresentato e difeso dagli avv. (Omissis), (Omissis), con domicilio eletto presso (Omissis) in (Omissis), via (Omissis); contro Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; U.T.G. Prefettura di Lecce; per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Lecce, (Omissis), recante protocollo n. (Omissis), notificato in data 5/2/2014, con il quale la Questura di Lecce decreta che "la licenza ed il libretto di porto di fucile per uso caccia, intestati a (Omissis)….sono revocati", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lecce e di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Antonio Cavallari e uditi per le parti i difensori avv.ti (Omissis) e (Omissis) per il ricorrente e avv. dello Stato G. Matteo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO (Omissis) propone ricorso per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Lecce, (Omissis), recante protocollo n. (Omissis), notificato in data 5/2/2014, con il quale la Questura di Lecce decreta che "la licenza ed il libretto di porto di fucile per uso caccia, intestati a (Omissis).... sono revocati...", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Deduce i seguenti motivi : violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n.241 del 1990 – sviamento di potere – travisamento dei fatti – difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del R.D. n. 773 del 1931 – eccesso di potere; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – violazione dell’art. 43, ultimo comma, del R.D. n. 773 del 1931 – carenza di istruttoria – difetto di motivazione; Conclude per l’annullamento, previa sospensione dell’atto impugnato. Si costituisce in giudizio l’amministrazione intimata contestando la fondatezza delle censure sollevate. All’udienza camerale del 16 aprile 2014, sentite sul punto le parti, l’affare è stato ritenuto per la decisione con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. Il ricorso è infondato. Il potere di revocare la licenza di porto d’arma si fonda sulla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, in base al disposto degli artt. 11, terzo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ("Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione") e 43, secondo comma, dello stesso TULPS ("La licenza può essere ricusata … a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi"). Come chiarito dalla giurisprudenza, basta a tal fine che l’Autorità abbia correttamente valutato l’inaffidabilità del soggetto titolare della licenza, con il correlato rischio che della stessa possa farsi un uso improprio (cfr. Cons. Stato – Sez. V, 4 aprile 2011 n. 2081: "Per consolidato orientamento della giurisprudenza, il potere di vietare - o originariamente, o con revoca di una precedente autorizzazione - la detenzione di armi nei confronti di chi è ritenuto capace di abusarne, si basa su una valutazione ampiamente discrezionale, che va esercitata con prevalente riguardo all'interesse pubblico all'incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento ipotizzabile in concreto per un eventuale uso delle armi, in riferimento alla condotta ed all'affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso. Considerato il carattere preventivo della valutazione, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso da parte dell'interessato, essendo sufficiente che - sulla base di elementi obiettivi - se ne dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi, o un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni"). Questa Sezione ha ritenuto che (cfr. la sentenza del 10 ottobre 2012 n. 1654): <<La sentenza della Corte Costituzionale del 16.12.1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, 2 comma R.D. 773/1931 nella parte in cui era posto a carico dell'interessato l'onere della prova della buona condotta, sicché tale onere è posto a carico della P.A. la quale dispone di una ampia discrezionalità nel valutare la complessiva personalità del richiedente, apprezzando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell'attività autorizzata in relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di una efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (Cons. Stato Sez. III 27-07-2012, n. 4278). Si tratta quindi di una valutazione rimessa all'ampia discrezionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che deve necessariamente motivare il proprio eventuale diniego, non basandosi su mere supposizioni, ma su elementi di fatto direttamente collegati alla persona del richiedente, e quindi sulla base di deduzioni esenti da illogicità. (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 26-01-2007, n. 719)>>. Nella specie il giudizio dell’amministrazione in ordine all’inaffidabilità del ricorrente in ordine all’uso delle armi è fondato sulla detenzione illegale da parte dello stesso di ben 3029 munizioni ( secondo il verbale di sequestro redatto il 12 novembre 2013), in violazione di specifiche disposizioni di legge. Il giudizio in questione appare quindi logico ed immune da irrazionalità. La fondatezza dell’atto impugnato comporta la reiezione del gravame. Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati: Antonio Cavallari, Presidente, Estensore Patrizia Moro, Consigliere Roberto Michele Palmieri, Referendario DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 24/04/2014.
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