Allegato alla determinazione dirigenziale IP N 6546/2014 Bologna, 18 novembre 2014 Al Direttore di Settore Alle Posizioni organizzative Ai Responsabili del procedimento Alle Imprese interessate Oggetto: CIRCOLARE IN MERITO AD ALCUNE NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI SCREENING E VIA E RELATIVE ISTRUZIONI OPERATIVE. Il campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA, effettuata per mezzo della procedura cosiddetta di screening, è stato modificato per effetto della conversione in legge del DL n. 91 del 24/06/2014 avvenuta con L. n.116 del 20/08/2014, contenente varie disposizioni urgenti anche per l'efficacia dell' azione pubblica e la semplificazione amministrativa in materia di tutela dell'ambiente, nonche' per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In particolare, è previsto che i progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 sono sottoposti a screening caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V, in attesa della entrata in vigore di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da assumere previa intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni Province autonome e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che definisca i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento di tali progetti alla procedura di screening sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (art. 6 comma 7 lettera c, come modificato dall'art 15 del decreto legge nel testo coordinato con la legge di conversione). Si ritiene che, nella concreta applicazione “caso per caso” della norma, tra i progetti di opere rientranti per tipologia nel suddetto Allegato IV e negli allegati B.1, B.2, B.3 della L.R. 9/1999 s.m., ma di dimensioni inferiori alle soglie predefinite, vi possano essere casi che per caratteristiche, dimensioni, localizzazione degli stessi e per assenza di impatti potenziali significativi, possano essere esclusi dall'applicazione della procedura di screening, tenuto conto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, senza compromissione della applicazione della normativa comunitaria sulla VIA al momento non ancora recepita. Al fine di orientare gli operatori nelle more dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale si stabilisce che, in caso di progetti di nuovi impianti appartenenti alle tipologie di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. 9/1999 s.m., aventi soglie inferiori a quelle ivi previste, qualora sia presentata domanda di autorizzazione a questa Amministrazione, oltre alla documentazione prevista dalla legge per la tipologia di autorizzazione richiesta, a pena di improcedibilità della domanda dovrà presentare, unitamente a quest'ultima: ● l'esito della procedura di screening, se effettuata; ● oppure in alternativa una relazione, sottoscritta da professionista qualificato, nella quale siano chiaramente ed esaurientemente illustrati i motivi di esclusione del progetto presentato dalla procedura di screening, esaminando tutti i criteri dell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m. e, in particolare, che espliciti: ➢ l'esclusione del progetto dall'assoggettamento alla procedura di VIA ai sensi degli art. 4 e 4 ter della L.R. 9/1999, applicando la metodologia indicata nella circolare regionale avente ad oggetto “Indirizzi per l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 53 (modifiche all'art. 4 della LR 9 del 1999) e 54 (modifiche all'art. 4 TER della LR 9 del 1999) della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)”, scaricabile dal sito http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/normativa/via/leggiregionali ; ➢ l'esclusione del progetto dall'assoggettamento a screening ai sensi dell'art. 6 comma 7 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art 15 del decreto legge convertito nella L. 116 del 20/08/2014, con riferimento alle caratteristiche del progetto e dell'impatto potenziale evidenziando, in particolare: • la dimensione e la quantificazione degli impatti • il cumulo degli impatti con altri progetti • la mancanza di impatti potenzialmente significativi. L'esclusione, ovvero la non esclusione, del progetto dalla procedura di screening sarà motivata nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo richiesto, sentiti gli Enti convocati in conferenza dei servizi e l'Ufficio VIA della Provincia di Bologna. Si sottolinea che la procedura indicata in questa disposizione non può essere ritenuta sostitutiva della procedura di screening se ed in quanto dovuta per legge. Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Dr. Valentina Beltrame Firmato digitalmente SETTORE AMBIENTE – Servizio Tutela ambientale - Servizio Pianificazione Paesistica– Via San Felice, 25 - 40122 Bologna Tel. 051 659 9271 Fax 051 659 9206 - [email protected] - www.provincia.bologna.it - [email protected]
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