Settore Servizio U.O. Ufficio C.d.R. K UR 0037 UBBA 0046 Urbanistica e Nuova Viabilità Serv Urbanistica Tutela del paesaggio Tutela del Paesaggio Pianif.Territoriale/Tutela Paesagg. Urbanistica N. Reg. Decr. N. Protocollo 22/2014 113920/2014 Oggetto: GIUDIZIO SANZIONE N. 42/04 GRAPPA - 2 Data 27/10/2014 COMPATIBIlITA' PAESAGGISTICA IRROGAZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 167 D. LGS. OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE A BORSO DEL DITTA GASPERINI EZIO. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica presentata dal Comune di Borso del Grappa in data 15 maggio 2014 al prot. n. 4624-5326 del 27 maggio ed acquisita al protocollo dell'Amministrazione Provinciale in data 30 maggio 2014, n. 56308 a nome del sig. Gasperini Ezio, per la sanatoria di opere di installazione di impianto solare termico, in comune di Borso del Grappa, via Morotel, 45/2, foglio 9, mappale 3013. VISTA la documentazione progettuale allegata alla domanda stessa redatta dal tecnico rilevatore Pacchiarotta Diego (codice fiscale PCCDGI71R08F839Z) residente in Sestriere S. Marco, 3885 a Venezia iscritto all'ordine degli Architetti di Venezia al n. 3860; VISTO il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – D.M. 16 novembre 1973: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona pedemontana interessante i comuni di Paderno, Crespano del Grappa, Borso del Grappa” (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 321 del 14 dicembre 1973); VISTO che le modifiche realizzate sono da considerarsi opere eseguite in assenza dell'Autorizzazione Paesaggistica; VISTO che l’intervento abusivo è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; ACCERTATO che responsabile dell’esecuzione delle opere è: - in qualità di committente-proprietario il sig. Gasperini Ezio (codice fiscale GSPZEI59L22B006Y), residente in via Morotel, 45/2 a Borso del Grappa; PRESO ATTO che la struttura provinciale competente ha riscontrato che le opere prive di autorizzazione rientrano nei casi di cui al comma 4 dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; Doc. K00538 Pag. 1 VISTO l’art. 167 comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che prevede per il trasgressore, accertata la compatibilità paesaggistica, il pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; VISTO il parere in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso in data 14 ottobre con prot. n. 24082, qui giunto in data 15 ottobre 2014, prot. n. 109298 dal quale si evince il giudizio di compatibilità delle opere con il paesaggio tutelato, in quanto: • “... gli interventi in argomento, effettuati sull'immobile in oggetto, sono compatibili con la valenza paesaggistica dell'area vincolata, in quanto le modifiche apportate all'immobile non alterano i rapporti con il contesto e quindi non incidono sui valori paesaggistici tutelati.” CONSIDERATO che le opere di installazione di impianto solare termico sono compatibili con la valenza paesaggistica dell'area vincolata e non hanno arrecato danno al paesaggio; VALUTATO il profitto conseguito per opere “Compatibili che non hanno arrecato Danno Paesaggistico” riferibile alla tipologia di intervento n. 7 del D.M. del 26 settembre 1997 (per opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superfici o di volumi) pari ad un importo di € 516,46; RITENUTO pertanto di dover applicare la sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in conformità alle prescrizioni del D.M. 26 settembre 1997, nella misura pari a € 516,46; VISTO l’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; VISTO il D.M. del 26 settembre 1997, relativo alla determinazione dell’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico; VISTO il Regolamento sul Procedimento e Criteri per l'Applicazione dell'Indennità Pecuniaria Paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 approvato con delibera del Consiglio Provinciale in data 19 marzo 2012, n. 4/33583; DECRETA 1. DI DICHIARARE in conformità al parere della Soprintendenza la compatibilità con la valenza paesistica dell'area vincolata degli interventi realizzati in assenza della autorizzazione e illustrati nella documentazione trasmessa (installazione di impianto solare termico), in quanto le modifiche apportate all'immobile non alterano i rapporti con il contesto e quindi non incidono sui valori paesaggistici. 2. DI APPLICARE a carico del responsabile dell’abuso sig. Gasperini Ezio così come sopra meglio identificato, la sanzione pecuniaria di € 516,46 (euro cinquecentosedici/46) a titolo di sanzione Doc. K00538 Pag. 2 amministrativa ai sensi dell’art. 167 del 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.M. 26 settembre 1997 per l’esecuzione di opere in assenza dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 3. LA SOMMA dovrà essere versata, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente, a favore della Tesoreria Provinciale presso qualsiasi sportello della banca UniCredit s.p.a. sul conto corrente IBAN IT02A0200812011000040435241 con le seguenti causali: “SANZIONE TRASGRESSIONE NORME PAESAGGISTICHE ex art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”. 4. DELL’AVVENUTO PAGAMENTO dovrà essere data comunicazione per iscritto a quest’Ufficio, allegando copia della ricevuta di versamento. Si avverte che, decorso infruttuosamente il termine suddetto, si provvederà al recupero coattivo delle sanzioni nelle forme di legge. 5. CONTRO il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi della vigente normativa. DISPONE Di notificare la presente ordinanza a: – Sig. Gasperini Ezio (codice fiscale GSPZEI59L22B006Y), via Morotel, 45/2, Borso del Grappa; Copia della presente viene inoltre inviata a: • • • • • • • Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso; Presidente della Regione Veneto; Al Comando della Polizia Locale del Comune di Borso del Grappa; Al Comune di Borso del Grappa Ufficio Tecnico; Al tecnico rilevatore arch. Pacchiarotta Diego residente in Sestriere S. Marco, 3885, Venezia; Provincia di Treviso Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio. Si informa che l'ufficio incaricato del procedimento è il Settore Urbanistica Nuova Viabilità – Ufficio Tutela e Valorizzazione Beni Storici e Ambientali - Responsabile del Procedimento: arch. Silvia Roma (tel. 0422 656870). Gli atti riguardanti il procedimento possono essere presi in visione presso arch. Antonio Montagner, Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, Ufficio Urbanistica Controllo Attività Edilizia Comunale, Via Cal di Breda n. 116, n° tel. 0422-656872. Il Dirigente arch. Lucio Bottan Doc. K00538 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. - La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. - Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso. Pag. 3
© Copyright 2024 ExpyDoc