Civile Sent. Sez. 5 Num. 1266 Anno 2014 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: IOFRIDA GIULIA SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege - ricorrente contro Colombo Claudio - intimato - avverso la sentenza n. 10/46/2010 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29/01/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per guanto di ragione. Ritenuto in fatto L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di Colombo Claudio (che non resiste con Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 22/01/2014 controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sez. n. 46, depositata in data 29/01/2010, con la quale - in una controversia concernente l'impugnazione di un provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, emesso, in relazione ad un bene mobile registrato (autovettura di proprietà del Colombo), sulla base di tre cartelle di pagamento - è stata confermata la decisione n. 369/36/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso del contribuente, fondato sull'illegittimità della pretesa di pagamento delle somme portate da una delle cartelle esattoriali (in quanto già oggetto, prima della comunicazione del preavviso di fermo di uno sgravio parziale, con pagamento, da parte del contribuente, della differenza non annullata) e dalle altre due cartelle (in quanto già oggetto di condono, ex art.12 1.289/2002, illegittimamente negato dall'Ufficio, come eccepito dal contribuente, stante il versamento, da parte del contribuente, della sola prima rata ed il conseguente mancato pagamento integrale delle somme residue dovute dal medesimo alla scadenza di legge). La C.T.P. aveva quindi annullato l'atto impugnato, ordinando all'Agenzia delle Entrate di Milano 4 di iscrivere a ruolo i saldi dei condoni al fine del loro perfezionamento. In particolare, i giudici d'appello, rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate da Equitalia e dall'Agenzia delle Entrate, di non impugnabilità del provvedimento di fermo amministrativo e di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia, hanno sostenuto che, con riguardo alle somme 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale i portate dalle due cartelle oggetto di condono, doveva ritenersi illegittima la revoca del condono, per decadenza del contribuente, atteso che "il mancato pagamento da parte del contribuente del saldo del condono nel termine di legge, peraltro, dopo avere tempestivamente versato la ben più consistente rata pari all'80 96 del dovuto, non può ritenersi comportare la decadenza del beneficio che volta intervenuta adesione del contribuente alla proposta di pagamento della prima rata, con versamento del corrispettivo", stante l'analogia con la fattispecie di cui all'art.16 1.289/2002 ed essendo inoltre pacifico che il Colombo aveva già versato l'ultima rata del condono dopo il deposito della sentenza di primo grado. Considerato in diritto. L'Agenzia ricorrente lamenta, con il primo ed il terzo motivo, vizi di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 12 1.289/2002, per avere i giudici d'appello ritenuto illegittima la revoca del condono per decadenza del contribuente, malgrado il pacifico ritardato pagamento delle rate successive alla prima, e 49 e 86 DPR 602/1973, essendo stato ritenuto illegittimo il fermo amministrativo, fondato su titoli esecutivi, pur in presenza di un incontestato residuo debito erariale non estinto dal contribuente. L'Agenzia invoca poi la nullità della sentenza per un error in procedendo, in violazione dell'art.112 c.p.c., l' ultrapetizione, avendo i giudici tributari affermato l'illegittimità del preavviso di fermo anche perché una delle cartelle 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale deve ritenersi operativo per entrambe le parti, una esattoriali era stata epoca antecedente", "parzialmente sgravata in in difetto di specifica doglianza sul punto del contribuente. La prima censura è fondata. Questa Corte ha già affermato che "In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel definizione dei carichi_ inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria, 4 è, pertanto Corte di Cassazione - copia non ufficiale disciplinare una speciale procedura per la condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l' omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente." (Cass.20746 e 24316/2010; ). Si tratta di principi in linea con quanto affermato da questa Sezione, sul similare condono clemenziale del 2010. In particolare, con la seconda si è ribadito che, in ragione del carattere eccezionale del condono previsto dall'ari. 9 bis ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo. Detti principi di diritto trovano fondamento nella strutturale distinzione tra condono premiale e condono clemenziale, delineata nella decisione n. 8353 del 2007, ed estensibili anche alla sanatoria speciale prevista dall'art. 12. Pertanto non può ritenersi applicabile il principio, da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui ilcontribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre, in caso di mancato versamento delle rate successive, si procede ad iscrizione a 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale ex art. 9 bis, nelle pronunzie nn. 20745 e 20966 ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali. Il secondo motivo del ricorso è invece quanto, risultando dalla stessa sentenza della C.T.R. qui impugnata (pagg. 1 e 4) che già i giudici di primo grado avevano rilevato come il contribuente si dolesse del fatto "che una delle tre cartelle di pagamento era stata parzialmente sgravata dall'Ufficio e per la differenza non annullata era stato effettuato il pagamento del dovuto", l'Agenzia ricorrente avrebbe dovuto indicare che anche detta statuizione (vale a dire l'annullamento dell'atto, il fermo amministrativo, anche per la parte di debito erariale relativo alla cartella n. 06820060202534513000) di primo grado aveva formato oggetto di appello, mentre si è limitata in questa sede ad invocare un vizio di ultrapetizione della sentenza della C.T.R.. Il terzo motivo è infondato. Già questa Corte a Sezioni unite (n. 10672/2009) ha affermato che "Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile tributario in guanto atto innanzi al giudice funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale inammissibile, per difetto di autosufficienza, in del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva". Invero, il preavviso di fermo - istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvedere a rendere operativo il fermo nell'ipotesi di persistente inadempimento, "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo". Pertanto, il preavviso è l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo e si colloca all'interno di una sequela procedimentale emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale volta ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario, svolgendo una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora, nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso esso costituisce un atto impugnabile, malgrado esso non compaia contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (v. Cass. nn. 21045 del 2007, 27385 del 2008). Ne consegue che l'esistenza di uno sgravio parziale su una delle cartelle incideva sulla legittimità della procedura intrapresa, con riguardo alla legittimità sostanziale della pretesa tributaria, e poteva formare oggetto di doglianza del contribuente attraverso l'impugnazione. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, limitatamente al primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della C.T.R. della Lombardia, che 8 Corte di Cassazione - copia non ufficiale esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Quinta sezione civile, il 27/11/2013. Corte di Cassazione - copia non ufficiale Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
© Copyright 2024 ExpyDoc