Trento, 10 ottobre 2014 Gentile signor avv. LUCA ZENI Presidente della Prima Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento Oggetto: osservazioni CGIL CISL UIL del Trentino su disegni di legge 5/VX, 10/XV, 28/XV e 47/XV CGIL CISL UIL del Trentino ritengono opportuno che il Consiglio provinciale discuta una proposta di riordino della legislazione che disciplina il sistema di governo dell'autonomia e i rapporti tra i diversi livelli istituzionali in provincia. In questo senso i disegni di leggi all'attenzione di questa Commissione hanno tutti il pregio di avanzare proposte che, seppur diverse per portata e per impostazione, condividono l'obbiettivo di rivedere il rapporto tra i diversi livelli di governo del Trentino. A otto anni dal varo, la legge 3 del 2006 ha infatti bisogno di una manutenzione straordinaria. Ciò non solo per le impellenti necessità di revisione della spesa pubblica indispensabile per far fronte al calo delle risorse dell'Autonomia che dal 2017 potrebbe raggiungere una percentuale superiore al 5% del Pil provinciale. L'intervento sulla riforma istituzionale del 2006 si rende necessario anche alla luce della concreta attuazione della legge che ha palesato contraddizioni e inefficienze da superare rapidamente per rendere sempre più efficienti i servizi offerti sul territorio dalla pubblica amministrazione, per garantire la qualità del lavoro pubblico e permettere l'attiva partecipazione dei cittadini al 1 governo degli enti locali. In questo senso i ddl 47/XV e 5/XV rappresentano il tentativo di rispondere alle necessità di riforma degli enti locali articolando una proposta legislativa che contemperi efficienza dei servizi, autonomia degli enti locali e partecipazione dei cittadini (sebbene su quest'ultimo punto il ddl 5/XV non introduca meccanismi innovativi). I ddl 10/XV e 28/XV invece insistono su questioni che, sebbene importanti nell'economia di una migliore gestione del sistema di governo locale, riguardano aspetti particolari - lo status del Comune di Rovereto e l'efficacia delle gestioni associate - del più generale assetto istituzionale e amministrativo dell'Autonomia. In premessa, CGIL CISL UIL del Trentino chiedono che in tutti i processi di associazione, convezione, unione, fusione, gestione associata tra comuni e il passaggio di competenza, vengano previsti meccanismi di concertazione riguardo le procedure per il trasferimento del personale. A questo proposito si chiede che Provincia e Consiglio delle autonomia stipulino un protocollo d'intesa con le organizzazioni confederali e di categoria di CGIL CISL UIL del Trentino nel quale vengano condivise le modalità per il trasferimento di personale nel rispetto del contratto collettivo provinciale di lavoro per le Autonomie locali. Osservazioni al ddl 5/XV Il ddl prevede la completa abolizione delle Comunità di Valle che sarebbero sostituite da forme di associazione o unione dei comuni su base volontaria con l'unico vincolo di rappresentare un territorio su cui insistano almeno 10.000 abitanti, salvo deroghe. A questo proposito si osserva che il limite demografico è un prerequisito fondamentale, qualora venga perseguito il disegno di abolire le Comunità di Valle, che andrebbe ulteriormente aumentato per garantire efficienza nei servizi trasferiti alle associazioni/unioni. Il limite del ddl in oggetto è rappresentato dal fatto che le associazioni hanno una natura temporanea in quanto ad un comune resta la possibilità di aderire ad altra associazione dopo tre anni (art. 14). Inoltre, l'associazione/unione nasce dalla sola potestà dei comuni, cui è demandata anche la determinazione dell'ambito territoriale di appartenenza (art. 12). Infine, il sistema non sembra incentivare a sufficienza un processo non più rinviabile, ossia la progressiva fusione dei comuni in municipi territorialmente e demograficamente più rilevanti degli attuali. Come premesso, nelle procedure relative al passaggio del personale (art. 23, comma c) per CGIL CISL UIL del Trentino va introdotto un meccanismo di concertazione così come previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Autonomie Locali. Osservazioni al ddl 47/XV Il ddl prevede il superamento delle Comunità di Valle come sono state concepite fino ad oggi. In senso positivo va letto il nuovo meccanismi di elezione del Presidente di 2 Comunità e dell'assemblea, per i quali è stata modificato il corpo elettorale, rappresentato in questo caso da una parte dei consiglieri comunali eletti nei consigli dei Municipi afferenti ad una specifica Comunità. A parte specifiche richieste di modifica e integrazione del testo, si esprime un giudizio positivo sull'introduzione di meccanismi partecipativi all'interno della Comunità di Valle (da art. 22 a art. 29) che offrano ad organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini la possibilità di esprimersi su temi rilevanti della vita della Comunità stessa. Si considera positiva la previsione di un vincolo