Settore K Urbanistica e Nuova Viabilità Servizio UR Serv

Settore
Servizio
U.O.
Ufficio
C.d.R.
K
UR
0037
UBBA
0046
Urbanistica e Nuova Viabilità
Serv Urbanistica
Tutela del paesaggio
Tutela del Paesaggio
Pianif.Territoriale/Tutela Paesagg.
Urbanistica
N. Reg. Decr.
N. Protocollo
22/2014
113920/2014
Oggetto: GIUDIZIO
SANZIONE
N. 42/04
GRAPPA -
2
Data
27/10/2014
COMPATIBIlITA' PAESAGGISTICA IRROGAZIONE
PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 167 D. LGS.
OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE A BORSO DEL
DITTA GASPERINI EZIO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica
presentata dal Comune di Borso del Grappa in data 15 maggio 2014 al prot.
n.
4624-5326
del
27
maggio
ed
acquisita
al
protocollo
dell'Amministrazione Provinciale in data 30 maggio 2014, n. 56308 a nome
del sig. Gasperini Ezio, per la sanatoria di opere di installazione di
impianto solare termico, in comune di Borso del Grappa, via Morotel,
45/2, foglio 9, mappale 3013.
VISTA la documentazione progettuale allegata alla domanda stessa redatta
dal
tecnico
rilevatore
Pacchiarotta
Diego
(codice
fiscale
PCCDGI71R08F839Z) residente in Sestriere S. Marco, 3885 a Venezia
iscritto all'ordine degli Architetti di Venezia al n. 3860;
VISTO il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 22 gennaio
2004, n. 42 – D.M. 16 novembre 1973: “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico della zona pedemontana interessante i comuni di Paderno,
Crespano del Grappa, Borso del Grappa” (pubblicato sulla gazzetta
ufficiale n. 321 del 14 dicembre 1973);
VISTO che le modifiche realizzate sono da considerarsi opere eseguite in
assenza dell'Autorizzazione Paesaggistica;
VISTO che l’intervento abusivo è soggetto alle sanzioni di cui all’art.
167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
ACCERTATO che responsabile dell’esecuzione delle opere è:
-
in qualità di committente-proprietario il sig. Gasperini Ezio (codice
fiscale GSPZEI59L22B006Y), residente in via Morotel, 45/2 a Borso del
Grappa;
PRESO ATTO che la struttura provinciale competente ha riscontrato che le
opere prive di autorizzazione rientrano nei casi di cui al comma 4
dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
Doc. K00538
Pag. 1
VISTO l’art. 167 comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che prevede
per il trasgressore, accertata la compatibilità paesaggistica, il
pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;
VISTO
il
parere
in
merito
all’accertamento
di
compatibilità
paesaggistica, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso in
data 14 ottobre con prot. n. 24082, qui giunto in data 15 ottobre 2014,
prot. n. 109298 dal quale si evince il giudizio di compatibilità delle
opere con il paesaggio tutelato, in quanto:
•
“... gli interventi in argomento, effettuati sull'immobile in
oggetto, sono compatibili con la valenza paesaggistica dell'area
vincolata, in quanto le modifiche apportate all'immobile non
alterano i rapporti con il contesto e quindi non incidono sui
valori paesaggistici tutelati.”
CONSIDERATO che le opere di installazione di impianto solare termico sono
compatibili con la valenza paesaggistica dell'area vincolata e non hanno
arrecato danno al paesaggio;
VALUTATO il profitto conseguito per opere “Compatibili che non hanno
arrecato Danno Paesaggistico” riferibile alla tipologia di intervento n.
7 del D.M. del 26 settembre 1997 (per opere o modalità di esecuzione non
valutabili in termini di superfici o di volumi) pari ad un importo di €
516,46;
RITENUTO pertanto di dover applicare la sanzione di cui all’art. 167 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in conformità alle prescrizioni del D.M.
26 settembre 1997, nella misura pari a € 516,46;
VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
VISTO il D.M. del 26 settembre 1997, relativo alla determinazione
dell’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree
sottoposte a vincolo paesaggistico;
VISTO il Regolamento sul Procedimento e Criteri per l'Applicazione
dell'Indennità Pecuniaria Paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 approvato con delibera del Consiglio Provinciale in
data 19 marzo 2012, n. 4/33583;
DECRETA
1. DI DICHIARARE in conformità al parere della Soprintendenza la
compatibilità con la valenza paesistica dell'area vincolata degli
interventi realizzati in assenza della autorizzazione e illustrati
nella documentazione trasmessa (installazione di impianto solare
termico), in quanto le modifiche apportate all'immobile non
alterano i rapporti con il contesto e quindi non incidono sui
valori paesaggistici.
2. DI APPLICARE a carico del responsabile dell’abuso sig. Gasperini
Ezio così come sopra meglio identificato, la sanzione pecuniaria di
€
516,46 (euro
cinquecentosedici/46)
a
titolo di
sanzione
Doc. K00538
Pag. 2
amministrativa ai sensi dell’art. 167 del 22 gennaio 2004, n. 42 e
del D.M. 26 settembre 1997 per l’esecuzione di opere in assenza
dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42.
3. LA SOMMA dovrà essere versata, entro il termine di trenta giorni
dalla notifica della presente, a favore della Tesoreria Provinciale
presso qualsiasi sportello della banca UniCredit s.p.a. sul conto
corrente IBAN IT02A0200812011000040435241 con le seguenti causali:
“SANZIONE TRASGRESSIONE NORME PAESAGGISTICHE ex art. 167 D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42”.
4. DELL’AVVENUTO PAGAMENTO dovrà essere data comunicazione per
iscritto a quest’Ufficio, allegando copia della ricevuta di
versamento. Si avverte che, decorso infruttuosamente il termine
suddetto, si provvederà al recupero coattivo delle sanzioni nelle
forme di legge.
5. CONTRO il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro
60
giorni dalla
notifica, oppure,
in alternativa,
ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
stessa data, ai sensi della vigente normativa.
DISPONE
Di notificare la presente ordinanza a:
–
Sig. Gasperini Ezio (codice fiscale GSPZEI59L22B006Y), via Morotel,
45/2, Borso del Grappa;
Copia della presente viene inoltre inviata a:
•
•
•
•
•
•
•
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
Presidente della Regione Veneto;
Al Comando della Polizia Locale del Comune di Borso del Grappa;
Al Comune di Borso del Grappa Ufficio Tecnico;
Al tecnico rilevatore arch. Pacchiarotta Diego residente in
Sestriere S. Marco, 3885, Venezia;
Provincia di Treviso Segreteria Generale per la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
Si informa che l'ufficio incaricato del procedimento è il Settore
Urbanistica Nuova Viabilità – Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni
Storici e Ambientali - Responsabile del Procedimento: arch. Silvia
Roma (tel. 0422 656870).
Gli atti riguardanti il procedimento possono essere presi in
visione presso arch. Antonio Montagner, Settore Urbanistica e Nuova
Viabilità,
Ufficio
Urbanistica
Controllo
Attività
Edilizia
Comunale, Via Cal di Breda n. 116, n° tel. 0422-656872.
Il Dirigente
arch. Lucio Bottan
Doc. K00538
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
Pag. 3