Provincia di Pordenone

REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 149 del 25/06/2014 Determinazione nr. 1610 del 25/06/2014
OGGETTO: DPR n. 59/2013
Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: FRIULANA
CALCESTRUZZI S.P.A. Sede impianto: via Chiaradia, 16 Fontanafredda (PN) Codice
pratica: 160/F/2013 SUAP 175/2013
IL DIRIGENTE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A., con sede legale in via Carlo Morelli,
14 in comune di Gorizia ed operativa in via Chiaradia, 16 in comune di Fontanafredda
(PN), nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica.
L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:
o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque meteoriche che
dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di
competenza provinciale;
o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate
alle domestiche, di competenza comunale.
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Fontanafredda in data 20/12/2013
acquisita al protocollo provinciale n°2013/89874;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico
2013/9.2/117;
- sono stati assolti i diritti di bollo;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R.
59/2013.
Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:
- comunicato, con nota prot n.2014/32479, l’avvio del procedimento
- indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad
esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR
59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013.
La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti:
- ha richiesto integrazioni documentali, inviate dallo SUAP il 29/05/2014 e registrate
al prot. n° 2014/41323;
- si è conclusa con parere favorevole in data 17/06/2014.
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2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa
dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, da:
- Provincia di PN (autorità competente);
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone;
- Comune di Fontanafredda Ufficio Ambiente.
La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono state
ritenute adeguate per l’espressione del parere.
3. Istruttoria
4. Normativa
5. Motivazione
L'attività svolta dalla Società in località Casut del Comune di Fontanafredda consiste
in un impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo.
L’impresa FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A. chiede in particolare:
- il rinnovo dell’autorizzazione autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque
meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici,
di competenza provinciale;
- la ricomprensione dell’autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque
reflue assimilate alle domestiche, rilasciata dal comune di Fontanafredda con
autorizzazione rinnovata in data 31.05.2004 prot. n. 12775.
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo
23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008;
- Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sul parere favorevole espresso dalla
Conferenza di Servizi che si basa sul:
•
del parere favorevole rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA con
nota pervenuta il 27/02/2014 ed assunta al protocollo n°2014/18460;
•
dell'atto di assenso con prescrizioni rilasciato dal Comune di Fontanafredda in
sede di prima riunione della CS;
•
del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio Tutela e uso risorse
idriche della Provincia di Pordenone in merito all'autorizzazione agli scarichi di
acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate non recapitanti
in pubblica fognatura.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di
procedimentale
Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012
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relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio
Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia.
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Fontanafredda
Dott.ssa SILVIA CIGANA.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Decisione
Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a
favore dell’impresa FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A., con sede legale in via Carlo
Morelli, 14 in comune di Gorizia ed operativa in via Chiaradia, 16 in comune di
Fontanafredda (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque meteoriche che
dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di
competenza provinciale, I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate
da ARPA) sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate
alle domestiche, di competenza comunale, I limiti e le prescrizioni sono
riportati nell’Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente
possedute dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma
6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del
provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il
rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del
D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come
sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o
organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque
applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle
competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di
prevenzione incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non
modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di
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pianificazione e programmazione di settore;
nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela
della salute pubblica e dell'ambiente;
o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
amministrative, o altre verifiche.
4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o
modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite
lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione
dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità
competente.
7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga
necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o
revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla
specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste
dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si
richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla “regolarità tecnica”.
o
o
4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può
presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente
autorizzazione.
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ALLEGATO A –
Autorizzazione agli scarichi di acque industriali e meteoriche di dilavamento
potenzialmente contaminate non recapitanti in pubblica fognatura.
Documenti
Il Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate ha esaminato tutta la documentazione pervenuta con l’istanza e le
integrazioni. Nello specifico l’istruttoria tecnica è riferita ai seguenti file:
Allegati alle integrazioni del 25.02.2014:
- acqua_ 1_5_6 pdf.p7m – Relazione tecnico – illustrativa;
- acqua_ 1–7 pdf.p7m – Dichiarazione relativa alle condizioni di deroga;
- acqua_ 1–8 pdf.p7m – Estratto di mappa catastale, scala 1:2000;
- acqua_ 1–9 pdf.p7m – Estratto C.T.R., scala 1:5000;
- acqua_ 1–10 pdf.p7m – Tavola 1 – Planimetria degli scarichi, scala 1:200;
Allegati alle integrazioni del 19.03.2014:
- Allegato_1-Acque 19.03.14.pdf
Allegati alle integrazioni del 29.05.2014:
- Acqua_1_6_c_1.pdf.p7m – Pozzetto d’ispezione scarico nr. 1;
- Acqua_1_6_c_2.pdf.p7m – Pozzetto d’ispezione scarico nr. 2;
- Dichiarazione Vuk divieto scarico sostanze punto 2.1 23.05.14.pdf.
