Versione pdf - Associazione Luca Coscioni

Allegato alla determinazione dirigenziale IP N 6546/2014
Bologna, 18 novembre 2014
Al Direttore di Settore
Alle Posizioni organizzative
Ai Responsabili del procedimento
Alle Imprese interessate
Oggetto: CIRCOLARE IN MERITO AD ALCUNE NOVITA' LEGISLATIVE IN
MATERIA DI SCREENING E VIA E RELATIVE ISTRUZIONI OPERATIVE.
Il campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA, effettuata per
mezzo della procedura cosiddetta di screening, è stato modificato per effetto della
conversione in legge del DL n. 91 del 24/06/2014 avvenuta con L. n.116 del
20/08/2014, contenente varie disposizioni urgenti anche per l'efficacia dell' azione
pubblica e la semplificazione amministrativa in materia di tutela dell'ambiente,
nonche' per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
In particolare, è previsto che i progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006 sono sottoposti a screening caso per caso, sulla base dei criteri
stabiliti nell'allegato V, in attesa della entrata in vigore di un decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da assumere previa intesa con
la Conferenza permanente Stato Regioni Province autonome e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che definisca i criteri e le soglie
da applicare per l'assoggettamento di tali progetti alla procedura di screening sulla
base dei criteri di cui all'allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (art. 6 comma 7
lettera c, come modificato dall'art 15 del decreto legge nel testo coordinato con la
legge di conversione).
Si ritiene che, nella concreta applicazione “caso per caso” della norma, tra i progetti
di opere rientranti per tipologia nel suddetto Allegato IV e negli allegati B.1, B.2,
B.3 della L.R. 9/1999 s.m., ma di dimensioni inferiori alle soglie predefinite, vi
possano essere casi che per caratteristiche, dimensioni, localizzazione degli stessi
e per assenza di impatti potenziali significativi, possano essere esclusi
dall'applicazione della procedura di screening, tenuto conto del principio di non
aggravamento del procedimento amministrativo, senza compromissione della
applicazione della normativa comunitaria sulla VIA al momento non ancora
recepita.
Al fine di orientare gli operatori nelle more dell'emanazione del suddetto decreto
ministeriale si stabilisce che, in caso di progetti di nuovi impianti appartenenti alle
tipologie di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. 9/1999 s.m., aventi soglie
inferiori a quelle ivi previste, qualora sia presentata domanda di autorizzazione a
questa Amministrazione, oltre alla documentazione prevista dalla legge per la
tipologia di autorizzazione richiesta, a pena di improcedibilità della domanda dovrà
presentare, unitamente a quest'ultima:
● l'esito della procedura di screening, se effettuata;
● oppure in alternativa una relazione, sottoscritta da professionista qualificato,
nella quale siano chiaramente ed esaurientemente illustrati
i motivi di
esclusione del progetto presentato dalla procedura di screening, esaminando
tutti i criteri dell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m. e, in
particolare, che espliciti:
➢ l'esclusione del progetto dall'assoggettamento alla procedura di VIA ai
sensi degli art. 4 e 4 ter della L.R. 9/1999, applicando la metodologia
indicata nella circolare regionale avente ad oggetto “Indirizzi per
l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 53 (modifiche
all'art. 4 della LR 9 del 1999) e 54 (modifiche all'art. 4 TER della LR 9 del
1999) della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 (Semplificazione della
disciplina edilizia)”, scaricabile dal sito http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/normativa/via/leggiregionali ;
➢ l'esclusione del progetto dall'assoggettamento a screening ai sensi
dell'art. 6 comma 7 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art
15 del decreto legge convertito nella L. 116 del 20/08/2014, con
riferimento alle caratteristiche del progetto e dell'impatto potenziale
evidenziando, in particolare:
•
la dimensione e la quantificazione degli impatti
•
il cumulo degli impatti con altri progetti
•
la mancanza di impatti potenzialmente significativi.
L'esclusione, ovvero la non esclusione, del progetto dalla procedura di
screening
sarà
motivata
nel
provvedimento
conclusivo
del
procedimento
amministrativo richiesto, sentiti gli Enti convocati in conferenza dei servizi
e
l'Ufficio VIA della Provincia di Bologna.
Si sottolinea che la procedura indicata in questa disposizione non può essere
ritenuta sostitutiva della procedura di screening se ed in quanto dovuta per legge.
Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale
Dr. Valentina Beltrame
Firmato digitalmente
SETTORE AMBIENTE – Servizio Tutela ambientale - Servizio Pianificazione Paesistica– Via San
Felice, 25 - 40122 Bologna Tel. 051 659 9271 Fax 051 659 9206 - [email protected]
- www.provincia.bologna.it - [email protected]