a 5.000 abitanti per la gestione associata delle funzioni di cui all'art. 5 del ddl in esame. Il limite, eccetto limitate deroghe, dovrebbe rimanere invariato per garantire una reale efficacia ed economicità, nel pieno rispetto della qualità del servizio offerto alla cittadinanza. Allo stesso tempo va valorizzato l'incentivo alla fusione dei municipi che insieme rappresentino almeno 2.000 abitanti, per i quali è previsto l'esonero dalla gestione associata, ma, per dare coerenza alla legge, questo limite andrebbe innalzato almeno fino a 4.000 abitanti. Si ritiene positiva anche la previsione all'art. 8 che introduce nella LP 3/2006 la definizione di Aree geografiche con l'art. 12 bis. Si ritiene infatti che le Aree Geografiche possano fungere da ulteriore incentivo alla fusione dei comuni, in quanto da questo processo il nuovo municipio si vedrebbe riconosciute le competenze proprie delle Comunità di valle. A questo proposito però, non basta il comma 6 per evitare il rischio di di inadeguatezza nella gestione di queste competenze. CGIL CISL UIL del Trentino chiedono infatti che si valuti anche la possibilità di introdurre un criterio demografico (minimo 10.000 abitanti insistenti nei comuni di una singola area geografica che decidono di fondersi) per garantire il passaggio delle competenze proprie di una Comunità di valle. Alcune perplessità solleva il principio espresso all'art. 31 quando, nella modifica dell'art. 22 della LP 3/2006 al comma 4 si stabilisce che la comunità rappresenta il soggetto competente all'individuazione delle opere strategiche e all'eventuale ripartizione dei finanziamenti ai comuni per quanto riguarda le spese di investimento. Se è condivisibile il superamento della frammentazione delle spese in conto capitale che ha caratterizzato le politiche di investimento pubblico degli enti locali, provocando duplicazioni infrastrutturali e inefficienze di spesa, va chiarito meglio il rapporto tra programmazione provinciale e interventi a livello di Comunità di valle. La finanza pubblica locale si è da sempre caratterizzata per la capacità di garantire ingenti finanziamenti alle politiche di spesa in conto capitale e su questa strada, seppure nelle mutate condizioni del bilancio provinciale, si dovrebbe continuare a procedere. Quello che non è più accettabile è la mancata qualificazione della spesa pubblica per investimenti e la sua scarsa "produttività". In un contesto di risorse pubbliche calanti, è quindi bene puntare ad una qualificazione spinta della spesa pubblica per investimenti, come volano decisivo per la crescita economica provinciale. Anche per questo motivo si propone di modificare l'art. 34 che introduce nella legge 3/2006 il nuovo art. 24 bis - Fondi per il finanziamento delle spese di investimento introducendo un meccanismo analogo a quello per la predisposizione del piano sociale provinciale e di quelli di comunità, secondo quanto stabiliscono gli art. 12 e 13 della LP 13/2007 sulle politiche sociali. 3 4 Spesa per investimenti sul bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento SETTORI mln € % 38 2,68 190 13,40 49 3,46 192 13,54 Cultura e sport 31 2,19 Politiche sociali e del lavoro 98 6,91 Sanità 40 2,82 Agricoltura 49 3,46 Sviluppo economico e incentivi alle imprese 274 19,32 Edilizia abitativa 103 7,26 Infrastrutture e trasporti 108 7,62 Ambiente e territorio 71 5,01 Spese non ripartibili 41 2,89 134 9,45 1.418 100,00 Spese generali (informatica e immobili) Enti locali Istruzione e formazione professionale Ricerca e università Fondi di riserva TOTALE * dati bilancio assestato 2014 al netto dei fondi destinati alle province limitrofe (40 mln) e delle risorse vincolate dallo Stato (247 mln) Come in quel caso, le Comunità di Valle tramite organi di consulenza e proposta (i cosiddetti tavoli territoriali) dovrebbero rilevare i propri specifici bisogni infrastrutturali e su questa base provvedere alla programmazione degli interventi prioritari inerenti le spese in conto capitale per il periodo della legislatura. I documenti di programmazione, dopo aver seguito i processi partecipativi previsti dal ddl, vengono trasmessi alla Provincia che, prima di assumerli, ne verifica la conformità rispetto alla programmazione delle infrastrutture di livello provinciale e la compatibilità rispetto alle programmazioni dell'insieme delle Comunità di Valle, evitando inutili duplicazioni e valutando gli effetti 5 sulla crescita economica dei singoli interventi. Sulla base di questa istruttoria vengono stabilite quindi le priorità negli stanziamenti a livello di Comunità delle risorse previste dai fondi di cui appunto al nuovo art. 24 bis . Richieste di modifica ed integrazione del ddl 47/XV Art. 3 - Modificazioni all'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 comma 2: Il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente: "3 bis. Le comunità esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti d'indirizzo e di coordinamento approvati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le comunità si avvalgono delle proprie strutture operative oppure, mediante convenzione, delle strutture di altri enti pubblici o di loro organismi strumentali. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti d'indirizzo e di coordinamento previsti da questo comma le comunità definiscono il proprio modello organizzativo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative Art. 6 - Modificazione dell’articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006 comma 2: Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente: “2 bis. Nel territorio della comunità della Vallagarina l’individuazione delle modalità di esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 8 è effettuata tenendo in considerazione la centralità del Comune di Rovereto nel suo territorio. Per le funzioni già delegate al Comune di Rovereto il trasferimento alla comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti compreso il trasferimento dei beni strumentali a queste funzioni. Si chiede venga inserita la seguente integrazione: Nel rispetto del contratto collettivo provinciale di lavoro Autonomie Locali, il passaggio del personale è disciplinato da apposito accordo stipulato tra il Comune di Rovereto, la comunità della Vallagarina e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che viene allegato alla convenzione. Art. 8 - Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 6 1.Dopo l’articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente: Art. 12 bis Aree geografiche 4. Se in tutte le aree geografiche del territorio di una comunità si costituiscono comuni unici ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione della comunità ai sensi di quanto previsto dal comma 5. Si chiede venga inserita la seguente integrazione: Il personale dipendente della comunità transita in forza al nuovo ente costituito dalla fusione dei comuni mantenendo le competenze e gli inquadramenti giuridici ed economici precedenti. Art. 26 - Inserimento dell'articolo 17 ter decies nella legge provinciale n. 3 del 2006 1. Dopo l'articolo 17 duodecies della legge provinciale n. 3 del 2006, nel capo V ter della legge, è inserito il seguente: "Art. 17 terdecies Compiti dell'autorità 1. L'autorità svolge in particolare i seguenti compiti: a) attiva d'ufficio i processi partecipativi previsti dall'articolo 17 quaterdecies, comma 1; b) valuta e ammette, nei casi e secondo i criteri e le priorità stabilite dal regolamento di esecuzione, le proposte di attivazione di processi partecipativi presentate dai soggetti previsti dall'articolo 17 undecies, comma 2, Si chiede venga eliminata la successiva frase: e le attiva nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia; Art. 27 - Inserimento dell'articolo 17 quater decies nella legge provinciale n. 3 del 2006 1. Dopo l'articolo 17 terdecies della legge provinciale n. 3 del 2006, nel capo V ter della legge, è inserito il seguente: "Art. 17 quaterdecies Forme della partecipazione 1. Sono sottoposti al processo partecipativo, prima della loro approvazione: a) la proposta di piano sociale formulata dal comitato per la programmazione sociale; 7 A proposito della lettera a) si chiede che in primo luogo sia il piano sociale di comunità proposto dal competente tavolo territoriale ad essere sottoposto alle procedure partecipative. Inoltre si chiede che la previsione di legge di questo articolo venga riprodotta anche nella LP 13/2007 all'articolo 13. Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006 1. L'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente: "Art. 22 Disposizioni generali in materia di autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità 1. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti, dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie. Se la Provincia, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, approva disposizioni in materia di tributi locali che ne riducono il gettito, l'intesa prevista dall'articolo 81 dello Statuto individua le modalità finanziarie per compensare o diminuire l'impatto della riduzione. 2. Le comunità dispongono delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti nell'interesse dei comuni. 3. La Provincia e i comuni assicurano la perequazione delle risorse per la spesa corrente con riguardo ai comuni con minore capacità fiscale e ai livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche, mediante il fondo di solidarietà comunale disciplinato dall'articolo 24. 4. Questa legge promuove l'autonomia del territorio nell'assunzione delle spese d'investimento, individuando nella comunità il soggetto competente all'individuazione delle opere strategiche a livello locale e all'eventuale ripartizione dei finanziamenti ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 24 bis." Si chiede vengano inserite le parole segnalate in neretto nel testo qui sopra. 8
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