Istruttoria:
Presso l’insediamento si effettuata la produzione di calcestruzzo;
le acque che generano lo scarico, di competenza provinciale sono quelle che derivano da:
a) reflui domestici da lavandini, trattati in vasca condensa-grassi e acque meteoriche di dilavamento provenienti
dalla zona nord del piazzale;
b) acque meteoriche di dilavamento della zona Sud del piazzale;
le acque meteoriche di dilavamento di cui alla lettera a) vengono convogliate ed inviate, unitamente alle acque
reflue domestiche, previa sistema di trattamento allo scarico finale indicato con la dicitura “scarico 1” nella
planimetria tav. 1.1v;
le acque di cui alla lettera b) dopo relativo trattamento vengono inviate allo scarico finale indicato con la dicitura
“scarico 2” nella medesima planimetria;
le acque del piazzale anteriore che non confluiscono allo scarico 2 vengono inviate al ciclo produttivo;
Con la lettera “I” sono indicati i pozzetti d’ispezione posti subito a monte dei relativi punti di scarico (tav. 1. di data
dicembre 2013);
entrambi gli scarichi avvengono su fossato stradale (suolo).
Gli scarichi delle acque reflue possono avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. deve essere rispettato per gli scarichi (n. 1 e 2) il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze
indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall’art. 103 c. 3 del
decreto medesimo;
b. deve essere rispettato, per lo scarico n. 1, il rispetto dei limiti di tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del
D.Lgs. 152/06 e, in tempo asciutto, il rispetto della disciplina prevista per gli scarichi domestici dal D.P.G.R.
n. 384/82;
c. deve essere rispettato, per lo scarico n. 2, il rispetto dei limiti di tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del
D.Lgs. 152/06 per i parametri COD, Solidi sospesi totali e Cromo totale;
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d. tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il
controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla parte
terza);
e. vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui, nei pozzetti di campionamento posti subito a monte degli
scarichi finali, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui
parametri idrocarburi totali, COD, Solidi sospesi totali e Cromo totale;
f.
i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione
dell’Autorità di controllo presso la Ditta;
g. le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della
presente autorizzazione, non devono immettere nell’ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da
lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
h. le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere
mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l’altro la periodica asportazione dei
fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
i.
i dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche devono essere spurgati con la periodicità prevista
dalla DCIA 04.02.1977 nel rispetto della normativa in materia e devono essere tenuti in buono stato di
efficienza e manutenzione;
j.
è fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non
appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
Osservazioni/suggerimenti:
•
annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di
controllo effettuate da personale interno ed esterno all’azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque;
la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a
disposizione dell’autorità di controllo presso l’azienda;
•
predisporre, per il personale addetto all’impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle
apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
•
prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la
protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di
emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali
l’autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
•
dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all’intercettamento, prima dello scarico,
del flusso inquinante di cui al precedente punto.
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ALLEGATO B – Autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche
Soggetto competente: Comune di Fontanafredda
Acque da autorizzare:
•
Le acque da autorizzare sono del tipo “reflue domestiche e assimilate”.
Le acque dopo trattamento vengono successivamente convogliate in un pozzo di raccolta e poi allontanate
in un sistema di dispersione per sub-irrigazione.
Acque da non autorizzare:
•
le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati vengono convogliate nel fosso
interpoderale e nel fosso lungo la strada comunale di Via Chiaradia.
Prescrizioni
a. limiti da rispettare per lo scarico: lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche non dovrà
superare, anche temporaneamente, i limiti indicati nelle tabelle 4 “Limiti di emissione per le acque reflue
urbane ed industriali che recapitano sul suolo” e 5 “Sostanze per le quali non possono essere adottati
limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico
in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico del suolo” dell’allegato 5.2 alla parte terza del D. Lgs
3.4.2006, n. 152, fermo restando il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1
dell’allegato 5). Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’organo di controllo;
b. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il
controllo, con le modalità attualmente previste dal D. Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla
Parte Terza);
c. la fossa settica dovrà essere vuotata almeno 1 volta per anno, salvo maggior frequenza in caso di
necessità, da effettuare a cura di ditta specializzata;
d. è fatto sin d’ora obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di
fognatura, non appena sia realizzato siffatto servizio pubblico, separando le acque meteoriche da quelle
reflue domestiche prima dell’immissione nella condotta.
Pordenone, lì 25/06/2014
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO CRISTANTE
CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M
DATA FIRMA: 25/06/2014 06:20:42
IMPRONTA: 809DDF14D967A8262E74FBFA86B021CCD297BFE1865BE39D1F89DC9CF5BC30C6
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